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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 3620/2024
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati
1)Dott. Giulio Cataldi Presidente
2) Dott. Michele Caccese Consigliere
3) Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, SCIOGLIENDO la riserva che precede formulata all'udienza del 29/01/2025 LETTI gli atti;
esaminata l'istanza, ex art. 283 c.p.c., formulata con ricorso depositato in data 15.11.2024, con cui gli appellanti , e , nella qualità di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 eredi rinunciatari della eredità di e la Farmacia Vesuvio srl hano chiesto la Persona_1 sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza del Tribunale di Nola n° 2068/2024, pubblicata in data 26/06/2024 che: 1) dichiarava il difetto di legittimazione passiva di , e quali chiamati all'eredità di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
per avere gli stessi rifiutato l'eredità materna;
2) accoglieva la domanda di Persona_1 risoluzione proposta da e per l'effetto dichiarava risolto per grave Parte_2 inadempimento di il contratto di transazione datato 18.7.2016 e condannava gli Persona_1 eredi di a pagare, in favore dell'attrice la somma di €.307.850,00, oltre interessi Persona_1 al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
3) accoglieva la domanda revocatoria ordinaria proposta da ex art.2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarava Parte_3 inefficace, nei confronti dei predetti la donazione di azienda operata dalla Dott.ssa Per_1 in favore del figlio Dott. (in proprio), dì cui all'atto di donazione
[...] Controparte_2 sottoposta a condizione per Notaio del 30.12.2016 (Rep. 136571 - Racc. 37898) e del Per_2 successivo Atto di avveramento della condizione sospensiva per medesimo Notaio del 02.03.2017 (Rep. 136779 - Racc. 38017); 4) dichiarava che la sentenza produceva effetti ex art. 111 cpc, anche nei confronti dei successori a titolo particolare del diritto controverso trasferito pendente giudizio;
5) condannava gli eredi di e la Farmacia Persona_1 Controparte_2
Vesuvio, al pagamento delle spese di giudizio in favore di e della Parte_2 Parte_3 liquidate in €. 545,00 per spese ed €. 22.457,00 per compensi oltre accessori. rilevato che l'art. 283 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 e, quindi, applicabile al presente giudizio di appello (introdotto con atto di appello notificato in data 25.7.2024), consente la sospensione, in tutto o in parte, dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata se “l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche in relazione alla possibilità dell'insolvenza di una delle parti”; ritenuto, quindi, che la sospensione, come prevista dall'art. 283 c.p.c., nuova formulazione, è subordinata alla ricorrenza, prevista in via alternativa, dei due presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il primo definito dallo stesso legislatore come “manifesta fondatezza dell'appello”, il secondo definito come “pregiudizio grave ed irreparabile” che può derivare dall'esecuzione della sentenza impugnata, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle due parti;
ritenuto, come, peraltro, già si riteneva sotto la vigenza dell'art. 283 c.p.c., vecchia formulazione, che il pregiudizio non può consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata, poiché, così opinando, si finirebbe con il ritenere il pregiudizio sempre sussistente, negando, in sostanza, la generale esecutorietà della sentenza di primo grado, ma occorre che sulla parte esecutata si producano effetti dannosi ulteriori rispetto a quelli propri della esecuzione;
ritenuto che
, nel caso di specie, i motivi di appello, valutati sulla base di una delibazione sommaria, propria di questa sede, non presentano, prima facie, la manifesta fondatezza richiesta dall'art. 283 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ove si consideri che:
- la sentenza impugnata non contiene nessuna statuizione di condanna nei confronti di
[...]
, e quali eredi di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 dichiarando espressamente il difetto di legittimazione passiva delle suddetti parti processuali ed indicando quali ulteriori parti del giudizio gli altri eredi della Parte_4
- la domanda di revocatoria era stata regolarmente trascritta (rectius: iscritta) nel Registro delle Imprese sull'Azienda Farmacia contro la e contro la Parte_5 Controparte_3 prima della successiva cessione dell'azienda alla Farmacia Vesuvio;
considerando che, pertanto, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata non appare sorretta da apprezzabile fumus boni iuris;
ritenuto che non possa ritenersi sussistente neanche l'ulteriore presupposto del periculum in mora; rilevato, invero, che, come sopra indicato, gli appellanti , Parte_1 CP_1
, e , quali eredi di non risultano destinatari di nessuna
[...] Controparte_2 Persona_1 condanna e che la Farmacia Vesuvio srl risulta condannata (in solido con gli altri eredi di e in proprio) al pagamento delle sole spese di lite e che, al Persona_1 Controparte_2 riguardo l'appellante, a fondamento del periculum in mora, ha dedotto essenzialmente che la
[...] sarebbe impossidente (implicitamente prospettando che, in caso di accoglimento Parte_2 dell'appello, sarebbe impossibile o particolarmente gravoso il recupero delle somme pagate in esecuzione dell'impugnata sentenza); Rilevato che, tuttavia tale ultima circostanza non risulta in nessun modo documentata da parte dall'appellante e contestata dall'appellata la quale, invece, ha prospettato di essere titolare di pensione (da Farmacista) e proprietaria di beni immobili;
ritenuto, per quanto precede, che l'istanza in esame, ex art. 283 c.p.c., non sia meritevole di accoglimento;
rilevato che risulta già fissata al 26.2.2025 l'udienza per la prima udienza di trattazione della causa;
P.Q.M.
1) Rigetta l'istanza di sospensione, ex art. 283 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti. Napoli, 12/02/2025 Il consigliere istruttore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati
1)Dott. Giulio Cataldi Presidente
2) Dott. Michele Caccese Consigliere
3) Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, SCIOGLIENDO la riserva che precede formulata all'udienza del 29/01/2025 LETTI gli atti;
esaminata l'istanza, ex art. 283 c.p.c., formulata con ricorso depositato in data 15.11.2024, con cui gli appellanti , e , nella qualità di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 eredi rinunciatari della eredità di e la Farmacia Vesuvio srl hano chiesto la Persona_1 sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza del Tribunale di Nola n° 2068/2024, pubblicata in data 26/06/2024 che: 1) dichiarava il difetto di legittimazione passiva di , e quali chiamati all'eredità di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
per avere gli stessi rifiutato l'eredità materna;
2) accoglieva la domanda di Persona_1 risoluzione proposta da e per l'effetto dichiarava risolto per grave Parte_2 inadempimento di il contratto di transazione datato 18.7.2016 e condannava gli Persona_1 eredi di a pagare, in favore dell'attrice la somma di €.307.850,00, oltre interessi Persona_1 al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
3) accoglieva la domanda revocatoria ordinaria proposta da ex art.2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarava Parte_3 inefficace, nei confronti dei predetti la donazione di azienda operata dalla Dott.ssa Per_1 in favore del figlio Dott. (in proprio), dì cui all'atto di donazione
[...] Controparte_2 sottoposta a condizione per Notaio del 30.12.2016 (Rep. 136571 - Racc. 37898) e del Per_2 successivo Atto di avveramento della condizione sospensiva per medesimo Notaio del 02.03.2017 (Rep. 136779 - Racc. 38017); 4) dichiarava che la sentenza produceva effetti ex art. 111 cpc, anche nei confronti dei successori a titolo particolare del diritto controverso trasferito pendente giudizio;
5) condannava gli eredi di e la Farmacia Persona_1 Controparte_2
Vesuvio, al pagamento delle spese di giudizio in favore di e della Parte_2 Parte_3 liquidate in €. 545,00 per spese ed €. 22.457,00 per compensi oltre accessori. rilevato che l'art. 283 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 e, quindi, applicabile al presente giudizio di appello (introdotto con atto di appello notificato in data 25.7.2024), consente la sospensione, in tutto o in parte, dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata se “l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche in relazione alla possibilità dell'insolvenza di una delle parti”; ritenuto, quindi, che la sospensione, come prevista dall'art. 283 c.p.c., nuova formulazione, è subordinata alla ricorrenza, prevista in via alternativa, dei due presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il primo definito dallo stesso legislatore come “manifesta fondatezza dell'appello”, il secondo definito come “pregiudizio grave ed irreparabile” che può derivare dall'esecuzione della sentenza impugnata, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle due parti;
ritenuto, come, peraltro, già si riteneva sotto la vigenza dell'art. 283 c.p.c., vecchia formulazione, che il pregiudizio non può consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata, poiché, così opinando, si finirebbe con il ritenere il pregiudizio sempre sussistente, negando, in sostanza, la generale esecutorietà della sentenza di primo grado, ma occorre che sulla parte esecutata si producano effetti dannosi ulteriori rispetto a quelli propri della esecuzione;
ritenuto che
, nel caso di specie, i motivi di appello, valutati sulla base di una delibazione sommaria, propria di questa sede, non presentano, prima facie, la manifesta fondatezza richiesta dall'art. 283 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ove si consideri che:
- la sentenza impugnata non contiene nessuna statuizione di condanna nei confronti di
[...]
, e quali eredi di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 dichiarando espressamente il difetto di legittimazione passiva delle suddetti parti processuali ed indicando quali ulteriori parti del giudizio gli altri eredi della Parte_4
- la domanda di revocatoria era stata regolarmente trascritta (rectius: iscritta) nel Registro delle Imprese sull'Azienda Farmacia contro la e contro la Parte_5 Controparte_3 prima della successiva cessione dell'azienda alla Farmacia Vesuvio;
considerando che, pertanto, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata non appare sorretta da apprezzabile fumus boni iuris;
ritenuto che non possa ritenersi sussistente neanche l'ulteriore presupposto del periculum in mora; rilevato, invero, che, come sopra indicato, gli appellanti , Parte_1 CP_1
, e , quali eredi di non risultano destinatari di nessuna
[...] Controparte_2 Persona_1 condanna e che la Farmacia Vesuvio srl risulta condannata (in solido con gli altri eredi di e in proprio) al pagamento delle sole spese di lite e che, al Persona_1 Controparte_2 riguardo l'appellante, a fondamento del periculum in mora, ha dedotto essenzialmente che la
[...] sarebbe impossidente (implicitamente prospettando che, in caso di accoglimento Parte_2 dell'appello, sarebbe impossibile o particolarmente gravoso il recupero delle somme pagate in esecuzione dell'impugnata sentenza); Rilevato che, tuttavia tale ultima circostanza non risulta in nessun modo documentata da parte dall'appellante e contestata dall'appellata la quale, invece, ha prospettato di essere titolare di pensione (da Farmacista) e proprietaria di beni immobili;
ritenuto, per quanto precede, che l'istanza in esame, ex art. 283 c.p.c., non sia meritevole di accoglimento;
rilevato che risulta già fissata al 26.2.2025 l'udienza per la prima udienza di trattazione della causa;
P.Q.M.
1) Rigetta l'istanza di sospensione, ex art. 283 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti. Napoli, 12/02/2025 Il consigliere istruttore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi