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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/12/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 90/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Rini Giuseppe Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 90 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promosso
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
, elettivamente domiciliata a Palermo, via G. Vergara n. 4, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Antonella Spanò, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in via Federico II n. 44, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Salvo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del presso il Tribunale di Termini Imerese. Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) su ricorso congiunto conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
23.10.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 339/2024 del 05.03.2024, passata in giudicato il 08.10.2024, depositata in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, come confermate dalle parti con le note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo per quanto concerne la pattuizione di cui al punto 8) di cui il Tribunale si limita a prendere atto.
Si dà atto dell'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
PQM.
il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01.09.2007 in Bagheria (PA) da e , trascritto nel registro di stato civile del medesimo Parte_1 Controparte_1 comune al n. 108, parte II, serie A, anno 2007;
- omologa, e prende atto, delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Rini Giuseppe Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 90 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promosso
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
, elettivamente domiciliata a Palermo, via G. Vergara n. 4, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Antonella Spanò, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in via Federico II n. 44, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Salvo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del presso il Tribunale di Termini Imerese. Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) su ricorso congiunto conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
23.10.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 339/2024 del 05.03.2024, passata in giudicato il 08.10.2024, depositata in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, come confermate dalle parti con le note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo per quanto concerne la pattuizione di cui al punto 8) di cui il Tribunale si limita a prendere atto.
Si dà atto dell'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
PQM.
il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01.09.2007 in Bagheria (PA) da e , trascritto nel registro di stato civile del medesimo Parte_1 Controparte_1 comune al n. 108, parte II, serie A, anno 2007;
- omologa, e prende atto, delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle