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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/11/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 514 /2025
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
N. R.G. 514/2025
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il dott. ET OL RE, Giudice Unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 514 dell'anno 2025, vertente
TRA
, cod. fisc. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) ed ivi residente in [...] – Frazione San Giorgio;
, cod. fisc. , nata il 03,09,1960 a SA (ME) ed Parte_2 C.F._2 residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Michele Mondello, presso il cui studio sito in Patti, via Ambrosoli n. 6, sono elettivamente domiciliati;
- RICORRENTI -
E , in persona del Ministro pro tempore, C.F.: , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via Arenula n. 70,
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Opposizione al provvedimento di non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 24 aprile 2025 e si Parte_1 Parte_2 opponevano al provvedimento del 2 aprile 2025, comunicato a mezzo PEC in data 4 aprile 2025, con cui il Tribunale aveva disposto non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile n. 1879/2021 R.G.
Spiegavano che con provvedimento del 22 dicembre 2023 il Tribunale revocava, ai sensi dell'art. 136 d.P.R. n. 115/2002, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato poiché aveva ritenuto sussistente il profilo della colpa grave, ex art. 136 d.p.r. n. 115/02, in quanto l'azione era stata esercitata con colpa grave alla luce degli orientamenti giurisprudenziali consolidatati sui temi del giudizio.
Rappresentavano di aver impugnato il suddetto provvedimento di revoca con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il cui giudizio si concludeva con la sentenza n. 734/2024 con la quale il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza, tuttavia, provvedeva alla relativa liquidazione.
Esponevano di aver presentato, a seguito della suddetta sentenza, un'ulteriore istanza di liquidazione nel giudizio originario R.G. n. 1879/2021 che veniva esitata negativamente con un provvedimento di non luogo a provvedere.
Deducevano l'infondatezza di tale ultimo provvedimento poiché il Giudice aveva errato nel ritenere che gli opponenti non avrebbero dovuto presentare nuovamente istanza di liquidazione bensì azionare il ricorso in Cassazione avverso la mancata liquidazione nella sentenza che aveva accolto l'opposizione.
Sostenevano l'insussistenza di alcun interesse giuridicamente rilevante alla proposizione del ricorso in Cassazione poiché la sentenza in questione aveva accolto le loro motivazioni circa il diritto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rinviando la liquidazione al giudice del procedimento originario. Evidenziavano che il provvedimento impugnato si poneva in netto contrasto con quanto previsto dalla Sentenza del giudizio di opposizione e ribadivano che il giudice del procedimento originario è funzionalmente competente sul quantum da liquidare.
Concludevano, quindi, chiedendo dichiararsi la competenza del giudice del procedimento R.
G. n. 1879/2021 a provvedere sulla liquidazione e, in via subordinata, provvedere alla liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 83, comma 2 dpr n. 115/2002, con vittoria di spese e compensi.
Il , nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza emessa a seguito del deposito di note di trattazione scritta per l'udienza odierna.
2.- Le parti ricorrenti agiscono in questa sede, impugnando un provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal Tribunale di Patti in data 22.12.2023, al fine di sentire dichiarare la competenza funzionale del Giudice del procedimento originario alla liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.p.r. 115/2002.
Ciò che preliminarmente occorre rilevare è che in tema di patrocinio a spese dello Stato la legittimazione spetta a chi sia in concreto interessato alla modifica del provvedimento opposto, ovvero alla parte, nel caso di opposizione al provvedimento di revoca, e al difensore nel caso in cui oggetto del contendere sia la liquidazione delle somme (cfr Cass. Civ. n. 17247/2011).
Orbene, nel caso in specie gli odierni ricorrenti avevano già ottenuto la sentenza che, annullando il provvedimento di revoca, riconosceva il loro diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, in questa sede, pertanto, legittimato ad agire è unicamente chi ha interesse ad ottenere la liquidazione dei compensi a spese dello Stato, ovvero il difensore quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo.
L'ammissione al beneficio in questione, difatti, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato.
Invero, quanto appena esposto era stato ribadito anche nella sentenza n. 730/2024 nella quale il Tribunale di Patti aveva specificato la sussistenza in capo al difensore di una “distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale”.
Sul punto, infatti, va richiamata una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “Come da questa Corte più volte affermato (Cass. Sez. 6 – 2, 23/07/2020, n. 15699; Cass. Sez. 6 – 2,
18/06/2020, n. 11769; Cass. Sez. 6 – 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio sussiste la legittimazione dell'interessato, ovvero propriamente della parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, come avvenuto nella specie. Viceversa, sussiste l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante” (Cfr Cass. Civ. n. 286/2022).
Tale principio è stato confermato anche nella recentissima pronuncia secondo la quale “La legittimazione dell'interessato, ovvero propriamente della parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello
Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, è riconoscibile solo con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio.” (Cass.
Civ. n. 25445/2025).
Sulla base di quanto sopra esposto va dunque rilevata la carenza di legittimazione ad agire in capo agli odierni ricorrenti e va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
3. Le spese, in virtù della contumacia del resistente, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R. G. 514/2025, vertente tra
[...]
e CONCETTA contro disattesa e Pt_3 Pt_2 Controparte_2 respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- Dichiara l'inammissibilità della domanda;
- Compensa interamente le spese tra le parti del giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite.
Patti, 4.11.2025
Il Giudice
ET OL RE