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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RL AL Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa NA IS Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 445/2025, promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO' Parte_1 C.F._1
NC e dell'avv. BINDA MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA RECCHI, 11 COMO presso il difensore avv. ROMANO' NC
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSANI Controparte_1 C.F._2
PA e dell'avv. DEL CAMPO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in PIAZZALE GERBETTO,
6 COMO presso i difensori avv. BORSANI PA e avv. DEL CAMPO GIUSEPPE
pagina 1 di 10 APPELLATA
Avente ad oggetto: Donazione
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previe le declaratorie del caso e rigettata ogni istanza contraria, ad integrale riforma della sentenza del Tribunale di Como n.1214/2024, depositata il
15.11.2024, pronunciata all'esito del giudizio di cui al R.G. n.3047/2023 così statuire
Nel merito, in via principale:
Respingere ogni domanda formulata nei confronti di perché infondata in fatto e Parte_1 diritto.
Spese di causa rifuse.
In via subordinata ed istruttoria
Si chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1. Vero che dal 2015 almeno criticava l'attività di gestione delle attività del Testimone_1
“gruppo Focolare” da parte di Persona_1
2. Vero che, in particolare riferiva che assumeva Testimone_1 Persona_1 iniziative commercialmente sbagliate, soprattutto l'accoglienza ai profughi;
3. Vero che inoltre riferiva che sbagliava ad introdurre i Testimone_1 Persona_1 propri figli nell'amministrazione e direzione delle strutture del gruppo;
4. Vero che di tali commenti fu informato il dopo l'estate 2018; Persona_1
5. Vero che dopo il licenziamento di , manifestò a Testimone_1 Controparte_1 [...]
che era contraria all'iniziativa; Persona_1
6. Vero che il fece presente a che, grazie a lui, per decenni Persona_1 Controparte_1 lei e quindi i suoi famigliari avevano ottenuto posizioni lavorative e retributive di “favore”, oltre a plurimi benefits;
7. Vero che fece presente a che le iniziative del nipote sia Persona_1 Controparte_1 per la struttura di sia per quelle di Turate fossero un “flop” economico per il gruppo Pt_2
Focolare;
8. Vero che chiese a di manifestare nel consiglio che era Persona_1 Controparte_1
d'accordo con le di lui scelte, ma la riferì che lei era dalla parte dei suoi famigliari;
CP_1
pagina 2 di 10
9. Vero che conseguentemente, dopo varie discussioni, a marzo 2019 la ha Controparte_1 rassegnato le dimissioni dal consiglio di direzione;
10. Vero che nel medesimo contesto fece presente a come Persona_1 Controparte_1 le avesse fatto acquistare a prezzi di favore proprietà di ospiti delle strutture e lasciato da molti anni un appartamento gratuitamente in uso e che era giusto che almeno cedesse gratuitamente alla San
MO S.r.l. l'immobile di Como Via Roosevelt che aveva ottenuto gratuitamente grazie a lui;
11. Vero che la rispose ci avrebbe pensato;
CP_1
12. Vero che la riferì a che accettava e gli consegnò il rogito CP_1 Persona_1 dell'appartamento per far predisporre l'atto di cessione;
13. Vero che riferì di aver cambiato idea e che era disponibile solo a versare Controparte_1 personalmente al l'importo una tantum di €.50.000. Persona_1
14. Vero che il accettò e chiese alla di versare tale somma al figlio , che lei Per_1 CP_1 Pt_1 aveva “visto crescere” ed era prossimo al matrimonio.
Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli: il signor Persona_1 il signor Tes_2 la Dott.ssa ”. Testimone_3
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte Di Appello Di Milano, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa anche in via istruttoria, così giudicare: in via preliminare: dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c; nel merito in via principale: previe le declaratorie di legge, respingere, poiché infondata in fatto e in diritto, per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto - anche con riferimento alla domanda di declaratoria di nullità della donazione ex art. 1418 c.c., 'assorbita' nell'ambito dell'impugnata pronuncia - l'appello promosso da e, per l'effetto, Parte_1
pagina 3 di 10 confermare la sentenza n. 1214/2024, emessa dal Tribunale di Como, sez. II civile, del
15.11.2024, depositata il 15.11.2024 nell'ambito del procedimento R.G. 3047/2023. in ogni caso: con rifusione di spese ed onorari di lite, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a., i.v.a. e successive spese occorrende.
Con riserva di depositare nei termini assegnati la comparsa conclusionale e la relativa memoria di replica”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, ha convenuto in giudizio Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Como rappresentando di avere effettuato in Parte_1
favore di quest'ultimo, in data 14.04.2019, due dazioni di denaro, rispettivamente di €
40.000,00 e di € 10.000,00, con la causale “donazione”.
Parte attrice domandava la condanna del convenuto alla restituzione delle somme, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo, previa declaratoria di nullità del relativo contratto di donazione per difetto di forma, in quanto non stipulato con atto pubblico.
In subordine, deduceva la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per l'illiceità della causa o comunque per contrasto a norme imperative, posto che la dazione di denaro era stata effettuata allo scopo di evitare il licenziamento del figlio dell'attrice ( e CP_2
in seguito a illegittime pressioni esercitate dal padre del convenuto, Persona_2
configuranti il reato di estorsione ex art. 629 c.p. (per cui infatti era stato
[...]
avviato -su denuncia del predetto un procedimento penale dinanzi CP_2
all'A.G. di Como, n. 7308/2019 RGNR, a carico di conclusosi Controparte_3
nel luglio 2023 con decreto di archiviazione del GIP).
Si costituiva in giudizio contestando che i versamenti in denaro Parte_1
fossero avvenuti dietro minaccia di un male ingiusto e assumendo che gli stessi costituissero non atti di liberalità, bensì la ricompensa dovuta dall'attrice al padre del convenuto per i numerosi favori ricevuti dalla durante il loro trentennale CP_1 pagina 4 di 10 rapporto di amicizia e di affari. La fattispecie era riconducibile, secondo il convenuto, all'alveo delle obbligazioni naturali atipiche, avendo l'attrice eseguito il pagamento per sdebitarsi dei favori e dei vantaggi economici ricevuti da il Persona_2
quale aveva fatto assumere nelle strutture da lui gestite il figlio dell'attrice, la compagna di questi, la nipote e il nipote . Rientravano inoltre Controparte_4 Testimone_1
nei favori concessi da a anche gli immobili che l'attrice aveva Per_1 CP_1
acquisito (nonché l'immobile di cui aveva avuto la disponibilità gratuita in Dizzasco) a condizioni molto vantaggiose. In particolare ella aveva acquistato:
- da un ospite del Focolare, l'immobile sito in Como - Via Magenta n.30, per
20.000 euro (prezzo del tutto simbolico, secondo il convenuto);
- l'appartamento situato a Como – Viale Roosevelt n. 9 (anche in questo caso da ospiti delle strutture del , per il prezzo di 125.000,00 euro, somma che Per_1
Per_ l'attrice avrebbe dovuto versare alla Cooperativa il Pane di , salvo essere immediatamente liberata da da tale impegno economico. Per_1
Secondo la ricostruzione fattuale del convenuto, a seguito della definitiva compromissione del rapporto personale e professionale tra le parti (originata dal licenziamento del nipote della ), rappresentava a quest'ultima che, in CP_1 Per_1
considerazione dei numerosi favori e vantaggi che lei e i suoi familiari avevano ricevuto nel corso degli anni, sarebbe stato opportuno quantomeno restituire gratuitamente l'appartamento sito in Como, viale Roosevelt. L'attrice, a fronte di tale richiesta, proponeva invece di corrispondere a la somma di euro 50.000,00. Per_1
Quest'ultimo, non intendendo avviare ulteriori trattative, accettava tale soluzione e chiedeva alla donna di effettuare il pagamento in favore del figlio , che stava per Pt_1
sposarsi.
Secondo il convenuto, pertanto, “si è trattato quindi di un mero libero accordo fra due persone pienamente capaci e che non viola alcuna norma imperativa” (pag. 12 comparsa di costituzione primo grado, fascicolo di parte convenuta).
pagina 5 di 10 Respinte le istanze istruttorie del convenuto, la causa veniva rinviata all'udienza del
15/11/2024 per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale. All'esito, la causa veniva decisa con sentenza n. 1214/2024, depositata il 15/11/2024, con cui il
Tribunale di Como dichiarava la nullità della donazione tra e Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condannava il convenuto alla restituzione, in favore Parte_1
dell'attrice, della somma di € 50.000,00, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché alla refusione delle spese processuali in favore dell'attrice.
In particolare il primo giudice, da un lato, riteneva documentalmente provato che entrambi i pagamenti erano stati effettuati con la causale “donazione”, dall'altro rilevava che il convenuto non aveva dedotto un diverso titolo negoziale che giustificasse i pagamenti in suo favore, limitandosi a dedurre, in modo generico, in merito ai motivi sottostanti le dazioni di denaro, senza sostanzialmente contestare la causa donandi dell'atto.
Riteneva il Tribunale che, stando alla prospettazione dello stesso convenuto, il pagamento delle somme di denaro sarebbe stato eseguito per una speciale remunerazione ex art. 770, primo comma, c.c., nei confronti del proprio genitore.
Tuttavia, osservava il Giudice di prime cure che anche la donazione remuneratoria soggiace all'obbligo di forma solenne. Infine, rilevava il Tribunale che la donazione effettuata tramite vaglia postale e bonifico bancario non costituiva donazione indiretta, non essendo operazione triangolare di intermediazione giuridica, come confermato dal recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (pag. 5 e 6, sentenza di primo grado).
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello svolgendo le Parte_1
argomentazioni di cui meglio in motivazione.
Si è costituita chiedendo di rigettare l'appello. Controparte_1
All'udienza del 01/07/2025 il Consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza dell'11 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione al Collegio della medesima udienza, assegnando i termini di legge per gli scritti difensivi.
pagina 6 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza del primo grado viene censurata nella parte in cui il Tribunale, dopo aver dato atto che i pagamenti sono stati effettuati con la causale “donazione”, ha affermato che il convenuto non avrebbe dedotto alcun diverso titolo idoneo a giustificare lo spostamento patrimoniale a proprio favore e non avrebbe contestato la causa donandi dell'atto. Sostiene per contro, di avere non solo contestato sin dal principio Per_1
l'assenza di una causa donandi, ma anche di avere allegato la sussistenza di un differente titolo negoziale che consiste nella chiusura/definizione del trentennale rapporto personale e di affari fra la ricorrente e il proprio padre, Persona_2
Sostiene, inoltre, che incombeva sulla ricorrente non solo l'onere di provare la spontanea volontà di arricchire il convenuto, ma anche la dimostrazione dell'insussistenza di un'altra causa giustificativa dell'atto di disposizione realizzato.
In secondo luogo, l'appellante lamenta l'errata applicazione dell'art. 782 c.c. per difetto dell'animus donandi. Sul punto sostiene che la ricorrente non solo non avrebbe fornito la prova dello spirito di liberalità dell'atto, bensì lo avrebbe sconfessato con le sue stesse allegazioni e affermazioni circa il fatto che l'esecuzione dei pagamenti sarebbe stata conseguenza delle minacce estorsive provenienti da Persona_2
In ogni caso, l'appellante contesta ancora la ricostruzione offerta nell'ambito del giudizio di primo grado – in relazione alla domanda subordinata di nullità ex art. 1418
c.c., rimasta assorbita dalla pronuncia impugnata – circa la condotta estorsiva posta in essere dal padre, ai danni dell'appellata Persona_2 Controparte_1
condotta di cui non vi sarebbe prova alcuna, come anche indirettamente confermato dalla già citata archiviazione.
L'appellante lamenta infine la mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti in primo grado, evidenziando la contraddittorietà tra l'ordinanza di rigetto del giudice di primo grado (con cui si rilevava che le circostanze dedotte fossero pacifiche) e la sentenza da pagina 7 di 10 questi pronunciata, fondata sulla mancanza di prova di un differente titolo negoziale da parte del convenuto.
Le doglianze – non strettamente articolate in distinti motivi – presentano alcuni limitati profili di fondatezza che, però, non conducono all'accoglimento dell'appello, ma solo alla conferma della decisione di primo grado con motivazione parzialmente diversa.
Non è infatti esatto che il convenuto, odierno appellante, non abbia mai dedotto alcun titolo negoziale - idoneo a giustificare lo spostamento patrimoniale a proprio favore - diverso da quello allegato dalla controparte. Per contro, egli ha sin dall'inizio offerto una ricostruzione, anche parzialmente documentata, dei prolungati rapporti di amicizia e di affari (non sempre limpidi, invero, come risulta anche dai diversi procedimenti penali che hanno coinvolto le parti) intercorsi fra le due parti e le rispettive famiglie, indicando la dazione per cui è causa come una sorta di saldo a chiusura.
In particolare, come detto, egli ha sostenuto che il di lui padre, Persona_2
e si erano accordati affinché quest'ultima – anziché retrocedere Controparte_1
gratuitamente l'immobile richiestole dal primo, che glielo aveva messo a disposizione nel corso della loro lunga vicinanza – versasse al figlio del primo, (odierno Pt_1
appellante), che peraltro era prossimo al matrimonio (e che lei “aveva visto crescere”), la somma di 50 mila euro. Secondo tale prospettazione – e quindi senza necessità di assumere le prove relative (in tal senso corretta risultando la contestata ordinanza istruttoria del primo grado, che riteneva pacifiche le circostanze dedotte) – il titolo negoziale allegato, intercorso fra e va Parte_3 Persona_2
qualificato non come donazione in sé diretta a quest'ultimo (rispetto alla quale sarebbe d'altronde non ravvisabile l'animus donandi, per assenza totale di spontaneità secondo la stessa prospettazione dell'appellata, ciò che ne determinerebbe la nullità per difetto di causa), ma come promessa di donazione a terzo;
così come il pagamento è, poi, effettivamente intervenuto a favore del terzo.
pagina 8 di 10 Orbene, la promessa di donazione è, pacificamente (a partire dalla ormai remota sentenza delle S.U. n. 4153/1975 e come si ricava pianamente dalla disciplina dell'istituto, in particolare anche dalle nullità comminate alla donazione di beni futuri ed al mandato a donare, rispettivamente artt. 771 c.c. e 778 c.c.), improduttiva di qualsiasi obbligo a contrarre: la coazione all'adempimento – cui il promittente sarebbe soggetto – contrasta infatti irrimediabilmente con il già evidenziato requisito della spontaneità della donazione, che deve sussistere al momento della donazione stessa, sostanziandone appunto la causa essenzialmente liberale.
Ne consegue la natura indebita, ex art. 2033 c.c., del duplice pagamento effettuato da parte appellata e la correttezza della restituzione disposta dal giudice di primo grado.
L'appello è dunque rigettato e la sentenza impugnata – pur con le precisazioni indicate – confermata.
Atteso l'esito, le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante. Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 104/2022, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (€26.001,00 -
€52.000,00) e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi €
6.946,00, esclusa la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente, oltre rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così dispone:
I. rigetta l'appello, confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
II. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi
[...]
euro 6.946,00 di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro 3.470,00 per la fase decisionale oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
III. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025
Il Presidente
RL AL
Il Consigliere est.
NA IS
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RL AL Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa NA IS Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 445/2025, promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO' Parte_1 C.F._1
NC e dell'avv. BINDA MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA RECCHI, 11 COMO presso il difensore avv. ROMANO' NC
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSANI Controparte_1 C.F._2
PA e dell'avv. DEL CAMPO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in PIAZZALE GERBETTO,
6 COMO presso i difensori avv. BORSANI PA e avv. DEL CAMPO GIUSEPPE
pagina 1 di 10 APPELLATA
Avente ad oggetto: Donazione
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previe le declaratorie del caso e rigettata ogni istanza contraria, ad integrale riforma della sentenza del Tribunale di Como n.1214/2024, depositata il
15.11.2024, pronunciata all'esito del giudizio di cui al R.G. n.3047/2023 così statuire
Nel merito, in via principale:
Respingere ogni domanda formulata nei confronti di perché infondata in fatto e Parte_1 diritto.
Spese di causa rifuse.
In via subordinata ed istruttoria
Si chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1. Vero che dal 2015 almeno criticava l'attività di gestione delle attività del Testimone_1
“gruppo Focolare” da parte di Persona_1
2. Vero che, in particolare riferiva che assumeva Testimone_1 Persona_1 iniziative commercialmente sbagliate, soprattutto l'accoglienza ai profughi;
3. Vero che inoltre riferiva che sbagliava ad introdurre i Testimone_1 Persona_1 propri figli nell'amministrazione e direzione delle strutture del gruppo;
4. Vero che di tali commenti fu informato il dopo l'estate 2018; Persona_1
5. Vero che dopo il licenziamento di , manifestò a Testimone_1 Controparte_1 [...]
che era contraria all'iniziativa; Persona_1
6. Vero che il fece presente a che, grazie a lui, per decenni Persona_1 Controparte_1 lei e quindi i suoi famigliari avevano ottenuto posizioni lavorative e retributive di “favore”, oltre a plurimi benefits;
7. Vero che fece presente a che le iniziative del nipote sia Persona_1 Controparte_1 per la struttura di sia per quelle di Turate fossero un “flop” economico per il gruppo Pt_2
Focolare;
8. Vero che chiese a di manifestare nel consiglio che era Persona_1 Controparte_1
d'accordo con le di lui scelte, ma la riferì che lei era dalla parte dei suoi famigliari;
CP_1
pagina 2 di 10
9. Vero che conseguentemente, dopo varie discussioni, a marzo 2019 la ha Controparte_1 rassegnato le dimissioni dal consiglio di direzione;
10. Vero che nel medesimo contesto fece presente a come Persona_1 Controparte_1 le avesse fatto acquistare a prezzi di favore proprietà di ospiti delle strutture e lasciato da molti anni un appartamento gratuitamente in uso e che era giusto che almeno cedesse gratuitamente alla San
MO S.r.l. l'immobile di Como Via Roosevelt che aveva ottenuto gratuitamente grazie a lui;
11. Vero che la rispose ci avrebbe pensato;
CP_1
12. Vero che la riferì a che accettava e gli consegnò il rogito CP_1 Persona_1 dell'appartamento per far predisporre l'atto di cessione;
13. Vero che riferì di aver cambiato idea e che era disponibile solo a versare Controparte_1 personalmente al l'importo una tantum di €.50.000. Persona_1
14. Vero che il accettò e chiese alla di versare tale somma al figlio , che lei Per_1 CP_1 Pt_1 aveva “visto crescere” ed era prossimo al matrimonio.
Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli: il signor Persona_1 il signor Tes_2 la Dott.ssa ”. Testimone_3
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte Di Appello Di Milano, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa anche in via istruttoria, così giudicare: in via preliminare: dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c; nel merito in via principale: previe le declaratorie di legge, respingere, poiché infondata in fatto e in diritto, per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto - anche con riferimento alla domanda di declaratoria di nullità della donazione ex art. 1418 c.c., 'assorbita' nell'ambito dell'impugnata pronuncia - l'appello promosso da e, per l'effetto, Parte_1
pagina 3 di 10 confermare la sentenza n. 1214/2024, emessa dal Tribunale di Como, sez. II civile, del
15.11.2024, depositata il 15.11.2024 nell'ambito del procedimento R.G. 3047/2023. in ogni caso: con rifusione di spese ed onorari di lite, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a., i.v.a. e successive spese occorrende.
Con riserva di depositare nei termini assegnati la comparsa conclusionale e la relativa memoria di replica”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, ha convenuto in giudizio Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Como rappresentando di avere effettuato in Parte_1
favore di quest'ultimo, in data 14.04.2019, due dazioni di denaro, rispettivamente di €
40.000,00 e di € 10.000,00, con la causale “donazione”.
Parte attrice domandava la condanna del convenuto alla restituzione delle somme, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo, previa declaratoria di nullità del relativo contratto di donazione per difetto di forma, in quanto non stipulato con atto pubblico.
In subordine, deduceva la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per l'illiceità della causa o comunque per contrasto a norme imperative, posto che la dazione di denaro era stata effettuata allo scopo di evitare il licenziamento del figlio dell'attrice ( e CP_2
in seguito a illegittime pressioni esercitate dal padre del convenuto, Persona_2
configuranti il reato di estorsione ex art. 629 c.p. (per cui infatti era stato
[...]
avviato -su denuncia del predetto un procedimento penale dinanzi CP_2
all'A.G. di Como, n. 7308/2019 RGNR, a carico di conclusosi Controparte_3
nel luglio 2023 con decreto di archiviazione del GIP).
Si costituiva in giudizio contestando che i versamenti in denaro Parte_1
fossero avvenuti dietro minaccia di un male ingiusto e assumendo che gli stessi costituissero non atti di liberalità, bensì la ricompensa dovuta dall'attrice al padre del convenuto per i numerosi favori ricevuti dalla durante il loro trentennale CP_1 pagina 4 di 10 rapporto di amicizia e di affari. La fattispecie era riconducibile, secondo il convenuto, all'alveo delle obbligazioni naturali atipiche, avendo l'attrice eseguito il pagamento per sdebitarsi dei favori e dei vantaggi economici ricevuti da il Persona_2
quale aveva fatto assumere nelle strutture da lui gestite il figlio dell'attrice, la compagna di questi, la nipote e il nipote . Rientravano inoltre Controparte_4 Testimone_1
nei favori concessi da a anche gli immobili che l'attrice aveva Per_1 CP_1
acquisito (nonché l'immobile di cui aveva avuto la disponibilità gratuita in Dizzasco) a condizioni molto vantaggiose. In particolare ella aveva acquistato:
- da un ospite del Focolare, l'immobile sito in Como - Via Magenta n.30, per
20.000 euro (prezzo del tutto simbolico, secondo il convenuto);
- l'appartamento situato a Como – Viale Roosevelt n. 9 (anche in questo caso da ospiti delle strutture del , per il prezzo di 125.000,00 euro, somma che Per_1
Per_ l'attrice avrebbe dovuto versare alla Cooperativa il Pane di , salvo essere immediatamente liberata da da tale impegno economico. Per_1
Secondo la ricostruzione fattuale del convenuto, a seguito della definitiva compromissione del rapporto personale e professionale tra le parti (originata dal licenziamento del nipote della ), rappresentava a quest'ultima che, in CP_1 Per_1
considerazione dei numerosi favori e vantaggi che lei e i suoi familiari avevano ricevuto nel corso degli anni, sarebbe stato opportuno quantomeno restituire gratuitamente l'appartamento sito in Como, viale Roosevelt. L'attrice, a fronte di tale richiesta, proponeva invece di corrispondere a la somma di euro 50.000,00. Per_1
Quest'ultimo, non intendendo avviare ulteriori trattative, accettava tale soluzione e chiedeva alla donna di effettuare il pagamento in favore del figlio , che stava per Pt_1
sposarsi.
Secondo il convenuto, pertanto, “si è trattato quindi di un mero libero accordo fra due persone pienamente capaci e che non viola alcuna norma imperativa” (pag. 12 comparsa di costituzione primo grado, fascicolo di parte convenuta).
pagina 5 di 10 Respinte le istanze istruttorie del convenuto, la causa veniva rinviata all'udienza del
15/11/2024 per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale. All'esito, la causa veniva decisa con sentenza n. 1214/2024, depositata il 15/11/2024, con cui il
Tribunale di Como dichiarava la nullità della donazione tra e Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condannava il convenuto alla restituzione, in favore Parte_1
dell'attrice, della somma di € 50.000,00, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché alla refusione delle spese processuali in favore dell'attrice.
In particolare il primo giudice, da un lato, riteneva documentalmente provato che entrambi i pagamenti erano stati effettuati con la causale “donazione”, dall'altro rilevava che il convenuto non aveva dedotto un diverso titolo negoziale che giustificasse i pagamenti in suo favore, limitandosi a dedurre, in modo generico, in merito ai motivi sottostanti le dazioni di denaro, senza sostanzialmente contestare la causa donandi dell'atto.
Riteneva il Tribunale che, stando alla prospettazione dello stesso convenuto, il pagamento delle somme di denaro sarebbe stato eseguito per una speciale remunerazione ex art. 770, primo comma, c.c., nei confronti del proprio genitore.
Tuttavia, osservava il Giudice di prime cure che anche la donazione remuneratoria soggiace all'obbligo di forma solenne. Infine, rilevava il Tribunale che la donazione effettuata tramite vaglia postale e bonifico bancario non costituiva donazione indiretta, non essendo operazione triangolare di intermediazione giuridica, come confermato dal recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (pag. 5 e 6, sentenza di primo grado).
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello svolgendo le Parte_1
argomentazioni di cui meglio in motivazione.
Si è costituita chiedendo di rigettare l'appello. Controparte_1
All'udienza del 01/07/2025 il Consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza dell'11 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione al Collegio della medesima udienza, assegnando i termini di legge per gli scritti difensivi.
pagina 6 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza del primo grado viene censurata nella parte in cui il Tribunale, dopo aver dato atto che i pagamenti sono stati effettuati con la causale “donazione”, ha affermato che il convenuto non avrebbe dedotto alcun diverso titolo idoneo a giustificare lo spostamento patrimoniale a proprio favore e non avrebbe contestato la causa donandi dell'atto. Sostiene per contro, di avere non solo contestato sin dal principio Per_1
l'assenza di una causa donandi, ma anche di avere allegato la sussistenza di un differente titolo negoziale che consiste nella chiusura/definizione del trentennale rapporto personale e di affari fra la ricorrente e il proprio padre, Persona_2
Sostiene, inoltre, che incombeva sulla ricorrente non solo l'onere di provare la spontanea volontà di arricchire il convenuto, ma anche la dimostrazione dell'insussistenza di un'altra causa giustificativa dell'atto di disposizione realizzato.
In secondo luogo, l'appellante lamenta l'errata applicazione dell'art. 782 c.c. per difetto dell'animus donandi. Sul punto sostiene che la ricorrente non solo non avrebbe fornito la prova dello spirito di liberalità dell'atto, bensì lo avrebbe sconfessato con le sue stesse allegazioni e affermazioni circa il fatto che l'esecuzione dei pagamenti sarebbe stata conseguenza delle minacce estorsive provenienti da Persona_2
In ogni caso, l'appellante contesta ancora la ricostruzione offerta nell'ambito del giudizio di primo grado – in relazione alla domanda subordinata di nullità ex art. 1418
c.c., rimasta assorbita dalla pronuncia impugnata – circa la condotta estorsiva posta in essere dal padre, ai danni dell'appellata Persona_2 Controparte_1
condotta di cui non vi sarebbe prova alcuna, come anche indirettamente confermato dalla già citata archiviazione.
L'appellante lamenta infine la mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti in primo grado, evidenziando la contraddittorietà tra l'ordinanza di rigetto del giudice di primo grado (con cui si rilevava che le circostanze dedotte fossero pacifiche) e la sentenza da pagina 7 di 10 questi pronunciata, fondata sulla mancanza di prova di un differente titolo negoziale da parte del convenuto.
Le doglianze – non strettamente articolate in distinti motivi – presentano alcuni limitati profili di fondatezza che, però, non conducono all'accoglimento dell'appello, ma solo alla conferma della decisione di primo grado con motivazione parzialmente diversa.
Non è infatti esatto che il convenuto, odierno appellante, non abbia mai dedotto alcun titolo negoziale - idoneo a giustificare lo spostamento patrimoniale a proprio favore - diverso da quello allegato dalla controparte. Per contro, egli ha sin dall'inizio offerto una ricostruzione, anche parzialmente documentata, dei prolungati rapporti di amicizia e di affari (non sempre limpidi, invero, come risulta anche dai diversi procedimenti penali che hanno coinvolto le parti) intercorsi fra le due parti e le rispettive famiglie, indicando la dazione per cui è causa come una sorta di saldo a chiusura.
In particolare, come detto, egli ha sostenuto che il di lui padre, Persona_2
e si erano accordati affinché quest'ultima – anziché retrocedere Controparte_1
gratuitamente l'immobile richiestole dal primo, che glielo aveva messo a disposizione nel corso della loro lunga vicinanza – versasse al figlio del primo, (odierno Pt_1
appellante), che peraltro era prossimo al matrimonio (e che lei “aveva visto crescere”), la somma di 50 mila euro. Secondo tale prospettazione – e quindi senza necessità di assumere le prove relative (in tal senso corretta risultando la contestata ordinanza istruttoria del primo grado, che riteneva pacifiche le circostanze dedotte) – il titolo negoziale allegato, intercorso fra e va Parte_3 Persona_2
qualificato non come donazione in sé diretta a quest'ultimo (rispetto alla quale sarebbe d'altronde non ravvisabile l'animus donandi, per assenza totale di spontaneità secondo la stessa prospettazione dell'appellata, ciò che ne determinerebbe la nullità per difetto di causa), ma come promessa di donazione a terzo;
così come il pagamento è, poi, effettivamente intervenuto a favore del terzo.
pagina 8 di 10 Orbene, la promessa di donazione è, pacificamente (a partire dalla ormai remota sentenza delle S.U. n. 4153/1975 e come si ricava pianamente dalla disciplina dell'istituto, in particolare anche dalle nullità comminate alla donazione di beni futuri ed al mandato a donare, rispettivamente artt. 771 c.c. e 778 c.c.), improduttiva di qualsiasi obbligo a contrarre: la coazione all'adempimento – cui il promittente sarebbe soggetto – contrasta infatti irrimediabilmente con il già evidenziato requisito della spontaneità della donazione, che deve sussistere al momento della donazione stessa, sostanziandone appunto la causa essenzialmente liberale.
Ne consegue la natura indebita, ex art. 2033 c.c., del duplice pagamento effettuato da parte appellata e la correttezza della restituzione disposta dal giudice di primo grado.
L'appello è dunque rigettato e la sentenza impugnata – pur con le precisazioni indicate – confermata.
Atteso l'esito, le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante. Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 104/2022, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (€26.001,00 -
€52.000,00) e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi €
6.946,00, esclusa la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente, oltre rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così dispone:
I. rigetta l'appello, confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
II. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi
[...]
euro 6.946,00 di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro 3.470,00 per la fase decisionale oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
III. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025
Il Presidente
RL AL
Il Consigliere est.
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