Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 2885/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14/03/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 02/12/2024 da e Parte_1 Pt_2
, rappresentati e difesi dall'avv. CIOFFI RUFINO, tendente ad ottenere la separazione
[...] consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA in data 21/08/2008; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nato un figlio: (28/07/2009); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
in particolare la sig.ra continuerà Parte_1 ad avere residenza e domicilio in Caserta alla Via Politano n. 10, mentre il marito avrà Parte_2 residenza e domicilio in altro luogo da stabilire;
b) il figlio minorenne continuerà a risiedere e ad avere domicilio in Caserta, alla Via Politano n. 10, Persona_2 presso l'abitazione materna;
c) il figlio minore è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con fissazione del domicilio di residenza stabile del minore presso l'abitazione della madre, sita in Caserta alla Via Politano n. 10. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio, (scuola, sport, tempo libero, ecc) verrà presa in accordo tra i due genitori;
d) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: la frequentazione infrasettimanale, sarà concordata telefonicamente con la madre, stante gli impegni quotidiani del minore, mentre durante i fine settimana, in
modo alterno, il figlio minorenne potrà stare con il padre e dormire con lo stesso presso il domicilio del genitore, per poi fare ritorno la domenica entro le ore 18.00 presso il domicilio della madre;
durante le festività natalizie il minore starà una settimana con ciascun genitore secondo modalità da fissarsi anno per anno;
le vacanze pasquali con ciascuno dei genitori ad anni alterni. Durante il periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà con il padre ovvero con la madre, tre settimane tra il 01 agosto e il 31 agosto, periodo che verrà definito entro il 1 luglio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
e) la sig.ra dichiara che dal libretto postale n. 88609607, cointestato con la madre sig.ra Parte_1
sarà prelevata la somma di un terzo di quanto ad oggi disponibile, pari ai risparmi accantonati Persona_3 da marito sig. nel corso del tempo. Detta somma sarà versata a mezzo bonifico bancario/postale Parte_2 sul conto corrente postale personale del sig. subito dopo l'omologa dell'ecc.mo Tribubale adito. Il Parte_2 sig. dichiara, quindi, di non aver più nulla a pretendere dalla sig.ra Parte_2 Parte_1
f) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_2 Parte_1 somma di € 400,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore sul proprio conto corrente postale il cui Iban è: [...] e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata, spese ricreative e/o ludiche) che si renderanno necessarie, preventivamente concordate;
g) ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
h) i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra. L'automobile Toyota Auris targata EA910WF di proprietà della sig.ra resterà Parte_1 nella sua disponibilità essendo stata acquistata con propri risparmi;
i) la somma disponibile su conto corrente postale, Agenzia di Caserta Centro di Via Redentore, intestato alla sig.ra quali risparmi accantonati (assegni familiari) saranno utilizzabili e prelevati dal minore al Parte_1 compimento del diciottesimo anno d'età dello stesso. Diversamente, qualora, si presenti la necessità di utilizzare detta somma accantonata per il minore prima del diciottesimo anno d'età, sarà necessario il consenso di entrambi i genitori;
l) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 14/03/2025, le parti hanno precisato le condizioni dell'accordo di cui sopra nei seguenti termini: in relazione al punto e) del ricorso depositato, i coniugi precisano che alla data odierna la somma depositata su libretto postale n. 88609607, intestato alla sig.ra e alla sua madre è pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00). Parte_1 Persona_4
Come da intese la sig.ra si impegna a versare la somma di euro 4.000,00, pari ad un terzo Parte_1 della disponibilità accantonata, su conto corrente postale del marito sig. Lo stesso, con la Parte_2 ricezione delle somme non avrà più nulla a pretendere dalla sig.ra Si dichiara che l'assegno Parte_1 unico familiare di euro 233,50 (duecentotrentatre/50) viene percepito dalla sig.ra Parte_1 3
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 14/03/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_2 Parte_1
nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte I, Uff. IX, anno 2008);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14/03/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese