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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/05/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
RG 712/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 712/2025, avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MONICA
[...] C.F._2
FRANCESCA NIEDDU presso il cui studio sono elettivamente domiciliati.
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 18/04/2025, di seguito riportate:
“ 1) La casa coniugale, sita in Sassari (SS) in S.V. La Corte - Bacchileddu n. 12, lettera M, piani S1
– T – 1, rimarrà assegnata alla Signora formalmente proprietaria della stessa;
Pt_2
2) Il Signor Carta, per un periodo pari a quattro anni dalla emissione della Sentenza di separazione, continuerà ad avere la disponibilità del piano terra del predetto immobile e, precisamente, avrà l'uso esclusivo della camera da letto, nonché l'utilizzo condiviso con la Signora della cucina e del bagno siti in tale piano, senza alcun onere di compartecipazione alle Pt_2
spese;
3) Il Signor Carta, per un periodo pari a quattro anni dalla emissione della Sentenza di separazione, avrà la disponibilità di una quota pari circa ad 1/3 della frutta presente nel frutteto
pagina 1 di 3 adiacente a tale appartamento e di proprietà esclusiva della Signora nonché una quota Pt_2 pari ad 1/3 dell'olio prodotto dalle olive raccolte dall'uliveto adiacente a tale appartamento e di proprietà esclusiva della Signora Pt_2
4) Qualora la Signora dovesse vendere il predetto immobile verserà al Signor Carta, entro Pt_2 il termine di 15 giorni dalla stipula del relativo atto di compravendita, la somma di € 40.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la costruzione di tale appartamento;
5) I coniugi danno atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla suddivisione dei beni mobili presenti all'interno del predetto appartamento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a seguito della Domanda di separazione e divorzio congiunta, depositata il 27/02/2025, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_1
SASSARI (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di
SASSARI (SS), Anno 1991, Atto N. 291, Parte 2, Serie A)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di Trattazione scritta del
18/04/2025, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto come riportate in epigrafe
3) Spese di lite al definitivo
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Così deciso in Sassari il 15 maggio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 712/2025, avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MONICA
[...] C.F._2
FRANCESCA NIEDDU presso il cui studio sono elettivamente domiciliati.
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 18/04/2025, di seguito riportate:
“ 1) La casa coniugale, sita in Sassari (SS) in S.V. La Corte - Bacchileddu n. 12, lettera M, piani S1
– T – 1, rimarrà assegnata alla Signora formalmente proprietaria della stessa;
Pt_2
2) Il Signor Carta, per un periodo pari a quattro anni dalla emissione della Sentenza di separazione, continuerà ad avere la disponibilità del piano terra del predetto immobile e, precisamente, avrà l'uso esclusivo della camera da letto, nonché l'utilizzo condiviso con la Signora della cucina e del bagno siti in tale piano, senza alcun onere di compartecipazione alle Pt_2
spese;
3) Il Signor Carta, per un periodo pari a quattro anni dalla emissione della Sentenza di separazione, avrà la disponibilità di una quota pari circa ad 1/3 della frutta presente nel frutteto
pagina 1 di 3 adiacente a tale appartamento e di proprietà esclusiva della Signora nonché una quota Pt_2 pari ad 1/3 dell'olio prodotto dalle olive raccolte dall'uliveto adiacente a tale appartamento e di proprietà esclusiva della Signora Pt_2
4) Qualora la Signora dovesse vendere il predetto immobile verserà al Signor Carta, entro Pt_2 il termine di 15 giorni dalla stipula del relativo atto di compravendita, la somma di € 40.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la costruzione di tale appartamento;
5) I coniugi danno atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla suddivisione dei beni mobili presenti all'interno del predetto appartamento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a seguito della Domanda di separazione e divorzio congiunta, depositata il 27/02/2025, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_1
SASSARI (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di
SASSARI (SS), Anno 1991, Atto N. 291, Parte 2, Serie A)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di Trattazione scritta del
18/04/2025, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto come riportate in epigrafe
3) Spese di lite al definitivo
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Così deciso in Sassari il 15 maggio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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