TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8212 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini, in data 10.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12708/2024 R.G. cont.
TRA
, rappresentato e difeso dalla LEGALEIA STA SRL in persona dell'avv. Fran- Parte_1 cesco Elia e dall'avv. Daniela De Salvatore, elettivamente domiciliato presso lo studio Le- gale EDES in Roma, Largo Toniolo n.6
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato dall'avv. Michel Sordillo, giusta procura generale alle liti, con il quale domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana Distrettuale dell'istituto in Ro- ma, via Cesare Beccaria n.29
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.3.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in fun- zione di giudice del lavoro chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso l , causa avente ad oggetto la declaratoria del proprio diritto a CP_1 percepire l'assegno sociale dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazio- ne della domanda amministrativa del 13.10.2023, e dunque a decorrere dal 1.11.2023, ol- tre interessi legali, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori anti- statari.
Deduceva il ricorrente a sostegno della pretesa azionata:
1. di avere presentato, in data 13.10.2023, domanda di concessione di assegno sociale;
2. che l aveva rigettato la domanda con nota del 17.11.2023, protocollata in data CP_1
21.11.2023 per la mancata presentazione della documentazione richiesta il 18.10.2023;
3. che alla titolarità del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo l'ordinamento fa conseguire la sostanziale equiparazione del cittadino extracomunitario ai cittadini italiani e comunitari, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza 50/2019.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza l si costituiva, conte- CP_1 stando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di li- te, in particolare evidenziando come per il cittadino extracomunitario, ancorché titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, la “residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale” costituisca requisito essenziale per il riconosci- mento dell'assegno sociale.
Non essendo stata ritenuta necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti ed alla richiesta esibizione dei passaporti in originale, esaurita la di- scussione, previo deposito di note conclusionali autorizzate, la causa all'odierna udienza è stata posta in decisione.
La domanda è infondata e pertanto non meritevole di accoglimento.
Ritiene questo giudicante che la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente sia inconfe- rente rispetto al caso di specie, attesa la peculiarità del dato normativo specifico.
E' di tutta evidenza che - non venendo in considerazione una prestazione di invalidità civi- le, volta a tutelare un bene di rilevanza costituzionale quale la salute, ma solo un ammor- tizzatore sociale delle condizioni di indigenza - la previsione del requisito del soggiorno le- gale e continuativo sul territorio nazionale per almeno 10 anni di cui all'art.20 comma 10
DL 112/2008 convertito in legge n.133/2008 risulti pienamente legittimo .
2 Presupposto dell'assegno sociale, proprio per la sua natura, è che il richiedente abbia fis- sato nel territorio nazionale il centro dei propri interessi e, non a caso, la norma in questio- ne, non è mai stata oggetto di pronuncia della Consulta, né consta che sia stata portata al- la sua attenzione per il vaglio di legittimità.
Per l'ottenimento dell'assegno sociale da parte di cittadini non appartenenti all' Parte_2
è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
[...]
a) compimento di 67 anni di età;
b) titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
c) residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale;
d) produzione di redditi di qualsiasi natura inferiore alla soglia ex lege prevista che con ri- ferimento all'anno 2023 era pari ad euro 6.542,51.
Ai sensi dell'art. 20, comma 10, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133), “A decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corri- sposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continua- tiva, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Ai fini della verifica del perfezionamento del suddetto requisito, pare logico mutuare il crite- rio indicato nell'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggior- nanti di lungo periodo, a mente del quale “Le assenze dello straniero dal territorio naziona- le non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 (5 anni, n.d.r.) e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non su- perano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia di- pesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di sa- lute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.
L'istituto ha correttamente evidenziato come la Circolare 12 dicembre 2022, n. 131 CP_1 preveda l'applicazione in via analogica della norma sopra citata per il riconoscimento dell'assegno sociale.
In sintesi, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, il possesso di un per- messo di soggiorno e/o di una residenza anagrafica non dimostrano l'effettiva permanenza
3 continuativa nel nostro Paese del cittadino extracomunitario per il periodo di tempo indica- to dalla legge, essendo pienamente compatibili con frequenti viaggi all'estero, in genere il
Paese di origine del richiedente, che fanno venir meno, di fatto, la continuatività del sog- giorno in Italia.
Dall'esame degli ultimi 3 passaporti del ricorrente è emerso che lo stesso, per svariati me- si ogni anno, ha soggiornato in Senegal e addirittura vi è rimasto per un anno consecutivo dal 24.10.2018 al 13.10.2019 in difetto di prova di alcuna delle gravi motivazioni previste dalla normativa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Sussistono i presupposti per la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. cpc in ragione dei limiti reddituali del nucleo familiare del ricorrente.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta la domanda perché infondata;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma, 10.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
4