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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/11/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori Magistrati: dr. Gabriella Canto Presidente dr. ES AS Giudice dr. Giuliana Guardo Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1225/2025 V.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente
DA
, nato a [...], in Parte_1 data 12.9.1979, (c.f. ), rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Naro (pec: , Email_1 presso il cui studio sito in Caltanissetta, Via Leonida Bissolati n. 29, è elettivamente domiciliato, e , nata a [...] Parte_2
DO (CL), in data 17.1.1989, (c.f. , CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Lupica (pec:
, presso il cui studio sito in San Email_2
DO, Corso Unità d'Italia n. 39, è elettivamente domiciliata.
*****
Conclusioni delle parti: con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, entrambe le parti hanno chiesto l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. non si è opposto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato l'8.7.2025 Parte_1
e hanno esposto: di avere contratto
[...] Parte_2 matrimonio in San DO (CL), in data 28.5.2011, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2011, parte II, Serie A, n.
12, Ufficio 1; che dal matrimonio sono nati i due figli il 24.1.2014 Per_1
e il 7.9.2018; che con sentenza n. 756/2023 del 3-6.11.2023 il Per_2
Tribunale di Caltanissetta aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo inerenti alla prole, all'assegnazione della casa coniugale e all'assegno di mantenimento per i figli, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
Sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge ed alla mancata ricostituzione del rapporto coniugale, le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15.10.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. non si è opposto.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto non contraria all'ordinamento e conforme all'interesse dei figli minori.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San DO (CL), in data 28.5.2011 da e , trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2011, parte II,
Serie A, n. 12, Ufficio 1; omologa gli accordi intervenuti tra le parti;
nulla sulle spese.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San DO (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 7.11.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
ES AS