Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5182/2019
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 4.3.2025 innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
Parte_1
[...
[...]
sono comparsi:
per l'opponente l'avv. PAOLUCCI PIETRO
per l'opposto l'avv. FILICE MARCO
L'avv. Paolucci si riporta alle note illustrative e chiede decidersi la causa. L'avv.
Filice si riporta alle memorie illustrative. In particolare eccepisce la tardività delle contestazioni, mai sollevate in occasione dei pregressi saldi. L'avv. Paolucci rappresenta che la consapevolezza dei vizi si è avuta solo con la consegna dell'immobile.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5182/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, in persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, in Parte_1
virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Pietro Paolucci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nadia Del Brocco in Frosinone, via Marittima n.2;
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Parte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Marco Filice, presso il cui studio elettivamente domicilia in via Vigliena n. 10; Pt_1
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 2903/2019, la Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere al sito in Terracina (LT), il pagamento della somma Parte_1
complessiva di euro 6.267,43 oltre interessi e spese, quale credito rimasto insoluto per le opere di ristrutturazione commissionate dal opponente con Parte_1
contratto di appalto concluso in data 03.10.2011.
2 Con d.i. n. 1075/2019, depositato in data 25.06.2019, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, deducendo preliminarmente l'erroneità e l'inesigibilità del credito ingiunto, riconoscendosi debitore per il minor importo di € 3.707.46, somma ad ogni modo non dovuta, in quanto trattenuta in garanzia alla luce dei dedotti vizi denunciati alla società opposta.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva la Parte_1
correttezza del residuo credito vantato per le opere di ristrutturazione eseguite. Per quanto concerne i vizi denunciati, invece, la ne eccepiva la Parte_1
genericità nonché la tardività ex art. 1667 c.c.
Prodotta documentazione, svoltasi la discussione orale della causa all'udienza del 04.03.2025, il sottoscritto giudice ha deciso la stessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto commerciale intercorso tra le parti costituita dalle fatture con allegato estratto notarile.
Le fatture e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili, costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
In sede di opposizione, ove le stesse siano contestate, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori comporta che incomba al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: (Cass. civ. SS.UU.
30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Per la valida stipula del contratto di appalto non è richiesta alcuna forma
3 prescritta dalla legge a pena di validità o ad probationem, essendo possibile il verificarsi dell'ipotesi del c.d. “appalto di fatto”.
Nel caso di specie, risulta incontestata tra le parti l'esistenza di un contratto, nonché prodotta in atti copia del contratto, qualificabile come appalto.
Orbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione nell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass. SS UU. n. 13533 del 2001) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno ovvero per l' inadempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dal'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento. Uguale criterio di riparto degli oneri assertivi deve considerarsi applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex. art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (tale orientamento ha trovato conferma in molte pronunce, tra le molte cfr. Cass. sent. n. 982 del 2002; Cass. sent. n.13925 del 2002;
Cass. sent. n. 2387 del 2004; Cass. sent. n. 8615 del 2006; Cass. sent. n.13674 del
2006).
Nel caso di specie, parte opponente non contesta la debenza della minor somma pari ad € 3.707,46, che imputa a garanzia del costo delle spese relative alla eliminazione dei vizi denunciati.
Parte opposta ha di conto eccepito la decadenza di parte opponente dal termine per far valere vizi sulle opere.
A norma del secondo comma dell'art. 1667 c.c., “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”. La natura di termine decadenziale fa sì che esso non sia suscettibile di sospensione o di interruzione. La denuncia è un atto a forma libera, salvo patto
4 contrario, ma è evidente come l'onere della prova circa la sua tempestiva effettuazione ricada sul committente.
La Cassazione del 14.11.2017 n. 26912 ha precisato che l'art 1667 cc, in base al quale il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera entro sessanta giorni dalla scoperta, si riferisce soltanto alle difformità ed ai vizi occulti, non anche a quelli palesi.
Riguardando vizi occulti, non è richiesto che la denuncia abbia un contenuto particolarmente analitico. Si ritiene, però, che debba contenere quanto meno una sintetica indicazione dei vizi e delle difformità. Non è ammissibile, invece, una contestazione dell'opera del tutto generica (cfr. Cass. Civ., II sez., n. 25433/13).
Nel caso di specie, non vi è prova della tempestività della denunzia in ordine a quanto previsto dall'art. 1667, comma 3, c.c., di talché l'opponente deve essere dichiarato decaduto dalla relativa garanzia.
Difatti il opponente ha dichiarato nei propri scritti Parte_1 difensivi di non aver accettato l'opera; tuttavia, la prova di detta mancata accettazione emerge esclusivamente dalla delibera dell'assemblea condominiale intervenuta in data 30.11.2012, mentre, non vi è prova che l'opponente, al momento dell'ultimazione delle opere (giugno 2012), abbia sollevato riserve sui lavori eseguiti.
Risulta quindi pacifico che, in virtù della disponibilità dell'opera ultimata, spettava al condominio opponente fornire prova di tutti gli elementi costitutivi della garanzia speciale di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. anche nel caso in cui, come nel caso di specie, il committente sia convenuto per il pagamento del prezzo in virtù dell'art. 1667, comma 3, c.c.
Allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe sul committente l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunciati nel termine decadenziale di 60 giorni dalla scoperta, costituendo tale denunzia una condizione dell'azione (Cass. n. 10579/2012).
5 Nel caso di specie non vi è prova della ricezione della dichiarazione del 31.10.2012 né si evince il dies a quo dal quale si sarebbero manifestati i vizi ivi lamentati, non essendo stato allegato né provato un termine di decorrenza da parte opponente, sui cui gravava il relativo onere, diverso da quello di fine lavori (giugno 2012).
Del pari dalla denuncia degli ulteriori vizi, avvenuta per la prima volta in sede di assemblea condominiale del 30.11.2012 , alla presenza di
[...]
rappresentante dell'impresa opposta, presente al momento Persona_1 dell'assemblea, non è possibile desumere il dies di consapevolezza del vizio da cui computare un termine decadenziale diverso da quello di fine lavori.
Va rilevato che non risulta in atti nemmeno il fatto che l'appaltatore abbia riconosciuto le difformità e/o i vizi, elemento che svincola l'opponente dal rispetto dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.
(Cass. n. 22580/2019).
Pertanto l'opponente, non avendo dato prova della tempestività della denuncia dei vizi lamentati, deve ritenersi decaduto.
In ordine allo svolgimento delle opere di cui alla fattura azionata in via monitoria, non sono state sollevate contestazioni dalla parte opponente in ordine all'effettivo svolgimento delle opere, analiticamente enunciate nel rendiconto versato in atti dallo stesso opponente, ma solo relativamente alla loro esecuzione a regola d'arte ed alla fatturazione di una somma non dovuta.
Ed invero è sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, che grava l'onere del fatto impeditivo, modificativo e distintivo, onere che non è stato assolto, non essendovi prova della circostanza dedotta che i pagamenti già effettuati sarebbero in misura superiore a quanto dovuto.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono
6 il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 5.200,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 1075/2019, emesso il
25.06.2019 dal Tribunale di Latina, che dichiara esecutivo;
b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 4.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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