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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Sabrina Cicero
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 3769 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c.
TRA
, con gli avv.ti Giorgio Caldera e Sara Benedetta Zamboni del foro di Venezia Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con l'avv.to Luca Vecchioni del foro di Trieste appellato
NONCHE'
; CP_2
appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. 214/22 del 14.5.2022, depositata il 26.5.2022 in R.G. 1731/20.
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c. i procuratori delle parti così concludevano:
Per l'appellante:
“Ribadita ogni domanda, deduzione, istanza ed eccezione già formulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.
Nel merito
1 In riforma della sentenza n. 214/2022 del Giudice di Pace di Trieste, depositata in data 26.05.2022
e non notificata, emessa tra , e e Parte_1 Controparte_1 CP_2
pronunciata nella causa rubricata al n. R.G. 1731/2020 del Giudice di Pace di Trieste accogliersi
l'appello per i motivi denunziati e così fermo il resto: riconosciute le voci di danno relative al “danno non patrimoniale soggettivo” e al “mancato guadagno” e rifuse le spese per la CTP stragiudiziale nonchè per la CTU e la CTP relative al procedimento di ATP e rifuse altresì le spese legali relative al procedimento di ATP nelle misure indicate – o nelle diverse misure ritenute di giustizia – e rideterminato l'importo liquidato a titolo di spese di lite del primo grado, condannarsi , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla IG.ra come Parte_1 sopra individuati, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
• riformarsi il capo relativo alle spese di lite e, per l'effetto, condannarsi
[...]
, alla restituzione in favore della IG.ra dell'importo già versato Controparte_1 Parte_1 dalla stessa di € 1.969,81 o comunque di quegli importi che dovessero risultare non dovuti per effetto della riforma della sentenza con corresponsione altresì degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
• Fermo il resto.
• Spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte appellante che dichiara di aver anticipato le spese.
• Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria
- Si chiede che il Giudice voglia confermare la CTU svolta dal Dott. nell'ambito del Persona_1
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. precedentemente promosso dalla IG.ra . Parte_1
- Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che la IG.ra , all'epoca del sinistro (10.07.2016), svolgeva l'attività Parte_1 lavorativa di agente di commercio, libera professionista, nel settore dell'abbigliamento”.
2) “Vero che nell'ambito della sua attività lavorativa la IG.ra si occupava delle Parte_1
seguenti attività: procacciare nuovi clienti, incontrare i clienti acquisiti per la vendita dei vestiti di campionario, consulenze con aziende esterne”.
3) “Vero che nello svolgimento delle attività di cui al capitolo precedente la IG.ra Parte_1 effettuava spostamenti pressochè quotidiani in macchina, anche per lunghi tragitti”.
2 4) “Vero che a seguito delle lesioni riportate nel sinistro del 10.07.2016 la IG.ra ha Parte_1
cessato di svolgere la propria attività lavorativa per 42 giorni, riprendendola parzialmente e gradualmente nei giorni successivi”.
5) “Vero che il sinistro si verificava in un periodo di campagna vendite per il settore di competenza della IG.ra (abbigliamento)”. Parte_1
6) “Vero che a seguito dell'assenza lavorativa la IG.ra perdeva gli ordini di alcuni Parte_1 clienti”.
7) “Vero che successivamente al 10.07.2016 la IG.ra ha cessato l'attività dello sci, Parte_1
che prima del sinistro praticava abitualmente ogni anno durante tutto il periodo invernale”.
8) “Vero che successivamente al 10.07.2016 la IG.ra lamenta dolori alla spalla Parte_1
destra nonchè difficoltà nel guidare per lunghi tragitti e nelle operazioni di carico/scarico dal furgone del carrello con i vestiti del campionario”.
Si indicano a testi il IG. residente in [...] e la IG.ra Testimone_1
residente in [...]”. Tes_2
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi l'appello avversario, giacchè inammissibile, infondato e/o comunque del tutto indimostrato.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si oppongono le richieste di prova testimoniale avanzate dalla IGnora in questa sede, Pt_1
siccome: per un verso, irrituali, non avendo controparte precipuamente spiegato le ragioni per cui dette prove avrebbero dovuto essere ammesse dal Giudice a quo:
- “in materia di appello civile la riproposizione delle prove non ammesse richiede la formulazione di apposito motivo di appello” (Corte d'Appello di Roma, sez. III, 21 maggio 2013, n. 2236);
- “nel giudizio di appello la parte può chiedere bensì l'ammissione di nuove prove ex art. 345 c.p.c., ma non anche riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal Giudice di primo grado senza censurare espressamente - con specifico motivo di gravame - le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi dell'omessa pronuncia al riguardo” (Corte
d'Appello di Trieste, 15 maggio 2013, n. 475); per altro verso, del tutto inammissibili, giacchè:
3 - in parte qua, indebitamente volte ad introdurre in giudizio circostanze nuove non allegato in atto introduttivo di primo grado1, in spregio al principio di corrispondenza tra thema decidendum e thema probandum (cap. 3 usque 8);
- in parte qua, teste a sollecitare valutazioni od espressioni di giudizio, vieppiù in ambito causale, non demandabili ad un teste ex art. 244 c.p.c., oltrechè articolate in termini generici (cap. 1 e 2)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
adiva, già esperito procedimento ex art. 696bis c.p.c., il Giudice di Pace di Trieste Parte_1
al fine di ottenere il ristoro dei danni, patrimoniali e non, riportati a seguito del sinistro stradale occorsole in data 10 luglio 2016 in Trieste. Riferiva l'attrice come stesse percorrendo Viale
Miramare in direzione centro città alla guida del proprio motociclo KM9 tg. DY18707 allorquando, all'altezza del civico n. 271, nell'atto di eseguire manovra di sorpasso, era stata collisa dall'autovettura straniera (Bosnia Erzegovina) tg. E39-K-169 condotta dalla proprietaria
[...]
, che aveva effettuato un repentino spostamento verso sinistra. CP_2
Lamentava l'attrice di aver riportato, in conseguenza dell'urto, danni materiali nonché un pregiudizio alla propria persona, le cui voci venivano compiutamente individuate in citazione.
Riferiva quindi che l' per tramite della mandataria le aveva corrisposto CP_1 Controparte_3
l'importo di euro 2.550,00, da lei trattenuto quale acconto sul maggior dovuto.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le pretese attoree nel quantum e dunque CP_1 veniva acquisita la consulenza tecnica a firma del dott. già depositata nell'ambito del Per_1
procedimento per ATP sub RG n. 845/2019 (dalla quale era emersa una I.P. del 2%, una I.T.P. per
10 gg. al 50% ed una I.T.P. per ulteriori 30 gg. al 25%) ed in esito alla quale non riteneva di CP_1
integrare la somma già corrisposta in fase stragiudiziale, ritenendola satisfattiva.
La causa veniva ulteriormente istruita mediante acquisizione documentale e con sentenza n. 214/22 del 26 maggio 2022, il Giudice di Pace di Trieste rigettava la domanda attorea, stimando come congrua la somma già corrisposta, con condanna della alla rifusione delle spese di Pt_1
giudizio in favore della convenuta.
Avverso detta pronuncia ha interposto appello la , censurandone le scelte argomentative e Pt_1 chiedendone l'integrale riforma.
Si è costituita anche nel presente grado di giudizio l' chiedendo il rigetto del gravame in CP_1
quanto infondato e non provato.
ha scelto invece (come già in primo grado) la contumacia. CP_2
4 La causa è stata già in prima battuta ritenuta sufficientemente istruita e, sulle conclusioni di cui in premessa, è stata quindi trattenuta in decisione in data 22 ottobre 2024 con assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusivi e repliche.
Nel merito
L'appello è infondato e deve dunque essere rigettato, stante la bontà della pronuncia del giudice di prime cure, per le seguenti ragioni.
Parte appellante si duole in punto quantum del risarcimento, che non avrebbe tenuto conto di varie poste di danno, emergente e da lucro cessante, tali da rendere non satisfattiva l'offerta corrisposta da di euro 2.550,00; a ben guardare, tuttavia, l'offerta appare pienamente satisfattiva, ed anzi CP_1
risulta semmai arrotondata per eccesso.
Principiando dall'asserito mancato riconoscimento della personalizzazione del danno, non avendo più potuto la ricorrente, a seguito del sinistro, praticare attività sportiva, è appena il caso di rilevare come tale circostanza non soltanto sia nuova, e pertanto non ammissibile ma, in ogni caso, non provata, e dunque preclusa al vaglio di questo Giudice.
Quanto ai danni da lucro cessante, che non sarebbero stati valutati in primo grado, non si vede come diversamente avrebbe potuto argomentare il giudice di prime cure, non essendone stata, anche in questo caso, fornita la prova.
Il Codice delle Assicurazioni richiede infatti, all'art. 137 che, al fine del riconoscimento del danno Part da lucro cessante, oltre alla prova del nesso causale sia necessaria la produzione dei relativi ai tre anni antecedenti l'evento dannoso. Nel caso di specie, non soltanto la predetta documentazione non è stata depositata ma, anche qualora ciò fosse accaduto, non sarebbe stata dirimente per il riconoscimento del danno da lucro cessante, e questo sulla base dei risultati dell'accertamento tecnico preventivo, esperito su impulso dall'appellante e rimasto incontestata, nel quale si legge, testualmente: “potendosi ammettere sotto il profilo clinico e medico legale… la sussistenza di un contenuto aggravamento della preesistenza degenerativa alla spalla dominante appare corretto riconoscere i postumi permanenti incidenti nella misura del 2% sull'integrità psicofisica, ovviamente omnicomprensivi degli esiti alla mano destra - con livello di sofferenza basso - e non incidenti sulla capacità lavorativa specifica della ricorrente” (cfr. pag. 7 della perizia a firma del dott. allegata al fascicolo di primo grado). Per_1
Quanto al calcolo del risarcimento del danno biologico, la valutazione effettuata da prima, e CP_1
dal Giudice di Pace poi, non può che trovare totale adesione da parte del Tribunale;
consultando le
Tabelle ministeriali dell'epoca del sinistro (ovverossia anno 2018) infatti, è immediatamente
5 evidente come l'importo di euro 2.079,73 sia perfettamente in linea con quanto corrisposto dall'appellata in sede stragiudiziale, nella fattispecie:
I.P. 2% (42 anni) € 1.491,35
- ITP al 50% € 235,35
- ITP al 25% € 353,03
Totale € 2.079,73
Quanto poi alle spese mediche documentate, il CTU ne aveva ammesso la risarcibilità, poiché ritenute congrue, nella misura di euro 468,50, cifra nella quale sarebbe, tuttavia, ricompreso il costo sostenuto dalla per la ctp prodotta in sede stragiudiziale. Orbene, detta perizia di parte, a Pt_1 prescindere dall'effettiva sussistenza di un astratto diritto alla ripetizione in capo alla ricorrente, non si era tuttavia dimostrata, nel precedente grado di giudizio, dirimente, né utile ai fini della risoluzione della vertenza recando, piuttosto, il calcolo di un'invalidità permanente financo doppio rispetto ai punti percentuali accertati dal dott. in sede di ATP. Per_1
Merita comunque precisare come si tratti in realtà di un falso problema dal momento che, detta perizia di parte, è stata nei fatti rimborsata alla ricorrente.
Se infatti, come detto, l'importo risarcibile per il danno biologico è di euro 2.079,73, altrettanto innegabile è come il risarcimento complessivo corrisposto da sia stato, invero, di euro CP_1
2.550,00, omnicomprensivi dunque anche delle spese mediche e di ctp.
Tale considerazione fornisce l'addentellato, ponendosi come propedeutica, all'analisi del denunciato vizio di ultrapetizione in capo al Giudice di Pace e relativo al risarcimento delle spese stragiudiziali. L'appellante ha infatti eccepito come il giudicante avrebbe bollato, di sua iniziativa, come non dovuti i compensi al difensore in fase stragiudiziale;
tale ricostruzione risulta fuorviante.
Il Giudice di primo grado, infatti, ha inteso impiegare la questione sulla non risarcibilità delle spese legali stragiudiziali proprio al fine di argomentare a contrario le pretese della ricorrente, la quale, per quanto non ne abbia formulato espressamente la richiesta, ha però dato per scontato che
“detratto l'acconto di euro 2.200,00 versato a titolo di capitale…” (pag. 7 citazione) i restanti euro
350,00 fossero proprio destinati a tale fine, e dunque da escludersi dal risarcimento da adibire alla
, rendendo così implicita la pretesa di un risarcimento a titolo di onorari al difensore. E Pt_1
così sarebbe stato, se la non avesse scelto di proseguire la lite in giudizio: è qui che Pt_1 interviene, cogliendo nel segno, l'argomentazione della convenuta, laddove cita la Corte di
Cassazione civile (sent. n. 11154/2015): “In tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui il danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa. Dunque, le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno
6 non già in base alla veste del percettore (sì al medico legale, no all'avvocato), ma in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, ex art. 9, comma 1, d.P.R. n. 254/2006, dal proprio assicuratore. Per contro, sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all'avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava particolari difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l'assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato.”; circostanza che conferma la correttezza del complessivo importo risarcito di euro 2.550,00 da imputarsi totalmente a favore della e da ritenersi pienamente satisfattivo. Pt_1
Per tali ragioni dunque, come inizialmente si diceva, l'appello deve essere rigettato.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi di cui alle Tabelle allegate al D.M. 55/2014 aggiornati con D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, del valore della domanda e dell'attività difensiva in concreto svolta nelle singole fasi del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunziando tra le parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 214/22, emessa dal Giudice di Pace di Trieste in data
26 maggio 2022;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, spese che liquida in complessivi euro 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi.
Così deciso a Trieste il 27 marzo 2025
Il Giudice
Sabrina Cicero
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