TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2247/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLO SBARBA LUCA del Parte_1 P.IVA_1 foro di Livorno
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. LAZZARINI ALESSIA del foro di Lucca
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
posta in decisione all'udienza del 13.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice opponente: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 4.9.2024 ovvero: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accogliere l'opposizione agli atti esecutivi promossa dal sig. dichiarando Parte_1 l'inefficacia del precetto allo stesso notificato il 27.07.2023, essendo il detto atto affetto da irregolarità formale concernente la procura alle liti, rilasciata dal legale rapp.nte della “Cooperativa Zoocerealicola l'Unitaria S.C.” all'Avv. Alessia Lazzarini per agire contro un soggetto totalmente diverso dal sig. e, più precisamente, per agire contro la ditta Parte_1 CP_2
) con sede in Lammari (LU), Via delle Suore n. 13). PartitaIVA_3
pagina 1 di 7 Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
per parte convenuta opposta: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 9.9.2024 ovvero: : Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda ed eccezione,
-Respingere l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc co.1 cpc promossa ex adverso, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA
-Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda in via principale, concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.182 cpc congruo termine per il rilascio di procura alle liti;
IN OGNI CASO
-Condannare l'opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc comma 3, al pagamento dell'importo di euro 1000,00, o di quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e/o di giustizia;
-Con vittoria di spese di lite, compensi e accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 4.8.2023 proponeva opposizione, ex art 617 Parte_1
comma 1 c.p.c., avverso il precetto in rinnovazione notificatogli il 27.07.2023 deducendo che lo stesso fosse affetto da irregolarità formale (concernente la procura alle liti) poiché la procura alle liti allegata a detto precetto risultava essere stata rilasciata in data imprecisata dal legale rappresentante della all'Avv. Alessia Lazzarini con Controparte_1
“delega a rappresentare e difendere la suddetta società in ogni fase e grado del presente procedimento
e nella fase esecutiva o di opposizione, attività da promuovere nei confronti della ditta CP_2
(P.Iva con sede in Lammari (LU), Via delle Suore n. 13” e dunque per un
[...] P.IVA_4
giudizio instaurando nei confronti di soggetto diverso rispetto a lui.
1.1. Si costituiva la chiedendo il Controparte_1
rigetto della opposizione, deducendo di essere incorsa in un mero errore materiale, intervenuto nella fase di allegazione della procura alle liti al momento della notifica del precetto. Asseriva infatti che già dalla lettura della procura allegata alla comparsa di costituzione si evincesse come il mandato conferito all'avv.
Alessia Lazzerini fosse stato rilasciato per il recupero del credito nei confronti del Sig. , e Parte_1 pertanto fosse esistente al momento della notifica del titolo e del precetto.
Asseriva pertanto che la procura allegata alla comparsa di costituzione nel presente giudizio, rilasciata anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo oggi definitivo, sanava qualunque eventuale vizio.
Chiedeva, in ogni in ogni caso, qualora il giudice adito avesse ritenuto non sufficiente a sanare l'irregolarità
denunciata la procura depositata in allegato alla comparsa di costituzione, che venisse concesso termine ex art 182 c.p.c. per il rilascio di apposita procura alle liti.
pagina 2 di 7 2. L' opposizione agli atti esecutivi in esame è infondata e come tale deve essere respinta.
Nel precetto in rinnovazione, notificato all'odierno opponente e sottoscritto dall'avv. Alessia Lazzerini, si legge che la stessa agisce in nome e per conto della giusto Controparte_3
mandato rilasciato in via telematica con allegato PDF al decreto ingiuntivo di cui infra.
Al precetto veniva però allegata procura rilasciata dalla Controparte_1
all'Avv. Alessia Lazzarini con “delega a rappresentare e difendere la
[...]
suddetta società in ogni fase e grado del presente procedimento e nella fase esecutiva o di opposizione, attività da promuovere nei confronti della ditta (P.Iva ) con sede in CP_2 P.IVA_4
Lammari (LU), Via delle Suore n. 13”;
L'art. 480 c.p.c., al comma 4 c.p.c., stabilisce che il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c., ossia dalla parte personalmente oppure dal suo difensore se si avvale dell'assistenza di questi. Dalla lettura della norma si deduce, dunque, che la parte non è obbligatoriamente tenuta ad avvalersi dell'assistenza del professionista, ben potendo agire in autonomia nella predisposizione del precetto redigendolo, firmandolo e notificandolo in proprio al debitore.
In ragione di tale disciplina la giurisprudenza ha ritenuto che il precetto sia un atto avente natura sostanziale e non processuale. La Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 8213/2012) ha infatti affermato che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.
La circostanza quindi che la procura allegata al precetto e rilasciata
[...] all'avv. Lazzerini, che pur asseriva di agire in forza di Controparte_1
procura riÌasciata ed alÌegata al ricorso per decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo (D.I. n.
340/2023 emesso dal Tribunale di Lucca) non sia quella rilasciata per tale giudizio appare irrilevante.
Infatti la Suprema Corte ha statuito che l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore -
pagina 3 di 7 della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ.
(cfr. Cass. 10497/2006).
Quindi se è possibile che un avvocato notifichi, in nome e per conto di un cliente, un atto di precetto senza essere munito di mandato (salvo poi dare successivamente prova di aver ricevuto il mandato o salva la ratifica da parte del cliente), sicuramente deve ritenersi consentito allo stesso provare successivamente di avere notificato il precetto in forza di una procura rilasciatagli dal cliente, come avvenuto nel caso di specie, in cui l'avv. Lazzerini ha depositato la procura rilasciatagli dalla odierna opposta in data 25.1.2023 e che sotto si riporta, a nulla rilevando che quella allegata al precetto, evidentemente per errore, si riferisca ad un giudizio nei confronti di altra parte:
pagina 4 di 7 pagina 5 di 7 2.1 Né certamente può dubitarsi che tale procura fosse già stata rilasciata alla data della notifica del precetto in rinnovazione, avendo la stessa la data del 25.1.2023. Né certamente, come sostiene parte opponente, tale data non può ritenersi certa.
La stessa è attestata infatti da un soggetto che in tale veste assume la funzione di pubblico ufficiale (alla luce di quanto previsto dall'art 83 c.p.c.), con la conseguenza che per contestare la veridicità della data del rilascio della procura l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso, invece non proposta.
Infatti costituisce principio consolidato quello secondo cui per la contestazione della data della sottoscrizione apposta dalla parte ad una procura speciale rilasciata in calce o a margine degli atti di cui all'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. e autenticata dal difensore è necessario lo speciale procedimento della querela di falso di cui agli artt. 221 e segg. cod. proc. civ., in quanto deve riconoscersi al difensore il potere di certificare non soltanto l'autografia della sottoscrizione ma anche la data di apposizione della stessa (cfr. Cass. 5620 del 15/03/2006; Cass. 16416 del 19/06/2019).
2.2 Né può dirsi che detta procura non conferisca all'avv. Lazzerini mandato “per il recupero del credito nei confronti del sig. ”, essendo assolutamente generica, come sostenuto dal difensore di Parte_1
parte opponente.
Infatti nel suddetto mandato si legge che viene conferito mandato all'avv. Lazzerini di agire nei confronti dell'odierno opponente compresa la fase esecutiva e di opposizione, con la conseguenza che alla stessa sicuramente era stato anche conferito di potere di notificare l'atto di precetto, che costituisce normalmente atto prodromico all'inizio della esecuzione ex art 479 c.p.c..
Del resto non si può che ricordare il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 26296 del 14/12/2007) secondo cui la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso
l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito. (Nella sopra indicata sentenza la
Suprema Corte ha ritenuto valido, sulla scorta dell'enunciato principio, l'atto di precetto sottoscritto dal difensore munito di procura apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e rilasciata
"nella presente causa in ogni fase e grado anche di esecuzione ed opposizione" e dunque un precetto notificato in forza di una procura del tutto sovrapponibile a quella di specie).
pagina 6 di 7 2.3 In definitiva dunque la opposizione agli atti esecutivi in esame, essendo infondata, deve essere rigettata.
3. Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. in quanto, sebbene la opposizione sia infondata per quanto suddetto, non può dirsi che la parte opponente abbia agito con colpa grave, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà, essendo la opposizione stata occasionata da un evidente errore della parte opposta che ha allegato al precetto, pur non essendo ciò necessario, una procura conferita per altra causa.
3.1 Ne consegue pertanto che la domanda proposta ex art 96 c.p.c. da parte opposta deve essere rigettata.
4. In ragione della soccombenza reciproca, in ragione del rigetto della domanda proposta da parte opposta ex art 96 comma 3 c.p.c, sussistono giusti motivi per compensare per un quarto le spese di lite.
4.1 In ragione, invece, della prevalente soccombenza di parte opponente, la stessa deve essere condannata a rifondere a parte opposta gli ulteriori tre quarti delle spese di lite, che vengono liquidate, per tale frazione e non per l'intero, come in dispositivo, applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, tenuto conto, ai fini di una parziale riduzione dei valori medi, del numero e della non particolare difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto trattate e del pregio della attività prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione proposta da x art 617 comma 1 c.p.c. Parte_1
rigetta la domanda proposta dalla Controparte_1
ex art 96 comma 3 c.p.c.
Dichiara compensate per un quarto le spese di lite.
Condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1
gli ulteriori tre quarti delle spese di lite, liquidate, per tale frazione e non
[...] per l'intero, in € 650,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 750,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.200,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% dei compensi sopra liquidati per spese generali.
Livorno, 13 febbraio 2025 Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2247/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLO SBARBA LUCA del Parte_1 P.IVA_1 foro di Livorno
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. LAZZARINI ALESSIA del foro di Lucca
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
posta in decisione all'udienza del 13.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice opponente: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 4.9.2024 ovvero: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accogliere l'opposizione agli atti esecutivi promossa dal sig. dichiarando Parte_1 l'inefficacia del precetto allo stesso notificato il 27.07.2023, essendo il detto atto affetto da irregolarità formale concernente la procura alle liti, rilasciata dal legale rapp.nte della “Cooperativa Zoocerealicola l'Unitaria S.C.” all'Avv. Alessia Lazzarini per agire contro un soggetto totalmente diverso dal sig. e, più precisamente, per agire contro la ditta Parte_1 CP_2
) con sede in Lammari (LU), Via delle Suore n. 13). PartitaIVA_3
pagina 1 di 7 Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
per parte convenuta opposta: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 9.9.2024 ovvero: : Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda ed eccezione,
-Respingere l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc co.1 cpc promossa ex adverso, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA
-Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda in via principale, concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.182 cpc congruo termine per il rilascio di procura alle liti;
IN OGNI CASO
-Condannare l'opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc comma 3, al pagamento dell'importo di euro 1000,00, o di quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e/o di giustizia;
-Con vittoria di spese di lite, compensi e accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 4.8.2023 proponeva opposizione, ex art 617 Parte_1
comma 1 c.p.c., avverso il precetto in rinnovazione notificatogli il 27.07.2023 deducendo che lo stesso fosse affetto da irregolarità formale (concernente la procura alle liti) poiché la procura alle liti allegata a detto precetto risultava essere stata rilasciata in data imprecisata dal legale rappresentante della all'Avv. Alessia Lazzarini con Controparte_1
“delega a rappresentare e difendere la suddetta società in ogni fase e grado del presente procedimento
e nella fase esecutiva o di opposizione, attività da promuovere nei confronti della ditta CP_2
(P.Iva con sede in Lammari (LU), Via delle Suore n. 13” e dunque per un
[...] P.IVA_4
giudizio instaurando nei confronti di soggetto diverso rispetto a lui.
1.1. Si costituiva la chiedendo il Controparte_1
rigetto della opposizione, deducendo di essere incorsa in un mero errore materiale, intervenuto nella fase di allegazione della procura alle liti al momento della notifica del precetto. Asseriva infatti che già dalla lettura della procura allegata alla comparsa di costituzione si evincesse come il mandato conferito all'avv.
Alessia Lazzerini fosse stato rilasciato per il recupero del credito nei confronti del Sig. , e Parte_1 pertanto fosse esistente al momento della notifica del titolo e del precetto.
Asseriva pertanto che la procura allegata alla comparsa di costituzione nel presente giudizio, rilasciata anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo oggi definitivo, sanava qualunque eventuale vizio.
Chiedeva, in ogni in ogni caso, qualora il giudice adito avesse ritenuto non sufficiente a sanare l'irregolarità
denunciata la procura depositata in allegato alla comparsa di costituzione, che venisse concesso termine ex art 182 c.p.c. per il rilascio di apposita procura alle liti.
pagina 2 di 7 2. L' opposizione agli atti esecutivi in esame è infondata e come tale deve essere respinta.
Nel precetto in rinnovazione, notificato all'odierno opponente e sottoscritto dall'avv. Alessia Lazzerini, si legge che la stessa agisce in nome e per conto della giusto Controparte_3
mandato rilasciato in via telematica con allegato PDF al decreto ingiuntivo di cui infra.
Al precetto veniva però allegata procura rilasciata dalla Controparte_1
all'Avv. Alessia Lazzarini con “delega a rappresentare e difendere la
[...]
suddetta società in ogni fase e grado del presente procedimento e nella fase esecutiva o di opposizione, attività da promuovere nei confronti della ditta (P.Iva ) con sede in CP_2 P.IVA_4
Lammari (LU), Via delle Suore n. 13”;
L'art. 480 c.p.c., al comma 4 c.p.c., stabilisce che il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c., ossia dalla parte personalmente oppure dal suo difensore se si avvale dell'assistenza di questi. Dalla lettura della norma si deduce, dunque, che la parte non è obbligatoriamente tenuta ad avvalersi dell'assistenza del professionista, ben potendo agire in autonomia nella predisposizione del precetto redigendolo, firmandolo e notificandolo in proprio al debitore.
In ragione di tale disciplina la giurisprudenza ha ritenuto che il precetto sia un atto avente natura sostanziale e non processuale. La Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 8213/2012) ha infatti affermato che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.
La circostanza quindi che la procura allegata al precetto e rilasciata
[...] all'avv. Lazzerini, che pur asseriva di agire in forza di Controparte_1
procura riÌasciata ed alÌegata al ricorso per decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo (D.I. n.
340/2023 emesso dal Tribunale di Lucca) non sia quella rilasciata per tale giudizio appare irrilevante.
Infatti la Suprema Corte ha statuito che l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore -
pagina 3 di 7 della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ.
(cfr. Cass. 10497/2006).
Quindi se è possibile che un avvocato notifichi, in nome e per conto di un cliente, un atto di precetto senza essere munito di mandato (salvo poi dare successivamente prova di aver ricevuto il mandato o salva la ratifica da parte del cliente), sicuramente deve ritenersi consentito allo stesso provare successivamente di avere notificato il precetto in forza di una procura rilasciatagli dal cliente, come avvenuto nel caso di specie, in cui l'avv. Lazzerini ha depositato la procura rilasciatagli dalla odierna opposta in data 25.1.2023 e che sotto si riporta, a nulla rilevando che quella allegata al precetto, evidentemente per errore, si riferisca ad un giudizio nei confronti di altra parte:
pagina 4 di 7 pagina 5 di 7 2.1 Né certamente può dubitarsi che tale procura fosse già stata rilasciata alla data della notifica del precetto in rinnovazione, avendo la stessa la data del 25.1.2023. Né certamente, come sostiene parte opponente, tale data non può ritenersi certa.
La stessa è attestata infatti da un soggetto che in tale veste assume la funzione di pubblico ufficiale (alla luce di quanto previsto dall'art 83 c.p.c.), con la conseguenza che per contestare la veridicità della data del rilascio della procura l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso, invece non proposta.
Infatti costituisce principio consolidato quello secondo cui per la contestazione della data della sottoscrizione apposta dalla parte ad una procura speciale rilasciata in calce o a margine degli atti di cui all'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. e autenticata dal difensore è necessario lo speciale procedimento della querela di falso di cui agli artt. 221 e segg. cod. proc. civ., in quanto deve riconoscersi al difensore il potere di certificare non soltanto l'autografia della sottoscrizione ma anche la data di apposizione della stessa (cfr. Cass. 5620 del 15/03/2006; Cass. 16416 del 19/06/2019).
2.2 Né può dirsi che detta procura non conferisca all'avv. Lazzerini mandato “per il recupero del credito nei confronti del sig. ”, essendo assolutamente generica, come sostenuto dal difensore di Parte_1
parte opponente.
Infatti nel suddetto mandato si legge che viene conferito mandato all'avv. Lazzerini di agire nei confronti dell'odierno opponente compresa la fase esecutiva e di opposizione, con la conseguenza che alla stessa sicuramente era stato anche conferito di potere di notificare l'atto di precetto, che costituisce normalmente atto prodromico all'inizio della esecuzione ex art 479 c.p.c..
Del resto non si può che ricordare il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 26296 del 14/12/2007) secondo cui la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso
l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito. (Nella sopra indicata sentenza la
Suprema Corte ha ritenuto valido, sulla scorta dell'enunciato principio, l'atto di precetto sottoscritto dal difensore munito di procura apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e rilasciata
"nella presente causa in ogni fase e grado anche di esecuzione ed opposizione" e dunque un precetto notificato in forza di una procura del tutto sovrapponibile a quella di specie).
pagina 6 di 7 2.3 In definitiva dunque la opposizione agli atti esecutivi in esame, essendo infondata, deve essere rigettata.
3. Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. in quanto, sebbene la opposizione sia infondata per quanto suddetto, non può dirsi che la parte opponente abbia agito con colpa grave, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà, essendo la opposizione stata occasionata da un evidente errore della parte opposta che ha allegato al precetto, pur non essendo ciò necessario, una procura conferita per altra causa.
3.1 Ne consegue pertanto che la domanda proposta ex art 96 c.p.c. da parte opposta deve essere rigettata.
4. In ragione della soccombenza reciproca, in ragione del rigetto della domanda proposta da parte opposta ex art 96 comma 3 c.p.c, sussistono giusti motivi per compensare per un quarto le spese di lite.
4.1 In ragione, invece, della prevalente soccombenza di parte opponente, la stessa deve essere condannata a rifondere a parte opposta gli ulteriori tre quarti delle spese di lite, che vengono liquidate, per tale frazione e non per l'intero, come in dispositivo, applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, tenuto conto, ai fini di una parziale riduzione dei valori medi, del numero e della non particolare difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto trattate e del pregio della attività prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione proposta da x art 617 comma 1 c.p.c. Parte_1
rigetta la domanda proposta dalla Controparte_1
ex art 96 comma 3 c.p.c.
Dichiara compensate per un quarto le spese di lite.
Condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1
gli ulteriori tre quarti delle spese di lite, liquidate, per tale frazione e non
[...] per l'intero, in € 650,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 750,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.200,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% dei compensi sopra liquidati per spese generali.
Livorno, 13 febbraio 2025 Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 7 di 7