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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 2166/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Buzzaccarini, come da Parte_1 procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2306/2024 pubblicata il 26.2.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.10.2023, esponeva: di avere presentato il Parte_1
CP_ 26.10.2021 domanda amministrativa di aggravamento all' ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, dello status di handicap, del diritto a essere iscritta nelle liste del collocamento obbligatorio, ex lege n. 482/1968 e n. 509/1988; che l'istante, non essendo stata convocata a visita medica, decorsi i termini di legge, in data 27.9.2022 aveva presentato istanza per ATP;
che il CTU nominato, all'esito della visita effettuata in data 10.1.2023, così concludeva il proprio elaborato peritale: “Esaminati gli atti, visionata la documentazione specialistica, visitata la parte ricorrente,
1 la Sig.ra presenta presupposti patologici di ordine biologico Parte_1 qualitativamente e quantitativamente idonei a determinare che è invalido nella misura del 78%
(settantotto per cento). Tale quadro morboso, a mio avviso, ritengo si sia completato, assurgendo a dignità invalidante di rilievo previdenziale, dalla data della domanda del 26.10.2021….”; che, in data 17.4.2023, il Giudice aveva omologato l'accertamento dei requisiti sanitari secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU dichiarando che “ , Parte_1 invalida al 78%, SI nelle condizioni sanitarie di cui alla L. 482/1968 e al DL 509/88 Pt_2
(invalidità ai fini collocamento obbligatorio) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26.10.2021”; che il decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito
CP_ sanitario, era stato notificato all' in data 26.4.2023; che il Patronato Epas, in data 18.5.2023,
CP_ aveva inviato all' il Mod. AP70 per consentire la liquidazione dell'assegno di invalidità,
CP_ essendo la ricorrente anche in possesso del requisito sanitario richiesto dalla legge;
che l' in data 21.9.2023, aveva respinto la domanda con la seguente motivazione: “Gentile Patronato, informiamo che il Decreto omologa l'accertamento effettuato dal CTU dichiarando che la signora, invalida al 78%, si trova nelle condizioni sanitarie di cui alla L. 482/1968 e al D.L. 509/88, ovvero invalida ai fini del collocamento obbligatorio. Diversamente non viene dichiarato il diritto all'assegno mensile di assistenza, che non veniva richiesto nemmeno in sede di ricorso. Pertanto tale prestazione non può essere liquidata”; che in data 24.10.2023 era stata inviata formale diffida
CP_ all' il quale, con analoga motivazione, in data 25.10.2023, aveva respinto la domanda.
Tanto esposto, concludeva chiedendo di volere: “1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire l'assegno di invalidità di cui alla L. 118/71, art. 13, da erogarsi a far data dalla domanda amministrativa del 26.10.2021 ovvero da altra, eventualmente diversa, che sarà ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a beneficiare dell'esenzione dal pagamento del ticket di cui alla legge n. 8/90, art. 3 e legge n. 724/94 a far data dalla domanda amministrativa del 26.10.2021 ovvero da altra, eventualmente diversa, che sarà ritenuta di CP_ giustizia;
3) condannare l' a corrispondere all'istante i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali, Iva e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ Nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, l' non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso, non avendo la ricorrente presentato uno specifico ricorso per ATP, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di invalidità, ex art. 13 L. n. 118/1971 e l'esenzione ticket ex art. 3 L. n. 8/1990
2 e L. n. 724/1994, non oggetto del procedimento di ATP conclusosi con il decreto di omologa del
17.4.2023.
Ha proposto appello censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto necessario presentare uno specifico ricorso per ATP per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità e dell'esenzione ticket. Ha sostenuto, in particolare, che l'espletamento del previo accertamento tecnico preventivo è previsto dalla legge come condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda di merito volta al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale;
che la circostanza che il Tribunale abbia omologato il solo requisito sanitario ai fini del collocamento obbligatorio, non pregiudica il fatto che sia stato comunque accertato giudizialmente che la è da considerarsi invalida civile nella misura del 78% sin Parte_1 dal 26.10.2021; che il giudice di primo grado avrebbe dovuto assegnare alle parti il termine di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c. per consentire la proposizione del ricorso per ATP.
Ha, quindi, allegato di essere in possesso anche del requisito reddituale per poter beneficiare dell'assegno di invalidità, ex art. 13, L. n. 118/1971, essendo l'appellante disoccupata e priva di reddito, e ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni già formulate nel ricorso di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi. CP_ Nonostante la regolarità della notifica, l' è rimasto contumace anche nel grado.
Disposto il deposito della domanda amministrativa presentata in data 26.10.2021, all'udienza del
5.11.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
2. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti. ha presentato, in data 26.10.2021, domanda amministrativa di aggravamento Parte_1 dell'invalidità civile, relativamente a tali prestazioni: invalidità civile, handicap, collocamento mirato (cfr. domanda amministrativa depositata il 13.10.2025).
Il Tribunale ha respinto la domanda proposta dall'odierna appellante, sul presupposto che costei non ha presentato uno specifico ricorso per ATP, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di invalidità, ex art. 13 L. n. 118/1971 e l'esenzione ticket ex art. 3 L. n. 8/1990
e L. n. 724/1994.
Osserva il Collegio che l'art. 445 bis, secondo comma, c.p.c., prevede: “L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al comma 1. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il
3 termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
Dal testo della norma si ricava che la richiesta di preventivo accertamento tecnico costituisce, in quanto sequenza attinente alla fase di avvio di un procedimento giudiziale, condizione di procedibilità dell'azione diretta al riconoscimento del diritto alla prestazione, e, al contempo, che il suo mancato espletamento può formare oggetto di eccezione da parte del convenuto o di rilievo d'ufficio nel limite temporale della prima udienza.
Si configura, dunque, una sorta di penalità per il caso di mancata previa attivazione della procedura di accertamento tecnico preventivo che si giustifica con l'intento di evitare che il mero accertamento del requisito sanitario gravi eccessivamente sugli organi giudiziari e, dunque, inserendolo prima in un procedimento di soluzione più semplice e agevole, mira a conseguire un generale vantaggio per la funzione giurisdizionale nel suo complesso (in questo senso Corte Cost. n. 243/2014).
Pur essendo definito dalla legge condizione di procedibilità, l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio non si collega a eventi o condizioni esterni al giudizio, che ne condizionano l'instaurazione, ma rinvia all'accertamento tecnico preventivo e cioè a una misura di istruzione preventiva giudiziale che consente al ricorrente di acquisire l'accertamento in concreto del proprio stato sanitario di invalido;
si è così realizzata una forma di giurisdizione condizionata, formula che riassume la circostanza che l'accesso alla giurisdizione è condizionato a un presupposto processuale imposto dalla legge.
Tale forma di giurisdizione è stata ritenuta conforme ai principi costituzionali da Corte Cost. n. 243 del 2014, la quale, ricordando che l'espletamento del previo accertamento tecnico preventivo è previsto come condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda di merito volta al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale, ha affermato che " (...) la tutela garantita dall'art. 24 Cost. non comporta l'assoluta immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione (sentenze n. 251 del 2003 e n. 276 del 2000); detta tutela giurisdizionale non deve necessariamente porsi in relazione di immediatezza con il sorgere del diritto, ma la determinazione concreta di modalità e di oneri non deve rendere difficile o impossibile l'esercizio di esso (ex multis, sentenze n. 67 del 1990 e n. 186 del 1972). Il che, nella specie, certamente non si verifica.
Infatti, "l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata di ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che si è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso" (art. 445-bis c.p.c., comma 2). Come si vede, si tratta di adempimenti ordinari, che non comportano alcuna compressione dei diritti della parte privata (...). La costante
4 giurisprudenza di questa Corte ha collegato la legittimità di forme di accesso alla giurisdizione, subordinate al previo adempimento di oneri finalizzati al perseguimento di interessi generali, al triplice requisito che il legislatore non renda la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa
(sentenza n. 406 del 1993), contenga l'onere nella misura meno gravosa possibile ed operi un congruo bilanciamento tra l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti e le altre esigenze che il differimento dell'accesso alla stessa intende perseguire (sentenza n. 98 del 2014)".
Così delineata la valenza, nel bilanciamento con il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24
Cost., della condizione di procedibilità indicata dall'art. 445 bis c.p.c., è evidente la centralità dell'attività di riallineamento, rispetto all'ordinario paradigma procedimentale, affidato al giudice laddove difetti o sia irregolare l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, giacché attraverso la fissazione del termine per l'espletamento in parola viene consentito alla parte di accedere alla giustizia senza eccessive compressioni, come valutato dalla Corte Costituzionale sopra richiamata;
viceversa, una decisione di improcedibilità derivata dalla mancata applicazione del disposto dell'art. 445 bis c.p.c., comma 2, nonostante l'espressa eccezione formulata tempestivamente, finirebbe per spezzare il bilanciamento indicato dalla giurisprudenza costituzionale impedendo definitivamente, in riferimento a quella precisa domanda, alla parte l'accesso al giudice (Cass. n. 24134/2020).
Nel caso di specie, come emerge dagli atti del giudizio di primo grado, nessuna sanatoria si è CP_ verificata, dal momento che l' ha tempestivamente eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art. 445 bis c.p.c., e il giudice di primo grado, nonostante la Parte_1 abbia chiesto fissarsi il termine per espletare l'accertamento tecnico obbligatorio, ha respinto il ricorso, non avendo la ricorrente presentato specifico ricorso per ATP con riferimento alle prestazioni richieste.
La violazione del disposto dell'art. 445 bis, secondo comma, c.p.c., da parte del primo giudice ha in concreto impedito alla parte istante di accedere alla tutela giudiziaria, in ragione del mancato espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, e tale esito contrasta con una interpretazione conforme a Costituzione per quanto sopra esposto.
L'erronea mancata fissazione del termine da parte del primo giudice, fatta valere dall'appellante in sede di giudizio d'appello, comporta la nullità della sentenza impugnata, al di fuori delle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; conseguentemente, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può limitarsi ad una pronunzia di mero rito dichiarativa della stessa, né può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma - in ossequio al principio di cui all'art. 162 c.p.c. e al normale effetto devolutivo del giudizio di appello - è tenuto a decidere la causa nel merito, provvedendo in questo modo alla rinnovazione
5 dell'attività riguardo alla quale la nullità si è verificata (vedi Cass. n. 24134/2020; n. 5590/2011; n.
11949/2003).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, con riferimento alla prestazione dell'assegno di invalidità, di cui all'art. 13 della L. n. 118/1971, essendo stato già accertato in sede giudiziaria, in data 17.4.2023, che la è affetta da una invalidità nella misura del 78%, a decorrere dalla Parte_1 data della domanda amministrativa (si ribadisce, domanda amministrativa avente ad oggetto anche il riconoscimento dell'invalidità civile), e avendo l'odierna appellante documentato di non svolgere attività lavorativa, di non avere percepito redditi negli anni 2022 e 2023, e di avere percepito, nel
2024, un reddito pari a € 4.560,00 da locazione di immobili (vedi documentazione reddituale depositata in atti), deve essere riconosciuto il diritto di a percepire l'assegno di Parte_1 invalidità a decorrere dall'1.11.2021 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione CP_ della domanda amministrativa), e deve essere condannato l' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
4. Non può essere, invece, riconosciuto il diritto della a beneficiare dell'esenzione dal Parte_1 pagamento del ticket sanitario, in quanto tale beneficio deve essere richiesto alla Asl di competenza CP_ e non all'
5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Alessandra Buzzaccarini.
Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, va applicato il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, c.p.c., per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455/15, Cass. n. 3083/2017). Nello specifico deve essere, quindi, applicata la fascia da 5.200,01 a 26.000,00, del D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- dichiara il diritto di a percepire l'assegno di invalidità, ex art. 13 della L. n. Parte_1
CP_ 118/1971, a decorrere dall'1.11.2021 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 per il primo grado, e in € 2.200,00 per il secondo grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandra
Buzzaccarini.
6 Roma, 5.11.2025
Il Consigliere relatore dott.ssa Alessandra Lucarino
7
La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia