Articolo 4 della Legge 8 luglio 1929, n. 1222
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 ottobre 1929
Art. 4.

Per il funzionamento dei servizi inerenti all'amministrazione degli istituti di cui all'art. 1 e' autorizzato il distacco al Ministero della pubblica istruzione del personale addetto all'Ufficio istruzione nautica del Ministero della marina.

Il distacco del personale predetto presso il Ministero della pubblica istruzione cessera' con l'attuazione delle tabelle organiche di cui al successivo art. 5.

Entrata in vigore il 16 ottobre 1929