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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3187/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3187/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 cc e norme speciali), vertente
TRA
elett.te dom.to in Foglianise (BN) alla via San Roccon. 62, presso lo CP_1
studio dell'avv. Fernando Cosimo Scaramozza, da cui è rapp.to e difeso, in virtù di mandato in atti
ATTORE
E
pagina 1 di 6 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Roberto CP_2
Pulcino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento alla via F. Flora,
31
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa ed atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio CP_2
onde sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della
[...]
pubblicazione in un gruppo whatsapp di alcuni messaggi gravemente lesivi della propria reputazione e del proprio onore.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, non sussistendo nella specie i presupposti per l'integrazione del reato di diffamazione, per essere stati i messaggi pubblicati su un gruppo ristretto e non diretti ad una pluralità
indeterminata e contestava la quantificazione dei danni.
Ciò premesso, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
Com'è noto, l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa
(Cass. civ., Sez. III, 02/12/2014, n. 25423; Cass. civ., Sez. III, 14/10/2008, n. 25157).
Pertanto, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppure non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono ritenersi fonte di pagina 2 di 6 danno risarcibile secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
qualora aventi una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico.
In particolare, in tema di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati. Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che l'attore non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell'anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell'evento lesivo (Cass. n. 12813 del 2016; Cass. n.
21740 del 2010).
Ciò posto, nella specie, alcun dubbio può essere sollevato in ordine al carattere illecito della condotta posta in essere dal convenuto, consistita nella diffusione tramite un gruppo whatsapp di messaggi offensivi della reputazione dell'attore.
Ed invero, sono in atti gli sms inviati sul gruppo whatsapp con cui il convenuto,
rivolgendosi al gli attribuisce modi infami (sms del 9.10.2018) e lo definisce CP_1
verme spregiudicato (sms del 1.11.2018), verme viscido subdolo schifoso (sms del
2.11.2018).
I testi escussi sul punto hanno confermato l'invio dei messaggi e la diffusione anche all'esterno del gruppo whatsapp.
Incontestata la circostanza concernente la trasmissione dei messaggi all'interno del gruppo, priva di rilevo appare la difesa volta a limitare il carattere diffamatorio dei messaggi per essere un gruppo di persone limitato, atteso che, come innanzi precisato,
il risarcimento dei danni derivante dal carattere offensivo delle frasi prescinde dall'integrazione della fattispecie di reato.
pagina 3 di 6 Né può seriamente dubitarsi del contenuto lesivo dei termini utilizzati, trattandosi certamente di espressioni aventi carattere dispregiativo, fortemente offensive della reputazione della parte, in quanto ingiuriosi e volti ad insinuare comportamenti poco affidabili da parte dell'attore, per il tramite tra l'altro di un canale (gruppo whatsapp)
che consente – a prescindere dal carattere limitato del gruppo - una diffusione, seppur tra i soggetti partecipanti alla conversazione, repentina.
A ciò si aggiunga che, come precisato dalla giurisprudenza, in caso di offese all'interno di una chat di Whatsapp, la percezione da parte della vittima dell'offesa può essere contestuale ovvero differita, a seconda che ella stia consultando proprio quella specifica chat di Whatsapp o meno: nel primo caso, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quanti sono i membri della chat perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente;
nel secondo caso si avrà diffamazione, in quanto la vittima dovrà essere considerata assente (Cassazione penale sez. V,
10/06/2022, n.28675).
Né nella specie le espressioni utilizzate possono considerarsi prive di efficacia lesiva dell'onore e della reputazione dell'attore per essere ricollegabili ad una discussione tra le parti.
Giova sul punto rilevare che perché un messaggio abbia contenuto diffamatorio,
idoneo a causare un danno risarcibile in sede civile, è necessario che sia tale da distorcere, alterare ovvero travisare il patrimonio intellettuale, religioso, politico,
sociale e ideologico del soggetto destinatario mediante l'offesa alla sua reputazione.
Risultano idonee a tal fine anche le sole espressioni dubitative, nella forma di insinuazione, atte a ledere ovvero metter in pericolo l'altrui reputazione in valutazione del complessivo contesto dialettico realizzato. A nulla rileva ai fini pagina 4 di 6 del risarcimento del danno, invece, che in sede penale vi sia stata assoluzione dell'imputato per il reato di diffamazione aggravata (Tribunale Benevento,
30/01/2020, n.234).
Passando al quantum del risarcimento, in considerazione delle circostanze del caso concreto, del contenuto delle espressioni utilizzate e del contesto in cui la condotta si
è realizzata, si reputa equo liquidare un importo di euro 2.000,00, già rivalutato all'attualità.
Trattandosi di credito risarcitorio, sono inoltre dovuti gli interessi legali, calcolati,
secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto,
non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, v. Cass. 24/3/2003,
n. 4242), oltre interessi dalla sentenza al saldo.
In definitiva, la domanda va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento della somma di euro 2.000,00, all'attualità, a titolo di risarcimento dei danni ed interessi legali dal dì dell'evento alla data della presente sentenza ed ai soli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, della somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, ed interessi legali dal dì dell'evento alla data della presente sentenza ed ai soli interessi legali dalla sentenza al saldo;
pagina 5 di 6 -condanna parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, delle spese di lite che liquida nella somma di euro 1.600,00, comprensivo di spese, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 8 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3187/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 cc e norme speciali), vertente
TRA
elett.te dom.to in Foglianise (BN) alla via San Roccon. 62, presso lo CP_1
studio dell'avv. Fernando Cosimo Scaramozza, da cui è rapp.to e difeso, in virtù di mandato in atti
ATTORE
E
pagina 1 di 6 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Roberto CP_2
Pulcino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento alla via F. Flora,
31
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa ed atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio CP_2
onde sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della
[...]
pubblicazione in un gruppo whatsapp di alcuni messaggi gravemente lesivi della propria reputazione e del proprio onore.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, non sussistendo nella specie i presupposti per l'integrazione del reato di diffamazione, per essere stati i messaggi pubblicati su un gruppo ristretto e non diretti ad una pluralità
indeterminata e contestava la quantificazione dei danni.
Ciò premesso, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
Com'è noto, l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa
(Cass. civ., Sez. III, 02/12/2014, n. 25423; Cass. civ., Sez. III, 14/10/2008, n. 25157).
Pertanto, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppure non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono ritenersi fonte di pagina 2 di 6 danno risarcibile secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
qualora aventi una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico.
In particolare, in tema di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati. Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che l'attore non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell'anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell'evento lesivo (Cass. n. 12813 del 2016; Cass. n.
21740 del 2010).
Ciò posto, nella specie, alcun dubbio può essere sollevato in ordine al carattere illecito della condotta posta in essere dal convenuto, consistita nella diffusione tramite un gruppo whatsapp di messaggi offensivi della reputazione dell'attore.
Ed invero, sono in atti gli sms inviati sul gruppo whatsapp con cui il convenuto,
rivolgendosi al gli attribuisce modi infami (sms del 9.10.2018) e lo definisce CP_1
verme spregiudicato (sms del 1.11.2018), verme viscido subdolo schifoso (sms del
2.11.2018).
I testi escussi sul punto hanno confermato l'invio dei messaggi e la diffusione anche all'esterno del gruppo whatsapp.
Incontestata la circostanza concernente la trasmissione dei messaggi all'interno del gruppo, priva di rilevo appare la difesa volta a limitare il carattere diffamatorio dei messaggi per essere un gruppo di persone limitato, atteso che, come innanzi precisato,
il risarcimento dei danni derivante dal carattere offensivo delle frasi prescinde dall'integrazione della fattispecie di reato.
pagina 3 di 6 Né può seriamente dubitarsi del contenuto lesivo dei termini utilizzati, trattandosi certamente di espressioni aventi carattere dispregiativo, fortemente offensive della reputazione della parte, in quanto ingiuriosi e volti ad insinuare comportamenti poco affidabili da parte dell'attore, per il tramite tra l'altro di un canale (gruppo whatsapp)
che consente – a prescindere dal carattere limitato del gruppo - una diffusione, seppur tra i soggetti partecipanti alla conversazione, repentina.
A ciò si aggiunga che, come precisato dalla giurisprudenza, in caso di offese all'interno di una chat di Whatsapp, la percezione da parte della vittima dell'offesa può essere contestuale ovvero differita, a seconda che ella stia consultando proprio quella specifica chat di Whatsapp o meno: nel primo caso, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quanti sono i membri della chat perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente;
nel secondo caso si avrà diffamazione, in quanto la vittima dovrà essere considerata assente (Cassazione penale sez. V,
10/06/2022, n.28675).
Né nella specie le espressioni utilizzate possono considerarsi prive di efficacia lesiva dell'onore e della reputazione dell'attore per essere ricollegabili ad una discussione tra le parti.
Giova sul punto rilevare che perché un messaggio abbia contenuto diffamatorio,
idoneo a causare un danno risarcibile in sede civile, è necessario che sia tale da distorcere, alterare ovvero travisare il patrimonio intellettuale, religioso, politico,
sociale e ideologico del soggetto destinatario mediante l'offesa alla sua reputazione.
Risultano idonee a tal fine anche le sole espressioni dubitative, nella forma di insinuazione, atte a ledere ovvero metter in pericolo l'altrui reputazione in valutazione del complessivo contesto dialettico realizzato. A nulla rileva ai fini pagina 4 di 6 del risarcimento del danno, invece, che in sede penale vi sia stata assoluzione dell'imputato per il reato di diffamazione aggravata (Tribunale Benevento,
30/01/2020, n.234).
Passando al quantum del risarcimento, in considerazione delle circostanze del caso concreto, del contenuto delle espressioni utilizzate e del contesto in cui la condotta si
è realizzata, si reputa equo liquidare un importo di euro 2.000,00, già rivalutato all'attualità.
Trattandosi di credito risarcitorio, sono inoltre dovuti gli interessi legali, calcolati,
secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto,
non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, v. Cass. 24/3/2003,
n. 4242), oltre interessi dalla sentenza al saldo.
In definitiva, la domanda va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento della somma di euro 2.000,00, all'attualità, a titolo di risarcimento dei danni ed interessi legali dal dì dell'evento alla data della presente sentenza ed ai soli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, della somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, ed interessi legali dal dì dell'evento alla data della presente sentenza ed ai soli interessi legali dalla sentenza al saldo;
pagina 5 di 6 -condanna parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, delle spese di lite che liquida nella somma di euro 1.600,00, comprensivo di spese, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 8 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Enrica Nasti
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