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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2387/2025 R.G.
TRA
con Avv. Franco Borrelli Parte_1
opponente
E
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore, con Dott.ssa , Dott.ssa Controparte_2 CP_3
e dott. Elisabetta Bavasso
[...] opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.6.2025 ritualmente notificato , nella Parte_1 qualità di titolare della omonima ditta individuale, proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 43/2025 dell' Controparte_1
Con
(d'ora in poi ) notificata il 3.5.2025, con la quale era stato ingiunto
[...] il pagamento della complessiva somma di € 7.200,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. n. 12/2002 per l'irregolare occupazione, nella giornata del 15.8.2023, dei lavoratori e Controparte_5
, chiedendone la declaratoria di nullità. Controparte_6
Dopo aver premesso che l'ordinanza ingiunzione opposta scaturiva da verbale di accertamento n. 2023-CS0000784 del 30/10/2023 redatto a seguito di accesso ispettivo del 15.8.2023 ne lamentava la illegittimità per: 1) difetto
1 dell'elemento soggettivo;
2) incertezza dell'elemento oggettivo e sproporzione della sanzione.
Concludeva come innanzi indicato, instando, in via subordinata, per la riduzione della sanzione. Con Si costituiva in giudizio l' di Cosenza contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 9.12.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Come premesso da parte opponente, l'ordinanza ingiunzione opposta scaturisce da verbale di accertamento n. 2023-CS0000784 del 30/10/2023 redatto a seguito di accesso ispettivo del 15.8.2023 svolto presso la ditta Con dell'opponete (cfr. fasc. ) e nel corso del quale sono stati intenti a svolgere le mansioni di cameriere i lavoratori e Controparte_5 CP_6
, rispetto ai quali è stato accertato non essere stata eseguita la
[...] preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego.
Ebbene, la doglianza di parte opponente che fa leva sul difetto dell'elemento soggettivo è priva di pregio.
Deduce l'opponente “[..] Non era sicuramente intenzione della Ditta eludere le norme in materia di rapporto di lavoro, in quanto, stante la peculiarità della prestazione, e del periodo festivo, evidentemente, non era stato possibile inviare la comunicazione preventiva on line. Di fatto, nata come pranzo tra parenti per festeggiare il ferragosto, nella mattinata del 15/08/2023 sono arrivate al sig. numerose richieste lastminute che lo hanno Parte_1 indotto a far capo a due manovalanze per far fronte alla “emergenza” con impossibilità temporale di attivazione della comunicazione preventiva sia perché il proprio commercialista che ne cura le attività si trovava in ferie e fuori Italia, sia perché lo stesso titolare non capace con le procedure telematiche e non abilitato all'inoltro in quanto la delega è stata rilasciata al professionista che ne cura le pratiche presso tutti gli Enti assistenziali e fiscali.
V'è di più, lo stesso giorno anche il figlio del sig. ha cercato di Parte_1
2 attivare la procedura on line ma la piattaforma non funzionava adeguatamente
[..]” (così in ricorso alle pag. 2-3).
L'opponente quindi ammette, in sostanza, di aver compiuto l'illecito contestato
(ossia l'omessa comunicazione preventiva di assunzione dei citati lavoratori) e l'argomento difensivo circa la impossibilità di compiere in via preventiva l'adempimento obbligatorio di legge è sconfessato dalle comunicazioni di assunzione (postume) eseguite dall'opponente, per il tramite del commercialista, nelle successive giornate del 16.8.2023 e 17.8.2023 nelle quali non è evidenziata alcuna situazione di “forza maggiore” impeditiva della tempestiva comunicazione di assunzione;
quanto all'irregolare funzionamento della piattaforma on line nella giornata di occupazione dei lavoratori (ossia il
15.8.2023) non può non rilevarsi che l'opponente non ha provato – né, per la verità, chiesto di provare – l'assunto difensivo.
Ciò detto, neppure meritevole di accoglimento è la censura sulla ritenuta incertezza dell'elemento oggetto e sulla sproporzione della sanzione.
Il fatto costitutivo dell'illecito – ossia l'aver omesso di comunicare preventivamente l'assunzione dei citati lavoratori – oltre che essere ammesso dall'opponente è documentalmente provato, come detto, dalla circostanza che rispetto all'occupazione dei lavoratori per lo svolgimento delle mansioni di cameriere, come da dichiarazioni rese dai predetti in occasione dell'accesso Con ispettivo (cfr. fasc. ), la relativa assunzione è stata comunicata al Centro per l'impiego soltanto il 16 ed il 17 agosto 2023.
Quanto, infine, all'entità della sanzione inflitta si osserva che corretta è la determinazione dell'importo ingiunto avuto riguardo ai limiti edittali previsti dalla norma violata e all'applicazione dei criteri di cui all'art 16 L. n. 689/1981.
A tanto consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex art. 9, comma 2,
D. Lgs. n. 149/2015 nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.000,00 oltre accessori ove dovuti per legge.
Così deciso in Cosenza, 11 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2387/2025 R.G.
TRA
con Avv. Franco Borrelli Parte_1
opponente
E
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore, con Dott.ssa , Dott.ssa Controparte_2 CP_3
e dott. Elisabetta Bavasso
[...] opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.6.2025 ritualmente notificato , nella Parte_1 qualità di titolare della omonima ditta individuale, proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 43/2025 dell' Controparte_1
Con
(d'ora in poi ) notificata il 3.5.2025, con la quale era stato ingiunto
[...] il pagamento della complessiva somma di € 7.200,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. n. 12/2002 per l'irregolare occupazione, nella giornata del 15.8.2023, dei lavoratori e Controparte_5
, chiedendone la declaratoria di nullità. Controparte_6
Dopo aver premesso che l'ordinanza ingiunzione opposta scaturiva da verbale di accertamento n. 2023-CS0000784 del 30/10/2023 redatto a seguito di accesso ispettivo del 15.8.2023 ne lamentava la illegittimità per: 1) difetto
1 dell'elemento soggettivo;
2) incertezza dell'elemento oggettivo e sproporzione della sanzione.
Concludeva come innanzi indicato, instando, in via subordinata, per la riduzione della sanzione. Con Si costituiva in giudizio l' di Cosenza contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 9.12.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Come premesso da parte opponente, l'ordinanza ingiunzione opposta scaturisce da verbale di accertamento n. 2023-CS0000784 del 30/10/2023 redatto a seguito di accesso ispettivo del 15.8.2023 svolto presso la ditta Con dell'opponete (cfr. fasc. ) e nel corso del quale sono stati intenti a svolgere le mansioni di cameriere i lavoratori e Controparte_5 CP_6
, rispetto ai quali è stato accertato non essere stata eseguita la
[...] preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego.
Ebbene, la doglianza di parte opponente che fa leva sul difetto dell'elemento soggettivo è priva di pregio.
Deduce l'opponente “[..] Non era sicuramente intenzione della Ditta eludere le norme in materia di rapporto di lavoro, in quanto, stante la peculiarità della prestazione, e del periodo festivo, evidentemente, non era stato possibile inviare la comunicazione preventiva on line. Di fatto, nata come pranzo tra parenti per festeggiare il ferragosto, nella mattinata del 15/08/2023 sono arrivate al sig. numerose richieste lastminute che lo hanno Parte_1 indotto a far capo a due manovalanze per far fronte alla “emergenza” con impossibilità temporale di attivazione della comunicazione preventiva sia perché il proprio commercialista che ne cura le attività si trovava in ferie e fuori Italia, sia perché lo stesso titolare non capace con le procedure telematiche e non abilitato all'inoltro in quanto la delega è stata rilasciata al professionista che ne cura le pratiche presso tutti gli Enti assistenziali e fiscali.
V'è di più, lo stesso giorno anche il figlio del sig. ha cercato di Parte_1
2 attivare la procedura on line ma la piattaforma non funzionava adeguatamente
[..]” (così in ricorso alle pag. 2-3).
L'opponente quindi ammette, in sostanza, di aver compiuto l'illecito contestato
(ossia l'omessa comunicazione preventiva di assunzione dei citati lavoratori) e l'argomento difensivo circa la impossibilità di compiere in via preventiva l'adempimento obbligatorio di legge è sconfessato dalle comunicazioni di assunzione (postume) eseguite dall'opponente, per il tramite del commercialista, nelle successive giornate del 16.8.2023 e 17.8.2023 nelle quali non è evidenziata alcuna situazione di “forza maggiore” impeditiva della tempestiva comunicazione di assunzione;
quanto all'irregolare funzionamento della piattaforma on line nella giornata di occupazione dei lavoratori (ossia il
15.8.2023) non può non rilevarsi che l'opponente non ha provato – né, per la verità, chiesto di provare – l'assunto difensivo.
Ciò detto, neppure meritevole di accoglimento è la censura sulla ritenuta incertezza dell'elemento oggetto e sulla sproporzione della sanzione.
Il fatto costitutivo dell'illecito – ossia l'aver omesso di comunicare preventivamente l'assunzione dei citati lavoratori – oltre che essere ammesso dall'opponente è documentalmente provato, come detto, dalla circostanza che rispetto all'occupazione dei lavoratori per lo svolgimento delle mansioni di cameriere, come da dichiarazioni rese dai predetti in occasione dell'accesso Con ispettivo (cfr. fasc. ), la relativa assunzione è stata comunicata al Centro per l'impiego soltanto il 16 ed il 17 agosto 2023.
Quanto, infine, all'entità della sanzione inflitta si osserva che corretta è la determinazione dell'importo ingiunto avuto riguardo ai limiti edittali previsti dalla norma violata e all'applicazione dei criteri di cui all'art 16 L. n. 689/1981.
A tanto consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex art. 9, comma 2,
D. Lgs. n. 149/2015 nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.000,00 oltre accessori ove dovuti per legge.
Così deciso in Cosenza, 11 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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