Art. 28. Esclusione dai benefici
I benefici previsti dalla presente legge non sono concessi:
a) alle costruzioni destinate ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune non salse e dei fiumi ed alla navigazione a rimorchio;
b) alle navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.
I benefici previsti dalla presente legge non sono concessi:
a) alle costruzioni destinate ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune non salse e dei fiumi ed alla navigazione a rimorchio;
b) alle navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.