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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1384/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.2.2025 da
1) Parte_1
Nata a Stornara (FG) il 06.02.1950
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Nazzareno Surace presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano, il 17.08.1940 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabiola Di Mauro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 7.1.1975
(anno 1975 atto n. 27 reg. 2 parte 1)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto in data 07.01.1975, nel Comune di Milano, dell'anno 1975, Numero 27, Registro 2, Parte 1, e al Comune di Sesto San Giovanni, ove parimenti l'atto è stato trascritto;
- autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
- dare atto che la IG.ra ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferita nella sua Parte_1 nuova abitazione sita in Bussero (MI), via Kennedy 8/A;
- il IG. verserà alla moglie, sul conto corrente a quest'ultima intestato accesso presso la Parte_2
Banca Intesa Sanpaolo alle coordinate IBAN [...], a far data del deposito del presente ricorso, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 450,00
(quattrocentocinquanta) mensili a titolo di assegno di mantenimento;
- il IG. si impegna inoltre a versare alla moglie, sul conto corrente a quest'ultima intestato Parte_2 accesso presso la Banca Intesa Sanpaolo alle coordinate IBAN [...], la somma di € 6.000,00 (seimila), pari al 50% del saldo del conto corrente cointestato, oggi chiuso, seppur alimentato in via esclusiva dallo stesso, in 24 rate mensili da € 250,00 (duecentocinquanta) cadauna, che verranno versate entro il giorno 15 di ogni mese;
- dare atto che le parti non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, oltre a quanto previsto nel presente ricorso;
- le Parti si danno atto che le spese del presente procedimento sono compensate tra le stesse;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano, il 07.01.1975
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge ed al Comune di Sesto San Giovanni ove l'atto risulta parimenti trascritto.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.2.2025 da
1) Parte_1
Nata a Stornara (FG) il 06.02.1950
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Nazzareno Surace presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano, il 17.08.1940 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabiola Di Mauro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 7.1.1975
(anno 1975 atto n. 27 reg. 2 parte 1)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto in data 07.01.1975, nel Comune di Milano, dell'anno 1975, Numero 27, Registro 2, Parte 1, e al Comune di Sesto San Giovanni, ove parimenti l'atto è stato trascritto;
- autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
- dare atto che la IG.ra ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferita nella sua Parte_1 nuova abitazione sita in Bussero (MI), via Kennedy 8/A;
- il IG. verserà alla moglie, sul conto corrente a quest'ultima intestato accesso presso la Parte_2
Banca Intesa Sanpaolo alle coordinate IBAN [...], a far data del deposito del presente ricorso, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 450,00
(quattrocentocinquanta) mensili a titolo di assegno di mantenimento;
- il IG. si impegna inoltre a versare alla moglie, sul conto corrente a quest'ultima intestato Parte_2 accesso presso la Banca Intesa Sanpaolo alle coordinate IBAN [...], la somma di € 6.000,00 (seimila), pari al 50% del saldo del conto corrente cointestato, oggi chiuso, seppur alimentato in via esclusiva dallo stesso, in 24 rate mensili da € 250,00 (duecentocinquanta) cadauna, che verranno versate entro il giorno 15 di ogni mese;
- dare atto che le parti non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, oltre a quanto previsto nel presente ricorso;
- le Parti si danno atto che le spese del presente procedimento sono compensate tra le stesse;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano, il 07.01.1975
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge ed al Comune di Sesto San Giovanni ove l'atto risulta parimenti trascritto.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG