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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rita Cordova Presidente
Dott.ssa Giulia Sicignano Giudice
Dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 685/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliato a Milano presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Carolina Maria Nizzola che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. , domiciliata a Milano presso Controparte_1 C.F._2
lo studio dell'avv. Beatrice Maria Lizzio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
pagina 1 di 6 e con l'intervento obbligatorio del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1
svolgendo azione di disconoscimento della paternità ai sensi dell'art. Controparte_1
243 bis c.c..
L'attore deduceva di avere contratto matrimonio con in data 9/5/2003 e Controparte_1
che con il tempo il rapporto si era deteriorato, al punto da portarlo a fare ritorno in Ecuador;
affermava che mentre si trovava in Ecuador e anche al momento del suo ritorno in Italia, Controparte_1
intratteneva una relazione extraconiugale con il sig. e che da tale
[...] Controparte_2
relazione, in data 30/4/2019, nasceva . Rilevava che al bambino era stato Persona_1
attribuito, per decisione unilaterale della madre, il cognome dell'attore, essendo Controparte_1
all'epoca dei fatti ancora coniugata con sebbene gli stessi non convivessero più
[...] Parte_1
già dal 2016. In data 17/1/2022 veniva emessa in Ecuador la sentenza di divorzio tra l'attore e la convenuta, sentenza che veniva registrata in data 18/1/2023. Deduceva infine di avere chiesto alla convenuta di sottoporre il minore alla prova del DNA al fine di fugare ogni dubbio, ma la convenuta si era rifiutata.
Si costituiva in giudizio la quale dichiarava che dal matrimonio con Controparte_1
erano nati due figli, nato a [...] il Parte_1 Persona_2
18.12.2010, e nata a [...] il [...]; affermava che in data Parte_2
pagina 2 di 6 29/1/2014 i due coniugi si separavano e l'attore ritornava in Ecuador e che a seguito della separazione aveva avuto una breve relazione con il sig. , da cui nasceva Controparte_2 [...]
, al quale veniva attribuito il cognome dell'attore in quanto ancora coniugata con Persona_1 [...]
; a gennaio 2022 i due coniugi decidevano di divorziare. La convenuta Parte_1
domandava di attribuire il cognome materno al figlio minore . Persona_1
Con decreto del 28/3/2024, rilevato che la causa era iniziata con atto di citazione e che ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. nei procedimenti relativi allo stato delle persone la domanda deve proporsi con ricorso,
veniva sanata la nullità dell'atto derivante dal mancato rispettato dei termini a comparire disponendo la rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio ivi fissato e veniva fissata l'udienza del
25/09/2024 per la trattazione e la comparizione personale delle parti. A seguito di richiesta di rinvio,
l'udienza si teneva il 6/11/2024, ove le parti comparivano personalmente;
il Giudice domandava all'attore dove si trovasse alla data di nascita del bambino e l'attore rispondeva dichiarando che era in
Italia.
Rilevata d'ufficio l'intervenuta decadenza dall'azione di disconoscimento, il G.I. rimetteva quindi la causa in decisione al Collegio.
L'art. 243 bis c.c. stabilisce che l'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo;
ai sensi dell'art. 244 c.c. “Il marito
può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si
trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;
se prova di aver ignorato la propria
impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre
dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il
pagina 3 di 6 giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal
giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non
aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre
cinque anni dal giorno della nascita”.
Nel corso dell'udienza del 6/11/2024 l'attore ha dichiarato che al momento della nascita di
[...]
, nato il [...], si trovava in Italia e non all'estero, risultando pertanto applicabile Persona_1
il termine di decadenza annuale, che decorre dal giorno della nascita, previsto dall'art. 244 c. 2 c.c.; la
ratio della norma è ravvisabile nel fatto per cui se al tempo della nascita il marito si trovava nel luogo in cui è nato il figlio – e per luogo di nascita del figlio deve intendersi anche il luogo in cui l'evento nascita è conoscibile - questi deve agire entro un termine breve al fine di conferire certezza allo stato del minore nato durante il matrimonio.
Si deve inoltre rilevare che nell'atto introduttivo del giudizio l'attore non ha indicato da quando sarebbe venuto a conoscenza della nascita di , non avendo nemmeno Persona_1
dedotto, né ha offerto di provare, di non avere avuto notizia della nascita di Persona_1
fino ad una certa data, al fine di dimostrare il rispetto del termine di decadenza annuale.
[...]
Come noto, i termini stabiliti dall'art. 244 c.c. hanno natura decadenziale e pertanto sono sottratti alla disponibilità delle parti, cosicché il giudice deve verificarne d'ufficio il rispetto a norma dell'art. 2969
del c.c., mentre graverà sull'attore fornire la prova della tempestività dell'azione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “L'azione di disconoscimento della paternità del marito deve
essere intrapresa nei termini indicati dall'art. 244, comma 2, c.c., gravando pertanto, sull'attore,
pagina 4 di 6 l'onere di dimostrare di avere agito entro l'anno dalla data in cui ha scoperto una condotta della
donna idonea al concepimento con un altro uomo e, sui convenuti, l'onere di dimostrare l'eventuale
anteriorità della scoperta.” (cfr. Cass. n. 19324 del 17/09/2020) e ancora “In tema di azione di
disconoscimento di paternità, grava sull'attore la prova della conoscenza dell'adulterio, che si pone
come "dies a quo" del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione ex art. 244 c.c., in ciò
avvalendosi anche del principio di non contestazione, che opera - anche in materia di diritti
indisponibili - espungendo il fatto generatore della decadenza dall'ambito del "thema probandum",
fermo restando che l'esistenza di una non contestazione sulla data della scoperta dell'adulterio non
esclude che il giudice, in ragione della preminenza dell'interesse pubblico nelle questioni di stato delle
persone, non possa rilevare "ex actis" un eventuale ulteriore termine di decorrenza che renda l'azione
inammissibile” (cfr. Cass. n. 13436 del 30/06/2016). Come rilevato, nella fattispecie l'attore non ha indicato quando sarebbe venuto a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie, né quando avrebbe appreso della nascita del bambino, al quale è stato attribuito il proprio cognome. Dagli atti risulta che nel gennaio 2022 in Ecuador è stata emessa una sentenza di divorzio tra le parti e risulta arduo ipotizzare che in tale epoca l'attore non fosse a conoscenza della nascita, in data 30/4/2019, di
. Persona_1
Pertanto, stante l'intervenuta decadenza dall'azione di disconoscimento, l'azione deve essere dichiarata inammissibile.
La natura della pronuncia giustifica l'integrale irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
pagina 5 di 6 1) dichiara la domanda inammissibile;
2) dichiara integralmente irripetibili le spese processuali.
.
Milano, 19 dicembre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo dott.ssa Maria Rita Cordova
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rita Cordova Presidente
Dott.ssa Giulia Sicignano Giudice
Dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 685/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliato a Milano presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Carolina Maria Nizzola che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. , domiciliata a Milano presso Controparte_1 C.F._2
lo studio dell'avv. Beatrice Maria Lizzio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
pagina 1 di 6 e con l'intervento obbligatorio del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1
svolgendo azione di disconoscimento della paternità ai sensi dell'art. Controparte_1
243 bis c.c..
L'attore deduceva di avere contratto matrimonio con in data 9/5/2003 e Controparte_1
che con il tempo il rapporto si era deteriorato, al punto da portarlo a fare ritorno in Ecuador;
affermava che mentre si trovava in Ecuador e anche al momento del suo ritorno in Italia, Controparte_1
intratteneva una relazione extraconiugale con il sig. e che da tale
[...] Controparte_2
relazione, in data 30/4/2019, nasceva . Rilevava che al bambino era stato Persona_1
attribuito, per decisione unilaterale della madre, il cognome dell'attore, essendo Controparte_1
all'epoca dei fatti ancora coniugata con sebbene gli stessi non convivessero più
[...] Parte_1
già dal 2016. In data 17/1/2022 veniva emessa in Ecuador la sentenza di divorzio tra l'attore e la convenuta, sentenza che veniva registrata in data 18/1/2023. Deduceva infine di avere chiesto alla convenuta di sottoporre il minore alla prova del DNA al fine di fugare ogni dubbio, ma la convenuta si era rifiutata.
Si costituiva in giudizio la quale dichiarava che dal matrimonio con Controparte_1
erano nati due figli, nato a [...] il Parte_1 Persona_2
18.12.2010, e nata a [...] il [...]; affermava che in data Parte_2
pagina 2 di 6 29/1/2014 i due coniugi si separavano e l'attore ritornava in Ecuador e che a seguito della separazione aveva avuto una breve relazione con il sig. , da cui nasceva Controparte_2 [...]
, al quale veniva attribuito il cognome dell'attore in quanto ancora coniugata con Persona_1 [...]
; a gennaio 2022 i due coniugi decidevano di divorziare. La convenuta Parte_1
domandava di attribuire il cognome materno al figlio minore . Persona_1
Con decreto del 28/3/2024, rilevato che la causa era iniziata con atto di citazione e che ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. nei procedimenti relativi allo stato delle persone la domanda deve proporsi con ricorso,
veniva sanata la nullità dell'atto derivante dal mancato rispettato dei termini a comparire disponendo la rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio ivi fissato e veniva fissata l'udienza del
25/09/2024 per la trattazione e la comparizione personale delle parti. A seguito di richiesta di rinvio,
l'udienza si teneva il 6/11/2024, ove le parti comparivano personalmente;
il Giudice domandava all'attore dove si trovasse alla data di nascita del bambino e l'attore rispondeva dichiarando che era in
Italia.
Rilevata d'ufficio l'intervenuta decadenza dall'azione di disconoscimento, il G.I. rimetteva quindi la causa in decisione al Collegio.
L'art. 243 bis c.c. stabilisce che l'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo;
ai sensi dell'art. 244 c.c. “Il marito
può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si
trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;
se prova di aver ignorato la propria
impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre
dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il
pagina 3 di 6 giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal
giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non
aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre
cinque anni dal giorno della nascita”.
Nel corso dell'udienza del 6/11/2024 l'attore ha dichiarato che al momento della nascita di
[...]
, nato il [...], si trovava in Italia e non all'estero, risultando pertanto applicabile Persona_1
il termine di decadenza annuale, che decorre dal giorno della nascita, previsto dall'art. 244 c. 2 c.c.; la
ratio della norma è ravvisabile nel fatto per cui se al tempo della nascita il marito si trovava nel luogo in cui è nato il figlio – e per luogo di nascita del figlio deve intendersi anche il luogo in cui l'evento nascita è conoscibile - questi deve agire entro un termine breve al fine di conferire certezza allo stato del minore nato durante il matrimonio.
Si deve inoltre rilevare che nell'atto introduttivo del giudizio l'attore non ha indicato da quando sarebbe venuto a conoscenza della nascita di , non avendo nemmeno Persona_1
dedotto, né ha offerto di provare, di non avere avuto notizia della nascita di Persona_1
fino ad una certa data, al fine di dimostrare il rispetto del termine di decadenza annuale.
[...]
Come noto, i termini stabiliti dall'art. 244 c.c. hanno natura decadenziale e pertanto sono sottratti alla disponibilità delle parti, cosicché il giudice deve verificarne d'ufficio il rispetto a norma dell'art. 2969
del c.c., mentre graverà sull'attore fornire la prova della tempestività dell'azione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “L'azione di disconoscimento della paternità del marito deve
essere intrapresa nei termini indicati dall'art. 244, comma 2, c.c., gravando pertanto, sull'attore,
pagina 4 di 6 l'onere di dimostrare di avere agito entro l'anno dalla data in cui ha scoperto una condotta della
donna idonea al concepimento con un altro uomo e, sui convenuti, l'onere di dimostrare l'eventuale
anteriorità della scoperta.” (cfr. Cass. n. 19324 del 17/09/2020) e ancora “In tema di azione di
disconoscimento di paternità, grava sull'attore la prova della conoscenza dell'adulterio, che si pone
come "dies a quo" del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione ex art. 244 c.c., in ciò
avvalendosi anche del principio di non contestazione, che opera - anche in materia di diritti
indisponibili - espungendo il fatto generatore della decadenza dall'ambito del "thema probandum",
fermo restando che l'esistenza di una non contestazione sulla data della scoperta dell'adulterio non
esclude che il giudice, in ragione della preminenza dell'interesse pubblico nelle questioni di stato delle
persone, non possa rilevare "ex actis" un eventuale ulteriore termine di decorrenza che renda l'azione
inammissibile” (cfr. Cass. n. 13436 del 30/06/2016). Come rilevato, nella fattispecie l'attore non ha indicato quando sarebbe venuto a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie, né quando avrebbe appreso della nascita del bambino, al quale è stato attribuito il proprio cognome. Dagli atti risulta che nel gennaio 2022 in Ecuador è stata emessa una sentenza di divorzio tra le parti e risulta arduo ipotizzare che in tale epoca l'attore non fosse a conoscenza della nascita, in data 30/4/2019, di
. Persona_1
Pertanto, stante l'intervenuta decadenza dall'azione di disconoscimento, l'azione deve essere dichiarata inammissibile.
La natura della pronuncia giustifica l'integrale irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
pagina 5 di 6 1) dichiara la domanda inammissibile;
2) dichiara integralmente irripetibili le spese processuali.
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Milano, 19 dicembre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo dott.ssa Maria Rita Cordova
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