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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/11/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, composto dai signori
Magistrati:
- Dott. Marcello Buscema Presidente rel. est.
- Dott.ssa Simona Di Nicola Giudice
- Dott.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr. 2990/2023 di R.G. e trattenuta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025, proposta da:
- Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fratangeli, presso il cui studio in Perugia, piazza Danti n. 7 e elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
- DI CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Santoro, presso il cui studio in Frosinone,
Via Marittima n. 188 e elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 - Con ricorso del 18/12/2023 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni della separazione dal coniuge stabilite dal Controparte_2
Tribunale di Frosinone con sentenza nr. 690/2023, nella parte in cui, nella sua contumacia, aveva posto a carico del padre il pagamento di un assegno di euro
350,00 mensili, da versare alla deducente, quale contributo per il mantenimento della IA , collocata presso la madre. Per_1
Ha chiesto altresì di porre a carico del coniuge il pagamento a suo favore di un assegno di mantenimento quantomeno di euro 500,00 mensili allegando di avere una situazione reddituale precaria con un reddito mensile di euro 600,00 a differenza del resistente, le cui condizioni reddituali/patrimoniali erano consistenti, ben superiori a quelle dichiarate nel giudizio di separazione.
2 – Il resistente, regolarmente notiziato del ricorso, si è costituito in giudizio e, in prima battuta, eccepiva la mancata sopravvenienza di circostanze migliorative delle sue condizioni che, anzi, erano finanche peggiorate, dovendo infatti provvedere anche al mantenimento di un'altra IA nata da un diverso rapporto. Oltretutto, la capacità reddituale/patrimoniale della non era quella dalla Pt_1
stessa rappresentata nella narrativa del ricorso.
3 – Sentite personalmente le parti all'udienza del 13/03/2024, con decreto
15/03/2024, il Presidente non apportava modifiche al regime della separazione in atto, confermando pertanto l'assegno di euro 350,00 mensili per la IA Per_1
e negando il mantenimento richiesto dalla ricorrente, per poi ordinare al resistente il deposito dei suoi estratti conto bancari e di quelli della ditta Di AU
AL ST, nonché accertamenti tributari da parte della Guardia di Finanza.
Indi, precisate le conclusioni e depositate le memorie ex art. 473 bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
I fatti di causa
4 – Ripercorrendo la storia della separazione intercorsa tra le parti, nella sentenza nr. 690/2023 l'intestato Tribunale, al fine di determinare l'assegno contributivo dovuto dal padre per il mantenimento della IA collocata Per_1
presso la madre, ha precisato che il , “… legale rappresentante della CP_2
DI Di AU AL ST LS … vanta redditi annui lordi da lavoro dipendente di poco superiori ad euro 10.000,00 nell'anno fiscale 2017, ad euro 17.000,00 nell'anno 2018, ad euro 8.000,00 nell'anno 2019 (vedi dichiarazioni fiscali del
2018, 2019, 2020, recanti redditi complessivi appena superiori, rispettivamente, ad euro 16.000,00, 23.000,00, 15.000,00 per la titolarità di immobili … percettore di entrate a titolo di locazione pari ad euro 600,00 mensili … proprietario di un terreno e di due fabbricati … la madre, laureata in scenografia, impiegatasi part time presso uno studio professionale di architetto, con retribuzione mensile di euro 600,00”.
5 - Nella narrativa del ricorso, è stata invece rappresentata una situazione reddituale/patrimoniale ben diversa, in quanto il aveva un regime di vita CP_2 agiato, dovuto evidentemente ad entrate economiche ben più consistenti, tenuto conto che: la società Di AU AL ST LS, di cui era titolare ed amministratore, nel 2020 aveva un fatturato di euro 508.780,00, nel 2021 di euro
608.245,00 e nel 2022 di euro 263.113,00; il possedeva un veicolo di CP_2
lusso (BMW serie 5) e un'altra BMW X2 intestata alla società, oltre a trascorrere vacanze in vari luoghi.
6 - La difesa del a confutazione delle allegazioni della CP_2
controparte, ha precisato che le sue condizioni economiche erano peggiorate in quanto: era divenuto padre di un'altra IA al cui mantenimento doveva provvedere;
la società Di AU AL ST LS era stata posta in liquidazione nel dicembre 2023; il fatturato di tale società era diverso dagli utili percepiti, che nel
2020 ammontavano ad euro 11.062,00, nel 2021 erano pari ad euro 3.230,00, mentre nel 2022 era stata registrata una perdita di euro 4.830,00 tanto da doversi mettere in liquidazione;
non era proprietario di alcuna auto di lusso in quanto il veicolo di cui era proprietario aveva oltre vent'anni e la BMW X2 era stata presa a noleggio dalla società per un canone di euro 350,00 mensili e, comunque, sarebbe stata restituita al termine delle operazioni di liquidazione della società; il suo reddito, infine, risultava dalle dichiarazioni fiscali depositate, con redditi pari ad euro 853,00 nel 2020, ad euro 7.239,00 nel 2021 ed euro 6.879,00 nel
2022.
L'analisi delle risultanze istruttorie.
7 – Occorre dare conto, in punto di diritto, della giurisprudenza di legittimità che si è occupata della tematica, affermando che il parametro dell'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, presupposto del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c., sia la mancanza di redditi sufficienti ad assicurargli il tenore di vita goduto o che avrebbe dovuto godere in regime di convivenza (in termini ex multis
Cass 12196/2017 per cui “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”; nonché precedenti conformi Cass. 18175/2012; Cass.
21097/2007; Cass. 4720/1995; Cass. 11523/1990).
Sicché il Giudice è chiamato a verificare il tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
ad accertare, poi, se i mezzi economici del coniuge richiedente glielo garantiscano;
quindi, in caso di esito negativo, ad effettuare una valutazione comparativa dei mezzi di ciascun coniuge (in termini
Cass. 12196/2017; Cass. 5792/1997).
Il giudice di merito, nel compiere il secondo passaggio del giudizio sull'an come sopra descritto, valutando l'inadeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, non deve limitarsi a considerare il mero dato dello svolgimento da parte dello stesso di un'attività lavorativa, ma deve riscontrare se i suoi mezzi economici gli consentono di mantenere il tenore di vita precedente (Cass. 8862/2012); nonché tenere conto delle concrete attitudini lavorative del coniuge istante in relazione ad ogni fattore individuale ed ambientale e non in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (Cass. 3502/2013; Cass. 18547/2006; Cass. 3975/2002).
Infine, nel giudizio comparativo sulle situazioni patrimoniali dei coniugi, quanto al coniuge obbligato, non incidono solo i suoi redditi, ma anche tutte le sue sostanze, compresi i cespiti patrimoniali improduttivi di reddito (Cass.
6774/1990; Cass. 169/1982; Cass. 6396/1981).
Non è, comunque, necessario accertare i redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, ma sufficiente una attendibile ricostruzione delle loro situazioni patrimoniali complessive (Cass. 14081/2009; Cass. 2978/2008; Cass.
2937/2003; 3974/2002).
Per quanto attiene poi al contributo dei genitori per il mantenimento dei figli, l'art. 337 ter c.c. prevede una quantificazione dell'assegno di mantenimento in base ad un principio di proporzionalità, tendendo conto del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
8 – Ciò premesso, occorre in primo luogo richiamare l'ordinanza istruttoria
17/12/2024, con la quale il Collegio ha chiarito il perimetro entro il quale era possibile operare la modifica dei provvedimenti della separazione, rimarcando che il Tribunale poteva prendere cognizione solo delle circostanze sopravvenute tali da alterare l'assetto che aveva portato alla formazione del titolo, senza perciò rimettere in discussione le pregresse condizioni economiche dei coniugi, né prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso (nel caso di specie, la sentenza di separazione) o che, comunque, avrebbero potuto essere allegati in quel contesto.
Al riguardo, l'ordinanza collegiale, nel dare atto che il termine finale per introdurre le nuove circostanze era l'11/07/2022 (data di precisazione delle conclusioni), ha ordinato alla Guardia di Finanza di svolgere alcuni accertamenti tributari su alcune società riconducibili al dopo detta data. CP_2 Ciò considerato, deve escludersi la disamina della situazione economico/patrimoniale della società Di AU AL ST LS per gli anni indicati nel ricorso, perché altrimenti si rimetterebbero in discussione circostanze pregresse che sono ormai assorbite nella sentenza di separazione emessa dal Tribunale, così come non può reintrodursi, per giustificare la domanda di modifica, la titolarità del veicolo BMW serie 5 di cui il resistente era proprietario anni prima del luglio 2022.
Diversamente, le circostanze sopravvenute rispetto alla data del luglio 2022, come tali oggetto di disamina, sono rappresentate – per un verso - dalla messa in liquidazione della società Di AU AL ST LS, avvenuta nel dicembre 2023
(relazione G.d.F. del 10/06/2024) e - per altro verso – la posizione del di CP_2
amministratore della società BA RL (ottobre 2023) e la titolarità della società
Kore Appalti di UC Di AU (gennaio 2024), oltre agli estratti conto richiesti alla Guardia di Finanza (relazione G.d.F. 10/02/2025).
9 – Orbene, deve anche rammentarsi che, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli, si considerano non solo i redditi dell'obbligato, ma nella valutazione rilevano anche tutti i dati e/o elementi che possono essere apprezzati economicamente (tra le altre, Cass., 14 gennaio
2022, nr. 1129).
Tra questi elementi, invero, rientrano la titolarità di beni immobili, ma anche le partecipazioni in società risultanti in passivo o in stato di liquidazione, trattandosi comunque di cespiti che, seppure non produttivi di reddito, risultavano comunque suscettibili di valutazione economica, come pure l'utilizzazione di autovetture di significativo valore economico, ancorché intestate a terzi soggetti, ma comunque nella piena disponibilità dell'obbligato. Nel caso qui scrutinato le relazioni della Guardia di Finanza hanno ricostruito il quadro economico/patrimoniale del il quale, dopo il luglio del 2022, CP_2
chiusa la Di AU AL ST LS, ha costituito la società Kore Appalti di
(16/01/2024) con oggetto sociale la costruzione di edifici Controparte_2
residenziali e non residenziali, assumendo altresì la carica di amministratore unico della BA RL, intestataria di un esercizio commerciale bar, oltre ad essere socio, a far data dal 1° luglio 2023, della Società Agricola Semplice Amio, che coltiva alberi da frutta.
Il , inoltre, ha ammesso di avere la disponibilità di un'autovettura BMW CP_2
X2 di consistente valore e pregio, presa in locazione finanziaria dalla sua società
(Di AU AL ST) per un corrispettivo di 350,00 euro mensili, rispetto ad un finanziamento di euro 43.008,45.
Ed ancora, dal luglio del 2023 risulta che il resistente abbia sottoscritto un contratto di affitto di un fondo rustico, cona durata sino a giugno 2038, da cui percepisce un valore dichiarato di 7.500,00 euro annui.
Ha poi conservato la proprietà di altri immobili a lui intestati ante 2022, come riportano le relazioni della Guardia di Finanza.
I dati emergenti da tali relazioni danno evidenza di una consistente capacità patrimoniale del , compartecipe a vario titolo in tre nuove imprese nel CP_2
periodo successivo al luglio 2022 e, nel dettaglio:
La società (con una partecipazione societaria del 60%): CP_3
a) Anno 2023: volume di affari annuo di circa 99.000 euro (anno 2023) e ricavi pari a 115.000 circa, nonostante utili per soli 4.499,00 annui e con numerosi rapporti di lavoro (43), tra i quali risulta lo stesso ma CP_2
le cui certificazioni uniche, come si legge nella relazione della G.d.F., “non riportano dati relativi ai redditi”, diversamente dagli altri lavoranti;
b) Anno 2024: la società ha avuto 15 dipendenti, con corrispettivi di oltre
600.000 euro annui, non avendo potuto gli operanti acquisire le dichiarazioni fiscali perché ancora non presentate;
c) Le evidenze bancarie attestano che il opera su un c/c intestato CP_2
alla acceso presso e ha la disponibilità, sempre CP_3 Parte_2
come legale rappresentante della società, di una carta American Express;
La Società Agricola Semplice Amio (con una partecipazione societaria del 50%):
a) Il , benché sia solo un socio (non risulta che ricopra cariche CP_2
sociali), risulta abilitato ad operare, in forza di delega, sul c/c bancario acceso presso la Credit Agricole Italia SpA intestato alla società agricola;
La Kore Appalti di UC Di AU (impresa individuale):
a) Risulta soltanto un fatturato annuo di euro 42.000 circa annui.
Le relazioni degli operanti non hanno rilevato altri dati censiti
(dichiarazioni iva o altro);
La società Di AU AL ST LS:
a) La società, ancorché in liquidazione dal dicembre 2023, risulta tuttora intestataria di vari rapporti bancari (conti correnti e finanziamenti) con la
, , Fineco Bank, Bmw Controparte_4 Controparte_5 CP_6
con saldo dei c/c pari a zero, salvo che per due conti correnti:
[...]
l'uno presso la con un saldo negativo, ma Controparte_7
con una movimentazione di circa 930.000 euro in entrata;
un altro con un saldo attivo di circa euro 16.000, ma con una movimentazione in entrata di euro 315.000 circa;
: Controparte_2 a) È risultato avere un reddito personale di euro 7.239,00 (anno 2021), di euro 6.879,00 (anno 2022) e di euro 6.789,00 (anno 2023);
b) Risulta intestatario di un finanziamento di euro 46.230,17 acceso nell'aprile 2023 con scadenza luglio 2026 erogato dalla CA Auto Bank
Spa e di un credito fondiario acceso il 31/07/2023 presso il Monte dei
Paschi di Siena di euro 74.735,03 con scadenza nel febbraio 2033;
c) Risulta inoltre intestatario di un c/c personale acceso presso la con un saldo attivo di soli euro 311,00, ma con una Controparte_8
movimentazione in entrata di euro 349.117,14 e in uscita di euro
344.567,72.
10 – I dati analitici appena riportati relativi alle società diverse dalla Di
AU AL ST, che lo stesso resistente, seppure onerato di indicarli ai sensi dell'art. 473 bis.12 cpc, non ha inizialmente indicato se non dopo la prima relazione della G.d.F. del 24/03/2024 (la nota di deposito della difesa del CP_2
con la documentazione delle altre società è del 31/03/2024), attestano una sua consistente capacità patrimoniale desunta dai fatturati e dal consistente volume di affari delle nuove società a lui riconducibili.
La effettiva capacità patrimoniale del , a prescindere dalle formali CP_2
dichiarazioni reddituali, emerge dalla importante consistenza delle movimentazioni in entrata e in uscita delle operazioni bancarie, nonché dalla capacità di avere credito dalle banche, anche a titolo personale, che notoriamente deve essere supportato da una solida garanzia di solvibilità che, evidentemente, è stata riconosciuta al e alle società al medesimo CP_2
riconducibili.
A tale quadro, invero, si aggiungono i flussi di denaro che sono tracciati negli estratti conto acquisiti in giudizio e, segnatamente, gli anomali versamenti a favore del effettuati dalla società AL ST nel corso degli anni, CP_2 laddove – ad esempio – nel solo primo trimestre 2024, il ha ricevuto CP_2
mensilmente, in maniera pressoché costante, entrate per circa 4.000/5.000 euro provenienti dal c/c nr. 3703939 della AL ST, somme riversate sul suo c/c personale nr. 395270 (vedasi estratti conto depositati), tutte con la stessa causale “rimborso spese” rispetto ad una società che, dal dicembre 2023 era in fase di liquidazione.
Oltretutto, dalla stessa movimentazione bancaria riversata in atti (allegata alla relazione della G.d.F.) risulta come il abbia ricevuto dalla CA Bank CP_2
accrediti per euro 30.000,00 in data 20/04/2023 e un rimborso bond di euro
39.059,74 in data 17/05/2023; abbia registrato in uscita complessivi euro
93.000,00 circa per acquisto di immobili in data 21/09/2023; abbia ricevuto entrate in giroconto senza causale di euro 41.253,64 in data 26/05/2023.
11 – La situazione reddituale/patrimoniale della , invece, trova Pt_1
oggettivo riscontro nella documentazione in atti, dalla quale emerge che costei ha sempre un rapporto di lavoro part-time come segretaria presso la società
Erredue Progetti RL, con una retribuzione mensile di circa € 600/700 (vedasi dichiarazioni redditi anni 2020, 2021 e 2022), non avendo di contro trovato alcun riscontro le mere allegazioni del resistente che la di fatto lavorava a Pt_1
tempo pieno con una retribuzione superiore a quella risultante dalle dichiarazioni fiscali, così come non sono state dimostrate le altre circostanze tese a far emergere una condizione economica diversa.
12 – Alla luce della situazione appena rappresentata, dalla quale emergono circostanze sopravvenute rispetto a quelle sulle quali è stata pronunciata la sentenza di separazione del 23/06/2023, si ravvisano i presupposti per aumentare, con decorrenza dalla domanda, l'assegno contributivo dovuto dal padre per il mantenimento della IA , inizialmente fissato in euro Per_1
350,00 mensili, che viene stabilito in euro 600,00 mensili;
nonché di disporre che il versi alla ricorrente, sempre con decorrenza dalla domanda, un CP_2
assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili.
Le spese processuali sono poste a carico del resistente soccombente e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
DISPONE che , con decorrenza dalla domanda, versi a Controparte_2 Pt_1
, entro il giorno 12 del mese, un assegno di mantenimento di euro 400,00
[...]
mensili da rivalutare annualmente su base ISTAT.
DISPONE che , con decorrenza dalla domanda, versi a favore Controparte_2
della resistente entro il giorno 12 del mese un assegno mensile di euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della IA . Per_1
PONE a carico del resistente le spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre iva e cpa, nonché il rimborso forfettario delle spese generali.
Così deciso in Frosinone, il 27 novembre 2025
Il Presidente rel.
Dott. Marcello Buscema