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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/09/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3528/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nella persona dei seguenti magistrati
Marianna GALIOTO Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. est. Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3528/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore e Amministratore Unico dott. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Alessandro Lanzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via della Posta n. 7 , come da delega in atti Email_1
APPELLANTE contro (C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente, dagli avvocati Luigi Rossini, Raffaele Carrano e Antonello Portanova ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Battipaglia, Via Rosa Iemma n. 2 ( e , Email_2 Email_3 Email_4 come da delega in atti APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9143/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 16/11/2023.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Parte_1 respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione: In via principale:
− accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9143/2023, emessa dal Tribunale di Milano il 16 novembre 2023 all'esito del giudizio rubricato al R.G. n. 9313/2023, accertare la validità del contratto di associazione in partecipazione concluso tra e e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
− condannare la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 di euro 2.000.000,00 a titolo di apporto, euro 60.000 a titolo di Corrispettivo
[...]
Minimo; oltre gli interessi ex art. 2 D. Lgs. 231/2002, dalla data del 30 marzo 2018 e fino all'effettiva estinzione dell'obbligazione di pagamento;
− rigettare le domande formulate dalla Controparte_1
In ogni caso:
− con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, comprensivi di rimborso forfetario delle spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge, anche del giudizio di primo grado.”
per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, Controparte_1 reietta e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigettare l'appello principale avverso la sentenza impugnata, siccome inammissibile e del tutto infondato, con conferma della statuizione;
2) in via subordinata, ove accolto l'appello, previa qualificazione del contratto stipulato in data 29.12.2017 come apertura di credito, accertare e dichiarare ex art. 1418 comma 1, la nullità dello stesso per le violazioni denunciate;
3) anche nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare l'applicazione al rapporto de quo di tassi di interessi usuari ai sensi della L. 108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inesigibilità da parte di
[...] degli importi pattuiti di euro 60.000,00 a titolo di corrispettivo minimo Parte_1 ed euro 200.000,00 a titolo di penale;
4) in via ulteriormente subordinata ridurre ex art. 1384 c.c. in via equitativa la penale contrattualmente fissata in euro 200.000,00; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia concerne la nullità di un contratto di associazione in partecipazione, riqualificato dal primo Giudice come contratto di finanziamento, posto alla base del rapporto intercorrente tra le parti in giudizio.
pagina 2 di 11 I fatti che hanno originato il contenzioso, così come desumibili dalla documentazione prodotta e non contestati dalle parti, possono essere così riassunti:
- a partire dal 2017, JC Capital s.a., (di seguito e sette Parte_1 Pt_1 farmacie riconducibili al medesimo gruppo, denominato “Gruppo Soglia”, avviavano una partnership, in virtù della quale il Gruppo si avvaleva delle risorse economiche e professionali messe a disposizione dalle predette società per avviare un'ingente operazione di espansione;
- in data 29/12/2017 e (già di Pt_1 Controparte_1 Controparte_3 seguito anche solo “ ) stipulavano un contratto denominato Controparte_1
“Contratto di associazione in partecipazione” (di seguito anche solo “AIP”), con il quale: da un lato, si impegnava ad apportare un capitale di € 2.000.000,00 Pt_1 alla dall'altro lato, quest'ultima si obbligava - Controparte_1 indipendentemente dalla realizzazione o dall'esito degli affari - alla restituzione di tale capitale, maggiorato degli utili maturati, e di una penale di € 200.000,00, in caso di mancata restituzione della somma entro 12 mesi dal versamento;
- le parti convenivano la durata del contratto sino alla scadenza del terzo mese dalla data di sottoscrizione dello stesso ovvero alla realizzazione del Progetto o dell'Affare (clausola n. 2) e, in ogni caso, entro e non oltre il 30/03/2018;
- le parti concordavano, altresì, il diritto di a percepire un corrispettivo Pt_1 minimo annuo (pari a non meno di € 60.000,00), nonché gli utili eventualmente conseguiti, con esclusione della associata da ogni perdita sostenuta;
- in data 18/01/2018, versava il capitale di cui sopra alla Pt_1 Controparte_1
- la mancava di dare seguito alle obbligazioni assunte con il Controparte_1 contratto di AIP, nonostante la diffida inviata da in data 09/02/2023. Pt_1
Nel giudizio di primo grado, la conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Milano la società al fine di: Pt_1
i) sentir accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ. dell'accordo sottoscritto tra le parti, previa qualificazione dello stesso come contratto di apertura di credito e/o di finanziamento;
ii) sentir accertare l'applicazione al rapporto in contestazione di tassi di interessi usurari ai sensi della l. n. 108/1996, con conseguente declaratoria di nullità e di inesigibilità da parte di degli importi pattuiti e, in via subordinata, con Pt_1 riduzione ex art. 1384 cod. civ. della penale. L'azione proposta dalla si fondava sul presupposto della nullità del Controparte_1 contratto sottoscritto. In tesi, parte attrice sosteneva:
- che la somma era stata messa a disposizione da a titolo di apertura di credito e/o Pt_1 di finanziamento e non sulla base di un contratto di associazione in partecipazione;
pagina 3 di 11 - che gli accordi sottoscritti dissimulavano un contratto di finanziamento, da ritenersi nullo in quanto stipulato da una società non iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB;
- che il finanziamento aveva assunto carattere usurario, in quanto ultra soglia all'epoca della stipula del contratto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale ribadiva la validità del contratto Pt_1 di associazione in partecipazione e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di € 2.000.000,00 a titolo di apporto e di € Controparte_1
60.000,00 a titolo di remunerazione minima, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. integrava la propria domanda Pt_1 chiedendo anche: “In via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità, condannare la ex art. 2033 c.c. alla restituzione Controparte_1 di € 2.000.000,00, oltre interessi dalla data di pagamento al saldo”.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, previa qualificazione del contratto in contestazione come finanziamento, ne ha accertato la nullità, rigettando la domanda riconvenzionale formulata da in via principale e accogliendo le conclusioni dalla Pt_1 stessa rassegnate in via subordinata, con conseguente condanna della Controparte_1 al pagamento in favore della controparte della somma di € 2.000.000,00, oltre interessi legali dal 9/2/2023. La regolamentazione delle spese di lite ha visto la compensazione fra le parti nella misura della metà, mentre la restante quota è stata posta a carico della Controparte_1
In particolare, per quello che in questa sede interessa, il Giudice di primo grado ha ritenuto:
- che l'accordo intervenuto fra le parti non fosse riconducibile allo schema dell'associazione in partecipazione, risultando determinante in tal senso la previsione dell'esclusione di dalla partecipazione a eventuali perdite;
Pt_1
- che l'esame delle clausole del contratto consentiva di affermare che gli accordi intercorsi tra le parti avessero avuto ad oggetto la messa a disposizione di un finanziamento, al quale si era accompagnato un obbligo di restituzione alla scadenza, maggiorato del corrispettivo di € 60.000,00 previsto dall'art. 4 del contratto, dopo soli tre mesi dalla conclusione e, dunque, indipendentemente dall'esito di qualsiasi affare;
- che la pacifica circostanza, in virtù della quale non risultava più iscritta dal Pt_1
2/5/2016 nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, comportava la nullità del contratto ai sensi dell'art. 132 TUB (norma di rilevanza penale, la cui violazione determinava la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ.);
pagina 4 di 11 - che nella declaratoria di nullità risultava assorbita la doglianza relativa alla pattuizione di interessi oltre soglia;
- che risultava infondata la domanda riconvenzionale formulata in via principale (restituzione del capitale apportato, del compenso pattuito e della penale), dal momento che la declaratoria di nullità del contratto aveva privato la convenuta del titolo;
- che la domanda di ripetizione di indebito doveva considerarsi ammissibile, afferendo al medesimo nucleo fattuale (Cass. ss.uu. n. 12310/2015), nonché fondata, in quanto “A seguito della nullità del contratto, l'erogazione della somma in favore di parte attrice rimane priva di causa ed è pertanto ripetibile, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Gli interessi decorrono dalla domanda, svolta con la richiesta di pagamento del 9/2/2023 (cfr. sentenza impugnata pp. 6 e 7). ha interposto appello. Pt_1
In riforma della sentenza impugnata, ha chiesto di accertare la validità del contratto di associazione in partecipazione concluso dalle parti, insistendo sulla domanda, proposta in via riconvenzionale, di condanna della al pagamento della somma Controparte_1 di € 2.000.000,00 a titolo di apporto e di € 60.000,00 a titolo di corrispettivo minimo, oltre interessi ex art. 2 d.lgs. n. 231/2002, con rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. L'appellante ha affidato il proprio gravame a tre motivi, così rubricati: I. “La restituzione del Capitale Apportato maggiorato del Corrispettivo Minimo”; II. “Sul rischio d'impresa assunto da ”; Pt_1
III. “Sulle domande riconvenzionali di ”. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la la quale ha contestato Controparte_1 tutto quanto dedotto ed eccepito dall'appellante ed ha concluso, come riportato in epigrafe, per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata. In particolare, parte appellata:
- ha evidenziato la formazione del giudicato sui capi della sentenza in cui si afferma: i) la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 del TUB di ii) Pt_1
l'esercizio abusivo nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamento ex art. 132 TUB;
iii) la natura imperativa della norma;
iv) la conseguente nullità del contratto ex art. 1418 cod. civ.;
- ha sostenuto la corretta qualificazione giuridica del contratto, mancando nella fattispecie gli elementi caratterizzanti l'associazione in partecipazione, connotata dall'elemento essenziale del sinallagma tra partecipazione al rischio dell'impresa gestita dall'associante e il conferimento dell'apporto dell'associato, nonché dalla partecipazione dell'associato agli utili e alle perdite ex art. 2554 cod. civ.;
pagina 5 di 11 - ha ritenuto non valutabile ai fini dell'accertamento della sussistenza del rischio di impresa l'insolvenza dell'associante, né gli ulteriori elementi indicati dall'appellante1;
- ha specificato che nell'associazione in partecipazione il rischio di impresa è solo quello strettamente correlato all'affare, mentre le perdite invocate da erano Pt_1 costi che l'associato si era, comunque, garantito a mezzo della minima remunerazione dovutagli in ogni caso. La nell'insistere per l'infondatezza della tesi sostenuta da ha Controparte_1 Pt_1 concluso per il rigetto anche della domanda di condanna al pagamento degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, riproposta con l'appello, e ciò indipendentemente dalla qualificazione giuridica del contratto. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ha reiterato tutte le eccezioni sollevate in primo grado per violazione del combinato disposto degli art. 106 e 132 TUB, per violazione della l. n.108/1996 e per l'eccessiva onerosità della penale. Depositati dalle parti gli scritti difensivi finali nei termini ex art. 352 c.p.c. concessi, all'udienza del 9/7/2025 il Consigliere istruttore ha rimesso la causa in decisione al Collegio, il quale, nella composizione in epigrafe riportata, ha assunto la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello vada rigettato.
Con il primo motivo l'appellante in via principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha riqualificato il contratto di associazione in partecipazione in finanziamento, ritenendo che la previsione di esclusione dalle perdite, accompagnata a quella di prevedere il pagamento di un utile minimo, finisce per snaturare il rapporto di AIP. Ad avviso di la decisione appare errata e non Pt_1 adeguatamente motivata, atteso che nell'ambito del contratto di associazione in partecipazione anche la previsione di una remunerazione minima è legittima e rimessa all'autonomia delle parti, pure ai fini dell'individuazione del rischio di impresa assunto dall'associato nel contratto di AIP. 1Più precisamente: “perdere tutte le utilità economiche diverse dal denaro apportate alla Farmacia, quali le prestazioni consulenziali propedeutiche alle operazioni;
- non vedere remunerato l'ingente Capitale Apportato se non però una minima parte (il 10% di cui all'Utile Garantito, forse utile a coprire le ulteriori perdite subite dal mancato impiego di quel capitale in altro)”. pagina 6 di 11 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha concluso per la riqualificazione del contratto di associazione in partecipazione in finanziamento, ritenendo mancante nel caso di specie il requisito essenziale del rischio economico. In tesi, la decisione del Tribunale appare errata non considerando tutti gli ulteriori rischi, anche economici, cui era esposta l'appellante, come il rischio di insolvenza di (da doversi ritenere un vero e proprio Controparte_1 rischio di impresa assunto dall'associata) e il rischio di perdita di utilità economiche diverse dal denaro (quali le prestazioni consulenziali propedeutiche alle operazioni, nonché di mancata remunerazione dell'ingente capitale apportato, se non in minima parte); la motivazione della sentenza appare, sempre secondo la società appellante, carente avendo omesso di valutare gli ulteriori elementi che aveva posto a Pt_1 fondamento dell'avvenuta assunzione da parte dell'associato di un rilevante rischio di impresa.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, non meritano accoglimento per le ragioni che seguono.
Come già espresso in precedenti pronunce relative a casi analoghi2, gli artt. 3 e 4 dell'accordo concluso tra le parti in data 29/12/2017 riconoscono il diritto dell'associata ad ottenere la restituzione del capitale versato alla scadenza del contratto, maggiorato di un corrispettivo minimo garantito, a prescindere dal compimento dell'affare e dalla produzione di utili e, al contempo, con l'esclusione di dalla partecipazione alle Pt_1 perdite. Inoltre, l'art. 2 del contratto prevede che la restituzione del capitale apportato e il pagamento dell'utile fisso sono comunque dovuti anche se il progetto o l'affare non vengono proposti e/o avviati. Secondo il Giudice di primo grado, la combinazione di tali previsioni determina l'assenza di ogni rischio economico per l'associato, svincolando l'apporto, la sua restituzione e il suo compenso dall'effettivo svolgimento dell'attività di impresa dell'associante e snaturando completamente il rapporto rispetto allo schema legale di cui all'art. 2549 cod. civ. Il Tribunale di Milano, sulla base di tali premesse, ha escluso che l'accordo sottoscritto dalle parti potesse essere qualificato alla stregua di un contratto di associazione in partecipazione e ha ritenuto ricorrere nel caso di specie un contratto di finanziamento. La Corte ritiene condivisibili le valutazioni espresse con la sentenza impugnata. Come affermato a più riprese dalla Suprema Corte, la partecipazione alle perdite non è considerata dalla legge quale elemento imprescindibile per la configurazione del contratto di associazione in partecipazione. 2 Corte d'Appello di Milano, I Sezione Civile, n. 1357/2025 e n. 2246/2025. pagina 7 di 11 Invero, l'art. 2553 cod. civ., pur prevedendo in via generale la partecipazione alle perdite, ammette che le parti possano derogarvi, limitando la partecipazione ai soli utili. Tale deroga convenzionale non fa venire meno il carattere aleatorio del contratto, dal momento che, in caso di mancanza di utili, l'apporto dell'associato è destinato a rimanere senza compenso3. La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che elemento caratterizzante il contratto di associazione in partecipazione è la partecipazione dell'associato al rischio di impresa4 Declinando tali principi al caso di specie, si rileva che il contratto del 29/12/2017 esclude la partecipazione di alle perdite, ai sensi dell'art. 2553 cod. civ. Pt_1
L'art. 4, rubricato “Partecipazione agli utili e esclusione di partecipare alle perdite”, prevede, infatti, che “Ai sensi dell'art 2553 c.c., si conviene che l'Associato viene esonerato dalla partecipazione alle eventuali perdite di esercizio sostenute nello svolgimento dei Progetti”. Posta l'esclusione della partecipazione alle perdite, occorre verificare se il contratto presenti, comunque, un carattere aleatorio, sotto forma di partecipazione di al Pt_1 rischio di impresa. A tale riguardo, vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 3, rubricato “Restituzione dell'apporto di capitale ed obbligo di penale”, e al predetto art.
4. In particolare, l'art. 3 dispone che: “L'associante, in ogni caso ed indipendentemente dall'esito della gestione del Progetto o dell'Affare ovvero anche nell'ipotesi in cui questi non vengono proposti e/o avviati, si obbliga alla restituzione del capitale apportato dall'Associato, maggiorato degli Utili maturati come previsti dal successivo art. 4, entro e non oltre i 3 (tre) mesi dalla data di effettivo apporto ovverosia entro il 30 marzo 2018”. Il successivo art. 4 dispone che: “L'Associato, separatamente ed indipendentemente dalla restituzione dell'apporto come previsto al precedente art. 3, avrà diritto a percepire il corrispettivo su base annua in ragione del proprio apporto alla associazione in partecipazione pari a non meno di euro 60.000,00 (…); restando inteso, che nel caso di conseguimento di un Utile da parte dell'associazione in partecipazione, tale importo sarà computato in via di acconto non ripetibile rispetto a quello effettivamente spettante all'associato in misura risultante dagli accordi nel frattempo negoziati in buona fede dalle parti. Ai sensi dell'art 2553 c.c. si conviene che l'Associato viene esonerato dalla partecipazione alle eventuali perdite di esercizio sostenute nello svolgimento dei Progetti”. Da tali previsioni, interpretate complessivamente ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., emerge che il contratto per cui è causa non presenta alcun carattere aleatorio per in Pt_1 quanto, in caso di mancanza di utili, l'associata otterrà comunque il rimborso del capitale versato, oltre al pagamento della somma minima garantita pari ad € 60.000,00. 3 Cass. Civ., n. 3894/2009; Cass. Civ., 18.11.2020, n. 26273. 4 Cass. Civ., n. 2371/2015; Cass. Civ., n. 8977/2014; Cass. Civ., n. 16226/2013; Cass. Civ., n. 2496/2012. pagina 8 di 11 E' solo il caso di evidenziare che, qualora l'affare oggetto di associazione avesse avuto un risultato negativo, non sarebbe stata soggetta ad alcun rischio economico, in Pt_1 quanto, non solo non avrebbe partecipato alle perdite, ma, anche in assenza di utili, avrebbe percepito un compenso minimo, oltre alla restituzione del capitale versato. Tornando al rischio di impresa, correttamente il Giudice di primo grado non ha considerato il rischio di insolvenza di dato che il rischio di impresa, Controparte_1 caratterizzante il contratto di AIP, deve essere strettamente connesso all'affare oggetto dell'associazione in partecipazione. Anche il rischio di perdita, da parte di di utilità economiche diverse dall'apporto Pt_1 di denaro – quali le prestazioni consulenziali propedeutiche alle operazioni, nel caso in cui l'affare non fosse stato concluso – non assume rilievo ai fini della valutazione del rischio di impresa, dal momento che l'attività di consulenza non figura nel contratto quale attività correlata all'affare partecipato, non presentandosi, dunque, alla stregua di rischio connesso al predetto affare. La Corte perviene alle stesse conclusioni anche in relazione al rischio di mancata remunerazione del capitale apportato (nel caso di esito negativo dell'affare), stante la previsione del versamento della somma di € 60.000,00, quale remunerazione del capitale investito.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano, a seguito dell'erronea riqualificazione dell'accordo oggetto di causa come contratto di finanziamento e non quale contratto di associazione in partecipazione, ha rigettato le domande riconvenzionali proposte in primo grado e con cui aveva chiesto la condanna di al pagamento di € 2.931.238,91, di Controparte_1 cui € 2.000.000,00 a titolo di restituzione del capitale apportato ed € 60.000,00 a titolo di corrispettivo minimo garantito, oltre interessi ex art. 2 d.lgs. n. 231/2002 dalla data del 31/07/2018 sino all'effettiva estinzione dell'obbligazione di pagamento. Anche quest'ultimo motivo deve essere rigettato. Nell'accertata nullità del contratto di associazione in partecipazione tale domanda rimane assorbita. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano, la nullità del contratto concluso tra le parti travolge l'efficacia dello stesso, nonché le pattuizioni inerenti al corrispettivo del finanziamento. Ne consegue che parte appellante non ha titolo per chiedere l'esecuzione del contratto, ossia, nel caso di specie, la restituzione del capitale apportato e il corrispettivo minimo garantito.
pagina 9 di 11 Infine, in ordine agli interessi richiesti dall'appellante, la Corte rileva quanto segue. Nel giudizio di primo grado, aveva chiesto, in via riconvenzionale principale, Pt_1
l'adempimento da parte di del contratto di AIP, oltre al pagamento Controparte_1 degli interessi ex art. 2 d.lgs. n. 231/2002 e, in via subordinata, la condanna di controparte ex art. 2033 cod. civ., oltre interessi legali dalla data di pagamento al saldo, non facendo alcun riferimento agli interessi di cui al predetto decreto. Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda riconvenzionale ex art. 2033 cod. civ. proposta in via subordinata da e ha provveduto in conformità a quanto richiesto. Pt_1
All'introduzione in appello di una domanda sugli interessi ex art. 2 d.lgs. n. 231/2002 - e, dunque, diversa da quella proposta5 e accolta in primo grado - è di ostacolo la previsione di cui all'art. 345 cpc in quanto richiesta inammissibile.
Le questioni proposte in via incidentale da parte appellata, in punto violazione della l. n. 108/96 e sulla richiesta ex art. 1384 cod. civ., devono ritenersi assorbite nel rigetto dell'appello in via principale.
All'esito del giudizio segue altresì la condanna di parte Parte_1 sostanzialemnte soccombente, a rifondere le spese processuali del grado nei confronti di Controparte_1
La liquidazione delle spese avviene nella misura indicata in dispositivo e determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello, come previsti dal D.M. n. 147/2022, considerata l'attività difensiva svolta per tutte le fasi con esclusione di quella istruttoria non tenutasi. Sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 9143/2023 – repert. n. Controparte_1
9559/2023 - del Tribunale di Milano pubblicata il 16/11/2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza assorbita o disattesa, così provvede:
5 Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc: “ aveva concluso nei seguenti termini: In via subordinata - per la Pt_1 denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità, condannare la , ex art. 2033 c.c., alla Controparte_4 restituzione di Euro 2.000.000, oltre interessi dalla data di pagamento e fino al saldo. Con vittoria di diritti, onorari e spese, anche generali ai sensi dell'art. 13, X comma, della L. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 del D.M. n. 55 del 2014”. pagina 10 di 11 1. rigetta l'appello in via principale proposto da e, dichiarato assorbito Pt_1
l'appello in via incidentale proposto dalla conferma la Controparte_1 sentenza impugnata;
2. condanna la parte appellante alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
31.283,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 21/7/2025.
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nella persona dei seguenti magistrati
Marianna GALIOTO Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. est. Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3528/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore e Amministratore Unico dott. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Alessandro Lanzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via della Posta n. 7 , come da delega in atti Email_1
APPELLANTE contro (C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente, dagli avvocati Luigi Rossini, Raffaele Carrano e Antonello Portanova ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Battipaglia, Via Rosa Iemma n. 2 ( e , Email_2 Email_3 Email_4 come da delega in atti APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9143/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 16/11/2023.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Parte_1 respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione: In via principale:
− accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9143/2023, emessa dal Tribunale di Milano il 16 novembre 2023 all'esito del giudizio rubricato al R.G. n. 9313/2023, accertare la validità del contratto di associazione in partecipazione concluso tra e e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
− condannare la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 di euro 2.000.000,00 a titolo di apporto, euro 60.000 a titolo di Corrispettivo
[...]
Minimo; oltre gli interessi ex art. 2 D. Lgs. 231/2002, dalla data del 30 marzo 2018 e fino all'effettiva estinzione dell'obbligazione di pagamento;
− rigettare le domande formulate dalla Controparte_1
In ogni caso:
− con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, comprensivi di rimborso forfetario delle spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge, anche del giudizio di primo grado.”
per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, Controparte_1 reietta e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigettare l'appello principale avverso la sentenza impugnata, siccome inammissibile e del tutto infondato, con conferma della statuizione;
2) in via subordinata, ove accolto l'appello, previa qualificazione del contratto stipulato in data 29.12.2017 come apertura di credito, accertare e dichiarare ex art. 1418 comma 1, la nullità dello stesso per le violazioni denunciate;
3) anche nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare l'applicazione al rapporto de quo di tassi di interessi usuari ai sensi della L. 108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inesigibilità da parte di
[...] degli importi pattuiti di euro 60.000,00 a titolo di corrispettivo minimo Parte_1 ed euro 200.000,00 a titolo di penale;
4) in via ulteriormente subordinata ridurre ex art. 1384 c.c. in via equitativa la penale contrattualmente fissata in euro 200.000,00; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia concerne la nullità di un contratto di associazione in partecipazione, riqualificato dal primo Giudice come contratto di finanziamento, posto alla base del rapporto intercorrente tra le parti in giudizio.
pagina 2 di 11 I fatti che hanno originato il contenzioso, così come desumibili dalla documentazione prodotta e non contestati dalle parti, possono essere così riassunti:
- a partire dal 2017, JC Capital s.a., (di seguito e sette Parte_1 Pt_1 farmacie riconducibili al medesimo gruppo, denominato “Gruppo Soglia”, avviavano una partnership, in virtù della quale il Gruppo si avvaleva delle risorse economiche e professionali messe a disposizione dalle predette società per avviare un'ingente operazione di espansione;
- in data 29/12/2017 e (già di Pt_1 Controparte_1 Controparte_3 seguito anche solo “ ) stipulavano un contratto denominato Controparte_1
“Contratto di associazione in partecipazione” (di seguito anche solo “AIP”), con il quale: da un lato, si impegnava ad apportare un capitale di € 2.000.000,00 Pt_1 alla dall'altro lato, quest'ultima si obbligava - Controparte_1 indipendentemente dalla realizzazione o dall'esito degli affari - alla restituzione di tale capitale, maggiorato degli utili maturati, e di una penale di € 200.000,00, in caso di mancata restituzione della somma entro 12 mesi dal versamento;
- le parti convenivano la durata del contratto sino alla scadenza del terzo mese dalla data di sottoscrizione dello stesso ovvero alla realizzazione del Progetto o dell'Affare (clausola n. 2) e, in ogni caso, entro e non oltre il 30/03/2018;
- le parti concordavano, altresì, il diritto di a percepire un corrispettivo Pt_1 minimo annuo (pari a non meno di € 60.000,00), nonché gli utili eventualmente conseguiti, con esclusione della associata da ogni perdita sostenuta;
- in data 18/01/2018, versava il capitale di cui sopra alla Pt_1 Controparte_1
- la mancava di dare seguito alle obbligazioni assunte con il Controparte_1 contratto di AIP, nonostante la diffida inviata da in data 09/02/2023. Pt_1
Nel giudizio di primo grado, la conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Milano la società al fine di: Pt_1
i) sentir accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ. dell'accordo sottoscritto tra le parti, previa qualificazione dello stesso come contratto di apertura di credito e/o di finanziamento;
ii) sentir accertare l'applicazione al rapporto in contestazione di tassi di interessi usurari ai sensi della l. n. 108/1996, con conseguente declaratoria di nullità e di inesigibilità da parte di degli importi pattuiti e, in via subordinata, con Pt_1 riduzione ex art. 1384 cod. civ. della penale. L'azione proposta dalla si fondava sul presupposto della nullità del Controparte_1 contratto sottoscritto. In tesi, parte attrice sosteneva:
- che la somma era stata messa a disposizione da a titolo di apertura di credito e/o Pt_1 di finanziamento e non sulla base di un contratto di associazione in partecipazione;
pagina 3 di 11 - che gli accordi sottoscritti dissimulavano un contratto di finanziamento, da ritenersi nullo in quanto stipulato da una società non iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB;
- che il finanziamento aveva assunto carattere usurario, in quanto ultra soglia all'epoca della stipula del contratto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale ribadiva la validità del contratto Pt_1 di associazione in partecipazione e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di € 2.000.000,00 a titolo di apporto e di € Controparte_1
60.000,00 a titolo di remunerazione minima, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. integrava la propria domanda Pt_1 chiedendo anche: “In via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità, condannare la ex art. 2033 c.c. alla restituzione Controparte_1 di € 2.000.000,00, oltre interessi dalla data di pagamento al saldo”.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, previa qualificazione del contratto in contestazione come finanziamento, ne ha accertato la nullità, rigettando la domanda riconvenzionale formulata da in via principale e accogliendo le conclusioni dalla Pt_1 stessa rassegnate in via subordinata, con conseguente condanna della Controparte_1 al pagamento in favore della controparte della somma di € 2.000.000,00, oltre interessi legali dal 9/2/2023. La regolamentazione delle spese di lite ha visto la compensazione fra le parti nella misura della metà, mentre la restante quota è stata posta a carico della Controparte_1
In particolare, per quello che in questa sede interessa, il Giudice di primo grado ha ritenuto:
- che l'accordo intervenuto fra le parti non fosse riconducibile allo schema dell'associazione in partecipazione, risultando determinante in tal senso la previsione dell'esclusione di dalla partecipazione a eventuali perdite;
Pt_1
- che l'esame delle clausole del contratto consentiva di affermare che gli accordi intercorsi tra le parti avessero avuto ad oggetto la messa a disposizione di un finanziamento, al quale si era accompagnato un obbligo di restituzione alla scadenza, maggiorato del corrispettivo di € 60.000,00 previsto dall'art. 4 del contratto, dopo soli tre mesi dalla conclusione e, dunque, indipendentemente dall'esito di qualsiasi affare;
- che la pacifica circostanza, in virtù della quale non risultava più iscritta dal Pt_1
2/5/2016 nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, comportava la nullità del contratto ai sensi dell'art. 132 TUB (norma di rilevanza penale, la cui violazione determinava la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ.);
pagina 4 di 11 - che nella declaratoria di nullità risultava assorbita la doglianza relativa alla pattuizione di interessi oltre soglia;
- che risultava infondata la domanda riconvenzionale formulata in via principale (restituzione del capitale apportato, del compenso pattuito e della penale), dal momento che la declaratoria di nullità del contratto aveva privato la convenuta del titolo;
- che la domanda di ripetizione di indebito doveva considerarsi ammissibile, afferendo al medesimo nucleo fattuale (Cass. ss.uu. n. 12310/2015), nonché fondata, in quanto “A seguito della nullità del contratto, l'erogazione della somma in favore di parte attrice rimane priva di causa ed è pertanto ripetibile, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Gli interessi decorrono dalla domanda, svolta con la richiesta di pagamento del 9/2/2023 (cfr. sentenza impugnata pp. 6 e 7). ha interposto appello. Pt_1
In riforma della sentenza impugnata, ha chiesto di accertare la validità del contratto di associazione in partecipazione concluso dalle parti, insistendo sulla domanda, proposta in via riconvenzionale, di condanna della al pagamento della somma Controparte_1 di € 2.000.000,00 a titolo di apporto e di € 60.000,00 a titolo di corrispettivo minimo, oltre interessi ex art. 2 d.lgs. n. 231/2002, con rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. L'appellante ha affidato il proprio gravame a tre motivi, così rubricati: I. “La restituzione del Capitale Apportato maggiorato del Corrispettivo Minimo”; II. “Sul rischio d'impresa assunto da ”; Pt_1
III. “Sulle domande riconvenzionali di ”. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la la quale ha contestato Controparte_1 tutto quanto dedotto ed eccepito dall'appellante ed ha concluso, come riportato in epigrafe, per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata. In particolare, parte appellata:
- ha evidenziato la formazione del giudicato sui capi della sentenza in cui si afferma: i) la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 del TUB di ii) Pt_1
l'esercizio abusivo nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamento ex art. 132 TUB;
iii) la natura imperativa della norma;
iv) la conseguente nullità del contratto ex art. 1418 cod. civ.;
- ha sostenuto la corretta qualificazione giuridica del contratto, mancando nella fattispecie gli elementi caratterizzanti l'associazione in partecipazione, connotata dall'elemento essenziale del sinallagma tra partecipazione al rischio dell'impresa gestita dall'associante e il conferimento dell'apporto dell'associato, nonché dalla partecipazione dell'associato agli utili e alle perdite ex art. 2554 cod. civ.;
pagina 5 di 11 - ha ritenuto non valutabile ai fini dell'accertamento della sussistenza del rischio di impresa l'insolvenza dell'associante, né gli ulteriori elementi indicati dall'appellante1;
- ha specificato che nell'associazione in partecipazione il rischio di impresa è solo quello strettamente correlato all'affare, mentre le perdite invocate da erano Pt_1 costi che l'associato si era, comunque, garantito a mezzo della minima remunerazione dovutagli in ogni caso. La nell'insistere per l'infondatezza della tesi sostenuta da ha Controparte_1 Pt_1 concluso per il rigetto anche della domanda di condanna al pagamento degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, riproposta con l'appello, e ciò indipendentemente dalla qualificazione giuridica del contratto. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ha reiterato tutte le eccezioni sollevate in primo grado per violazione del combinato disposto degli art. 106 e 132 TUB, per violazione della l. n.108/1996 e per l'eccessiva onerosità della penale. Depositati dalle parti gli scritti difensivi finali nei termini ex art. 352 c.p.c. concessi, all'udienza del 9/7/2025 il Consigliere istruttore ha rimesso la causa in decisione al Collegio, il quale, nella composizione in epigrafe riportata, ha assunto la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello vada rigettato.
Con il primo motivo l'appellante in via principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha riqualificato il contratto di associazione in partecipazione in finanziamento, ritenendo che la previsione di esclusione dalle perdite, accompagnata a quella di prevedere il pagamento di un utile minimo, finisce per snaturare il rapporto di AIP. Ad avviso di la decisione appare errata e non Pt_1 adeguatamente motivata, atteso che nell'ambito del contratto di associazione in partecipazione anche la previsione di una remunerazione minima è legittima e rimessa all'autonomia delle parti, pure ai fini dell'individuazione del rischio di impresa assunto dall'associato nel contratto di AIP. 1Più precisamente: “perdere tutte le utilità economiche diverse dal denaro apportate alla Farmacia, quali le prestazioni consulenziali propedeutiche alle operazioni;
- non vedere remunerato l'ingente Capitale Apportato se non però una minima parte (il 10% di cui all'Utile Garantito, forse utile a coprire le ulteriori perdite subite dal mancato impiego di quel capitale in altro)”. pagina 6 di 11 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha concluso per la riqualificazione del contratto di associazione in partecipazione in finanziamento, ritenendo mancante nel caso di specie il requisito essenziale del rischio economico. In tesi, la decisione del Tribunale appare errata non considerando tutti gli ulteriori rischi, anche economici, cui era esposta l'appellante, come il rischio di insolvenza di (da doversi ritenere un vero e proprio Controparte_1 rischio di impresa assunto dall'associata) e il rischio di perdita di utilità economiche diverse dal denaro (quali le prestazioni consulenziali propedeutiche alle operazioni, nonché di mancata remunerazione dell'ingente capitale apportato, se non in minima parte); la motivazione della sentenza appare, sempre secondo la società appellante, carente avendo omesso di valutare gli ulteriori elementi che aveva posto a Pt_1 fondamento dell'avvenuta assunzione da parte dell'associato di un rilevante rischio di impresa.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, non meritano accoglimento per le ragioni che seguono.
Come già espresso in precedenti pronunce relative a casi analoghi2, gli artt. 3 e 4 dell'accordo concluso tra le parti in data 29/12/2017 riconoscono il diritto dell'associata ad ottenere la restituzione del capitale versato alla scadenza del contratto, maggiorato di un corrispettivo minimo garantito, a prescindere dal compimento dell'affare e dalla produzione di utili e, al contempo, con l'esclusione di dalla partecipazione alle Pt_1 perdite. Inoltre, l'art. 2 del contratto prevede che la restituzione del capitale apportato e il pagamento dell'utile fisso sono comunque dovuti anche se il progetto o l'affare non vengono proposti e/o avviati. Secondo il Giudice di primo grado, la combinazione di tali previsioni determina l'assenza di ogni rischio economico per l'associato, svincolando l'apporto, la sua restituzione e il suo compenso dall'effettivo svolgimento dell'attività di impresa dell'associante e snaturando completamente il rapporto rispetto allo schema legale di cui all'art. 2549 cod. civ. Il Tribunale di Milano, sulla base di tali premesse, ha escluso che l'accordo sottoscritto dalle parti potesse essere qualificato alla stregua di un contratto di associazione in partecipazione e ha ritenuto ricorrere nel caso di specie un contratto di finanziamento. La Corte ritiene condivisibili le valutazioni espresse con la sentenza impugnata. Come affermato a più riprese dalla Suprema Corte, la partecipazione alle perdite non è considerata dalla legge quale elemento imprescindibile per la configurazione del contratto di associazione in partecipazione. 2 Corte d'Appello di Milano, I Sezione Civile, n. 1357/2025 e n. 2246/2025. pagina 7 di 11 Invero, l'art. 2553 cod. civ., pur prevedendo in via generale la partecipazione alle perdite, ammette che le parti possano derogarvi, limitando la partecipazione ai soli utili. Tale deroga convenzionale non fa venire meno il carattere aleatorio del contratto, dal momento che, in caso di mancanza di utili, l'apporto dell'associato è destinato a rimanere senza compenso3. La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che elemento caratterizzante il contratto di associazione in partecipazione è la partecipazione dell'associato al rischio di impresa4 Declinando tali principi al caso di specie, si rileva che il contratto del 29/12/2017 esclude la partecipazione di alle perdite, ai sensi dell'art. 2553 cod. civ. Pt_1
L'art. 4, rubricato “Partecipazione agli utili e esclusione di partecipare alle perdite”, prevede, infatti, che “Ai sensi dell'art 2553 c.c., si conviene che l'Associato viene esonerato dalla partecipazione alle eventuali perdite di esercizio sostenute nello svolgimento dei Progetti”. Posta l'esclusione della partecipazione alle perdite, occorre verificare se il contratto presenti, comunque, un carattere aleatorio, sotto forma di partecipazione di al Pt_1 rischio di impresa. A tale riguardo, vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 3, rubricato “Restituzione dell'apporto di capitale ed obbligo di penale”, e al predetto art.
4. In particolare, l'art. 3 dispone che: “L'associante, in ogni caso ed indipendentemente dall'esito della gestione del Progetto o dell'Affare ovvero anche nell'ipotesi in cui questi non vengono proposti e/o avviati, si obbliga alla restituzione del capitale apportato dall'Associato, maggiorato degli Utili maturati come previsti dal successivo art. 4, entro e non oltre i 3 (tre) mesi dalla data di effettivo apporto ovverosia entro il 30 marzo 2018”. Il successivo art. 4 dispone che: “L'Associato, separatamente ed indipendentemente dalla restituzione dell'apporto come previsto al precedente art. 3, avrà diritto a percepire il corrispettivo su base annua in ragione del proprio apporto alla associazione in partecipazione pari a non meno di euro 60.000,00 (…); restando inteso, che nel caso di conseguimento di un Utile da parte dell'associazione in partecipazione, tale importo sarà computato in via di acconto non ripetibile rispetto a quello effettivamente spettante all'associato in misura risultante dagli accordi nel frattempo negoziati in buona fede dalle parti. Ai sensi dell'art 2553 c.c. si conviene che l'Associato viene esonerato dalla partecipazione alle eventuali perdite di esercizio sostenute nello svolgimento dei Progetti”. Da tali previsioni, interpretate complessivamente ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., emerge che il contratto per cui è causa non presenta alcun carattere aleatorio per in Pt_1 quanto, in caso di mancanza di utili, l'associata otterrà comunque il rimborso del capitale versato, oltre al pagamento della somma minima garantita pari ad € 60.000,00. 3 Cass. Civ., n. 3894/2009; Cass. Civ., 18.11.2020, n. 26273. 4 Cass. Civ., n. 2371/2015; Cass. Civ., n. 8977/2014; Cass. Civ., n. 16226/2013; Cass. Civ., n. 2496/2012. pagina 8 di 11 E' solo il caso di evidenziare che, qualora l'affare oggetto di associazione avesse avuto un risultato negativo, non sarebbe stata soggetta ad alcun rischio economico, in Pt_1 quanto, non solo non avrebbe partecipato alle perdite, ma, anche in assenza di utili, avrebbe percepito un compenso minimo, oltre alla restituzione del capitale versato. Tornando al rischio di impresa, correttamente il Giudice di primo grado non ha considerato il rischio di insolvenza di dato che il rischio di impresa, Controparte_1 caratterizzante il contratto di AIP, deve essere strettamente connesso all'affare oggetto dell'associazione in partecipazione. Anche il rischio di perdita, da parte di di utilità economiche diverse dall'apporto Pt_1 di denaro – quali le prestazioni consulenziali propedeutiche alle operazioni, nel caso in cui l'affare non fosse stato concluso – non assume rilievo ai fini della valutazione del rischio di impresa, dal momento che l'attività di consulenza non figura nel contratto quale attività correlata all'affare partecipato, non presentandosi, dunque, alla stregua di rischio connesso al predetto affare. La Corte perviene alle stesse conclusioni anche in relazione al rischio di mancata remunerazione del capitale apportato (nel caso di esito negativo dell'affare), stante la previsione del versamento della somma di € 60.000,00, quale remunerazione del capitale investito.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano, a seguito dell'erronea riqualificazione dell'accordo oggetto di causa come contratto di finanziamento e non quale contratto di associazione in partecipazione, ha rigettato le domande riconvenzionali proposte in primo grado e con cui aveva chiesto la condanna di al pagamento di € 2.931.238,91, di Controparte_1 cui € 2.000.000,00 a titolo di restituzione del capitale apportato ed € 60.000,00 a titolo di corrispettivo minimo garantito, oltre interessi ex art. 2 d.lgs. n. 231/2002 dalla data del 31/07/2018 sino all'effettiva estinzione dell'obbligazione di pagamento. Anche quest'ultimo motivo deve essere rigettato. Nell'accertata nullità del contratto di associazione in partecipazione tale domanda rimane assorbita. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano, la nullità del contratto concluso tra le parti travolge l'efficacia dello stesso, nonché le pattuizioni inerenti al corrispettivo del finanziamento. Ne consegue che parte appellante non ha titolo per chiedere l'esecuzione del contratto, ossia, nel caso di specie, la restituzione del capitale apportato e il corrispettivo minimo garantito.
pagina 9 di 11 Infine, in ordine agli interessi richiesti dall'appellante, la Corte rileva quanto segue. Nel giudizio di primo grado, aveva chiesto, in via riconvenzionale principale, Pt_1
l'adempimento da parte di del contratto di AIP, oltre al pagamento Controparte_1 degli interessi ex art. 2 d.lgs. n. 231/2002 e, in via subordinata, la condanna di controparte ex art. 2033 cod. civ., oltre interessi legali dalla data di pagamento al saldo, non facendo alcun riferimento agli interessi di cui al predetto decreto. Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda riconvenzionale ex art. 2033 cod. civ. proposta in via subordinata da e ha provveduto in conformità a quanto richiesto. Pt_1
All'introduzione in appello di una domanda sugli interessi ex art. 2 d.lgs. n. 231/2002 - e, dunque, diversa da quella proposta5 e accolta in primo grado - è di ostacolo la previsione di cui all'art. 345 cpc in quanto richiesta inammissibile.
Le questioni proposte in via incidentale da parte appellata, in punto violazione della l. n. 108/96 e sulla richiesta ex art. 1384 cod. civ., devono ritenersi assorbite nel rigetto dell'appello in via principale.
All'esito del giudizio segue altresì la condanna di parte Parte_1 sostanzialemnte soccombente, a rifondere le spese processuali del grado nei confronti di Controparte_1
La liquidazione delle spese avviene nella misura indicata in dispositivo e determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello, come previsti dal D.M. n. 147/2022, considerata l'attività difensiva svolta per tutte le fasi con esclusione di quella istruttoria non tenutasi. Sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 9143/2023 – repert. n. Controparte_1
9559/2023 - del Tribunale di Milano pubblicata il 16/11/2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza assorbita o disattesa, così provvede:
5 Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc: “ aveva concluso nei seguenti termini: In via subordinata - per la Pt_1 denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità, condannare la , ex art. 2033 c.c., alla Controparte_4 restituzione di Euro 2.000.000, oltre interessi dalla data di pagamento e fino al saldo. Con vittoria di diritti, onorari e spese, anche generali ai sensi dell'art. 13, X comma, della L. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 del D.M. n. 55 del 2014”. pagina 10 di 11 1. rigetta l'appello in via principale proposto da e, dichiarato assorbito Pt_1
l'appello in via incidentale proposto dalla conferma la Controparte_1 sentenza impugnata;
2. condanna la parte appellante alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
31.283,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 21/7/2025.
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente
Marianna Galioto
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