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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 07/07/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3932/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Julia Dorfmann - Presidente dott.ssa Daniela Pol - Giudice dott. Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 3932/2024 V.G. pendente tra
, nato a [...] il [...], residente in [...]
73, rappresentato e difeso dall'avv. ENNEMOSER ANGELIKA e avv. ANDRIOLO WALTER giusta delega in atti, e con domicilio eletto presso i detti difensori in CORSO DELLA LIBERTÀ, 121 39012
MERANO;
- ricorrente / adottante -
e
, cittadina italiana, nata a [...] il [...], residente in [...] CP
Via Verano n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. ENNEMOSER ANGELIKA giusta delega in atti, e con domicilio eletto presso quest'ultimo difensore in CORSO DELLA LIBERTÀ, 121 39012
MERANO;
- adottanda - in punto: adozione di persona maggiorenne (art. 291 ss c.c.);
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dd. 07/10/2024, depositato in data 08/10/2024, , nato il Parte_1
12/11/1958 a CERMES (BZ), come sopra rappresentato e difeso, chiede di potere adottare la persona maggiorenne , nata il [...] a [...]. Quest'ultima CP
si è costituita in giudizio e ha aderito alle conclusioni formulate dal ricorrente.
pagina 1 di 5 A sostegno della domanda la parte ricorrente espone tra l'altro
- che è figlia naturale di e di CP _1 Per_2
;
[...]
- che il matrimonio contratto tra e di era stato _1 Persona_2
separato e poi divorziato (cessazione degli effetti civili) con sentenza del Tribunale di
Verona di data 21/12/1983;
- che dal momento della separazione la IG non ha avuto più alcun CP
contatto con il proprio padre naturale;
- che in data 02/12/1995 la IG contraeva matrimonio con il GN _1
; Parte_1
- che “il GN e la IG nel corso degli anni hanno Parte_2 CP instaurato un forte legame affettivo, equivalente a quello esistente tra ”; Persona_3
- che “non ha mai avuto alcun contatto o legame con il padre biologico CP
, ha sempre visto nel GN la figura paterna, il quale, a sua volta, Persona_2 Pt_1 si è sempre comportato nei confronti della IG come un padre”; CP
- che “per anni la IG e il GN hanno convissuto sotto CP Parte_2 lo stesso tetto, essendo l'odierno ricorrente il marito della IG , madre _1 della IG ”; CP
- che il GN non ha figli (doc.10 di parte ricorrente); Parte_1
- che ha contratto matrimonio in data 14.06.2016 con il GN CP [...]
(doc.4 e 11 del ricorrente); Per_4
- che “stante il forte legame affettivo e il rapporto instaurato nel corso degli anni il ricorrente è pervenuto alla decisione di adottare la IG ; CP
- che “quest'ultima è pienamente consenziente all'adozione ed è disponibile a formalizzare il suo consenso davanti all'Autorità Giudiziaria”;
- che il ricorrente ha più di trentacinque anni e supera di diciotto anni quelli dell'adottanda;
- che i genitori della IG hanno manifestato assenso all'adozione della CP
figlia da parte del ricorrente: precisamente il GN , residente in Francia, Persona_2 previamente informato dell'intenzione del GN di procedere all'adozione della CP_2 IG faceva pervenire dichiarazione di assenso all'adozione sottoscritta CP
e autenticata da un Notaio (doc.12 di parte ricorrente); la IG si è _1
dichiarata disponibile a manifestare il proprio consenso in udienza;
pagina 2 di 5 - che per l'adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento.
A riprova di quanto esposto, il ricorrente produce la necessaria documentazione.
All'udienza del 03/06/2025 dinanzi Giudice delegato dalla Presidente sono stati sentiti o l'adottante che manifestava la volontà di adottare Parte_1 CP
,
[...]
o l'adottanda che esprimeva il consenso alla propria adozione da CP
parte di , Parte_1
o , madre dell'adottanda e moglie dell'adottante che ha espresso _1
l'assenso all'adozione,
o , marito dell'adottanda, che esprimeva l'assenso all'adozione. Persona_4
Dalla storia personale del ricorrente adottante e dell'adottanda quale risultante dagli atti emerge che i medesimi in ragione del rapporto di coniugio dell'adottante con la madre dell'adottanda sono ormai legati da anni da rapporto di affetto reciproco equiparabile al rapporto padre-figlia.
Il padre naturale dell'adottanda risulta aver prestato il suo consenso giusta documentazione dimessa in atti (doc. 12 di parte ricorrente).
Il Pubblico Ministero, richiesto del parere, si è pronunciato in data 05/06/2025 per l'accoglimento del ricorso.
2. La domanda del ricorrente merita accoglimento.
Ricorrono innanzitutto i requisiti dell'età minima dell'adottante e della differenza di età tra questi e l'adottanda, quali richiesti dall'art. 291 c.c.
È stato raccolto il consenso dei diretti interessati all'adozione ovvero dell'adottante e dell'adottanda. Ha manifestato l'assenso alla progettata adozione, agli effetti dell'art. 297 c.c., la madre dell'adottanda nonché coniuge dell'adottante, il marito dell'adottanda; anche il padre naturale dell'adottanda risulta avere prestato l'assenso.
Dalle manifestazioni di volontà dei diretti interessati all'udienza presidenziale ed alla luce della storia personale e familiare dei medesimi, risulta che la progettata adozione è destinata a formalizzare un reale e solido legame equiparabile a rapporto padre - figlia venuto ad instaurarsi nell'arco degli anni, tra l'adottante e l'adottanda e percepito da tutti i protagonisti ed in particolar modo anche dall'adottante e dall'adottanda come stabilmente sussistente e degno di essere ulteriormente coltivato.
pagina 3 di 5 Non sussistono, infine, preclusioni di sorta.
L'adottanda ha poi anche chiesto che in conseguenza dell'adozione “il cognome di nascita
sia sostituito con il cognome producendo peraltro giurisprudenza di merito che CP Pt_1
si pronuncia per tale possibilità (Tribunale di Livorno, 10/01/2024).
Questo Collegio ritiene di condividere la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c. seguita da altri Tribunali (tra cui, appunto, Tribunale di Livorno e, per il caso opposto, di mantenimento del cognome originario senza aggiungervi il cognome dell'adottante, Tribunale di Verbania, 6.10.2022), “in linea con quanto deciso da Corte Cost. 135/2023, che ha sancito il diritto dell'adottato maggiore d'età di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all'identità personale e anche l'adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi", facendo leva sull'evoluzione del diritto al nome quale diritto, posto in capo a ciascun familiare, di vedersi riconosciuto un dato cognome, tale e quale a quello degli altri, in modo da testimoniare il legame tra i familiari: il diritto al cognome è un diritto del singolo, sia rispetto alla propria formazione sociale di appartenenza, sia rispetto alla collettività, al di là che esso venga attribuito alla nascita o aggiunto successivamente come nell'adozione. Sulla base di tali principi, considerando l'espressa volontà dell'adottando di avere lo stesso identico cognome del fratello, al fine di essere una volta per tutte identificato solo come figlio della famiglia adottante, e considerato che tutti gli intervenuti consentono, ritiene il Tribunale che la richiesta debba essere accolta e che, pertanto, l'adottando assuma esclusivamente il cognome.” (in motivazione, Tribunale di Livorno 10/01/2024). Nel caso di specie la IG ha ribadito “di non aver avuto mai alcun legame di tipo affettivo con il CP
padre biologico, GN , il quale si è sempre disinteressato della stessa. La Persona_2 IG ha sempre visto nell'odierno ricorrente la figura paterna, il quale si è CP
sempre comportato nei suoi confronti come un padre e con il quale ha convissuto, insieme alla di lei madre IG , sin dall'età di otto anni. _1
Nel corso degli anni si è configurato tra la IG e il GN CP Parte_2 un profondo legame affettivo pari a quello esistente tra padre e figlia.”
La sua identificazione con il cognome dell'adottante trova, pertanto, radicamento Pt_1 nel fatto che essa ha “ha sempre visto nell'odierno ricorrente la figura paterna” il che evidenzia che la domanda della adottanda di sostituire il cognome a quello Pt_1 CP
pagina 4 di 5 costituisce espressione dell'esigenza dell'adottanda a vedersi riconosciuta e tutelata il suo diritto all'identità personale.
Ciò considerato, questo Collegio ritiene appunto – in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c. come modificato a seguito dell'intervento del Giudice delle Leggi – doveroso accogliere anche la detta domanda, dandosi così tutela effettiva al diritto di identità
e al nome della IG CP
3. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, visti gli artt. 291 e segg. c.c., decidendo sulla domanda proposta da , nato il [...] a [...] Parte_1
(BZ) e residente in [...], pronuncia
l'adozione di , nata il [...] a [...] residente in CP
Gargazzone (BZ) Via Verano n. 14, da parte di , nato il [...] a Parte_1
CERMES (BZ) e residente in [...], e per l'effetto attribuisce all'adottata il cognome in sostituzione a quello di CP Pt_1 CP sicché l'adottata assumerà il seguente cognome e nome: Persona_5
manda alla Cancelleria affinché provveda agli incombenti di cui all'art. 314 c.c.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, il 19/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Simon Tschager dott.ssa Julia Dorfmann
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Julia Dorfmann - Presidente dott.ssa Daniela Pol - Giudice dott. Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 3932/2024 V.G. pendente tra
, nato a [...] il [...], residente in [...]
73, rappresentato e difeso dall'avv. ENNEMOSER ANGELIKA e avv. ANDRIOLO WALTER giusta delega in atti, e con domicilio eletto presso i detti difensori in CORSO DELLA LIBERTÀ, 121 39012
MERANO;
- ricorrente / adottante -
e
, cittadina italiana, nata a [...] il [...], residente in [...] CP
Via Verano n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. ENNEMOSER ANGELIKA giusta delega in atti, e con domicilio eletto presso quest'ultimo difensore in CORSO DELLA LIBERTÀ, 121 39012
MERANO;
- adottanda - in punto: adozione di persona maggiorenne (art. 291 ss c.c.);
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dd. 07/10/2024, depositato in data 08/10/2024, , nato il Parte_1
12/11/1958 a CERMES (BZ), come sopra rappresentato e difeso, chiede di potere adottare la persona maggiorenne , nata il [...] a [...]. Quest'ultima CP
si è costituita in giudizio e ha aderito alle conclusioni formulate dal ricorrente.
pagina 1 di 5 A sostegno della domanda la parte ricorrente espone tra l'altro
- che è figlia naturale di e di CP _1 Per_2
;
[...]
- che il matrimonio contratto tra e di era stato _1 Persona_2
separato e poi divorziato (cessazione degli effetti civili) con sentenza del Tribunale di
Verona di data 21/12/1983;
- che dal momento della separazione la IG non ha avuto più alcun CP
contatto con il proprio padre naturale;
- che in data 02/12/1995 la IG contraeva matrimonio con il GN _1
; Parte_1
- che “il GN e la IG nel corso degli anni hanno Parte_2 CP instaurato un forte legame affettivo, equivalente a quello esistente tra ”; Persona_3
- che “non ha mai avuto alcun contatto o legame con il padre biologico CP
, ha sempre visto nel GN la figura paterna, il quale, a sua volta, Persona_2 Pt_1 si è sempre comportato nei confronti della IG come un padre”; CP
- che “per anni la IG e il GN hanno convissuto sotto CP Parte_2 lo stesso tetto, essendo l'odierno ricorrente il marito della IG , madre _1 della IG ”; CP
- che il GN non ha figli (doc.10 di parte ricorrente); Parte_1
- che ha contratto matrimonio in data 14.06.2016 con il GN CP [...]
(doc.4 e 11 del ricorrente); Per_4
- che “stante il forte legame affettivo e il rapporto instaurato nel corso degli anni il ricorrente è pervenuto alla decisione di adottare la IG ; CP
- che “quest'ultima è pienamente consenziente all'adozione ed è disponibile a formalizzare il suo consenso davanti all'Autorità Giudiziaria”;
- che il ricorrente ha più di trentacinque anni e supera di diciotto anni quelli dell'adottanda;
- che i genitori della IG hanno manifestato assenso all'adozione della CP
figlia da parte del ricorrente: precisamente il GN , residente in Francia, Persona_2 previamente informato dell'intenzione del GN di procedere all'adozione della CP_2 IG faceva pervenire dichiarazione di assenso all'adozione sottoscritta CP
e autenticata da un Notaio (doc.12 di parte ricorrente); la IG si è _1
dichiarata disponibile a manifestare il proprio consenso in udienza;
pagina 2 di 5 - che per l'adozione ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento.
A riprova di quanto esposto, il ricorrente produce la necessaria documentazione.
All'udienza del 03/06/2025 dinanzi Giudice delegato dalla Presidente sono stati sentiti o l'adottante che manifestava la volontà di adottare Parte_1 CP
,
[...]
o l'adottanda che esprimeva il consenso alla propria adozione da CP
parte di , Parte_1
o , madre dell'adottanda e moglie dell'adottante che ha espresso _1
l'assenso all'adozione,
o , marito dell'adottanda, che esprimeva l'assenso all'adozione. Persona_4
Dalla storia personale del ricorrente adottante e dell'adottanda quale risultante dagli atti emerge che i medesimi in ragione del rapporto di coniugio dell'adottante con la madre dell'adottanda sono ormai legati da anni da rapporto di affetto reciproco equiparabile al rapporto padre-figlia.
Il padre naturale dell'adottanda risulta aver prestato il suo consenso giusta documentazione dimessa in atti (doc. 12 di parte ricorrente).
Il Pubblico Ministero, richiesto del parere, si è pronunciato in data 05/06/2025 per l'accoglimento del ricorso.
2. La domanda del ricorrente merita accoglimento.
Ricorrono innanzitutto i requisiti dell'età minima dell'adottante e della differenza di età tra questi e l'adottanda, quali richiesti dall'art. 291 c.c.
È stato raccolto il consenso dei diretti interessati all'adozione ovvero dell'adottante e dell'adottanda. Ha manifestato l'assenso alla progettata adozione, agli effetti dell'art. 297 c.c., la madre dell'adottanda nonché coniuge dell'adottante, il marito dell'adottanda; anche il padre naturale dell'adottanda risulta avere prestato l'assenso.
Dalle manifestazioni di volontà dei diretti interessati all'udienza presidenziale ed alla luce della storia personale e familiare dei medesimi, risulta che la progettata adozione è destinata a formalizzare un reale e solido legame equiparabile a rapporto padre - figlia venuto ad instaurarsi nell'arco degli anni, tra l'adottante e l'adottanda e percepito da tutti i protagonisti ed in particolar modo anche dall'adottante e dall'adottanda come stabilmente sussistente e degno di essere ulteriormente coltivato.
pagina 3 di 5 Non sussistono, infine, preclusioni di sorta.
L'adottanda ha poi anche chiesto che in conseguenza dell'adozione “il cognome di nascita
sia sostituito con il cognome producendo peraltro giurisprudenza di merito che CP Pt_1
si pronuncia per tale possibilità (Tribunale di Livorno, 10/01/2024).
Questo Collegio ritiene di condividere la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c. seguita da altri Tribunali (tra cui, appunto, Tribunale di Livorno e, per il caso opposto, di mantenimento del cognome originario senza aggiungervi il cognome dell'adottante, Tribunale di Verbania, 6.10.2022), “in linea con quanto deciso da Corte Cost. 135/2023, che ha sancito il diritto dell'adottato maggiore d'età di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all'identità personale e anche l'adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi", facendo leva sull'evoluzione del diritto al nome quale diritto, posto in capo a ciascun familiare, di vedersi riconosciuto un dato cognome, tale e quale a quello degli altri, in modo da testimoniare il legame tra i familiari: il diritto al cognome è un diritto del singolo, sia rispetto alla propria formazione sociale di appartenenza, sia rispetto alla collettività, al di là che esso venga attribuito alla nascita o aggiunto successivamente come nell'adozione. Sulla base di tali principi, considerando l'espressa volontà dell'adottando di avere lo stesso identico cognome del fratello, al fine di essere una volta per tutte identificato solo come figlio della famiglia adottante, e considerato che tutti gli intervenuti consentono, ritiene il Tribunale che la richiesta debba essere accolta e che, pertanto, l'adottando assuma esclusivamente il cognome.” (in motivazione, Tribunale di Livorno 10/01/2024). Nel caso di specie la IG ha ribadito “di non aver avuto mai alcun legame di tipo affettivo con il CP
padre biologico, GN , il quale si è sempre disinteressato della stessa. La Persona_2 IG ha sempre visto nell'odierno ricorrente la figura paterna, il quale si è CP
sempre comportato nei suoi confronti come un padre e con il quale ha convissuto, insieme alla di lei madre IG , sin dall'età di otto anni. _1
Nel corso degli anni si è configurato tra la IG e il GN CP Parte_2 un profondo legame affettivo pari a quello esistente tra padre e figlia.”
La sua identificazione con il cognome dell'adottante trova, pertanto, radicamento Pt_1 nel fatto che essa ha “ha sempre visto nell'odierno ricorrente la figura paterna” il che evidenzia che la domanda della adottanda di sostituire il cognome a quello Pt_1 CP
pagina 4 di 5 costituisce espressione dell'esigenza dell'adottanda a vedersi riconosciuta e tutelata il suo diritto all'identità personale.
Ciò considerato, questo Collegio ritiene appunto – in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c. come modificato a seguito dell'intervento del Giudice delle Leggi – doveroso accogliere anche la detta domanda, dandosi così tutela effettiva al diritto di identità
e al nome della IG CP
3. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, visti gli artt. 291 e segg. c.c., decidendo sulla domanda proposta da , nato il [...] a [...] Parte_1
(BZ) e residente in [...], pronuncia
l'adozione di , nata il [...] a [...] residente in CP
Gargazzone (BZ) Via Verano n. 14, da parte di , nato il [...] a Parte_1
CERMES (BZ) e residente in [...], e per l'effetto attribuisce all'adottata il cognome in sostituzione a quello di CP Pt_1 CP sicché l'adottata assumerà il seguente cognome e nome: Persona_5
manda alla Cancelleria affinché provveda agli incombenti di cui all'art. 314 c.c.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, il 19/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Simon Tschager dott.ssa Julia Dorfmann
pagina 5 di 5