Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ DE CA e OC DE CA, elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio 9, presso l'avv. Emiliano Amato, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sabato Pisapia e Wladimiro Manzione giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMUNE di BARONISSI, in persona dei Sindaco p.t. avv. Giovanni Moscatiello, elettivamente domiciliato in Salerno, via Diaz 69, presso l'avv. Filippo Gregorio - e quindi, a fini del presente giudizio, presso la Cancelleria della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione - che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
e contro
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO in persona del Presidente Dott. Marcello Grimaldi e del Direttore Generale Dott. Augusto Curcio, elettivamente domiciliato in Roma, via Marco Polo 43, presso l'avv. Stelio Serra, rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Cosimato giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 459 del 03.08/13.11.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/03 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;
Udito l'avv. A. Cosimato, per l'I.A.C.P.;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In relazione ad una procedura espropriativa di e.e.p. NZ e OC De AR convenivano la cessione dei terreni interessati dalla procedura. Decorso un decennio dalla occupazione d'urgenza, agivano nei confronti sia dell'I.A.C.P. della Provincia di Salerno che del Comune di Baronissi, chiedendone la condanna in solido sia al saldo del corrispettivo della cessione, sia al pagamento dell'indennità d'occupazione.
Con sentenza 03.08/13.11.00 la Corte d'appello di Salerno si dichiarava incompetente in ordine alla domanda di saldo mentre, in ordine alla domanda di indennità di occupazione - sola parte della pronuncia che interessa in questa sede - escludeva la legittimazione passiva dell'I.A.C.P., rigettava l'eccezione di prescrizione del credito azionato ma rigettava anche la domanda di indennità perché non era stata provata la perdita del possesso del fondo. Condannava gli attori De AR ai due terzi delle spese, compensato il residuo nei confronti del Comune, mentre compensava integralmente le spese nei confronti dell'I.A.C.P..
Ricorrono OC e NZ De AR con atto notificato al solo Comune di Baronissi il 23.05.01, censurando la sentenza per aver ritenuto non provato il loro diritto all'indennità d'occupazione e chiedendo la decisione della causa nel merito. Illustrano le censure anche con memoria.
Con atto notificato il 3 e l'8.10.01 sia ai De AR che all'I.A.C.P. della Provincia di Salerno, ha proposto autonomo ricorso contro la già richiamata sentenza anche il Comune di Baronissi, censurandola per violazione di legge in ordine alla esclusione della legittimazione passiva dell'I.A.C.P..
A tale ricorso resiste l'I.A.C.P., con atto notificato, sia al Comune che ai De AR, il 30.10.01; nessuna attività difensiva è stata svolta, dai De AR, in tale processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le impugnazioni, separatamente proposte, vanno riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c. ed il ricorso del Comune di Baronissi, notificato per ultimo, si converte in ricorso incidentale e, come tale, risulta inammissibile perché proposto ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (art. 371.2 c.p.c.): il ricorso principale è stato notificato il 23.05.01 ed il ricorso del Comune di Baronissi reca la data di notifica del 3.10.01.
Col primo motivo i ricorrenti De AR censurano la sentenza per violazione degli art. 115 c.p.c. e 2697 c.c.. Poiché la difesa del Comune era impostata su circostanze (avvenuto pagamento;
prescrizione del credito) del tutto incompatibili con la negazione dello spossessamento, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritener provata la perdita di possesso dei terreni occupati.
Col secondo motivo, deducono vizio di motivazione, perché sussistevano elementi presuntivi - costituiti dal testo della delibera 13.11.89 della giunta municipale di Baronissi e dalla riserva di agire per l'indennità di occupazione, espressa dagli attori in occasione del pagamento, da parte dell'A.T.I., di acconti del corrispettivo della cessione volontaria del terreno - atti a dimostrare l'avvenuto spossessamento. Inoltre, gli effetti della occupazione temporanea e d'urgenza decorrono sempre dalla data di emanazione del provvedimento che autorizza l'occupazione, come statuito dalla sentenza 8371/00 della Cassazione. Il principio invocato dai ricorrenti - i fatti esplicitamente od implicitamente ammessi dalla controparte si considerano provati - presuppone la disponibilità, da parte del Comune, del diritto controverso, mentre la posizione dell'ente pubblico, soggetto passivo della pretesa indennitaria del privato, è indisponibile, trattandosi di soggetto tenuto alla osservanza delle norme sulla contabilità pubblica ed al perseguimento, nella vicenda espropriativa, di interessi pubblici (Cass. 14893/00). Non sussiste, quindi, la denunciata violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., perché la sentenza impugnata non poteva trarre ragioni di convincimento da quanto i ricorrenti assumono come implicito riconoscimento, ne' era tenuta, costituendo lo spossessamento elemento costitutivo della pretesa indennitaria, a ritenere ammesso quanto non contestato. L'omessa valutazione di risultanze istruttorie addebitata alla Corte territoriale per non aver preso in considerazione gli elementi presuntivi è infondata. Ai sensi dell'art. 71 l.s. 2359/65 - che trova applicazione nelle espropriazioni di edilizia residenziale pubblica - la redazione dello stato di consistenza precede, a differenza delle ipotesi regolate dalla l.s. 1/78, sia l'occupazione d'urgenza che il verbale di immissione in possesso, quest'ultimo costituendo la concreta attuazione dello spossessamento: è quindi carente la decisività del riferimento allo stato di consistenza redatto dall'A.T.I., contenuto in una delibera della G.M. del Comune di Baronissi della quale non viene indicata la specificità, così come non emerge la decisività della riserva espressa dagli odierni ricorrenti all'A.T.I. che, indicata come materiale esecutrice delle attività espropriative, non era legittimata a contraddire. In conseguenza, poiché le S.U. ( 1160/00; 510/99) hanno ripetutamente posto la prova dello spossessamento a carico del privato che richiede la relativa indennità, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa, la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata. Il contrasto, tra la decisione impugnata e la sentenza 8371/00 della Cassazione, che i ricorrenti invocano a dimostrazione che la prova dello possessamento è superflua, non è pertinente.
L'art. 20 della l.s. 685/71, che disciplina, in relazione alle attività di edilizia residenziale pubblica, l'occupazione d'urgenza, prevede che il decreto d'occupazione perda efficacia se l'occupazione non interviene entro il termine di tre mesi dalla pronuncia: il rilievo essenziale della fase attuativa - e conseguentemente della immissione in possesso - è, in tali casi, reso evidente dalla possibilità che al decreto non segua la tempestiva attuazione (S.U. 499/99). Nell'ipotesi esaminata dalla richiamata sentenza 8371/00 era invece in discussione non se era intervenuto spossessamento (come nel caso in esame), ma la decorrenza degli effetti di uno spossessamento pacificamente e tempestivamente verificatosi.
Le spese, tra Comune ed IACP, possono essere compensate, perché l'inammissibilità viene rilevata d'ufficio. E, poiché l'inammissibilità comporta che il Comune non ha svolto attività difensiva, non vi sono spese giudiziali da porre a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale;
compensa le spese tra ricorrente incidentale ed I.A.C.P. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004