Ordinanza cautelare 30 aprile 2020
Ordinanza collegiale 8 aprile 2021
Ordinanza collegiale 14 maggio 2021
Ordinanza collegiale 6 luglio 2021
Sentenza 31 gennaio 2022
Decreto decisorio 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza collegiale 06/07/2021, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2021
N. 00310/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Safas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Calegari, Edoardo Furlan, Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altavilla Vicentina, A.T.O. - Consiglio di Bacino Bacchiglione non costituiti in giudizio;
Amministrazione Provinciale di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Balzani, Maria Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro, Ilaria Bolzon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AR OM in Mestre, viale Ancona 17;
Viacqua S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pavanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Dorsoduro n. 3488/U;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Londei in Venezia, Cannaregio 23;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
in parte qua dell'autorizzazione unica ambientale, a.u.a., n. 5/2020 rilasciata dal Comune di Altavilla Vicentina alla società Safas s.p.a. in data 6 febbraio 2020; in parte qua del presupposto provvedimento n. 20/2020, assunto dalla Provincia di Vicenza in data 24 gennaio 2020 e trasmesso allo Sportello unico attività produttivo del Comune di Altavilla Vicentina per il rilascio della suddetta a.u.a.; in parte qua dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue, rilasciata da Viacqua s.p.a. e allegata al provvedimento della Provincia di Vicenza n. 20/2020; del parere reso dalla società Viacqua s.p.a. in data 5 dicembre 2019; di tutti gli atti presupposti e connessi ai suddetti atti; in parte qua e per quanto possa occorrere, del vigente “Regolamento di fognatura e depurazione” per l'ambito territoriale ottimale, a.t.o., Bacchiglione, approvato dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SAFAS S.P.A. il 27\1\2021 :
del parere negativo di Viacqua prot. n. 16438 del 16 dicembre 2020;
del conseguente atto della Provincia di Vicenza del 19 gennaio 2021;
delle norme tecniche attuative del Piano di tutela delle acque approvato dalla Regione Veneto;
del vigente “Regolamento di fognatura e depurazione” per l'ambito territoriale ottimale, a.t.o., Bacchiglione, approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale di Vicenza e di Viacqua S.p.A. e di Regione Veneto;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Considerato che:
- Con ordinanza n. 462 del 8 aprile 2021, questo T.A.R. ha dichiarato in parte improcedibile ed in parte fondata l’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. formulata dalla parte ricorrente, così motivando: “il provvedimento definitivo di diniego dell’istanza è da annullare, essendo privo di sufficiente motivazione e non essendo stato attivato il dialogo procedimentale teso a permettere al ricorrente l’individuazione, con un grado sufficiente di approssimazione, della documentazione oggetto di concreto interesse e di possibile ostensione.” . L’ordinanza specificava, inoltre, che “Conseguentemente, la società resistente dovrà rivalutare l’istanza di accesso, limitatamente ai documenti di cui al punto 3, per i quali residua l’interesse dell’istante (“i pareri e le autorizzazioni rilasciate negli ultimi cinque anni in merito allo scarico di acque da parte di altre utenze industriali che operano nella zona di riferimento valendosi della stessa fognatura di cui si vale anche Safas”) e, ove, alla luce di una più compiuta disamina, venga confermata l’impossibilità di evaderla per come formulata, a causa dell’effettivo contrasto della sua ampiezza con le esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa, dovrà essere avviato un dialogo procedimentale teso a permettere al ricorrente l’individuazione, con un grado sufficiente di approssimazione, della documentazione oggetto di concreto interesse e di possibile ostensione.”.
- La resistente Viacqua s.p.a., ha proposto istanza ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm., formulando i seguenti quesiti:
“1. Se sia corretto limitare l’accesso alle sole pratiche riferite a richieste di autorizzazione allo scarico nelle condotte che recapitano nel depuratore di S. Agostino, che è quello in cui recapita la fognatura interessata dallo scarico di SAFAS.
2. Se, a tutela della riservatezza dei terzi interessati, debba essere richiesto il consenso all’ostensione.
3. Se, il difetto di consenso sia superabile – e con quali cautele - nella valutazione comparativa degli interessi; non va trascurato che si tratta di procedimenti che contemplano l’esame di documentazione tecnica descrittiva pregnante delle strutture e dei procedimenti produttivi di ciascun richiedente, che come tali possono essere ritenuti meritevoli di salvaguardia.
4. Se l’ostensione debba riguardare, in funzione della contestualizzazione dei singoli provvedimenti resi sulle diverse istanze di autorizzazione, la documentazione istruttoria sulla scorta della quale si sia formata l’elaborazione del parere finale. Infatti la mera acquisizione del parere finale non è per sé rappresentativa del percorso istruttorio che ha portato alla decisione stessa.”.
- Nelle more della celebrazione dell’udienza in camera di consiglio Viacqua s.p.a. ha consentito l’accesso a parte della suddetta documentazione ed ha dichiarato il perdurare dell’interesse ai chiarimenti solo per quanto concerne il punto 4, evidenziando di ritenere di aver dato corretta esecuzione all’ordinanza attivando il contraddittorio con la controparte e mettendo a sua disposizione gli atti più rilevanti delle pratiche similari a quella della ricorrente, ossia, in particolare, le richieste iniziali, i provvedimenti finali ed i pareri Viacqua.
- Ritenuto che, anche nei limiti in cui l’istanza è stata circoscritta, essa resti inammissibile, in quanto l’ordinanza era sufficientemente chiara nell’individuare il perimetro delle valutazioni di competenza della società concessionaria e dei criteri di contemperamento dei contrapposti interessi, mentre lo strumento di cui all’art. 112, comma 5, cod. proc. amm. non può essere utilizzato per ottenere l’integrazione del dictum giudiziale, ovvero un parere preventivo in ordine all’esatta ottemperanza allo stesso in assenza di oggettive incertezze interpretative sul contenuto del provvedimento da eseguire.
E’ consolidato, in giurisprudenza, il principio secondo cui “ il ricorso ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm. non presenti caratteristiche che consentano di ricondurlo, in senso sostanziale, al novero delle azioni di ottemperanza, trattandosi di un ricorso che ha natura giuridica diversa tanto dall'azione finalizzata all'attuazione del comando giudiziale (art. 112, comma 2), quanto dall'azione esecutiva in senso stretto (art. 112, comma 3), e che presuppone dubbi o incertezze sull'esatta portata del comando giuridico oggetto dell'obbligo conformativo, né può essergli attribuita la natura di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 7, ponendosi esso dal punto di vista logico-sistematico al di fuori del vero e proprio giudizio di ottemperanza; pertanto, il rimedio della richiesta di chiarimenti è ammissibile, nel suo contenuto proprio di strumento volto a ottenere precisazioni e delucidazioni su punti del decisum ovvero sulle concrete e precise modalità di esecuzione, laddove si riscontrino elementi di dubbio o di non immediata chiarezza, senza che con ciò possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare e/o integrare il proprium delle statuizioni rese (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. V 16 maggio 2017 n. 2324 e 6 settembre 2017 n. 4232, sez.IV 30 novembre 2015 n. 5409); (…) in definitiva la c.d. ottemperanza di chiarimenti costituisce un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato - utilizzabile quando vi sia una situazione di incertezza da dirimere che impedisce la sollecita esecuzione del titolo esecutivo - e non un'azione o una domanda in senso tecnico, con la conseguenza che non può trasformarsi in un'azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa, né in un'impugnazione mascherata, che porti di fatto a stravolgere il contenuto della pronuncia, la quale non può più venire riformata né integrata dal giudice dell'ottemperanza ove la pretesa avanzata sia de plano ricavabile dal tenore testuale della sentenza da eseguire; - pertanto, in tale ottica i quesiti interpretativi da sottoporre al giudice dell'ottemperanza devono attenere alle modalità dell'ottemperanza e devono avere i requisiti della concretezza e della rilevanza, non potendosi sottoporre al giudice questioni astratte di interpretazione del giudicato, ma solo questioni specifiche che siano effettivamente insorte durante la fase di esecuzione dello stesso; - infatti, lo strumento in esame non può trasformarsi in un pretesto per investire il giudice dell'esecuzione, in assenza dei presupposti suindicati, di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell'esecuzione del decisum, nell'ambito del rapporto tra parti e amministrazione, salvo che successivamente si contesti l'aderenza al giudicato dei provvedimenti così assunti; ” (così Consiglio di Stato, sez. VI, 19/10/2018, n.5978).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), dichiara inammissibile l’istanza ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 23 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO