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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27922/2019 , vertente
TRA
(ROMA, 21/11/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MONICA OLETTO;
ricorrente
E
(MILANO, 20/03/1969), con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. BARBARA ROEFARO;
resistente
Con l'intervento dell'avv. Sabrina Maroncelli, n.q. di curatore speciale del minore nato a [...] il [...]; Persona_1
e del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni del divorzio tra i coniugi 2
e nei Parte_1 Controparte_1
confronti dei quali è già stata emessa da questo ufficio sentenza di non definitiva che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Affidamento del figlio minore Per_1
Si tratta del tema maggiormente controverso, da cui si è determinato il dilatarsi dei tempi del procedimento;
la madre accusa il padre del minore di gravi carenze sul piano della genitorialità, sostenendo che nei primi anni di vita se ne sia disinteressato, per poi manifestare improvvisamente il CP_1
desiderio di trascorrere più tempo con lui e nel contempo tenere comportamenti inadeguati;
il padre dal canto suo stigmatizza l'atteggiamento ostativo della controparte, per avere ella formulato in suo danno una sequela di accuse particolarmente gravi, e per avere indotto nel minore un atteggiamento di rifiuto nei suoi confronti.
dunque, che aveva sette anni all'avvio del procedimento, si è trovato Per_1
suo malgrado al centro di una elevatissima conflittualità; la messaggistica scambiata tra le parti e prodotta in giudizio evidenzia che tra essi non vi era la minima capacità di coordinamento, nemmeno su questioni banali e di ordinaria amministrazione quale la partecipazione del minore ad una festa di coetanei, o la scelta del centro estivo.
La condizione di disagio del minore, e l'andamento delle relazioni familiari
( ha più volte interrotto e ripreso i rapporti con il padre nel corso del Per_1
giudizio) hanno richiesto l'intervento di due consulenze tecniche;
in esito alla prima erano stati forniti ai genitori precise indicazioni e percorsi di riavvicinamento alla figura paterna, che non sono stati puntualmente eseguiti.
Nel corso della seconda consulenza, effettuata nell'anno 2023, si è 3
maggiormente evidenziata la condizione di rischio cui andava incontro il minore, e l'urgenza di avviare per lui un percorso psicoterapeutico;
il Ctu ha insistito durante le operazioni per una ripresa degli incontri monitorati padre
– figlio, che erano stati avviati e sembravano dare buoni risultati, ma erano stati poi nuovamente interrotti per divergenze tra lo stesso e gli CP_1
operatori. Il percorso è stato dunque riavviato attraverso una nuova valutazione della relazione padre – figlio, che il CTU ha affidato ad un ennesimo professionista, il quale ha tratto le conclusioni di seguito riportate:
La relazione fra il minore ed il padre appare Persona_1 CP_1
connotata da una affettività positiva, un sentimento tenero e sincero,
desiderio di condividere il tempo e le passioni, buona capacità di
comunicare. Il figlio esprime in modo diretto l'affetto per il padre ed il
desiderio che la frequentazione non venga mediata da una figura terza. Il
fatto che la diade sia stata lasciata sola durante i tragitti ed i pasti
concomitanti agli incontri, testimonia, a parere dello scrivente, un accordo
tra genitore e figlio, ma anche fiducia su questo tema da ambo le parti. Il
padre è risultata una figura generalmente protettiva, capace di promuovere
le passioni del figlio, di ascoltarlo, di prendersene cura. È però presente un
certo risentimento nei confronti della sig.ra come anche una certa Pt_1
quota di conflitto che attraversa negativamente la relazione anche tra il
genitore ed il figlio. Sono emersi aspetti di triangolazione in cui il padre ha
accettato o sostenuto il figlio a parlare di accordi o scelte direttamente con
l'altro genitore. A parere dello scrivente il sig. si gioverebbe di un CP_1
lavoro di sostegno alla genitorialità per poter far fronte sia alla lontananza
vissuta, sia alle inevitabili delusioni che dopo l'idillio della ripresa si
presenteranno e per cui il padre dovrà essere pronto, ma anche per meglio 4
gestire le difficoltà di conflitto presenti nella relazione tra la signora Pt_1
e lui stesso”.
Pur a fronte delle criticità riscontrate (i genitori proseguivano nell'opera di reciproca svalutazione, accusandosi reciprocamente di essere la causa della sofferenza del figlio), il CTU ha condivisibilmente suggerito soluzioni che –
piuttosto che sanzionare e stigmatizzare gli aspetti di limitata funzionalità
genitoriale – fossero indirizzate ad offrire a protezione da Per_1
sollecitazioni e stressor ambientali e disfuzionali.
Il CTU all'avvio della seconda consulenza ha rilevato che a fronte della archiviazione del procedimento penale aperto a carico di in seguito CP_1
alle denunce dell'ex coniuge, e quindi al venir meno quindi di un rilevante fattore divisivo, non vi era alcun margine di comunicazione costruttiva tra le parti, mentre i rapporti padre figlio si erano nuovamente interrotti senza l'intervento di nuovi fattori oggettivabili;
il perdurare della sfiducia reciproca,
e il permanente sbilanciamento del minore verso la madre generavano nel padre stati di agitazione ed intemperanze comportamentali che in una sorta di circuito negativo, finivano per rendere ancor più difficoltosa la relazione con il figlio. Nel corso delle operazioni si è registrato un movimento di segno contrario, il padre ha accettato di riprendere la coordinazione genitoriale,
interrotta, la madre non si è opposta;
tuttavia, l'apparente distensione non si
è rivelata frutto di un processo stabile, come è emerso chiaramente nella fase finale del procedimento.
Riferisce il CTU: “ Il dato più preoccupante che si è delineato all'interno di questa consulenza, venendo poi confermato anche dall'approfondito esame psicodiagnostico effettuato dalla dottoressa , è stato quello della sofferenza CP_2 di , che lo pone a forte di rischio di una rottura ideoaffettiva molto seria, Per_1 5
che si può far sicuramente risalire alla conflittualità genitoriale, ma che ha a mio avviso ritrova anche altre motivazioni. è un ragazzo molto dotato Per_1 intellettualmente ma anche molto sofferente ed ha bisogno assolutamente di effettuare una terapia individuale con uno psicoterapeuta dell'età evolutiva e di percepire un clima maggiormente collaborativo e disteso in ambito familiare, escludendo la possibilità di essere nuovamente triangolato o potenziale vittima di intemperanze comportamentali, quali quelle poste in essere dal signor nel CP_1 corso della consulenza che hanno determinato l'interruzione del percorso, poi completato positivamente e soprattutto di una alleanza ed un appiattimento sulle posizioni materne, che hanno avuto un ruolo centrale e determinante nell'allontanamento dal padre, nonostante i percorsi effettuati nella precedente consulenza.
Sicuramente il riavvicinamento al padre e la tranquilla frequentazione avuta con lui nel periodo natalizio attesta l'opportunità concreta che non vi siano più motivi e vincoli alla frequentazione di con il padre che non rappresenta per lui un Per_1 pericolo ma bensì una risorsa, così come la madre, se il clima di conflittualità verificato venga ad attenuarsi in maniera definitiva.
È indubbio che gli strascichi del contenzioso penale hanno alimentato ancor di più il pregiudizio esistente tra i due genitori, tuttavia quanto avvenuto durante questa consulenza attesta in maniera chiara come un ritorno alla normalità e una
interazione tranquilla e proficua tra i genitori ed il figlio e dei genitori tra loro rappresenta l'unica possibile soluzione per le criticità esistenti.
Il ragazzo non sembra più avere problemi ad interagire in maniera autonoma e tranquilla con il padre e pertanto, come anche evidenziato durante questa festività natalizie, non intravedo motivi o ostacoli a che questa possa avvenire in maniera libera e senza la necessità di effettuare nuove percorsi. E' altresì vero che se da una parte il minore non dovrà per nessuna ragione più essere in alcun modo consapevolmente o inconsapevolmente triangolato nel conflitto tra i genitori, questo dovrà attenuarsi nei toni nelle modalità con una collaborazione che non potrà mai essere ottimale alla luce di quanto avvenuto, ma che per il bene del minore dovrà avvenire in maniera comunque il più costruttiva possibile. Per fare in modo che non vi siano ulteriori criticità e condizioni disfunzionali che interferiscano con il precario equilibrio del minore, i percorsi di terapia individuale del ragazzo e di coordinazione genitoriale dovranno quindi riprendere immediatamente e proseguire senza ulteriori interruzioni, per migliorare la qualità della vita dei genitori e soprattutto del ragazzo. Ulteriori ostacoli ai percorsi che si suggeriranno o alla frequentazione con entrambi i genitori non potranno essere più tollerati in quanto contrari all'equilibrio psico emotivo di , che ha necessità di supporto, Per_1 6
stabilità nelle relazioni e tranquillità.
All'esito della CTU è stata quindi emessa un' ordinanza che modificando i provvedimenti provvisori ha disposto quanto segue:
1) è affidato ad entrambi i genitori;
Per_1
2) I genitori sono tenuti ad attenersi alle indicazioni del ctu quanto all'avvio del supporto terapeutico del minore, avvalendosi del professionista da questi indicato laddove non sia possibile attivare un intervento pubblico in tempi rapidi;
3) Si invitano i genitori ad aderire altresì alla indicazione del CTU in ordine ai percorsi individuali dal medesimo suggeriti con professionista di loro fiducia;
4) I genitori dovranno inoltre riprendere nel minor tempo possibile un percorso di coordinamento ed implementazione delle funzioni genitoriali alla luce del conflitto in atto e delle difficoltà di comunicazione e coordinazione, avvalendosi della professionista indicata dal medesimo CTU o altro professionista di loro fiducia.
5) il minore frequenterà il padre in modalità libera, secondo le cadenze indicate dal CTU di seguito riprodotte:
Primo mese (per consentire un riadattamento del minore alla frequentazione ed agli ambienti di vita paterni con graduale incremento dei pernotti):
- Dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento
a scuola a weekend alterni presso la casa del padre;
- Pomeriggio di martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21 con cena dal padre nella settimana in cui ha il weekend con il padre;
- Pomeriggi di mercoledì e giovedì Per_1 dall'uscita di scuola fino alle ore 21 con cena dal padre nella settimana in cui ha il weekend con la madre. Per_1
Dal secondo mese in poi:
- Dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento
a scuola a weekend alterni presso la casa del padre;
- Dal martedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola nella settimana in cui ha il weekend Per_1 con il padre;
- Dal mercoledì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola nella settimana in cui ha il weekend Per_1 con la madre.
Frequentazione festiva ed estiva:
- Quindici giorni nei mesi di luglio e di agosto con la madre, altrettanti con il padre.
- Dal 23 al 30 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 6 gennaio con
l'altro (con pernotto), alternandosi di anno in anno;
- Tre giorni con la madre e tre col padre nelle vacanze pasquali (con pernotto);
- La festa del papà con il padre, quella della mamma con la madre;
- Il compleanno del minore con un genitore solo e con l'altro l'anno dopo. 7
Il programma della vacanze estive in futuro andrà concordato entro la fine di maggio di ogni anno.
Ogni volta che il bambino si troverà presso un genitore , l'altro dovrà essere informato su dove il figlio si trovi e potrà contattarlo telefonicamente e/o con videochiamata una volta al giorno (preferibilmente tra le 19 e le 20), salvo situazioni di emergenza.
5) i servizi sociali sono incaricati di avviare con urgenza uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare per verificare
a) se le parti abbiano prestato adesione alle indicazioni fornite;
b) se si siano verificati elementi di criticità, triangolazioni del minore, comportamenti ostativi o intemperanze da parte di uno o entrambi i genitori;
c) se il programma di frequentazione stabilito abbia effettiva attuazione;
ai Servizi si richiede di inoltrare a questo ufficio una relazione informativa entro il 5-9.2024
6) i genitori sono ammoniti a prestare la loro collaborazione e mitigare la reciproca conflittualità, ed avvisati che in caso contrario si dovrà prendere in considerazione la possibilità di limitare la loro responsabilità genitoriale
o modificare il collocamento del minore.
La causa è stata rinviata per la verifica del nuovo assetto, e per la precisazione delle conclusioni;
in tale sede, con nota del 10.9.2024, la curatrice speciale del minore si è così espressa: , oramai quasi adolescente, risulta essere Per_1 un ragazzo ben diverso rispetto a quello incontrato all'inizio della Curatela:
l'iperattività, l'evidente scarsa concentrazione ed il rifiuto all'eloquio di allora hanno ceduto il passo ad un atteggiamento pacato, all'attenzione e ad evidenti manifestazioni di capacità di comprensione e riflessione che fanno adesso di lui un ragazzo posato, concreto, empatico e simpatico;
ciononostante, se sollecitato in merito alle note problematiche dei genitori, emerge di tutta evidenza il dispiacere dello stesso rispetto ai loro conflitti ed alla difficoltà di sopportare di fare da tramite tra gli stessi perché, secondo quanto riferito dallo stesso minore, da un lato il Sig. non sembrerebbe gradire di parlare direttamente con la Signora CP_1 Pt_1 optando per il colloqui attraverso gli avvocati e per il solo rigido rispetto delle disposizioni del Tribunale mentre, dall'altro, la Signora sarebbe troppo Pt_1 attenta al preciso rispetto degli orari stabiliti per l'esercizio del diritto di visita del padre nonché oltremodo troppo scontenta dell' impossibilità di conoscere minuziosamente gli spostamenti del figlio e di colloquiare con lo stesso quando è con il Sig. desidera senza meno una situazione decisamente più CP_1 Per_1 fluida ove sia rispettata la sua individualità di dodicenne oramai di "grandicello" così da potergli essere consentito di esprimersi rispetto ai tempi ed alle modalità con cui intrattenersi con l'uno e con l'altro genitore. 8
La relazione informativa dei Servizi Sociali del 6.09.2024, evidenziando tutte le difficoltà derivate e derivabili a dal conflitto genitoriale, risulta Per_1 confermare in toto le appena richiamate risultanze cui è pervenuta la scrivente
Curatela in armonia con la quale sostanzialmente confida nella prosecuzione del percorso psicoterapico svolto da con il Dott. quale più pregnante e Per_1 CP_3 fattivo strumento per il superamento delle difficoltà psicologiche dello stesso minore.
I colloqui con i difensori delle parti hanno evidenziato come quest'ultime siano entrambe saldamente arroccate sulle reciproche posizioni ed abitudini che peraltro sostanzialmente configurano i comportamenti genitoriali disfunzionali indicati da
e rilevati dalla relazione informativa. Per_1
Ciò posto il sottoscritto Curatore ritenendo che, nonostante le difficoltà tutt'ora inevitabilmente in atto, il lavoro svolto sul nucleo genitoriale, dal Consulente tecnico Dott. , dai Servizi Sociali e di coordinazione genitoriale Persona_2 nonché dai singoli psicoterapeuti incaricati, abbia notevolmente migliorato l'assetto familiare così da scongiurare le limitazioni di responsabilità genitoriale e le modifiche del collocamento del minore più volte paventatesi nel corso del procedimento, conclude chiedendo che il Tribunale Voglia disporre la prosecuzione quantomeno biennale di tutti i percorsi in essere con rinnovo dell'ammonimento ai
Signori ed a prestare la loro reciproca collaborazione CP_1 Parte_1 per la serena sopracitata prosecuzione degli stessi nonché a mitigare definitivamente la loro reciproca conflittualità.
La relazione dei Servizi Sociali cui fa riferimento la curatrice speciale,
depositata in realtà il 23 agosto 2023, pone in luce una relazione complessivamente distesa tra ed il padre, una buona adesione del Per_1
minore al percorso psicoterapico (cui giunge sempre accompagnato dal padre), una perdurante sofferenza del ragazzo di fronte alla incapacità dei genitori di trovare punti di condivisione, ma allo stesso tempo una sua forma di resilienza posto che, come si legge nella chiosa finale “ a suo modo Per_1
riesce a dimostrare una buona complicità con entrambi”.
Il quadro così delineato, che presentava elementi incoraggianti, ha registrato una nuova battuta di arresto in prossimità della decisione, mentre erano in 9
corso i termini assegnati alle parti per memorie conclusionali e repliche;
su istanza della difesa che lamentava l'ennesima interruzione della CP_1
frequentazione padre figlio, la fase decisionale è stata sospesa e le parti sono state nuovamente convocate in istruttoria: è emerso che i genitori avevano avuto una nuova occasione di scontro poiché la madre lamentava che il minore fosse stato lasciato troppo presto al mattino davanti alla scuola, mentre il padre sosteneva che ciò era avvenuto su richiesta di , che doveva Per_1
incontrarsi con un'amica, e che lui era rimasto poco distante a sorvegliare la situazione;
quindi è emerso che nella giornata di venerdì all'ora di pranzo, per ragioni che non sono state chiarite, il padre aveva dato uno schiaffo al minore
(tanto ha riferito lo stesso minore alla curatrice speciale), il quale aveva così
manifestato nuovamente una forte resistenza nei suoi confronti;
dalle memorie conclusionali emerge che dal mese di ottobre 2024 padre e figlio non si sono incontrati, e le parti si sono nuovamente rinserrate nelle iniziali posizioni di assoluta contrapposizione, insistendo nella sostanza entrambi per l'adozione di provvedimenti che sanzionassero l'altro genitore allontanandolo per quanto possibile dal figlio. Più grave ancora, la notizia che il percorso di psicoterapia intrapreso da sia stato di recente interrotto Per_1
per volontà della madre, che per ragioni non comprensibili e non illustrate a questo ufficio, ha ritenuto di ritirare la propria fiducia nel professionista.
Il collegio, alla luce di quanto riscontrato dal CTU, ritiene che tale interruzione costituisca un fattore di rischio per il minore e che debba esservi quanto prima posto rimedio. Nonostante la nuova crisi in cui sono precipitate le relazioni familiari, si ritiene che debba essere mantenuto fermo lo schema organizzativo già stabilito, sia pure con alcuni correttivi volti a semplificare gli spostamenti di (come suggerito dal curatore), nell'auspicio che Per_1 10
con la ripresa dei percorsi indicati la situazione possa tornare a normalizzarsi;
non si ritiene di tenere ulteriormente aperto questo procedimento, la cui pendenza non pare costituire un efficace deterrente all'adozione di comportamenti disfunzionali, ma si ritiene piuttosto di incaricare il Servizio
Sociale di monitorare il nucleo familiare e riferire con cadenza trimestrale al
Pubblico Ministero Minorile in ordine alla ripresa della terapia per il minore
(tramite professionista che – se non individuato concordemente dalle parti –
sarà indicato direttamente dal Servizio Sociale medesimo), ed alla regolarità
della frequenza;
ove le parti non dovessero attenersi a tale indicazione,
ritenuta essenziale per la protezione del benessere e della salute psichica di
, il Servizio Sociale ne farà segnalazione al PMM per le sue Per_1
valutazioni in ordine ad eventuali provvedimenti limitativi della responsabilità di uno o entrambi i genitori.
Non vi sono i presupposti allo stato per una modifica del collocamento di
, la cui relazione con il padre appare ancora discontinua, posto che – Per_1
come riferito dal minore alla curatrice speciale – per il momento è proprio il padre ad avere interrotto i contatti con lui, ed in ogni caso il minore mostra una evidente resistenza di fronte ad una prospettiva di ulteriore ampliamento della frequentazione (v. comparse conclusionali e di replica del curatore); il recupero di una normale frequentazione padre figlio deve necessariamente passare per un risanamento della relazione attraverso un percorso terapeutico,
e per una prosecuzione del percorso di coordinazione già indicato ai genitori.
resterà quindi affidato ad entrambi i genitori, ai quali si prescrive di Per_1
riattivare il percorso di coordinazione proseguendolo per una durata almeno biennale;
è ammonita a non ostacolare la immediata ripresa del percorso Parte_1 11
terapeutico di , con il medesimo professionista o con altro che sarà Per_1
individuato – in mancanza di accordo – dal Servizio Sociale;
al Servizio Sociale è conferito il potere di prestare il consenso – in mancanza di accordo dei genitori all'avvio ed alla prosecuzione della terapia in questione, la cui responsabilità genitoriale è pertanto da intendersi sotto questo profilo parzialmente limitata;
Il Servizio medesimo inoltre manterrà attivo il monitoraggio sul nucleo familiare, verificando che sia dato seguito alle prescrizioni qui emesse a tutela del minore, segnalando prontamente al PMM ogni situazione di pregiudizio per il medesimo;
resterà collocato in via prevalente presso la madre, e frequenterà il Per_1
padre a settimane alterne dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedi mattina con riaccompagnamento a scuola;
la domenica sera con rientro entro le ore
21.30, nonché tutti i martedi dall'uscita di scuola fino al mercoledi mattina con riaccompagnamento a scuola;
In estate potrà trascorrere un periodo di 30 giorni con ciascun genitore,
frazionati in mancanza di accordo nella prima metà di luglio e di agosto alternata con la seconda metà degli stessi mesi di anno in anno;
dal 23 al 30
dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro (con pernotto), alternandosi di anno in anno;
- Vacanze pasquali ad anni alterni, cominciando per il prossimo periodo con il padre;
festa del papà con il padre, festa della mamma con la madre;
- compleanno del minore ad anni alterni;
- sarà garantito un contatto telefonico (o videochiamata) quotidiano con il genitore che non ha con sé il minore;
12
Questioni economiche
Sotto il profilo economico, gli accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione dispongono che il padre corrisponda un assegno di mantenimento per il minore pari ad € 300,00 mensili, e sostenga per intero le spese di abbigliamento e tutte le spese straordinarie;
la ricorrente chiede in questa sede che venga previsto un aumento dell'assegno perequativo (fermo il resto) e formula inoltre una domanda di assegno divorzile.
il resistente è dipendente di un istituto di credito;
all'inizio del CP_1
procedimento percepiva entrate nette per circa 28.000 euro annui;
dal mese di settembre 2024 il rapporto di lavoro si è trasformato, su sua richiesta, in rapporto di part time orizzontale, con riduzione della retribuzione mensile (la busta paga depositata indica il reddito di € 1954.00 mensili (dunque ipotizzando che egli percepisca almeno 13 mensilità la sua retribuzione annua non dovrebbe essere scesa al di sotto dei 25.000 euro netti mensili); egli afferma di avere richiesto la riduzione dell'orario lavorativo per poter seguire meglio il figlio, ma la circostanza non è stata compiutamente accertata in questa sede;
è proprietario dell'immobile in cui vive, per il quale dichiara di versare una rata di mutuo di 400 euro mensili;
dichiara di svolgere lavori saltuari come baby sitter, e di Parte_1
percepire redditi esigui, nell'ordine di 250 euro mensili circa;
è proprietaria pro quota di un appartamento di mq. 103, e nuda proprietaria di un box, come emerso dalla visura depositata dal resistente (e contrariamente a quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio della ricorrente, che ella non ha inteso aggiornare); vive con i propri familiari di origine;
afferma di non essere titolare di alcun rapporto bancario;
non risulta che rispetto alla situazione di fatto sottesa alla separazione siano intervenuti mutamenti di 13
rilievo (a parte il consolidamento dell'usufrutto su una quota dell'appartamento di cui sopra, di cui in precedenza ella deteneva la sola nuda proprietà); occorre considerare che oggi è un adolescente, e le sue Per_1
esigenze sono certamente superiori, considerato che all'epoca della separazione era un bambino di 5 anni e che pertanto – stante la prevalente dimora presso la casa materna, il contributo dovuto dal padre deve essere aumentato ad € 450,00 mensili, tenuto conto però che – secondo il protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario, che qui viene integralmente recepito e cui d'ora in poi le parti si atterranno - si intendono comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione,
spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici,
antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, barbiere, estetista, ecc.).
Per il resto le spese straordinarie, che verranno suddivise in ragione del 60%
a carico del padre e del 40% a carico della madre, saranno individuate e regolate come segue.
Saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private,
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola,
doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire 14
l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car,
macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
a tal proposito il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Saranno invece considerate spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Vi è infine da esaminare la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente. 15
Secondo un orientamento che a partire dalla pronuncia 18287/2018 delle
Sezioni Unite della Cassazione può dirsi consolidato, l'assegno divorzile presuppone uno squilibrio tra le condizioni economiche dei due interessati,
ma non è funzionale a provocarne il livellamento, né al ripristino di un tenore di vita pari a quello della famiglia unita. L'assegno come è noto si articola in diverse componenti, di natura rispettivamente assistenziale, compensativa e risarcitoria, non necessariamente compresenti;
l'elemento assistenziale tende ad assicurare al coniuge debole l'accesso ad una vita dignitosa, quello compensativo serve in certo senso a ripagare il coniuge richiedente del contributo fornito alla vita familiare, inteso sia come apporto “diretto” alla formazione del patrimonio comune, sia come ausilio indiretto fornito all'altro coniuge attraverso il sacrificio delle proprie aspettative di crescita personale e professionale, effettuato in funzione del tipo di assetto familiare concordato tra i coniugi. Si aggiungono poi quali ulteriori elementi di valutazione, la considerazione dell'età e dello stato di salute degli interessati, nonché la durata del matrimonio. Di rilevanza statisticamente marginale, il criterio risarcitorio può intervenire infine in funzione riparativa, laddove la fine del matrimonio sia da ricondurre a comportamenti lesivi della dignità o dell'integrità dell'altro coniuge.
Pertanto il riferimento che l'art. 5 l. 898/70 opera all'inadeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente, deve essere correttamente inteso: non in senso restrittivo, sino a limitarlo al parametro della libertà dai bisogni essenziali, ma neppure, in senso opposto, sino a prendere a misura dell'adeguatezza il tenore di vita pregresso o l'entità delle sostanze del coniuge onerato.
Ora nell'atto introduttivo la ricorrente richiede espressamente l'assegno al 16
fine di soddisfare le proprie esigenze alimentari, dunque facendo leva sul criterio strettamente assistenziale;
nulla è dedotto – con riguardo alla funzione compensativa – in merito ad eventuali contributi forniti al patrimonio familiare, o al sacrificio di aspirazioni personali in funzione della famiglia;
peraltro si deve rilevare che il diritto all'assegno in funzione compensativa non sorge solo in funzione della circostanza che uno dei coniugi si sia nel tempo dedicato con maggiore intensità alle incombenze domestiche o alla cura della prole (..“Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, nè
sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa,
di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività
familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”
(Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234
del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del
2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022). Ora, per quanto sia evidente che tra le parti sussiste una condizione di squilibrio, giacché la ricorrente non dispone di un impiego contrattualizzato, va tenuto conto che in un contesto del tutto analogo, in fase separativa (quando i vincoli del matrimonio sul piano assistenziale sono sicuramente più stringenti), le parti si erano risolte a prevedere che ognuna di esse avrebbe provveduto al proprio mantenimento;
ebbene, la ricorrente non ha dimostrato né dedotto che rispetto alla fase 17
separativa siano intervenuti mutamenti significativi, o siano sopravvenute nuove esigenze assistenziali;
pertanto, tenuto conto che ella svolge ora come allora lavori precari, di cui non è dato verificare l'effettiva redditualità (posto che ella dichiara di non possedere un conto corrente), si deve ritenere che ella anche oggi disponga di risorse sufficienti per fare fronte alle proprie necessità; non risulta in sostanza che siano sopravvenute nuove esigenze assistenziali rispetto al passato.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi e quelle di CTU possono porsi in via definitiva a carico di ambo le parti in pari quota.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27922/2019 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni del divorzio tra i coniugi
[...]
e Pt_1 Controparte_1
1) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con prevalente Per_1
collocamento presso la madre e frequentazione regolata come in motivazione;
2) Invita le parti a riattivare il percorso di coordinazione genitoriale interrotto;
3) Prescrive una immediata ripresa del percorso terapeutico di , con Per_1
lo stesso professionista che lo aveva in carico, o in presenza di impedimenti, con altro professionista, individuato – in mancanza di accordo tra le parti– dal Servizio Sociale;
4) Ammonisce a non ostacolare la ripresa del percorso di cui Parte_1 18
al punto che precede;
5) Attribuisce al Servizio Sociale – in mancanza del consenso di entrambi i genitori – la facoltà di concedere le necessarie autorizzazioni al terapeuta che sarà individuato, in tal senso parzialmente limitando la responsabilità
genitoriale delle parti;
6) Richiede al Servizio Sociale di mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare, e segnalare al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni ogni eventuale situazione di pregiudizio, ivi compresa la mancata tempestiva riattivazione del percorso terapeutico per il minore;
7) Pone a carico del padre un assegno perequativo di e 450,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat, oltre al 60% delle spese straordinarie, da regolarsi sulla base del protocollo riportato in motivazione;
8) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
9) Spese di lite compensate e spese di CTU a carico di ambo le parti in pari quota.
Roma, 24/01/2025
La giudice est. la Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27922/2019 , vertente
TRA
(ROMA, 21/11/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MONICA OLETTO;
ricorrente
E
(MILANO, 20/03/1969), con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. BARBARA ROEFARO;
resistente
Con l'intervento dell'avv. Sabrina Maroncelli, n.q. di curatore speciale del minore nato a [...] il [...]; Persona_1
e del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni del divorzio tra i coniugi 2
e nei Parte_1 Controparte_1
confronti dei quali è già stata emessa da questo ufficio sentenza di non definitiva che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Affidamento del figlio minore Per_1
Si tratta del tema maggiormente controverso, da cui si è determinato il dilatarsi dei tempi del procedimento;
la madre accusa il padre del minore di gravi carenze sul piano della genitorialità, sostenendo che nei primi anni di vita se ne sia disinteressato, per poi manifestare improvvisamente il CP_1
desiderio di trascorrere più tempo con lui e nel contempo tenere comportamenti inadeguati;
il padre dal canto suo stigmatizza l'atteggiamento ostativo della controparte, per avere ella formulato in suo danno una sequela di accuse particolarmente gravi, e per avere indotto nel minore un atteggiamento di rifiuto nei suoi confronti.
dunque, che aveva sette anni all'avvio del procedimento, si è trovato Per_1
suo malgrado al centro di una elevatissima conflittualità; la messaggistica scambiata tra le parti e prodotta in giudizio evidenzia che tra essi non vi era la minima capacità di coordinamento, nemmeno su questioni banali e di ordinaria amministrazione quale la partecipazione del minore ad una festa di coetanei, o la scelta del centro estivo.
La condizione di disagio del minore, e l'andamento delle relazioni familiari
( ha più volte interrotto e ripreso i rapporti con il padre nel corso del Per_1
giudizio) hanno richiesto l'intervento di due consulenze tecniche;
in esito alla prima erano stati forniti ai genitori precise indicazioni e percorsi di riavvicinamento alla figura paterna, che non sono stati puntualmente eseguiti.
Nel corso della seconda consulenza, effettuata nell'anno 2023, si è 3
maggiormente evidenziata la condizione di rischio cui andava incontro il minore, e l'urgenza di avviare per lui un percorso psicoterapeutico;
il Ctu ha insistito durante le operazioni per una ripresa degli incontri monitorati padre
– figlio, che erano stati avviati e sembravano dare buoni risultati, ma erano stati poi nuovamente interrotti per divergenze tra lo stesso e gli CP_1
operatori. Il percorso è stato dunque riavviato attraverso una nuova valutazione della relazione padre – figlio, che il CTU ha affidato ad un ennesimo professionista, il quale ha tratto le conclusioni di seguito riportate:
La relazione fra il minore ed il padre appare Persona_1 CP_1
connotata da una affettività positiva, un sentimento tenero e sincero,
desiderio di condividere il tempo e le passioni, buona capacità di
comunicare. Il figlio esprime in modo diretto l'affetto per il padre ed il
desiderio che la frequentazione non venga mediata da una figura terza. Il
fatto che la diade sia stata lasciata sola durante i tragitti ed i pasti
concomitanti agli incontri, testimonia, a parere dello scrivente, un accordo
tra genitore e figlio, ma anche fiducia su questo tema da ambo le parti. Il
padre è risultata una figura generalmente protettiva, capace di promuovere
le passioni del figlio, di ascoltarlo, di prendersene cura. È però presente un
certo risentimento nei confronti della sig.ra come anche una certa Pt_1
quota di conflitto che attraversa negativamente la relazione anche tra il
genitore ed il figlio. Sono emersi aspetti di triangolazione in cui il padre ha
accettato o sostenuto il figlio a parlare di accordi o scelte direttamente con
l'altro genitore. A parere dello scrivente il sig. si gioverebbe di un CP_1
lavoro di sostegno alla genitorialità per poter far fronte sia alla lontananza
vissuta, sia alle inevitabili delusioni che dopo l'idillio della ripresa si
presenteranno e per cui il padre dovrà essere pronto, ma anche per meglio 4
gestire le difficoltà di conflitto presenti nella relazione tra la signora Pt_1
e lui stesso”.
Pur a fronte delle criticità riscontrate (i genitori proseguivano nell'opera di reciproca svalutazione, accusandosi reciprocamente di essere la causa della sofferenza del figlio), il CTU ha condivisibilmente suggerito soluzioni che –
piuttosto che sanzionare e stigmatizzare gli aspetti di limitata funzionalità
genitoriale – fossero indirizzate ad offrire a protezione da Per_1
sollecitazioni e stressor ambientali e disfuzionali.
Il CTU all'avvio della seconda consulenza ha rilevato che a fronte della archiviazione del procedimento penale aperto a carico di in seguito CP_1
alle denunce dell'ex coniuge, e quindi al venir meno quindi di un rilevante fattore divisivo, non vi era alcun margine di comunicazione costruttiva tra le parti, mentre i rapporti padre figlio si erano nuovamente interrotti senza l'intervento di nuovi fattori oggettivabili;
il perdurare della sfiducia reciproca,
e il permanente sbilanciamento del minore verso la madre generavano nel padre stati di agitazione ed intemperanze comportamentali che in una sorta di circuito negativo, finivano per rendere ancor più difficoltosa la relazione con il figlio. Nel corso delle operazioni si è registrato un movimento di segno contrario, il padre ha accettato di riprendere la coordinazione genitoriale,
interrotta, la madre non si è opposta;
tuttavia, l'apparente distensione non si
è rivelata frutto di un processo stabile, come è emerso chiaramente nella fase finale del procedimento.
Riferisce il CTU: “ Il dato più preoccupante che si è delineato all'interno di questa consulenza, venendo poi confermato anche dall'approfondito esame psicodiagnostico effettuato dalla dottoressa , è stato quello della sofferenza CP_2 di , che lo pone a forte di rischio di una rottura ideoaffettiva molto seria, Per_1 5
che si può far sicuramente risalire alla conflittualità genitoriale, ma che ha a mio avviso ritrova anche altre motivazioni. è un ragazzo molto dotato Per_1 intellettualmente ma anche molto sofferente ed ha bisogno assolutamente di effettuare una terapia individuale con uno psicoterapeuta dell'età evolutiva e di percepire un clima maggiormente collaborativo e disteso in ambito familiare, escludendo la possibilità di essere nuovamente triangolato o potenziale vittima di intemperanze comportamentali, quali quelle poste in essere dal signor nel CP_1 corso della consulenza che hanno determinato l'interruzione del percorso, poi completato positivamente e soprattutto di una alleanza ed un appiattimento sulle posizioni materne, che hanno avuto un ruolo centrale e determinante nell'allontanamento dal padre, nonostante i percorsi effettuati nella precedente consulenza.
Sicuramente il riavvicinamento al padre e la tranquilla frequentazione avuta con lui nel periodo natalizio attesta l'opportunità concreta che non vi siano più motivi e vincoli alla frequentazione di con il padre che non rappresenta per lui un Per_1 pericolo ma bensì una risorsa, così come la madre, se il clima di conflittualità verificato venga ad attenuarsi in maniera definitiva.
È indubbio che gli strascichi del contenzioso penale hanno alimentato ancor di più il pregiudizio esistente tra i due genitori, tuttavia quanto avvenuto durante questa consulenza attesta in maniera chiara come un ritorno alla normalità e una
interazione tranquilla e proficua tra i genitori ed il figlio e dei genitori tra loro rappresenta l'unica possibile soluzione per le criticità esistenti.
Il ragazzo non sembra più avere problemi ad interagire in maniera autonoma e tranquilla con il padre e pertanto, come anche evidenziato durante questa festività natalizie, non intravedo motivi o ostacoli a che questa possa avvenire in maniera libera e senza la necessità di effettuare nuove percorsi. E' altresì vero che se da una parte il minore non dovrà per nessuna ragione più essere in alcun modo consapevolmente o inconsapevolmente triangolato nel conflitto tra i genitori, questo dovrà attenuarsi nei toni nelle modalità con una collaborazione che non potrà mai essere ottimale alla luce di quanto avvenuto, ma che per il bene del minore dovrà avvenire in maniera comunque il più costruttiva possibile. Per fare in modo che non vi siano ulteriori criticità e condizioni disfunzionali che interferiscano con il precario equilibrio del minore, i percorsi di terapia individuale del ragazzo e di coordinazione genitoriale dovranno quindi riprendere immediatamente e proseguire senza ulteriori interruzioni, per migliorare la qualità della vita dei genitori e soprattutto del ragazzo. Ulteriori ostacoli ai percorsi che si suggeriranno o alla frequentazione con entrambi i genitori non potranno essere più tollerati in quanto contrari all'equilibrio psico emotivo di , che ha necessità di supporto, Per_1 6
stabilità nelle relazioni e tranquillità.
All'esito della CTU è stata quindi emessa un' ordinanza che modificando i provvedimenti provvisori ha disposto quanto segue:
1) è affidato ad entrambi i genitori;
Per_1
2) I genitori sono tenuti ad attenersi alle indicazioni del ctu quanto all'avvio del supporto terapeutico del minore, avvalendosi del professionista da questi indicato laddove non sia possibile attivare un intervento pubblico in tempi rapidi;
3) Si invitano i genitori ad aderire altresì alla indicazione del CTU in ordine ai percorsi individuali dal medesimo suggeriti con professionista di loro fiducia;
4) I genitori dovranno inoltre riprendere nel minor tempo possibile un percorso di coordinamento ed implementazione delle funzioni genitoriali alla luce del conflitto in atto e delle difficoltà di comunicazione e coordinazione, avvalendosi della professionista indicata dal medesimo CTU o altro professionista di loro fiducia.
5) il minore frequenterà il padre in modalità libera, secondo le cadenze indicate dal CTU di seguito riprodotte:
Primo mese (per consentire un riadattamento del minore alla frequentazione ed agli ambienti di vita paterni con graduale incremento dei pernotti):
- Dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento
a scuola a weekend alterni presso la casa del padre;
- Pomeriggio di martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21 con cena dal padre nella settimana in cui ha il weekend con il padre;
- Pomeriggi di mercoledì e giovedì Per_1 dall'uscita di scuola fino alle ore 21 con cena dal padre nella settimana in cui ha il weekend con la madre. Per_1
Dal secondo mese in poi:
- Dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento
a scuola a weekend alterni presso la casa del padre;
- Dal martedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola nella settimana in cui ha il weekend Per_1 con il padre;
- Dal mercoledì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola nella settimana in cui ha il weekend Per_1 con la madre.
Frequentazione festiva ed estiva:
- Quindici giorni nei mesi di luglio e di agosto con la madre, altrettanti con il padre.
- Dal 23 al 30 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 6 gennaio con
l'altro (con pernotto), alternandosi di anno in anno;
- Tre giorni con la madre e tre col padre nelle vacanze pasquali (con pernotto);
- La festa del papà con il padre, quella della mamma con la madre;
- Il compleanno del minore con un genitore solo e con l'altro l'anno dopo. 7
Il programma della vacanze estive in futuro andrà concordato entro la fine di maggio di ogni anno.
Ogni volta che il bambino si troverà presso un genitore , l'altro dovrà essere informato su dove il figlio si trovi e potrà contattarlo telefonicamente e/o con videochiamata una volta al giorno (preferibilmente tra le 19 e le 20), salvo situazioni di emergenza.
5) i servizi sociali sono incaricati di avviare con urgenza uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare per verificare
a) se le parti abbiano prestato adesione alle indicazioni fornite;
b) se si siano verificati elementi di criticità, triangolazioni del minore, comportamenti ostativi o intemperanze da parte di uno o entrambi i genitori;
c) se il programma di frequentazione stabilito abbia effettiva attuazione;
ai Servizi si richiede di inoltrare a questo ufficio una relazione informativa entro il 5-9.2024
6) i genitori sono ammoniti a prestare la loro collaborazione e mitigare la reciproca conflittualità, ed avvisati che in caso contrario si dovrà prendere in considerazione la possibilità di limitare la loro responsabilità genitoriale
o modificare il collocamento del minore.
La causa è stata rinviata per la verifica del nuovo assetto, e per la precisazione delle conclusioni;
in tale sede, con nota del 10.9.2024, la curatrice speciale del minore si è così espressa: , oramai quasi adolescente, risulta essere Per_1 un ragazzo ben diverso rispetto a quello incontrato all'inizio della Curatela:
l'iperattività, l'evidente scarsa concentrazione ed il rifiuto all'eloquio di allora hanno ceduto il passo ad un atteggiamento pacato, all'attenzione e ad evidenti manifestazioni di capacità di comprensione e riflessione che fanno adesso di lui un ragazzo posato, concreto, empatico e simpatico;
ciononostante, se sollecitato in merito alle note problematiche dei genitori, emerge di tutta evidenza il dispiacere dello stesso rispetto ai loro conflitti ed alla difficoltà di sopportare di fare da tramite tra gli stessi perché, secondo quanto riferito dallo stesso minore, da un lato il Sig. non sembrerebbe gradire di parlare direttamente con la Signora CP_1 Pt_1 optando per il colloqui attraverso gli avvocati e per il solo rigido rispetto delle disposizioni del Tribunale mentre, dall'altro, la Signora sarebbe troppo Pt_1 attenta al preciso rispetto degli orari stabiliti per l'esercizio del diritto di visita del padre nonché oltremodo troppo scontenta dell' impossibilità di conoscere minuziosamente gli spostamenti del figlio e di colloquiare con lo stesso quando è con il Sig. desidera senza meno una situazione decisamente più CP_1 Per_1 fluida ove sia rispettata la sua individualità di dodicenne oramai di "grandicello" così da potergli essere consentito di esprimersi rispetto ai tempi ed alle modalità con cui intrattenersi con l'uno e con l'altro genitore. 8
La relazione informativa dei Servizi Sociali del 6.09.2024, evidenziando tutte le difficoltà derivate e derivabili a dal conflitto genitoriale, risulta Per_1 confermare in toto le appena richiamate risultanze cui è pervenuta la scrivente
Curatela in armonia con la quale sostanzialmente confida nella prosecuzione del percorso psicoterapico svolto da con il Dott. quale più pregnante e Per_1 CP_3 fattivo strumento per il superamento delle difficoltà psicologiche dello stesso minore.
I colloqui con i difensori delle parti hanno evidenziato come quest'ultime siano entrambe saldamente arroccate sulle reciproche posizioni ed abitudini che peraltro sostanzialmente configurano i comportamenti genitoriali disfunzionali indicati da
e rilevati dalla relazione informativa. Per_1
Ciò posto il sottoscritto Curatore ritenendo che, nonostante le difficoltà tutt'ora inevitabilmente in atto, il lavoro svolto sul nucleo genitoriale, dal Consulente tecnico Dott. , dai Servizi Sociali e di coordinazione genitoriale Persona_2 nonché dai singoli psicoterapeuti incaricati, abbia notevolmente migliorato l'assetto familiare così da scongiurare le limitazioni di responsabilità genitoriale e le modifiche del collocamento del minore più volte paventatesi nel corso del procedimento, conclude chiedendo che il Tribunale Voglia disporre la prosecuzione quantomeno biennale di tutti i percorsi in essere con rinnovo dell'ammonimento ai
Signori ed a prestare la loro reciproca collaborazione CP_1 Parte_1 per la serena sopracitata prosecuzione degli stessi nonché a mitigare definitivamente la loro reciproca conflittualità.
La relazione dei Servizi Sociali cui fa riferimento la curatrice speciale,
depositata in realtà il 23 agosto 2023, pone in luce una relazione complessivamente distesa tra ed il padre, una buona adesione del Per_1
minore al percorso psicoterapico (cui giunge sempre accompagnato dal padre), una perdurante sofferenza del ragazzo di fronte alla incapacità dei genitori di trovare punti di condivisione, ma allo stesso tempo una sua forma di resilienza posto che, come si legge nella chiosa finale “ a suo modo Per_1
riesce a dimostrare una buona complicità con entrambi”.
Il quadro così delineato, che presentava elementi incoraggianti, ha registrato una nuova battuta di arresto in prossimità della decisione, mentre erano in 9
corso i termini assegnati alle parti per memorie conclusionali e repliche;
su istanza della difesa che lamentava l'ennesima interruzione della CP_1
frequentazione padre figlio, la fase decisionale è stata sospesa e le parti sono state nuovamente convocate in istruttoria: è emerso che i genitori avevano avuto una nuova occasione di scontro poiché la madre lamentava che il minore fosse stato lasciato troppo presto al mattino davanti alla scuola, mentre il padre sosteneva che ciò era avvenuto su richiesta di , che doveva Per_1
incontrarsi con un'amica, e che lui era rimasto poco distante a sorvegliare la situazione;
quindi è emerso che nella giornata di venerdì all'ora di pranzo, per ragioni che non sono state chiarite, il padre aveva dato uno schiaffo al minore
(tanto ha riferito lo stesso minore alla curatrice speciale), il quale aveva così
manifestato nuovamente una forte resistenza nei suoi confronti;
dalle memorie conclusionali emerge che dal mese di ottobre 2024 padre e figlio non si sono incontrati, e le parti si sono nuovamente rinserrate nelle iniziali posizioni di assoluta contrapposizione, insistendo nella sostanza entrambi per l'adozione di provvedimenti che sanzionassero l'altro genitore allontanandolo per quanto possibile dal figlio. Più grave ancora, la notizia che il percorso di psicoterapia intrapreso da sia stato di recente interrotto Per_1
per volontà della madre, che per ragioni non comprensibili e non illustrate a questo ufficio, ha ritenuto di ritirare la propria fiducia nel professionista.
Il collegio, alla luce di quanto riscontrato dal CTU, ritiene che tale interruzione costituisca un fattore di rischio per il minore e che debba esservi quanto prima posto rimedio. Nonostante la nuova crisi in cui sono precipitate le relazioni familiari, si ritiene che debba essere mantenuto fermo lo schema organizzativo già stabilito, sia pure con alcuni correttivi volti a semplificare gli spostamenti di (come suggerito dal curatore), nell'auspicio che Per_1 10
con la ripresa dei percorsi indicati la situazione possa tornare a normalizzarsi;
non si ritiene di tenere ulteriormente aperto questo procedimento, la cui pendenza non pare costituire un efficace deterrente all'adozione di comportamenti disfunzionali, ma si ritiene piuttosto di incaricare il Servizio
Sociale di monitorare il nucleo familiare e riferire con cadenza trimestrale al
Pubblico Ministero Minorile in ordine alla ripresa della terapia per il minore
(tramite professionista che – se non individuato concordemente dalle parti –
sarà indicato direttamente dal Servizio Sociale medesimo), ed alla regolarità
della frequenza;
ove le parti non dovessero attenersi a tale indicazione,
ritenuta essenziale per la protezione del benessere e della salute psichica di
, il Servizio Sociale ne farà segnalazione al PMM per le sue Per_1
valutazioni in ordine ad eventuali provvedimenti limitativi della responsabilità di uno o entrambi i genitori.
Non vi sono i presupposti allo stato per una modifica del collocamento di
, la cui relazione con il padre appare ancora discontinua, posto che – Per_1
come riferito dal minore alla curatrice speciale – per il momento è proprio il padre ad avere interrotto i contatti con lui, ed in ogni caso il minore mostra una evidente resistenza di fronte ad una prospettiva di ulteriore ampliamento della frequentazione (v. comparse conclusionali e di replica del curatore); il recupero di una normale frequentazione padre figlio deve necessariamente passare per un risanamento della relazione attraverso un percorso terapeutico,
e per una prosecuzione del percorso di coordinazione già indicato ai genitori.
resterà quindi affidato ad entrambi i genitori, ai quali si prescrive di Per_1
riattivare il percorso di coordinazione proseguendolo per una durata almeno biennale;
è ammonita a non ostacolare la immediata ripresa del percorso Parte_1 11
terapeutico di , con il medesimo professionista o con altro che sarà Per_1
individuato – in mancanza di accordo – dal Servizio Sociale;
al Servizio Sociale è conferito il potere di prestare il consenso – in mancanza di accordo dei genitori all'avvio ed alla prosecuzione della terapia in questione, la cui responsabilità genitoriale è pertanto da intendersi sotto questo profilo parzialmente limitata;
Il Servizio medesimo inoltre manterrà attivo il monitoraggio sul nucleo familiare, verificando che sia dato seguito alle prescrizioni qui emesse a tutela del minore, segnalando prontamente al PMM ogni situazione di pregiudizio per il medesimo;
resterà collocato in via prevalente presso la madre, e frequenterà il Per_1
padre a settimane alterne dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedi mattina con riaccompagnamento a scuola;
la domenica sera con rientro entro le ore
21.30, nonché tutti i martedi dall'uscita di scuola fino al mercoledi mattina con riaccompagnamento a scuola;
In estate potrà trascorrere un periodo di 30 giorni con ciascun genitore,
frazionati in mancanza di accordo nella prima metà di luglio e di agosto alternata con la seconda metà degli stessi mesi di anno in anno;
dal 23 al 30
dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro (con pernotto), alternandosi di anno in anno;
- Vacanze pasquali ad anni alterni, cominciando per il prossimo periodo con il padre;
festa del papà con il padre, festa della mamma con la madre;
- compleanno del minore ad anni alterni;
- sarà garantito un contatto telefonico (o videochiamata) quotidiano con il genitore che non ha con sé il minore;
12
Questioni economiche
Sotto il profilo economico, gli accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione dispongono che il padre corrisponda un assegno di mantenimento per il minore pari ad € 300,00 mensili, e sostenga per intero le spese di abbigliamento e tutte le spese straordinarie;
la ricorrente chiede in questa sede che venga previsto un aumento dell'assegno perequativo (fermo il resto) e formula inoltre una domanda di assegno divorzile.
il resistente è dipendente di un istituto di credito;
all'inizio del CP_1
procedimento percepiva entrate nette per circa 28.000 euro annui;
dal mese di settembre 2024 il rapporto di lavoro si è trasformato, su sua richiesta, in rapporto di part time orizzontale, con riduzione della retribuzione mensile (la busta paga depositata indica il reddito di € 1954.00 mensili (dunque ipotizzando che egli percepisca almeno 13 mensilità la sua retribuzione annua non dovrebbe essere scesa al di sotto dei 25.000 euro netti mensili); egli afferma di avere richiesto la riduzione dell'orario lavorativo per poter seguire meglio il figlio, ma la circostanza non è stata compiutamente accertata in questa sede;
è proprietario dell'immobile in cui vive, per il quale dichiara di versare una rata di mutuo di 400 euro mensili;
dichiara di svolgere lavori saltuari come baby sitter, e di Parte_1
percepire redditi esigui, nell'ordine di 250 euro mensili circa;
è proprietaria pro quota di un appartamento di mq. 103, e nuda proprietaria di un box, come emerso dalla visura depositata dal resistente (e contrariamente a quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio della ricorrente, che ella non ha inteso aggiornare); vive con i propri familiari di origine;
afferma di non essere titolare di alcun rapporto bancario;
non risulta che rispetto alla situazione di fatto sottesa alla separazione siano intervenuti mutamenti di 13
rilievo (a parte il consolidamento dell'usufrutto su una quota dell'appartamento di cui sopra, di cui in precedenza ella deteneva la sola nuda proprietà); occorre considerare che oggi è un adolescente, e le sue Per_1
esigenze sono certamente superiori, considerato che all'epoca della separazione era un bambino di 5 anni e che pertanto – stante la prevalente dimora presso la casa materna, il contributo dovuto dal padre deve essere aumentato ad € 450,00 mensili, tenuto conto però che – secondo il protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario, che qui viene integralmente recepito e cui d'ora in poi le parti si atterranno - si intendono comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione,
spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici,
antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, barbiere, estetista, ecc.).
Per il resto le spese straordinarie, che verranno suddivise in ragione del 60%
a carico del padre e del 40% a carico della madre, saranno individuate e regolate come segue.
Saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private,
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola,
doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire 14
l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car,
macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
a tal proposito il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Saranno invece considerate spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Vi è infine da esaminare la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente. 15
Secondo un orientamento che a partire dalla pronuncia 18287/2018 delle
Sezioni Unite della Cassazione può dirsi consolidato, l'assegno divorzile presuppone uno squilibrio tra le condizioni economiche dei due interessati,
ma non è funzionale a provocarne il livellamento, né al ripristino di un tenore di vita pari a quello della famiglia unita. L'assegno come è noto si articola in diverse componenti, di natura rispettivamente assistenziale, compensativa e risarcitoria, non necessariamente compresenti;
l'elemento assistenziale tende ad assicurare al coniuge debole l'accesso ad una vita dignitosa, quello compensativo serve in certo senso a ripagare il coniuge richiedente del contributo fornito alla vita familiare, inteso sia come apporto “diretto” alla formazione del patrimonio comune, sia come ausilio indiretto fornito all'altro coniuge attraverso il sacrificio delle proprie aspettative di crescita personale e professionale, effettuato in funzione del tipo di assetto familiare concordato tra i coniugi. Si aggiungono poi quali ulteriori elementi di valutazione, la considerazione dell'età e dello stato di salute degli interessati, nonché la durata del matrimonio. Di rilevanza statisticamente marginale, il criterio risarcitorio può intervenire infine in funzione riparativa, laddove la fine del matrimonio sia da ricondurre a comportamenti lesivi della dignità o dell'integrità dell'altro coniuge.
Pertanto il riferimento che l'art. 5 l. 898/70 opera all'inadeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente, deve essere correttamente inteso: non in senso restrittivo, sino a limitarlo al parametro della libertà dai bisogni essenziali, ma neppure, in senso opposto, sino a prendere a misura dell'adeguatezza il tenore di vita pregresso o l'entità delle sostanze del coniuge onerato.
Ora nell'atto introduttivo la ricorrente richiede espressamente l'assegno al 16
fine di soddisfare le proprie esigenze alimentari, dunque facendo leva sul criterio strettamente assistenziale;
nulla è dedotto – con riguardo alla funzione compensativa – in merito ad eventuali contributi forniti al patrimonio familiare, o al sacrificio di aspirazioni personali in funzione della famiglia;
peraltro si deve rilevare che il diritto all'assegno in funzione compensativa non sorge solo in funzione della circostanza che uno dei coniugi si sia nel tempo dedicato con maggiore intensità alle incombenze domestiche o alla cura della prole (..“Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, nè
sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa,
di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività
familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”
(Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234
del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del
2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022). Ora, per quanto sia evidente che tra le parti sussiste una condizione di squilibrio, giacché la ricorrente non dispone di un impiego contrattualizzato, va tenuto conto che in un contesto del tutto analogo, in fase separativa (quando i vincoli del matrimonio sul piano assistenziale sono sicuramente più stringenti), le parti si erano risolte a prevedere che ognuna di esse avrebbe provveduto al proprio mantenimento;
ebbene, la ricorrente non ha dimostrato né dedotto che rispetto alla fase 17
separativa siano intervenuti mutamenti significativi, o siano sopravvenute nuove esigenze assistenziali;
pertanto, tenuto conto che ella svolge ora come allora lavori precari, di cui non è dato verificare l'effettiva redditualità (posto che ella dichiara di non possedere un conto corrente), si deve ritenere che ella anche oggi disponga di risorse sufficienti per fare fronte alle proprie necessità; non risulta in sostanza che siano sopravvenute nuove esigenze assistenziali rispetto al passato.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi e quelle di CTU possono porsi in via definitiva a carico di ambo le parti in pari quota.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27922/2019 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni del divorzio tra i coniugi
[...]
e Pt_1 Controparte_1
1) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con prevalente Per_1
collocamento presso la madre e frequentazione regolata come in motivazione;
2) Invita le parti a riattivare il percorso di coordinazione genitoriale interrotto;
3) Prescrive una immediata ripresa del percorso terapeutico di , con Per_1
lo stesso professionista che lo aveva in carico, o in presenza di impedimenti, con altro professionista, individuato – in mancanza di accordo tra le parti– dal Servizio Sociale;
4) Ammonisce a non ostacolare la ripresa del percorso di cui Parte_1 18
al punto che precede;
5) Attribuisce al Servizio Sociale – in mancanza del consenso di entrambi i genitori – la facoltà di concedere le necessarie autorizzazioni al terapeuta che sarà individuato, in tal senso parzialmente limitando la responsabilità
genitoriale delle parti;
6) Richiede al Servizio Sociale di mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare, e segnalare al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni ogni eventuale situazione di pregiudizio, ivi compresa la mancata tempestiva riattivazione del percorso terapeutico per il minore;
7) Pone a carico del padre un assegno perequativo di e 450,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat, oltre al 60% delle spese straordinarie, da regolarsi sulla base del protocollo riportato in motivazione;
8) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
9) Spese di lite compensate e spese di CTU a carico di ambo le parti in pari quota.
Roma, 24/01/2025
La giudice est. la Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi