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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11/11/2024 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1814/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Branchero, Del Guerra, Vitella e Pozzi)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Uva)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 908 del 20/6/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, per quel che qui ancora rileva, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti della - succeduta alla a seguito di Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 fusione per incorporazione (d'ora in poi, breviter, anche “ ”) - si condannava quest'ultima al CP_3 pagamento della somma lorda di € 10.136,69 a titolo di t.f.r., nonché alla ripetizione dell'indebito pari a €
31.606,56 per spese di carburante e pari a € 17.750,00 per spese di noleggio furgone, il tutto oltre rivalutazione e interessi legali dal dì del dovuto al saldo, compensando le spese di lite e ponendo quelle di
CTU a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
La Società interponeva appello, cui resisteva il lavoratore.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello si articola in quattro motivi di gravame, ma si rivela assorbente l'esame del primo - volto a sostenere la “illegittimità della riqualificazione giuridica del rapporto di agenzia in subordinazione e dell'attribuzione del IV livello ai sensi del CCNL Industria Alimentare” - da ritenersi fondato per quanto appresso.
Invero, tutte le rivendicazioni economiche riconosciute nella suddetta decisione - differenze retributive,
t.f.r., straordinario, maggiorazioni per lavoro notturno, rimborso spese carburante e noleggio furgone - trovano il loro esclusivo presupposto nei seguenti assunti del Tribunale (v. punti 8 e 9 della motivazione):
“8. Con sentenza del Tribunale di Velletri n. 175/2020 del 23/1/2020, passata in giudicato, veniva accertato che tra e era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, a tempo Controparte_1 Controparte_2 pieno e indeterminato, per il periodo dal 14/11/2013 al 24/5/2017, con inquadramento del lavoratore nel IV livello del CCNL Industrie Alimentari. La sentenza prodotta agli atti ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e nei termini sopra indicati;
in questa sede si fanno proprie le CP_1 Controparte_2 considerazioni già espresse in quella sentenza - che devono intendersi qui richiamate - stante l'accertamento in quel giudizio dell'eterodirezione del rapporto di lavoro e degli altri elementi sintomatici della subordinazione.
9. La sentenza del Tribunale di Velletri n. 175/2020 del 23/1/2020, decideva anche sull'impugnato licenziamento a seguito di giudizio di opposizione all'ordinanza emessa all'esito del rito c.d. ex art. CP_4
1, comma 47 ss., legge n. 92/2012; con la citata sentenza n.175/2020 del 23/1/2020, veniva riconosciuta, a fronte di un contratto fittizio di procacciatore di affari/agente, la qualifica di lavoratore subordinato ex art. 2094 c.c., con inquadramento al IV livello del CCNL Industrie - Alimentari”.
In realtà, la suddetta sentenza n. 175/2020 - emessa all'esito del giudizio di opposizione ex rito
Fornero all'ordinanza resa il 21/10/2018 in sede di cognizione sommaria - era stata oggetto di reclamo da parte della Società ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012; questa Corte, con sentenza n.
2522 del 15/7/2021, aveva dichiarato inammissibile tale reclamo per asserita tardività; con ordinanza n.
18388 del 5/4/2024, la Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso per cassazione avanzato dalla Società, aveva cassato la decisione della Corte capitolina;
quest'ultima, in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., con sentenza n. 427 del 31/1/2025, aveva rigettato le domande proposte dall con il CP_1 ricorso introduttivo, condannando il lavoratore a rifondere alla le spese di tutti i gradi di Parte_1 giudizio. Le considerazioni di quest'ultima decisione - qui condivise - posso richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Peraltro, tali conclusioni sono state raggiunte da questa Corte anche in altre fattispecie analoghe, con riferimento a colleghi dell che operavano con le stesse modalità in qualità di agente di tentata vendita, CP_1 facendo base presso il deposito di : v. in particolare, la sentenza n. 3755 del 22/10/2021 (Tovo), la Pt_2 sentenza n. 1635 del 5/472023 (Rossetti) e la sentenza n. 1767 del 14/12/2021 (Ardia), tutte passate in giudicato e tutte nel senso della legittimità del rapporto contrattuale di agenzia (e non di subordinazione) intrattenuto inter partes.
<< Il Tribunale di Velletri ha fondato l'affermazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e su alcuni elementi in fatto ritenuti sintomatici della carenza di Controparte_1 Controparte_2 autonomia del lavoratore e, piuttosto, della sottoposizione dello stesso al potere direttivo della Società.
In particolare, il giudice della fase di opposizione ha valorizzato i contenuti e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, evidenziando: 1) l'attività dell consistita essenzialmente nel trasporto CP_1 giornaliero dei prodotti ordinati da clienti già acquisiti dalle convenute direttamente in azienda o, per i clienti piccoli imprenditori, attraverso il contatto diretto con il trasportatore che acquisiva, in occasione delle consegne quotidiane, l'ordine per il giorno successivo;
2) l'imposizione degli orari di lavoro in stretta dipendenza con le esigenze della clientela;
3) la necessità di giustificare l'assenza dovuta a malattia;
4)
l'obbligo di comunicare alla Società l'impedimento a recarsi al lavoro;
5) l'utilizzo di strumenti di lavoro di proprietà della società, quali l'automezzo ed il palmare.
Ritiene il Collegio - anche in conformità a precedenti decisioni della Sezione lavoro della Corte
d'Appello di Roma (sent. n. 1586/2024, sent. n. 1635/2023, sent. n. 3755/2021) - che le argomentazioni del gravame della Società siano fondate.
La fattispecie della c.d. “tentata vendita” trova fonte normativa nella legge n. 173/2005 - recante la
“Disciplina della vendita diretta a domicilio” - che, all'art. 1, stabilisce che si intenda: a) per “vendita diretta a domicilio”, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'art. 19 del d.lgs. n.
114/1998, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova;
b) per “incaricato alla vendita diretta a domicilio”, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.
Secondo l'art. 3, questa attività può essere svolta nelle forme sia del lavoro dipendente, sia dell'agenzia; è incontestabile che, nel secondo caso, sia necessario che l'addetto alle vendite abbia assunto contrattualmente anche l'obbligo di svolgere attività promozionale per la conclusione degli affari, giacché ex artt. 1748 ss. c.c. tale attività esprime un elemento costitutivo del contratto di agenzia, anche incidendo sull'insorgenza del diritto dell'agente alla provvigione.
A conferma, va del resto rilevato, con argomento a contrario, che l'art. 69 del d.lgs. n. 59/2010 sulle vendite presso il domicilio dei consumatori - come modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 147/2012 - tipizza la figura dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio abituale di cui all'art. 3, comma 4, della legge n.
173/2005, nel senso che costui opera “in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione” e senza aver “assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale”. Nel caso di specie, è pacifico che le parti abbiano stipulato in data 1/4/2014 un “contratto di subagenzia”, in virtù del quale nella sua qualità di agente di , aveva affidato Controparte_2 Parte_1 ad l'incarico di promuovere, in tentata vendita e per suo conto, la conclusione dei contratti di Controparte_1 vendita dei prodotti commercializzati dalla preponente.
Nello specifico, il richiamato contratto prevedeva espressamente: i) l'obbligo del sub-agente di promuovere la conclusione degli affari per conto dell'agente, sviluppandone gli affari con la clientela già acquisita dall'agente, nonché presso nuovi clienti (punti 2.1, 3.1); ii) l'attribuzione al sub-agente di una zona per lo svolgimento della prestazione, con affidamento di tutta la clientela attuale e potenziale ivi ubicata
(punto 3); iii) l'obbligo del sub-agente a promuovere la vendita raccogliendo gli ordini con consegna contestuale della merce (punto 5.1.2); iv) il diritto del sub-agente a provvigioni calcolate sulla quantità del prodotto venduto per effetto della sua attività promozionale, nonché a un “compenso aggiuntivo” al raggiungimento di obiettivi predeterminati di vendita (c.d. “Target resi”: punto 6.5); v) l'incarico di svolgere su richiesta dell'agente, oltre all'attività principale di promozione in tentata vendita, separata e distinta attività di mero trasporto e consegna di prodotti a marchi diversi da quelli dei prodotti commercializzati dall'agente, con riconoscimento di compensi onnicomprensivi per tonnellate di prodotti trasportati e consegnati (punto 5.3); vi) l'incarico accessorio e fiduciario di curare la riscossione del prezzo delle merci vendute, con obbligo di retrocessione entro la fine della stessa giornata lavorativa in cui aveva luogo la riscossione dell'incasso, riconoscendogli un trattamento provvigionale ad hoc (punto 5.1.3 e punto 6.4).
Si tratta di pattuizioni del tutto in linea con il disposto degli artt. 1748 ss. c.c., che non lasciano dubbi sulla sussistenza di conferente causa genuina nel momento genetico del rapporto inter partes.
Peraltro, l'attività di trasporto e consegna dei prodotti è prevista convenzionalmente come strumentale e accessoria alla vendita a domicilio e, anzi, proprio in funzione della stessa.
Per quanto concerne, poi, la configurazione del vincolo in fase funzionale - che rappresenta la vera questione controversa tra le parti, dacché il lavoratore la riconduce alla fattispecie ex art. 2094 ss. c.c., mentre la ritiene conforme all'originario assetto negoziale - osserva la Corte che i testimoni Parte_1
(già agente di e quindi sub-agente di e Tes_1 Parte_1 Controparte_2 Testimone_2
(dipendente di con mansioni di controlli operativi sulle operazioni di tentata vendita), escussi Controparte_2 nella fase sommaria quali testimoni e non meri informatori, essendosi gli stessi impegnati con la formula di rito ex art. 251 c.p.c., hanno confermato le ragioni della Società reclamante.
In particolare, ha dichiarato: - “Il ricorrente come tutti si recava in azienda ossia presso il Tes_1 deposito di alle 2.30, ma non so dire se fosse un orario fisso per porsi alla guida del camion già Pt_2 presente in azienda che viene caricato dai dipendenti di una cooperativa che lavora per la . Dopo CP_2 le operazioni di carico si passa in ufficio per ritirare le bolle di consegna degli ordini pervenuti dai clienti il giorno precedente. Ciò accade con riferimento ai clienti più importanti che eseguono gli ordinativi direttamente alla azienda. Per quanto riguarda invece i clienti più piccoli già acquisiti dalla o dalla Parte_1
al fine di verificare se hanno necessità di acquistare prodotti del settore e in caso positivo, viene CP_2 eseguita la vendita della merce nella stessa occasione”; - “Ultimate le operazioni preliminari si procede all'attività di consegna nella zona a ciascuno assegnata, con la precisazione che ciascuno di noi ha un elenco della clientela a lui assegnata che registrata sul palmare messoci a disposizione della Società. Per cui ogni giorno ci si deve recare presso tutti i clienti sia che abbiano gli eseguiti gli ordini sia che non lo abbiano fatto”; - “i clienti di cui io mi occupo dall'inizio dell'attività ad oggi erano già stati acquisiti dall'azienda o comunque acquisiti non per mio tramite”; - “Il carico di ogni camion viene formato tenendo conto degli ordini pervenuti in azienda e di quelli effettuati dal cliente nel corso del giro di consegne per il giorno successivo e quindi ricevuti da chi fa le consegne”; - “Le consegne vengono eseguite secondo un criterio che tiene conto sia dell'ubicazione dei clienti che degli orari di aperura o comunque dell'orario necessario per consentire al cliente di svolgere le sue attività. Per quanto riguarda la grande distribuzione e sono direttamente concordati dal cliente con l'azienda”; - “Di solito la merce caricata viene venduta interamente ma può capitare che qualche cliente minore all'ultimo momento intende acquistare un quantitativo inferiore a quello ordinato il giorno precedente. Nel caso dei prodotti di nuova commercializzazione, di solito è lo stesso cliente che ha avuto notizia dalla pubblicità ci chiede di poterli provare. Altre volte è l'azienda che ci consegna un quantitativo di prodotti nuovi affinché li proponiamo per la vendita ai clienti”; - “Non mi risulta che l'azienda abbia sanzionato o punito nessuno dei miei colleghi per assenze ingiustificate”.
Inoltre, ha riferito: - “L'attività degli agenti della tentata vendita consiste nell'essere muniti Tes_3 di un iniziale pacchetto di clienti che può da loro essere implementato”; - “Nell'effettuare con cadenza giornaliera ordini al deposito di del quantitativo dei vari prodotti che prevedono di vendere per il giorno Pt_2 successivo”; - “Sulla base del numero dei clienti della localizzazione dell'orario del ricevimento indicati dai clienti si struttura il proprio giro di consegne”; - “Nel corso del giro propongono ai vari clienti l'acquisto della merce ordinata il giorno precedente e che già è stata caricata sul camion e ritirano i pagamenti”; - “E vero che alcuni supermercati di norma i più importanti ordinano direttamente all'azienda utilizzando lo strumento informatico. Ma ciò riguarda prodotti diversi dal latte con una scadenza più lunga, quali yogurt uova e altri alimenti”; - “Eventuali assenze di malattia o per altri motivi non vengono autorizzate dall'azienda ma vanno comunicate ai soli fino organizzativi”.
Le riportate deposizioni confermano che , secondo quanto pattuito nel contratto Controparte_1 cartolare, svolgeva un'attività di raccolta degli ordini e di stabile promozione delle vendite, stabiliva quale e quanta merce caricare e scaricare se invenduta, consegnava quindi i prodotti venduti e raccoglieva il prezzo delle vendite.
A ciò si aggiunga che la prova documentale prodotta dalla Società reclamante, non debitamente esaminata dal giudice di primo grado, dimostra che, per l'attività di mero trasporto e consegna, era attribuito al sub-agente uno specifico compenso provvigionale, esiguo e del tutto marginale rispetto alle provvigioni, ben più cospicue, versategli per l'attività di agenzia in regime di tentata vendita con annesso trasporto e consegna merci, questa svolta nei confronti sia dei piccoli rivenditori, sia della grande distribuzione organizzata (v. doc. nn. 18 e 19 fascicolo parte ricorrente in riassunzione).
Dal canto suo, , ancorché onerato ex art. 2697 c.c., non ha dimostrato che il rapporto Controparte_1 di lavoro tra le parti si fosse conformato, in fase funzionale, alla fattispecie di cui agli artt. 2094 ss. c.c.
Al riguardo, vale rammentare che, secondo noti e consolidati principi di diritto, l'elemento tipico della fattispecie ex artt. 2094 ss. c.c. è la soggezione gerarchica del lavoratore ai poteri datoriali, in primis quello direttivo e conformativo della prestazione, con suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre i dati della continuità e della durata della prestazione, della rispondenza della prestazione ai fini dell'impresa, della modalità di erogazione del compenso rappresentano soltanto indici del vincolo di dipendenza, in quanto compatibili anche con forme atipiche di lavoro e, come tali, da utilizzare in via sussidiaria per la formulazione del giudizio richiesto. La Suprema Corte ha precisato che, nella formulazione del predetto giudizio, possono, in ogni caso, essere sublimati gli indici c.d. “sintomatici” della subordinazione, e ciò nel caso in cui la particolare natura della prestazione (ad esempio, se elementare o di contenuto intellettuale) attenui l'esercizio dei poteri datoriali, rendendone difficoltoso l'accertamento in giudizio (v. Cass. n. 11539/2020, n. 15083/2018).
Dunque, il contesto normativo e giurisprudenziale descritto richiede in ogni caso al fine d'interesse, e ciò pure nelle ipotesi peculiari, in cui il vincolo di dipendenza può assumere una strutturazione affievolita, la prova del fatto che il lavoratore è sottordinato ai poteri datoriali, di autorità privata, del beneficiario della prestazione di lavoro, sottordinazione intesa come messa a disposizione delle energie lavorative da parte del primo in favore del secondo, che ne dispone secondo le proprie variegate esigenze imprenditoriali, ne controlla l'esatto svolgimento ed interviene per ricondurre “a regola” comportamenti violativi del lavoratore sottoposto.
Ebbene, neppure il Tribunale di Velletri ha evidenziato la prova dell'avvenuto esercizio, da parte della
Società preponente, dei tipici e insopprimibili poteri di eterodirezione e di controllo nei confronti dell CP_1 né tanto meno si apprezzano in atti riscontri dei c.d. indici sintomatici della subordinazione.
Più in particolare, non hanno trovato riscontro in giudizio le seguenti circostanze che il reclamato ha allegato: - l'osservanza di un percorso predeterminato dalla Società preponente per visitare i clienti;
-
l'indicazione tassativa, da parte della predetta Società, dei clienti da visitare;
- l'esistenza di uno strumento oggettivo di rilevazione oraria delle presenza sul lavoro;
- l'osservanza di turni;
- l'esistenza di un obbligo di disponibilità oraria;
- l'esistenza di un obbligo di giustificare le assenze o di essere autorizzato a fruire di ferie, non essendo a tal fine sufficiente la sola testimonianza di , il quale in ogni caso ha Tes_1 precisato “Non mi risulta che l'azienda abbia sanzionato o punito nessuno dei miei colleghi per assenze ingiustificate”, e comunque è stato smentito dal teste;
- l'impossibilità di influire sulla quantità di Tes_2 merci da consegnare.
Piuttosto, emergono dagli atti di causa elementi che virano in senso diametralmente opposto a quello voluto da , essendo emerso che: a) il lavoratore sopportava i costi di una propria Controparte_1 organizzazione d'impresa, poiché pagava le spese per il carburante e per il comodato del furgoncino impiegato per le vendite (v. doc. n. 20): l'evenienza che tale veicolo fosse di proprietà della preponente è stata ragionevolmente spiegata da con l'esigenza che i mezzi di trasporto usati dagli agenti in Parte_1 tentata vendita rispondessero alle specifiche tecniche necessarie per garantire la catena del freddo per la conservazione delle merci da vendere, facilmente deperibili, e comunque non è tale da negare che, in concreto, il reclamato ne disponesse per un titolo autonomo che lo obbligava a sostenerne il costo di utilizzo;
b) a carico del lavoratore era il rischio di impresa, legato sia all'alea delle tentate vendite ai clienti, che egli stesso decideva in autonomia di visitare, sia alla custodia dei prodotti caricati sul proprio furgone;
c) il compenso era parametrato alle vendite effettuate e non alla messa a disposizione delle energie lavorative, circostanza confermata sia dalle pattuizioni contrattuali che dalle fatture, che attestano come le provvigioni fossero di ammontare variabile (docc. 18, 19 e 22).
A ciò si aggiunga che: 1) sul fatto che la lista clienti affidatigli fosse stata approntata dalla preponente, vale richiamare il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 20453/2018: “Nel contratto di agenzia, la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione; l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente o in qualsiasi altro modo, purché tuttavia sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione;
condizione questa però evidentemente mancante nel caso di specie qui in esame”; 2) sul fatto che le merci potessero essere consegnate nella giornata successiva a quella in cui l'ordine era stato raccolto, si consideri la deperibilità dei beni commercializzati dalla preponente e della connessa possibile non immediata disponibilità dei prodotti oggetto dell'ordine; d'altro canto, non è emerso - come si è visto - che fosse la preponente a stabilire ogni giorno quali prodotti affidare all'agente per la consegna e a imporgli i clienti presso i quali recarsi in visita per raccogliere gli ordini;
3) sul fatto che l si occupasse di predisporre i documenti di consegna e di CP_1 registrare i dati dei clienti, va osservato che si tratta di adempimento di una prestazione accessoria alla prestazione principale dovuta dal sub-agente, meramente agevolata dall'uso del palmare fornito dalla preponente;
4) sul fatto che il lavoro iniziasse (necessariamente) la mattina presto, si osserva che trattasi di condotta del tutto coerente con l'esigenza di concludere affari con la clientela che rientrava nella zona dell'agente in tentata vendita, tenuto conto della tipologia merceologica dei prodotti venduti e del settore di clientela nel suo portafoglio (bar, pasticcerie, piccoli esercizi commerciali, grande distribuzione).
Si consideri, inoltre, che “la consegna al cliente delle merci vendute rientra nell'oggetto del rapporto di agenzia, qualora abbia carattere strumentale ed accessorio rispetto all'obbligo principale dell'agente - il quale è un lavoratore autonomo atteso che esplica la propria attività autonomamente ed assumendosi il rischio del risultato di essa - che è quello di promuovere la conclusione di contratti” (così Cass., sez. lav.,
10/1/1996, n. 111); afferma, in particolare, la Suprema Corte che l'attività tipica oggetto del contratto di agenzia è la promozione degli affari, e nel termine “promozione” deve essere compresa non solo l'attività più specificamente attinente alla conclusione dei contratti, ma anche tutte le altre eventuali attività complementari necessarie perché l'agente possa validamente espletare l' incarico ricevuto, tra cui possono rientrare anche alcune attività di carattere materiale, come la consegna delle merci vendute o l'esazione del prezzo, che peraltro mantengono - come nel caso di specie - sempre carattere subordinato e complementare rispetto all'obbligo principale di promuovere la conclusione di contratti.
In definitiva, ritiene la Corte che, anche in fase funzionale, il rapporto di lavoro tra le parti si sia conformato al regolamento negoziale dalle stesse voluto nella fase genetica del vincolo … di conseguenza, ogni ulteriore questione posta dai rimanenti motivi di impugnazione resta assorbita dalla statuizione di insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti >>.
Peraltro, lo stesso estensore della sentenza impugnata in questa sede, con la successiva sentenza n.
1397 del 16/10/2015 - riconoscendo l'errore che inficia in radice la sentenza n. 908/2025 - ha dato atto che:
“con sentenza della Corte d'Appello di Roma, intervenuta tra le stesse parti, n. 427 del 31/1/2025, veniva riformata la sentenza del Tribunale di Velletri n. 175/2020 e rigettata la domanda dell di qualificazione CP_1 del rapporto di lavoro tra le parti come rapporto di lavoro subordinato, confermando la sussistenza di un rapporto di agenzia … essendo stato accertato con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 427 del
31/1/2025 che, tra e - incorporata in - non è mai sussistito un Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 rapporto di lavoro subordinato, nulla è dovuto a titolo di t.f.r.”. Per quanto fin qui esposto, va ritenuto fondato il primo motivo ed assorbiti i restanti, nel senso che la genuinità del rapporto contrattuale di agenzia, accertata in altro giudizio tra le stesse parti - sia pure riguardo alla legittimità dell'asserito licenziamento, ma su cui l'appellato, comunque, ha interloquito e diffusamente dedotto in questa sede - valutata autonomamente da questo Collegio in senso conforme al precedente della
Corte capitolina, travolge la totalità delle statuizioni che presuppongono, tutte, la natura subordinata del rapporto.
Ne consegue che l'appello merita accoglimento, sicchè, in parziale riforma dell'impugnata sentenza - ferma nel resto - va rigettata la domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza del lavoratore e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Per le stesse ragioni, le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado vanno poste a carico dell conseguendone la condanna di quest'ultimo a restituire la somma di € 738,44, corrisposta dalla CP_1
Società al CTU con bonifico del 15/7/2025, in ottemperanza del decreto del Tribunale di Velletri del
20/6/2025 di liquidazione delle competenze del perito d'ufficio.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, rigetta la domanda proposta da nei confronti della Società; Controparte_1
b - condanna l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano a titolo di compensi, quanto al primo, in complessivi € 3.000,00 e, quanto al secondo, in complessivi €
4.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - pone le spese della CTU espletata in primo grado, nella misura liquidata con separato decreto, a carico dell e condanna quest'ultimo al pagamento, in favore della Società, della somma di € 738,44, CP_1 oltre interessi legali.
Roma, 11/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE LE)