Art. 1.
L'organico del ruolo della carriera diplomatico-consolare viene stabilito, limitatamente alle qualifiche di Ambasciatore, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di I classe ed inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di II classe, come dall'annessa, tabella I.
Il presente articolo avra' effetto a decorrere dal 1 luglio 1962.
L'organico del ruolo della carriera diplomatico-consolare viene stabilito, limitatamente alle qualifiche di Ambasciatore, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di I classe ed inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di II classe, come dall'annessa, tabella I.
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