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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6369 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa TO IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. MA IL GI LL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello ed in fase di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, iscritta al n. 6802 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 31/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. , con l'avvocato Parte_1 C.F._1 Graziano Rondinelli, nel cui studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73, scala A, int. 2, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato CP_1 C.F._2 Gianluca Sestini, nel cui studio in Roma, Via Via Cerveteri nr. 12, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLATA
pag. 1 di 13 Oggetto: riassunzione a seguito di rinvio della ordinanza n. 35086 depositata il 29/11/2022 della Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – citava in giudizio Parte_1 CP_1 esponendo di aver acquistato il 25 febbraio 1997, insieme alla coniuge, un appartamento in Roma che era stato intestato alla convenuta quale suo bene personale e che le dichiarazioni contenute nell'atto di compravendita non erano idonee a sottrarre il bene della comunione in mancanza dell'indicazione specifica ed analitica della provenienza della provvista che, invece, era stata procurata interamente dal medesimo anche Parte_1 mediante l'acquisizione di un mutuo bancario. Si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto della CP_1 domanda e, in via subordinata, la condanna del al pagamento in Parte_1 suo favore della somma di euro 46.930 pari alle spese sopportate per la ristrutturazione dell'immobile e dalla somma prestata al marito per ristrutturarne un altro di sua esclusiva proprietà. Con sentenza n. 19021 pubblicata il 13/10/2016 il Tribunale respingeva la domanda attorea sul decisivo rilievo della valenza ed efficacia della dichiarazione contenuta nel contratto di compravendita in merito alla natura personale dell'acquisto effettuato dalla e, in particolare, al CP_1 valore confessorio da riconoscersi alla stessa con la conseguente implicazione secondo cui la prova del fatto contrario avrebbe dovuto passare per la dimostrazione che la dichiarazione sottoscritta era in realtà frutto di errore di fatto o di violenza, circostanze che l'attore non aveva allegato. proponeva appello avverso la suddetta sentenza e Parte_1 resisteva, riproponendo in via subordinata le domande già CP_1 avanzate in primo grado. Con sentenza n. 3295 pubblicata il 16/5/2017 la Corte d'Appello, rigettata l'eccezione di inammissibilità ex articolo 342 c.p.c., riteneva infondato l'appello e confermava la sentenza di primo grado. In particolare, il giudice del gravame evidenziava che la nel CP_1 contratto di compravendita avente ad oggetto l'appartamento di via Pietro RR, aveva dato atto che, pur trovandosi in regime di comunione legale di beni con il proprio coniuge quanto acquistato con Parte_1 l'atto era bene personale ai sensi dell'articolo 179, lett. f), del codice civile. Il aveva sottoscritto l'atto di compravendita dichiarando di essere Parte_1 intervenuto esclusivamente per tale dichiarazione a conferma di quanto dichiarato dal proprio coniuge ex articolo 179 cod. civ. La Corte d'Appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità circa la portata della dichiarazione, in un caso ricognitiva e nell'altro confessoria, dei presupposti dell'acquisto personale del coniuge in regime di comunione legale,
pag. 2 di 13 evidenziava come il non avesse in alcun modo dedotto l'esistenza Parte_1 di una situazione di errore di fatto ovvero di violenza tale da inficiare la portata confessoria della dichiarazione da lui sottoscritta in calce all'atto di compravendita. Con l'appello egli si era limitato a ribadire come gli elementi documentali e di prova orale dimostravano la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'appartamento dalle risorse personali sue e nell'affermare che avrebbe dovuto darsi rilievo alla destinazione del bene quale abitazione della famiglia. In definitiva l'appellante aveva sviluppato argomentazioni non pertinenti rispetto alla motivazione con la quale il Tribunale era pervenuto al rigetto della domanda e, dunque, del tutto inidonee ad incidere sulla riformabilità della decisione. ricorreva per cassazione sulla base di quattro Parte_1 motivi di ricorso, mentre resisteva con controricorso. CP_1 Con il primo motivo di ricorso denunciava Parte_1 violazione o falsa applicazione dell'articolo 179, comma primo, lett. f), cod. civ. in relazione alla provenienza personale delle sostanze economiche utilizzate per l'acquisto dell'immobile, per essersi la Corte d'Appello soffermata solo sul requisito formale della dichiarazione ed omettendo di considerare l'ulteriore requisito richiesto quale la provenienza delle sostanze personali del coniuge e dallo stesso utilizzato per l'acquisto dell'immobile. La Corte d'appello avrebbe dovuto correttamente ritenere che la fattispecie di cui all'art. 179 cod. civ. potesse ritenersi integrata, ricorrendo il duplice requisito espressamente previsto, l'uno formale, ovvero la dichiarazione del coniuge acquirente unitamente alla partecipazione all'atto di compravendita dell'altro coniuge, e l'altro di ordine sostanziale, ossia la provenienza dalle sostanze economiche personali del coniuge acquirente. Detti elementi non sarebbero sussistiti nel caso di specie, essendo stato il prezzo del trasferimento del bene interamente corrisposto dal ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso denunciava Parte_1 l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento ai presupposti di fatto di cui all'articolo 179, comma primo, lett. f), cod. civ. La censura era logicamente conseguente alla precedente e si soffermava sulla ritenuta omissione da parte della Corte d'Appello dell'esame delle risultanze istruttorie con le quali il ricorrente aveva dimostrato la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'appartamento riconducibile alla sua persona oltre al fatto relativo alla destinazione del bene quale abitazione di famiglia. Il ricorrente, nell'atto di citazione in appello e nei successivi scritti difensivi, non si era limitato ad argomentare esclusivamente in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile ma aveva sviluppato precise considerazioni anche in ordine alla natura giuridica della dichiarazione adesiva resa nel contratto di compravendita. Secondo il ricorrente sarebbe stata necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti previsti dall'articolo 179, lett. f), cod. civ.
pag. 3 di 13 per sottrarre l'acquisto di un bene alla comunione ovvero che i beni fossero stati acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni elencati nel medesimo articolo 179 cod. civ., dovendo la dichiarazione adesiva del coniuge risultare nell'atto di acquisto. Dunque, del tutto legittimamente il ricorrente aveva richiesto alla Corte d'Appello di valutare le risultanze istruttorie e i documenti prodotti in giudizio per accertare l'insussistenza di uno dei due requisiti richiesti per legge ai fini dell'esclusione dell'acquisto di un bene dalla comunione legale dei coniugi. Dunque, la Corte d'Appello, essendo provata documentalmente la provenienza del denaro per l'acquisto del bene, avrebbe omesso di pronunciarsi su tale fatto decisivo. Con il terzo motivo di ricorso denunciava Parte_1 violazione o falsa applicazione dell'articolo 179, comma 2, cod. civ. in relazione alla natura giuridica ed efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente ai fini dell'esclusione del bene dalla comunione. Il ricorrente riteneva che la corte d'appello avesse erroneamente applicato la sentenza n. 22755 del 2009 resa dalle Sezioni Unite. Da un'attenta lettura della motivazione della suddetta sentenza si evinceva che poteva ammettersi che la dichiarazione prevista dall'articolo 179 cod. civ. avesse portata confessoria quando risultasse descrittiva di una situazione di fatto esistente, diversamente, quando - come nel caso di specie - era espressione di una mera dichiarazione di intenti allora aveva natura ricognitiva e non aveva il valore probatorio della confessione. Dunque, l'evento dirimente al fine di comprendere se l'acquisto effettuato in costanza di matrimonio dai coniugi in regime di comunione appartenesse alla medesima comunione, in presenza di una dichiarazione del coniuge non acquirente circa la destinazione ad uso personale del bene, era costituito dall'effettivo impiego dello stesso. Solo la natura effettivamente personale del bene determinava l'esclusione dalla comunione. Nel caso di specie all'atto della dichiarazione l'immobile non si trovava nella disponibilità della e neanche successivamente era stato CP_1 destinato a bene personale, di conseguenza alla dichiarazione resa non poteva attribuirsi valore ricognitivo né portata confessoria dell'esclusione del bene dalla comunione. Con il quarto motivo di ricorso denunciava Parte_1 violazione o falsa applicazione dell'articolo 342, primo e secondo comma, n. 1 e 2, c.p.c. La sentenza sarebbe stata erronea nella parte in cui affermava di aver sviluppato con l'appello argomentazioni non pertinenti rispetto alle motivazioni con le quali il Tribunale era pervenuto al rigetto della domanda e, dunque, del tutto inidonee ad incidere sulla riformabilità della decisione. Tale affermazione avrebbe integrato una violazione e falsa applicazione dell'articolo 342 c.p.c. in quanto il ricorrente aveva rispettato tutti i requisiti di specificità dell'appello tanto che la stessa Corte aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità formulata dalla controparte. La Corte di cassazione accoglieva i primi tre motivi di ricorso e dichiarava assorbito il quarto, cassando la sentenza con rinvio a questa pag. 4 di 13 Corte, che avrebbe dovuto provvedere anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione. La Corte di cassazione argomentava che secondo la Corte d'appello non si fosse confrontato con la decisione del Tribunale Parte_1 circa la portata confessoria della dichiarazione del resa nel Parte_1 contratto di compravendita stipulato in data 25 febbraio 1997 dalla moglie in qualità di acquirente dell'appartamento sito in via Pietro CP_1 RR n. 82, vill. b, piano 3, int. 13. In tale contratto, infatti, la aveva dichiarato che, pur trovandosi CP_1 in regime di comunione legale dei beni con il proprio coniuge,
[...]
quanto da lei acquistato con il suddetto contratto era bene Parte_1 personale ai sensi dell'articolo 179, lettera f), cod. civ.. Il a sua Parte_1 volta, aveva dichiarato nel medesimo atto di compravendita di essere intervenuto esclusivamente al fine di confermare quanto dichiarato dal proprio coniuge ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 179 cod. civ.. La Corte d'Appello, quanto alla natura giuridica e ai limiti di efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente ma partecipe all'atto di compravendita ex art. 179 secondo comma, cod. civ., aveva evidenziato che il giudice di primo grado aveva fatto riferimento alla sentenza n. 22755 del 2009 delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui tale dichiarazione si atteggia diversamente a seconda che la personalità del bene dipenda dal pagamento del prezzo con i proventi del trasferimento di beni personali o alternativamente dalla destinazione del bene all'esercizio della professione dell'acquirente. In tale sentenza si legge che: la natura personale del bene non è sufficiente a escludere di per sé il bene dalla comunione, se non risulti concordemente riconosciuta dai coniugi. E tuttavia l'intervento adesivo del coniuge non acquirente è richiesto solo in funzione di necessaria documentazione della natura personale del bene, unico presupposto sostanziale della sua esclusione dalla comunione. Anche in questo caso il coniuge non acquirente può successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall'altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi. Tuttavia, se l'intervento adesivo ex art. 179 cod. civ., comma 2 assume il significato di riconoscimento dei già esistenti presupposti di fatto dell'esclusione del bene dalla comunione, l'azione di accertamento presupporrà la revoca di quella confessione stragiudiziale, nei limiti in cui è ammessa dall'art. 2732 cod. civ. Se invece, come nel caso allora deciso dalle sezioni unite, l'intervento adesivo ex art. 179 cod. civ., comma 2 assume il significato di mera manifestazione dei comuni intenti dei coniugi circa la destinazione del bene, occorre accertare quale sia stata l'effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità degli intenti così manifestati.
pag. 5 di 13 Successivamente alla citata sentenza delle Sezioni Unite, la Cassazione aveva avuto modo di precisare che, affinché si potesse assegnare alla dichiarazione del coniuge non acquirente, verbalizzata nell'atto pubblico di compravendita valore di confessione di un fatto storico (pagamento del prezzo con il ricavato del trasferimento di beni personali), come tale, revocabile successivamente solo per errore di fatto o violenza (art. 2732 cod. civ.), era necessario che fosse fornita una indicazione precisa della provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto dal prezzo ricavato dal trasferimento di beni personali ai sensi delle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 179, comma 1, cod. civ. (Sez. 1, Sent. n. 18114 del 2010 e Sez. 2, Ord. n. 29342 del 2018, entrambe non massimate). Nel caso di specie si era limitata a dichiarare che: pur CP_1 trovandosi in regime di comunione legale dei beni con il proprio coniuge
, quanto acquistato con il presente atto era bene personale Parte_1 ai sensi dell'art. 179, lett. f), cod. civ. e il era intervenuto Parte_1 esclusivamente per tale dichiarazione confermando quanto dichiarato dall'altro coniuge (pag. 5 della sentenza impugnata). La dichiarazione formulata dalla nell'atto di acquisto, al fine CP_1 di sottrarre il bene alla comunione legale, come sopra riportata, non soddisfava il requisito richiesto dalla legge, essendo del tutto generica e facendo riferimento esclusivamente alla lett. f) dell'art. 179 cod. civ. senza alcuna indicazione effettiva di quale fosse la natura personale dei beni venduti al fine di utilizzarne il prezzo per il nuovo acquisto personale. Mancava perfino un'indicazione generica della lettera tra quelle ricomprese tra a) ed e) del primo comma dell'art. 179 cod. civ. cui fare riferimento. In altri termini, mancava un puntuale riferimento al fatto costitutivo del preteso diritto esclusivo della sul denaro utilizzato per il CP_1 pagamento: e cioè, quantomeno, un riferimento ad una delle tipologie di beni personali descritte nelle lett. a, b, c, d, e) - testualmente richiamate nella fattispecie di cui all'art. 179 cod. civ., lett. f), pertinente al caso in esame - dalla cui vendita (o dal cui scambio) avesse tratto origine la provvista utilizzata per l'acquisto esclusivo. Definire sic et simpliciter personale il denaro con cui si era adempiuta l'obbligazione del prezzo non identificava un fatto, bensì esprimeva una qualificazione giuridica;
come tale, insuscettibile di confessione, oltre che non vincolante per l'interprete, potendo anche discendere da un errore di diritto del dichiarante. Non si poteva pertanto assegnare alla dichiarazione del adesiva a quella Parte_1 della formalizzata nell'atto pubblico di compravendita e riportata per CP_1 esteso nel presente ricorso, valore di confessione di un fatto storico (pagamento del prezzo con il ricavato del trasferimento di beni personali): come tale, revocabile successivamente solo per errore di fatto o violenza (art. 2732 cod. civ.). L'espressione adottata dalla e confermata dal non CP_1 Parte_1 indicava quale fosse la provenienza personale dei beni il cui trasferimento pag. 6 di 13 aveva procurato la provvista per il nuovo acquisto, potendosi, infatti, riferire a beni di cui, prima del matrimonio, la era proprietaria o rispetto ai CP_1 quali era titolare di un diritto reale di godimento oppure a beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione o, ancora, a beni di uso strettamente personale o, infine, a beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno. In tal caso era ammissibile l'azione di accertamento della comunione legale senza che la dichiarazione ex art. 179, secondo comma, cod. civ. del coniuge non acquirente assumesse portata confessoria della provenienza personale dei beni trasferiti per l'acquisto dell'altro coniuge fuori dalla comunione. Si imponeva pertanto l'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso con assorbimento del quarto, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio ad alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che avrebbe fatto applicazione dei seguenti principio di diritto: Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, cod. civ. non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, primo comma, lett. f), cod. civ., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d, e, del medesimo art. 179 cod. civ.. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza alcun valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex art. 179, secondo comma, cod. civ..
§ 2. – Ha riassunto tempestivamente il giudizio Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in conformità al dettato dell'ordinanza nr. 35086/2022 della Corte di Cassazione, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, così provvedere: In via principale, nel merito: accertare che l'appartamento di Via Pietro RR numero 82 vill. B piano 3, int. 13 (censito nel Catasto Edilizio Ed Urbano Di Roma al foglio 352 particella 1516, sub 13, zona censuaria 5, categoria A/3, classe 3, vani 4, rendita catastale € 754,03, lire 1460.00) è stato acquistato interamente con i proventi del sig. in costanza di matrimonio e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare che l'immobile anzidetto non è bene personale della signora ma rientra nel novero della comunione legale dei beni dei coniugi, CP_1 per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede;
- per l'effetto di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 389 c.p.c. accertare e dichiarare il diritto del sig. di ottenere la restituzione Parte_1 delle somme corrisposte in esecuzione delle sentenze di primo e secondo
pag. 7 di 13 grado, e, per l'effetto, condannare la signora alla restituzione della CP_1 complessiva somma di € 24.127,02, o di quella maggiore o minore di giustizia, stante il venir meno del titolo posto alla base del pagamento effettuato dal rendendolo indebito per tutti i motivi spiegati;
- in Parte_1 subordine, nel merito: accertare e dichiarare il diritto del sig. di Parte_1 ottenere la restituzione di tutte le somme corrisposte in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado e, per l'effetto, condannare la signora alla refusione delle spese di lite come liquidate dai Giudici di merito CP_1 nei precedenti gradi di giudizio ovvero al pagamento di quella somma equitativamente individuata dal Giudice adito ed ogni successivamente spessa ad essa connessa;
- in subordine: condannare la sig.ra al CP_1 pagamento dell'ulteriore importo dovuto dal sig. a titolo di Parte_1 contributo unificato dovuto per il rigetto integrale dell'appello, come condannato dalla Corte d'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 17, L. 228/2012, nei termini indicati della sentenza nr. 3295/2017 emessa da codesta Corte;
- in subordine: condannare la sig.ra al CP_1 pagamento dell'imposta di registro della sentenza di secondo grado nonché della sentenza emessa a conclusione del presente giudizio di rinvio. - in subordine: condannare la sig.ra al pagamento di qualunque altra CP_1 somma riconducibile al giudizio di accertamento della proprietà dell'immobile di Via Pietro RR, nr. 82 voll. B, piano 3, int. 13 (censito nel Catasto Edilizio ed Urbano di Roma, al foglio 352, particella 1516, sub 13, zona censuaria 5, categoria A/3, classe 3, vani 4, rendita catastale € 754,03 lire 1460.00) riconducibile all'intero iter processuale de quo;
Con vittoria integrale delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio in danno alla sig.ra oltre iva, cpa e CP_1 rimborso spese generali come per legge.”
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa deduzione ed eccezione: In via principale: rigettare integralmente la domanda proposta dal signor con l'atto di citazione in riassunzione ex art Parte_1 383- 392 cp.c., in quanto infondato sia in fatto che in diritto e privo di qualsiasi supporto probatorio, per tutte le motivazioni suesposte. In ogni caso accogliere le conclusioni già rassegnate nei precedenti giudizi e che qui si riportano integralmente: In via principale: rigettare integralmente la domanda proposta dal signor con l'atto di citazione in Parte_1 giudizio, in quanto generica prescritta ed infondata sia in fatto che in diritto e priva di qualsiasi supporto probatorio, per tutte le motivazioni in atto;
In via gradata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea condannare il signor alla restituzione Parte_1 alla signora della somma complessiva di € 46.930,00, in CP_1 conseguenza dei fatti di causa, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.,
pag. 8 di 13 ovvero in subordine ai sensi dell'articolo 2041 c.c., oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria come per legge, adottando ogni consequenziale pronuncia di condanna;
In via istruttoria si richiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova, anche in prova contraria a quella che fosse, eventualmente, formulata da controparte, se e nei limiti in cui sarà ammessa. 1) “Vero è che la signora dal suo c/c nr. 1000/4776 acceso su Intesa Sanpaolo, CP_1 bonificava al signor la somma di € 12.000.00 in data 29 Parte_1 novembre 2011, somma versata sul c/c comune di Unicredit e dal Parte_1 prelevata?”, come risulta dal C/C; 2) “Vero è che in data 26 luglio 2012 la signora emetteva l'assegno nr. 3628625261 dell'importo di CP_1
€ 4.880,00 per il pagamento dei mobili della villa a FI?”; 3) “Vero è che il mutuo di € 50.000,00 richiesto ed ottenuto dal sig.
[...] veniva utilizzato dallo stesso per la ristrutturazione della villa Parte_1 personale sita in FI (VV)? 4) Vero è che il signor Parte_1 avendo contratto un'ulteriore prestito per la ristrutturazione della sua villa a FI, chiedeva alla moglie di costituirsi quale garante in tale prestito, cosa che avveniva?” 5) “Vero è che la sig.ra CP_1 pagava personalmente le opere di ristrutturazione e dell'arredamento dell'immobile sito in Roma, Via Pietro RR nr. 82, int.13, per un totale di € 60.100,00, come da bonifici che si rammostrano al teste? 6) “Vero è che la signora pagava personalmente i seguenti beni: nr. 2 CP_1
Divani (poltrone sofà e divani e divani) per € 3.600,00; la cucina completa Febal per € 12.000,00; i mobili dell'ingresso per € 5.000,00; le due camere dei ragazzi per € 6.000,00; la camera da letto per € 2.000,00; le tende dell'appartamento per € 1.500,00? Si indicano come testi: .. Tes_1
nata a [...] il [...], residente in [...], Via Pietro
[...]
RR nr. 82; .. nato a [...], il [...], Testimone_2 residente in [...]; .. nato Testimone_3 a Roma il 21 maggio 1995, residente in [...]. Si chiede, altresì, fin d'ora, volersi deferire giuramento decisorio nei confronti del signor ex art. 233 c.p.c. sul seguente Parte_1 capitolo di prova: 1) “Vero è che l'appartamento sito in Roma Via Pietro RR numero 82 vill. B piano 3, int. 13 veniva acquistato dalla signora con disponibilità finanziaria propria, anche considerando che il CP_1 marito in costanza di matrimonio aveva precedentemente Parte_1 tratto vantaggi patrimoniali dalla signora ? 2) Vero è che il CP_1 notaio veniva scelto dal signor ?; Persona_1 Persona_2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari e salvo ogni altro diritto o azione.”.
L'appello è stato discusso oralmente ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 19/9/2025 e trattenuto in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
pag. 9 di 13 § 3. – Il compito di questa Corte è quello di riesaminare l'appello di alla luce del principio stabilito dalla Cassazione. Parte_1 L'appartamento di via Pietro RR veniva venduto a CP_1 con l'atto in data 25/2/1997 nel quale ella, pure in regime di
[...] comunione legale di beni con il proprio coniuge Parte_1 dichiarava di acquistarlo come bene personale ai sensi dell'articolo 179, lett. f) c.c., vale a dire con il prezzo del trasferimento di propri beni personali, che però non indicava, e il coniuge interveniva all'atto esclusivamente per confermare siffatta dichiarazione della moglie. Mancando l'esatta indicazione della provenienza, da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c) d), e), dei beni personali la cui vendita avesse generato la provvista necessaria per l'acquisto per cui è causa, la dichiarazione di non ha valore di confessione Parte_1 stragiudiziale, e questi può provare con qualsiasi mezzo che l'acquisto della moglie non è avvenuto utilizzando il prezzo di beni personali, al fine di dimostrare l'acquisto alla comunione. E' vero che l'acquisto difetta della provenienza da sostanze economiche personali di avendo provato CP_1 Parte_1 di aver egli stesso versato il prezzo del trasferimento. Più segnatamente, per pagare il prezzo di £ 153.300.000
[...] ha chiesto e ottenuto un mese prima circa, il 16 gennaio 1997, un Parte_1 mutuo dalla Banca di Roma S.p.A. per £ 50.000.000, somma che, dopo essere transitata sul c/c n. 19229/39 cointestato ai coniugi, veniva versata a mezzo di assegno bancario n. 0412379430 emesso il 25.07.1997 alla parte venditrice, mentre a saldo del prezzo ha versato assegni Persona_3 bancari per complessivi £ 110.000.000 emessi dal conto corrente n. 1982 di Contr
nella sua esclusiva titolarità e solo con delega di firma al coniuge. Le circostanze sono pure confermate da la quale, Persona_3 sentita come teste, ha confermato di aver ricevuto in pagamento gli assegni direttamente da con il quale aveva intavolato la Parte_1 trattativa per la vendita, mentre ha conosciuto solo in CP_1 occasione del rogito. Tutto ciò contraddice la difesa di secondo cui la CP_1 provvista ricevuta in mutuo dalla Banca di Roma nel 1997 sarebbe stata destinata alla ristrutturazione della villa personale sita in Parte_1 FI (Vibo Valenzia), tanto più che tali lavori saranno avviati molti anni dopo, nel 2012, grazie anche al finanziamento ricevuto BNL Gruppo BNP Paribas di € 30.921,00. Ai fini della decisione della presente causa è sufficiente la prova della provenienza del prezzo corrisposto a dai conti personali Persona_3 e dal mutuo a lui solo intestato, onde smentire che Parte_1 avesse alienato propri beni personali per finanziare CP_1 l'acquisto dell'appartamento di via Pietro RR, pure a lei sola intestato.
pag. 10 di 13 E' pertanto del tutto irrilevante che molti anni dopo, il 29/11/2011, avrebbe bonificato dal suo c/c nr. 1000/4776 presso Intesa CP_1 Sanpaolo ad la somma di € 12.000.00, ovvero avrebbe Parte_1 emesso l'assegno nr. 3628625261 dell'importo di € 4.880,00 per il pagamento dei mobili della villa a FI, o ancora avrebbe ristrutturato e arredato a proprie spese l'appartamento di via Pietro RR con un esborso di € 60.100,00. Tali eventuali esborsi, per un verso, non possono riguardare il pagamento del prezzo di acquisto dell'appartamento di via Pietro RR, né potrebbero, per altro verso, confortare l'eventuale intenzione di attribuire l'immobile alla sola in una logica di ripartizione CP_1 patrimoniale, proprio perché successivi. In tal senso, l'ulteriore sfogo testimoniale proposto da CP_1 è irrilevante, oltre che inammissibile, per essere stata già espletata la
[...] prova testimoniale, senza riproposizione di questioni non ammesse. Anche la richiesta di di giuramento decisorio deferito CP_1 a è inammissibile, perché non sfida a Parte_1 Parte_1 giurare su un fatto a sé favorevole, ma sfavorevole, inducendolo ad una confessione propria di diverso mezzo istruttorio quale è l'interrogatorio formale. In conclusione, l'appello proposto da va accolto, Parte_1 e, in totale riforma della sentenza n. 19021 pubblicata il 13/10/2016 del Tribunale di Roma, deve essere accertato che l'appartamento di Via Pietro RR numero 82 vill. B piano 3, int. 13 (censito nel Catasto Edilizio Ed Urbano Di Roma al foglio 352 particella 1516, sub 13, zona censuaria 5, categoria A/3, classe 3, vani 4, rendita catastale € 754,03, lire 1460.00) è stato acquistato interamente con i proventi di in costanza Parte_1 di matrimonio e, per l'effetto, dichiara che esso non è bene personale di ma rientra nel novero della comunione legale dei beni dei CP_1 coniugi.
§ 4. – Per effetto dell'esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado di condanna al pagamento delle spese processuali, Parte_1 ha documentato l'esborso di complessivi € 21.162,52, avendo diritto alla ripetizione di tali somme, a seguito della cassazione della sentenza di secondo grado, nonchè a seguito della riforma, anche del capo relativo alle spese, disposta in questa sede, della sentenza di primo grado, mentre gli ulteriori esborsi di € 680,00, € 804,00, 217,50 ed € 1.263,00, per contributo unificato e per registrazione della sentenza del Tribunale, non danno diritto alla restituzione a carico di la quale non ha mai percepito CP_1 tali somme, né costituiscono oneri che dipendano dalla cassazione o dalla riforma delle sentenze.
§ 4. – Le spese processuali seguono la soccombenza sostanziale e vanno liquidate con riguardo al giudizio davanti al Tribunale definito con pag. 11 di 13 sentenza n. 19021 pubblicata il 13/10/2016, davanti alla Corte d'appello definito con la sentenza n. 3295 pubblicata il 16/5/2017 cassata, del giudizio di Cassazione definito con la ordinanza n. 35086 pubblicata il 29/11/2022 e del presente giudizio, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, secondo il valore indeterminabile, e sulla base di parametri medi, ad eccezione della fase di trattazione dei giudizi d'appello che hanno avuto minimo sviluppo: per il giudizio di Tribunale definito con la sentenza n. 19021 pubblicata il 13/10/2016:
Valore della Causa: indeterminabile Fase di studio della controversia, valore medio: €
1.701,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.204,00
Fase di trattazione, valore medio: € 1.806,00 Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso dovuto = Euro € 7.616,00 per il giudizio di appello definito con la sentenza n.
3295 pubblicata il 16/5/2017 cassata:
Valore della Causa: indeterminabile Fase di studio della controversia, valore medio: €
2.058,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.418,00 Fase di trattazione, valore medio: € 1.523,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso dovuto = Euro € 8.469,00 per il giudizio di cassazione definito con la ordinanza n.
35086 pubblicata il 29/11/2022:
Valore della Causa: indeterminabile Fase di studio della controversia, valore medio: €
2.336,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.969,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.208,00
Compenso dovuto = Euro € 5.513,00 per il presente giudizio d' appello:
pag. 12 di 13 Valore della Causa: indeterminabile Fase di studio della controversia, valore medio: €
2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase di trattazione, valore medio: € 1.523,00 Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso dovuto = Euro € 8.469,00
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando in grado di appello ed in sede di rinvio della ordinanza n. 35086 pubblicata il 29/11/2022 della Suprema Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di ogni altra conclusione disattesa, Parte_1 CP_1 così provvede:
1. – accoglie l'appello, e, in totale riforma della sentenza n. 19021 pubblicata il 13/10/2016 del Tribunale di Roma, accerta che l'appartamento di Via Pietro RR numero 82 vill. B piano 3, int. 13 (censito nel Catasto Edilizio Ed Urbano Di Roma al foglio 352 particella 1516, sub 13, zona censuaria 5, categoria A/3, classe 3, vani 4, rendita catastale € 754,03, lire 1460.00) è stato acquistato interamente con i proventi di Parte_1 in costanza di matrimonio e, per l'effetto, dichiara che esso non è bene personale di ma rientra nel novero della comunione legale CP_1 dei beni dei coniugi;
2. – condanna alla restituzione, in favore di CP_1 [...]
dell'esborso di complessivi € 21.162,52, rigettando ogni altra Parte_1 richiesta di restituzione;
2. – condanna alla rifusione, in favore di CP_1 [...] delle spese del giudizio di Tribunale liquidate in € 7.616,00, delle Parte_1 spese del giudizio cassato della Corte d'appello liquidate in € 8.469,00, delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in € 5.513,00, e delle spese del presente giudizio di rinvio liquidate in € 8.469,00, oltre, per tutti, spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il giorno 31/10/2025.
L'estensore Il presidente
MA IL GI LL TO IZ
pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa TO IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. MA IL GI LL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello ed in fase di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, iscritta al n. 6802 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 31/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. , con l'avvocato Parte_1 C.F._1 Graziano Rondinelli, nel cui studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73, scala A, int. 2, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato CP_1 C.F._2 Gianluca Sestini, nel cui studio in Roma, Via Via Cerveteri nr. 12, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLATA
pag. 1 di 13 Oggetto: riassunzione a seguito di rinvio della ordinanza n. 35086 depositata il 29/11/2022 della Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – citava in giudizio Parte_1 CP_1 esponendo di aver acquistato il 25 febbraio 1997, insieme alla coniuge, un appartamento in Roma che era stato intestato alla convenuta quale suo bene personale e che le dichiarazioni contenute nell'atto di compravendita non erano idonee a sottrarre il bene della comunione in mancanza dell'indicazione specifica ed analitica della provenienza della provvista che, invece, era stata procurata interamente dal medesimo anche Parte_1 mediante l'acquisizione di un mutuo bancario. Si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto della CP_1 domanda e, in via subordinata, la condanna del al pagamento in Parte_1 suo favore della somma di euro 46.930 pari alle spese sopportate per la ristrutturazione dell'immobile e dalla somma prestata al marito per ristrutturarne un altro di sua esclusiva proprietà. Con sentenza n. 19021 pubblicata il 13/10/2016 il Tribunale respingeva la domanda attorea sul decisivo rilievo della valenza ed efficacia della dichiarazione contenuta nel contratto di compravendita in merito alla natura personale dell'acquisto effettuato dalla e, in particolare, al CP_1 valore confessorio da riconoscersi alla stessa con la conseguente implicazione secondo cui la prova del fatto contrario avrebbe dovuto passare per la dimostrazione che la dichiarazione sottoscritta era in realtà frutto di errore di fatto o di violenza, circostanze che l'attore non aveva allegato. proponeva appello avverso la suddetta sentenza e Parte_1 resisteva, riproponendo in via subordinata le domande già CP_1 avanzate in primo grado. Con sentenza n. 3295 pubblicata il 16/5/2017 la Corte d'Appello, rigettata l'eccezione di inammissibilità ex articolo 342 c.p.c., riteneva infondato l'appello e confermava la sentenza di primo grado. In particolare, il giudice del gravame evidenziava che la nel CP_1 contratto di compravendita avente ad oggetto l'appartamento di via Pietro RR, aveva dato atto che, pur trovandosi in regime di comunione legale di beni con il proprio coniuge quanto acquistato con Parte_1 l'atto era bene personale ai sensi dell'articolo 179, lett. f), del codice civile. Il aveva sottoscritto l'atto di compravendita dichiarando di essere Parte_1 intervenuto esclusivamente per tale dichiarazione a conferma di quanto dichiarato dal proprio coniuge ex articolo 179 cod. civ. La Corte d'Appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità circa la portata della dichiarazione, in un caso ricognitiva e nell'altro confessoria, dei presupposti dell'acquisto personale del coniuge in regime di comunione legale,
pag. 2 di 13 evidenziava come il non avesse in alcun modo dedotto l'esistenza Parte_1 di una situazione di errore di fatto ovvero di violenza tale da inficiare la portata confessoria della dichiarazione da lui sottoscritta in calce all'atto di compravendita. Con l'appello egli si era limitato a ribadire come gli elementi documentali e di prova orale dimostravano la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'appartamento dalle risorse personali sue e nell'affermare che avrebbe dovuto darsi rilievo alla destinazione del bene quale abitazione della famiglia. In definitiva l'appellante aveva sviluppato argomentazioni non pertinenti rispetto alla motivazione con la quale il Tribunale era pervenuto al rigetto della domanda e, dunque, del tutto inidonee ad incidere sulla riformabilità della decisione. ricorreva per cassazione sulla base di quattro Parte_1 motivi di ricorso, mentre resisteva con controricorso. CP_1 Con il primo motivo di ricorso denunciava Parte_1 violazione o falsa applicazione dell'articolo 179, comma primo, lett. f), cod. civ. in relazione alla provenienza personale delle sostanze economiche utilizzate per l'acquisto dell'immobile, per essersi la Corte d'Appello soffermata solo sul requisito formale della dichiarazione ed omettendo di considerare l'ulteriore requisito richiesto quale la provenienza delle sostanze personali del coniuge e dallo stesso utilizzato per l'acquisto dell'immobile. La Corte d'appello avrebbe dovuto correttamente ritenere che la fattispecie di cui all'art. 179 cod. civ. potesse ritenersi integrata, ricorrendo il duplice requisito espressamente previsto, l'uno formale, ovvero la dichiarazione del coniuge acquirente unitamente alla partecipazione all'atto di compravendita dell'altro coniuge, e l'altro di ordine sostanziale, ossia la provenienza dalle sostanze economiche personali del coniuge acquirente. Detti elementi non sarebbero sussistiti nel caso di specie, essendo stato il prezzo del trasferimento del bene interamente corrisposto dal ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso denunciava Parte_1 l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento ai presupposti di fatto di cui all'articolo 179, comma primo, lett. f), cod. civ. La censura era logicamente conseguente alla precedente e si soffermava sulla ritenuta omissione da parte della Corte d'Appello dell'esame delle risultanze istruttorie con le quali il ricorrente aveva dimostrato la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'appartamento riconducibile alla sua persona oltre al fatto relativo alla destinazione del bene quale abitazione di famiglia. Il ricorrente, nell'atto di citazione in appello e nei successivi scritti difensivi, non si era limitato ad argomentare esclusivamente in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile ma aveva sviluppato precise considerazioni anche in ordine alla natura giuridica della dichiarazione adesiva resa nel contratto di compravendita. Secondo il ricorrente sarebbe stata necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti previsti dall'articolo 179, lett. f), cod. civ.
pag. 3 di 13 per sottrarre l'acquisto di un bene alla comunione ovvero che i beni fossero stati acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni elencati nel medesimo articolo 179 cod. civ., dovendo la dichiarazione adesiva del coniuge risultare nell'atto di acquisto. Dunque, del tutto legittimamente il ricorrente aveva richiesto alla Corte d'Appello di valutare le risultanze istruttorie e i documenti prodotti in giudizio per accertare l'insussistenza di uno dei due requisiti richiesti per legge ai fini dell'esclusione dell'acquisto di un bene dalla comunione legale dei coniugi. Dunque, la Corte d'Appello, essendo provata documentalmente la provenienza del denaro per l'acquisto del bene, avrebbe omesso di pronunciarsi su tale fatto decisivo. Con il terzo motivo di ricorso denunciava Parte_1 violazione o falsa applicazione dell'articolo 179, comma 2, cod. civ. in relazione alla natura giuridica ed efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente ai fini dell'esclusione del bene dalla comunione. Il ricorrente riteneva che la corte d'appello avesse erroneamente applicato la sentenza n. 22755 del 2009 resa dalle Sezioni Unite. Da un'attenta lettura della motivazione della suddetta sentenza si evinceva che poteva ammettersi che la dichiarazione prevista dall'articolo 179 cod. civ. avesse portata confessoria quando risultasse descrittiva di una situazione di fatto esistente, diversamente, quando - come nel caso di specie - era espressione di una mera dichiarazione di intenti allora aveva natura ricognitiva e non aveva il valore probatorio della confessione. Dunque, l'evento dirimente al fine di comprendere se l'acquisto effettuato in costanza di matrimonio dai coniugi in regime di comunione appartenesse alla medesima comunione, in presenza di una dichiarazione del coniuge non acquirente circa la destinazione ad uso personale del bene, era costituito dall'effettivo impiego dello stesso. Solo la natura effettivamente personale del bene determinava l'esclusione dalla comunione. Nel caso di specie all'atto della dichiarazione l'immobile non si trovava nella disponibilità della e neanche successivamente era stato CP_1 destinato a bene personale, di conseguenza alla dichiarazione resa non poteva attribuirsi valore ricognitivo né portata confessoria dell'esclusione del bene dalla comunione. Con il quarto motivo di ricorso denunciava Parte_1 violazione o falsa applicazione dell'articolo 342, primo e secondo comma, n. 1 e 2, c.p.c. La sentenza sarebbe stata erronea nella parte in cui affermava di aver sviluppato con l'appello argomentazioni non pertinenti rispetto alle motivazioni con le quali il Tribunale era pervenuto al rigetto della domanda e, dunque, del tutto inidonee ad incidere sulla riformabilità della decisione. Tale affermazione avrebbe integrato una violazione e falsa applicazione dell'articolo 342 c.p.c. in quanto il ricorrente aveva rispettato tutti i requisiti di specificità dell'appello tanto che la stessa Corte aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità formulata dalla controparte. La Corte di cassazione accoglieva i primi tre motivi di ricorso e dichiarava assorbito il quarto, cassando la sentenza con rinvio a questa pag. 4 di 13 Corte, che avrebbe dovuto provvedere anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione. La Corte di cassazione argomentava che secondo la Corte d'appello non si fosse confrontato con la decisione del Tribunale Parte_1 circa la portata confessoria della dichiarazione del resa nel Parte_1 contratto di compravendita stipulato in data 25 febbraio 1997 dalla moglie in qualità di acquirente dell'appartamento sito in via Pietro CP_1 RR n. 82, vill. b, piano 3, int. 13. In tale contratto, infatti, la aveva dichiarato che, pur trovandosi CP_1 in regime di comunione legale dei beni con il proprio coniuge,
[...]
quanto da lei acquistato con il suddetto contratto era bene Parte_1 personale ai sensi dell'articolo 179, lettera f), cod. civ.. Il a sua Parte_1 volta, aveva dichiarato nel medesimo atto di compravendita di essere intervenuto esclusivamente al fine di confermare quanto dichiarato dal proprio coniuge ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 179 cod. civ.. La Corte d'Appello, quanto alla natura giuridica e ai limiti di efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente ma partecipe all'atto di compravendita ex art. 179 secondo comma, cod. civ., aveva evidenziato che il giudice di primo grado aveva fatto riferimento alla sentenza n. 22755 del 2009 delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui tale dichiarazione si atteggia diversamente a seconda che la personalità del bene dipenda dal pagamento del prezzo con i proventi del trasferimento di beni personali o alternativamente dalla destinazione del bene all'esercizio della professione dell'acquirente. In tale sentenza si legge che: la natura personale del bene non è sufficiente a escludere di per sé il bene dalla comunione, se non risulti concordemente riconosciuta dai coniugi. E tuttavia l'intervento adesivo del coniuge non acquirente è richiesto solo in funzione di necessaria documentazione della natura personale del bene, unico presupposto sostanziale della sua esclusione dalla comunione. Anche in questo caso il coniuge non acquirente può successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall'altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi. Tuttavia, se l'intervento adesivo ex art. 179 cod. civ., comma 2 assume il significato di riconoscimento dei già esistenti presupposti di fatto dell'esclusione del bene dalla comunione, l'azione di accertamento presupporrà la revoca di quella confessione stragiudiziale, nei limiti in cui è ammessa dall'art. 2732 cod. civ. Se invece, come nel caso allora deciso dalle sezioni unite, l'intervento adesivo ex art. 179 cod. civ., comma 2 assume il significato di mera manifestazione dei comuni intenti dei coniugi circa la destinazione del bene, occorre accertare quale sia stata l'effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità degli intenti così manifestati.
pag. 5 di 13 Successivamente alla citata sentenza delle Sezioni Unite, la Cassazione aveva avuto modo di precisare che, affinché si potesse assegnare alla dichiarazione del coniuge non acquirente, verbalizzata nell'atto pubblico di compravendita valore di confessione di un fatto storico (pagamento del prezzo con il ricavato del trasferimento di beni personali), come tale, revocabile successivamente solo per errore di fatto o violenza (art. 2732 cod. civ.), era necessario che fosse fornita una indicazione precisa della provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto dal prezzo ricavato dal trasferimento di beni personali ai sensi delle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 179, comma 1, cod. civ. (Sez. 1, Sent. n. 18114 del 2010 e Sez. 2, Ord. n. 29342 del 2018, entrambe non massimate). Nel caso di specie si era limitata a dichiarare che: pur CP_1 trovandosi in regime di comunione legale dei beni con il proprio coniuge
, quanto acquistato con il presente atto era bene personale Parte_1 ai sensi dell'art. 179, lett. f), cod. civ. e il era intervenuto Parte_1 esclusivamente per tale dichiarazione confermando quanto dichiarato dall'altro coniuge (pag. 5 della sentenza impugnata). La dichiarazione formulata dalla nell'atto di acquisto, al fine CP_1 di sottrarre il bene alla comunione legale, come sopra riportata, non soddisfava il requisito richiesto dalla legge, essendo del tutto generica e facendo riferimento esclusivamente alla lett. f) dell'art. 179 cod. civ. senza alcuna indicazione effettiva di quale fosse la natura personale dei beni venduti al fine di utilizzarne il prezzo per il nuovo acquisto personale. Mancava perfino un'indicazione generica della lettera tra quelle ricomprese tra a) ed e) del primo comma dell'art. 179 cod. civ. cui fare riferimento. In altri termini, mancava un puntuale riferimento al fatto costitutivo del preteso diritto esclusivo della sul denaro utilizzato per il CP_1 pagamento: e cioè, quantomeno, un riferimento ad una delle tipologie di beni personali descritte nelle lett. a, b, c, d, e) - testualmente richiamate nella fattispecie di cui all'art. 179 cod. civ., lett. f), pertinente al caso in esame - dalla cui vendita (o dal cui scambio) avesse tratto origine la provvista utilizzata per l'acquisto esclusivo. Definire sic et simpliciter personale il denaro con cui si era adempiuta l'obbligazione del prezzo non identificava un fatto, bensì esprimeva una qualificazione giuridica;
come tale, insuscettibile di confessione, oltre che non vincolante per l'interprete, potendo anche discendere da un errore di diritto del dichiarante. Non si poteva pertanto assegnare alla dichiarazione del adesiva a quella Parte_1 della formalizzata nell'atto pubblico di compravendita e riportata per CP_1 esteso nel presente ricorso, valore di confessione di un fatto storico (pagamento del prezzo con il ricavato del trasferimento di beni personali): come tale, revocabile successivamente solo per errore di fatto o violenza (art. 2732 cod. civ.). L'espressione adottata dalla e confermata dal non CP_1 Parte_1 indicava quale fosse la provenienza personale dei beni il cui trasferimento pag. 6 di 13 aveva procurato la provvista per il nuovo acquisto, potendosi, infatti, riferire a beni di cui, prima del matrimonio, la era proprietaria o rispetto ai CP_1 quali era titolare di un diritto reale di godimento oppure a beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione o, ancora, a beni di uso strettamente personale o, infine, a beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno. In tal caso era ammissibile l'azione di accertamento della comunione legale senza che la dichiarazione ex art. 179, secondo comma, cod. civ. del coniuge non acquirente assumesse portata confessoria della provenienza personale dei beni trasferiti per l'acquisto dell'altro coniuge fuori dalla comunione. Si imponeva pertanto l'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso con assorbimento del quarto, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio ad alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che avrebbe fatto applicazione dei seguenti principio di diritto: Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, cod. civ. non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, primo comma, lett. f), cod. civ., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d, e, del medesimo art. 179 cod. civ.. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza alcun valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex art. 179, secondo comma, cod. civ..
§ 2. – Ha riassunto tempestivamente il giudizio Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in conformità al dettato dell'ordinanza nr. 35086/2022 della Corte di Cassazione, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, così provvedere: In via principale, nel merito: accertare che l'appartamento di Via Pietro RR numero 82 vill. B piano 3, int. 13 (censito nel Catasto Edilizio Ed Urbano Di Roma al foglio 352 particella 1516, sub 13, zona censuaria 5, categoria A/3, classe 3, vani 4, rendita catastale € 754,03, lire 1460.00) è stato acquistato interamente con i proventi del sig. in costanza di matrimonio e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare che l'immobile anzidetto non è bene personale della signora ma rientra nel novero della comunione legale dei beni dei coniugi, CP_1 per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede;
- per l'effetto di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 389 c.p.c. accertare e dichiarare il diritto del sig. di ottenere la restituzione Parte_1 delle somme corrisposte in esecuzione delle sentenze di primo e secondo
pag. 7 di 13 grado, e, per l'effetto, condannare la signora alla restituzione della CP_1 complessiva somma di € 24.127,02, o di quella maggiore o minore di giustizia, stante il venir meno del titolo posto alla base del pagamento effettuato dal rendendolo indebito per tutti i motivi spiegati;
- in Parte_1 subordine, nel merito: accertare e dichiarare il diritto del sig. di Parte_1 ottenere la restituzione di tutte le somme corrisposte in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado e, per l'effetto, condannare la signora alla refusione delle spese di lite come liquidate dai Giudici di merito CP_1 nei precedenti gradi di giudizio ovvero al pagamento di quella somma equitativamente individuata dal Giudice adito ed ogni successivamente spessa ad essa connessa;
- in subordine: condannare la sig.ra al CP_1 pagamento dell'ulteriore importo dovuto dal sig. a titolo di Parte_1 contributo unificato dovuto per il rigetto integrale dell'appello, come condannato dalla Corte d'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 17, L. 228/2012, nei termini indicati della sentenza nr. 3295/2017 emessa da codesta Corte;
- in subordine: condannare la sig.ra al CP_1 pagamento dell'imposta di registro della sentenza di secondo grado nonché della sentenza emessa a conclusione del presente giudizio di rinvio. - in subordine: condannare la sig.ra al pagamento di qualunque altra CP_1 somma riconducibile al giudizio di accertamento della proprietà dell'immobile di Via Pietro RR, nr. 82 voll. B, piano 3, int. 13 (censito nel Catasto Edilizio ed Urbano di Roma, al foglio 352, particella 1516, sub 13, zona censuaria 5, categoria A/3, classe 3, vani 4, rendita catastale € 754,03 lire 1460.00) riconducibile all'intero iter processuale de quo;
Con vittoria integrale delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio in danno alla sig.ra oltre iva, cpa e CP_1 rimborso spese generali come per legge.”
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa deduzione ed eccezione: In via principale: rigettare integralmente la domanda proposta dal signor con l'atto di citazione in riassunzione ex art Parte_1 383- 392 cp.c., in quanto infondato sia in fatto che in diritto e privo di qualsiasi supporto probatorio, per tutte le motivazioni suesposte. In ogni caso accogliere le conclusioni già rassegnate nei precedenti giudizi e che qui si riportano integralmente: In via principale: rigettare integralmente la domanda proposta dal signor con l'atto di citazione in Parte_1 giudizio, in quanto generica prescritta ed infondata sia in fatto che in diritto e priva di qualsiasi supporto probatorio, per tutte le motivazioni in atto;
In via gradata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea condannare il signor alla restituzione Parte_1 alla signora della somma complessiva di € 46.930,00, in CP_1 conseguenza dei fatti di causa, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.,
pag. 8 di 13 ovvero in subordine ai sensi dell'articolo 2041 c.c., oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria come per legge, adottando ogni consequenziale pronuncia di condanna;
In via istruttoria si richiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova, anche in prova contraria a quella che fosse, eventualmente, formulata da controparte, se e nei limiti in cui sarà ammessa. 1) “Vero è che la signora dal suo c/c nr. 1000/4776 acceso su Intesa Sanpaolo, CP_1 bonificava al signor la somma di € 12.000.00 in data 29 Parte_1 novembre 2011, somma versata sul c/c comune di Unicredit e dal Parte_1 prelevata?”, come risulta dal C/C; 2) “Vero è che in data 26 luglio 2012 la signora emetteva l'assegno nr. 3628625261 dell'importo di CP_1
€ 4.880,00 per il pagamento dei mobili della villa a FI?”; 3) “Vero è che il mutuo di € 50.000,00 richiesto ed ottenuto dal sig.
[...] veniva utilizzato dallo stesso per la ristrutturazione della villa Parte_1 personale sita in FI (VV)? 4) Vero è che il signor Parte_1 avendo contratto un'ulteriore prestito per la ristrutturazione della sua villa a FI, chiedeva alla moglie di costituirsi quale garante in tale prestito, cosa che avveniva?” 5) “Vero è che la sig.ra CP_1 pagava personalmente le opere di ristrutturazione e dell'arredamento dell'immobile sito in Roma, Via Pietro RR nr. 82, int.13, per un totale di € 60.100,00, come da bonifici che si rammostrano al teste? 6) “Vero è che la signora pagava personalmente i seguenti beni: nr. 2 CP_1
Divani (poltrone sofà e divani e divani) per € 3.600,00; la cucina completa Febal per € 12.000,00; i mobili dell'ingresso per € 5.000,00; le due camere dei ragazzi per € 6.000,00; la camera da letto per € 2.000,00; le tende dell'appartamento per € 1.500,00? Si indicano come testi: .. Tes_1
nata a [...] il [...], residente in [...], Via Pietro
[...]
RR nr. 82; .. nato a [...], il [...], Testimone_2 residente in [...]; .. nato Testimone_3 a Roma il 21 maggio 1995, residente in [...]. Si chiede, altresì, fin d'ora, volersi deferire giuramento decisorio nei confronti del signor ex art. 233 c.p.c. sul seguente Parte_1 capitolo di prova: 1) “Vero è che l'appartamento sito in Roma Via Pietro RR numero 82 vill. B piano 3, int. 13 veniva acquistato dalla signora con disponibilità finanziaria propria, anche considerando che il CP_1 marito in costanza di matrimonio aveva precedentemente Parte_1 tratto vantaggi patrimoniali dalla signora ? 2) Vero è che il CP_1 notaio veniva scelto dal signor ?; Persona_1 Persona_2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari e salvo ogni altro diritto o azione.”.
L'appello è stato discusso oralmente ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 19/9/2025 e trattenuto in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
pag. 9 di 13 § 3. – Il compito di questa Corte è quello di riesaminare l'appello di alla luce del principio stabilito dalla Cassazione. Parte_1 L'appartamento di via Pietro RR veniva venduto a CP_1 con l'atto in data 25/2/1997 nel quale ella, pure in regime di
[...] comunione legale di beni con il proprio coniuge Parte_1 dichiarava di acquistarlo come bene personale ai sensi dell'articolo 179, lett. f) c.c., vale a dire con il prezzo del trasferimento di propri beni personali, che però non indicava, e il coniuge interveniva all'atto esclusivamente per confermare siffatta dichiarazione della moglie. Mancando l'esatta indicazione della provenienza, da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c) d), e), dei beni personali la cui vendita avesse generato la provvista necessaria per l'acquisto per cui è causa, la dichiarazione di non ha valore di confessione Parte_1 stragiudiziale, e questi può provare con qualsiasi mezzo che l'acquisto della moglie non è avvenuto utilizzando il prezzo di beni personali, al fine di dimostrare l'acquisto alla comunione. E' vero che l'acquisto difetta della provenienza da sostanze economiche personali di avendo provato CP_1 Parte_1 di aver egli stesso versato il prezzo del trasferimento. Più segnatamente, per pagare il prezzo di £ 153.300.000
[...] ha chiesto e ottenuto un mese prima circa, il 16 gennaio 1997, un Parte_1 mutuo dalla Banca di Roma S.p.A. per £ 50.000.000, somma che, dopo essere transitata sul c/c n. 19229/39 cointestato ai coniugi, veniva versata a mezzo di assegno bancario n. 0412379430 emesso il 25.07.1997 alla parte venditrice, mentre a saldo del prezzo ha versato assegni Persona_3 bancari per complessivi £ 110.000.000 emessi dal conto corrente n. 1982 di Contr
nella sua esclusiva titolarità e solo con delega di firma al coniuge. Le circostanze sono pure confermate da la quale, Persona_3 sentita come teste, ha confermato di aver ricevuto in pagamento gli assegni direttamente da con il quale aveva intavolato la Parte_1 trattativa per la vendita, mentre ha conosciuto solo in CP_1 occasione del rogito. Tutto ciò contraddice la difesa di secondo cui la CP_1 provvista ricevuta in mutuo dalla Banca di Roma nel 1997 sarebbe stata destinata alla ristrutturazione della villa personale sita in Parte_1 FI (Vibo Valenzia), tanto più che tali lavori saranno avviati molti anni dopo, nel 2012, grazie anche al finanziamento ricevuto BNL Gruppo BNP Paribas di € 30.921,00. Ai fini della decisione della presente causa è sufficiente la prova della provenienza del prezzo corrisposto a dai conti personali Persona_3 e dal mutuo a lui solo intestato, onde smentire che Parte_1 avesse alienato propri beni personali per finanziare CP_1 l'acquisto dell'appartamento di via Pietro RR, pure a lei sola intestato.
pag. 10 di 13 E' pertanto del tutto irrilevante che molti anni dopo, il 29/11/2011, avrebbe bonificato dal suo c/c nr. 1000/4776 presso Intesa CP_1 Sanpaolo ad la somma di € 12.000.00, ovvero avrebbe Parte_1 emesso l'assegno nr. 3628625261 dell'importo di € 4.880,00 per il pagamento dei mobili della villa a FI, o ancora avrebbe ristrutturato e arredato a proprie spese l'appartamento di via Pietro RR con un esborso di € 60.100,00. Tali eventuali esborsi, per un verso, non possono riguardare il pagamento del prezzo di acquisto dell'appartamento di via Pietro RR, né potrebbero, per altro verso, confortare l'eventuale intenzione di attribuire l'immobile alla sola in una logica di ripartizione CP_1 patrimoniale, proprio perché successivi. In tal senso, l'ulteriore sfogo testimoniale proposto da CP_1 è irrilevante, oltre che inammissibile, per essere stata già espletata la
[...] prova testimoniale, senza riproposizione di questioni non ammesse. Anche la richiesta di di giuramento decisorio deferito CP_1 a è inammissibile, perché non sfida a Parte_1 Parte_1 giurare su un fatto a sé favorevole, ma sfavorevole, inducendolo ad una confessione propria di diverso mezzo istruttorio quale è l'interrogatorio formale. In conclusione, l'appello proposto da va accolto, Parte_1 e, in totale riforma della sentenza n. 19021 pubblicata il 13/10/2016 del Tribunale di Roma, deve essere accertato che l'appartamento di Via Pietro RR numero 82 vill. B piano 3, int. 13 (censito nel Catasto Edilizio Ed Urbano Di Roma al foglio 352 particella 1516, sub 13, zona censuaria 5, categoria A/3, classe 3, vani 4, rendita catastale € 754,03, lire 1460.00) è stato acquistato interamente con i proventi di in costanza Parte_1 di matrimonio e, per l'effetto, dichiara che esso non è bene personale di ma rientra nel novero della comunione legale dei beni dei CP_1 coniugi.
§ 4. – Per effetto dell'esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado di condanna al pagamento delle spese processuali, Parte_1 ha documentato l'esborso di complessivi € 21.162,52, avendo diritto alla ripetizione di tali somme, a seguito della cassazione della sentenza di secondo grado, nonchè a seguito della riforma, anche del capo relativo alle spese, disposta in questa sede, della sentenza di primo grado, mentre gli ulteriori esborsi di € 680,00, € 804,00, 217,50 ed € 1.263,00, per contributo unificato e per registrazione della sentenza del Tribunale, non danno diritto alla restituzione a carico di la quale non ha mai percepito CP_1 tali somme, né costituiscono oneri che dipendano dalla cassazione o dalla riforma delle sentenze.
§ 4. – Le spese processuali seguono la soccombenza sostanziale e vanno liquidate con riguardo al giudizio davanti al Tribunale definito con pag. 11 di 13 sentenza n. 19021 pubblicata il 13/10/2016, davanti alla Corte d'appello definito con la sentenza n. 3295 pubblicata il 16/5/2017 cassata, del giudizio di Cassazione definito con la ordinanza n. 35086 pubblicata il 29/11/2022 e del presente giudizio, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, secondo il valore indeterminabile, e sulla base di parametri medi, ad eccezione della fase di trattazione dei giudizi d'appello che hanno avuto minimo sviluppo: per il giudizio di Tribunale definito con la sentenza n. 19021 pubblicata il 13/10/2016:
Valore della Causa: indeterminabile Fase di studio della controversia, valore medio: €
1.701,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.204,00
Fase di trattazione, valore medio: € 1.806,00 Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso dovuto = Euro € 7.616,00 per il giudizio di appello definito con la sentenza n.
3295 pubblicata il 16/5/2017 cassata:
Valore della Causa: indeterminabile Fase di studio della controversia, valore medio: €
2.058,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.418,00 Fase di trattazione, valore medio: € 1.523,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso dovuto = Euro € 8.469,00 per il giudizio di cassazione definito con la ordinanza n.
35086 pubblicata il 29/11/2022:
Valore della Causa: indeterminabile Fase di studio della controversia, valore medio: €
2.336,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.969,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.208,00
Compenso dovuto = Euro € 5.513,00 per il presente giudizio d' appello:
pag. 12 di 13 Valore della Causa: indeterminabile Fase di studio della controversia, valore medio: €
2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase di trattazione, valore medio: € 1.523,00 Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso dovuto = Euro € 8.469,00
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando in grado di appello ed in sede di rinvio della ordinanza n. 35086 pubblicata il 29/11/2022 della Suprema Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di ogni altra conclusione disattesa, Parte_1 CP_1 così provvede:
1. – accoglie l'appello, e, in totale riforma della sentenza n. 19021 pubblicata il 13/10/2016 del Tribunale di Roma, accerta che l'appartamento di Via Pietro RR numero 82 vill. B piano 3, int. 13 (censito nel Catasto Edilizio Ed Urbano Di Roma al foglio 352 particella 1516, sub 13, zona censuaria 5, categoria A/3, classe 3, vani 4, rendita catastale € 754,03, lire 1460.00) è stato acquistato interamente con i proventi di Parte_1 in costanza di matrimonio e, per l'effetto, dichiara che esso non è bene personale di ma rientra nel novero della comunione legale CP_1 dei beni dei coniugi;
2. – condanna alla restituzione, in favore di CP_1 [...]
dell'esborso di complessivi € 21.162,52, rigettando ogni altra Parte_1 richiesta di restituzione;
2. – condanna alla rifusione, in favore di CP_1 [...] delle spese del giudizio di Tribunale liquidate in € 7.616,00, delle Parte_1 spese del giudizio cassato della Corte d'appello liquidate in € 8.469,00, delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in € 5.513,00, e delle spese del presente giudizio di rinvio liquidate in € 8.469,00, oltre, per tutti, spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il giorno 31/10/2025.
L'estensore Il presidente
MA IL GI LL TO IZ
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