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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/01/2024, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
Contestabile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°. 871/2021 R.a.c.c., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Fegatilli Parte_1
come da procura in atti
– opponente-
E rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1
Pesenti come da procura in atti
– opposta –
Conclusioni: all'udienza del 7 marzo 2023 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 188/2021 (R.G. n. 438/2021) pubblicato il
20/04/2021 e notificato il 20/05/2021, il Tribunale di Avezzano aveva ingiunto alla Sig.ra di pagare, in solido con il Sig. Parte_1 CP_2
alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: 1) la somma di € 30.097,09; 2) gli ulteriori interessi come da domanda;
3) le spese della procedura di ingiunzione, oltre Spese Generali,
I.V.A. e Cassa Avvocati come per legge.
Avverso suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione Parte_1
, chiedendone la revoca/nullità, ponendo a motivo di tale opposizione
[...] principalmente l'incompetenza per territorio del Giudice adìto in sede monitoria, rassegando le seguenti conclusioni:
“– in via principale, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 188/2021 emesso in data 20.4.2021 dal Tribunale Ordinario di
Avezzano per i motivi sub 1) e 2) dell'atto di opposizione come sopra integrati;
– In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare che nulla deve in favore Controparte_3
della società opposta per la nullità delle clausole contrattuali e del contratto sottoscritto per il motivo n. 3 esposto in narrativa;
– in ogni caso, per le ragioni di fatto esposte in narrativa, accertare e dichiarare che l'opponente non è debitrice della somma ingiunta per mancanza dei presupposti di prova, di certezza, liquidità ed esigibilità, e, previa revoca del D. I. opposto, condannare controparte ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi”.
Si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- considerata la volontà della deducente società di aderire all'eccezione ex adverso sollevata in punto di incompetenza territoriale, si chiede all'Ill.mo
Tribunale adito di voler cancellare la presente causa dal Ruolo, assegnando alle parti termini di legge per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale ritenuto competente, al quale ultimo sarà rimessa anche la decisione circa la liquidazione di eventuali spese di lite del presente procedimento.
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 7
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al CP_ pagamento, in favore di dell'importo di Euro Controparte_1
30.097,09, in solido con il Sig. oltre interessi di mora da CP_2
calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione.”
Con provvedimento del 9/2/2022 veniva concesso termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione, il quale veniva regolarmente svolto, e l'udienza veniva rinviata al 7/9/2022, e successivamente al 13/01/2023 e poi ulteriormente differita al 7/03/2023 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente risulta fondata e meritevole di accoglimento, con riguardo alla competenza territoriale del Tribunale di Rieti.
Invero, né dalla lettura del ricorso monitorio né dall'esame della comparsa di risposta risulta chiaro se la scelta dell'opposta di adire questo Tribunale sia dipesa dal fatto che luogo di residenza dell'obbligato principale fosse
Avezzano e che pure detto soggetto avesse contratto nella veste di
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 7
consumatore;
considerato che
il giudice che emise il decreto ingiuntivo
(indiscutibile la competenza funzionale di questo stesso Tribunale come giudice della successiva opposizione ex art. 645 c.p.c.) venne pacificamente adito dalla con la proposizione di un cumulo soggettivo di domande, Pt_2
per cause chiaramente fra loro connesse ai sensi dell'art. 33 c.p.c.
Va inoltre considerato che - come chiarito dalla S.C. – “il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione”, tal che “[…] qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014).
Va poi richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui:
“ quando il creditore agisca in via monitoria nei confronti di due diversi soggetti aventi entrambi qualità di consumatori in relazione al particolare rapporto contrattuale dedotto in causa e promuova l'azione (rispettando il precetto degli artt. 33 e 66-bis del d.lgs. 206/2005) in uno qualsiasi dei fori di residenza o domicilio elettivo di uno dei due consumatori parti del giudizio, è sufficiente che soddisfi la ratio sottesa alla suddetta disciplina consumeristica rivolgendosi per entrambe le domande al foro del debitore principale, la domanda di garanzia potendo essere esperita a norma dell'art. 32 c.p.c. presso il foro competente sulla domanda principale”.
Ed allora, stante la mancata allegazione circa le ragioni dell'opzione compiuta in origine dall'Istituto opposto deve ritenersi prevalente, con riferimento alla domanda di garanzia svolta nei confronti dell'odierna opponente, il foro del consumatore, il che rende necessaria una pronuncia di incompetenza in forma di sentenza dichiarando la nullità del D.I. opposto.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 7
In buona sostanza, la richiesta monitoria rivolta nei confronti della sig.ra andava proposta dinanzi al Tribunale Civile di Rieti, e non presso il Pt_1
Tribunale di Avezzano, come erroneamente proposta dalla società opposta.
Il principio è stato richiamato e fatto proprio dalla Corte di cassazione,
Sezione VI Civile, con le ordinanze n. 742 del 16.1.20, del 8 maggio 2020, n.
8662, Cass. n. 28162 del 2019, Cass. n. 25914 del 2019 e Cass. sez. 3, ord. 13 dicembre 2018 n. 32225, ordinanza del 4.5.21 del Tribunale di Chieti, g.i.
Dott. Cozzolino) ed in ragione di tali principi nel caso di specie deve ritenersi l'inderogabile competenza del foro del consumatore, per come emerge dall'esame della documentazione ex adverso prodotta, avuto riguardo al fatto che il credito azionato dal ricorrente è unitario e solidale tra le parti e che la resistente deve indubbiamente qualificarsi come consumatore” e la competenza spetta al foro del consumatore, da individuarsi nel Tribunale di
Rieti.
Riguardo alla liquidazione delle spese di lite, l'opposta ne ha chiesto la compensazione, riferendo di aver aderito da subito all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte attrice opponente.
Senonché, nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti previsti dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., per disporre la compensazione integrale o parziale delle spese processuali.
Invero, la parte convenuta opposta è risultata soccombente nel presente giudizio, per cui deve applicarsi la condanna al rimborso delle spese processuali prevista dall'art. 91 c.p.c.
In proposito, si deve osservare che, a seguito della proposizione dell'eccezione di incompetenza da parte della sig.ra in atto di citazione, la società Pt_1
opposta ha inizialmente contestato tale eccezione chiedendo, in comparsa di costituzione e risposta, il rigetto dell'eccezione stessa chiedendo di pronunciarsi ordinanza ex art. 648 c.p.c..
Ad ogni buon conto, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la parte convenuta opposta dichiari di aderire all'indicazione del
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 7
giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trova applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.
La giurisprudenza prevalente sostiene infatti che, nel caso di incompetenza
(per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo;
sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la Sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Tribunale
Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731; Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451 Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005,
n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297.
Pertanto, pur quando nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trova applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. in
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 7
tal senso: Tribunale Modena, sez. I, 07 febbraio 2013, n. 194; Tribunale
Torino, sez. III civile, Sent. 1 luglio 2010 n. 32568/09, Tribunale Torino, Sent.
22 febbraio 2007 n. 1182/07.
Né possono ravvisarsi le “gravi ed eccezionali ragioni” previste dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., per disporre la compensazione integrale o parziale delle spese processuali sia in quanto, come si è detto, la convenuta opposta si era inizialmente opposta all'eccezione di competenza.
Pertanto, tenuto conto della soccombenza della parte convenuta opposta, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., così come liquidate in dispositivo. in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).
Per tutti questi motivi, l'opposizione va accolta con conseguente declaratoria di nullità del D.I. n. 188/2021 (R.G. n. 438/2021) emesso nei confronti della sig.ra dovendosi dichiarare l'incompetenza per Parte_1
territorio del Tribunale di Avezzano ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Rieti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nel merito, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
Accoglie l'opposizione e dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. n. 188/2021
(R.G. n. 438/2021) nei confronti della sig.ra ; Parte_1
Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in €
5.810,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A. da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avezzano in data 29 dicembre 2023
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
Contestabile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°. 871/2021 R.a.c.c., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Fegatilli Parte_1
come da procura in atti
– opponente-
E rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1
Pesenti come da procura in atti
– opposta –
Conclusioni: all'udienza del 7 marzo 2023 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 188/2021 (R.G. n. 438/2021) pubblicato il
20/04/2021 e notificato il 20/05/2021, il Tribunale di Avezzano aveva ingiunto alla Sig.ra di pagare, in solido con il Sig. Parte_1 CP_2
alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: 1) la somma di € 30.097,09; 2) gli ulteriori interessi come da domanda;
3) le spese della procedura di ingiunzione, oltre Spese Generali,
I.V.A. e Cassa Avvocati come per legge.
Avverso suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione Parte_1
, chiedendone la revoca/nullità, ponendo a motivo di tale opposizione
[...] principalmente l'incompetenza per territorio del Giudice adìto in sede monitoria, rassegando le seguenti conclusioni:
“– in via principale, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 188/2021 emesso in data 20.4.2021 dal Tribunale Ordinario di
Avezzano per i motivi sub 1) e 2) dell'atto di opposizione come sopra integrati;
– In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare che nulla deve in favore Controparte_3
della società opposta per la nullità delle clausole contrattuali e del contratto sottoscritto per il motivo n. 3 esposto in narrativa;
– in ogni caso, per le ragioni di fatto esposte in narrativa, accertare e dichiarare che l'opponente non è debitrice della somma ingiunta per mancanza dei presupposti di prova, di certezza, liquidità ed esigibilità, e, previa revoca del D. I. opposto, condannare controparte ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi”.
Si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- considerata la volontà della deducente società di aderire all'eccezione ex adverso sollevata in punto di incompetenza territoriale, si chiede all'Ill.mo
Tribunale adito di voler cancellare la presente causa dal Ruolo, assegnando alle parti termini di legge per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale ritenuto competente, al quale ultimo sarà rimessa anche la decisione circa la liquidazione di eventuali spese di lite del presente procedimento.
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 7
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al CP_ pagamento, in favore di dell'importo di Euro Controparte_1
30.097,09, in solido con il Sig. oltre interessi di mora da CP_2
calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione.”
Con provvedimento del 9/2/2022 veniva concesso termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione, il quale veniva regolarmente svolto, e l'udienza veniva rinviata al 7/9/2022, e successivamente al 13/01/2023 e poi ulteriormente differita al 7/03/2023 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente risulta fondata e meritevole di accoglimento, con riguardo alla competenza territoriale del Tribunale di Rieti.
Invero, né dalla lettura del ricorso monitorio né dall'esame della comparsa di risposta risulta chiaro se la scelta dell'opposta di adire questo Tribunale sia dipesa dal fatto che luogo di residenza dell'obbligato principale fosse
Avezzano e che pure detto soggetto avesse contratto nella veste di
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 7
consumatore;
considerato che
il giudice che emise il decreto ingiuntivo
(indiscutibile la competenza funzionale di questo stesso Tribunale come giudice della successiva opposizione ex art. 645 c.p.c.) venne pacificamente adito dalla con la proposizione di un cumulo soggettivo di domande, Pt_2
per cause chiaramente fra loro connesse ai sensi dell'art. 33 c.p.c.
Va inoltre considerato che - come chiarito dalla S.C. – “il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione”, tal che “[…] qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014).
Va poi richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui:
“ quando il creditore agisca in via monitoria nei confronti di due diversi soggetti aventi entrambi qualità di consumatori in relazione al particolare rapporto contrattuale dedotto in causa e promuova l'azione (rispettando il precetto degli artt. 33 e 66-bis del d.lgs. 206/2005) in uno qualsiasi dei fori di residenza o domicilio elettivo di uno dei due consumatori parti del giudizio, è sufficiente che soddisfi la ratio sottesa alla suddetta disciplina consumeristica rivolgendosi per entrambe le domande al foro del debitore principale, la domanda di garanzia potendo essere esperita a norma dell'art. 32 c.p.c. presso il foro competente sulla domanda principale”.
Ed allora, stante la mancata allegazione circa le ragioni dell'opzione compiuta in origine dall'Istituto opposto deve ritenersi prevalente, con riferimento alla domanda di garanzia svolta nei confronti dell'odierna opponente, il foro del consumatore, il che rende necessaria una pronuncia di incompetenza in forma di sentenza dichiarando la nullità del D.I. opposto.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 7
In buona sostanza, la richiesta monitoria rivolta nei confronti della sig.ra andava proposta dinanzi al Tribunale Civile di Rieti, e non presso il Pt_1
Tribunale di Avezzano, come erroneamente proposta dalla società opposta.
Il principio è stato richiamato e fatto proprio dalla Corte di cassazione,
Sezione VI Civile, con le ordinanze n. 742 del 16.1.20, del 8 maggio 2020, n.
8662, Cass. n. 28162 del 2019, Cass. n. 25914 del 2019 e Cass. sez. 3, ord. 13 dicembre 2018 n. 32225, ordinanza del 4.5.21 del Tribunale di Chieti, g.i.
Dott. Cozzolino) ed in ragione di tali principi nel caso di specie deve ritenersi l'inderogabile competenza del foro del consumatore, per come emerge dall'esame della documentazione ex adverso prodotta, avuto riguardo al fatto che il credito azionato dal ricorrente è unitario e solidale tra le parti e che la resistente deve indubbiamente qualificarsi come consumatore” e la competenza spetta al foro del consumatore, da individuarsi nel Tribunale di
Rieti.
Riguardo alla liquidazione delle spese di lite, l'opposta ne ha chiesto la compensazione, riferendo di aver aderito da subito all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte attrice opponente.
Senonché, nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti previsti dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., per disporre la compensazione integrale o parziale delle spese processuali.
Invero, la parte convenuta opposta è risultata soccombente nel presente giudizio, per cui deve applicarsi la condanna al rimborso delle spese processuali prevista dall'art. 91 c.p.c.
In proposito, si deve osservare che, a seguito della proposizione dell'eccezione di incompetenza da parte della sig.ra in atto di citazione, la società Pt_1
opposta ha inizialmente contestato tale eccezione chiedendo, in comparsa di costituzione e risposta, il rigetto dell'eccezione stessa chiedendo di pronunciarsi ordinanza ex art. 648 c.p.c..
Ad ogni buon conto, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la parte convenuta opposta dichiari di aderire all'indicazione del
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 7
giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trova applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.
La giurisprudenza prevalente sostiene infatti che, nel caso di incompetenza
(per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo;
sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la Sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Tribunale
Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731; Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451 Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005,
n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297.
Pertanto, pur quando nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trova applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. in
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 7
tal senso: Tribunale Modena, sez. I, 07 febbraio 2013, n. 194; Tribunale
Torino, sez. III civile, Sent. 1 luglio 2010 n. 32568/09, Tribunale Torino, Sent.
22 febbraio 2007 n. 1182/07.
Né possono ravvisarsi le “gravi ed eccezionali ragioni” previste dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., per disporre la compensazione integrale o parziale delle spese processuali sia in quanto, come si è detto, la convenuta opposta si era inizialmente opposta all'eccezione di competenza.
Pertanto, tenuto conto della soccombenza della parte convenuta opposta, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., così come liquidate in dispositivo. in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).
Per tutti questi motivi, l'opposizione va accolta con conseguente declaratoria di nullità del D.I. n. 188/2021 (R.G. n. 438/2021) emesso nei confronti della sig.ra dovendosi dichiarare l'incompetenza per Parte_1
territorio del Tribunale di Avezzano ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Rieti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nel merito, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
Accoglie l'opposizione e dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. n. 188/2021
(R.G. n. 438/2021) nei confronti della sig.ra ; Parte_1
Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in €
5.810,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A. da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avezzano in data 29 dicembre 2023
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 7 di 7