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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1994/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11877/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Vicinale Santa Maria Del Pianto 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240136610737000 TASSA AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1075/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: INSISTE PER L ACCOGLIMENTO DEL RICORSO EVIDENZIANDO LA
TEMPESTIVITA' E LA FONDATEZZA
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25.5.2025 nei confronti della Regione Campania e dell'ADER il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale n. 07120240136610737000, notificatagli il 26.3.2025, dell'importo di euro 231,18 (duecentotrentuno/18) comprensivo di sanzioni ed interessi, emessa in relazione all'avviso di accertamento 734343609169 (mai notificato) per somme iscritte a ruolo in riferimento alla Tassa automobilistica anno 2017 per autovettura Targa Targa_1; il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della cartella stante la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la prescrizione triennale;
tanto dedotto,
l'istante ha chiesto l'annullamento della cartella, vinte le spese. Si è costituita l'ADER eccependo la tardività del ricorso stante l'intervenuta notifica della cartella in data 17.3.2025 e l'infondatezza del ricorso, anche per difetto di legittimazione passiva. Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente esperito il 25.5.2025, stante la prova della rituale notifica –
a mezzo messo – della cartella opposta, effettuata con esito di “irreperibilità relativa” e perfezionatasi in data
17.3.2025. Invero, secondo il consolidato e condiviso orientamento della S.C. (cfr., ex multis, Cass. n. 10536/2024) nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata. Orbene, nel caso che ci occupa, dalla documentazione prodotta dall'ADER si evince che il messo incaricato della notifica della cartella de qua ebbe ad attestare l'irreperibilità relativa del destinatario in data 14.2.2025 e l'avvenuta affissione in pari data alla porta dell'abitazione dell'avviso di deposito di copia dell'atto nella casa comunale;
inoltre risultano provati per tabulas l'effettuato deposito del plico nella casa comunale con la spedizione della prescritta raccomandata a.r. in data 7.3.2025 (di cui è parimenti provata la ricezione in data 9.4.2025). Ne consegue il perfezionamento della notifica della cartella per cui è causa in data 17.3.2025, vale a dire 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa. Dal sin qui argomentato consegue l'inammissibilità del presente ricorso, notificato soltanto il 25.5.2025, quindi oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 comma 1 del d.lgs. n. 546/1992.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte istante e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ADER che si liquidano in euro 150,00 per compenso.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11877/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Vicinale Santa Maria Del Pianto 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240136610737000 TASSA AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1075/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: INSISTE PER L ACCOGLIMENTO DEL RICORSO EVIDENZIANDO LA
TEMPESTIVITA' E LA FONDATEZZA
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25.5.2025 nei confronti della Regione Campania e dell'ADER il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale n. 07120240136610737000, notificatagli il 26.3.2025, dell'importo di euro 231,18 (duecentotrentuno/18) comprensivo di sanzioni ed interessi, emessa in relazione all'avviso di accertamento 734343609169 (mai notificato) per somme iscritte a ruolo in riferimento alla Tassa automobilistica anno 2017 per autovettura Targa Targa_1; il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della cartella stante la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la prescrizione triennale;
tanto dedotto,
l'istante ha chiesto l'annullamento della cartella, vinte le spese. Si è costituita l'ADER eccependo la tardività del ricorso stante l'intervenuta notifica della cartella in data 17.3.2025 e l'infondatezza del ricorso, anche per difetto di legittimazione passiva. Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente esperito il 25.5.2025, stante la prova della rituale notifica –
a mezzo messo – della cartella opposta, effettuata con esito di “irreperibilità relativa” e perfezionatasi in data
17.3.2025. Invero, secondo il consolidato e condiviso orientamento della S.C. (cfr., ex multis, Cass. n. 10536/2024) nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata. Orbene, nel caso che ci occupa, dalla documentazione prodotta dall'ADER si evince che il messo incaricato della notifica della cartella de qua ebbe ad attestare l'irreperibilità relativa del destinatario in data 14.2.2025 e l'avvenuta affissione in pari data alla porta dell'abitazione dell'avviso di deposito di copia dell'atto nella casa comunale;
inoltre risultano provati per tabulas l'effettuato deposito del plico nella casa comunale con la spedizione della prescritta raccomandata a.r. in data 7.3.2025 (di cui è parimenti provata la ricezione in data 9.4.2025). Ne consegue il perfezionamento della notifica della cartella per cui è causa in data 17.3.2025, vale a dire 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa. Dal sin qui argomentato consegue l'inammissibilità del presente ricorso, notificato soltanto il 25.5.2025, quindi oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 comma 1 del d.lgs. n. 546/1992.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte istante e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ADER che si liquidano in euro 150,00 per compenso.