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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2480/2024 R.G.
tra rapp.to e difeso dagli avv.ti Domenico Giampà e Luigi Giampà Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 18.06.2025.
Con ricorso depositato in data 03.10.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente della società convenuta, con la qualifica di guardia giurata, in quadrata nel IV livello del CCNL per i
Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, adiva codesto Tribunale chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento di € 2.557,13 a titolo di “permessi annuali retribuiti non fruiti” residui alla data del 31.12.2023.
La parte resistente, ritualmente citata in giudizio, rimaneva contumace.
Con note di trattazione scritta depositate il 17.06.2025, i procuratori della parte ricorrente hanno rappresentato che, nelle more del giudizio, il proprio assistito ha definito in via transattiva la controversia, mediante sottoscrizione di scrittura privata.
Il ricorrente ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della società resistente la quale, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dal momento che, come rappresentato e documentato dai procuratori di parte ricorrente, il sig. e la Parte_1 hanno sottoscritto un accordo transattivo in data 10.06.2025, Controparte_1 definendo bonariamente la presente controversia (cfr. scrittura privata depositata dalla parte ricorrente il 17.06.2025).
Le spese processuali possono essere compensate, attesa la volontà in tale senso manifestata dal ricorrente e la mancata opposizione della resistente, rimasta contumace.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 18.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2480/2024 R.G.
tra rapp.to e difeso dagli avv.ti Domenico Giampà e Luigi Giampà Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 18.06.2025.
Con ricorso depositato in data 03.10.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente della società convenuta, con la qualifica di guardia giurata, in quadrata nel IV livello del CCNL per i
Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, adiva codesto Tribunale chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento di € 2.557,13 a titolo di “permessi annuali retribuiti non fruiti” residui alla data del 31.12.2023.
La parte resistente, ritualmente citata in giudizio, rimaneva contumace.
Con note di trattazione scritta depositate il 17.06.2025, i procuratori della parte ricorrente hanno rappresentato che, nelle more del giudizio, il proprio assistito ha definito in via transattiva la controversia, mediante sottoscrizione di scrittura privata.
Il ricorrente ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della società resistente la quale, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dal momento che, come rappresentato e documentato dai procuratori di parte ricorrente, il sig. e la Parte_1 hanno sottoscritto un accordo transattivo in data 10.06.2025, Controparte_1 definendo bonariamente la presente controversia (cfr. scrittura privata depositata dalla parte ricorrente il 17.06.2025).
Le spese processuali possono essere compensate, attesa la volontà in tale senso manifestata dal ricorrente e la mancata opposizione della resistente, rimasta contumace.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 18.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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