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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. 3570/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. RD IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 18.6.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 3570/2023, promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Conte n. 5, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Sanna, C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio legale in Nuoro, nella via Leonardo Da Vinci 40, giusta procura prodotta a corredo del ricorso Parte attrice Contro
, C. F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. ti Stefania Sotgia e Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti a firma del dott. Per_1
notaio in Fiumicino, del 23 gennaio 2023, elettivamente domiciliato presso gli Uffici
[...] dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari, Via P. Delitala n.2 Parte convenuta MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.11.2023, , ha dedotto che: Parte_1
- con provvedimento recante identificativo n. 16728020 e datato 8.6.2022, l' le aveva CP_2 comunicato che a seguito di alcune verifiche era emersa la sua indebita percezione di somme, a titolo di maggiorazione sociale o aumento sociale, nel periodo ricompreso tra il giorno 1/1/2017 e il giorno 31/1/2022, per un importo pari a €.8.213,04, di cui le aveva contestualmente chiesto la restituzione;
- con successivo provvedimento, datato 28.7.2022, avente ad oggetto il “Recupero somme indebitamente percepite su pensione della Sig.ra cat. VOART n. 33124288”, Parte_1
l' le aveva comunicato che l'importo di €. 8.213,04 sarebbe stato recuperato con CP_2 apposita trattenuta sulla pensione attraverso 72 rate mensili, a partire dalla prima data utile;
pagina 1 di 3 - in data 1.9.2023, avverso i provvedimenti di accertamento e recupero delle somme ad avviso dell'INSP indebitamente percepite, aveva promosso apposito ricorso amministrativo, restato tuttavia senza esito. Quanto premesso, l'attrice ha chiesto di accertare la irripetibilità totale dell'indebito portato a sua conoscenza con l'accertamento datato 8.6.2022 e di annullare il conseguente provvedimento di recupero somme, datato 28.7.2022.
*** Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto di accertare l'insussistenza della materia del CP_2 contendere, rappresentando quanto segue:
“l'Ufficio ha provveduto già in data 5.8.2022 ad annullare l'indebito comunicato. Il piano di recupero attivato in data 28.7.2022 non ha avuto seguito e la trattenuta sulla pensione è stata annullata, poiché il debito è stato annullato prima dell'estrazione della prima rata di pensione ed è stato comunicato alla ricorrente a seguito di appuntamento del luglio 2022”.
*** Dall'esame dei documenti prodotti dall' si evince che, effettivamente, fin dal CP_2
5.8.2022, lo stesso ente aveva “abbandonato/stornato” l'iniziativa di recupero per l'asserito indebito imputato all'attrice. L' ha anche prodotto una scheda riassuntiva del contatto avvenuto all'epoca tra CP_2
l'odierna attrice e il personale dell' . CP_2
Dall'esame di detta scheda appare che attraverso il Contact Centre LI AB aveva preso un appuntamento con l'Agenzia dell' , anche se non è chiaro se anche CP_2
l'appuntamento fosse telefonico o avvenuto in presenza, presso la sede dell'Agenzia di CP_2 via Peretti in data 8.8.2022. Dalla scheda risulta comunque che nel corso del contatto, l'attrice aveva chiesto informazioni sui provvedimenti dell' con cui le era stato appunto CP_2 comunicato l'indebito. Nelle “note di chiusura” che appaiono nella scheda in esame risulta annotato quanto segue:
“La collega ha contattato l'utente per informarla che l'indebito è stato estinto CP_3
(errore ”. CP_2
Al riguardo, occorre osservare che l' non aveva comunicato “formalmente” CP_2 all'attrice, ossia attraverso una comunicazione almeno di pari forma rispetto a quella con cui aveva portato a sua conoscenza i provvedimenti oggetto di impugnazione, il fatto che gli stessi fossero stati annullati. Ancorchè appaia verosimile che, a seguito di apposita comunicazione telefonica, la fosse stata avvisata da una dipendente del fatto che Pt_1 CP_2
l'indebito era stato estinto, occorre considerare che trattasi di donna ultraottantenne la quale aveva ricevuto la notifica di provvedimenti formali con cui le si contestava un indebito e le si intimava di restituire la somma di oltre euro 8.000,00, ragione per cui l' avrebbe dovuto, CP_2 secondo quanto meno il canone dell'ordinaria diligenza, comunicare con la stessa forma l'annullamento dei provvedimenti stessi. Non può ritenersi tutelabile l'affidamento risposto dall' in una semplice telefonata CP_2 con cui erano stati forniti dei semplici chiarimenti alla pensionata. Inoltre, occorre considerare che, proprio a seguito del ricorso amministrativo, per l' CP_2 sarebbe stato semplice rappresentare in risposta allo stesso che il procedimento di recupero dell'indebito era stato già estinto o archiviato o abbondonato. pagina 2 di 3 Per tali motivi, considerata la telefonata di cui si è detto, comunque quantomeno di incerto contenuto, le spese delle prime due fasi possono essere compensate solo nei limiti di 1/3, dovendosi porre la restante parte a carico dell' , cui deve essere imputata in misura CP_2 corrispondente la genesi causale del presente giudizio. Le spese possono essere liquidate in misura pari ai minimi di tabella, stante la estrema semplicità delle questioni trattate, tenuto conto del valore della causa. Sussistono giuste ragioni per compensare la terza e la quarta fase.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- compensa le spese delle prime due fasi in misura pari a 1/3 e condanna l' a CP_2 rifondere a parte attrice la restante parte, che si liquida in euro 573,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge.
Cagliari, 16.12.2025
Il giudice
RD IU
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. RD IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 18.6.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 3570/2023, promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Conte n. 5, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Sanna, C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio legale in Nuoro, nella via Leonardo Da Vinci 40, giusta procura prodotta a corredo del ricorso Parte attrice Contro
, C. F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. ti Stefania Sotgia e Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti a firma del dott. Per_1
notaio in Fiumicino, del 23 gennaio 2023, elettivamente domiciliato presso gli Uffici
[...] dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari, Via P. Delitala n.2 Parte convenuta MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.11.2023, , ha dedotto che: Parte_1
- con provvedimento recante identificativo n. 16728020 e datato 8.6.2022, l' le aveva CP_2 comunicato che a seguito di alcune verifiche era emersa la sua indebita percezione di somme, a titolo di maggiorazione sociale o aumento sociale, nel periodo ricompreso tra il giorno 1/1/2017 e il giorno 31/1/2022, per un importo pari a €.8.213,04, di cui le aveva contestualmente chiesto la restituzione;
- con successivo provvedimento, datato 28.7.2022, avente ad oggetto il “Recupero somme indebitamente percepite su pensione della Sig.ra cat. VOART n. 33124288”, Parte_1
l' le aveva comunicato che l'importo di €. 8.213,04 sarebbe stato recuperato con CP_2 apposita trattenuta sulla pensione attraverso 72 rate mensili, a partire dalla prima data utile;
pagina 1 di 3 - in data 1.9.2023, avverso i provvedimenti di accertamento e recupero delle somme ad avviso dell'INSP indebitamente percepite, aveva promosso apposito ricorso amministrativo, restato tuttavia senza esito. Quanto premesso, l'attrice ha chiesto di accertare la irripetibilità totale dell'indebito portato a sua conoscenza con l'accertamento datato 8.6.2022 e di annullare il conseguente provvedimento di recupero somme, datato 28.7.2022.
*** Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto di accertare l'insussistenza della materia del CP_2 contendere, rappresentando quanto segue:
“l'Ufficio ha provveduto già in data 5.8.2022 ad annullare l'indebito comunicato. Il piano di recupero attivato in data 28.7.2022 non ha avuto seguito e la trattenuta sulla pensione è stata annullata, poiché il debito è stato annullato prima dell'estrazione della prima rata di pensione ed è stato comunicato alla ricorrente a seguito di appuntamento del luglio 2022”.
*** Dall'esame dei documenti prodotti dall' si evince che, effettivamente, fin dal CP_2
5.8.2022, lo stesso ente aveva “abbandonato/stornato” l'iniziativa di recupero per l'asserito indebito imputato all'attrice. L' ha anche prodotto una scheda riassuntiva del contatto avvenuto all'epoca tra CP_2
l'odierna attrice e il personale dell' . CP_2
Dall'esame di detta scheda appare che attraverso il Contact Centre LI AB aveva preso un appuntamento con l'Agenzia dell' , anche se non è chiaro se anche CP_2
l'appuntamento fosse telefonico o avvenuto in presenza, presso la sede dell'Agenzia di CP_2 via Peretti in data 8.8.2022. Dalla scheda risulta comunque che nel corso del contatto, l'attrice aveva chiesto informazioni sui provvedimenti dell' con cui le era stato appunto CP_2 comunicato l'indebito. Nelle “note di chiusura” che appaiono nella scheda in esame risulta annotato quanto segue:
“La collega ha contattato l'utente per informarla che l'indebito è stato estinto CP_3
(errore ”. CP_2
Al riguardo, occorre osservare che l' non aveva comunicato “formalmente” CP_2 all'attrice, ossia attraverso una comunicazione almeno di pari forma rispetto a quella con cui aveva portato a sua conoscenza i provvedimenti oggetto di impugnazione, il fatto che gli stessi fossero stati annullati. Ancorchè appaia verosimile che, a seguito di apposita comunicazione telefonica, la fosse stata avvisata da una dipendente del fatto che Pt_1 CP_2
l'indebito era stato estinto, occorre considerare che trattasi di donna ultraottantenne la quale aveva ricevuto la notifica di provvedimenti formali con cui le si contestava un indebito e le si intimava di restituire la somma di oltre euro 8.000,00, ragione per cui l' avrebbe dovuto, CP_2 secondo quanto meno il canone dell'ordinaria diligenza, comunicare con la stessa forma l'annullamento dei provvedimenti stessi. Non può ritenersi tutelabile l'affidamento risposto dall' in una semplice telefonata CP_2 con cui erano stati forniti dei semplici chiarimenti alla pensionata. Inoltre, occorre considerare che, proprio a seguito del ricorso amministrativo, per l' CP_2 sarebbe stato semplice rappresentare in risposta allo stesso che il procedimento di recupero dell'indebito era stato già estinto o archiviato o abbondonato. pagina 2 di 3 Per tali motivi, considerata la telefonata di cui si è detto, comunque quantomeno di incerto contenuto, le spese delle prime due fasi possono essere compensate solo nei limiti di 1/3, dovendosi porre la restante parte a carico dell' , cui deve essere imputata in misura CP_2 corrispondente la genesi causale del presente giudizio. Le spese possono essere liquidate in misura pari ai minimi di tabella, stante la estrema semplicità delle questioni trattate, tenuto conto del valore della causa. Sussistono giuste ragioni per compensare la terza e la quarta fase.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- compensa le spese delle prime due fasi in misura pari a 1/3 e condanna l' a CP_2 rifondere a parte attrice la restante parte, che si liquida in euro 573,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge.
Cagliari, 16.12.2025
Il giudice
RD IU
pagina 3 di 3