Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 26.5.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7111/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 03/07/1988 rappresentato e difeso dall'avv. TOZZI FRANCESCO e Parte_1 dall'avv. Chiariello Giuseppina, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. FREZZA ALFREDO e dall'avv. Frezza Enrico come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di trasferimento e licenziamento per giusta causa
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 01/06/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver lavorato dall'1/7/2022 Con al 9/4/2024 alle dipendenze della (di seguito solo ) dalla Controparte_2 quale è stato assunto a tempo pieno e indeterminato con qualifica di operaio e con mansioni (formalmente solo) di facchino di 6° livello del CCNL di categoria, presso la sede lavorativa di Carinaro (Ce) – Zona Asi, come risulta dal contratto di assunzione, dalle buste paga e dal modello C2/storico (All.ti n. 3, 4 e 5 Con
); è stato addetto sin dal primo giorno di lavoro con ovvero dal 1/7/2022 a svolgere le Pt_2 medesime mansioni già svolte in precedenza ossia quella di operaio preparatore di merci all'interno delle celle frigo. In particolare, il ricorrente si occupava di preparare i colli all'interno delle celle frigo laddove sono stipati tutti i prodotti che devono essere conservati a temperatura controllata ovvero compresa tra i
0° C e i 4°C, come le carni, i freschi, la frutta e la verdura. Verso la fine del turno lavorativo - che inizia alle
1
ha osservato un orario di lavoro pieno per 39 ore settimanali secondo turni prestabiliti ed eterodeterminati;
ha svolto la propria attività lavorativa seguendo gli ordini e le direttive impartite da Con
, socio ed amministratore della , o dai sui preposti e , Persona_1 Persona_2 Persona_3 ai quali era tenuto a chiedere preventiva autorizzazione in caso di assenza per permessi o per qualsiasi altro titolo;
per il lavoro svolto, ha percepito la retribuzione risultante dai cedolini paga (All. 3 ) e, Pt_2 comunque, parametrata ai minimi tabellari di cui al CCNL di ctg (con l'ovvia aggiunta degli incrementi retributivi per anzianità ivi previsti); nel corso del rapporto lavorativo, affetto da rinosinusite, poliposi nasale e asma grave eosinofilo (All. n. 8 ), chiedeva in più occasioni all'amministratore della Pt_2 convenuta, , di essere assegnato ad altro reparto (in uno di quelli ubicati nella sala ovvero Persona_1 all'esterno delle celle frigo), in quanto l'ambiente all'interno della cella (dove la temperatura è tra lo 0° e i
4° gradi centigradi) e l'esposizione ai continui sbalzi di temperatura tra l'interno e l'esterno (che in estate arrivava anche oltre i 35 gradi centigradi), avevano aggravato la predetta patologia asmatica;
in virtù del peggioramento delle proprie condizioni di salute e a seguito del provvedimento dell'INPS - Commissione
Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del 4/7/2023 che riconosceva al una percentuale pari al 46% di invalidità (All. n. 9 ), il ricorrente reiterava più Pt_1 Pt_2 volte all'amministratore la necessità di essere adibito altro reparto in sala, fuori dalla cella;
Persona_1 in particolare, in data 6/8/2023, nel corso di un colloquio avvenuto durante l'orario di lavoro e fuori dalla cella frigorifera con , alla reiterata richiesta del ricorrente di essere collocato in sala, l'amministratore Per_1 della convenuta gli riferiva: “Allor quanti anni tieni tu? … Allor, a se pure dovevo Pt_3 Persona_4 cacciare pure 1 milione di euro lo cacciavo. Ti voglio spiegare una cosa: tu a me non mi devi mettere in condizione … cioè tutti quanti a me non mi dovete mettere in condizione … come se dovessimo prendere una sfida personale… Io dico a loro non devono mettere noi in condizione che li dobbiamo cacciare. Ci posso mettere pure due mesi ma io te caccio… cioè non la voglio far passare come una minaccia, ma io sono costretto … io a se dovevo cacciare pure 100 mila euro, li cacciavo … Volevo dare una Persona_4 dimostrazione. Tu fai RSA ma a chi cacat o' caxx…” (All. n. 10 ); successivamente, nel corso di una Pt_2 visita medica periodica a cui sono sottoposti annualmente tutti i dipendenti e dopo che il ricorrente aveva consegnato la propria cartella clinica, il medico aziendale dott. certificava che “… il Persona_5 lavoratore … preparatore presso La a seguito della documentazione esibita Parte_1 CP_1 dovrà precauzionalmente essere esonerato dal prestare lavoro nelle celle frigo. Tale prescrizione deve essere osservata fino all'effettuazione della visita medica e all'emissione del giudizio di idoneità” (All. n. 11
); in data 5/9/2023, il veniva sottoposto a visita medica di idoneità da parte del medico Pt_2 Pt_1 aziendale dal dott. , il quale refertava che il era idoneo allo svolgimento della Persona_5 Pt_1 mansione di preparatore con prescrizioni e limitazioni: “NON IDONEO A LAVORO IN AMBIENTI A
TEMPERATURA CONTROLLATA” (All. n. 12 ); nel periodo immediatamente successivo alla predetta Pt_2 prescrizione del medico aziendale, il ricorrente veniva assegnato allo svolgimento delle medesime mansioni di preparatore all'interno della sala e, quindi, fuori dalle celle frigo, osservando turni di lavoro mattutini;
tuttavia, contestualmente e comunque non oltre la prima metà di settembre 2023, il ricorrente, nel mentre svolgeva la prestazione di preparatore in sala, veniva avvicinato da , amministratore della Persona_1 società, il quale gli riferiva testualmente: “Robè per il momento tu stai fuori dalle celle … ma sappi che non rimarrai sempre fuori dalle celle, io nel giro di qualche mese in un modo o nell'altro ti manderò via … ci sta un'incidenza superiore al 20% di malattia, siete 4/5 di voi, tu, , … io devo guardare il lavoro Per_6 Per_7 non mi posso mettere a pensare alle vostre patologie, qua ognuno che sta nelle celle vuole uscire fuori, ma a me non me ne fotte, io devo pensare al lavoro e a che non vuol sentir ragioni … questi del nord si CP_3 mangiano i bambini a colazione”; con lettera datata 30/11/2023, dopo quasi tre mesi a svolgere le Con mansioni di preparatore in sala e, quindi, fuori dalle celle frigo, esattamente come preannunciato, la - in violazione, oltretutto, come si vedrà in seguito, dell'Accordo sottoscritto in sede sindacale in data
2 13/7/2022 - comunicava al ricorrente la decisione unilaterale di trasferirlo senza termine presso altra sede di lavoro: “In relazione al contratto di lavoro stipulato con la scrivente società, con decorrenza 01/07/2022,
Ella veniva assunto con categoria operaio, qualifica Facchino, livello VI. La sua attività lavorativa ad oggi viene svolta presso la sede di Carinaro, Zona Asi, snc. seguito della comunicazione che le sue condizioni di salute non erano adeguate alle mansioni assegnateLe veniva inoltrata alla scrivente società l'esito della Par visita da parte dell' e del riconoscimento da parte dell'INPS di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 46%. Prendendo atto da quanto risulta dalla certificazione inviataci riteniamo opportuni, al fine di salvaguardare le sue condizioni di salute, di assegnarLe come nuova sede di lavoro quella dell'appalto di Marcianise Centro Bizzarro, contratto (giusto contratto di rete a rogito notaio Per_8
del 20/07/2023 rep. 10578, raccolta 8361), a far data dal 02/01/2024 ove svolgerà le mansioni di Per_9 addetto ai comuni lavori previsti nella declaratoria del VI livello del contratto di assunzione e nel rispetto delle patologie comunicateci.” (All. n. 13 ); Pt_2
Il ricorrente veniva costretto a rivolgersi, in data 19/12/2023, al Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl
Napoli 2 Nord. All'esito della visita medica, veniva diagnostica al una “sindrome ansioso - depressiva Pt_1 con insonnia” e gli veniva espressamente consigliato “riposo lavorativo” (All. n. 17 Foliario - certificazione medica a firma della dott.ssa - Dirigente Medico 1° Livello Psichiatria); in data 4/1/2024, al Persona_10 rientro dal periodo di riposo lavorativo consigliato dalla struttura medica pubblica, il ricorrente si recava presso la propria sede di lavoro di Carinaro (Ce), Zona Asi snc per rendere la propria prestazione lavorativa in favore della convenuta. Tuttavia, in tale occasione, lo stesso veniva allontanato dall'amministratore della per il tramite del responsabile;
pertanto, con pec del 4/1/2024, il Controparte_4 Persona_2 ricorrente, per il tramite dello scrivente procuratore, impugnava il licenziamento orale irrogatogli e, nel contempo, offriva la propria prestazione lavorativa.
Il ricorrente, in data 5/1/2024, veniva sottoposto a nuova visita medica psichiatrica presso il Dipartimento Par di Salute Mentale dell' di Napoli2Nord, laddove veniva confermata la persistenza della “sindrome ansioso - depressiva” (All. n. 20 Foliario - certificazione medica a firma della dott.ssa – Persona_10
Dirigente Medico 1° Livello Psichiatria).
In virtù della persistenza della predetta sindrome ansiosa depressiva, il Dipartimento di Salute Mentale prescriveva al un nuovo periodo di malattia per ulteriori n. 30 giorni ovvero dal 5/1/2024 al Pt_1
4/2/2024 (All. n. 21 ); la convenuta, con nota a/r datata 9/1/2024, ricevuta dal ricorrente in data Pt_2
12/1/2024, contestava al la presunta assenza ingiustificata del 4/1/2024; il ricorrente, con nota pec Pt_1 del 17/1/2024, a firma congiunta con il proprio difensore di fiducia, rendeva le proprie fondate Con giustificazioni, la , con raccomandata a/r del 18/1/2024, nonostante le giustificazioni del ricorrente, irrogava allo stesso la sanzione di 3 ore di multa.
Il ricorrente, in data 22/2/2024, al rientro da un nuovo periodo di malattia, si recava presso la propria sede di lavoro di Carinaro (Ce) per rendere la propria prestazione lavorativa, ma anche in tale occasione veniva allontanato dal Coordinatore della;
pertanto, con pec del 22/2/2024, il ricorrente, per il Controparte_5 tramite dello scrivente procuratore, impugnava il licenziamento orale irrogatogli in pari data e, nel contempo, offriva ancora una volta la propria prestazione lavorativa, mettendola a disposizione della resistente.
Il ricorrente in data 4/3/2024 riceveva n. 3 contestazioni di addebito disciplinare.
Quindi, in data 6/3/2024, veniva sottoposto a nuova visita medica presso il Dipartimento di Salute Mentale, all'esito della quale la dott.ssa confermava la persistenza di una sindrome “ansiosa depressiva – Per_10 reattiva” nonché consigliava “valutazione presso Centro Regionale mobbing (ASL NA1 Centro)” (All. n. 29
); in virtù dell'accertata persistenza della sindrome ansiosa depressiva, al ricorrente veniva Pt_2 prescritto un nuovo periodo di malattia dal 7/3/2024 all'8/4/2024 (All. n. 30 ); il ricorrente riceveva, Pt_2 inoltre, in data 6/3/2024 una quarta lettera di contestazione disciplinare datata 27/02/2024. Dopo altre
3 due sanzioni disciplinari impugnate e contestate dal ricorrente , il ricorrente riceveva lettera di licenziamento datata 14/3/2024 che impugnava con pec del 20.3.24.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “accertare e dichiarare, per i motivi di cui al capo B), punto 1), la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del provvedimento adottato da “ Controparte_1
datato 30/11/2023 di assegnazione del ricorrente a nuova sede e/o trasferimento dello
[...] stesso con decorrenza dal 2/1/2024 presso l'appalto di Marcianise - Centro Bizzarro e, per l'effetto, accertare e dichiarare, per i motivi di cui al capo B), punto 2) la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento per giusta causa intimato da “ al ricorrente e Controparte_1 datato 9/4/2024; Di conseguenza, condannare la “ , in Controparte_1 persona del legale rappresentante, come sopra meglio identificata, (C.f./P. Iva: : a) in via P.IVA_1 principale, alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché al pagamento in favore dello stesso di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €. 1.588,07 (vd. ultima busta paga di aprile 2024), corrispondente al periodo dal giorno di decorrenza del licenziamento (9/4/2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità (art. 2, comma 1 e 2, d.lgs.
23/2015); in via subordinata, alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché al pagamento in favore dello stesso di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €. 1.588,07 (vd. ultima busta paga di aprile 2024), corrispondente al periodo dal giorno di decorrenza del licenziamento (9/4/2024) fino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura massima di 12 mensilità (art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015); c) in via ulteriormente subordinata, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 1.588,07 (vd. ultima busta paga di aprile 2024) per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità (art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015);”
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza sciogliendo la riserva del 26.5.25.
Va preliminarmente valutata la condotta aziendale di trasferimento del . Pt_1
E' noto che:
1) il trasferimento ha luogo solo in caso di assegnazione “definitiva” del lavoratore a sede diversa da quella precedentemente assegnata;
2) la trasferta implica un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro che la dispone nonché la permanenza di un legame funzionale del dipendente con il suo normale luogo di lavoro, in relazione al diverso luogo dell'attuale, contingente prestazione, senza che rilevi, a tale scopo, l'eventuale inesistenza di un limite temporale predefinito allo spostamento medesimo (Cass. civ., Sez.lav., 19/11/2001,
n.14470; Cass. civ., Sez.lav., 25/10/2001, n.13193);
3) il distacco, invece, presuppone l'interesse del datore di lavoro distaccante a che il proprio dipendente presti temporaneamente ed occasionalmente l'opera a favore di un terzo e la
4 permanenza, in capo al datore di lavoro distaccante, sia del potere direttivo (eventualmente delegabile al distaccatario), sia del potere di determinare la cessazione del distacco (Cass. civ.,
Sez.lav., 07/11/2000, n.14458; Cass. civ., Sez.lav., 24/10/2000, n.13979).
Nel caso concreto, dal provvedimento del 30.11.23 si evince che la convenuta, “Prendendo atto da quanto risulta dalla certificazione inviataci riteniamo opportuni, al fine di salvaguardare le sue condizioni di salute, di assegnarLe come nuova sede di lavoro quella dell'appalto di Marcianise Centro Bizzarro, contratto
(giusto contratto di rete a rogito notaio del 20/07/2023 rep. 10578, raccolta 8361), a far Per_8 Per_9 data dal 02/01/2024 ove svolgerà le mansioni di addetto ai comuni lavori previsti nella declaratoria del VI livello del contratto di assunzione e nel rispetto delle patologie comunicateci, ha disposto che il ricorrente svolgesse le funzioni di addetto alle pulizie dell'unità operativa di Marcianise.
Dal provvedimento in esame non può configurarsi, per assenza della prestazione lavorativa a favore di un terzo, dunque, la fattispecie del distacco.
Né risulta prospettabile l'ipotesi della trasferta, atteso che la convenuta non ha fornito la prova della permanenza del legame funzionale del dipendente con il normale luogo di lavoro (Carinaro).
Va, pertanto, configurato il trasferimento nello del ricorrente da un'unità operativa ad un'altra per far fronte a specifiche esigenze mediche del ricorrente.
Attribuita, in tal modo, la natura di trasferimento all'assegnazione a Marcianise, è noto che l'eventuale successiva modifica della sede di lavoro deve essere osservante dei requisiti di cui all'art. 2103 c.c., ai fini della legittimità della medesima.
Orbene, innegabile è l'attribuzione del potere discrezionale in capo al datore di lavoro di organizzare il proprio ufficio in base a determinazioni unilaterali, le quali tuttavia incontrano dei limiti esterni nella posizione soggettiva su cui il provvedimento (nel qual caso di trasferimento) incide.
Relativamente al rapporto di lavoro privato, è l'art. 2103 c.c. a limitare lo ius variandi del datore ed a consentire il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra solo ove ricorrano
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Tali esigenze vanno innanzitutto non solo enunciate ma dimostrate;
non necessariamente, poi, devono assumere i caratteri della ineluttabilità e sicura inutilizzabilità del lavoratore presso la sede di provenienza;
nè impongono, infine, al datore di lavoro un onere di comparazione tra tutti i dipendenti astrattamente idonei al trasferimento (salvo il rispetto delle clausole generali di buona fede e correttezza).
Ciò vuol dire, per giurisprudenza costante, che un dipendente può essere trasferito solo a condizione che il datore di lavoro possa dimostrare:
• L'inutilità di tale dipendente nella sede di provenienza;
• La necessità della presenza di quel dipendente, con la sua particolare professionalità, nella sede di destinazione;
• La serietà delle ragioni che hanno fatto cadere la scelta proprio su quel dipendente e non su altri colleghi che svolgano analoghe mansioni.
L'applicabilità dell'art. 2103 c.c., dunque, misura la legittimità dello ius variandi del datore con la sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il controllo giudiziale è limitato alla verifica del nesso di causalità tra il provvedimento e le dette ragioni - che devono intendersi in senso oggettivo, sussistere al momento del trasferimento e provate dal datore -
5 ma non si estende fino alla valutazione del merito della scelta del datore di lavoro per verificare se essa sia idonea o meno a soddisfare tali esigenze ovvero l'inevitabilità del trasferimento.
Nel caso di specie, con il denunciato provvedimento di trasferimento, la convenuta ha indicato, quale unico motivo a fondamento del trasferimento “salvaguardare le sue condizioni di salute”.
La mera enunciazione dell'esigenza suddetta non è, tuttavia, sufficiente a ritenere provata la legittimità dell'esercizio dello ius variandi. Non è stato, invero, allegato da parte della convenuta alcun motivo per il quale le mansioni assegnate preso la sede di Marcianise non potessero essere svolte dal presso la Pt_1 sede di Carinaro, pur nella tutela delle prospettate esigenze di salute;
né risulta documentato che parte datoriale abbia interpellato le OO.SS. prima di procedere al trasferimento del ricorrente rispetto al quale poi risulta assente una valutazione comparativa delle posizioni degli altri dipendenti.
Ne consegue che, in difetto di prova, al momento dell'adozione del provvedimento di trasferimento, delle ragioni tecniche ed organizzative di cui all'art. 2103 c.c., il trasferimento disposto in data 30.11.23 è illegittimo.
Va ora vagliata la sussistenza della giusta causa di licenziamento di cui alla lettera del 14/3/2024 che recita: racc. a/r. n. 200699576571 del 14/3/2024
“Oggetto: LICENZIAMENTO Facendo seguito alle nostre lettere di contestazione disciplinare del 23-24-
26/02/2024 nonché lettera del 27/02/2024 e del 29/02/2024 tutte riscontrate a mezzo pec del 08/03/2024
a firma dell'Avv. Francesco Tozzi nonché contestazione del 08/03/2024, consegnata riscontrata a firma dell'Avv. Francesco Tozzi a mezzo pec del 13/03/2024, Le confermiamo la violazione degli obblighi contrattuali nelle medesime descritte che si riportano in estratto alla presente: Pertanto non potendo ritenere le giustificazioni rese tali da rendere la condotta ascritta poiché non ha prodotto alcun certificato medico o altra documentazione nei termini di legge, né tantomeno le stesse sono giustificabili in considerazione delle richiamate pec a firma dell'Avv. Francesco Tozzi del
05/12/2023;04/012024;17/01/2024 e del 22/02/2024 Lei è da ritenersi assente ingiustificato per i giorni 23
-23-26-27-28-29/02/2024. Facendo seguito alla nostra lettera di contestazione disciplinare del 08/03/2024 riscontrata a mezzo ped del 13/03/2024 a firma dell'Avv. Francesco Tozzi, Le confermiamo la violazione degli obblighi contrattuali nelle medesime descritte che si riportano in estratto alla presente: Pertanto non potendo ritenere la giustificazione resa, tale da giustificare la condotta ascritta poiché non ha prodotto alcun certificato o altra documentazione nei termini di legge né tantomeno le stesse sono giustificabili in considerazione delle richiamate pec a firma dell'Avv. Francesco Tozzi del 05/12/2023; 04/01/2024;
17/01/2024 e del 22/02/2024 Lei è da ritenersi assente ingiustificato per i giorni 01/03/2024; 02/03/2024;
04/03/2024; 05/03/2024/ e 06/03/2024. Ad oggi pertanto Lei e risultato assente ingiustificato per il mese di febbraio e marzo per 11 giornate lavorative. Stante la gravità del comportamento e non ritenendo possibile la continuazione del rapporto di lavoro, si commina il presente provvedimento disciplinare, consistente in
LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO, i cui effetti si spiegano, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2119
c.c. e 2118 c.c., della L. n. 64/66 come successivamente modificata ed integrata, nonché a sensi degli art. 32
e ss. del vigente CCNL “Logistica, Trasporto merci e spedizione”, a far data dal ricevimento della presente”
(All. n. 36 ) Pt_2
Il ricorrente, infatti, è stato licenziato perché, a parere della società, lo stesso si sarebbe assentato ingiustificatamente per n. 11 giorni dalla sede di destinazione ovvero dalla sede di lavoro presso l'appalto di
Marcianise (CE), centro Bizzarro, contratto . Per_8
Alla luce di quanto accertato in tema di trasferimento, però, l'ordine relativo al cambio di sede è stato determinato da evidente motivo illecito / ritorsivo, e pertanto è da ritenersi nullo e in quanto tale privo di efficacia.
6 Con la sentenza n. 26395 del 07.09.2022, la Cassazione afferma che deve essere considerato nullo il licenziamento irrogato al dipendente che non si sia presentato in servizio all'esito di un trasferimento impartito per motivi ritorsivi. Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che deve escludersi la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento.
Nello stesso senso la S.C. che con ordinanza 3 maggio 2022 n. 13985 ha ritenuto: “legittimo il rifiuto al trasferimento e, pertanto, nullo il licenziamento disciplinare del lavoratore se sussistono le condizioni stabilite dall'art. 1460 c.c. II comma. La parte adempiente può, quindi, rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico nel caso in cui tale diniego sia conforme al concetto di buona fede e cioè giustificato da ragioni concrete (quali l'improvvisa comunicazione del trasferimento senza preavviso in un una sede non raggiungibile giornalmente dalla propria dimora) e sia accompagnato dalla disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria”.
Il ricorso va pertanto accolto e il licenziamento intimato al ricorrente valutato come recesso avente natura illecita / ritorsiva. Rientrano nella categoria del motivo illecito/ritorsivo, secondo una massima consolidata,
i recessi intimati unicamente per rappresaglia o ritorsione a fronte di un comportamento lecito del lavoratore, eppure sgradito al datore di lavoro (Cass. 3.8.2011, n. 16925, in RIDL, 2012, II, 362).
Vanno ora esaminate le conseguenze del licenziamento ritorsivo: la Cassazione (ordinanza 8 luglio 2024
n.18547) ha confermato la reintegrazione del lavoratore licenziato ingiustamente, riconoscendo il carattere ritorsivo del licenziamento e dunque comporta la reintegrazione del dipendente, come previsto dal Decreto Legislativo n. 23 del 2015.
La società convenuta dunque va condannata alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché al pagamento in favore dello stesso di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €. 1.588,07 (vd. ultima busta paga di aprile 2024), corrispondente al periodo dal giorno di decorrenza del licenziamento
(9/4/2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione (art. 2, comma 1 e 2, d.lgs. 23/2015);
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'illegittimità del provvedimento datato 30/11/2023 di assegnazione del ricorrente a nuova sede e/o trasferimento dello stesso con decorrenza dal 2/1/2024 presso l'appalto di Marcianise - Centro Bizzarro
e, per l'effetto, accerta e dichiara, la nullità e l'illegittimità licenziamento per giusta causa intimato da
“ al ricorrente e datato 9/4/2024 Controparte_1
- dispone la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché al pagamento in favore dello stesso di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €. 1.588,07 (vd. ultima busta paga di aprile 2024), corrispondente al periodo dal giorno di decorrenza del licenziamento (9/4/2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate per l'intero in € 3.600,00 oltre IVA e CPA con attribuzione.
Si comunichi.
7 Aversa, 29/05/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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