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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n 234/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 1362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza 167/2024 del Tribunale di Milano iscritta al n. r.g. 1362/24 estensore Giudice
Dr. Ortore , discussa all'udienza collegiale del 13 MARZO 2025 promossa da
Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
BORSANI PAOLO elettivamente domiciliato in PIAZZALE GERBETTO 22100
COMO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO
ANTONIO e dell'avv. MAIO ROBERTO domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in MILANO Via SAVARE' 1
O pagina 1 di 7 APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER Riformare integralmente la sentenza n. 167/2024 del Parte_1
Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro relativamente al giudizio recante numero di R.G. 197/2023; . Per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate in prime cure che qui si riportano: annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'impugnato avviso di addebito n.33320220002215890000 per i motivi tutti esposti
. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizi
PER Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis CP_1
rejectis, dichiarare l'infondatezza, in fatto e diritto, dell'avverso atto di appello unitamente a tutte le domande in esso contenute per le ragioni esposte nella presente comparsa, con conferma della
Sentenza del Tribunale di Como, n. 167/2024 pubblicata il 02/07/2024 nella causa R.G. 197/2023; se del caso, disporre l'audizione, quale teste o ex art. 421 c.p.c., sui fatti esposti ai capitoli da 1 a 4 del paragrafo I della memoria di primo grado, la Funzionaria in CP_1
servizio presso l'Ente appellato Sig.ra premessa la CP_2
locuzione “vero che”. Con la condanna dell'appellante alle spese;
in estremo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso atto di appello, considerata la condotta di parte appellante, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Como ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1
contro avviso di addebito relativo al mancato pagamento della
O pagina 2 di 7 contribuzione minima alla gestione commercianti nel periodo dal 2015 al 2021.
L'iscrizione era avvenuta d'ufficio sul presupposto della assunzione, da parte della ricorrente, della qualità di socio al 50% e di
Presidente di D&D srl, società operante nel campo della intermediazione immobiliare.
L'opponente aveva negato di aver svolto qualsiasi forma di attività lavorativa in detta società, anche perché dipendente full time con contratto a tempo indeterminato di Immobiliare Lario 2R , con sede in Lugano, dal 2009 fino al 2021, e poi da 2022 presso altra società, sempre in Svizzera.
Il Tribunale ha individuato la normativa applicabile nell'art. 1 della L 1397/1960, come sostituito dalla L 160/1975 art. 29. La norma elenca i requisiti richiesti per l'iscrizione alla gestione commercianti, esaminati i quali ha ritenuto dirimente il fatto che la ricorrente avesse acquisito qualifica di mediatore immobiliare. Ciò integrava, secondo il primo Giudice, il presupposto di cui alla lettera d della norma indicata, ovvero iscrizione, ove previsto dalla legge, in ruoli o albi come condizione per l'esercizio dell'attività.
propone appello per i motivi che di seguito si illustrano. Parte_1
resiste difendendo la sentenza. CP_1
All'udienza del 13 3 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato e va accolto.
O pagina 3 di 7 L'appellante contesta la violazione dell'art 1 della L 1397/60 e successive modificazioni. Sostiene infatti che i criteri indicati dalla stessa non sono alternativi, come ritenuto dal primo Giudice, bensì concorrenti.
Ciò che davvero rileva, secondo l'appellante, è l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa, che nel caso di specie essa ha contestato di aver mai prestato, offrendo anzi prove concrete, documentali, della sussistenza di un suo impegno a tempo pieno , continuato nel tempo, in favore di altro datore di lavoro. Tale documentazione è rappresentata da contratti di assunzione, cedolini, buste paga, certificati di assicurazione e anche da una conferma di impegno reso da Immobiliare Lario srl all'Ufficio Migrazione. La rientra Parte_1
infatti nella categoria dei lavoratori transfrontalieri.
Allegazioni e soprattutto prove , rileva, mai confutate da il CP_1
quale è venuto quindi meno agli oneri probatori che sullo stesso gravavano.
infatti si sarebbe limitata a rilevare problematiche di tipo CP_1
essenzialmente fiscale , inconferenti rispetto alla materia del contendere.
L'assunto di parte appellante è conforme al dato normativo.Le sue osservazioni in punto di riparto degli oneri probatori sono assolutamente corrette
L'art 1 della l 1397/1960, come sostituito dall'art 29 L 160/1975, stabilisce che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sussiste per i soggetti che siano in possesso dei “ seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori di imprese... organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia;
b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza c) siano in possesso, ove previsto da leggi e
O pagina 4 di 7 regolamenti, di licenze/autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, ruoli... “
E' Giurisprudenza pacifica quella per cui il presupposto che giustifica l'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti è costituito quindi dall'esercizio effettivo dell'attività e che i requisiti indicati dalla norma sopracitata debbano ricorrere in via cumulativa, e non alternativa. Nel caso di specie, come giustamente osservato dall'appellante, ricorre solo quello di cui alla lettera d.
( cfr Cass Lav 18281/19; n 3673/2020; n 1795/2021; Cass 24966/2022).
Peraltro, si osserva, lo stesso Tribunale aveva specificato che esiste una differenza tra l'attività prestata dal socio amministratore e quella fornita dal socio che partecipa effettivamente al lavoro della società; circostanza, questa ultima, che appunto legittima l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti.
Lo stesso primo Giudice aveva riconosciuto che in effetti non CP_1
aveva fornito la prova del fatto che la ricorrente, la cui qualità di lavoratrice subordinata in Svizzera non era in contestazione, avesse anche lavorato per la Società di cui era socia con i caratteri di abitualità e professionalità richiesti dall'art 1 citato.
Tale ultimo requisito costituisce l'elemento sostanziale giustificativo dell'iscrizione, per cui è evidente che debba essere a fornirne la prova, soprattutto in presenza di contestazione CP_1
così precise e documentate. La giurisprudenza sopra riportata, anzi, precisa che si tratta di un onere “ rigoroso”.
I requisito non può essere integrato dal possesso di un titolo che abilita all'esercizio di una attività o professione, se non si prova
O pagina 5 di 7 che quell'attività o professione poi sono stati effettivamente svolti,e tantomeno dalla presenza o assenza di modulistica varia.
Inconferenti sono quindi le allegazioni di circa la necessità CP_1
della presentazione di modelli come quello denominato A 1, che nulla proverebbe comunque circa l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in Svizzera. Si tratta infatti di un modello previsto da reg Ue 883/2004, che disciplina l'applicabilità della normativa previdenziale, statuendo che si applica quello del paese dove si lavora.
Il Collegio non ritiene che dalla compilazione di un riquadro di un modulo fiscale possa derivare un obbligo previdenziale. L'iscrizione nella gestione commercianti deriva, ripetesi, esclusivamente, dall'esistenza di un fatto oggettivo, e cioè dello svolgimento di un effettiva attività commerciale.
Al contrario di quanto sostenuto da , vi è una netta CP_1
differenziazione, di rilevanza fondamentale ai fini dell'iscrizione che si contesta in questa sede, tra amministrazione e lavoro. Non può essere condivisa la tesi che per cui chi amministra gestisce e gestendo presta la sua attività lavorativa in via prevalente appunto in quanto gestore. Inconferenti quindi i riferimenti alle tipiche attività gestorie sociali come le decisioni sulle fusioni ,
l'emissione di obbligazioni ed altre, che invece rivelano icto oculi la loro differente natura rispetto all'attività lavorativa e giustificano semmai l'iscrizione del gestore all'amministrazione separata, non a quella commercianti.
In conclusione, l'appello va accolto e la sentenza riformata.
O pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 2.500,00 per il primo grado ed euro 3.500,00 per il secondo, oltre spese generali ed oneri di legge , per un totale complessivo di euro
6.000,00
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Como n 167/2024, accoglie l'opposizione proposta da avverso l'avviso Parte_1
di addebito 33020222215890000 e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dalla stessa nei confronti di CP_1
Condanna alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio, CP_1
che liquida in euro 6.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge
Milano 13 marzo 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
O pagina 7 di 7
N. R.G. registro generale appello lavoro 1362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza 167/2024 del Tribunale di Milano iscritta al n. r.g. 1362/24 estensore Giudice
Dr. Ortore , discussa all'udienza collegiale del 13 MARZO 2025 promossa da
Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
BORSANI PAOLO elettivamente domiciliato in PIAZZALE GERBETTO 22100
COMO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO
ANTONIO e dell'avv. MAIO ROBERTO domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in MILANO Via SAVARE' 1
O pagina 1 di 7 APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER Riformare integralmente la sentenza n. 167/2024 del Parte_1
Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro relativamente al giudizio recante numero di R.G. 197/2023; . Per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate in prime cure che qui si riportano: annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'impugnato avviso di addebito n.33320220002215890000 per i motivi tutti esposti
. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizi
PER Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis CP_1
rejectis, dichiarare l'infondatezza, in fatto e diritto, dell'avverso atto di appello unitamente a tutte le domande in esso contenute per le ragioni esposte nella presente comparsa, con conferma della
Sentenza del Tribunale di Como, n. 167/2024 pubblicata il 02/07/2024 nella causa R.G. 197/2023; se del caso, disporre l'audizione, quale teste o ex art. 421 c.p.c., sui fatti esposti ai capitoli da 1 a 4 del paragrafo I della memoria di primo grado, la Funzionaria in CP_1
servizio presso l'Ente appellato Sig.ra premessa la CP_2
locuzione “vero che”. Con la condanna dell'appellante alle spese;
in estremo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso atto di appello, considerata la condotta di parte appellante, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Como ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1
contro avviso di addebito relativo al mancato pagamento della
O pagina 2 di 7 contribuzione minima alla gestione commercianti nel periodo dal 2015 al 2021.
L'iscrizione era avvenuta d'ufficio sul presupposto della assunzione, da parte della ricorrente, della qualità di socio al 50% e di
Presidente di D&D srl, società operante nel campo della intermediazione immobiliare.
L'opponente aveva negato di aver svolto qualsiasi forma di attività lavorativa in detta società, anche perché dipendente full time con contratto a tempo indeterminato di Immobiliare Lario 2R , con sede in Lugano, dal 2009 fino al 2021, e poi da 2022 presso altra società, sempre in Svizzera.
Il Tribunale ha individuato la normativa applicabile nell'art. 1 della L 1397/1960, come sostituito dalla L 160/1975 art. 29. La norma elenca i requisiti richiesti per l'iscrizione alla gestione commercianti, esaminati i quali ha ritenuto dirimente il fatto che la ricorrente avesse acquisito qualifica di mediatore immobiliare. Ciò integrava, secondo il primo Giudice, il presupposto di cui alla lettera d della norma indicata, ovvero iscrizione, ove previsto dalla legge, in ruoli o albi come condizione per l'esercizio dell'attività.
propone appello per i motivi che di seguito si illustrano. Parte_1
resiste difendendo la sentenza. CP_1
All'udienza del 13 3 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato e va accolto.
O pagina 3 di 7 L'appellante contesta la violazione dell'art 1 della L 1397/60 e successive modificazioni. Sostiene infatti che i criteri indicati dalla stessa non sono alternativi, come ritenuto dal primo Giudice, bensì concorrenti.
Ciò che davvero rileva, secondo l'appellante, è l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa, che nel caso di specie essa ha contestato di aver mai prestato, offrendo anzi prove concrete, documentali, della sussistenza di un suo impegno a tempo pieno , continuato nel tempo, in favore di altro datore di lavoro. Tale documentazione è rappresentata da contratti di assunzione, cedolini, buste paga, certificati di assicurazione e anche da una conferma di impegno reso da Immobiliare Lario srl all'Ufficio Migrazione. La rientra Parte_1
infatti nella categoria dei lavoratori transfrontalieri.
Allegazioni e soprattutto prove , rileva, mai confutate da il CP_1
quale è venuto quindi meno agli oneri probatori che sullo stesso gravavano.
infatti si sarebbe limitata a rilevare problematiche di tipo CP_1
essenzialmente fiscale , inconferenti rispetto alla materia del contendere.
L'assunto di parte appellante è conforme al dato normativo.Le sue osservazioni in punto di riparto degli oneri probatori sono assolutamente corrette
L'art 1 della l 1397/1960, come sostituito dall'art 29 L 160/1975, stabilisce che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sussiste per i soggetti che siano in possesso dei “ seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori di imprese... organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia;
b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza c) siano in possesso, ove previsto da leggi e
O pagina 4 di 7 regolamenti, di licenze/autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, ruoli... “
E' Giurisprudenza pacifica quella per cui il presupposto che giustifica l'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti è costituito quindi dall'esercizio effettivo dell'attività e che i requisiti indicati dalla norma sopracitata debbano ricorrere in via cumulativa, e non alternativa. Nel caso di specie, come giustamente osservato dall'appellante, ricorre solo quello di cui alla lettera d.
( cfr Cass Lav 18281/19; n 3673/2020; n 1795/2021; Cass 24966/2022).
Peraltro, si osserva, lo stesso Tribunale aveva specificato che esiste una differenza tra l'attività prestata dal socio amministratore e quella fornita dal socio che partecipa effettivamente al lavoro della società; circostanza, questa ultima, che appunto legittima l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti.
Lo stesso primo Giudice aveva riconosciuto che in effetti non CP_1
aveva fornito la prova del fatto che la ricorrente, la cui qualità di lavoratrice subordinata in Svizzera non era in contestazione, avesse anche lavorato per la Società di cui era socia con i caratteri di abitualità e professionalità richiesti dall'art 1 citato.
Tale ultimo requisito costituisce l'elemento sostanziale giustificativo dell'iscrizione, per cui è evidente che debba essere a fornirne la prova, soprattutto in presenza di contestazione CP_1
così precise e documentate. La giurisprudenza sopra riportata, anzi, precisa che si tratta di un onere “ rigoroso”.
I requisito non può essere integrato dal possesso di un titolo che abilita all'esercizio di una attività o professione, se non si prova
O pagina 5 di 7 che quell'attività o professione poi sono stati effettivamente svolti,e tantomeno dalla presenza o assenza di modulistica varia.
Inconferenti sono quindi le allegazioni di circa la necessità CP_1
della presentazione di modelli come quello denominato A 1, che nulla proverebbe comunque circa l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in Svizzera. Si tratta infatti di un modello previsto da reg Ue 883/2004, che disciplina l'applicabilità della normativa previdenziale, statuendo che si applica quello del paese dove si lavora.
Il Collegio non ritiene che dalla compilazione di un riquadro di un modulo fiscale possa derivare un obbligo previdenziale. L'iscrizione nella gestione commercianti deriva, ripetesi, esclusivamente, dall'esistenza di un fatto oggettivo, e cioè dello svolgimento di un effettiva attività commerciale.
Al contrario di quanto sostenuto da , vi è una netta CP_1
differenziazione, di rilevanza fondamentale ai fini dell'iscrizione che si contesta in questa sede, tra amministrazione e lavoro. Non può essere condivisa la tesi che per cui chi amministra gestisce e gestendo presta la sua attività lavorativa in via prevalente appunto in quanto gestore. Inconferenti quindi i riferimenti alle tipiche attività gestorie sociali come le decisioni sulle fusioni ,
l'emissione di obbligazioni ed altre, che invece rivelano icto oculi la loro differente natura rispetto all'attività lavorativa e giustificano semmai l'iscrizione del gestore all'amministrazione separata, non a quella commercianti.
In conclusione, l'appello va accolto e la sentenza riformata.
O pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 2.500,00 per il primo grado ed euro 3.500,00 per il secondo, oltre spese generali ed oneri di legge , per un totale complessivo di euro
6.000,00
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Como n 167/2024, accoglie l'opposizione proposta da avverso l'avviso Parte_1
di addebito 33020222215890000 e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dalla stessa nei confronti di CP_1
Condanna alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio, CP_1
che liquida in euro 6.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge
Milano 13 marzo 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
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