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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/08/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3235 del RGAC dell'anno 2018 vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso, dall'avv. Vittoria Trapasso (C.F.: Parte_1 C.F._1
), p.e.c.: C.F._2 Email_1
- parte attrice - contro
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Paolo Battaglia (C.F. ) p.e.c.: C.F._3
Email_2
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento danno contrattuale
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 05.05.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte attrice ha narrato che, a seguito di un sinistro stradale occorso in data 22 agosto 2016, ha subito lesioni consistenti in esiti di distorsione al ginocchio sinistro con lesione sub totale del legamento crociato anteriore e lesione del corno posteriore del menisco mediale, con ripercussioni funzionali sulla efficienza deambulatoria e sui movimenti propri dell'articolazione. Ha avanzato richiesta di risarcimento alla
[...]
in forza di una polizza attiva [Polizza infortuni n. 014045.31.001561]. Controparte_1
Ha aggiunto che La compagnia non eccepiva alcuna contestazione sull'an, ma solo sul quantum. Tuttavia, nonostante la valutazione del medico fiduciario (Dr. ), al sig. non è stato risarcito l' Per_1 Parte_1 indennizzo previsto.
Ha promosso, pertanto, una procedura di consulenza preventiva ex art. 696 bis c.p.c.; in tale sede il CTU Dr.
ha accertato la sussistenza e l'entità delle lesioni riportate dal nel sinistro per Persona_2 Parte_1 cui è causa, quantificando una invalidità permanente nella misura del 9% secondo tabelle Inail e dell'11% secondo tabelle ANIA. Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare che a causa del sinistro sopra descritto il sig. ha Parte_1 riportato lesioni per come già quantificate dal CTU nel giudizio di accertamento tecnico ex art 696 bis. C.p.c; conseguentemente, accertata la copertura assicurativa giusta polizza infortuni n.014045.31.001561, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito pari ad euro Controparte_2
17.071,23 (oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo) a titolo di danno biologico giusta consulenza redatta dal Dr. ; condannare la convenuta al pagamento delle spese Per_2 processuali del presente giudizio e di quello di ATP incluso rimborso delle spese corrisposte al nominato CTU ammontanti ad euro 700,00 oltre IVA.
1.1 Si è costituita la la quale ha eccepito la sproporzione della Controparte_1 domanda attorea, atteso che il medico fiduciario dell'assicurazione aveva già determinato una invalidità permanente del 5%.
Ha precisato, poi, che la polizza “infortuni” stipulata dal prevede: a) la copertura della “invalidità Parte_1 permanente per infortunio” per una somma assicurata di € 100.000,00 (con IP 5% in franchigia del 5%); b) a la previsione di una “diaria da ricovero per infortunio” per una somma assicurata di € 100,00; c) una “diaria da immobilizzazione” per una somma assicurata di € 100,00; d) la previsione di un rimborso spese mediche per infortunio per una somma assicurata di € 5.000,00, con scoperto del 10% (cfr. allegato;
contratto assicurativo e condizioni generali).
Una volta applicata la franchigia del 5 %, pertanto, la a ritenuto di non dovere riconoscere Controparte_1 nulla se non euro 584,00 per le spese mediche decurtate del 10% per scoperto.
Ha, infine, criticato le risultanze della consulenza d'ufficio svolta nel procedimento per A.T.P., in quanto non ha tenuto conto della documentazione medica versata in atti, dalla quale si evince che il già prima Parte_1 del sinistro del 22.8.2016 risultava affetto da patologia artrosica del ginocchio con focolai condromalacici del comparto femoro-tibiale e della rotula del ginocchio sx, per cui, alcune lesioni documentate alla R.M. del
23/09/2016 risultano essere di natura degenerativa e non post-traumatica.
1.2 Sin da ora si evidenzia che non appare contestato da parte attrice la datio di € 584,00 da parte della compagnia assicuratrice, quale rimborso delle spese di cura, e la presenza della franchigia contrattuale del
5%.
2. Sulla base dell'eccezione di parte convenuta è stato rinominato quale ctu il dott. al fine Persona_2 di indicare gli eventuali precedenti morbosi o traumatici – coesistenti o concorrenti- rilevanti ed incidenti sul decorso e sull'evoluzione degli esiti di carattere permanente conseguente ai fatti di causa, precisando la percentuale di danno permanente riferibile alle lesioni subite sull'incidente in questione.
Il perito ha concluso che: “Sulla base della relazione dell'ausiliario si può affermare che la lesione subtotale del crociato anteriore, per le caratteristiche morfo-strutturali evidenziate, sia compatibile con lesione pregressa all'incidente in causa, tuttavia la lesione pregressa potrebbe aver subito un ulteriore aggravamento con peggioramento della funzionalità del ginocchio sinistro per rottura di una nuova quota di fibre legamentose. Inoltre in relazione al quadro di lesione meniscale, si può' evidenziare come la stessa sia difficilmente databile ma viste le caratteristiche morfologiche si ritiene compatibile con l'evento in esame.
Sulla base di tali considerazioni, è opportuno procedere ad una revisione della precedente valutazione del danno in termini medico-legali attribuendo una invalidità permanente nella misura del 5% per cento della totale secondo Tabella INAIL e 7% sette per cento secondo Tabelle ANIA, intesa quale esclusivo danno biologico”.
3. Si ritiene opportuno applicare la Tabella ANIA, in quanto specificamente mirata agli infortuni stradali, come avvenuto nel caso de quo.
Per la quantificazione del danno, poi, si farà riferimento al DM 18.07.2025 applicabile al danno biologico di lieve entità per lesioni fino a 9 punti di invalidità permanente (cd lesioni micropermanenti). Esso appare parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ..
Tenuto conto dell'età di (72 anni) al momento del sinistro (22 agosto 2016), si decurterà Parte_1 dall'importo di € 8.841, 12 (pari al 7% di invalidità permanente) l'importo di € 4.985,60 (pari al 5% di franchigia) per giungere così ad € 3.855,52.
3.1 Questo importo va considerato come ristoro del pregiudizio subito per effetto del sinistro avvenuto il 22 agosto 2016, ma è stato calcolato sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione.
Esso, determinato con i valori attuali, dovrà dapprima essere devalutato alla data del fatto (22 agosto 2016)
e poi rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Si procederà alla quantificazione, quindi, secondo il seguente schema:
1. Devalutazione di € 3.855,52 alla data del sinistro (22 agosto 2016): € 3.183,32;
2. Rivalutazione dell'entità del risarcimento integrale alla data della decisione con applicazione degli interessi sulla somma periodicamente rivalutata: € 4.267,98, che costituisce la somma finale da riconoscere.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i parametri medi dello scaglione corrispondente alla somma effettivamente attribuita (1.100,01/5.200,00).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di della complessiva somma di € Parte_1
4.267,98 a titolo di danno calcolato alla data della sentenza.
Condanna la Società CATTOLICA di Assicurazione Coop. a r.l. alla rifusione - a favore di parte attrice - delle spese di lite del presente giudizio, liquidate -per i motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 2.816,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.552,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta soccombente le spese di c.t.u. del presente Giudizio liquidate con separato decreto.
Condanna la Società CATTOLICA di Assicurazione Coop. a r.l., alla rifusione a favore di parte attrice delle spese di lite del procedimento di ATP n.2276/2017, che liquida in complessivi € 991,50 di cui di cui € 145,50 per esborsi ed € 846,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre al rimborso del compenso del ctu pari ad € 700,00 oltre IVA.
Catanzaro, lì 9.8.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3235 del RGAC dell'anno 2018 vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso, dall'avv. Vittoria Trapasso (C.F.: Parte_1 C.F._1
), p.e.c.: C.F._2 Email_1
- parte attrice - contro
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Paolo Battaglia (C.F. ) p.e.c.: C.F._3
Email_2
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento danno contrattuale
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 05.05.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte attrice ha narrato che, a seguito di un sinistro stradale occorso in data 22 agosto 2016, ha subito lesioni consistenti in esiti di distorsione al ginocchio sinistro con lesione sub totale del legamento crociato anteriore e lesione del corno posteriore del menisco mediale, con ripercussioni funzionali sulla efficienza deambulatoria e sui movimenti propri dell'articolazione. Ha avanzato richiesta di risarcimento alla
[...]
in forza di una polizza attiva [Polizza infortuni n. 014045.31.001561]. Controparte_1
Ha aggiunto che La compagnia non eccepiva alcuna contestazione sull'an, ma solo sul quantum. Tuttavia, nonostante la valutazione del medico fiduciario (Dr. ), al sig. non è stato risarcito l' Per_1 Parte_1 indennizzo previsto.
Ha promosso, pertanto, una procedura di consulenza preventiva ex art. 696 bis c.p.c.; in tale sede il CTU Dr.
ha accertato la sussistenza e l'entità delle lesioni riportate dal nel sinistro per Persona_2 Parte_1 cui è causa, quantificando una invalidità permanente nella misura del 9% secondo tabelle Inail e dell'11% secondo tabelle ANIA. Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare che a causa del sinistro sopra descritto il sig. ha Parte_1 riportato lesioni per come già quantificate dal CTU nel giudizio di accertamento tecnico ex art 696 bis. C.p.c; conseguentemente, accertata la copertura assicurativa giusta polizza infortuni n.014045.31.001561, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito pari ad euro Controparte_2
17.071,23 (oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo) a titolo di danno biologico giusta consulenza redatta dal Dr. ; condannare la convenuta al pagamento delle spese Per_2 processuali del presente giudizio e di quello di ATP incluso rimborso delle spese corrisposte al nominato CTU ammontanti ad euro 700,00 oltre IVA.
1.1 Si è costituita la la quale ha eccepito la sproporzione della Controparte_1 domanda attorea, atteso che il medico fiduciario dell'assicurazione aveva già determinato una invalidità permanente del 5%.
Ha precisato, poi, che la polizza “infortuni” stipulata dal prevede: a) la copertura della “invalidità Parte_1 permanente per infortunio” per una somma assicurata di € 100.000,00 (con IP 5% in franchigia del 5%); b) a la previsione di una “diaria da ricovero per infortunio” per una somma assicurata di € 100,00; c) una “diaria da immobilizzazione” per una somma assicurata di € 100,00; d) la previsione di un rimborso spese mediche per infortunio per una somma assicurata di € 5.000,00, con scoperto del 10% (cfr. allegato;
contratto assicurativo e condizioni generali).
Una volta applicata la franchigia del 5 %, pertanto, la a ritenuto di non dovere riconoscere Controparte_1 nulla se non euro 584,00 per le spese mediche decurtate del 10% per scoperto.
Ha, infine, criticato le risultanze della consulenza d'ufficio svolta nel procedimento per A.T.P., in quanto non ha tenuto conto della documentazione medica versata in atti, dalla quale si evince che il già prima Parte_1 del sinistro del 22.8.2016 risultava affetto da patologia artrosica del ginocchio con focolai condromalacici del comparto femoro-tibiale e della rotula del ginocchio sx, per cui, alcune lesioni documentate alla R.M. del
23/09/2016 risultano essere di natura degenerativa e non post-traumatica.
1.2 Sin da ora si evidenzia che non appare contestato da parte attrice la datio di € 584,00 da parte della compagnia assicuratrice, quale rimborso delle spese di cura, e la presenza della franchigia contrattuale del
5%.
2. Sulla base dell'eccezione di parte convenuta è stato rinominato quale ctu il dott. al fine Persona_2 di indicare gli eventuali precedenti morbosi o traumatici – coesistenti o concorrenti- rilevanti ed incidenti sul decorso e sull'evoluzione degli esiti di carattere permanente conseguente ai fatti di causa, precisando la percentuale di danno permanente riferibile alle lesioni subite sull'incidente in questione.
Il perito ha concluso che: “Sulla base della relazione dell'ausiliario si può affermare che la lesione subtotale del crociato anteriore, per le caratteristiche morfo-strutturali evidenziate, sia compatibile con lesione pregressa all'incidente in causa, tuttavia la lesione pregressa potrebbe aver subito un ulteriore aggravamento con peggioramento della funzionalità del ginocchio sinistro per rottura di una nuova quota di fibre legamentose. Inoltre in relazione al quadro di lesione meniscale, si può' evidenziare come la stessa sia difficilmente databile ma viste le caratteristiche morfologiche si ritiene compatibile con l'evento in esame.
Sulla base di tali considerazioni, è opportuno procedere ad una revisione della precedente valutazione del danno in termini medico-legali attribuendo una invalidità permanente nella misura del 5% per cento della totale secondo Tabella INAIL e 7% sette per cento secondo Tabelle ANIA, intesa quale esclusivo danno biologico”.
3. Si ritiene opportuno applicare la Tabella ANIA, in quanto specificamente mirata agli infortuni stradali, come avvenuto nel caso de quo.
Per la quantificazione del danno, poi, si farà riferimento al DM 18.07.2025 applicabile al danno biologico di lieve entità per lesioni fino a 9 punti di invalidità permanente (cd lesioni micropermanenti). Esso appare parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ..
Tenuto conto dell'età di (72 anni) al momento del sinistro (22 agosto 2016), si decurterà Parte_1 dall'importo di € 8.841, 12 (pari al 7% di invalidità permanente) l'importo di € 4.985,60 (pari al 5% di franchigia) per giungere così ad € 3.855,52.
3.1 Questo importo va considerato come ristoro del pregiudizio subito per effetto del sinistro avvenuto il 22 agosto 2016, ma è stato calcolato sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione.
Esso, determinato con i valori attuali, dovrà dapprima essere devalutato alla data del fatto (22 agosto 2016)
e poi rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Si procederà alla quantificazione, quindi, secondo il seguente schema:
1. Devalutazione di € 3.855,52 alla data del sinistro (22 agosto 2016): € 3.183,32;
2. Rivalutazione dell'entità del risarcimento integrale alla data della decisione con applicazione degli interessi sulla somma periodicamente rivalutata: € 4.267,98, che costituisce la somma finale da riconoscere.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i parametri medi dello scaglione corrispondente alla somma effettivamente attribuita (1.100,01/5.200,00).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di della complessiva somma di € Parte_1
4.267,98 a titolo di danno calcolato alla data della sentenza.
Condanna la Società CATTOLICA di Assicurazione Coop. a r.l. alla rifusione - a favore di parte attrice - delle spese di lite del presente giudizio, liquidate -per i motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 2.816,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.552,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta soccombente le spese di c.t.u. del presente Giudizio liquidate con separato decreto.
Condanna la Società CATTOLICA di Assicurazione Coop. a r.l., alla rifusione a favore di parte attrice delle spese di lite del procedimento di ATP n.2276/2017, che liquida in complessivi € 991,50 di cui di cui € 145,50 per esborsi ed € 846,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre al rimborso del compenso del ctu pari ad € 700,00 oltre IVA.
Catanzaro, lì 9.8.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo