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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5504 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5216 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 30 settembre 2025 e vertente tra TRA (c.f. ), rappresentato e difeso da se medesimo ex art. Parte_1 CodiceFiscale_1 86 cpc;
APPELLANTE E
(p. iva e cod. fisc. ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Serenella Longo per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di Parte_1 [...]
, esponendo che: Controparte_2
1. con comunicazione inoltrata via e-mail il giorno 10.02.2020, il presidente dell'
[...]
Sig.ra inviava ai soci la lettera di convocazione, datata Controparte_2 Persona_1
06.02.2020, dell'assemblea ordinaria fissata il giorno 18.04.2020 presso Brescia, e la lettera di convocazione, datata 06.02.2020, dell'assemblea straordinaria fissata il giorno 19.04.2020, sempre a Brescia;
2. l'art. 12 dello Statuto dell' imponeva criteri analitici in relazione al contenuto ed al CP_1 termine finale per l'invio dell'atto di convocazione;
3. nelle lettere di convocazione inviate il 10.02.2020 non erano indicati il luogo, l'ora dell'assemblea,
e la documentazione inerente all'argomento da trattare nella stessa;
4. il luogo di convocazione dell'adunanza assembleare doveva essere nell'ambito del comune ove l'ente aveva la sede legale, ovvero Roma, e non Brescia, applicandosi nel caso di specie, in mancanza di previsione statutaria, l'articolo 2363 c.c.;
5. l'art. 2363 c.c. prevedeva che l'assemblea fosse convocata nel comune dove avesse sede la Società, nel caso in cui lo Statuto non disponesse diversamente;
6. la località scelta nel caso di specie per tenere le adunanze sopra indicate risultava irraggiungibile per molti dei soci;
7. contrariamente a quanto stabilito dall'art. 12 comma 5 del nuovo Statuto, le convocazioni per le due assemblee non erano state spedite tempestivamente;
8. la convocazione per l'assemblea doveva essere spedita ai soci, secondo la norma statutaria, almeno 90 giorni prima del giorno fissato all'indirizzo risultante dal libro degli associati;
9. i giorni intercorrenti fra la data di spedizione, il 10.02.2020, e quella di riunione dell'assemblea ordinaria, il 18.04.202, e straordinaria, il 19.04.2020, erano, al contrario di quanto stabilito dallo
Statuto, inferiori a 90 e, precisamente, 67 e 68; 10. l'ordine del giorno, contrariamente a quanto disposto dal combinato disposto degli articoli 20 c.c.,
2366 c.c. e 8 disp. att. cod. civ., non conteneva l'elenco completo degli argomenti da trattare;
11. per tali vizi, le convocazioni delle assemblee ordinaria e straordinaria per i giorni 18 e 19.04.2019 erano inesistenti e/o nulle;
12. la delibera con cui l'assemblea straordinaria del 07.04.2019 aveva adottato lo statuto era nulla o inesistente per non essere stata votata dalla maggioranza dei due terzi dei soci, espressa dai delegati presenti ai sensi dell'articolo 22 dello statuto vigente;
13. nel caso de quo, su 4248 aventi diritto, la maggioranza dei 2/3 sopra indicata avrebbe dovuto essere di 2832 presenti, mentre i voti favorevoli erano risultati solamente 2522;
14. nonostante l'assenza delle maggioranze richieste la delibera di adozione dello statuto del
07.04.2019 era stata adottata;
15. la delibera adottata in data 07.04.2019 introduceva non solo modifiche allo Statuto prescritte dalla normativa del terzo settore, ma anche talune non obbligatorie, relative in particolare all'assetto dell'associazione, all'identità di quote associative ed ai poteri dei vari organi;
16. nel corso dell'assemblea era venuto meno il numero legale di partecipanti;
17. non era stato preventivamente approvato il Regolamento di Assemblea di cui all'art. 6 del Regolamento di Applicazione dello Statuto;
18. la delibera de qua risultava essere nulla e/o inesistente anche per il fatto che la convocazione alla relativa assemblea era stata effettuata dal Presidente e non dall'organo amministrativo, ovvero il Consiglio Direttivo;
19. il Consiglio Direttivo non aveva inoltre preliminarmente stabilito l'ordine del giorno dell'assemblea in questione né approvato la proposta di modifica allegata, in violazione dell'art. 20
c.c. e 12 dello Statuto dell'associazione; 20. era stato disatteso l'obbligo di inviare, ai fini della validità dell'assemblea e della delibera assunta in essa, la convocazione con l'ordine del giorno completo, corredato dalla proposta da votare, a tutti gli associati;
21. la proposta di modifica decisiva, votata in sede assembleare, non era stata trasmessa a tutti i soci ma consegnata solo ai soggetti presenti il giorno dell'adunanza;
22. alla prima proposta di modifica allegata alla convocazione del 07.01.2019, regolarmente inviata, ne erano seguite altre, aventi un diverso contenuto della stessa, inviate irregolarmente oltre il termine di 90 giorni;
23. mediante l'approvazione delle modifiche dello Statuto erano stati disattesi principi comuni e standard delineati dal Codice del Terzo Settore, introdotto con D.Lgs. del 03.07.2017 n.117, in particolare attraverso l'eliminazione di ogni organo di controllo e verifica sia in merito all'ammissione/esclusione dei soci che sulla gestione amministrativa e contabile dell'associazione, mediante abolizione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
24. nonostante i vizi della delibera del 07.04.2019, il Consiglio Direttivo, in data 7-8.09.2019, deliberava di approvare il nuovo statuto impegnandosi a convocare un'assemblea straordinaria entro il 30.04.2020 per rivalutare modifiche statutarie e raggiungere le maggioranze prescritte, la quale però non era stata mai indetta;
25. in data 8-9.11.2019 venivano eletti i nuovi organi associativi in base alle modifiche adottate;
26. in data 17-18.01.2020 si era riunito il nuovo Consiglio Direttivo;
27. risultava necessario accordare la tutela cautelare, richiesta ex artt. 700 e 669 quater c.p.c. al fine di ottenere la sospensione delle delibere in tale sede impugnate, in vista della scadenza del termine ultimo per l'adeguamento delle disposizioni statutarie ai parametri statutari e legislativi, fissato al
30.06.2020. Concludeva, chiedendo “in via preliminare e pregiudiziale in accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 23 comma 3 c.c. - 669 quater e 700 c.p.c., disposta la sospensione, anche, qualora lo ritenga, inaudita altera parte, l'efficacia e l'esecuzione degli atti e delle delibere di cui alla precedente istanza e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede;
nel merito: previe le richieste sospensione e convocazione delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e con ogni riserva anche di ordine risarcitorio, voglia l'ecc.mo Giudice adito: a) Accertare e dichiarare l'inesistenza, e in subordine nullità e in via ulteriormente gradata l'invalidità e/o inefficacia con conseguente annullamento, della convocazione dell'assemblea ordinaria del giorno 18 aprile 2020 e della convocazione dell'assemblea straordinaria del giorno 19 aprile 2020 b) Accertare e dichiarare l'inesistenza, e in subordine nullità e in via ulteriormente gradata l'invalidità e/o inefficacia con conseguente annullamento, del deliberato dell'assemblea dei soci tenutasi a Napoli il 7 aprile 2019 relativamente all'unico punto STUDIO
LEGALE 33 dell'O d G :
1 -Approvazione delle modifiche statutarie nonché ogni altra deliberazione inerente la procedura di voto e l'esito delle votazioni;
c) Accertare e dichiarare , inesistenza e in subordine nullità e in via ulteriormente gradata, invalidità ed inefficacia, con conseguente annullamento del deliberato dell'Assemblea elettiva del 8/9 novembre 2019 nonché ogni altra deliberazione inerente la procedura elettiva, di voto e l'esito delle votazioni;
d) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia del deliberato del Consiglio Direttivo tenutosi a Roma il 18/19 gennaio 2020 nonché ogni altra deliberazione inerente la procedura elettiva/nomina posta in essere anche non nota, e l'esito delle votazioni;
nonché ogni altra deliberazione inerente l'organizzazione e la vita dell'associazione; e) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia di ogni deliberazione, atto, provvedimento , anche non noto, eventualmente adottata dall'Ufficio di Presidenza;
e conseguentemente f) accertare e dichiarare l'attuale vigenza ed efficacia dello statuto approvato dall' nell'assemblea Controparte_1 straordinaria del 19 maggio 2007 registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma II il 6 settembre 2007. g) accertare e dichiarare la responsabilità solidale degli attuali amministratori e/o componenti degli organi di controllo, o quale di essi ed in quale misura concorrente, ex artt. 18-38 1176 2392 segg. c.c. nonché art. 26 segg. CTS eventualmente disponendo la previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli amministratori che hanno posto in essere i censurati comportamenti, membri del Comitato Esecutivo Nazionale/Ufficio di Presidenza e degli altri membri dei Consigli Direttivi e degli
Organi di vigilanza in carica. con condanna, altresì, ai danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura che il Tribunale Ecc.mo riterrà di giustizia e che si riserva di devolvere a favore di ente benefico che sarà all'occorrenza indicato. Con vittoria delle spese e onorari di giudizio;
con condanna altresì ex art. 92 e 96 c.p.c. nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia”.” Si costitutiva in giudizio depositando Controparte_2 comparsa di costituzione, con la quale esponeva che:
1. il ricorso proposto era inammissibile, atteso che risultava illegittimo instaurare il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c. in materia di impugnazione di delibere assembleari o di altri organi associativi;
2. in materia di impugnazione di delibere assembleari di associazioni o di altri organi di associazioni riconosciute e non riconosciute la competenza spettava al collegio ex art. 50 bis comma 1 n.1 c.p.c., con la conseguente esclusione dello strumento processuale previsto dall'art. 702 bis, riservato alle cause in cui il tribunale giudicava in composizione monocratica;
3. non era possibile convertire il rito da sommario ad ordinario, dal momento che l'art 702 ter comma
3 prevedeva tale possibilità solo nel caso in cui il giudice ritenesse, sulla base delle difese svolte dalle parti, che la causa necessitasse di un'istruzione non sommaria rientrante nella propria competenza;
4. era inammissibile la richiesta di sospensione cautelare ex art. 700 c.p.c., dal momento che parte ricorrente non attivava il rimedio cautelare tipico previsto specificatamente per la sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni delle associazioni dall'art. 23 comma 3 c.c.;
5. il Sig. non indicava alcuna circostanza rilevante che giustificasse la sussistenza Parte_1 del periculum in mora ed il danno subito dall'associato;
6. parte ricorrente demandava, fra le altre richieste, che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza ed in subordine la nullità delle deliberazioni sia dell'assemblea che degli organi amministrativi, ma nel ricorso stesso venivano sollevate censure relative esclusivamente a violazioni di legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, che potevano legittimare solamente una pronuncia di annullamento ad opera dell'autorità giudiziaria;
7. tutte le impugnazioni erano inammissibili in quanto proposte oltre il termine di 90 giorni, ritenuto applicabile, per analogia col disposto dell'art. 2377 c.c., anche in tema di associazioni, atteso che la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza si era perfezionata in data 02.10.2020;
8. si evidenziava una carenza di interesse ad agire del ricorrente in merito all'assemblea ordinaria del 18.04.2020 e del 19.04.2020 dal momento che le stesse non erano state tenute per il diffondersi della pandemia da Covid;
9. mediante le deliberate modifiche allo Statuto erano stati violati i principi di gratuità, democraticità, rappresentatività, vigilanza e controllo previsti dalla normativa del Codice del Terzo settore in relazione al procedimento di adeguamento dello Statuto dell' ; CP_1
10. in particolare, secondo il suindicato Codice, erano organi obbligatori di un'associazione l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente, mentre facoltativi risultavano essere il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
11. in merito all'assemblea dei soci tenutasi in data 07.04.2019, dal verbale della stessa risultava che il nuovo testo dello Statuto era stato approvato con la maggioranza dei due terzi dei soci, espressa dai delegati presenti all'assemblea;
12. essendo risultati presenti alla stessa 2.907 soci, sarebbero stati sufficienti per approvare le suindicate modifiche anche 1.938 voti favorevoli, ma ne erano intervenuti di più, ovvero 2.522;
13. nel corso dell'assemblea de quo non era venuto meno il numero legale di partecipanti;
14. l'assemblea era stata convocata dal Presidente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
15. la modifica dello Statuto era stata regolarmente proposta nei sei mesi antecedenti all'approvazione in assemblea, come risultava dal verbale del Consiglio Direttivo Nazionale del 10-11.11.2018;
16. l'art.6 del Regolamento di applicazione dello statuto prevedeva la preventiva adozione di un regolamento di assemblea esclusivamente per le assemblee elettive, tra le quali non rientrava quella del 07.04.2019;
17. essendo lo statuto approvato in occasione dell'assemblea del 07.04.2019 valido ed efficace, risultavano infondate le censure in merito all'illegittimità della nomina dei nuovi organi associativi nell'assemblea dell'10-11.11.2019;
18. l'impugnativa della delibera del Consiglio Direttivo del 18-19-01.2020 era inammissibile in quanto risultava consolidato in giurisprudenza il principio in base al quale le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non fossero impugnabili per violazioni di legge o dello statuto da parte dell'associato, il quale non risultasse componente del medesimo, a meno che non fosse stato direttamente leso un suo diritto;
19. le censure proposte contro la suindicata delibera erano inoltre infondate in quanto non veniva evidenziato alcun motivo d'invalidità specifico della stessa ad opera del Sig. Parte_1
20. risultava indeterminata e, in quanto tale, inammissibile la richiesta di accertamento dell'inesistenza ed invalidità di ogni deliberazione eventualmente adottata dall'Ufficio di Presidenza;
21. la domanda volta all'accertamento della responsabilità solidale degli amministratori e componenti egli organi di controllo risultava inammissibile, atteso che parte ricorrente non indicava nominativamente o chiamava in giudizio i soggetti di riferimento;
22. la proposizione di un'azione inammissibile ed irrituale ex art. 702 bis, il mancato riferimento al periculum in mora ed il ricorso presentato non corredato da elementi fattuali fondati giustificavano una condanna di parte ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Concludeva, chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, rigettare le domande formulate dall'Avv. poiché inammissibili, improcedibili e, in ogni caso, infondate in fatto Parte_1
e in diritto;
accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'avv. ai sensi Parte_1 dell'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c. e, per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento del danno per lite temeraria pari alla somma di € 10.000,00 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o determinata equitativamente. Con vittoria di spese e compensi.”. § 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le domande di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Tanto premesso, ad avviso del Tribunale, deve ritenersi inammissibile l'impugnazione delle convocazioni assembleari poiché l'art. 23 c. c., richiamato dallo stesso ricorrente, prevede la facoltà di impugnare “le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto”.
Pertanto, non risultano essere impugnabili le convocazioni che non hanno dato luogo ad alcuna delibera tanto più che successivamente, a causa del Covid, le riunioni dell'assemblea non si sono tenute.
In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che le assemblee si siano o meno tenute, non sono impugnabili le convocazioni delle stesse.
Risultano, pertanto, inammissibili le impugnazioni proposte avverso le convocazioni assembleari.
Per quanto concerne le delibere impugnate, il ricorrente impugna la delibera del 7.4.2019 concernente le modifiche allo
Statuto dell' CP_1 In primo luogo, il ricorrente riconosce espressamente che la prima proposta di modifica dello Statuto, allegata alla convocazione del 07.01.2019, è stata regolarmente inviata. Lamenta che successivamente alla prima proposta di modifica dello Statuto ne sono seguite altre sino alla versione definitiva distribuita solo il giorno della assemblea.
In secondo luogo, contesta il raggiungimento del quorum deliberativo per l'approvazione delle modifiche statutarie poiché molti aventi diritto e delegati avrebbero abbandonato l'assemblea.
Contesta, inoltre, la convocazione dell'assemblea straordinaria da parte del presidente, e non dal consiglio direttivo, senza la preventiva delibera del Consiglio direttivo e senza l'approvazione del regolamento dell'assemblea nonché senza la preventiva approvazione dell'ordine del giorno e senza la approvazione della bozza di statuto da parte del consiglio direttivo stesso.
Contesta, inoltre, la mancata approvazione del Regolamento dell'assemblea.
Contesta, altresì, lo svolgimento dell'assemblea elettiva del 10/11.11.2019 ritenendo illegittima la elezione dei nuovi organi associativi e la delibera del consiglio direttivo nazionale del 18/19.1.2020.
In ultimo, contesta le modifiche effettuate in ossequio all'adeguamento o meno alla normativa introdotta con il codice del terzo settore.
Le contestazioni del ricorrente appaiono tutte infondate alla luce della documentazione prodotta.
Infatti, nel verbale della assemblea che ha proceduto all'approvazione del nuovo Statuto il quorum decisionale viene raggiunto con la maggioranza dei 2/3 dei presenti prevista nello statuto dell'Associazione mentre risulta sfornito di ogni riscontro la contestazione del ricorrente relativo al venir meno di un numero di associati che avrebbe inciso su detto quorum.
La contestazione appare estremamente generica e sfornita di ogni riscontro non avendo contestato puntualmente il ricorrente le risultanze del verbale della assemblea straordinaria.
Va, altresì, precisato che priva di ogni valenza appare la contestazione relativa alle bozze di statuto che si sono susseguite poiché la convocazione non prevede tra i suoi requisiti l'allegazione di documentazione.
E' ovvio che la documentazione, in ogni caso, deve essere a disposizione del socio, ma tale requisito non è contestato dal ricorrente, il quale ha riconosciuto che ogni bozza di revisione dello Statuto è stato posto a disposizione tempestivamente trattandosi di un elaborato cui contribuivano diversi soggetti nella redazione.
Inoltre, con riferimento alla contestazione relativa all'assenza di autorizzazione del Consiglio direttivo, detta autorizzazione deriva dall'esame delle modifiche realizzato dallo stesso Consiglio per individuare le modifiche da operare sino alla stesura del testo allegato alla convocazione dell'assemblea straordinaria.
Peraltro, l'art. 12 dello statuto applicabile prevedeva la competenza per la convocazione del Consiglio Direttivo Parte_2 limitatamente alla fase congressuale e per l'approvazione del bilancio mentre, in sede straordinaria, poteva procedere alla convocazione lo stesso Consiglio o un terzo dei soci e quest'ultima indicazione non viene contestata. Peraltro, risulta un riscontro formale di quanto da ultimo affermato relativamente alla autorizzazione alla convocazione dell'assemblea ed è il verbale del Consiglio direttivo del 10-11/11/2018 nel quale è inserita tale problematica nell'ordine del giorno.
La procedura statutaria di presentazione delle modifiche statutarie viene discussa per come indicato al punto 12 del verbale e la resistente allega che in detta sede è stata data l'autorizzazione. Deve ritenersi, peraltro, che l'autorizzazione scaturisce dall'incarico dapprima conferito ad una Commissione e, successivamente dall'invio di un testo approvato all'esame della assemblea per l'approvazione delle modifiche.
Priva di ogni valenza è poi la contestazione relativa la mancata adozione di un regolamento di assemblea sia perché non dovuta in assenza di assemblee elettive sia perché la stessa norma citata dal ricorrente precisa la possibilità di adottare quello precedente in assenza di approvazione di uno nuovo. Rimane sfornita di ogni riscontro la contestazione relativa alla delibera relativa alla assemblea elettiva se non quella di ritenere una invalidità derivata che, mancando quella della delibera di approvazione del nuovo statuto, non può sussistere.
La contestazione appare, pertanto, insussistente una volta ritenuta valida la delibera relativa all'approvazione delle modifiche statutarie.
Con la stessa motivazione deve ritenersi infondata la contestazione relativa alla deliberazione del Consiglio direttivo del 18/19.1.2020, aggiungendo che non rientrando il ricorrente tra i componenti dello stesso Consiglio si pone un profilo di legittimazione in assenza della allegazione di un interesse proprio da tutelare.
In ultimo, con riferimento alla domanda relativa alle responsabilità contestate, giova ricordare che –ai sensi dell'art. 18
c.c.- gli amministratori di associazioni sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato.
L'ente, infatti, in quanto persona immateriale, agisce ed opera per mezzo di un rappresentante, che è l'organo. Il meccanismo di rappresentanza dell'ente è quello della cd. “immedesimazione organica”: in base a tale principio l'organo si caratterizza per essere inserito nell'organizzazione dell'ente e ne costituisce una parte integrante, immedesimandosi in esso. Per mezzo dell'organo, dunque, le situazioni giuridiche soggettive ed i rapporti giuridici sono direttamente riferibili all'ente: attraverso l'organo, l'ente agisce e l'azione svolta dall'organo si considera posta in essere dall'ente.
L'organo, tuttavia, non è esente da responsabilità, ma –ai sensi della citata disposizione (dettata con riferimento alle associazione riconosciute, ma applicabile analogicamente anche a quelle non riconosciute) risponde nei confronti dell'ente secondo le norme sul mandato. Egli, pertanto, è tenuto ad eseguire il proprio compito di regola con la “diligenza del padre di famiglia”, ma si richiede un parametro diverso (come quello professionale) qualora sia titolare di particolari competenze tecniche o professionali, tali da aver giustificato la sua investitura.
La responsabilità ha natura contrattuale in quanto discende dalla violazione di un obbligo negoziale assunto nei confronti dell'ente, e cioè dall'inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo Statuto, assolti senza la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico o dalle competenze professionali. In caso di negligente adempimento, gli amministratori sono tenuti al risarcimento del danno cagionato all'ente.
Ai sensi del successivo art. 22 c.c., le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberati dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori. Al riguardo -in analogia con l'elaborazione formatasi in riferimento alle società per azioni ed a quanto previsto dall'art. 2393 c.c.- si ritiene che la suddetta autorizzazione costituisca una condizione dell'azione, che integra la legittimazione di colui che, in qualità di rappresentante dell'ente, agisce nel processo e la cui sussistenza va verificata d'ufficio dal giudice.
Tuttavia, proprio perché trattasi di condizione dell'azione, è sufficiente che sussista al momento della pronuncia che definisce il giudizio (Cass. n. 18939/2007; n. 9090/2003). La delibera, quindi, può anche sopravvenire nel corso del giudizio con effetto sanante ex tunc.
Sicchè, alla luce delle domande e delle deduzioni svolte, l'azione proposta dal ricorrente, essendo qualificata come una azione di responsabilità ai sensi dell'art. 18 c.c., non risulta essere ammissibile.
In ultimo, va precisato che esulano dalla competenza dell'organo giudiziario tutte le questioni afferenti il merito delle delibere adottate rimanendo di esclusiva competenza dell' e dei suoi associati. CP_1 Le argomentazioni sopra svolte assorbono tutte le residue domanda ed eccezioni delle parti.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto Parte_1 vari profili e chiedendo “accogliere l'appello per tutti i motivi esposti nel presente gravame e, per l'effetto, dunque: accertare e dichiarare la nullità, dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma
Giudice Dott. Aldo Ruggiero, nel giudizio recante R.G. 12922/2020, depositata in cancelleria in data 10 agosto 2022, comunicata in data 11 agosto 2022 e, previo accertamento della carenza del potere di rappresentanza del Presidente e della nullità della procura alle liti con ogni conseguenza su tutti gli atti compiuti dalla sua difesa, dichiarando altresì la contumacia della resistente appellata, dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta cautelare di sospensione delle convocazioni delle assemblee, ordinaria e straordinaria, del 18/19 aprile2020; accogliere, in riforma della medesima, tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che qui si ribadiscono: in via preliminare e in accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 23 comma 3 c.c. - 669 quater e 700 c.p.c., disporre la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione della deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'
del 7 aprile 2019 di approvazione delle modifiche statutarie Controparte_1 nonché di tutti gli atti ad essa preordinati e/o connessi e coordinati antecedenti e conseguenti nessuno escluso;
e così del deliberato dell'assemblea elettiva del 8/9 novembre 2019 inerente la procedura elettiva, di voto e l'esito delle votazioni;
del deliberato del Consiglio Direttivo Nazionale del 18/19 gennaio 2020 inerente la procedura elettiva, di voto e l'esito delle votazioni, nonché ogni altra deliberazione e/o decisione dall'Ufficio di Presidenza e/o della Presidente eventualmente assunta nota e non nota;
nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza, e in subordine nullità e in via ulteriormente gradata l'invalidità e/o inefficacia con conseguente annullamento, del deliberato dell'assemblea dei soci tenutasi a Napoli il 7 aprile 2019 relativamente all'unico punto dell'O d G :
1 -Approvazione delle modifiche statutarie nonché ogni altra deliberazione inerente la procedura di voto e l'esito delle votazioni;
l'inesistenza/nullità del deliberato dell'Assemblea elettiva del 8-10 novembre 2019 nonché ogni altra deliberazione inerente la procedura elettiva, di voto e l'esito delle votazioni;
l'inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia del deliberato del Consiglio Direttivo tenutosi a Roma il 18/19 gennaio 2020 nonché ogni altra deliberazione inerente la procedura elettiva/nomina posta in essere anche non nota, e l'esito delle votazioni;
nonché ogni altra deliberazione/provvedimenti inerenti l'organizzazione e la vita dell'associazione; e per l'effetto accertare e dichiarare: l'attuale vigenza ed efficacia dello statuto approvato dall' nell'assemblea Controparte_1 straordinaria del 19 maggio 2007 registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma II il 6 settembre 2007; la responsabilità solidale degli attuali amministratori e/o componenti degli organi di controllo, o quale di essi ed in quale misura concorrente, ex artt. 18-38 1176 2392 segg. c.c. nonché art. 26 segg. CTS eventualmente disponendo la previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli amministratori che hanno posto in essere i censurati comportamenti, membri del Comitato Esecutivo Nazionale/Ufficio di Presidenza e degli altri membri dei Consigli Direttivi e degli Organi di vigilanza in carica e, in virtù del rapporto organico, dell' . Con condanna, Controparte_1 altresì, della resistente appellata ai danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura che il Tribunale
Ecc.mo riterrà di giustizia e che si riserva di devolvere a favore di ente benefico che sarà all'occorrenza indicato. Con vittoria delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
con condanna altresì ex art. 92 e 96 c.p.c. nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia.
In via istruttoria: riservandosi di formulare ogni istanza nei termini di legge, si chiede sin da ora che l'Ecc.ma Corte adita voglia disporre: acquisizione, e per l'effetto ordini ex art. 210 c.p.c. (con riserva di motivi aggiunti all'esito) alla appellata l'esibizione e produzione del verbale e Controparte_1 delle deliberazioni del Consiglio Direttivo del 8/9 settembre 2019, non ancora resa nota nonostante il tempo trascorso, e del Consiglio Direttivo 18/19 gennaio 2020; nonché della documentazione indicata Cont dalla difesa dell' in primo grado e non prodotta ed in particolare i verbali delle riunioni delle
Commissione per la revisione dello statuto nominata nel triennio 2016/2019 e della successiva, nonché delle riunioni e comunicazioni pure dedotte ma allo stato non documentate che sarebbero state indette e/o inviate dalla Presidenza e dalla Segreteria dell'Age in ordine alle modifiche statutarie, nonché: il verbale conclusivo della commissione statuto contenente la proposta di modifica statutaria asseritamente presentata alla riunione del Consiglio direttivo del 10/11.11.2018; i verbali della commissione statuto nominata dal Consiglio direttivo con delibera del 19.01.2020; il tutto con relative mails di invio/trasmissione, nonché del registro della corrispondenza prova testimoniale sui seguenti capitoli e su quelli che riserva di formulare eventualmente all'esito della produzione richiesta…”, con i capitoli articolati.
Ha resistito parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello del quale ha pure eccepito la inammissibilità ex art. 342 CPC.
Con ordinanza in data 24 gennaio 2023 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 210 CPC ed ha dichiarato inammissibile ex art. 345 CPC per novità la richiesta di prova testimoniale formulata da parte appellante.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 34 pagine, appare dal tenore complessivo articolato in tre motivi principali, il secondo dei quali a sua volta articolato in molteplici doglianze.
§ 3.1 — Dopo aver riportato i fatti e la vicenda dinanzi al Tribunale e dopo aver formulato doglianza
“ Non risultano affrontati tutti gli altri punti hic et inde rappresentati e dallo stesso Giudice sintetizzati. Il dictum giudiziale scaturito dalla fase decisoria, come sopra ricapitolato, è palesemente erroneo, iniquo ed ingiusto e lesivo dei diritti e dell'interesse dell'appellante” , col primo motivo parte appellante denuncia “ Nullità e ingiustizia dell'ordinanza per violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 112 -113 c.p.c. in punto di ultrapetizione, illogicità ed omesso esame omessa motivazione in ordine alla impugnazione della convocazione delle assemblee del 18 e 19 aprile 2020
a Brescia” deducendo che “Il Tribunale romano, in primo luogo, ha interamente omesso di considerare che il ricorrente, con la manifestata adesione della resistente, ha rinunciato alla domanda cautelare in ordine al primo punto del ricorso relativo alla convocazione delle assemblee ordinaria e straordinaria del 18-19 aprile 2020 a Brescia, incorrendo nel lamentato vizio”.
Dopo aver riportato il contenuto di atti difensivi di primo grado, l'appellante conclude :” … il
Tribunale avrebbe dovuto, semmai, dichiarare ammissibile la richiesta cautelare e concederla. Ma tant'è! Sul punto le parti avevano dichiarato il venir meno dell'interesse al provvedimento cautelare rinunciandovi per il che la ordinanza sul punto è assolutamente ultronea e non corrispondente al richiesto”.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “Nullità e ingiustizia dell'ordinanza per violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 112-113-115-132 c.p.c. - art. 118 Disp. Att. c.p.c. in punto omesso esame, omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, illogicità, travisamento dei fatti nonché errore nei presupposti con riferimento agli artt. 18-20-22-23 c.c.; art. 8 Disp att. c.c.; art.28 CTS e norme ivi richiamate come in seguito evidenziate nonché 1362 segg. c.c.” – l'appellante articola molteplici doglianze:
- In ordine alla impugnazione della delibera del 07.04.2019 di adozione delle modifiche con riguardo alla disponibilità delle bozze per l'assemblea, non essendo stata messa a disposizione l'ultima approvata, che modificava la precedenti;
- in ordine al raggiungimento del quorum deliberativo, contestato per abbandono di molti dei presenti, chiedendo sul punto prova testimoniale con i capitoli articolati in gravame;
- in ordine al raggiungimento del quorum decisionale;
- in ordine alla convocazione ad iniziativa del Presidente e non del Consiglio Direttivo;
- in ordine alla contestazione dell'omesso esame e approvazione della bozza di statuto da parte del Consiglio Direttivo;
- in ordine alla contestazione dell'omessa adozione del regolamento dell'assemblea;
- in ordine alla contestazione di invalidità derivata dell'assemblea elettiva e di tutti gli atti successivi compiuti dagli organi eletti in applicazione dello statuto adottato con la delibera impugnata;
- in ordine alla responsabilità degli amministratori e richiesta risarcitoria;
- in ordine, infine, alla normativa del terzo settore e il merito delle delibere;
§ 3.3 — Col terzo motivo – titolato “Legittimazione” – l'appellante denuncia l'omessa verifica d'ufficio da parte del Tribunale con riguardo alla validità della procura alle liti perché rilasciata da soggetto non legittimato o comunque per il quale tale legittimazione non era stata verificata dal giudice né provata dalla parte convenuta.
§ 4 — Con le note di trattazione cartolare le parti hanno manifestato la sopravvenuta carenza di interesse ad un pronuncia giurisdizionale stante l'accordo transattivo intervenuto tra le medesime.
Hanno, quindi, chiesto congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti con le spese del doppio grado compensate tra le stesse. La Corte, pertanto, nel prendere atto di quanto sopra, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti con le spese del doppio grado compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 11 agosto 2022 nel procedimento n. 12922/20, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, con compensazione delle spese del doppio grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5216 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 30 settembre 2025 e vertente tra TRA (c.f. ), rappresentato e difeso da se medesimo ex art. Parte_1 CodiceFiscale_1 86 cpc;
APPELLANTE E
(p. iva e cod. fisc. ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Serenella Longo per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di Parte_1 [...]
, esponendo che: Controparte_2
1. con comunicazione inoltrata via e-mail il giorno 10.02.2020, il presidente dell'
[...]
Sig.ra inviava ai soci la lettera di convocazione, datata Controparte_2 Persona_1
06.02.2020, dell'assemblea ordinaria fissata il giorno 18.04.2020 presso Brescia, e la lettera di convocazione, datata 06.02.2020, dell'assemblea straordinaria fissata il giorno 19.04.2020, sempre a Brescia;
2. l'art. 12 dello Statuto dell' imponeva criteri analitici in relazione al contenuto ed al CP_1 termine finale per l'invio dell'atto di convocazione;
3. nelle lettere di convocazione inviate il 10.02.2020 non erano indicati il luogo, l'ora dell'assemblea,
e la documentazione inerente all'argomento da trattare nella stessa;
4. il luogo di convocazione dell'adunanza assembleare doveva essere nell'ambito del comune ove l'ente aveva la sede legale, ovvero Roma, e non Brescia, applicandosi nel caso di specie, in mancanza di previsione statutaria, l'articolo 2363 c.c.;
5. l'art. 2363 c.c. prevedeva che l'assemblea fosse convocata nel comune dove avesse sede la Società, nel caso in cui lo Statuto non disponesse diversamente;
6. la località scelta nel caso di specie per tenere le adunanze sopra indicate risultava irraggiungibile per molti dei soci;
7. contrariamente a quanto stabilito dall'art. 12 comma 5 del nuovo Statuto, le convocazioni per le due assemblee non erano state spedite tempestivamente;
8. la convocazione per l'assemblea doveva essere spedita ai soci, secondo la norma statutaria, almeno 90 giorni prima del giorno fissato all'indirizzo risultante dal libro degli associati;
9. i giorni intercorrenti fra la data di spedizione, il 10.02.2020, e quella di riunione dell'assemblea ordinaria, il 18.04.202, e straordinaria, il 19.04.2020, erano, al contrario di quanto stabilito dallo
Statuto, inferiori a 90 e, precisamente, 67 e 68; 10. l'ordine del giorno, contrariamente a quanto disposto dal combinato disposto degli articoli 20 c.c.,
2366 c.c. e 8 disp. att. cod. civ., non conteneva l'elenco completo degli argomenti da trattare;
11. per tali vizi, le convocazioni delle assemblee ordinaria e straordinaria per i giorni 18 e 19.04.2019 erano inesistenti e/o nulle;
12. la delibera con cui l'assemblea straordinaria del 07.04.2019 aveva adottato lo statuto era nulla o inesistente per non essere stata votata dalla maggioranza dei due terzi dei soci, espressa dai delegati presenti ai sensi dell'articolo 22 dello statuto vigente;
13. nel caso de quo, su 4248 aventi diritto, la maggioranza dei 2/3 sopra indicata avrebbe dovuto essere di 2832 presenti, mentre i voti favorevoli erano risultati solamente 2522;
14. nonostante l'assenza delle maggioranze richieste la delibera di adozione dello statuto del
07.04.2019 era stata adottata;
15. la delibera adottata in data 07.04.2019 introduceva non solo modifiche allo Statuto prescritte dalla normativa del terzo settore, ma anche talune non obbligatorie, relative in particolare all'assetto dell'associazione, all'identità di quote associative ed ai poteri dei vari organi;
16. nel corso dell'assemblea era venuto meno il numero legale di partecipanti;
17. non era stato preventivamente approvato il Regolamento di Assemblea di cui all'art. 6 del Regolamento di Applicazione dello Statuto;
18. la delibera de qua risultava essere nulla e/o inesistente anche per il fatto che la convocazione alla relativa assemblea era stata effettuata dal Presidente e non dall'organo amministrativo, ovvero il Consiglio Direttivo;
19. il Consiglio Direttivo non aveva inoltre preliminarmente stabilito l'ordine del giorno dell'assemblea in questione né approvato la proposta di modifica allegata, in violazione dell'art. 20
c.c. e 12 dello Statuto dell'associazione; 20. era stato disatteso l'obbligo di inviare, ai fini della validità dell'assemblea e della delibera assunta in essa, la convocazione con l'ordine del giorno completo, corredato dalla proposta da votare, a tutti gli associati;
21. la proposta di modifica decisiva, votata in sede assembleare, non era stata trasmessa a tutti i soci ma consegnata solo ai soggetti presenti il giorno dell'adunanza;
22. alla prima proposta di modifica allegata alla convocazione del 07.01.2019, regolarmente inviata, ne erano seguite altre, aventi un diverso contenuto della stessa, inviate irregolarmente oltre il termine di 90 giorni;
23. mediante l'approvazione delle modifiche dello Statuto erano stati disattesi principi comuni e standard delineati dal Codice del Terzo Settore, introdotto con D.Lgs. del 03.07.2017 n.117, in particolare attraverso l'eliminazione di ogni organo di controllo e verifica sia in merito all'ammissione/esclusione dei soci che sulla gestione amministrativa e contabile dell'associazione, mediante abolizione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
24. nonostante i vizi della delibera del 07.04.2019, il Consiglio Direttivo, in data 7-8.09.2019, deliberava di approvare il nuovo statuto impegnandosi a convocare un'assemblea straordinaria entro il 30.04.2020 per rivalutare modifiche statutarie e raggiungere le maggioranze prescritte, la quale però non era stata mai indetta;
25. in data 8-9.11.2019 venivano eletti i nuovi organi associativi in base alle modifiche adottate;
26. in data 17-18.01.2020 si era riunito il nuovo Consiglio Direttivo;
27. risultava necessario accordare la tutela cautelare, richiesta ex artt. 700 e 669 quater c.p.c. al fine di ottenere la sospensione delle delibere in tale sede impugnate, in vista della scadenza del termine ultimo per l'adeguamento delle disposizioni statutarie ai parametri statutari e legislativi, fissato al
30.06.2020. Concludeva, chiedendo “in via preliminare e pregiudiziale in accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 23 comma 3 c.c. - 669 quater e 700 c.p.c., disposta la sospensione, anche, qualora lo ritenga, inaudita altera parte, l'efficacia e l'esecuzione degli atti e delle delibere di cui alla precedente istanza e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede;
nel merito: previe le richieste sospensione e convocazione delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e con ogni riserva anche di ordine risarcitorio, voglia l'ecc.mo Giudice adito: a) Accertare e dichiarare l'inesistenza, e in subordine nullità e in via ulteriormente gradata l'invalidità e/o inefficacia con conseguente annullamento, della convocazione dell'assemblea ordinaria del giorno 18 aprile 2020 e della convocazione dell'assemblea straordinaria del giorno 19 aprile 2020 b) Accertare e dichiarare l'inesistenza, e in subordine nullità e in via ulteriormente gradata l'invalidità e/o inefficacia con conseguente annullamento, del deliberato dell'assemblea dei soci tenutasi a Napoli il 7 aprile 2019 relativamente all'unico punto STUDIO
LEGALE 33 dell'O d G :
1 -Approvazione delle modifiche statutarie nonché ogni altra deliberazione inerente la procedura di voto e l'esito delle votazioni;
c) Accertare e dichiarare , inesistenza e in subordine nullità e in via ulteriormente gradata, invalidità ed inefficacia, con conseguente annullamento del deliberato dell'Assemblea elettiva del 8/9 novembre 2019 nonché ogni altra deliberazione inerente la procedura elettiva, di voto e l'esito delle votazioni;
d) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia del deliberato del Consiglio Direttivo tenutosi a Roma il 18/19 gennaio 2020 nonché ogni altra deliberazione inerente la procedura elettiva/nomina posta in essere anche non nota, e l'esito delle votazioni;
nonché ogni altra deliberazione inerente l'organizzazione e la vita dell'associazione; e) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia di ogni deliberazione, atto, provvedimento , anche non noto, eventualmente adottata dall'Ufficio di Presidenza;
e conseguentemente f) accertare e dichiarare l'attuale vigenza ed efficacia dello statuto approvato dall' nell'assemblea Controparte_1 straordinaria del 19 maggio 2007 registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma II il 6 settembre 2007. g) accertare e dichiarare la responsabilità solidale degli attuali amministratori e/o componenti degli organi di controllo, o quale di essi ed in quale misura concorrente, ex artt. 18-38 1176 2392 segg. c.c. nonché art. 26 segg. CTS eventualmente disponendo la previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli amministratori che hanno posto in essere i censurati comportamenti, membri del Comitato Esecutivo Nazionale/Ufficio di Presidenza e degli altri membri dei Consigli Direttivi e degli
Organi di vigilanza in carica. con condanna, altresì, ai danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura che il Tribunale Ecc.mo riterrà di giustizia e che si riserva di devolvere a favore di ente benefico che sarà all'occorrenza indicato. Con vittoria delle spese e onorari di giudizio;
con condanna altresì ex art. 92 e 96 c.p.c. nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia”.” Si costitutiva in giudizio depositando Controparte_2 comparsa di costituzione, con la quale esponeva che:
1. il ricorso proposto era inammissibile, atteso che risultava illegittimo instaurare il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c. in materia di impugnazione di delibere assembleari o di altri organi associativi;
2. in materia di impugnazione di delibere assembleari di associazioni o di altri organi di associazioni riconosciute e non riconosciute la competenza spettava al collegio ex art. 50 bis comma 1 n.1 c.p.c., con la conseguente esclusione dello strumento processuale previsto dall'art. 702 bis, riservato alle cause in cui il tribunale giudicava in composizione monocratica;
3. non era possibile convertire il rito da sommario ad ordinario, dal momento che l'art 702 ter comma
3 prevedeva tale possibilità solo nel caso in cui il giudice ritenesse, sulla base delle difese svolte dalle parti, che la causa necessitasse di un'istruzione non sommaria rientrante nella propria competenza;
4. era inammissibile la richiesta di sospensione cautelare ex art. 700 c.p.c., dal momento che parte ricorrente non attivava il rimedio cautelare tipico previsto specificatamente per la sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni delle associazioni dall'art. 23 comma 3 c.c.;
5. il Sig. non indicava alcuna circostanza rilevante che giustificasse la sussistenza Parte_1 del periculum in mora ed il danno subito dall'associato;
6. parte ricorrente demandava, fra le altre richieste, che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza ed in subordine la nullità delle deliberazioni sia dell'assemblea che degli organi amministrativi, ma nel ricorso stesso venivano sollevate censure relative esclusivamente a violazioni di legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, che potevano legittimare solamente una pronuncia di annullamento ad opera dell'autorità giudiziaria;
7. tutte le impugnazioni erano inammissibili in quanto proposte oltre il termine di 90 giorni, ritenuto applicabile, per analogia col disposto dell'art. 2377 c.c., anche in tema di associazioni, atteso che la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza si era perfezionata in data 02.10.2020;
8. si evidenziava una carenza di interesse ad agire del ricorrente in merito all'assemblea ordinaria del 18.04.2020 e del 19.04.2020 dal momento che le stesse non erano state tenute per il diffondersi della pandemia da Covid;
9. mediante le deliberate modifiche allo Statuto erano stati violati i principi di gratuità, democraticità, rappresentatività, vigilanza e controllo previsti dalla normativa del Codice del Terzo settore in relazione al procedimento di adeguamento dello Statuto dell' ; CP_1
10. in particolare, secondo il suindicato Codice, erano organi obbligatori di un'associazione l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente, mentre facoltativi risultavano essere il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
11. in merito all'assemblea dei soci tenutasi in data 07.04.2019, dal verbale della stessa risultava che il nuovo testo dello Statuto era stato approvato con la maggioranza dei due terzi dei soci, espressa dai delegati presenti all'assemblea;
12. essendo risultati presenti alla stessa 2.907 soci, sarebbero stati sufficienti per approvare le suindicate modifiche anche 1.938 voti favorevoli, ma ne erano intervenuti di più, ovvero 2.522;
13. nel corso dell'assemblea de quo non era venuto meno il numero legale di partecipanti;
14. l'assemblea era stata convocata dal Presidente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
15. la modifica dello Statuto era stata regolarmente proposta nei sei mesi antecedenti all'approvazione in assemblea, come risultava dal verbale del Consiglio Direttivo Nazionale del 10-11.11.2018;
16. l'art.6 del Regolamento di applicazione dello statuto prevedeva la preventiva adozione di un regolamento di assemblea esclusivamente per le assemblee elettive, tra le quali non rientrava quella del 07.04.2019;
17. essendo lo statuto approvato in occasione dell'assemblea del 07.04.2019 valido ed efficace, risultavano infondate le censure in merito all'illegittimità della nomina dei nuovi organi associativi nell'assemblea dell'10-11.11.2019;
18. l'impugnativa della delibera del Consiglio Direttivo del 18-19-01.2020 era inammissibile in quanto risultava consolidato in giurisprudenza il principio in base al quale le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non fossero impugnabili per violazioni di legge o dello statuto da parte dell'associato, il quale non risultasse componente del medesimo, a meno che non fosse stato direttamente leso un suo diritto;
19. le censure proposte contro la suindicata delibera erano inoltre infondate in quanto non veniva evidenziato alcun motivo d'invalidità specifico della stessa ad opera del Sig. Parte_1
20. risultava indeterminata e, in quanto tale, inammissibile la richiesta di accertamento dell'inesistenza ed invalidità di ogni deliberazione eventualmente adottata dall'Ufficio di Presidenza;
21. la domanda volta all'accertamento della responsabilità solidale degli amministratori e componenti egli organi di controllo risultava inammissibile, atteso che parte ricorrente non indicava nominativamente o chiamava in giudizio i soggetti di riferimento;
22. la proposizione di un'azione inammissibile ed irrituale ex art. 702 bis, il mancato riferimento al periculum in mora ed il ricorso presentato non corredato da elementi fattuali fondati giustificavano una condanna di parte ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Concludeva, chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, rigettare le domande formulate dall'Avv. poiché inammissibili, improcedibili e, in ogni caso, infondate in fatto Parte_1
e in diritto;
accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'avv. ai sensi Parte_1 dell'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c. e, per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento del danno per lite temeraria pari alla somma di € 10.000,00 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o determinata equitativamente. Con vittoria di spese e compensi.”. § 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le domande di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Tanto premesso, ad avviso del Tribunale, deve ritenersi inammissibile l'impugnazione delle convocazioni assembleari poiché l'art. 23 c. c., richiamato dallo stesso ricorrente, prevede la facoltà di impugnare “le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto”.
Pertanto, non risultano essere impugnabili le convocazioni che non hanno dato luogo ad alcuna delibera tanto più che successivamente, a causa del Covid, le riunioni dell'assemblea non si sono tenute.
In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che le assemblee si siano o meno tenute, non sono impugnabili le convocazioni delle stesse.
Risultano, pertanto, inammissibili le impugnazioni proposte avverso le convocazioni assembleari.
Per quanto concerne le delibere impugnate, il ricorrente impugna la delibera del 7.4.2019 concernente le modifiche allo
Statuto dell' CP_1 In primo luogo, il ricorrente riconosce espressamente che la prima proposta di modifica dello Statuto, allegata alla convocazione del 07.01.2019, è stata regolarmente inviata. Lamenta che successivamente alla prima proposta di modifica dello Statuto ne sono seguite altre sino alla versione definitiva distribuita solo il giorno della assemblea.
In secondo luogo, contesta il raggiungimento del quorum deliberativo per l'approvazione delle modifiche statutarie poiché molti aventi diritto e delegati avrebbero abbandonato l'assemblea.
Contesta, inoltre, la convocazione dell'assemblea straordinaria da parte del presidente, e non dal consiglio direttivo, senza la preventiva delibera del Consiglio direttivo e senza l'approvazione del regolamento dell'assemblea nonché senza la preventiva approvazione dell'ordine del giorno e senza la approvazione della bozza di statuto da parte del consiglio direttivo stesso.
Contesta, inoltre, la mancata approvazione del Regolamento dell'assemblea.
Contesta, altresì, lo svolgimento dell'assemblea elettiva del 10/11.11.2019 ritenendo illegittima la elezione dei nuovi organi associativi e la delibera del consiglio direttivo nazionale del 18/19.1.2020.
In ultimo, contesta le modifiche effettuate in ossequio all'adeguamento o meno alla normativa introdotta con il codice del terzo settore.
Le contestazioni del ricorrente appaiono tutte infondate alla luce della documentazione prodotta.
Infatti, nel verbale della assemblea che ha proceduto all'approvazione del nuovo Statuto il quorum decisionale viene raggiunto con la maggioranza dei 2/3 dei presenti prevista nello statuto dell'Associazione mentre risulta sfornito di ogni riscontro la contestazione del ricorrente relativo al venir meno di un numero di associati che avrebbe inciso su detto quorum.
La contestazione appare estremamente generica e sfornita di ogni riscontro non avendo contestato puntualmente il ricorrente le risultanze del verbale della assemblea straordinaria.
Va, altresì, precisato che priva di ogni valenza appare la contestazione relativa alle bozze di statuto che si sono susseguite poiché la convocazione non prevede tra i suoi requisiti l'allegazione di documentazione.
E' ovvio che la documentazione, in ogni caso, deve essere a disposizione del socio, ma tale requisito non è contestato dal ricorrente, il quale ha riconosciuto che ogni bozza di revisione dello Statuto è stato posto a disposizione tempestivamente trattandosi di un elaborato cui contribuivano diversi soggetti nella redazione.
Inoltre, con riferimento alla contestazione relativa all'assenza di autorizzazione del Consiglio direttivo, detta autorizzazione deriva dall'esame delle modifiche realizzato dallo stesso Consiglio per individuare le modifiche da operare sino alla stesura del testo allegato alla convocazione dell'assemblea straordinaria.
Peraltro, l'art. 12 dello statuto applicabile prevedeva la competenza per la convocazione del Consiglio Direttivo Parte_2 limitatamente alla fase congressuale e per l'approvazione del bilancio mentre, in sede straordinaria, poteva procedere alla convocazione lo stesso Consiglio o un terzo dei soci e quest'ultima indicazione non viene contestata. Peraltro, risulta un riscontro formale di quanto da ultimo affermato relativamente alla autorizzazione alla convocazione dell'assemblea ed è il verbale del Consiglio direttivo del 10-11/11/2018 nel quale è inserita tale problematica nell'ordine del giorno.
La procedura statutaria di presentazione delle modifiche statutarie viene discussa per come indicato al punto 12 del verbale e la resistente allega che in detta sede è stata data l'autorizzazione. Deve ritenersi, peraltro, che l'autorizzazione scaturisce dall'incarico dapprima conferito ad una Commissione e, successivamente dall'invio di un testo approvato all'esame della assemblea per l'approvazione delle modifiche.
Priva di ogni valenza è poi la contestazione relativa la mancata adozione di un regolamento di assemblea sia perché non dovuta in assenza di assemblee elettive sia perché la stessa norma citata dal ricorrente precisa la possibilità di adottare quello precedente in assenza di approvazione di uno nuovo. Rimane sfornita di ogni riscontro la contestazione relativa alla delibera relativa alla assemblea elettiva se non quella di ritenere una invalidità derivata che, mancando quella della delibera di approvazione del nuovo statuto, non può sussistere.
La contestazione appare, pertanto, insussistente una volta ritenuta valida la delibera relativa all'approvazione delle modifiche statutarie.
Con la stessa motivazione deve ritenersi infondata la contestazione relativa alla deliberazione del Consiglio direttivo del 18/19.1.2020, aggiungendo che non rientrando il ricorrente tra i componenti dello stesso Consiglio si pone un profilo di legittimazione in assenza della allegazione di un interesse proprio da tutelare.
In ultimo, con riferimento alla domanda relativa alle responsabilità contestate, giova ricordare che –ai sensi dell'art. 18
c.c.- gli amministratori di associazioni sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato.
L'ente, infatti, in quanto persona immateriale, agisce ed opera per mezzo di un rappresentante, che è l'organo. Il meccanismo di rappresentanza dell'ente è quello della cd. “immedesimazione organica”: in base a tale principio l'organo si caratterizza per essere inserito nell'organizzazione dell'ente e ne costituisce una parte integrante, immedesimandosi in esso. Per mezzo dell'organo, dunque, le situazioni giuridiche soggettive ed i rapporti giuridici sono direttamente riferibili all'ente: attraverso l'organo, l'ente agisce e l'azione svolta dall'organo si considera posta in essere dall'ente.
L'organo, tuttavia, non è esente da responsabilità, ma –ai sensi della citata disposizione (dettata con riferimento alle associazione riconosciute, ma applicabile analogicamente anche a quelle non riconosciute) risponde nei confronti dell'ente secondo le norme sul mandato. Egli, pertanto, è tenuto ad eseguire il proprio compito di regola con la “diligenza del padre di famiglia”, ma si richiede un parametro diverso (come quello professionale) qualora sia titolare di particolari competenze tecniche o professionali, tali da aver giustificato la sua investitura.
La responsabilità ha natura contrattuale in quanto discende dalla violazione di un obbligo negoziale assunto nei confronti dell'ente, e cioè dall'inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo Statuto, assolti senza la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico o dalle competenze professionali. In caso di negligente adempimento, gli amministratori sono tenuti al risarcimento del danno cagionato all'ente.
Ai sensi del successivo art. 22 c.c., le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberati dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori. Al riguardo -in analogia con l'elaborazione formatasi in riferimento alle società per azioni ed a quanto previsto dall'art. 2393 c.c.- si ritiene che la suddetta autorizzazione costituisca una condizione dell'azione, che integra la legittimazione di colui che, in qualità di rappresentante dell'ente, agisce nel processo e la cui sussistenza va verificata d'ufficio dal giudice.
Tuttavia, proprio perché trattasi di condizione dell'azione, è sufficiente che sussista al momento della pronuncia che definisce il giudizio (Cass. n. 18939/2007; n. 9090/2003). La delibera, quindi, può anche sopravvenire nel corso del giudizio con effetto sanante ex tunc.
Sicchè, alla luce delle domande e delle deduzioni svolte, l'azione proposta dal ricorrente, essendo qualificata come una azione di responsabilità ai sensi dell'art. 18 c.c., non risulta essere ammissibile.
In ultimo, va precisato che esulano dalla competenza dell'organo giudiziario tutte le questioni afferenti il merito delle delibere adottate rimanendo di esclusiva competenza dell' e dei suoi associati. CP_1 Le argomentazioni sopra svolte assorbono tutte le residue domanda ed eccezioni delle parti.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto Parte_1 vari profili e chiedendo “accogliere l'appello per tutti i motivi esposti nel presente gravame e, per l'effetto, dunque: accertare e dichiarare la nullità, dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma
Giudice Dott. Aldo Ruggiero, nel giudizio recante R.G. 12922/2020, depositata in cancelleria in data 10 agosto 2022, comunicata in data 11 agosto 2022 e, previo accertamento della carenza del potere di rappresentanza del Presidente e della nullità della procura alle liti con ogni conseguenza su tutti gli atti compiuti dalla sua difesa, dichiarando altresì la contumacia della resistente appellata, dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta cautelare di sospensione delle convocazioni delle assemblee, ordinaria e straordinaria, del 18/19 aprile2020; accogliere, in riforma della medesima, tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che qui si ribadiscono: in via preliminare e in accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 23 comma 3 c.c. - 669 quater e 700 c.p.c., disporre la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione della deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'
del 7 aprile 2019 di approvazione delle modifiche statutarie Controparte_1 nonché di tutti gli atti ad essa preordinati e/o connessi e coordinati antecedenti e conseguenti nessuno escluso;
e così del deliberato dell'assemblea elettiva del 8/9 novembre 2019 inerente la procedura elettiva, di voto e l'esito delle votazioni;
del deliberato del Consiglio Direttivo Nazionale del 18/19 gennaio 2020 inerente la procedura elettiva, di voto e l'esito delle votazioni, nonché ogni altra deliberazione e/o decisione dall'Ufficio di Presidenza e/o della Presidente eventualmente assunta nota e non nota;
nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza, e in subordine nullità e in via ulteriormente gradata l'invalidità e/o inefficacia con conseguente annullamento, del deliberato dell'assemblea dei soci tenutasi a Napoli il 7 aprile 2019 relativamente all'unico punto dell'O d G :
1 -Approvazione delle modifiche statutarie nonché ogni altra deliberazione inerente la procedura di voto e l'esito delle votazioni;
l'inesistenza/nullità del deliberato dell'Assemblea elettiva del 8-10 novembre 2019 nonché ogni altra deliberazione inerente la procedura elettiva, di voto e l'esito delle votazioni;
l'inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia del deliberato del Consiglio Direttivo tenutosi a Roma il 18/19 gennaio 2020 nonché ogni altra deliberazione inerente la procedura elettiva/nomina posta in essere anche non nota, e l'esito delle votazioni;
nonché ogni altra deliberazione/provvedimenti inerenti l'organizzazione e la vita dell'associazione; e per l'effetto accertare e dichiarare: l'attuale vigenza ed efficacia dello statuto approvato dall' nell'assemblea Controparte_1 straordinaria del 19 maggio 2007 registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma II il 6 settembre 2007; la responsabilità solidale degli attuali amministratori e/o componenti degli organi di controllo, o quale di essi ed in quale misura concorrente, ex artt. 18-38 1176 2392 segg. c.c. nonché art. 26 segg. CTS eventualmente disponendo la previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli amministratori che hanno posto in essere i censurati comportamenti, membri del Comitato Esecutivo Nazionale/Ufficio di Presidenza e degli altri membri dei Consigli Direttivi e degli Organi di vigilanza in carica e, in virtù del rapporto organico, dell' . Con condanna, Controparte_1 altresì, della resistente appellata ai danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura che il Tribunale
Ecc.mo riterrà di giustizia e che si riserva di devolvere a favore di ente benefico che sarà all'occorrenza indicato. Con vittoria delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
con condanna altresì ex art. 92 e 96 c.p.c. nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia.
In via istruttoria: riservandosi di formulare ogni istanza nei termini di legge, si chiede sin da ora che l'Ecc.ma Corte adita voglia disporre: acquisizione, e per l'effetto ordini ex art. 210 c.p.c. (con riserva di motivi aggiunti all'esito) alla appellata l'esibizione e produzione del verbale e Controparte_1 delle deliberazioni del Consiglio Direttivo del 8/9 settembre 2019, non ancora resa nota nonostante il tempo trascorso, e del Consiglio Direttivo 18/19 gennaio 2020; nonché della documentazione indicata Cont dalla difesa dell' in primo grado e non prodotta ed in particolare i verbali delle riunioni delle
Commissione per la revisione dello statuto nominata nel triennio 2016/2019 e della successiva, nonché delle riunioni e comunicazioni pure dedotte ma allo stato non documentate che sarebbero state indette e/o inviate dalla Presidenza e dalla Segreteria dell'Age in ordine alle modifiche statutarie, nonché: il verbale conclusivo della commissione statuto contenente la proposta di modifica statutaria asseritamente presentata alla riunione del Consiglio direttivo del 10/11.11.2018; i verbali della commissione statuto nominata dal Consiglio direttivo con delibera del 19.01.2020; il tutto con relative mails di invio/trasmissione, nonché del registro della corrispondenza prova testimoniale sui seguenti capitoli e su quelli che riserva di formulare eventualmente all'esito della produzione richiesta…”, con i capitoli articolati.
Ha resistito parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello del quale ha pure eccepito la inammissibilità ex art. 342 CPC.
Con ordinanza in data 24 gennaio 2023 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 210 CPC ed ha dichiarato inammissibile ex art. 345 CPC per novità la richiesta di prova testimoniale formulata da parte appellante.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 34 pagine, appare dal tenore complessivo articolato in tre motivi principali, il secondo dei quali a sua volta articolato in molteplici doglianze.
§ 3.1 — Dopo aver riportato i fatti e la vicenda dinanzi al Tribunale e dopo aver formulato doglianza
“ Non risultano affrontati tutti gli altri punti hic et inde rappresentati e dallo stesso Giudice sintetizzati. Il dictum giudiziale scaturito dalla fase decisoria, come sopra ricapitolato, è palesemente erroneo, iniquo ed ingiusto e lesivo dei diritti e dell'interesse dell'appellante” , col primo motivo parte appellante denuncia “ Nullità e ingiustizia dell'ordinanza per violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 112 -113 c.p.c. in punto di ultrapetizione, illogicità ed omesso esame omessa motivazione in ordine alla impugnazione della convocazione delle assemblee del 18 e 19 aprile 2020
a Brescia” deducendo che “Il Tribunale romano, in primo luogo, ha interamente omesso di considerare che il ricorrente, con la manifestata adesione della resistente, ha rinunciato alla domanda cautelare in ordine al primo punto del ricorso relativo alla convocazione delle assemblee ordinaria e straordinaria del 18-19 aprile 2020 a Brescia, incorrendo nel lamentato vizio”.
Dopo aver riportato il contenuto di atti difensivi di primo grado, l'appellante conclude :” … il
Tribunale avrebbe dovuto, semmai, dichiarare ammissibile la richiesta cautelare e concederla. Ma tant'è! Sul punto le parti avevano dichiarato il venir meno dell'interesse al provvedimento cautelare rinunciandovi per il che la ordinanza sul punto è assolutamente ultronea e non corrispondente al richiesto”.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “Nullità e ingiustizia dell'ordinanza per violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 112-113-115-132 c.p.c. - art. 118 Disp. Att. c.p.c. in punto omesso esame, omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, illogicità, travisamento dei fatti nonché errore nei presupposti con riferimento agli artt. 18-20-22-23 c.c.; art. 8 Disp att. c.c.; art.28 CTS e norme ivi richiamate come in seguito evidenziate nonché 1362 segg. c.c.” – l'appellante articola molteplici doglianze:
- In ordine alla impugnazione della delibera del 07.04.2019 di adozione delle modifiche con riguardo alla disponibilità delle bozze per l'assemblea, non essendo stata messa a disposizione l'ultima approvata, che modificava la precedenti;
- in ordine al raggiungimento del quorum deliberativo, contestato per abbandono di molti dei presenti, chiedendo sul punto prova testimoniale con i capitoli articolati in gravame;
- in ordine al raggiungimento del quorum decisionale;
- in ordine alla convocazione ad iniziativa del Presidente e non del Consiglio Direttivo;
- in ordine alla contestazione dell'omesso esame e approvazione della bozza di statuto da parte del Consiglio Direttivo;
- in ordine alla contestazione dell'omessa adozione del regolamento dell'assemblea;
- in ordine alla contestazione di invalidità derivata dell'assemblea elettiva e di tutti gli atti successivi compiuti dagli organi eletti in applicazione dello statuto adottato con la delibera impugnata;
- in ordine alla responsabilità degli amministratori e richiesta risarcitoria;
- in ordine, infine, alla normativa del terzo settore e il merito delle delibere;
§ 3.3 — Col terzo motivo – titolato “Legittimazione” – l'appellante denuncia l'omessa verifica d'ufficio da parte del Tribunale con riguardo alla validità della procura alle liti perché rilasciata da soggetto non legittimato o comunque per il quale tale legittimazione non era stata verificata dal giudice né provata dalla parte convenuta.
§ 4 — Con le note di trattazione cartolare le parti hanno manifestato la sopravvenuta carenza di interesse ad un pronuncia giurisdizionale stante l'accordo transattivo intervenuto tra le medesime.
Hanno, quindi, chiesto congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti con le spese del doppio grado compensate tra le stesse. La Corte, pertanto, nel prendere atto di quanto sopra, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti con le spese del doppio grado compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 11 agosto 2022 nel procedimento n. 12922/20, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, con compensazione delle spese del doppio grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore