CASS
Sentenza 13 ottobre 2022
Sentenza 13 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2022, n. 38626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38626 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila nel procedimento nei confronti di: RR PI, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 26/4/2022 del Tribunale di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perla Lori, la quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 38626 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 22/09/2022 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio nel procedimento a carico di RR PI per i reati di cui agli artt. 476, 482 e 494 c.p. disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila deducendo l'abnormità del provvedimento. Osserva il pubblico ministero ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, il procedimento era stato correttamente incardinato ai sensi dell'art. 550 c.p.p. in quanto il reato di falso contestato all'imputato è quello di cui all'art. 482 c.p. in riferimento all'art. 476 dello stesso codice, per il quale è prevista la pena edittale massima di quattro anni di reclusione. Erroneamente, dunque, il Tribunale avrebbe ritenuto autonomamente contestato il reato di cui all'art. 476 c.p., per il quale è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare. Il provvedimento impugnato sarebbe dunque abnorme determinando una illegittima regressione del procedimento ed una situazione di stallo processuale, poiché ad un rinnovato esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 416 c.p.p. non potrebbe che conseguire la restituzione degli atti al pubblico ministero ex art. 33-sexies c.p.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. I reati contestati con il decreto di citazione diretta a giudizio sono quelli di falso materiale in atto pubblico commesso dal privato, previsto dall'art. 482 c.p. in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 476 c.p., e quello di sostituzione di persona. E non è in dubbio che per entrambi i reati menzionati, ai sensi del primo comma dell'art. 550 c.p.p., l'azione penale debba essere esercitata nelle forme prescelte nel caso di specie dal pubblico ministero procedente, atteso in particolare, per quanto riguarda l'imputazione di falso, che le pene previste dal citato art. 476 devono essere ridotte di un terzo qualora il fatto sia commesso dal privato, con la conseguenza che il limite edittale massimo previsto dall'art. 482 c.p. è quello di quattro anni di reclusione. Il Tribunale ha ritenuto invece che il pubblico ministero, evocando nell'imputazione l'art. 476 c.p., avesse inteso qualificare il fatto ivi descritto anche in riferimento al reato previsto da tale disposizione, evidentemente in concorso formale con quello di cui all'art. 482 c.p. Siffatta esegesi dell'imputazione - peraltro non giustificata dal giudicante - non trova invero alcun ancoraggio nella effettiva articolazione della medesima, ribadendosi che del tutto correttamente il titolare dell'azione penale aveva indicato anche l'art. 476 c.p. al fine di precisare (doverosamente) quale tra le 2 fattispecie alternative contemplate dall'art. 482 c.p. costituiva oggetto di contestazione. La declaratoria di nullità del decreto di citazione e la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero sono dunque il frutto di un errore del giudice nella lettura dell'imputazione e del compendio normativo di riferimento. Ma come ripetutamente affermato da questa Corte un siffatto errore si traduce nell'abnormità funzionale dei provvedimenti conseguenti, determinando una insuperabile stasi del processo emendabile soltanto attraverso la rimozione dell'ordinanza impugnata, posto che il pubblico ministero non può reiterare il decreto di citazione diretta, né procedere con la richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione al titolo del reato e che il Giudice dell'udienza preliminare sarebbe costretto a rilevare ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p. (Sez. 5, Sentenza n. 38743 del 10/07/2019, Di Martino, Rv. 277638; Sez. 6, Sentenza n. 52160 del 16/11/2016, Belville, Rv. 268623; Sez. 5, Sentenza n. 46489 del 26/10/2015, Rizzo, rv. 265870). 3. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di L'Aquila per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale dell'Aquila per l'ulteriore corso. Così deciso il 22/9/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perla Lori, la quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 38626 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 22/09/2022 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio nel procedimento a carico di RR PI per i reati di cui agli artt. 476, 482 e 494 c.p. disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila deducendo l'abnormità del provvedimento. Osserva il pubblico ministero ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, il procedimento era stato correttamente incardinato ai sensi dell'art. 550 c.p.p. in quanto il reato di falso contestato all'imputato è quello di cui all'art. 482 c.p. in riferimento all'art. 476 dello stesso codice, per il quale è prevista la pena edittale massima di quattro anni di reclusione. Erroneamente, dunque, il Tribunale avrebbe ritenuto autonomamente contestato il reato di cui all'art. 476 c.p., per il quale è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare. Il provvedimento impugnato sarebbe dunque abnorme determinando una illegittima regressione del procedimento ed una situazione di stallo processuale, poiché ad un rinnovato esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 416 c.p.p. non potrebbe che conseguire la restituzione degli atti al pubblico ministero ex art. 33-sexies c.p.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. I reati contestati con il decreto di citazione diretta a giudizio sono quelli di falso materiale in atto pubblico commesso dal privato, previsto dall'art. 482 c.p. in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 476 c.p., e quello di sostituzione di persona. E non è in dubbio che per entrambi i reati menzionati, ai sensi del primo comma dell'art. 550 c.p.p., l'azione penale debba essere esercitata nelle forme prescelte nel caso di specie dal pubblico ministero procedente, atteso in particolare, per quanto riguarda l'imputazione di falso, che le pene previste dal citato art. 476 devono essere ridotte di un terzo qualora il fatto sia commesso dal privato, con la conseguenza che il limite edittale massimo previsto dall'art. 482 c.p. è quello di quattro anni di reclusione. Il Tribunale ha ritenuto invece che il pubblico ministero, evocando nell'imputazione l'art. 476 c.p., avesse inteso qualificare il fatto ivi descritto anche in riferimento al reato previsto da tale disposizione, evidentemente in concorso formale con quello di cui all'art. 482 c.p. Siffatta esegesi dell'imputazione - peraltro non giustificata dal giudicante - non trova invero alcun ancoraggio nella effettiva articolazione della medesima, ribadendosi che del tutto correttamente il titolare dell'azione penale aveva indicato anche l'art. 476 c.p. al fine di precisare (doverosamente) quale tra le 2 fattispecie alternative contemplate dall'art. 482 c.p. costituiva oggetto di contestazione. La declaratoria di nullità del decreto di citazione e la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero sono dunque il frutto di un errore del giudice nella lettura dell'imputazione e del compendio normativo di riferimento. Ma come ripetutamente affermato da questa Corte un siffatto errore si traduce nell'abnormità funzionale dei provvedimenti conseguenti, determinando una insuperabile stasi del processo emendabile soltanto attraverso la rimozione dell'ordinanza impugnata, posto che il pubblico ministero non può reiterare il decreto di citazione diretta, né procedere con la richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione al titolo del reato e che il Giudice dell'udienza preliminare sarebbe costretto a rilevare ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p. (Sez. 5, Sentenza n. 38743 del 10/07/2019, Di Martino, Rv. 277638; Sez. 6, Sentenza n. 52160 del 16/11/2016, Belville, Rv. 268623; Sez. 5, Sentenza n. 46489 del 26/10/2015, Rizzo, rv. 265870). 3. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di L'Aquila per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale dell'Aquila per l'ulteriore corso. Così deciso il 22/9/2022