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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/09/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 243/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nelle cause per controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promosse con ricorso in riassunzione depositato in data 20.3.2025
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo La Brocca pec Email_1
ricorrente in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 10
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec t Email_4
convenuto opposto
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
“IN VIA PREGIUDIZIALE: ritenuto che l'art. 2, comma I bis, D.l. 463/1983 vigente pro-tempore prevedeva una sanzione penale e ritenuta altresì la non applicabilità delle lex mitior in ambito di sanzioni in materia di lavoro per i motivi di cui in narrativa, conseguente annullare
l'ordinanza-ingiunzione opposta per violazione dell'art. 1 L 689/1981 difetto di legittimazione attiva in capo all' CP_1
IN VIA PRINCIPALE:
Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse la legittimazione della resistente amministrazione all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, accertata e dichiarata l'avvenuta prescrizione della sanzione amministrativa, annullarsi
l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002699168; CP_1
IN VIA SUBORDINATA: accertarsi e dichiararsi il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo in violazione degli artt. 18 L. 689/1981 e 3 L. 241/1990 e, di conseguenza, annullarsi il provvedimento oggetto del presente giudizio;
In ogni caso con vittoria di spese, oneri e accessori come per legge”
pagina 2 di 10
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
“Nel merito: respingere il ricorso e tutte le domande avanzate nei confronti dell' per le ragioni CP_1
esposte in narrativa, spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1
l' ordinanza ingiunzione opposta
La sanzione amministrativa di € 14.513, 27 (oltre a € 10,33 per spese di notifica), irrogata dall' - sede di Trento nei confronti di con CP_1 Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002699168 notificata in data 11.6.2025 (doc. 4 fasc. conv.), viene fondata dall' sulla asserita consumazione di un illecito ex art. 2 co. 1 CP_2
e 1-bis D.L. 12.9.1983, n. 463 conv. in L. 11.11.1983, n. 638 (“
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme
e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che
a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione pagina 3 di 10 amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”), consistente nell'omesso versamento di ritenute previdenziali in relazione al periodo dal maggio all'ottobre 2014.
§2
l'opposizione proposta dal ricorrente
Il ricorrente propone opposizione ex art. 22 co. 1 L. 24.11.1981, Parte_1
n. 689 ed ex art. 6 d.lgs. 1.9.2011, n. 15 avverso l'ordinanza ingiunzione indicata sub §1, svolgendo i seguenti motivi:
1)
CP_ eccepisce “in via pregiudiziale… il difetto di legittimazione attiva in capo all' ”;
a fondamento deduce che l' “ha applicato l'attuale testo di cui all'art. 2, comma I CP_1
bis, della L. 463/1983, come modificato dalla L. 85/2023, norma tuttavia successiva all'illecito contestato”, mentre “al momento della commissione del fatto, per l'illecito de
quo era prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni”, di talché “la sanzione amministrativa di Euro 14.513,27.= adottata nei confronti dell'odierno opponente è illegittima in quanto non prevista dalla legge al
CP_ momento della commissione del fatto: ne consegue che l' avrebbe dovuto denunciare il fatto alla Procura della Repubblica”.
2)
Eccepisce “in via principale” la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981;
a fondamento deduce che tra la notificazione dell'atto di accertamento n.
8300.09/10/2019.0220212, a suo dire avvenuta in data 29.6.2017, e la notificazione pagina 4 di 10 dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 11.6.2025 è intercorso un periodo di tempo superiore a cinque anni “anche considerando le sospensioni della prescrizione Covid di cui agli artt. 67 D.l. 18//2020 (Cura Italia) e 12 D. Lgs 159/2015”.
3)
Eccepisce “in via subordinata” l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 3 co. 1 L. 7.8.1990, n. 241;
a fondamento deduce che in detta ordinanza viene “specificato esclusivamente l'importo della sanzione irrogata”, il che “rende impossibile comprendere l'origine e l'entità della pretesa, compromettendo così il diritto di difesa e di buona amministrazione”.
§3 le ragioni della decisione
a 1)
Il motivo è infondato.
Parte opponente è pienamente consapevole che il reato ex art. 2 co. 1-bis D.L. 12.9.1983,
n. 463 conv. dalla L. 11.11.1983, n. 638 è stato parzialmente depenalizzato (dall'art. 3 co. 6 d.lgs. 15.1.2016, n. 8, mediante la novella della suddetta norma), in questi termini:
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 ”.
CP_ Tuttavia – adducendo che “ l' avrebbe dovuto denunciare il fatto alla Procura della
Repubblica” e non già procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, difettando in proposito la sua “legittimazione attiva” in quanto la consumazione dell'illecito risale ad epoca precedente la depenalizzazione ex art. 3 co. 6 d.lgs. 8/2016 – pagina 5 di 10 trascura il precetto ex art. 8 co. 1 d.lgs. 8/2016 (già menzionato dall' nella sua CP_1
memoria di costituzione), il quale ha previsto: “Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”.
Quindi appare manifesta l'infondatezza dell'assunto di parte ricorrente secondo cui “la sanzione amministrativa di Euro 14.513,27.= adottata nei confronti dell'odierno opponente è illegittima in quanto non prevista dalla legge al momento della commissione del fatto”.
a 2)
Il motivo è fondato, ma, alla luce delle difese svolte dall' risulta necessario un CP_1
approfondimento.
L'art. 28 L. 689/1981 dispone:
“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Emerge per tabulas che la consumazione dell'illecito contestato mediante l'atto di accertamento (doc. 1 fasc. conv.) e posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione (doc.
3 fasc. conv.) si riferisce al periodo dal maggio all'ottobre 2014.
E' incontestato tra le parti che la notificazione all'odierno ricorrente dell'atto di accertamento n. 8300.09/10/2019.0220212 ha prodotto l'effetto di interrompere la prescrizione ex art. 28 L. 689/1981.
Parte ricorrente deduce che la notificazione del predetto atto di accertamento è avvenuta in data 29.6.2017.
pagina 6 di 10 L' contesta tale data, sostenendo che detta notificazione è avvenuta in data CP_1
6.11.2019; a comprova produce sub n. 2 un documento che denomina “copia notificazione AR”, ma che, in realtà, costituisce un autocertificazione (“Cruscotto di
Monitoraggio della Piattaforma Centralizzata di Postalizzazione”) come tale priva di valore probatorio.
Tuttavia anche nell'ipotesi in cui la notificazione dell'atto di accertamento (e, quindi,
l'interruzione della prescrizione) fosse avvenuta, come sostiene l' in data CP_1
6.11.2019, l'eccezione, sollevata dall'opponente, di prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 sarebbe comunque fondata.
Infatti tra la data del 6.11.2019 e quella di notificazione dell'ordinanza ingiunzione, incontestatamente avvenuta in data 11.6.2025, sono intercorsi 7 mesi e 5 giorni.
L' sostiene che nel caso in esame la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. CP_1
689/1981 è stata sospesa una prima volta dal 23.2. al 30.6.2020 (per 129 giorni) ai sensi dell'art. 37 co. 2 D.L. 17.3.2020, n. 18 conv. dalla L. 24.4.2020, n. 27 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e una seconda volta dal 31.12.2020 al 30.6.2021 (per 182 giorni), ai sensi dell'art. 11 co. 9 D.L. 31.12.2020, n. 183 conv. dalla L. 20.2.2021, n. 21 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”), di talché sarebbe venuta a maturazione in data
6.7.2025, ma è stata interrotta in data 11.6.2020 per effetto della notificazione dell'ordinanza ingiunzione. pagina 7 di 10 Questi assunti non possono essere condivisi.
Infatti le sospensioni invocate dall' riguardando “i termini di prescrizione delle CP_1
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335”, non sono conferenti alla vicenda in esame dove si controverte in ordine alla maturazione della prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 del
“diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge” ossia per effetto della consumazione di un illecito amministrativo.
A tale prescrizione si applica la sospensione ex art. 103 co. 6-bis D.L. 18/2020 cit., che dispone: “ Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Appare, quindi, evidente che la prescrizione dei contributi previdenziali ha una disciplina diversa rispetto a quella della prescrizione del credito pecuniario scaturente dalla consumazione di illecito amministrativo.
La consolidata giurisprudenza di merito (ex multis, di recente, Trib. Genova, 18.4.20205,
n. 209; Corte d'Appello Bari, 7.3.2025, n. 285; Corte d'Appello Milano, 7.3.2025, n. 28;
Corte d'Appello L'Aquila 8.1.2025, n. 551; Trib. Reggio Calabria, 11.12.2024, n. 1634) ritiene applicabile alla prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 esclusivamente:
❖ la sospensione di tre mesi ex art. 2 co. 1-quater D.L. 463/1983 (“Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospesa”) in relazione all'art. 2 co. 1-bis stesso D.L. (“Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”);
pagina 8 di 10 ❖ la già menzionata sospensione ex art. 103 co. 6-bis D.L. 18/2020 cit. dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 (per un totale di 98 giorni).
Quindi la prescrizione ex art. 28 L. 689/1981, anche ammesso, come afferma l' CP_1
abbia ricominciato a decorrere dal 7.11.2019 (giorno successivo all'interruzione per effetto della notificazione dell'atto di accertamento), è maturata in data:
7.11.2024 + tre mesi ex art. 2 co. 1-quater = 7.2.2025 + 98 giorni ex art. 103 co. 6-bis
D.L. 18/2020 = 16 maggio 2025.
Conseguentemente nessun effetto interruttivo della prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 può aver prodotto la notificazione dell'ordinanza ingiunzione poiché è intervenuta in data
11.6.2025, quando quella prescrizione era già maturata.
In definitiva, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal ricorrente Parte_1
e, quindi, dell'opposizione ex art. 22 co. 1 L. 689/1981 ed ex art. 6 d.lgs.
[...]
151/2011 1.9.2011, n. 15 da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' sub n. OI – 002699168 e notificata in data 11.6.2025, deve essere dichiarata CP_1
l'estinzione per maturata prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 del credito scaturente dall'illecito amministrativo ex art. 2 co. 1-bis D.L. 463/1983 consumato nel periodo dal maggio all'ottobre 2014.
* * *
Il motivo sub 3) è assorbito.
Stante la soccombenza reciproca, si dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: pagina 9 di 10 1. Rigetta l'eccezione, sollevata dal ricorrente “in via Parte_1
CP_ pregiudiziale”, di “difetto di legittimazione attiva in capo all' ”;
2. In accoglimento dell'eccezione sollevata dal ricorrente e, Parte_1
quindi, dell'opposizione ex art. 22 co. 1 L. 24.11.1981, n. 689 ed ex art. 6 d.lgs.
1.9.2011, n. 15 da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' CP_1
sub n. OI – 002699168 e notificata in data 11.6.2025, dichiara l'estinzione per maturata prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 del credito scaturente dall'illecito amministrativo ex art. 2 co. 1-bis D.L. 463/1983 consumato nel periodo dal maggio all'ottobre 2014.
3. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Trento, 30 settembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nelle cause per controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promosse con ricorso in riassunzione depositato in data 20.3.2025
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo La Brocca pec Email_1
ricorrente in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 10
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec t Email_4
convenuto opposto
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
“IN VIA PREGIUDIZIALE: ritenuto che l'art. 2, comma I bis, D.l. 463/1983 vigente pro-tempore prevedeva una sanzione penale e ritenuta altresì la non applicabilità delle lex mitior in ambito di sanzioni in materia di lavoro per i motivi di cui in narrativa, conseguente annullare
l'ordinanza-ingiunzione opposta per violazione dell'art. 1 L 689/1981 difetto di legittimazione attiva in capo all' CP_1
IN VIA PRINCIPALE:
Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse la legittimazione della resistente amministrazione all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, accertata e dichiarata l'avvenuta prescrizione della sanzione amministrativa, annullarsi
l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002699168; CP_1
IN VIA SUBORDINATA: accertarsi e dichiararsi il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo in violazione degli artt. 18 L. 689/1981 e 3 L. 241/1990 e, di conseguenza, annullarsi il provvedimento oggetto del presente giudizio;
In ogni caso con vittoria di spese, oneri e accessori come per legge”
pagina 2 di 10
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
“Nel merito: respingere il ricorso e tutte le domande avanzate nei confronti dell' per le ragioni CP_1
esposte in narrativa, spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1
l' ordinanza ingiunzione opposta
La sanzione amministrativa di € 14.513, 27 (oltre a € 10,33 per spese di notifica), irrogata dall' - sede di Trento nei confronti di con CP_1 Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002699168 notificata in data 11.6.2025 (doc. 4 fasc. conv.), viene fondata dall' sulla asserita consumazione di un illecito ex art. 2 co. 1 CP_2
e 1-bis D.L. 12.9.1983, n. 463 conv. in L. 11.11.1983, n. 638 (“
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme
e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che
a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione pagina 3 di 10 amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”), consistente nell'omesso versamento di ritenute previdenziali in relazione al periodo dal maggio all'ottobre 2014.
§2
l'opposizione proposta dal ricorrente
Il ricorrente propone opposizione ex art. 22 co. 1 L. 24.11.1981, Parte_1
n. 689 ed ex art. 6 d.lgs. 1.9.2011, n. 15 avverso l'ordinanza ingiunzione indicata sub §1, svolgendo i seguenti motivi:
1)
CP_ eccepisce “in via pregiudiziale… il difetto di legittimazione attiva in capo all' ”;
a fondamento deduce che l' “ha applicato l'attuale testo di cui all'art. 2, comma I CP_1
bis, della L. 463/1983, come modificato dalla L. 85/2023, norma tuttavia successiva all'illecito contestato”, mentre “al momento della commissione del fatto, per l'illecito de
quo era prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni”, di talché “la sanzione amministrativa di Euro 14.513,27.= adottata nei confronti dell'odierno opponente è illegittima in quanto non prevista dalla legge al
CP_ momento della commissione del fatto: ne consegue che l' avrebbe dovuto denunciare il fatto alla Procura della Repubblica”.
2)
Eccepisce “in via principale” la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981;
a fondamento deduce che tra la notificazione dell'atto di accertamento n.
8300.09/10/2019.0220212, a suo dire avvenuta in data 29.6.2017, e la notificazione pagina 4 di 10 dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 11.6.2025 è intercorso un periodo di tempo superiore a cinque anni “anche considerando le sospensioni della prescrizione Covid di cui agli artt. 67 D.l. 18//2020 (Cura Italia) e 12 D. Lgs 159/2015”.
3)
Eccepisce “in via subordinata” l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 3 co. 1 L. 7.8.1990, n. 241;
a fondamento deduce che in detta ordinanza viene “specificato esclusivamente l'importo della sanzione irrogata”, il che “rende impossibile comprendere l'origine e l'entità della pretesa, compromettendo così il diritto di difesa e di buona amministrazione”.
§3 le ragioni della decisione
a 1)
Il motivo è infondato.
Parte opponente è pienamente consapevole che il reato ex art. 2 co. 1-bis D.L. 12.9.1983,
n. 463 conv. dalla L. 11.11.1983, n. 638 è stato parzialmente depenalizzato (dall'art. 3 co. 6 d.lgs. 15.1.2016, n. 8, mediante la novella della suddetta norma), in questi termini:
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 ”.
CP_ Tuttavia – adducendo che “ l' avrebbe dovuto denunciare il fatto alla Procura della
Repubblica” e non già procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, difettando in proposito la sua “legittimazione attiva” in quanto la consumazione dell'illecito risale ad epoca precedente la depenalizzazione ex art. 3 co. 6 d.lgs. 8/2016 – pagina 5 di 10 trascura il precetto ex art. 8 co. 1 d.lgs. 8/2016 (già menzionato dall' nella sua CP_1
memoria di costituzione), il quale ha previsto: “Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”.
Quindi appare manifesta l'infondatezza dell'assunto di parte ricorrente secondo cui “la sanzione amministrativa di Euro 14.513,27.= adottata nei confronti dell'odierno opponente è illegittima in quanto non prevista dalla legge al momento della commissione del fatto”.
a 2)
Il motivo è fondato, ma, alla luce delle difese svolte dall' risulta necessario un CP_1
approfondimento.
L'art. 28 L. 689/1981 dispone:
“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Emerge per tabulas che la consumazione dell'illecito contestato mediante l'atto di accertamento (doc. 1 fasc. conv.) e posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione (doc.
3 fasc. conv.) si riferisce al periodo dal maggio all'ottobre 2014.
E' incontestato tra le parti che la notificazione all'odierno ricorrente dell'atto di accertamento n. 8300.09/10/2019.0220212 ha prodotto l'effetto di interrompere la prescrizione ex art. 28 L. 689/1981.
Parte ricorrente deduce che la notificazione del predetto atto di accertamento è avvenuta in data 29.6.2017.
pagina 6 di 10 L' contesta tale data, sostenendo che detta notificazione è avvenuta in data CP_1
6.11.2019; a comprova produce sub n. 2 un documento che denomina “copia notificazione AR”, ma che, in realtà, costituisce un autocertificazione (“Cruscotto di
Monitoraggio della Piattaforma Centralizzata di Postalizzazione”) come tale priva di valore probatorio.
Tuttavia anche nell'ipotesi in cui la notificazione dell'atto di accertamento (e, quindi,
l'interruzione della prescrizione) fosse avvenuta, come sostiene l' in data CP_1
6.11.2019, l'eccezione, sollevata dall'opponente, di prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 sarebbe comunque fondata.
Infatti tra la data del 6.11.2019 e quella di notificazione dell'ordinanza ingiunzione, incontestatamente avvenuta in data 11.6.2025, sono intercorsi 7 mesi e 5 giorni.
L' sostiene che nel caso in esame la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. CP_1
689/1981 è stata sospesa una prima volta dal 23.2. al 30.6.2020 (per 129 giorni) ai sensi dell'art. 37 co. 2 D.L. 17.3.2020, n. 18 conv. dalla L. 24.4.2020, n. 27 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e una seconda volta dal 31.12.2020 al 30.6.2021 (per 182 giorni), ai sensi dell'art. 11 co. 9 D.L. 31.12.2020, n. 183 conv. dalla L. 20.2.2021, n. 21 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”), di talché sarebbe venuta a maturazione in data
6.7.2025, ma è stata interrotta in data 11.6.2020 per effetto della notificazione dell'ordinanza ingiunzione. pagina 7 di 10 Questi assunti non possono essere condivisi.
Infatti le sospensioni invocate dall' riguardando “i termini di prescrizione delle CP_1
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335”, non sono conferenti alla vicenda in esame dove si controverte in ordine alla maturazione della prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 del
“diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge” ossia per effetto della consumazione di un illecito amministrativo.
A tale prescrizione si applica la sospensione ex art. 103 co. 6-bis D.L. 18/2020 cit., che dispone: “ Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Appare, quindi, evidente che la prescrizione dei contributi previdenziali ha una disciplina diversa rispetto a quella della prescrizione del credito pecuniario scaturente dalla consumazione di illecito amministrativo.
La consolidata giurisprudenza di merito (ex multis, di recente, Trib. Genova, 18.4.20205,
n. 209; Corte d'Appello Bari, 7.3.2025, n. 285; Corte d'Appello Milano, 7.3.2025, n. 28;
Corte d'Appello L'Aquila 8.1.2025, n. 551; Trib. Reggio Calabria, 11.12.2024, n. 1634) ritiene applicabile alla prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 esclusivamente:
❖ la sospensione di tre mesi ex art. 2 co. 1-quater D.L. 463/1983 (“Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospesa”) in relazione all'art. 2 co. 1-bis stesso D.L. (“Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”);
pagina 8 di 10 ❖ la già menzionata sospensione ex art. 103 co. 6-bis D.L. 18/2020 cit. dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 (per un totale di 98 giorni).
Quindi la prescrizione ex art. 28 L. 689/1981, anche ammesso, come afferma l' CP_1
abbia ricominciato a decorrere dal 7.11.2019 (giorno successivo all'interruzione per effetto della notificazione dell'atto di accertamento), è maturata in data:
7.11.2024 + tre mesi ex art. 2 co. 1-quater = 7.2.2025 + 98 giorni ex art. 103 co. 6-bis
D.L. 18/2020 = 16 maggio 2025.
Conseguentemente nessun effetto interruttivo della prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 può aver prodotto la notificazione dell'ordinanza ingiunzione poiché è intervenuta in data
11.6.2025, quando quella prescrizione era già maturata.
In definitiva, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal ricorrente Parte_1
e, quindi, dell'opposizione ex art. 22 co. 1 L. 689/1981 ed ex art. 6 d.lgs.
[...]
151/2011 1.9.2011, n. 15 da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' sub n. OI – 002699168 e notificata in data 11.6.2025, deve essere dichiarata CP_1
l'estinzione per maturata prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 del credito scaturente dall'illecito amministrativo ex art. 2 co. 1-bis D.L. 463/1983 consumato nel periodo dal maggio all'ottobre 2014.
* * *
Il motivo sub 3) è assorbito.
Stante la soccombenza reciproca, si dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: pagina 9 di 10 1. Rigetta l'eccezione, sollevata dal ricorrente “in via Parte_1
CP_ pregiudiziale”, di “difetto di legittimazione attiva in capo all' ”;
2. In accoglimento dell'eccezione sollevata dal ricorrente e, Parte_1
quindi, dell'opposizione ex art. 22 co. 1 L. 24.11.1981, n. 689 ed ex art. 6 d.lgs.
1.9.2011, n. 15 da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' CP_1
sub n. OI – 002699168 e notificata in data 11.6.2025, dichiara l'estinzione per maturata prescrizione ex art. 28 L. 689/1981 del credito scaturente dall'illecito amministrativo ex art. 2 co. 1-bis D.L. 463/1983 consumato nel periodo dal maggio all'ottobre 2014.
3. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Trento, 30 settembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
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