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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 820/2024
riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con ricorso in appello da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv Cristian Amoroso C.F._2 appellanti contro
(c.f. con l'avv. FEDERICO VIERO Controparte_1 C.F._3
(c.f. e l'avv. SIMONE VERONESE (c.f.. C.F._4
) costituiti anche in proprio C.F._5 appellati
Oggetto: Opposizione ad atto di precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. .Appello avverso la sentenza n. 2257/2023 del Tribunale di Vicenza emessa e depositata in data 14.11.2023.
Conclusioni di parte appellante: come in atto di appello: si chiede che, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza n. 2257/2023 del Tribunale di Vicenza, limitatamente al capo 2), la Corte d'Appello accolga le seguenti conclusioni: previa riforma del capo 2) della sentenza impugnata con cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, per tutti i motivi dedotti nel presente atto, in accoglimento delle domande formulate in primo grado, riformarsi la sentenza e condannarsi gli opponenti alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e spese generali.
Conclusioni di parte appellata:
Nel merito
1) In via principale di merito: respingersi l'impugnazione proposta dall'appellante, dichiarandola infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, confermando in ogni suo capo la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 2257/2023,
R.G. n. 418/2023, Rep. 3235/2023 del 15.11.2023;
2) Spese e compensi di causa (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M.
55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e quali soci accomandatari della società Parte_1 Parte_2 [...]
proponevano opposizione ex art. 615 primo Controparte_2 comma c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 27/12/2022 da CP_1
e gli avvocati Federico Viero e Simone Veronese, quali procuratori distrattari,
[...] in virtù della sentenza n.987/22 del Tribunale di Vicenza pronunciata nei confronti della società in relazione ad una controversia relativa ad un contratto di locazione commerciale. L'atto di precetto intimava il pagamento dell'importo complessivo di euro
15.802,17 in parte a titolo di canoni di locazione e in parte per le spese legali liquidate nella sentenza e distratte in favore dei difensori avv.ti Veronese e Viero.
A fondamento dell'opposizione i due soci eccepivano la violazione del beneficio della preventiva escussione ex art. 2304 e 2318 c.c.
Si costituivano in giudizio e gli avv.ti Viero e Veronese in proprio Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio di opposizione, su richiesta degli opponenti, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto.
Con la sentenza n.2257/2023 il Tribunale di Vicenza accoglieva l'opposizione dichiarando che parte resistente non aveva il diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtu' del precetto opposto e compensava le spese di lite sulla base del rilievo che pag. 2/6 “Nel caso di specie la parte precettante non ha assolto l'onere probatorio, ma nemmeno la parte debitrice (sia pure senza dover indicare i singoli beni) ha provato la sufficienza del patrimonio sociale (sia pure senza dover indicare i singoli beni), per cui, considerata anche la rinuncia espressa dal precettante all'udienza del 10.5.2023, si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.” ( cfr. sentenza impugnata).
Contro la sentenza suindicata hanno interposto tempestivo appello e Parte_1 insistendo per l'accoglimento della domanda relativa alla rifusione delle Parte_2 spese di lite già proposta in primo grado.
Si sono costituiti e gli avv.ti Federico Viero e Simone Veronese in Controparte_1 proprio chiedendo il rigetto del gravame con la conferma delle sentenze impugnate.
Con il gravame proposto, gli appellanti deducono l'erronea applicazione art. 91 e 92
c.p.c., l'erronea applicazione dei principi dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e l'erronea applicazione della regola del beneficio della preventiva escussione
Gli appellanti hanno dedotto che il giudice pur avendo accolto integralmente l'opposizione, per violazione del beneficio dell'escussione nei confronti dei soci opponenti, aveva erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite in violazione sia degli artt. 91 e 92 cpc e del principio della ripartizione dell'onere della prova. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe dovuto far corretta applicazione del principio della soccombenza condannando i resistenti alla rifusione delle spese e degli onorari di difesa. Non erano infatti ravvisabili i presupposti per procedere alla compensazione delle spese come prevista dall'art. 92 c.p.c., non essendovi stata soccombenza reciproca, novità della questione o un mutamento giurisprudenziale tale da giustificare un provvedimento, quello della compensazione, che di fatto si traduce in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito. Il
Giudice aveva inoltre errato nell'applicazione del principio della ripartizione dell'onere della prova tenuto conto che l'eccezione della violazione dell'art. 2304 c.c. aveva determinato una inversione dell'onere della prova, sicchè era il creditore della società a dover dimostrare di aver rispettato il suddetto meccanismo, onere che nel caso di specie non era stato assolto, come risultante dalla sentenza. Quanto all'intervenuta rinuncia al precetto in corso di causa gli appellanti sottolineavano come la stessa avrebbe dovuto indurre il Giudice a far applicazione del principio della soccombenza virtuale essendo pag. 3/6 intervenuta solo dopo l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e in ogni caso come solo aveva dichiarato tale Controparte_1 rinuncia e non gli altri due creditori.
L'appello va accolto.
Va in primo luogo rilevato come l'intervenuta rinuncia al precetto, peraltro effettuata dopo l'accoglimento della sospensiva, ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere con conseguente applicazione delle regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza virtuale. Come osservato dalla Suprema Corte “La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.” (cfr. Cass. civ. n.351/2023).
Ciò posto va rilevato come nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha espressamente accolto l'opposizione a precetto sulla base della formulata eccezione – ritenuta fondata- della mancata previa escussione del patrimonio sociale.
Rileva il Collegio come la decisione è in linea con il principio che nel caso di società regolari è il creditore a dover provare l'insufficienza del patrimonio sociale e nel caso di specie tale onere non era stato adempiuto dai creditori.
Come osservato dalla Suprema Corte “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata)“ ( cfr. Cassazione. Sezioni Unite n.28709/2020).
pag. 4/6 Né la rinuncia al precetto, tardivamente intervenuta, consente di superare il principio di soccombenza tenuto conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite, della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione e della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino a tale momento.
Stante l'accoglimento dell'opposizione proposta sussisteva dunque la totale soccombenza dei convenuti sicché le spese sostenute dagli opponenti dovevano porsi a integrale carico degli opposti ( cfr. Cass. civ. n.9860/2025).
Considerato il valore della causa e ritenuto applicabile lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 di cui al D.M. 55/2014, il compenso dovuto per le fasi effettivamente svolte del giudizio di primo grado viene liquidato, nei valori medi, nella somma di euro
3.397,00, oltre ad euro 264,00 per marca e c.u. ed agli accessori di legge e per il giudizio di secondo grado viene liquidato nella somma di euro 3.500,00 per compensi oltre ad euro 147,00 per gli esborsi sostenuti per iscrivere a ruolo la causa ed agli accessori di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis:
1) in parziale riforma della sentenza n. 2257/2023 del Tribunale di Vicenza condanna , l'avv. FEDERICO VIERO e l'avv. SIMONE Controparte_1
VERONESE, in solido tra loro, a rifondere a e Parte_1 Pt_2
le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano, ex DM 55/14, in euro
[...]
3.397,00 per compensi ed in euro 264,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
2) condanna , l'avv. FEDERICO VIERO e l'avv. Controparte_1
SIMONE VERONESE, in solido tra loro a rifondere a e Parte_1
le spese del presente grado, che si liquidano, ex DM 55/14, in Parte_2 euro 3.500,00 per compensi, ed in euro 147,00 per esborsi oltre a spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Venezia, 7 ottobre 2025
Il Presidente dott. Caterina Passarelli
pag. 5/6 L'Estensore dott. Martina Gasparini
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 820/2024
riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con ricorso in appello da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv Cristian Amoroso C.F._2 appellanti contro
(c.f. con l'avv. FEDERICO VIERO Controparte_1 C.F._3
(c.f. e l'avv. SIMONE VERONESE (c.f.. C.F._4
) costituiti anche in proprio C.F._5 appellati
Oggetto: Opposizione ad atto di precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. .Appello avverso la sentenza n. 2257/2023 del Tribunale di Vicenza emessa e depositata in data 14.11.2023.
Conclusioni di parte appellante: come in atto di appello: si chiede che, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza n. 2257/2023 del Tribunale di Vicenza, limitatamente al capo 2), la Corte d'Appello accolga le seguenti conclusioni: previa riforma del capo 2) della sentenza impugnata con cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, per tutti i motivi dedotti nel presente atto, in accoglimento delle domande formulate in primo grado, riformarsi la sentenza e condannarsi gli opponenti alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e spese generali.
Conclusioni di parte appellata:
Nel merito
1) In via principale di merito: respingersi l'impugnazione proposta dall'appellante, dichiarandola infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, confermando in ogni suo capo la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 2257/2023,
R.G. n. 418/2023, Rep. 3235/2023 del 15.11.2023;
2) Spese e compensi di causa (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M.
55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e quali soci accomandatari della società Parte_1 Parte_2 [...]
proponevano opposizione ex art. 615 primo Controparte_2 comma c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 27/12/2022 da CP_1
e gli avvocati Federico Viero e Simone Veronese, quali procuratori distrattari,
[...] in virtù della sentenza n.987/22 del Tribunale di Vicenza pronunciata nei confronti della società in relazione ad una controversia relativa ad un contratto di locazione commerciale. L'atto di precetto intimava il pagamento dell'importo complessivo di euro
15.802,17 in parte a titolo di canoni di locazione e in parte per le spese legali liquidate nella sentenza e distratte in favore dei difensori avv.ti Veronese e Viero.
A fondamento dell'opposizione i due soci eccepivano la violazione del beneficio della preventiva escussione ex art. 2304 e 2318 c.c.
Si costituivano in giudizio e gli avv.ti Viero e Veronese in proprio Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio di opposizione, su richiesta degli opponenti, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto.
Con la sentenza n.2257/2023 il Tribunale di Vicenza accoglieva l'opposizione dichiarando che parte resistente non aveva il diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtu' del precetto opposto e compensava le spese di lite sulla base del rilievo che pag. 2/6 “Nel caso di specie la parte precettante non ha assolto l'onere probatorio, ma nemmeno la parte debitrice (sia pure senza dover indicare i singoli beni) ha provato la sufficienza del patrimonio sociale (sia pure senza dover indicare i singoli beni), per cui, considerata anche la rinuncia espressa dal precettante all'udienza del 10.5.2023, si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.” ( cfr. sentenza impugnata).
Contro la sentenza suindicata hanno interposto tempestivo appello e Parte_1 insistendo per l'accoglimento della domanda relativa alla rifusione delle Parte_2 spese di lite già proposta in primo grado.
Si sono costituiti e gli avv.ti Federico Viero e Simone Veronese in Controparte_1 proprio chiedendo il rigetto del gravame con la conferma delle sentenze impugnate.
Con il gravame proposto, gli appellanti deducono l'erronea applicazione art. 91 e 92
c.p.c., l'erronea applicazione dei principi dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e l'erronea applicazione della regola del beneficio della preventiva escussione
Gli appellanti hanno dedotto che il giudice pur avendo accolto integralmente l'opposizione, per violazione del beneficio dell'escussione nei confronti dei soci opponenti, aveva erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite in violazione sia degli artt. 91 e 92 cpc e del principio della ripartizione dell'onere della prova. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe dovuto far corretta applicazione del principio della soccombenza condannando i resistenti alla rifusione delle spese e degli onorari di difesa. Non erano infatti ravvisabili i presupposti per procedere alla compensazione delle spese come prevista dall'art. 92 c.p.c., non essendovi stata soccombenza reciproca, novità della questione o un mutamento giurisprudenziale tale da giustificare un provvedimento, quello della compensazione, che di fatto si traduce in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito. Il
Giudice aveva inoltre errato nell'applicazione del principio della ripartizione dell'onere della prova tenuto conto che l'eccezione della violazione dell'art. 2304 c.c. aveva determinato una inversione dell'onere della prova, sicchè era il creditore della società a dover dimostrare di aver rispettato il suddetto meccanismo, onere che nel caso di specie non era stato assolto, come risultante dalla sentenza. Quanto all'intervenuta rinuncia al precetto in corso di causa gli appellanti sottolineavano come la stessa avrebbe dovuto indurre il Giudice a far applicazione del principio della soccombenza virtuale essendo pag. 3/6 intervenuta solo dopo l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e in ogni caso come solo aveva dichiarato tale Controparte_1 rinuncia e non gli altri due creditori.
L'appello va accolto.
Va in primo luogo rilevato come l'intervenuta rinuncia al precetto, peraltro effettuata dopo l'accoglimento della sospensiva, ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere con conseguente applicazione delle regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza virtuale. Come osservato dalla Suprema Corte “La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.” (cfr. Cass. civ. n.351/2023).
Ciò posto va rilevato come nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha espressamente accolto l'opposizione a precetto sulla base della formulata eccezione – ritenuta fondata- della mancata previa escussione del patrimonio sociale.
Rileva il Collegio come la decisione è in linea con il principio che nel caso di società regolari è il creditore a dover provare l'insufficienza del patrimonio sociale e nel caso di specie tale onere non era stato adempiuto dai creditori.
Come osservato dalla Suprema Corte “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata)“ ( cfr. Cassazione. Sezioni Unite n.28709/2020).
pag. 4/6 Né la rinuncia al precetto, tardivamente intervenuta, consente di superare il principio di soccombenza tenuto conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite, della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione e della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino a tale momento.
Stante l'accoglimento dell'opposizione proposta sussisteva dunque la totale soccombenza dei convenuti sicché le spese sostenute dagli opponenti dovevano porsi a integrale carico degli opposti ( cfr. Cass. civ. n.9860/2025).
Considerato il valore della causa e ritenuto applicabile lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 di cui al D.M. 55/2014, il compenso dovuto per le fasi effettivamente svolte del giudizio di primo grado viene liquidato, nei valori medi, nella somma di euro
3.397,00, oltre ad euro 264,00 per marca e c.u. ed agli accessori di legge e per il giudizio di secondo grado viene liquidato nella somma di euro 3.500,00 per compensi oltre ad euro 147,00 per gli esborsi sostenuti per iscrivere a ruolo la causa ed agli accessori di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis:
1) in parziale riforma della sentenza n. 2257/2023 del Tribunale di Vicenza condanna , l'avv. FEDERICO VIERO e l'avv. SIMONE Controparte_1
VERONESE, in solido tra loro, a rifondere a e Parte_1 Pt_2
le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano, ex DM 55/14, in euro
[...]
3.397,00 per compensi ed in euro 264,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
2) condanna , l'avv. FEDERICO VIERO e l'avv. Controparte_1
SIMONE VERONESE, in solido tra loro a rifondere a e Parte_1
le spese del presente grado, che si liquidano, ex DM 55/14, in Parte_2 euro 3.500,00 per compensi, ed in euro 147,00 per esborsi oltre a spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Venezia, 7 ottobre 2025
Il Presidente dott. Caterina Passarelli
pag. 5/6 L'Estensore dott. Martina Gasparini
pag. 6/6