TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato il seguente dispositivo di
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2756 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante, difeso e rappresentato dall'avv. Luigi Chiarolanzam giusta nomina in calce all'intimazione di sfratto, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Frosinone, via PO N. 5.
-ATTORE-INTIMANTE
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. CP_1
Patrizio Coppotelli, giusta delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato presso il suo studio , in Frosinone, via
Vittorio Gassman n. 6.
-CONVENUTO-RESISTENTE-
Oggetto : Risoluzione contratto di locazione e pagamento canoni di locazione. FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione, la Parte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la
[...]
predetta società, chiedendo la risoluzione del contratto di Controparte_1
locazione del locale commerciale, sito in Frosinone, via Carlo Emanuele Buscaglia
n. 11 del 28/02/2019, registrato in Frosinone il 28/03/19, con rilascio del bene e condanna al pagamento dei canoni di locazione per l'ammontare di € 69.192,31 per tutti i canoni di locazione maturati per il periodo compreso tra maggio 2022
e novembre 2024, più gli ulteriori canoni maturati fino al rilascio.
Si costituiva in giudizio la convenuta società, contestando la morosità in relazione all'ammontare della somma pretesa, nonché la sussistenza del grave inadempimento.
Con ordinanza resa in corso di giudizio (20/12/2024) veniva disposto il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza di discussione e, nel contempo, veniva rilasciata ordinanza per il pagamento di somme non contestate per € 25.454,00, con conseguente invito alle parti a trovare un accordo sulla differenza e con riserva in merito all'istanza di rilascio del bene.
Con successiva ordinanza del 18/02/25 veniva disposto il rilascio del bene, libero da cose e persone, in assenza di gravi motivi ostativi alla restituzione, constatato l'insuccesso del tentativo di conciliazione tra le parti.
All'udienza del 7/03/25 la causa, di natura documentale, veniva rinviata all'11/03/25 per la lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
La domanda è senz'altro fondata.
In atti è stato prodotto il contratto di locazione commerciale, regolarmente registrato, rispetto al quale parte intimata si è limitata a contestare l'ammontare della pretesa e la sussistenza del grave inadempimento nello sfratto, adducendo motivi del tutto inconsistenti, senza depositare memorie integrative o documenti e senza fornire quindi prova dell'estinzione del credit, al di là di due versamenti tramite bonifico.
Risulta dunque provata per tabulas l'esistenza del credito e l'inadempimento del conduttore rispetto al pagamento dei canoni, così come concordati nel contratto di locazione e previa riduzione alla luce dei versamenti effettuati per un ammontare di € 62.274,28.
Ne consegue che, previa dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione, la società intimata è tenuta a pagare nei confronti della parte attrice- intimante l'importo di € 62.274,28 a titolo di canoni non pagati per il periodo indicato nell'atto di citazione, più i canoni maturati fino al rilascio del bene, in ordine al quale parte intimata non ha ancora provveduto, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo.
Si osserva che la somma di € 25.454,00, oggetto dell'ordinanza di pagamento di somme non contestate, non è stata corrisposta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda proposta e, previa risoluzione del contratto di locazione commerciale, intercorso tra le parti, condanna la in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante, a corrispondere all'attrice, Parte_2
, l'importo di € 62.274,28, , a titolo di canoni non pagati per il
[...]
periodo indicato nell'atto di citazione, più i canoni maturati fino al rilascio effettivo del bene, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo.
Condanna la in persona del suo legale rappresentante, al rilascio Controparte_1
del bene, oggetto di causa, libero da cose e persone, sito in via Carlo Emanuele
Buscaglia n. 11, Frosinone, identificato al catasto come in atti. Condanna la in persona del suo legale rappresentante, alla Controparte_1
rifusione delle spes di lite, che liquida in € 406,5 per spese, € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, più iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Frosinone all'esito della camera di consiglio dell'11/03/2025 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice Dott. Stefano Troiani