Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/02/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 6557/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ
…………………………. PROFESSIONALE, pendente TRA (già , in persona del suo legale Parte_1 Parte_2 rappresentante p.t., con sede in Fisciano (Sa), alla Via Polcareccia s.n.c.,
[...]
, c.f. e P. Iva n. REA n. 411496P, elettivamente Parte_3 PartitaIVA_1 domiciliata in Nocera Inferiore, alla Via G. Matteotti n. 30, nello studio dell'Avv. Adriano Bellacosa (c.f. ), il quale la rappresenta e difende, in CodiceFiscale_1 forza di mandato in calce all'atto di citazione ATTORE E C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI, 10 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. AL AO (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione CONVENUTO
AL Paola, nata a [...] il [...] (c.f.
C.F._3
nato a [...] il [...] (c.f. ) quali _2 C.F._4 eredi legittimi dell'Ing. rappresentati e difesi dall'avv. Paola NA
Calvarese, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliati in VIA NAPOLI, 10 NOCERA SUPERIORE CONVENUTI
NONCHÉ
CP_3 Controparte_4
, in persone del legale rappresentante p.t., corrente in TO
[...]
(AV) alla via Valchiera n. 18 (p. iva ), rappresentata e difesa, giusta P.IVA_3 mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Vincenzo Giannattasio (c.f.
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
TE MA
in p.l.r.p.t., P.IVA.: , elett.mente dom.ta in Volla, Controparte_5 P.IVA_4 alla via IV Novembre, 29, presso lo studio dell'Avvocato Felice Petrella (C.F.:
), dal quale è rapp.ta e difesa con procura in calce all'atto di C.F._6 chiamata in causa del terzo TE MA
, nato il [...] a [...] e ivi res.te alla via Strada Statale 88 P_
n. 185 C.F.: , rapp.to e dif.so congiuntamente e C.F._7 disgiuntamente, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Brunella Merola (C.F. n. ), e dall'avv. Marino Perongini (C.F. CodiceFiscale_8
n. ) con cui elegge domicilio in Nocera Inferiore, presso lo CodiceFiscale_9 studio dell'avv. Antonio Romano, via Garibaldi 23; TE MA
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_7
elett.te domiciliato in SALERNO ALLA VIA SAN C.F._10
LEONARDO n. 131 F, presso lo studio dell'avv. STEFANIA LIGUORI, che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione
TE MA
on sede legale in Mogliano Veneto via Marocchesa 14, Controparte_8 capitale sociale Euro 1.618.628.450,00 interamente versato ed esistente, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di RE , partita IVA P.IVA_5
R.E.A. n. TV-364135, in persona dell'Amministratore Delegato e P.IVA_6
Direttore Generale dott. e del dott. , Dirigente, Controparte_9 CP_10 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in autentica in data 18 dicembre 2014 per Notar di RE, repertorio n. 186905, Persona_2 raccolta n. 30367, che si produce in atti, dall'Avv. Antonio Losco (C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via C.F._11
Scardillo 25 TE MA
con sede in Torino, Via Corte Controparte_11 di Appello n. 11 (C.F./P.IVA ), in persona del suo Procuratore Speciale P.IVA_7
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Dott. Elia Maria Negrin (giusta scrittura privata autenticata dal Notaio Dott.
[...] di Torino in data 22.10.2008, Rep. 57207 – Racc. 24868, successivamente Per_3 modificata con scrittura privata autenticata dallo stesso Notaio Dott. Persona_4 in data 15.07.2009, Rep. 59920, Racc. 25840, in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26.01.2017), rappresentata e difesa - giusta “PROCURA GENERALE ALLE LITI” autenticata nella firma del Procuratore Speciale della Dott. Elia Maria Negrin, dal Notaio Dott. Controparte_12 [...] di Torino in data 27.04.2017, Rep. 81955, Racc. 38076 - dall'avv. Antonio Per_4
Negri - C.F. ; CodiceFiscale_12
TE MA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 6/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 la premettendo quanto segue: in data 7/11/2011, la Controparte_1 [...] commissionava alla ed all'Ing. , Parte_4 Controparte_1 NA che di tale società era anche amministratore unico, la fornitura di una serie di servizi e di opere intellettuali, dettagliatamente elencate agli artt.
2-13 del contratto, da eseguire presso gli stabilimenti della committente, posti nei comuni di Fisciano (Sa) e Conversano (Ba); con il medesimo contratto, era stato affidato all'Ing. Per_1
l'incarico di Direttore dei lavori per la progettazione, l'esecuzione ed il
[...] collaudo dell'impianto antincendio, al fine di ottenere il C.P.I. (certificato prevenzione incendi), per lo stabilimento di Fisciano (l'art. 3 del contratto); nel medesimo contratto erano anche previste una serie di altre obbligazioni assunte da parte dell'Ing. Per_1
e della nei fatti, poi non espletate;
per quel che rileva agli effetti Controparte_1 del presente giudizio, la evidenza deve essere data alle attività complementari alla realizzazione ed ultimazione dell'opificio di Fisciano, con le necessarie autorizzazioni amministrative;
in relazione a tale ultimo stabilimento, in data 12/3//2012, la
[...] affidava all'Ing. anche l'incarico di Direttore dei lavori Parte_4 Per_1 nell'ambito del contratto di appalto stipulato con la Elmer S.r.l., per la realizzazione interna ed esterna degli impianti elettrici necessari al funzionamento dell'intero opificio, compresa la realizzazione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche;
con altro contratto di appalto dell'8/8/2012, la Parte_4 Co affidava, poi, alla , la realizzazione degli impianti di Parte_5 adduzione gas-metano, antincendio ed aria compressa, incaricando, anche per tali opere, l'Ing. della direzione dei lavori;
in data 15/9/2012, su proposta Per_1 Cont dell'Ing. , veniva approvata dalla e dalla A una Per_1 Parte_4 variazione al progetto di realizzazione degli impianti antincendio, gas-metano ed aria
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 compressa, implicante un incremento di spesa pari ad € 6.000,00; di poi, con una comunicazione di servizio inoltrata alla SEI.CA il 27/9/2012, l'Ing. Per_1 relazionava sull'attività svolta presso lo stabilimento di Fisciano, ed ha posto l'attenzione sul ritardo nella realizzazione degli impianti di adduzione, a lui non ascrivibile: invero, i tempi per la definizione delle attività delegate all'Ing. ed Per_1 alla stavano diventando insostenibili per la Controparte_1 Parte_4
è per questo che, senza sindacare delle attività espletate e comunque nella
[...] consapevolezza che non sussistessero responsabilità professionali, ma solo un ormai cronico ritardo nell'espletamento delle attività, con atto di transazione del 29/7/2013, la la e l'Ing. hanno sottoscritto un atto Parte_4 CP_1 Per_1 di transazione, con il quale sono stati revocati tutti gli incarichi conferiti con il contratto del 7/11/2011, e sono state ridefinite le rispettive pretese creditorie;
successivamente, e già con nota raccomandata del 5/2/2014, la ha dovuto Parte_4 contestare alla e all'Ing. talune difformità degli impianti gas- CP_1 Per_1 metano ed antincendio rispetto alle normative vigenti, tali da richiedere ulteriori interventi per circa € 59.500,00; con ulteriore nota raccomandata del 10/2/2014, la ha nuovamente denunciato alla e all'Ing. Parte_4 CP_1 Per_1 il cattivo esito della attività svolta, anche alla luce del parere negativo intanto reso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in merito al rilascio del C.P.I. ; in risposta della denuncia di cattiva opera, la ha confermato (con nota del Controparte_1
20/2/2014) la regolarità della prestazione resa, l'inesistenza di vizi o difformità, se non per una unica “interferenza” rimediabile con lo svolgimento di ulteriori lavori, il cui onere non sarebbe stato superiore ad € 4.000,00; con ulteriore nota raccomandata, del 22/2/2014, la ha dedotto una serie di giustificazioni infondate Controparte_1
e pretestuose, sostenendo la consapevolezza e l'assenso della ditta committente alla presentazione e realizzazione di un progetto non a norma di legge, rendendo al contempo la propria disponibilità alla redazione di un nuovo progetto a costo zero;
la ha dovuto rispondere (con nota del 11/6/2014), contestando Parte_4 tutti gli assunti dell'Ing. , negando la possibilità di una prosecuzione del Per_1 rapporto e comunque invitando ad una verifica in contraddittorio, posto che, in difetto, si sarebbe proceduto con la realizzazione dei necessari lavori di adeguamento: la nota è rimasta senza riscontro;
i gravi errori di progettazione ed esecuzione dei lavori hanno indotto la a sostenere ulteriori e gravose spese: per le Parte_4 modifiche all'impianto gas, di € 19.200,00, oltre Iva;
per la demolizione ed il rifacimento della “cabina 2° salto”, di € 4.000,00, oltre Iva;
per le modifiche all'impianto antincendio, di € 9.800,00, oltre Iva;
per la progettazione dell'impianto antincendio, di € 13.000,00, oltre Iva, ossia per un totale di € 56.120,00, come documentato nella consulenza di parte;
a tale importo ingiustamente sostenuto, dovevano aggiungersi € 58.300,00, spesi per la realizzazione dell'originario impianto per il gas, e gli ulteriori € 60.000,00, corrisposti alla in esecuzione Controparte_1 del contratto del 7/11/2011: posto che la spesa è stata inutilmente sostenuta, gli importi devono essere restituiti;
la ingiustificata inottemperanza della Controparte_1
e dell'Ing. alla restituzione di tutte le spese indebitamente sostenute dalla
[...] Per_1
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 ha indotto alla formalizzazione di una ulteriore diffida, con Parte_4 raccomandata del difensore del 5/10/2015, cui è seguito il semplice impegno verbale a formulare una proposta di transazione, poi mai formalizzata. Ciò premesso, parte attrice eccepiva l'esistenza di una responsabilità contrattuale della e dell'Ing. , che non hanno agito con la diligenza Controparte_1 Per_1 qualificata ex art. 1176 comma 2 c.c., essendo emerse diverse irregolarità esecutive e progettuali, e precisamente: nella realizzazione dell'impianto a gas metano, non sono state rispettate le distanze prescritte dal decreto Ministeriale del 4 aprile 2014, in quanto talune tubazioni, sia interrate che esterne, sono state concepite e poi realizzate ad una distanza inferiore ai 20,00 metri, così invadendo la fascia di rispetto e di pertinenza delle Ferrovie dello Stato;
nella realizzazione dell'impianto antincendio, le tubazioni interrate che costeggiano il confine con la ferrovia, i tre idranti soprassuolo e la relativa riserva idrica risultano installati ad una distanza inferiore a 20,00 metri, invadendo, dunque, la fascia di rispetto e di pertinenza delle Ferrovie dello Stato;
peraltro non risultano rispettate le distanze di sicurezza previste dall'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) - CIG (Comitato Italiano Gas) n. 9860; e non risultano rispettate neanche «le modalità di posa in opera delle tubazioni interrate, relativamente alle interferenze e distanze tra tubazioni convoglianti fluidi diversi» Evidenziava che il professionista dovesse consequenzialmente rispondere, nei confronti del committente, del pregiudizio arrecato: con la restituzione del corrispettivo versato in esecuzione del contratto di conferimento dell'incarico, per complessivi € 60.000,00; con la condanna al pagamento delle spese inutilmente fatte sostenere per la realizzazione dell'opera, per complessivi € 58.300,00 e con la condanna al pagamento delle spese sostenute per la regolarizzazione delle opere e degli impianti, per complessivi € 56.120,00. Oltre a questo, evidenziava che, la società attrice e committente avesse diritto ad un ulteriore risarcimento del danno, da liquidare anche solo equitativamente, e comunque tenendo in conto del pregiudizio arrecato, non soltanto con la maggiore spesa, ma anche con il maggior tempo necessitato per rendere funzionale il nuovo stabilimento di Fisciano. Sussisteva altresì, in capo all'Ing. , oltre alla responsabilità solidale con la Per_1 [...] in relazione all'evocato contratto inter partes e per le errate scelte Controparte_1 progettuali ed esecutive sopra elencate, anche una responsabilità quale progettista e direttore dei lavori oggetto di controversia essendo stato gravemente inadempiente in relazione alla “gestione” della pratica di prevenzione incendi: tale pratica, necessaria al conseguimento del Certificato Prevenzioni Incendi (C.P.I.), è stata sottoposta al vaglio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che, all'esito di una valutazione di conformità, ha reso un parere negativo principalmente a causa del deposito tardivo della documentazione integrativa richiesta, effettuata oltre i 30 giorni consentiti;
inoltre, con il parere negativo, sono state evidenziate gravi e molteplici irregolarità progettuali, tali da impedire, in ogni caso, il rilascio del certificato richiesto. Di seguito, la è stata quindi costretta a presentare una nuova pratica di prevenzioni Parte_1 incendi, per il tramite della GE.I.S.A. S.r.l., sostenendo una spesa di € 10.980,00, poi
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 ottenendo il certificato con notevole ed ingiustificato ritardo. Concludeva dunque chiedendo al Tribunale di: 1.- Accertare e riconoscere l'inadempimento contrattuale e la responsabilità professionale dei convenuti, con la consequenziale declaratoria di risoluzione dei contratti intervenuti fra le parti e la condanna, col vincolo della solidarietà, alla restituzione dei compensi percepiti, per complessivi euro 60.000,00 (sessantamila/00), nonché al risarcimento del danno, da liquidare in non meno di euro 58.300,00 (cinquantottomila trecento/00), per le inutili opere fatte realizzare, di ulteriori euro 56.120,00 (cinquantaseimilacentoventi/00), per i nuovi lavori resisi necessari, nonché per un ulteriore importo da liquidare ai sensi dell'art. 1226 c.c. in non meno di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con rivalutazione ed interessi a far data dall'evento (collocabile al 5 febbraio 2014, ossia al momento della prima contestazione formulata dalla società attrice); 2.- In via di subordine, accertare e riconoscere la imputabilità dell'inadempimento contrattuale, con la responsabilità professionale, in capo all'uno o all'altro dei convenuti, con la consequenziale declaratoria di risoluzione dei contratti intervenuti fra le parti e la condanna, per specifiche quote di responsabilità, alla restituzione dei compensi percepiti, per complessivi euro 60.000,00 (sessantamila/00), nonché al risarcimento del danno, da liquidare in non meno di euro 58.300,00 (cinquantottomila trecento/00), per le inutili opere fatte realizzare, di ulteriori euro 56.120,00 (cinquantaseimilacentoventi/00), per i nuovi lavori resisi necessari, nonché per un ulteriore importo da liquidare ai sensi dell'art. 1226 c.c. in non meno di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con rivalutazione ed interessi a far data dall'evento (collocabile al 5 febbraio 2014, ossia al momento della prima contestazione formulata dalla società attrice); 3.- In ogni caso, condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali, con attribuzione allo scrivente procuratore. Si costituivano la e l'Ing. , con comparsa di Controparte_1 NA costituzione e di risposta del 23/3/2016, contenente chiamata in causa di terzo, impugnando, contestando e disconoscendo integralmente quanto dedotto e prodotto dalla parte attrice. Eccepivano i convenuti che le domande proposte in loro danno erano infondate, richiamando integralmente le note inviate dalla convenuta
[...] in data 20 febbraio 2014 e 22 febbraio 2014, a cui si riportavano. Di Controparte_1 seguito precisavano che la si era occupata della progettazione e Controparte_1 direzione dei lavori dell'impianto antincendio nonché della pratica per il rilascio del certificato antincendio, mentre l'ing. si era occupato della NA progettazione e direzione dei lavori dell'impianto del gas metano nonchè della sola direzione dei lavori dell'impianto di aria compressa. I convenuti precisavano inoltre che la realizzazione non perfettamente conforme alle norme di legge dell'impianto di adduzione del gas metano era stata concordata con la parte attrice nonché con la ditta esecutrice degli impianti “SEI.CA. soc. coop.” e con la ditta fornitrice e installatrice della cabina di 2°salto “ in quanto vi era stata intesa di ricorrere Controparte_5 successivamente all'istituto della deroga, per ciò che attiene ad una parte limitata delle tubazioni che si trovavano ad una distanza inferiore a quella consentita dalla linea ferroviaria. Precisavano ancora i convenuti che la violazione della normativa sulla fascia di rispetto non comportava la necessità di rifacimento dell'impianto ma soltanto la necessità di ottenere la deroga mediante accordo con le Ferrovie dello Stato, come già in precedenza fatto dalla stessa attrice per sanare altre irregolarità riguardanti manufatti edilizi quali la pensilina sopra R.T.O. Sotto il profilo tecnico i convenuti contestavano
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 altresì le altre irregolarità oggetto della domanda di risarcimento in loro danno in ordine ad ognuna delle lamentele e dei presunti errori commessi in fase di progettazione e di direzione dei lavori, evidenziando quindi condotte a carico dell'ing. Controparte_7 della e dell'ing. Sotto il Controparte_13 P_ profilo contrattuale l'ingegnere e la eccepivano che le Per_1 Controparte_1 domande proposte dall'attrice erano infondate alla luce dell'atto di transazione generale novativa del 29/7/2013 il quale al punto 5 prevedeva con la rinuncia dell'ingegner al compenso di €20.000,00, l'esonero dello stesso da qualsiasi responsabilità Per_1 per le funzioni svolte. In via subordinata contestavano fermamente la domanda di restituzione della somma di € 60.000,00 avanzata dall'attrice, la quale essendosi limitata ad agire per il risarcimento dei danni, non avrebbe chiesto la risoluzione dei contratti. Il compenso corrisposto, inoltre, secondo i convenuti, non era affatto riferibile al solo impianto antincendio, ma anche e soprattutto ad altre attività regolarmente espletate anche nello stabilimento di Conversano. Eccepivano infine sia Controparte_1 che l'ing. il concorso della società attrice nei presunti inadempimenti NA contestati in quanto ascrivibili anche al suo comportamento precisando che, comunque, potevano essere risolti con minori spese rispetto a quelle rivendicate con l'atto introduttivo di lite. Chiedevano in via preliminare, con la loro comparsa di costituzione e risposta, di essere autorizzati alla chiamata in causa in garanzia dell'ingegner della della e Controparte_7 Controparte_13 Controparte_5 dell'ing. al fine di essere manlevati da tutto quanto dovessero essere P_ condannati a pagare all'attrice per i fatti di causa. Nel merito chiedevano il rigetto totale o parziale delle domande proposte dall'attrice perché non provate ed infondate in fatto e in diritto ovvero, in subordine, la riduzione ex articolo 1227 c.c. delle somme eventualmente dovute in ragione del concorso di colpa dell'attrice nella produzione dei fatti e dei danni per cui è causa, con condanna di essa attrice o dei terzi chiamati, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, ovvero, in caso di soccombenza reciproca, con compensazione integrale delle stesse.
Successivamente, con istanza del 7/4/2016, è stata chiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_8
Con ordinanza del 20/9/2013, il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, fissando l'udienza di comparizione al 5/2/2014. Con comparse di costituzione e di risposta del 29/11/2016, del 20 e del 21/12/2016, si sono costituiti in giudizio l'Ing. l'Ing. e la CP_7 P_ Controparte_5 contestando ogni avverso assunto e chiedendo il rigetto della domanda di manleva avanzata nei propri confronti. Con comparse di costituzione e di risposta dell'1/12/2016 e del 13/9/2017, si sono costituite in giudizio la e la Controparte_8 Controparte_12 entrambe le Compagnie hanno evidenziato, oltre alla tardività ed irritualità della chiamata in causa (quanto alla , una serie di eccezioni relative al Controparte_8 proprio rapporto con gli assicurati. All'udienza del 5/10/2017, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e la causa è stata rinviata all'udienza del 3/10/2018.
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 Depositate le rispettive Memorie, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e richieste istruttorie, ed in particolare la con la Memoria ex Parte_4 art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. ha integrato le proprie conclusioni come di seguito riportate: «1.- Accertare e riconoscere l'inadempimento contrattuale e la responsabilità professionale dei convenuti, con la consequenziale declaratoria di risoluzione dei contratti intervenuti fra le parti, ovvero con l'accertamento e la declaratoria di annullabilità dei contratti intervenuti tra le parti, e la condanna, col vincolo della solidarietà, alla restituzione dei compensi percepiti, per complessivi euro 60.000,00 (sessantamila/00), nonché al risarcimento del danno, da liquidare in non meno di euro 58.300,00 (cinquantottomila trecento/00), per le inutili opere fatte realizzare, di ulteriori euro 56.120,00 (cinquantaseimila centoventi/00), per i nuovi lavori resisi necessari, nonché per un ulteriore importo da liquidare ai sensi dell'art. 1226 c.c. in non meno di euro 50.000,00 (cinquatamila/00), con rivalutazione ed interessi a far data dall'evento (collocabile al 5 febbraio 2014, ossia al momento della prima contestazione formulata dalla società attrice); 2.- In via di subordine, accertare e riconoscere la imputabilità dell'inadempimento contrattuale, con la responsabilità professionale, in capo all'uno a all'altro dei convenuti, con la consequenziale declaratoria di risoluzione dei contratti intervenuti fra le parti, ovvero con l'accertamento e la declaratoria di annullabilità dei contratti intervenuti fra le parti, e la condanna, per specifiche quote di responsabilità, alla restituzione dei compensi percepiti, per complessivi euro 60.000,00 (sessantamila/00), nonché al risarcimento del danno, da liquidare in non meno di euro 58.300,00 (cinquatottomila trecento/00), per le inutili opere fatte realizzare, di ulteriori euro 56.120,00 (cinquantaseimilacentoventi/00), per i nuovi lavori resisi necessari, nonché per un ulteriore importo da liquidare ai sensi dell'art. 1226 c.c. in non meno di euro 50.000,00 (cinquatamila/00), con rivalutazione ed interessi a far data dall'evento (collocabile al 5 febbraio 2014, ossia al momento della prima contestazione formulata dalla società attrice); 3.- In ogni caso, condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali, con attribuzione allo scrivente procuratore.» Con ordinanza del 13/11/2018, il Giudice nominava un consulente tecnico dell'Ufficio. Con note di trattazione scritta depositate in data 5/7/2023, per la udienza del
14/9/2023, il procuratore costituito per l'Ing. ne ha dichiarato NA
l'intervenuto decesso (in data 15/4/2023), sicché il Tribunale ha successivamente disposto la interruzione del processo, con ordinanza del 14/9/2023. La ha provveduto alla riassunzione del giudizio che è proseguito con Parte_1 Cont la costituzione degli eredi dell'Ing. e con la costituzione della società Per_1
[...] rimasta contumace fino a quel momento CP_14
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va rilevata l'inammissibilità della chiamata in causa di Controparte_8
(già , che non solo non è stata formulata nella comparsa di
[...] Controparte_15 risposta del 23/3/2016 con cui i convenuti chiamanti in causa Controparte_1
e ing. si sono costituiti, in violazione dell'art. 167 coma 3 c.p.c., ma NA altresì tardivamente, con istanza del 7/4/2016 per l'udienza del 14/4/2016.
2. Sul merito. Risulta documentalmente provato che, in data 7/11/2011, la Parte_4
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 stipulò un contratto con la e con l'Ing. , che, Controparte_1 NA di tale società, è amministratore unico, nel quale era previsto che l' e CP_1
l'ing. avrebbero dovuto svolgere le seguenti attività: elaborazione della Per_1 documentazione tecnica per l'esame progetto da sottoporre ai vigili del fuoco di Salerno per il preventivo parere di conformità, contatti con il comando provinciale dei VV.F., gestione e monitoraggio pratica, relativamente a un nuovo opificio in costruzione in via Polcareccia, nel comune di Fisciano (SA); progettazione dell'impianto antincendio, dimensionamento delle tubazioni per tale impianto, dimensionamenti di gruppi di pressurizzazione, scelta di estinzione, scelta dei tipi più adatti. Direzione dei lavori per la realizzazione di quanto previsto: collaudo e certificazione finale dell'impianto e dei lavori relativi all'antincendio, così come previsto dalle norme in vigore al fine di ottenere il C.P.I.; redazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione regionale allo scarico in atmosfera dei fumi e degli aereo-dispersi; calcolo teorico delle quantità previste per l'emissione.; misurazione strumentale delle effettive quantità emesse;
progettazione e dimensionamento delle caratteristiche degli impianti e di aspirazione e di abbattimento;
gestione e monitoraggio pratica, compresa l'assistenza tecnica durante la conferenza dei servizi propedeutica al rilascio dell'autorizzazione; redazione della documentazione, per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle Acque sia di processo, sia di quelle per uso igienico sanitario, sia per quelle di prima pioggia (aree esterne, tetti, ecc.); previsione teorica della quantità di scarico;
analisi delle caratteristiche degli scarichi;
progettazione e dimensionamento delle caratteristiche degli impianti di smaltimento e convogliamento;
gestione e monitoraggio pratica compresa l'assistenza tecnica durante l'eventuale conferenza dei servizi;
redazione documentazione necessaria alla previsione di impatto acustico, sia in relazione di quello prodotto verso l'esterno, sia di quello prodotto all'interno dell'opificio (rilevato e monitorato ai fini della sicurezza del lavoro); calcoli di previsione teorici, necessari per l'inizio dell'iter lavorativo;
misurazioni strumentali a macchine installate e funzionanti ai fini del contenimento dei livelli nei limiti delle leggi vigenti;
analisi e studio della dislocazione dei servizi igienici assistenziali, bagni, docce, bagni per portatori di handicap, refettori, spogliatoi, ecc.; il loro dimensionamento, in base alle unità lavorative previste o prevedibili, ottimizzazione in relazione al lay-out previsto e a quello previsto per il futuro;
studio e analisi di fattibilità del lay-out previsto, sempre in relazione alle esigenze previste di sicurezza del lavoro;
dimensionamento, organizzazione, scelta delle vie di circolazione, sia per gli addetti che per i mezzi di trasporto a conduzione umana o totalmente meccanici;
progettazione degli interventi, asseverati da timbro e firma professionale, finalizzata all'inserimento mirato e circostanziato nel documento di valutazione dei rischi da redigere in attuazione del d.lgs. 81/08 sulla sicurezza del lavoro;
analisi e studio preventivo di tutte le soluzioni (aperture per l'aerazione, per l'illuminazione naturale, il tipo di illuminazione artificiale, la consistenza di quella di emergenza, il tipo e le caratteristiche delle superfici orizzontali e verticali, ecc.), atte al rispetto delle norme previste per i luoghi di lavoro, in relazione alla costruzione in atto e al relativo lay-out previsto e deliberato dalla
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 committenza;
le suddette scelte saranno trattate come veri e propri elaborati progettuali, al fine di evitare fraintendimenti e/o omissioni nella fase di realizzazione da parte dei soggetti attuatori;
realizzazioni che, dopo la verifica tecnica da parte dell'ing. , avverranno solo dopo l'approvazione per iscritto da parte NA della Committenza, Direzione dei Lavori, relativa, ovviamente, solo agli interventi appena descritti e necessari per la corretta conduzione dell'opificio; supervisione delle fasi di smontaggio-trasporto (dal sito di Conversano), delle macchine e delle attrezzature da recuperare e rimontare nell'opificio di Fisciano;
redazione di specifici piani di lavoro, Anagrafe, ai fini della sicurezza sul lavoro, dei vari soggetti, quali ditte specializzate esterne, trasportatori, addetti alla movimentazione, tecnici delle case costruttrici;
redazione di specifici DUVRI - Documenti Unici di Valutazione dei Rischi, così come previsto per Legge, da redigere con ciascuno dei soggetti interessati al fine di stigmatizzare e chiarire le responsabilità relative agli interventi di smontaggio, trasporto e successivo rimontaggio;
redazione e gestione della documentazione necessaria alla tutela della Committente, da eventuali danni a cose o persone causate da Ditte terze e/o esterne, durante le fasi sopra descritte;
valutazione dello stato delle macchine da installare nel nuovo sito;
essa sarà realizzata in base ai dettami delle norme in vigore, e i risultati saranno forniti in appositi plichi (per ogni macchina o gruppo omogeneo o per linea), corredati da rappresentazioni fotografiche con data certa e timbrati dall'ing. ; l'eliminazione delle eventuali anomalie e rischi NA riscontrati, sarà certificata dal suddetto ingegnere e costituiranno elemento portante per il documento di Valutazione dei Rischi, per macchine e impianti;
i singoli plichi così realizzati, permetteranno, anche in assenza di marcatura CE, di poter usare nel rispetto della norma le macchine in oggetto, prevedendo incomprensioni procedurali/burocratiche con gli Enti (ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.), deputati al controllo;
redazione e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, per il nuovo opificio di Fisciano (SA); redazione e stesura di tutte le procedure previste dal D.Lgs.81/08), formazione, informazione, addestramento specifico (per addetti a macchine complesse, per carrellisti, per gli addetti al primo soccorso, per gli addetti all'antincendio, per i R.L.S., ecc.); predisposizione di quanto necessario alla gestione delle nomine degli addetti e delle figure sensibili;
predisposizione e redazione dei master per i verbali e le procedure standard da mettere in atto per le corrette prassi di Prevenzione e Protezione dai Rischi per i lavoratori addetti, ai fini della tracciabilità delle azioni svolte e delle prevenzioni messe in atto;
revisione e implementazione del documento in essere nello stabilimento di Conversano;
incarico di esterno, CP_16 per l'ing. per lo stabilimento di Conversano a decorrere dal NA
1/1/2012 e sino alla cessazione dell'attività presso tale sede, nei termini concessi dall'art.16 del decreto legislativo n.81/08; incarico di R.S.P.P, esterno, per l'ing.
per l'opificio di Fisciano dall'inizio dell'attività presso tale sede e sino NA al 30/11/2013, nei termini concessi dall'art.16 del decreto legislativo n.81/08, con l'in- tesa tra le parti che esula da tale incarico la coordinazione e la direzione dei lavori edili del cantiere;
incarico di Datore di Lavoro Delegato per l'ing. nei NA termini concessi dall'art. 16 del Decreto Legislativo n.81/08 per l'opificio di Fisciano;
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 gestione delle controversie con gli Enti e con i lavoratori sempre relative alla sicurezza del lavoro e con modalità e limitazioni previste e da regolamentare con apposito e specifico accordo con copertura totale delle spese e dell'assistenza legale necessaria garantita con i legali della per controversie e conflitti inerenti Parte_4 la figura propria dell'incarico e non legata a colpa grave e o inadempienza da parte del consigliere delegato ing. ; contatti con gli enti preposti al controllo. NA
Nel contratto era previsto che la avesse facoltà di revocare Parte_4
l'incarico di cui al presente articolo, così come l'ing. avesse facoltà di recedere Per_1 dallo stesso. In tal caso gli importi per tale prestazione, pari a € 12.000,00 sarebbero stati decurtati dal compenso pattuito per l'intera opera professionale, pari a € 72.000,00, importo che sarebbe stato proporzionalmente ridotto per il periodo di tempo in cui l'incarico sarebbe stato svolto. Era poi previsto che il recesso e la revoca avrebbero avuto effetto nel momento in cui sarebbero stati comunicati all'altra parte con raccomandata a.r. Il contratto, poi, prevedeva che la ditta esecutrice si obbligava a eseguire tutto quanto sopra riportato nell'arco di 24 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione (7/11/2011), nei modi previsti, operando sempre nel rispetto dei segreti aziendali attinenti, produzioni, prodotti, marchi, risorse umane e tecniche. La ditta esecutrice potrà avvalersi di tecnici e aiutanti di concetto di sua fiducia, con i quali avrà rapporto esclusivo e ne sosterrà i costi e gli oneri senza nessun aggravio o variazione di prezzo per la ditta committente. La ditta committente si impegnava a mettere a disposizione della ditta esecutrice tutti i dati in suo possesso necessari all'espletamento di quanto riportato agli articoli precedenti. Si impegnava a coordinare i vari tecnici presenti a vario titolo per la costruzione dell'opificio di Fisciano e per la conduzione di quello di Conversano. L'opera così come esplicitata e descritta negli articoli precedenti sarà realizzata dalla ditta esecutrice. Il compenso per essa è pari a € 72.000,00 esclusa IVA, che, per accordi tra le due parti saranno corrisposti in n. 24 rate mensili, ciascuna di € 3.000,00 con scadenza da riferirsi all'ultimo giorno del mese, a partire dal 30/11/2011.
Va rilevato che solo alcune delle attività riportate nel contratto sono oggetto di contenzioso e quindi il CTU nominato ha proceduto ad elencare unicamente le opere oggetto di contestazione, specificando le aziende che hanno contribuito alla loro realizzazione, sia durante il periodo di attività dell'ing. , sia quelle che sono Per_1 intervenute successivamente. Risultano tra le attività oggetto di contestazione i primi due punti del contratto, riguardanti la progettazione, la direzione lavori dell'impianto antincendio e i contatti con il comando dei VV.F., al fine dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), per lo stabilimento di Fisciano. Risulta in proposito documentalmente provato che con contratto d'appalto dell'8/8/2012, furono affidate dalla (questa era in origine la Parte_2 Co denominazione della ) alla la progettazione e la Pt_4 Parte_5 realizzazione degli impianti a servizio dell'opificio industriale di proprietà della in via Polcareccia a Fisciano, di: adduzione gas-metano (linea esterna e Parte_2 interna) a partire dalla cabina Re.Mi. (Regolazione e Misura), adduzione dell'aria
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 compressa (linea esterna e interna) a partire dalla sala compressori, antincendio completo (interno e esterno), a partire dal gruppo di pressurizzazione e vasca di accumulo. Allegati allo schema del contratto di appalto, vi erano le planimetrie dell'impianto antincendio e il computo metrico delle opere necessarie. L'importo complessivo dei lavori, a corpo, “chiavi in mano”, fu di € 100.000,00 (art.3). All'articolo 4 del Contratto di Appalto era previsto, tra l'altro, che l'Appaltatore assumesse tutti gli oneri accessori e complementari per la perfetta e regolare esecuzione dei lavori, a regola d'arte, nonché, l'assunzione della responsabilità per la rispondenza a tutte le norme e prescrizioni anche dal punto di vista della sicurezza. All'articolo 5 del Contratto si stabiliva che la Direzione dei Lavori (non la progettazione) era affidata all'ing. , che aveva, tra l'altro, il compito di controllare la conformità NA dell'esecuzione dei lavori rispetto a quelli riportati negli elaborati allegati al contratto. Dall'allegato A al Contratto di Appalto – Computo Metrico, si evince che l'importo dei lavori a misura assommavano ad € 102.598,68, arrotondati a € 100.000,00. Nell'allegato B erano riportati gli schemi di montaggio. Nel dettaglio alla lettera B.2 vi era lo schema montaggio dell'impianto di adduzione gas, firmato, come progettista, all'Ing. . Persona_5
Con ordine di servizio n.1 del 15/09/2012, l'Ing. , nella sua qualità NA di Direttore dei Lavori, rilevava che vi erano difficoltà nel montaggio del sistema di ancoraggio a mensola, che doveva sostenere le tubazioni dei realizzandi impianti anche per la presenza di numerose interferenze. Per ovviare a tale inconveniente, il Direttore dei Lavori, con il medesimo ordine di servizio, ha proceduto alla rimodulazione dell'originale percorso dell'impianto di adduzione del gas metano con la conseguente modifica dei diametri delle condutture, nonché al diverso posizionamento della cabina di secondo salto. Il Direttore dei Lavori a sostegno di queste nuove scelte progettuali adduceva motivazioni legate alla possibilità di servire meglio anche eventuali ampliamenti dell'opificio. Le variazioni e migliorie, per ragioni di celerità, sono state concordate con la ditta appaltatrice e i disegni e calcoli sono stati redatti e allegati all'ordine di servizio. Il documento in parola prende atto che le nuove opere hanno determinato un maggiore presunto importo di € 6.000,00. L'ordine di servizio risulta firmato dal rappresentante della , per accettazione delle scelte progettuali e dal Pt_2 Cont rappresentante della CA per accettazione, con valore di atto di sottomissione. Con nota del 27/09/2012, indirizzata alla ditta appaltatrice, l'ing. ha rilevato Per_1 una serie di inadempienze da parte della ditta stessa. In particolare, la presenza di scavi aperti e vuoti, il montaggio parziale delle tubazioni dell'aria compressa e altre incompletezze nelle opere da eseguirsi, che facevano denotare un probabile ritardo nei tempi di esecuzione dei lavori. All'ing. , in precedenza, con altro contratto (stipulato in data 12/3/2012), era Per_1 stato affidato anche l'incarico di Direttore dei Lavori per la realizzazione interna ed esterna degli impianti elettrici necessari al funzionamento dell'intero opificio, compresa la realizzazione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Per la realizzazione di tali impianti, col medesimo contratto, fu incaricata la ditta Elmer SR. Non risultano contestazioni per tale attività, anzi, come riportato nell'atto di
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 transazione del 29/7/2013, essa è stata portata a compimento. Con il già menzionato atto di transazione del 29/7/2013, la , la Parte_4
l'ing. hanno sottoscritto un accordo, con il quale venivano revocati CP_1 Per_1 alla e all'ing. , tutti gli incarichi conferiti con il Controparte_1 NA contratto del 7/11/ 2011. Tra le parti chiamate in causa dall' e dall'Ing. , come CP_1 NA presunte corresponsabili dei danni lamentati dalla , rientra la Pt_4 CP_5
che si è occupata unicamente della fornitura e del montaggio della cabina di
[...] secondo salto dell'impianto di adduzione del gas metano. Nella consulenza tecnica di parte del 07/09/2015, l'Ing. , Persona_6 descriveva la cronistoria degli impianti (progettati e realizzati), in particolare riferendosi alla rete di adduzione del gas metano e all'impianto di protezione antincendio. Cont Co Per l'impianto di gas metano venivano descritte le opere realizzate dalla ditta , su indicazioni dell'ing. , all'epoca Direttore dei Lavori. Si tratta della condotta Per_1 interrata che, partendo dalla cabina di riduzione della pressione (1° salto), posizionata nei pressi della recinzione del lotto a confine con via Polcareccia, percorreva circa 320 m. all'interno del piazzale della e arrivava alla cabina di secondo salto. Pt_4
Quest'ultimo manufatto era posizionato al lato opposto, rispetto alla cabina di riduzione primaria, vicino al confine dello stabili-mento, in prossimità della ferrovia. La rete del gas continuava il suo percorso interra-to fino al capannone ed emergeva in corrispondenza di una tettoia utilizzata per il carico e lo scarico delle merci. Da questo punto la rete si raccordava alla rete interna al capanno-ne, per essere distribuita alle apparecchiature e macchine che utilizzano tale combustibile. Viene, altresì, evidenziato dall'ing. che il costo dei lavori eseguiti ammontava a € 58.300,00 + IVA, Per_6 come documentato dalle varie fatture pagate alla ditta SEI.CA. L'ing. , nella sua relazione, rileva, altresì, che la condotta interrata del gas Per_6 metano, che andava dalla cabina di riduzione di primo salto a quella successiva di secondo salto, compreso il gruppo di riduzione, per un tratto ricade nella fascia di rispetto ferroviaria (circa 60 m), perché si trova a meno dei 20 metri previsti per legge dal binario della ferrovia (decreto 4/04/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Norme tecniche per gli attraversamenti e i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto). Egli ritiene, inoltre, che non sarebbe stata rispettata la norma UNI 9860, relativa alle distanze dai fabbricati, per la posizione dove è stata realizzata la condotta dalla ca-bina ino al gruppo Pt_6 di secondo salto, rispetto al posizionamento della palazzina uffici, (all'epoca dell'operato dell'ing. , non ancora realizzata). Per_1
Tutto ciò, secondo l'Ing. , ha comportato la realizzazione di una serie di Per_6 interventi successivi di adeguamento, che sinteticamente si riassumono: smontaggio, demolizione e ricostruzione della cabina di 2° salto, nell'attuale posizione al-le spalle di quella di primo salto;
nuovo tratto di condotta di adduzione del gas dalla cabina di 2° salto alla tubazione interna del capannone;
parziale rifacimento della tubazione interna al capannone;
isolamento della tubazione esistente e relativa messa in sicurezza. La demolizione e il rifacimento della cabina di 2° salto sono state eseguite dall'Impresa
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 per un importo di € 4.000,00 + IVA. Controparte_17
Le opere, invece, per la realizzazione del nuovo impianto, a partire dalla cabina di 2° salto con tutti gli accessori e collegamenti necessari al suo funzionamento, sono stati realizzati dalla ditta Impianti Idrotermoelettrici di , per un importo Controparte_18 di € 19.200,00 + IVA. Passando, poi, all'impianto di protezione antincendio, esso prevedeva la realizzazione di una vasca della capacità di 350 m3 nella zona di pertinenza della Parte_4
, in prossimità della linea ferroviaria. Una serie di tubazioni, in parte interrate e in
[...] parte a vista, all'interno del capannone di produzione, completavano l'impianto di estinzione. Una parte di questa rete di tubazioni, costituenti l'anello principale, oltre a tre idranti e una vasca interrata di 94 m3 era stata fatta realizzare dall'ing. nei Per_1 pressi del confine dello stabilimento, in prossimità della fascia ferroviaria. Questi ultimi elementi, sempre alla luce della normativa di cui al D.M. del 04/04/2014, sono risultati, secondo l'ing. , per il fatto di ricadere nella fascia dei 20 metri dalla linea Per_6 ferroviaria, non conformi e, quindi, da rifare, con conseguente modifica dei tracciati. Anche in questo caso la rilevata non conformità da parte del tecnico di una porzione dell'impianto antincendio è stata la causa per prevederne una modifica e per far sì che l'opera fosse situata a una distanza maggiore della fascia di rispetto dalla linea ferrata, sia per le tubazioni che per i locali del gruppo di pressurizzazione. I nuovi lavori hanno previsto, pertanto, l'eliminazione dei 3 idranti posti all'interno della fascia di rispetto ferroviaria, la costruzione di nuovo locale per il gruppo di pressione e una nuova condotta. Le opere per lo spostamento del gruppo pressione sono state eseguite dalla ditta
[...]
, per un importo di € 9.800,00 + IVA. Controparte_17
Le modifiche dell'impianto antincendio sono state eseguite dalla ditta GE.I.S.A. SR, per un importo di € 4.000,00 + IVA. Nell'incarico conferito alla erano comprese le attività per Controparte_1
l'ottenimento del CPI da parte dei Vigili del Fuoco. All'epoca, la pratica, volta a ottenere la certificazione, fu sottoposta direttamente al Comando dei VV.F., anche se, come prassi, doveva pervenire al Comando dei Vigili del Fuoco, attraverso il SUAP del comune competente (Fisciano). Il funzionario dei VV.F. chiese, in data 30/04/2013, un'integrazione, che però fu presentata con notevole ritardo, tanto che il Comando decretò l'archiviazione della pratica. Per porre rimedio alla mancanza dell'approvazione dei Vigili del Fuoco, fu riproposta la pratica da parte della ditta GE.I.S.A. SR (per un importo di € 9.000,00 + IVA). L'esame della nuova pratica ebbe esito favorevole in data 02/03/2015. La conclusione della perizia dell'ing. porta a quantificare in € 46.000,00 Per_6
+ IVA (come risulta dalle fatture allegate alla sua relazione) le maggiori e/o nuove opere che si sono dovute sostenere per ovviare a quelle realizzate, ma non conformi alle norme citate e che sono state progettate e dirette dall'ing. . Per_1
Inoltre, l'ing. afferma, nella sua relazione, che anche i costi sostenuti per Per_6 la realizzazione della originaria rete del gas (pari a € 58.300,00), oltre i compensi liquidati all'Ing. (pari a € 60.000,00), siano da considerare come somma da Per_1
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 restituire alla , in quanto riferiti a opere non idonee e a un Parte_4 comportamento negligente del tecnico, sia come progettista, sia come direttore dei lavori. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo il quesito posto in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Secondo il CTU, con riguardo alla violazione della normativa sulla fascia di rispetto di 20 metri dalla ferrovia (D.M. 4/04/2014), la stessa non risulta contestata dai convenuti. Con riguardo alle tubazioni dell'impianto antincendio, dato che lo stesso D.M. 4/04/2014, pone a 1 m la distanza di rispetto delle condotte idriche, “a pelo libero o in pressione”, dato che la distanza delle tubazioni dell'impianto antincendio è sicuramente maggiore di 1 m, non ci sarebbe stata, di fatto, la necessità di modificare il tracciato della condotta, se non per delocalizzare la vasca di raccolta dell'acqua occorrente per l'impianto di spegnimento antincendio, anch'essa posizionata nella fascia di rispetto, e il locale del gruppo pompe. Per quanto attiene al mancato rilascio del C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi), la legale della attribuisce il ritardo del deposito della richiesta di Controparte_1 integrazione al progetto, presentato ai VV.F. ai contrasti sorti all'epoca con la committenza per la volontà di quest'ultima di non volere l'installazione degli idranti all'interno dell'area produttiva, per non danneggiare le apparecchiature;
la consegna di una planimetria che contemplava la futura costruzione di un edificio desti-nato a [...] e servizi e che non era presente quando fu dato un primo parere favorevole dai Vigili del Fuoco (27 Marzo 2007) all'allora società CP_19 Cont Sicuramente, dopo l'atto di transazione del 29/7/2013, è stato impedito alla di portare a termine l'incarico. Per quel che concerne i danni lamentati e, di conseguenza, le carenze dell'adempimento degli incarichi, che la attribuisce unicamente alla Parte_4 [...]
e all'ing. , essi sono stati così individuati dal CTU: Controparte_1 NA carenze nella progettazione e nella Direzione dei Lavori dell'impianto antincendio, che hanno portato sia alla non approvazione del progetto presentato ai VV.F., e, quindi, al mancato rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), sia alle modifiche che si sono dovute apportare all'impianto medesimo, una volta che è stata riproposta la pratica da parte della ditta GE.I.S.A. S.r.l. L'esame della nuova pratica ebbe esito favorevole il 02/03/2015. Le carenze, sopra riportate, sono ascrivibili unicamente alla società incaricata del progetto, vale a dire l' errori nella Controparte_1 riprogettazione e nella realizzazione dell'impianto di adduzione del gas metano, dovuti all'errato posizionamento della , ubicata in prossimità della Parte_7 linea ferroviaria, e di conseguenza della tubazione di collegamento tra la cabina primaria e quel-la secondaria, con susseguente parallelismo di un tratto della tubazione
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 (circa 60 m.) con la succitata linea ferroviaria. Gli errori sopra menzionati sono ascrivibili all'ing. , che in qualità di Direttore dei Lavori, aveva modificato Per_1
l'originario percorso delle tubazioni del gas, così come progettato dall'ing. Per_5 Co
, consulente della , a seguito dell'ordine di servizio
[...] Parte_5
n.1 del 15/09/2012. Con tale variante il tecnico aveva proceduto alla rimodulazione dell'originario percorso dell'impianto di adduzione del gas metano, con modifica dei diametri delle condutture e con il diverso posizionamento della cabina di secondo salto. Le ragioni delle variazioni e delle migliorie, secondo il Direttore dei Lavori, erano dovute a una maggiore celerità d'esecuzione e a un eventuale ampliamento del complesso industriale. Esse furono concordate con la ditta appaltatrice e i disegni e i calcoli furono allegati all'ordine di servizio. L'ordine di servizio risulta firmato dal rappresentante della , per accettazione delle scelte progettuali e dal Pt_2 rappresentante della SEI.CA. Per quanto concerne la posizione delle due società chiamate in causa dall'ing. Per_1
e dall' , la e la ,
[...] CP_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 dagli atti si può dedurre quanto segue: la aveva in data CP_3 Controparte_4
8/8/2012 stipulato contratto d'appalto con la , per la realizzazione degli Parte_2 impianti di adduzione del metano, dell'antincendio e dell'aria compressa. Nello specifico per la realizzazione della tubazione di gas metano la società si era avvalsa della progettazione dell'ing. A seguito dell'ordine di servizio del Persona_5
15/9/2012, da parte dell'ing. , fu apportata una variazione al progetto NA di realizzazione degli impianti antincendio, gas-metano e aria compressa, che prevedeva una variazione del tracciato originale e un diverso posizionamento della cabina di secondo salto. Si ritiene che per tali variazioni possa essere responsabile unicamente il direttore dei lavori, che, di sua iniziativa, aveva modificato il progetto originario presentato dalla SEI.CA. Di fronte all'ordine di servizio, alla predetta società non rimase che eseguire le opere secondo le nuove disposizioni. Pertanto non sussiste alcuna responsabilità della predetta nella decisione di modificare il percorso delle tubazioni. L'ordine di servizio, sopra menzionato, comportava, pure, il diverso posizionamento della cabina di secondo salto, che è stata fornita e montata dalla
[...]
Trattandosi di un'opera, che non contemplava alcuna decisione sul CP_5 posizionamento della cabina, da parte della ditta esecutrice, ma unicamente un rapporto di natura commerciale con la committenza per fornitura e montaggio, non sussitealcuna responsabilità della stessa. Collegata a questo contesto vi è la posizione dell'ing. che, in qualità di consulente della Controparte_7 Parte_5 Co
, ha provveduto a dimensionare i diametri delle tubazioni del gas relativamente
[...] alle nuove indicazioni fornite dall'ing. e al nuovo percorso dallo stesso Per_1 Cont individuato. Il tecnico, in qualità di consulente della A, non possa avere avuto nella vicenda alcuna responsabilità di tipo decisionale, dato che il suo rapporto era Cont Co unicamente con la e, in nessun modo ha avuto rapporti ufficiali e diretti con la e con la . Va, pertanto, esclusa ogni responsabilità dello Pt_4 Controparte_1 stesso in relazione alle opere di cui al presente giudizio. Anche in relazione alla posizione dell'ing. progettista e direttore dei lavori per la realizzazione P_
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16 della parte strutturale dell'opificio (il suo contratto con la era, infatti, limitato Pt_4
a tutte le competenze professionali di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione strutturale del capannone industriale), va esclusa ogni responsabilità in riferimento alla vasca di riserva idrica per l'impianto di spegnimento antincendio, alla realizzazione del gabbiotto di protezione della cabina di secondo salto e allo scavo della tubazione di adduzione del gas metano. Di fatto, dalla documentazione contenuta negli atti di causa, nulla di tutto ciò che gli viene contestato risulta dimostrato. Da ciò discende anche l'assorbimento della domanda di manleva della chiamata in causa della Controparte_12
Con riguardo ai lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi, difetti e danni, il CTU, all'atto del sopralluogo del 30/7, ha verificato che lo stabilimento della
[...]
era in attività, pertanto, i danni lamentati da parte attrice e attribuiti alla Parte_4
e all'ing. erano stati ormai già rimossi e superati, a seguito CP_1 Per_1 degli interventi effettuati dopo l'atto di transazione del 29/7/2013, con il quale, di fatto, l'ing. veniva sollevato da tutti gli incarichi ricevuti. Per_1
Il Ctu ha quindi provveduto ad individuare i costi aggiuntivi sostenuti dalla
[...]
per rimediare ai succitati inconvenienti. Parte_4
Tali lavori, si possono così riassumere: smontaggio, demolizione e ricostruzione della cabina di 2° salto, per un importo di € 4.000,00 + IVA.; nuovo tratto di condotta di adduzione del gas dalla cabina di 2° salto alla tubazione interna del capannone;
parziale rifacimento della tubazione interna al capannone;
isolamento della tubazione esistente e relativa messa in sicurezza;
per un importo complessivo di € 19.200,00 + IVA. Per l'impianto di protezione antincendio, le opere compiute sono state: lo spostamento del gruppo pressione per un importo di € 9.800,00 + IVA;
le modifiche dell'impianto antincendio per un importo di € 4.000,00 + IVA. Per l'ottenimento del CPI da parte dei Vigili del Fuoco e la riproposizione della pratica l'importo fu di € 9.000,00 + IVA. La cifra complessiva per rendere funzionale, nel rispetto delle norme le due tipologie di impianto ammontano a € 46.000,00 + IVA. Spetta pertanto alla , la somma di € 52.000,00 (escluso IVA), Parte_4 così specificata: € 46.000,00 per i maggiori oneri sostenuti dalla società attrice per gli interventi, che si sono resi necessari, per rendere funzionanti gli impianti di adduzione del gas e antincendio, nel rispetto delle rispettive normative;
€ 6.000,00 per l'incremento di spesa, rispetto all'accordo economico inziale tra la e la Pt_4
SEI,CA, a seguito della variazione del progetto presentato dalla società appaltatrice, su pro-posta del D.LL, l'ing. , in data 15 Settembre 2012. Per_1
Non si ritiene spetti la somma di € 58.300,00, dal momento che, nel preventivo della CA, l'impianto di adduzione del gas ammonta a € 16.599,85, Parte_5 dovendosi altresì evidenziare che la sola tubazione perimetrale del gas è oggetto di contenzioso e non pure le montanti interne al capannone e i collegamenti ai macchinari. Al fine di individuare la ripartizione delle somme tra i convenuti risulta necessario distinguere tra le competenze del professionista e quelle della società. Non c'è dubbio
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 17 che la Direzione dei Lavori per la realizzazione dei vari impianti era ad appannaggio del tecnico e non della società. E dato che nella qualità di D.LL. ha emesso la comunicazione di servizio alla SEI.CA in data 27 Settembre 2012, tutto ciò che ne è scaturito è sicuramente da ascrivere all'ing. e, di conseguenza, gli si possono Per_1 addebitare i seguenti importi: per lo smontaggio, demolizione e ricostruzione della cabina di 2° salto € 4.000,00; per il nuovo tratto di condotta di adduzione del gas dalla cabina di 2° salto alla tubazione interna del capannone, con parziale rifacimento della tubazione interna al capannone e l'Isolamento della tubazione esistente e relativa messa in sicurezza € 19.200,00; per l'incremento di spesa, rispetto all'accordo economico Cont inziale tra la e la A € 6.000,00; per lo spostamento del gruppo pressione Pt_4
€ 9.800,00; per le modifiche dell'impianto antincendio ad esso relative € 4.000,00, per complessivi € 43.000,00. La cifra rimanente dovuta ai maggiori oneri sostenuti dalla Parte_4 per l'ottenimento del CPI da parte dei Vigili del Fuoco pari a € 9.000,00 è, invece, da addebitarsi alla responsabile dell'attività. Controparte_1
Tali somme sopra individuate sono dovute a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., risultando configurabile un inadempimento contrattuale che però non si ritiene di tale gravità da condurre alla risoluzione del contratto. Pertanto, non si ritiene debbano essere restituite le somme percepite per gli incarichi ricevuti dall' e dall'ing. per le prestazioni effettuate nella CP_1 Per_1 durata dell'incarico, tenuto conto altresì che esse sono state frutto di un preciso accordo tra le parti e, quindi, sancite dall'atto di transazione novativa del 29/7/2013. In parziale accoglimento della domanda attorea la va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore della della Parte_1 somma di € 9.000,00, mentre AL Paola e , quali eredi dell'Ing. _2
, vanno condannati al pagamento, in favore della NA [...] della somma di € 43.000,00. Parte_1
Vanno rigettate le domande proposte nei confronti dei terzi chiamati, con conseguente assorbimento della domanda di manleva nei confronti della 12
.
[...]
Come già sopra affermato va dichiarata inammissibile la chiamata in causa delle
CP_8
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del decisum nei rapporti tra attore e convenuti;
nei rapporti con i terzi chiamati le stesse saranno liquidate tenuto conto dell'attività effettivamente espletata. Nei rapporti tra e la le spese di P_ Controparte_12 lite possono essere compensate. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della Controparte_1
e a carico di AL Paola e quali eredi dell'Ing.
[...] _2 Per_1
, in solido tra loro.
[...]
P.Q.M.
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 18 definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6557/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra Parte_4
, , AL AO E
[...] Controparte_1 _2 Cont
, quali eredi dell'Ing. ,
[...] NA
[...]
, Controparte_4 CP_5
, ,
[...] P_ Controparte_7 Controparte_8
ogni contraria istanza disattesa Controparte_11 così provvede:
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda avanzata da parte attrice e per l'effetto:
2. condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1 ella somma di € 9.000,00; Parte_1
3. condanna, AL Paola e quali eredi dell'Ing. _2 Per_1
, al pagamento, in solido tra loro e in favore della
[...] [...] della somma di € 43.000,00; Parte_1
4. rigetta, per le causali in motivazione, le domande proposte da
[...]
AL Paola e , quali eredi dell'Ing. Controparte_1 _2
, nei confronti dei terzi chiamati, con conseguente NA assorbimento della domanda di manleva proposta da nei P_ confronti di Controparte_12
5. dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta da AL Paola e quali eredi dell'Ing. , nei confronti di _2 NA
; Controparte_8
6. condanna la AL Paola e Controparte_1 _2 quali eredi dell'Ing. , al pagamento, in favore della NA
, delle spese di giudizio che si liquidano in € Parte_1
786,00 per spese ed € 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
7. condanna la AL Paola e Controparte_1 _2 quali eredi dell'Ing. , al pagamento, in favore della NA [...] delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.500,00 per Controparte_5 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
8. condanna la AL Paola e Controparte_1 _2 Cont quali eredi dell'Ing. , al pagamento, in favore della NA
[...]
Controparte_4
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.500,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 19 9. condanna la AL Paola e Controparte_1 _2 quali eredi dell'Ing. , al pagamento, in favore di NA P_
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.500,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
10. condanna la AL Paola e Controparte_1 _2 quali eredi dell'Ing. , al pagamento, in favore di NA CP_7
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.500,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
11. condanna AL Paola e quali eredi dell'Ing. _2 Per_1
, al pagamento, in favore di delle spese
[...] Controparte_8 di giudizio che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
12. pone definitivamente a carico e a carico di Controparte_1
AL Paola e quali eredi dell'Ing. , in _2 NA solido tra loro, le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio. Così deciso in Nocera Inferiore, il 21/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6557/2015- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 20