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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3826 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di AP, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3566/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5935/2020, pubblicata il 18.9.2020, del tribunale di AP,
sez. IV
TRA
nata ad [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, dall' avv. Raffaele Bernardo, c.f. , C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ischia alla via Delle Terme n.
3
Appellanti
E
nato a [...] il [...], c.f. RO
, elett.te dom.to in Ischia alla via Fasolara n. 4 presso lo C.F._4
studio dell'avv. Rosalba Alassini, c.f. , che lo rapp.ta e C.F._5
difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado
Appellato
1 NONCHE'
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Giuseppe Di Meglio, c.f. , con il quale è C.F._6
elettivamente domiciliato in Ischia alla via Osservatorio n. 40, in virtù di mandato in calce all'atto di appello notificato
Appellato
E
c.f. e Controparte_3 C.F._7 CP_4
c.f. C.F._8
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza del 5.12.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da relative note (in difetto di comunicazione del provvedimento di assegnazione a sentenza, con ordinanza resa in data 14.2.2025 veniva esplicitato che i termini ex art. 190 c.p.c. avrebbero dovuto decorrere dalla data di comunicazione di tale ultimo provvedimento).
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio, innanzi al tribunale di AP, RO
, , e formulando le seguenti conclusioni: CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1
“1) Accertare e dichiarare che il cornicione realizzato sul versante Nord Est del fabbricato di proprietà del convenuto invade illegittimamente Controparte_2
l'aerea del Fondo Maione;
2) In conseguenza di tale declaratoria sentir condannare esso alla demolizione del detto cornicione;
3) Accertare e dichiarare Controparte_2 che il fondo di proprietà del sig. non è gravato da alcuna servitù di RO veduta a favore del fabbricato di;
4) Conseguentemente, sentir Controparte_2
2 dichiarare che la finestra realizzata sul versante Nord Est del fabbricato di
[...]
e che prospetta sul Fondo è illegittima in quanto realizzata in CP_2 P_ aperta violazione dell'art. 905 c.c.; 5) Per l'effetto, sentirsi condannare ad esso convenuto alla eliminazione della detta veduta illegittima o alla Controparte_2 regolarizzazione della stessa secondo i dettami di cui all'art. 906 c.c.: 6) Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento del convenuto che ha Controparte_2 inteso recingere il viottolo di accesso alla proprietà che costeggia il P_ perimetrale Nord del suo fabbricato realizzandovi abusivamente un terrazzo chiuso da ogni lato;
7) Sentir dichiarare che la parte di fondo che costeggia il fabbricato dello è gravata da servitù di passaggio pedonale a favore del fondo Controparte_2
8) Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dei convenuti P_
, , e che hanno Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 CP_4 abusivamente apposto un cancello chiuso con lucchetto, di cui detengono in via esclusiva le chiavi, all'ingresso del viottolo che insiste sulla p.lla 3337, di accesso al fondo 9) Sentir dichiarare che il viottolo in terra battuta che attraversa il P_ fondo dei sig.ri , , e Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 CP_4 identificato in catasto con p.lla 3337 fl.14 è gravato di servitù di passaggio pedonale,
a favore del Fondo 10) Per l'effetto condannare essa parte convenuta alla P_ eliminazione del cancello e del muretto realizzato sulla parte di fondo gravata da servitù di passaggio a favore del Fondo Maione nonché di ogni ostacolo al libero transito lungo il viottolo di accesso al fondicino sito in Ischia alla località P_
Mandarino”.
A.b.) Il tribunale, nella resistenza della convenuta chiamato in Parte_1
causa il marito , che formulava difese conformi a quelle della Parte_2
nella contumacia di , e disposta c.t.u., CP_2 CP_2 CP_3 CP_4
così statuiva:
<<1) accoglie la domanda attorea e accertato che il fondo di proprietà attorea non
è gravato da una servitù di veduta a favore del fondo dei convenuti, mentre esiste in favore del fondo attoreo servitù di passaggio pedonale a carico del fondo dei convenuti, i convenuti ed il terzo chiamato vanno condannati all'esecuzione dei lavori necessari alla riduzione in pristino dei luoghi per cui è causa, come meglio specificato ed elencato dal CTU nella sua consulenza;
3 2) condanna i convenuti ed il terzo chiamato in solido al pagamento delle spese legali in favore dell'attore che si liquidano in € 250,00 per spese vive, oltre quelle di ctu, € 2.100,00 per onorario, oltre accessori come per legge, con attribuzione.>>.
Il primo giudice, dopo avere evidenziato che i precedenti provvedimenti possessori, che avevano rigettato il ricorso proposto dal non potevano P_
assumere rilevanza nel presente giudizio petitorio, così argomentava:
<
Ed invero, l'azione negatoria è un'azione di accertamento negativo che viene riconosciuta al proprietario allo scopo di porre termine alle molestie o turbative prodotte da terzi, fatto salvo il risarcimento dei danni, che potrà sempre esser domandato dal proprietario, previa dimostrazione della sussistenza di essi. Per molestie o turbative si intendono sia quelle di fatto (ossia consistenti in meri atti materiali di disturbo o impedimento dell'esercizio del diritto) che di diritto (vale a dire per far dichiarare l'inesistenza di diritti di godimento che altri vantino sulla cosa). Pertanto, alla luce di siffatte considerazioni devono respingersi i richiami ai provvedimenti possessori effettuati dai convenuti.
Ancora, la legittimazione attiva in ordine all'azione negatoria compete al solo titolare della proprietà, mentre il soggetto legittimato passivamente è l'autore della molestia o della turbativa. Nel caso in cui essa si sostanzi nell'affermazione della titolarità di un diritto incompatibile, il legittimato passivo si identificherà, pertanto, Per_ in chi si afferma titolare di esso (es.: , proprietario del preteso fondo dominante assume di vantare un diritto di servitù sul fondo altrui).
La prova di cui risulta onerato l'attore è semplicemente quella di vantare un valido titolo di acquisto. Poichè l'azione è volta solo al riconoscimento della libertà del bene come libera da diritti di terzi, non viene richiesta come invece accade nel caso dell'azione di rivendicazione, la prova rigorosa della proprietà (Cass. Civ. Sez. II,
4803/92). Una volta provata la proprietà in base ad un titolo valido sarà il convenuto a dover dare conto della fondatezza della propria pretesa. Egli ha pertanto l'onere di dimostrare il diritto che vanta (Cass. Civ. Sez. II, 301/96). La proprietà si presume, infatti, libera da pesi o vincoli. Incombe, dunque, a chi sostiene l'esistenza di limitazioni, l'onere di fornirne la dimostrazione in forza del principio processuale che ognuno deve provare le proprie asserzioni: spetterà, pertanto, nell'azione negatoria al
4 convenuto che afferma un diritto dar la prova della esistenza di esso o dei fatti da cui ne dipende l'acquisto. Stesso discorso vale per l'altra parta della domanda attorea volta all'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio pedonale in favore del proprio fondo, per la quale è sufficiente dimostrare un valido titolo di acquisto per la legittimazione attiva, mentre, nel merito, dovrà provare l'esistenza della servitù a danno del fondo dei convenuti.>>.
Richiamando, poi, testualmente, da pag. 5 a pag. 10, le risultanze della c.t.u.,
condivise perché logiche ed argomentate, riteneva a) dimostrate, alla luce della documentazione relativa all'edificazione dell'immobile e alle istanze di sanatoria,
le violazioni lamentate dal riguardo alla realizzazione della finestra e del P_
cornicione, perpetrate in un arco temporale inferiore al ventennio, sì da impedire il contrapposto acquisto per usucapione, ivi compresa l'apposizione di un cancello in ferro per l'accesso al terrazzo creato come pertinenza dell'abitazione dei coniugi , edificata sulla p.lla 1823 di proprietà di Parte_3 CP_2
ma insistente, invece, sulla p.lla 3340 di proprietà degli sul tratto
[...] CP_2
gravato da servitù di passaggio per giungere alla p.lla 1441 del b) P_
provato, infatti, il diritto di servitù in capo al come dallo stesso dedotto, P_
in forza dell'atto d'acquisto in suo favore per notar del 17.10.2007 e dei Per_2
precedenti atti di trasferimento della proprietà, risalendo fino all'atto di divisione per notar del 1907, che aveva diviso i fondi, prevedendo la servitù; c) Per_3
dimostrato che il passaggio era stato impedito anche mediante l'apposizione di un cancello in legno “lungo la particella 1197”, ad opera dei convenuti,
“affermazione confermata da quanto riportato a margine della foto c di All. 10.D
c”; d) infondata l'eccezione di giudicato avanzata dalla in relazione ad un CP_2
precedente giudizio intentato nei confronti del da cui il aveva CP_5 P_
acquistato la p.lla 724, considerato che esso riguardava un diverso percorso
5 rispetto a quello 'rivendicato' dall'attore, sulla p.lla 761, poi frazionata, per raggiungere la strada Montetignuso, e) liquidando le spese come da dispositivo.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello e Parte_1 Pt_2
, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale
[...]
parte espressa della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati:
“1) Nullità della sentenza impugnata per violazione del dettato normativo di cui
all'art. 281 sexies c.p.c.”, avendo il giudice di primo grado prima rinviato all'udienza del 31.10.2019 per discussione orale, per poi decidere la causa a distanza di un anno senza dare lettura del dispositivo e della motivazione;
“2) Sulla carenza di legittimazione attiva”, non avendo il relativamente P_
alla vantata servitù di passaggio, dato prova del diritto, considerato che in nessuna parte dell'atto di acquisito è individuata la servitù di cui viene chiesta la declaratoria di esistenza;
“3) Sul difetto di legittimazione passiva”, ribadendo, altresì, la contestazione riguardante il difetto di legittimazione passiva di essa rispetto all'azione CP_2
riferita alla eliminazione del cornicione e della finestra, visto che CP_2
e con atto del 2008, avevano promesso di vendere il
[...] CP_4
fabbricato a;
Parte_2
“4) Sulla richiesta di declaratoria di nullità della c.t.u.”, in conseguenza delle operazioni illegittimamente svoltesi in assenza dei difensori e dei ctp di parte convenuta, essendosi il c.t.u. presentato in grave ritardo, in maniera ingiustificata ed anzi dando una giustificazione smentita dalla documentazione prodotta, e non comunicata, utilizzando per i rilievi, diversamente da quanto disposto dal tribunale, anche apparecchiatura fornita dal c.t.p. della controparte;
6 “5) Sulle risultanze della perizia”, con cui contesta diffusamente quanto accertato dal consulente d'ufficio, inoltre avendo l'attore 'rivendicato' un passaggio sui fondi dei convenuti e in particolare sulla p.lla 3337, quando, invece,
il c.t.u. ha riscontrato avvenire attraverso le p.lle 648 e 1197 di proprietà di terzi,
poste al confine con la proprietà finendo così per andare ultrapetita;
CP_2
attribuendo l'allocazione del cancello in legno su tali diverse particelle ai coniugi
, equivocando quanto loro dichiarato circa l'epoca – “da oltre sette Parte_3
anni” – in cui era stato posizionato, considerato che essi non erano artefici della installazione, trovandosi nella materiale impossibilità di eseguire opere su fondo appartenente a terzi non chiamati in giudizio e sul quale essi appellanti non godono di alcun diritto.
Gli appellanti proseguivano, inoltre, contestando che il cornicione ha solo una funzione decorativa, di lieve entità, ininfluente riguardo alla disciplina delle distanze;
ribadendo che l'attore aveva chiesto l'accertamento di un accesso sul
“perimetrale Nord” della p.lla 3340, mentre il c.t.u. aveva accertato che avveniva sul lato Sud e che il passaggio si poneva solo al confine con la p.lla 3337, mentre la servitù aveva come sede la p.lla 1197, che costeggia la 3337, nuovamente argomentando in ordine alle precedenti risultanze dei procedimenti possessori e reiterando le richieste istruttorie avanzate in prima istanza, non ammesse dal tribunale.
Gli appellanti, pertanto, così concludevano:
“In via preliminare:
a) Per tutti i motivi sopra esposti, ricorrendone i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata b) Sempre in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c.
7 c) dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore non avendo in alcun modo provato la titolarità e la proprietà della zonetta di terreno in Ischia alla località
Mandarino di circa mq 68 (sessantotto) confinante con beni aventi causa dal
[...]
, aventi causa da e in CP_6 CP_7 Controparte_2 Controparte_8 catasto al foglio 104 plla 1441, nonché l'esistenza dell'asserita servitù di passaggio d) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta Parte_1
e) Dichiarare la nullità della CTU resa dal EC per tutti i motivi Per_4 sopra esposti nel merito:
f) rigettare le domande infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello g) In via subordinata qualora ritenuto necessario ordinare la rinnovazione della
CTU espletata in primo grado h) Ammettere le prove richieste nella seconda e nella terza memoria ex art. 183,
VI comma, c.p.c. ritualmente depositate dagli appellanti nel giudizio di primo grado.
i) Condannarsi, comunque, parte attrice alle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
B.b.) Si costituiva resistendo, con varie argomentazioni, RO
all'impugnazione, e così concludendo:
“preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità dell'avverso gravame, per quanto detto sub 1.; in via gradata chiede il rigetto dello stesso, stante la sua totale infondatezza sia in fatto che in diritto, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con attribuzione.”.
B.c.) Si costituiva il quale aderiva per la gran parte alle Controparte_2
difese svolte dagli appellanti principali, così concludendo:
“in accoglimento del gravame, anche con diversa motivazione, la Corte dichiari la carenza di legittimazione passiva di , lo estrometta dalle statuizioni Controparte_2 definitive in quanto non è a lui riconducibile il “facere” della originaria domanda ed, in ogni caso, dichiari non provata la domanda di “naegatoria ” e revochi gli CP_9 obblighi di fare posti a carico di;
il tutto con il favore di spese e Controparte_2
8 compensi da assegnare al sottoscritto per anticipo fattone”.
B.d.) e non si costituivano, con declaratoria della loro CP_3 CP_4
contumacia.
B.e.) Dichiarata inammissibile la chiesta sospensiva, la causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 60 + 20 (decorrenti dalla successiva ordinanza del 14.2.2025).
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Col primo motivo di appello viene denunciata la nullità della sentenza in quanto, nonostante fosse stata fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la pronuncia sarebbe stata poi adottata a distanza di un anno senza lettura del dispositivo e della motivazione, requisito che attiene alla struttura stessa del modello decisorio previsto dalla disposizione in discorso.
Occorre, innanzi tutto, evidenziare che il precedente citato dagli appellanti si riferisce, per la verità, alla diversa ipotesi in cui il giudice ha dato lettura del dispositivo senza contestuale stesura e conseguente lettura anche della motivazione, cosa che, richiedendo la citata disposizione la ricorrenza di entrambi, comporta che il giudice, omettendo di motivare, non può più farlo successivamente, avendo consumato la sua potestas decidendi, con conseguente nullità della sentenza, in sostanza, per integrale mancanza della motivazione.
Nel caso in esame, invece, la sentenza avrebbe, per così dire, un contenuto completo, differendo, però, dal modello decisorio che il giudice aveva previsto di adottare.
Ma è evidente che la censura non è pertinente posto che al giudice non è 9 impedito di revocare, anche implicitamente, l'ordinanza con cui ha disposto la discussione orale, e decidere la causa seguendo il modello ordinario.
Nella specie non è stato possibile acquisire il fascicolo 'cartaceo' di primo grado e, dall'esame del fascicolo telematico, non consta la redazione di verbali assunti in forma telematica nativa.
Per tale ragione, all'atto della spedizione a sentenza, la corte ha richiesto alle parti, tra cui evidentemente gli stessi appellanti maggiormente interessati a documentare le circostanze che hanno portato alla decisione, di produrre copia degli atti del fascicolo d'ufficio di primo grado, ma nessuna vi ha provveduto,
tantomeno offrendo spiegazioni del mancato deposito, per quel che qui interessa,
del verbale di udienza del 31.10.2019.
Dallo storico del fascicolo telematico emerge, diversamente da quanto prospettato dagli appellanti, che in quell'udienza la causa venne assunta “in
decisione con rinuncia termini per conclusionali”, di tal che nessuna violazione sussisterebbe, ove si consideri, oltretutto, che la causa era stata rimessa sul ruolo e che le parti avevano già provveduto a depositare i propri scritti conclusionali,
essendo stata decisa col modello ordinario e non mediante decisione ex art. 281
sexies c.p.c..
Né il motivo di appello è teso, del resto, a denunciare una qualche lesione al diritto di difesa.
In ogni caso, la nullità della sentenza per mancata lettura di dispositivo e motivazione non rientra tra le cause tassativamente previste di rimessione al primo giudice, dato che comporta che il giudizio andrebbe rifatto ad opera della corte – eventualità che finisce, a ben vedere, per coincidere ontologicamente con un giudizio in cui al giudice del gravame vengano riproposte le medesime
10 questioni che erano state affacciate in primo grado, considerata la struttura del giudizio di appello, che può assumere anche un carattere integralmente devolutivo – avendo gli appellanti svolto compiutamente le proprie difese tese a negare la fondatezza della domanda, rectius, delle domande, avanzate in prima istanza da RO
C.b.) D'altro canto, la dedotta nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo e della motivazione, presentandosi come l'atto terminale del giudizio,
a mente dell'art. 159 comma 1 c.p.c., lascerebbe impregiudicati gli atti assunti in precedenza e, nel caso che qui interessa, l'istruttoria si è svolta attraverso la produzione documentale e con l'espletamento di una c.t.u., sui cui accertamenti il tribunale ha integralmente fondato la decisione.
In ragione di ciò, appare opportuno esaminare prima il motivo che gli appellanti propongono per quarto, con cui chiedono la declaratoria di nullità della consulenza d'ufficio svolta in primo grado.
Il motivo è infondato.
Il c.t.u. inviava alle parti comunicazione con la quale le avvisava che avrebbe effettuato un ulteriore accesso sui luoghi di causa in data 29.12.2015, alle ore
11:30.
Nella stessa comunicazione rappresentava che si sarebbe prima recato presso il comune per ritirare la documentazione richiesta in data 23.11.2015.
Successivamente, in data 29.12.2015, redigeva due verbali.
Il primo redatto presso il comune, alle ore 10:30, con cui dava atto delle operazioni effettuate e della documentazione acquisita in quella sede, datata e timbrata.
Il secondo relativo all'accesso sui luoghi di causa in cui dava preliminarmente
11 atto che “In luogo del previsto orario come comunicato ai procuratori di parte previo avviso telefonico, si è giunti sui luoghi di causa alle ore 12,50” e che erano presenti il c.t.p. dell'attore nonché . Parte_2
E' vero che sussiste una discrasia con la data riportata sulla documentazione acquisita presso il comune (28 dicembre 2015), ma è indubitabile che il c.t.u.
'attesta' di essersi recato in data 29.12.2015 ad una ben precisa ora per ritirare quella documentazione, acquisendone dell'altra, così come è analogamente
'attestato' che del differimento del sopralluogo presso i luoghi di causa veniva dato “previo avviso telefonico” ai procuratori delle parti.
Il consulente è un ausiliario del giudice e agisce come pubblico ufficiale, di tal che per rimuovere le sue attestazioni aventi efficacia fidefacente non basta tacciarle come false, ma occorre proporre formale querela di falso.
Nel caso in esame il c.t.u. non solo dà atto di quanto fatto personalmente presso il comune (potendo la data differente essere dovuta ad un errore), neppure spiegando gli appellanti da dove dovrebbe rinvenirsi la prova che tale documentazione sarebbe stata ritirata dal c.t.p. del ma 'certifica' di avere P_
avvisato i procuratori delle parti del differimento dell'accesso presso i luoghi di causa sostanzialmente per poco più di un'ora rispetto a quella inizialmente prevista.
Sicché, l'eccezione è da respingere, dovendo, altresì, rimarcarsi che al di là
della contestazione dell'utilizzo di apparecchiatura fornita dal c.t.p. dell'attore,
nulla è stato dedotto relativamente al suo eventuale erroneo utilizzo o alla incongruenza o inattendibilità dei dati acquisiti per il suo tramite.
Sempre restando sul piano dell'istruzione svolta, si osserva che gli appellanti
'reiterano' le istanze di prova che avevano avanzato in primo grado, ma mancano
12 del tutto di illustrare a quali specificamente si riferiscano e, soprattutto, i risultati di prova che con esse intendono conseguire ai fini della riforma della sentenza di primo grado, di tal che la richiesta è da stimare inammissibile.
C.c.) Per quel che concerne i motivi secondo e terzo, che gli appellanti intitolano come difetto di legittimazione attiva e passiva, si osserva innanzi tutto che le questioni poste riguardano la prova della titolarità attiva e passiva,
considerato che non si dubita che, dal lato della mera affermazione del diritto,
si afferma titolare del diritto di servitù di cui chiede RO
l'accertamento e del diritto a negare la servitù asseritamente esistente a vantaggio della proprietà avversaria, così come afferma che detti diritti vengono
'rivendicati' nei riguardi dei convenuti in quanto proprietari dei fondi attraverso i quali è vantato il passaggio per giungere al proprio e contro i quali si vogliono negare le servitù esercitate a vantaggio del fabbricato edificato sulla p.lla 1823.
Diversa è, appunto, invece, la questione della prova che quei diritti appartengano al o che siano dei convenuti. P_
C.c.i.) Partendo dalla questione sollevata in merito alla proprietà del fabbricato, dedotta esclusivamente assumendo che esso apparterebbe allo , Pt_2
la stessa prospettazione in primo grado della (ivi compreso CP_2 CP_2
che aderisce in questa sede a quella degli appellanti ),
[...] Parte_3
manifesta la sua infondatezza, posto che il difetto di titolarità dal lato passivo viene collegato ad un preliminare di vendita a favore dello prodotta agli Pt_2
atti, avente, pertanto, portata obbligatoria e non traslativa della proprietà, mentre non appare controverso che la particella su cui è stato edificato il fabbricato
(appunto la 1823) appartiene ad cui appartiene di conseguenza Controparte_2
anche l'edificio realizzato – cosa sostanzialmente ammessa 'tra le righe' in alcuni
13 passaggi pure dagli appellanti – mentre per le p.lle 3337 e 3340 esse sono in comunione tra il medesimo e i figli e Controparte_2 Pt_1 CP_3 CP_4
sebbene occorrerà, come vedremo, ritornare sul punto.
C.c.ii.) Circa il difetto di prova dell'esistenza della servitù in capo al P_
in primo luogo appare necessario sgombrare il campo da un equivoco di fondo in cui, in particolare, sembra incorrere anche Controparte_2
Il tribunale ha anteposto considerazioni in ordine alla qualificazione giuridica delle domande proposte dal facendo espresso riferimento al fatto che P_
esse riguardavano azioni sussumibili nell'ambito di quelle rivolte alla declaratoria di esistenza di una servitù di passaggio (confessoria servitutis), o dirette a negare l'esistenza di servitù in favore del fabbricato costruito sulla p.lla 1823 di proprietà
di (negatoria servitutis: in tale ambito sembra, infatti, avere Controparte_2
incasellato anche la domanda riferita allo sconfinamento del cornicione, senza che vi sia stata espressa impugnazione sul punto).
Sicché, la dimostrazione della titolarità per esercitare le suddette azioni, come,
d'altro canto, affermato dal giudice di primo grado, non richiedeva la cd. probatio
diabolica necessaria per proporre l'azione ex art. 948 c.c..
Tanto premesso, si evidenzia che il motivo proposto dalla e dallo CP_2 Pt_2
si incentra sulla mancata “individuazione”, nell'atto di acquisto per notar Per_2
del 27.7.2007, della servitù di passaggio in favore del fondo costituito dalla p.lla
1441, di proprietà dell'attore.
Al riguardo, in termini generali, occorre ricordare che in ragione dell'ambulatorietà delle servitù e della loro inerenza al fondo, l'esistenza della servitù si verifica erga omnes, in dipendenza del fatto che questa segue il fondo servente in ogni eventuale vicenda traslativa;
così come, dal lato del fondo
14 dominante, l'inerenza della servitù al fondo stesso ne determina la inseparabilità
da esso ed in forza sempre dell'ambulatorietà, il suo automatico trasferimento nel caso di trasferimento della proprietà del fondo, anche se nulla venga precisato o stabilito nel titolo.
In ogni caso, il c.t.u. ha provveduto ad una compiuta disamina delle vicende che, a partire dall'atto notarile del 1907 in cui veniva costituita la servitù invocata dal hanno interessato i fondi in questione, poi pervenuti al e agli P_ P_
contenuta alle pagg. da 5 a 17 e segnatamente riguardante 1) l'Atto di CP_2
divisione per Notar rep. n. 5202 del 16.6.1907, 2) l'atto di Persona_5
divisione per Notar Rep. 29016 del 13.5.1971, 3) quello di Persona_6
vendita e donazione per Notar Rep. 561 del 27.12.1978, Persona_7
4) l'atto di donazione per Notar Rep. 41302 del 3.5.1991ed infine Persona_8
l'atto di vendita per Notar Rep. 84757 in favore del a cui Persona_8 P_
si rimanda integralmente e sul cui contenuto ed effetti tra un momento si tornerà
nel dettaglio ai fini della ricostruzione del passaggio relativo alla servitù oggetto di causa.
D'altro canto, come si è anticipato, invece, nel costituirsi, Controparte_2
che era contumace in primo grado, incorre nell'errore di prospettiva segnalato in apertura, di contestare il diritto del facendo nuovamente riferimento al P_
suo difetto di “legittimazione attiva” e alla “sua domanda di negatoria servitutis,
riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 948 cpc” [evidentemente c.c.],
assumendo genericamente sempre che l'atto per notar del 27.7.2007 Per_2
conteneva una semplice dichiarazione unilaterale e che i diritti ivi menzionati non sarebbero pervenuti con valido titolo e con continuità della trascrizioni, che riguardavano soggetti terzi i quali non vantavano diritti sui cespiti dei convenuti,
15 focalizzando in maniera perplessa e confusa la contestazione sulla prova della titolarità richiesta per le azioni di rivendica della proprietà.
C.c.iii.) Relativamente alla ricostruzione del percorso di cui all'atto del 1907 e ai successivi passaggi di proprietà e frazionamento dei fondi, il c.t.u. si è poi così
diffusamente espresso:
“…dalla compravendita effettuata dal sig. nel 2007, essi vengono P_ richiamati come risultanti dai precedenti atti di provenienza del bene, si procederà a ritroso ad esaminare i vari atti di compravendita susseguitisi nel tempo, avendo al contempo già riportato gli stessi in ordine cronologico al paragrafo 2.
Con il sopracitato atto (All.
8.D a) il sig acquistava dalla sig.ra RO il fondo sito in Ischia alla località Mandarino riportato in catasto Persona_9 al foglio 14 p.lla 1441.
All'art. 2 viene riportato: " la vendita riflette il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura, con ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive e/o passive eventualmente esistenti e diritti di comunione comunque relativi, il tutto come pervenuto alla parte alienante in forza dei titoli e del possesso esercitato."
All'art. 3 viene precisato che la sig.ra era titolare del bene in Persona_9 virtù dell'atto per notaio del 27.12.1978 trascritto a AP il 15.01.1979 ai n. Per_7
1385/1248.
Con tale atto il sig. vendeva riservandosi l'usufrutto in favore P_0 suo e dopo di lui alla moglie la nuda proprietà del bene di che P_1 trattasi in favore dell'allora signorina Persona_9
Passando ad esaminare l'atto di trasferimento della proprietà del 27.12.1978 (All.
4.D a), con esso, il sig. vendeva alla sig.ra la P_0 Persona_9 nuda [proprietà] di alcuni suoi beni e più precisamente:
- fondo sito in località Mandarino con fabbricato rurale di mq. 64 di estensione complessiva di are 4,11 in catasto al foglio 14 p.lla 1437, confinante con beni Per_10
e viottolo condominiale dal lato sud.
[...] Per_11
- piccola zonetta di terreno poco distante dalla precedente di are 0,68 in catasto al foglio 14 p.lla 1441 confinante con aventi causa da CP_6 [...]
aventi causa da e CP_7 Controparte_2 Controparte_8
16 All'art. III viene riportato:
I trasferimenti riflettono i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù e diritto di comunione relativo. Così come pervenuti al venditore.
L'alienante ...dichiara di esserne pieno ed esclusivo proprietario del terreno in virtù di successione dal padre .. e da fratello ... e Persona_12 CP_7 successivo atto di divisione per Notar del 13.05.1971 registrato il Persona_6
26.05.1971 al n. 604...
Pertanto, andando ad esaminare l'atto di divisione del 13.05.1971 (All.
2.D a) con l'allegato tipo di frazionamento (All 3.D a), si vede che con esso, i P_2
, e , eredi del proprio
[...] P_3 Pt_1 Per_10 P_0 P_4 CP_8 genitore sig. deceduto il 29.06.1954, provvedevano ad acquisire Persona_12 ciascuno la propria quota spettante dell'eredità, ivi compresa la quota di usufrutto della genitrice sig.ra deceduta il 16.08.1966 e dell'altro germano Persona_13
celibe, deceduto in Argentina il 01.02.1970. CP_7
I beni costituenti la massa ereditaria da dividere erano siti in Ischia ed in particolare, alla località Mandarino, tra essi risultavano dall'atto in questione, quelli come di seguito riportati:
1) Fondo rustico costituito da un appezzamento di forma rettangolare dell'estensione di circa are diciannove (are 19,60) confinante con Persona_14
eredi di , eredi di
[...] CP_6 P_0 Persona_15 ed aventi causa da In catasto alla partita 7724
[...] Persona_16 foglio 14 p.lla 720 , are 15,58 e p.lla 753, are 4,02.
2) Poco distante altro vigneto esteso di circa are cinque (are 5,00), confinante con
, eredi di , ed aventi causa da P_5 CP_6 CP_7 [...]
(omissis). In catasto alla partita 7724 foglio 14 p.lla 755 are 5,00. Persona_16
3) Ancora poco oltre vigneto esteso circa are quattro e centiare settantanove (are
4,79), confinante con eredi di eredi di , aventi Persona_15 CP_6 causa da ed aventi causa da . In catasto alla Persona_16 Controparte_2 partita 7724 foglio 14 p.lla 725 are 3,70 e p.lla 749 are 1,09.
In relazione ai terreni come sopra elencati all'atto della formazione delle quote, risulta che la particella 749 della consistenza di are 1,09 a seguito del tipo di frazionamento eseguito in data 08.10.1970 (All.
3.D a) viene suddivisa nella 749 a
(are 0,41) e nella 1441 (are 0,68), ovvero da essa trae pertanto origine il mappale
17 rappresentante il fondo di proprietà attorea.
In particolare occorre sottolineare, per quanto sarà meglio in prosieguo riportato, che la particella 749 (ex 749a) di are 0,41 assieme alla 725 di are 3,70, ad essa contigua, diviene di proprietà del condividente sig. mentre la 1441 Controparte_8
(ex 749b) della consistenza di are 0,68 diviene di proprietà del condividente sig.
. Quest'ultima come testualmente riportato " risulta distaccata a sud P_0 dell'intero (ovvero del fondo costituito dalle p.lle 749 e 725) con retta est - ovest che si identificava con la maceria di sostegno del terrazzamento di terreno;
confina con eredi , aventi causa da e restante CP_6 CP_7 Controparte_2 fondo. Identificata nel frazionamento al foglio 14 p.lla 749/b che ha preso il nuovo numero 1441...
Per quanto attiene le servitù e gli altri diritti inerenti ai fondi oggetto della divisione, ai punti 1, 2 e 3 dell'art. VII, in primo luogo viene precisato, che gli accessi alle quote di terreno di alcuni degli eredi avverranno attraverso il viottolo condominiale posto a sud della p.lla 1437 (ex 720 b) o il che è lo stesso a nord della particella 1439 (ex 720 d) che in prosieguo è proprio il viottolo ad oggi asfaltato
(foto n. 15- Elab.
2.C ed Elab.
6.C) che corre lungo il lato nord delle particelle 724,
725 e delle p.lle 3338 e 3337, quest'ultime di proprietà dei convenuti.
In merito agli altri fondi, tra cui quello riportato al foglio 14 p.lla 1441, di proprietà attorea, al punto 4 dell'art. VII, viene precisato:
"Gli accessi a tutte le altre zone di fondo avverranno dalle vie condominiali esistenti e di cui è menzione nell'atto di divisione per notar del 16 giugno Per_3
1907, con cui i beni pervennero al genitore dei condividenti, sig. Persona_12 trovandosi dette zone a confine delle citate vie." (corsivo aggiunto).
Appare perciò evidente che occorre fare esplicito riferimento a quanto in esso riportato per dare compiuta risposta al quesito in esame.
Con tale atto (All.
1.D a) i germani eredi di , CP_6 P_0 provvedevano alla divisione dei beni costituenti la massa ereditaria, sulla base del progetto delle quote divisionali redatto dall'ing. Persona_17
Tra i beni (pag. 5, punto A) era ricompreso il "fondo vigneto sito alla contrada
Mandarino, confinante con vigneto e eredi di Persona_18 Persona_19 ad est, di ed eredi di a sud degli stessi eredi di Persona_20 Persona_21
ad ovest, e dei germani di a nord." Persona_21 Per_14 Per_14
Esso era della "effettiva estensione di ettari uno, are diciassette e centiare ottanta,
18 pari a moggia di antica misura tre e centesimi quarantotto".
Alla stessa pag. 5 si legge inoltre:
"vi si contiene presso l'insenatura del confine est, un cellaio ricavato nel terrapieno munito di opera muraria nella parte anteriore, e contenente tre palmenti con interposta vasca in fondo;
più altro simile cellaio lateralmente ad ovest, contenente cisternuola di circa dodici metri cubi presso il fianco nord, prolungantesi in una diramazione a sud ovest e capace di un sol filare di fusti, munita di vano in fondo per ventilazione. Ambedue questi cellai sono preceduti da un viale di accesso di larghezza metri tre e lunghezza circa metri trenta, funzionante anche da cortile, ed occupato da un filare di viti presso il lato ovest.
Vi si accede (al fondo) mercè due strade distinte, l'una dalla contrada Casalauro, avente il suo percorso lungo il confine ovest col prolungamento sul confine sud, dovendo servire anche di passaggio al limitrofo fondo di e l'altra che, Persona_20 attraversando tutto il cosiddetto Mandarino, finisce presso l'entrata del viale relativa ai cellai suddetti, essendo del resto comune ad altri proprietari della località."
Nel fondo in questione, era ricompreso, il fondo, oggetto della lite, attualmente di proprietà dell'attore, riportato in catasto terreni al mappale 1441 del foglio 14 del comune d'Ischia.
Sulla base di quanto innanzi riportato in merito agli accessi come indicati, si è provveduto alla loro individuazione dandone rappresentazione grafica nell'apposito elaborato grafico (Elab.
5.C) dove è stato riportato il fondo oggetto di divisione nella sua originale consistenza, per cui si può vedere come nella via proveniente da contrada Casalauro, che corre lungo il confine ovest del fondo con prolungamento lungo il confine sud fino ad arrivare al fondo di proprietà sia incluso anche il CP_5 tratto relativo alle attuali p.lle 648 e 1197 (di altra ditta) confinanti con la p.lla 3337
e quello tra le particelle 3340 e 1823, queste ultime tutte di proprietà dei convenuti
(All. da 16.D a ad All. 18.D a).
In particolare si sottolinea come la p.lla 726 di proprietà (All. 16.D P_6
a), sia stata poi acquistata dal convenuto e poi frazionata nelle p.lle Controparte_2
3337,3338,3339 e 3340 (All. 16.D a ed All. 17.D a). (corsivo, nonché sottolineatura e grassetto aggiunti da questa corte in relazione alla configurazione e consistenza dell'originario fondo).
Nel prosieguo dell'atto di divisione si procede alla formazione di quattro quote costituite da porzioni del suddetto fondo e relative porzioni di altri fabbricati
19 anch'essi ricompresi nella massa ereditaria.
Alla pag. 21 al punto 7) viene ulteriormente precisato che " resta in comune ai quattro condividenti germani il diritto di passaggio, o la via che sia, CP_6 contornante il fondo A) grande, lungo il confine ovest e sud, fino al fondo di
Persona_20
Pertanto si ha ulteriore conferma di quanto innanzi esposto circa il percorso come evidenziato negli elaborati grafici.
Ancora si legge: Resta comune anche ai quattro condividenti la via attuale che dal punto di contatto a nord dei corpi medio e sud ovest del fondo A) grande, attraversa lo stesso corpo medio, e piega verso sud, per dare accesso ai cellai.
Ovvero allo stesso punto viene pure evidenziata l'esistenza del viottolo condominiale che attualmente passa a nord della p.lla 1439 e a sud della particella
1437 (come poi citato nell'atto di divisione del 1971 - All.
2.D a - e richiamato in quello del 1978 - All.
4.D a ) e poi piega in direzione sud (lungo il lato ovest della p.lla 1001) fino all'accesso ai cosiddetti cellai (foto n. 16,17) come indicato nel grafico redatto (Elab.
6.C).
Infine con riferimento all'ultima parte del fondo oggetto di divisione, ovvero quella costituente le ultime tre zone del corpo sud est, si legge:
La via di passaggio poi per le tre ultime zone del corpo sud est del fondo A) grande, si praticherà dal cortile o viale dei cellai, mercè apposita scala da costruirsi propriamente presso il punto di contatto tra il viale, il limitrofo fondo di Per_18 [...]
ed il corpo sud est, e si prolungherà lungo il confine nord dello stesso corpo Per_18 sud est, fiancheggiando la maceria limitrofa al fondo .... (omissis). Per_18
Si dà pertanto notizia della costruzione di una scala per accedervi, in quanto posto a quota superiore, con prolungamento della via lungo il confine nord del corpo sud est, ovvero delle attuali particelle 755, 756. Alla pag. 23 si legge che la seconda quota veniva assegnata "al condividente sig. ". Persona_12
In essa risulta ricompreso il fondo di proprietà attorea, identificato con il mappale
1441, oggetto di lite.
Da quanto innanzi evidenziato, ovvero dall'esame della documentazione richiamata, appare evidente l'esistenza di un viottolo gravato da servitù pedonale che passando sulle attuali particelle 648 e 1197 (costeggiando il confine ad est con la p.lla 3337) e proseguendo poi sul confine tra le particelle 3340 e 1823 (Elab.
2.C) in direzione ovest - est, consentiva l'accesso alla particella 1441 dell'attore ed alle altre
20 ad essa adiacenti nella stessa direzione, come lamentato da parte attrice
(sottolineatura e grassetto aggiunti sempre dalla corte).
Esso, da quanto evidenziato, ovvero da come facilmente desumibile da quanto riportato dagli atti richiamati, e come evidenziato negli elaborati grafici redatti (Elab.
2.C ed Elab.
4.C) costituisce l'unico accesso legittimo alla particella in questione.
(sempre sottolineatura e grassetto aggiunti).
Pertanto allo stato attuale il viottolo che consente il libero accesso al fondo attoreo risulta effettivamente impedito lungo la particella 1197 dall'apposizione di un cancello in legno con lucchetto (foto n. 13), posto in essere dai convenuti
(affermazione confermata da quanto riportato a margine della foto c di All. 10.D c).
Esso, poi, in prosieguo tra le particelle 1823 e 3340, risulta impedito sulla via
Mazzella, dall'apposizione del cancello di ingresso in ferro a chiusura del terrazzo antistante l'abitazione di proprietà dei coniugi , risultante per quanto Persona_22 innanzi sottolineato, realizzato in parte proprio su di esso (foto n. 03,04), e perciò con la parte terminale verso est ad una quota superiore rispetto a quella del terreno
(corsivo aggiunto).
Il terrazzo, contrariamente a quanto eccepito dai convenuti sulla base anche dell'ordinanza emessa dal G. U. dott. Carlo Bardari (All. 12.D c), non è risultato essere una pertinenza dell'abitazione dei coniugi - , poichè di esso, CP_2 Pt_2 realizzato sulla particella 3340, non vi è menzione nella documentazione relativa alle istanze di sanatoria presentate dal sig. ne vi è traccia nei grafici ad Controparte_2 esse allegati (All.
1.E2 r ed All.
8.E2 r), mentre sugli stessi grafici è riportata in maniera certa dal loro tecnico l'esistenza del sopracitato viottolo pedonale (pagg. 3
e 11 di All.
1.E2 r) (corsivo e sottolineatura aggiunti sempre dalla corte).
Proseguendo in direzione ovest est, ovvero lungo il lato sud della p.lla 3340, il libero accesso è poi impedito dall'apposizione di una fioriera con rete superiore che di fatto fa da chiusura al viottolo in corrispondenza della particella 1441 dell'attore.
In merito alle eccezioni sollevate dai convenuti nei propri scritti, difensivi si fa osservare che riguardo la particella 724 adiacente alla p.lla 1441, anch'essa di proprietà del sig. acquistata dai sig.ri e RO P_5 [...] con atto di compravendita per Notaio del 21.12.2004 rep. 4478 Per_23 Per_24
(All.
6.D c), è vero che forma nella sua parte alta a terrazzamento un tutt'uno con la
1441, ma circa la sua accessibilità proprio con riferimento alla parte alta, valgono le stesse considerazioni svolte per la particella 1441 in quanto all'origine deriva
21 anch'essa dall'atto di divisione per notaio del 1907 (All.
1.D a), in quanto Per_3 facente parte del medesimo fondo e servita dallo stesso viottolo.”.
A fronte di tali riscontri compiutamente argomentati, che, per tale ragione si è
ritenuto opportuno riportare per esteso – i quali danno conto, in primis, della comune derivazione dei cespiti poi pervenuti al e agli P_ CP_2
dall'originaria proprietà divisa con l'atto del 1907 e poi della predisposizione delle vie di accesso alle porzioni oggetto della divisione e persino dell'esistenza del viottolo antistante il fabbricato desumibile dalla stessa documentazione di provenienza – gli appellanti, oltre ad avere infondatamente, come visto, CP_2
eccepito la nullità della c.t.u., hanno lamentato che non si sarebbe tenuto conto di un precedente giudizio che avrebbe accertato l'inesistenza della servitù
rivendicata dal senza, però, contrapporre valutazioni fondate su elementi P_
circostanziati tali da confutare quanto accertato dal c.t.u. in ordine alla diversità
del percorso che aveva interessato l'altro giudizio;
che l'ausiliare del giudice avrebbe accertato l'insistenza della servitù su particelle aliene alle parti in giudizio, confinanti con la proprietà “arrogandosi” il diritto di correggere CP_2
l'atto di citazione dell'attore, questione sulla quale torneremo tra un momento,
deducendo l'asserita inadeguatezza del rilievo operato attraverso Google Earth e non con la mappa risalente al 1907, ma nuovamente mancando di argomentare in ordine a quali differenti risultati si sarebbero dovuti conseguire, considerato che il c.t.u. ha sicuramente raffrontato il rilievo dell'epoca con la situazione attuale dei luoghi;
hanno sostenuto che si sarebbe dovuto tenere conto delle acquisizioni e conoscenze personali dei luoghi del loro c.t.p., dimenticando che si tratta di
'opinioni' sempre provenienti da un tecnico di parte, peraltro ampiamente confutate dal consulente d'ufficio e, in alcuni casi, basate su errori evidenti, per
22 esempio riguardo alla “unitarietà” delle proprietà relative alla p.lla 1441 del e a quelle antistanti, invece appartenenti al fratello;
hanno continuato ad P_
affermare che il poteva accedere al proprio fondo attraverso diverso P_
percorso, questione che, oltre ad essere stata smentita dal c.t.u. circa la praticabilità di tale accesso senza che ciò sia stato effettivamente sottoposto a confutazione, è anche irrilevante giacché la controversia non verte sulla costituzione coattiva di una servitù, ma sull'accertamento di una servitù già
esistente; hanno stigmatizzato la circostanza che il percorso individuato dal consulente d'ufficio, anche in relazione al passaggio sulla p.lla 3340, avverrebbe in maniera diversa 'per punti cardinali' da quella indicata dal c.t.p. del P_
questione anch'essa irrilevante, considerato che quel che conta, e ciò che doveva essere confutato, è l'ubicazione del 'tracciato' previsto nell'atto del 1907, non dovendo certo quanto accertato in maniera esaustiva e ampiamente giustificata dal c.t.u. corrispondere in maniera speculare con le deduzioni svolte dall'attore,
incentrandosi, comunque, la causa sull'accertamento della servitù prevista nell'atto del 1907 insistente sulle p.lle in proprietà CP_2
C.c.iv.) In ogni caso, però, parte della statuizione di primo grado in relazione all'affermata servitù di passaggio merita di essere, per le ragioni che si vanno ad esporre, riformata.
Infatti, come lamentano gli appellanti, la domanda del presupponeva, P_
sempre partendo dall'atto del 1907, l'esistenza e l'esercizio della servitù sulle p.lle 3337 e 3340, avendo chiesto anche la rimozione di ogni ostacolo o impedimento al passaggio, ed il giudice di primo grado ha accolto la domanda condannando tutti i convenuti e il terzo chiamato anche alla CP_2 Pt_2
rimozione del cancello in legno che si pone come primo ostacolo lungo il
23 percorso ricostruito puntualmente dal c.t.u. quale tracciato originariamente previsto nell'atto del 1907.
Tale cancello in legno, per come emerso dalla stessa c.t.u., è risultato però
installato su una particella non appartenente ai convenuti (la 1197), oltre ad avere l'ausiliare del giudice individuato l'insistenza del viottolo di passaggio su un'altra particella in proprietà di terzi (1197 e 648).
Sul punto la difesa del nulla 'eccepisce', anzi aderendo alle P_
conclusioni del c.t.u., 'elogiando' la puntualità dell'accertamento.
Sotto altro profilo, la prova che quel cancello fosse stato apposto dai coniugi
è ricavata dalla c.t.u. e non attraverso specifica attività istruttoria, Parte_3
avendo il consulente d'ufficio 'desunto' ciò dalla foto inviatagli dal consulente di parte della ing. , in cui è raffigurato il predetto cancello con la CP_2 Per_15
dicitura “Cancelletto in legno, munito di lucchetto, installato dai coniugi – CP_2
da oltre sette anni, non menzionato nel Ricorso di tutela possessoria”. Pt_2
Ma, oltre ad essere una dichiarazione 'acquisita' dal c.t.p., cui non può certo essere conferita valenza confessoria, la stessa è smentita dal medesimo consulente di parte, che in altri passi delle sue osservazioni, sostiene l'esatto contrario,
assumendo che esso è funzionale alle esigenze della terza proprietaria del fondo.
Peraltro, quand'anche il cancello fosse stato effettivamente realizzato dalla e dallo , la sua rimozione interesserebbe, comunque, la proprietà di CP_2 Pt_2
un terzo.
Così stando le cose, però, l'affermazione del diritto di servitù rispetto alle p.lle
648 e 1197 tra cui anche quella su cui è posizionato il cancello, con la condanna alla riduzione in pristino, interessando un facere riferito ad opere che andrebbero eseguite anche a carico di parti non evocate in giudizio, si pone effettivamente
24 fuori dal perimetro della domanda avanzata dal essendo noto, sotto altro P_
profilo, che non sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari dei fondi attraversati dalla servitù, a patto, però, che non debbano essere eseguite opere su tali fondi, alla cui esecuzione non possono non ritenersi interessati anche detti proprietari.
Peraltro, andrebbe rilevato che, per come statuito in dispositivo, neppure vi è
stata una affermazione della esistenza della servitù su dette particelle, considerato che essa è riferita esclusivamente “in favore del fondo attoreo” ed “a carico del fondo dei convenuti”, riferendosi la loro condanna soltanto, sul punto,
“all'esecuzione dei lavori necessari alla riduzione in pristino”.
Non essendo la domanda stata proposta sul presupposto che interessasse anche tali particelle – cosa emersa dalla c.t.u. – non si verte in tema di difetto di integrità del contraddittorio, con conseguente rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., ma, piuttosto, come dedotto a motivo di censura, di illegittimità della pronuncia, anche perché adottata in mancanza del legittimo contraddittore, cosa che comporta, in parte qua, il rigetto della domanda essendo stata pronunciata una statuizione diversa da quella richiesta, che implicavano la condanna anche di soggetti non evocati in lite.
C.c.v.) La domanda del però, si componeva al riguardo di una P_
pluralità di petita, essendo tesa ad accertare, anche sub 6, l'illegittimità della chiusura del viottolo di accesso alla p.lla 1441, tramite la creazione del terrazzo antistante il fabbricato edificato sulla p.lla 1823 con apposizione del cancello in ferro e dal lato opposto di una fioriera che ne impediva il passaggio, con declaratoria sub 7 che il fondo che costeggia il detto fabbricato è gravato da servitù di passaggio in favore del fondo P_
25 Rispetto a tali domande, accolte in primo grado, visto quanto argomentato al precedente paragrafo C.c.iii.), l'appello non può che essere rigettato, con conferma delle statuizioni rivolte a rendere libera l'area antistante il fabbricato,
stante l'esistenza della servitù di passaggio in favore del fondo di cui alla p.lla
1441 del P_
Peraltro, in chiusura di ragionamento sul punto, la corte non può fare a meno di osservare che, dalla stessa conformazione dei luoghi, nonché dalle foto accluse sia alla c.t.u., che da quelle prodotte dall'attore, appare, in verità, evidente la pregressa esistenza del passaggio invocato dall'appellato (vds. per es. foto 6 c.t.u.
e file “foto dei luoghi” prodotte da parte attrice, in particolare foto 8), come
'confessato' negli stessi elaborati grafici relativi all'istanza di sanatoria.
C.d.) Ad analoga ultima conclusione, con rigetto dell'appello, deve giungersi anche riguardo al motivo di gravame afferente le statuizioni di primo grado relative alla regolarizzazione della finestra in luce e alla eliminazione del cornicione che 'sconfina' nella proprietà P_
Innanzi tutto, vanno fatte alcune precisazioni.
Il giudice di primo grado, come si è già detto in apertura, riguardo alla domanda relativa al cornicione, non sembra avere fatto distinzione nella qualificazione dell'azione, come negatoria, rispetto a quella riferita alla apertura della finestra e ciò non è oggetto di contestazione ad opera degli appellanti.
Inoltre, per quel che concerne la finestra, alla fine di pag. 22 dell'atto di appello, gli appellanti paiono adombrare la circostanza (reiterando una deduzione fatta in comparsa conclusionale di prima istanza) che la proprietà oggi abitata dai coniugi sia munita di comodo affaccio dal terrazzo sovrastante, Parte_3
imputando al c.t.u. di non avere rappresentato tale dato e prospettando, deve
26 supporsi, che l'eliminazione della finestra finirebbe, pertanto, per essere del tutto irrilevante, non eliminando la servitù di veduta.
Tale deduzione avrebbe potuto porre problemi afferenti alla diversa azione di aggravamento della servitù, ma, deve, però, osservarsi che né nella comparsa di costituzione in primo grado, né nelle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
tale questione era stata posta, sicché, non essendo entrata nell'oggetto del thema
decidendum, correlativamente non è entrata a far parte del thema probandum, con la conseguenza che quanto 'imputato' al c.t.u. non può trovare riscontro,
tantomeno, anche a voler ammettere che possa essere introdotto un tale nuovo tema di indagine in questa sede, che, sulla base della acquisizioni del giudizio di primo grado che non hanno interessato tale aspetto, possa darsi per effettivamente accertata l'esistenza di tale affaccio e della praticabilità del lastrico di copertura ai fini di una facile prospectio ed inspectio.
Tanto premesso, ritiene la corte che il precedente richiamato dagli appellanti a sostegno delle proprie ragioni non sia pertinente.
I cornicioni, gli sporti etc. non sono da considerare ai fini della disciplina delle distanze, ma nel caso in esame si sta discorrendo di sconfinamento nella proprietà
del ed anche se lo stillicidio delle acque non faceva parte della domanda P_
attrice, sussiste il suo interesse all'eliminazione del cornicione posizionato al di là
del confine tra le due proprietà.
Per il resto gli appellanti ripropongono le difese secondo le quali l'immobile sarebbe stato edificato prima del 1983, richiamando esclusivamente la domanda di sanatoria in data 27.3.1986, prot. 6040, con conseguente usucapione del diritto a conservare sia il cornicione che la veduta aperta sul fondo del P_
Ma, relativamente alla costruzione del fabbricato, il c.t.u., proprio esaminando
27 la cronologia seguita nella sua edificazione, attraverso la documentazione acclusa alle richieste di condono, così si esprime:
“…da un esame sommario dei grafici relativi al fabbricato realizzato sulla p.lla
1823, trasmessi in data 15.12.1987 (All. 12.E1 r) ad integrazione dell'istanza di condono, è risultato che, per quanto concerne l'attuale abitazione , vi Persona_22 era solo una richiesta di condono relativa alla realizzazione di un locale al piano seminterrato, destinato a garage (pagg. 3,4,6,12,13 di All.
1.E2 r) senza alcuna apertura sui fondi confinanti, dove era pure indicato il viottolo pedonale passante innanzi ad esso (elaborati grafici "planimetria generale" e "sezione A-A", pagg. 3,11 di All.
1.E2 r).
Quanto innanzi sottolineato si evince pure dalla relazione tecnica (All.
3.E2 r), dalle fotografie (All.
4.E2 r) e dall'accatastamento (All.
5.E2 r) depositati ad integrazione dell'istanza di sanatoria presso la sede comunale.
In particolare, nella relazione di perizia (All.
3.E2 r) la parte a nord dell'attuale abitazione dei coniugi viene descritta come un locale seminterrato in CP_2 Pt_2 corso di costruzione appartenente alla classe catastale C (con superficie di 60,50 mq. ed altezza 2,50 mt.) adibito a garage, privo di pavimentazione, intonaco e tramezzature, con la sola porta di ingresso (foto di All.
4.E2 r), e non invece come una civile abitazione A/2 al piano terra (di circa 110,00 mq ed altezza 2,80 mt.).
Essa, come allo stato attuale, risulta ricavata per l'effetto della soppressione dei sub 3 e 4 del fabbricato di proprietà e della loro fusione con il locale garage, CP_2 come risultante dalla successiva planimetria catastale redatta dal geom. Per_15 ed allegata alla dichiarazione di variazione presentata in data 20.04.2009 (All.
9.D c)
.
Inoltre, considerato che il terrazzo ad essa antistante come ad oggi realizzato, ricade sulla p.lla 3340 anch'essa in ditta lo scrivente ha chiesto, nella stessa CP_2 circostanza, al personale dell'ufficio se vi fossero ulteriori istanze di condono successive, presentate a sanatoria dell'attuale stato dei luoghi della sopracitata abitazione e del terrazzo, onde poterne verificare la rispondenza.
Dagli archivi informatizzati è risultato che, oltre a non risultare essere stato sanato l'attuale stato dei luoghi relativo al piano terra dell'abitazione, per quanto attiene l'originaria sua destinazione a garage, il sig. ha presentato in data Controparte_2
02.03.1995 - prot. 7673 (All.
8.E2 r), ai sensi della Legge 724/94, soltanto una
28 ulteriore istanza di condono per la costruzione di un capannone insistente sulla particella 3340 (ex 732), ovvero proprio su quella su cui risulta realizzato parte del terrazzo in luogo del tratto del viottolo adibito a passaggio pedonale, come rivendicato dall'attore.
Tale pratica è stata acquisita dallo scrivente poichè dalla documentazione fotografica ad essa allegata, è stato possibile dare risposta compiuta a quanto richiesto al presente quesito circa la data effettiva della realizzazione delle opere come ad oggi osservabili sui luoghi.
Infatti, da essa, ed in particolare dalla documentazione fotografica allegata, si evince, in maniera inequivocabile, che alla data della sua presentazione, ovvero in data 02.03.1995, la parte dell'attuale abitazione al piano terra, si presentava, per quanto concerne il prospetto nord, conforme a quanto riportato nella documentazione trasmessa dal sig. ad integrazione dell'istanza di Controparte_2 sanatoria ex legge 47/85, dove era destinata a garage (foto n. 01 di All.
4.E2 r), ovvero allo stato grezzo ed inoltre priva delle attuali aperture che prospettano in parte sul fondo di proprietà dell'attore, e del cornicione come invece osservato nel corso dei sopralluoghi effettuati, ad eccezione di una sola luce ingrediente realizzata sullo stesso prospetto (foto di All.
8.E2 r) (corsivo aggiunto).
La foto allegata all'istanza di condono del capannone (foto 01 di All.
4.E2 r) riporta inoltre lo stato dei luoghi al 02.03.1995 relativo al capannone (come all'epoca era realizzato) ed al fabbricato di proprietà (per quest'ultimo si vede infatti CP_2 oltre al locale garage, anche lo stato di realizzazione dei retrostanti immobili al piano primo e secondo).
Ebbene se si confronta tale stato dei luoghi con quello che si evince dalla documentazione fotografica depositata da parte attrice (All. 15.D a) si può vedere che essi sono identici.
Pertanto da tale confronto si evince in maniera univoca che anche la foto allegata da parte attrice (All. 15.D a) è sicuramente databile al 02.03.1995, e da essa appare ancora più visibile come non vi fosse, all'epoca, alcuna apertura sulla parete grezza del locale garage (poi adibito successivamente ad abitazione dei coniugi Per_22
) ad eccezione della sopracitata luce ingrediente posta in alto sul prospetto
[...] nord, ne tantomeno alcun cornicione realizzato (corsivo aggiunto).
Dalla stessa documentazione fotografica, però non è possibile rilevare se alla stessa data fosse stata o meno già realizzata la parte aggettante costituente l'attuale
29 terrazzo, ed inoltre non risulta posto in opera nessun cancello in ferro in corrispondenza dell'accesso del terrazzo dall'attuale via Mazzella (ovvero al tratto di viottolo tra le particelle 3340 e 1823 che viene indicato in maniera chiara sui grafici dell'istanza di sanatoria del fabbricato - All.
1.E2 r pag 3 e 11), contrariamente a come invece osservato sui luoghi.
[ ] … tutte le opere sopra descritte, sono state realizzate dopo il 02.03.1995, ovvero in un arco temporale inferiore ai 20 anni rispetto alla data dell'atto di citazione.
Inoltre basta leggere quanto riportato al parg. 2, relativo alla cronologia degli eventi, per avere sin dall'inizio un chiaro quadro della successione delle vari fasi costruttive del fabbricato, risultando, in particolare, dalle foto con data certa, allegate ai vari verbali di sequestro dell'immobile (All.
2.E1 r ed All.
5.E1 r) e dalle foto trasmesse ad integrazione dell'istanza di sanatoria (All.
4.E2 r), la sua fase evolutiva da cui si evince chiaramente come lo stesso fabbricato non esistesse nel 1983 nella sua attuale conformazione plano-volumetrica comprensiva delle medesime aperture attualmente rinvenibili, e come non fosse neanche completato nel 1986.
Ciò è pure comprovato dal verbale di accertamento tecnico del 30.11.1988 (All.
6.E2 r), dove si legge : "fabbricato su due livelli fuori terra destinato a civili abitazioni con adiacente seminterrato (ancora al rustico)...
Allo stato le fabbriche, relativamente ai due piani fuori terra sono complete, rifinite e in parte abitate...
Il piano seminterrato ed i locali interrati sono ancora al rustico...
Dal confronto tra quanto dichiarato dalla ditta con la suindicata istanza di condono, ed in particolare dai grafici ad essa allegati, con quanto rilevato, emerge che nella parte sud - ovest del fabbricato è stata realizzata la scala coperta a servizio del fabbricato...... che denota per l'appunto una ulteriore realizzazione di opere rispetto alla situazione dei luoghi desumibile dall'ultimo verbale di sequestro del
18.12.1984 (All.
4.E1 r ed All.
5.e1 r), contrariamente a quanto invece eccepito dai ricorrenti nei propri scritti.
Pertanto, in definitiva, a conferma della documentazione fotografica depositata dall'istante (All. 15.D a), per la finestra che attualmente prospetta su fondo di proprietà non risulta essere stata acquisita alcuna servitù di veduta … P_
Lo stesso dicasi per il cornicione, relativamente al suo tratto che prospetta sul fondo di proprietà dell'attore …
30 Inoltre, lungo tale tratto, la sua proiezione, contrariamente a quanto asserito dai convenuti, non ricade nella loro proprietà ma invade il fondo dell'attore”.
Sicché, considerata l'ambia ricostruzione effettuata dal c.t.u. circa la cronologia seguita nell'edificazione del fabbricato, attraverso proprio la documentazione acclusa alle richieste di condono avanzate da Controparte_2
la generica affermazione, perché di questo si tratta, essendo priva di argomentazioni di sostegno, che l'edificio, comprensivo di cornicione e finestra,
sarebbe stato ultimato nel 1983, non può che condurre alla declaratoria di inammissibilità dell'appello sul punto, con conseguente integrale conferma, in
parte qua, della decisione di primo grado.
D – Le spese
Riguardo al governo delle spese di lite, il limitato accoglimento dell'appello,
con conferma della correttezza dell'operato del c.t.u. e dell'esistenza della servitù
nel tratto interessante la p.lla 3340, induce a ritenere comunque soccombenti i convenuti, sicché le spese vanno liquidate, per il primo grado, in senso conforme a quanto liquidato dal tribunale (non avendo formato oggetto di contestazione) e,
per il grado d'appello, con liquidazione nei minimi, tenuto conto del parziale accoglimento, con condanna dei soli e Parte_1 Parte_2 CP_2
vista la mancata resistenza di e (valore
[...] CP_3 CP_4
indeterminato di bassa complessità).
P.Q.M.
La Corte di appello di AP, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni riunite di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e CP_3 CP_4
b) accoglie, per quanto di ragione e nei limitati termini di cui in motivazione
31 l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda in relazione alla statuizione di condanna ad un facere (rimozione del cancello in legno) relativa alle particelle 648 e 1197,
c) dichiarandolo inammissibile e rigettandolo per il resto, come da motivazione;
d) condanna i convenuti e a rifondere, in solido, le spese di lite Parte_2
in favore dell'appellato, d.1.) per il primo grado in senso conforme a quanto statuito dal tribunale, con attribuzione al procuratore del d.2.) per il P_
grado di appello, con condanna nei confronti dei soli , Parte_2 Parte_1
e in solido, liquidandole, sempre con distrazione al procuratore Controparte_2
del in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali in P_
misura del 15%, iva e c.p.a..
AP, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di AP, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3566/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5935/2020, pubblicata il 18.9.2020, del tribunale di AP,
sez. IV
TRA
nata ad [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, dall' avv. Raffaele Bernardo, c.f. , C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ischia alla via Delle Terme n.
3
Appellanti
E
nato a [...] il [...], c.f. RO
, elett.te dom.to in Ischia alla via Fasolara n. 4 presso lo C.F._4
studio dell'avv. Rosalba Alassini, c.f. , che lo rapp.ta e C.F._5
difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado
Appellato
1 NONCHE'
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Giuseppe Di Meglio, c.f. , con il quale è C.F._6
elettivamente domiciliato in Ischia alla via Osservatorio n. 40, in virtù di mandato in calce all'atto di appello notificato
Appellato
E
c.f. e Controparte_3 C.F._7 CP_4
c.f. C.F._8
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza del 5.12.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da relative note (in difetto di comunicazione del provvedimento di assegnazione a sentenza, con ordinanza resa in data 14.2.2025 veniva esplicitato che i termini ex art. 190 c.p.c. avrebbero dovuto decorrere dalla data di comunicazione di tale ultimo provvedimento).
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio, innanzi al tribunale di AP, RO
, , e formulando le seguenti conclusioni: CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1
“1) Accertare e dichiarare che il cornicione realizzato sul versante Nord Est del fabbricato di proprietà del convenuto invade illegittimamente Controparte_2
l'aerea del Fondo Maione;
2) In conseguenza di tale declaratoria sentir condannare esso alla demolizione del detto cornicione;
3) Accertare e dichiarare Controparte_2 che il fondo di proprietà del sig. non è gravato da alcuna servitù di RO veduta a favore del fabbricato di;
4) Conseguentemente, sentir Controparte_2
2 dichiarare che la finestra realizzata sul versante Nord Est del fabbricato di
[...]
e che prospetta sul Fondo è illegittima in quanto realizzata in CP_2 P_ aperta violazione dell'art. 905 c.c.; 5) Per l'effetto, sentirsi condannare ad esso convenuto alla eliminazione della detta veduta illegittima o alla Controparte_2 regolarizzazione della stessa secondo i dettami di cui all'art. 906 c.c.: 6) Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento del convenuto che ha Controparte_2 inteso recingere il viottolo di accesso alla proprietà che costeggia il P_ perimetrale Nord del suo fabbricato realizzandovi abusivamente un terrazzo chiuso da ogni lato;
7) Sentir dichiarare che la parte di fondo che costeggia il fabbricato dello è gravata da servitù di passaggio pedonale a favore del fondo Controparte_2
8) Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dei convenuti P_
, , e che hanno Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 CP_4 abusivamente apposto un cancello chiuso con lucchetto, di cui detengono in via esclusiva le chiavi, all'ingresso del viottolo che insiste sulla p.lla 3337, di accesso al fondo 9) Sentir dichiarare che il viottolo in terra battuta che attraversa il P_ fondo dei sig.ri , , e Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 CP_4 identificato in catasto con p.lla 3337 fl.14 è gravato di servitù di passaggio pedonale,
a favore del Fondo 10) Per l'effetto condannare essa parte convenuta alla P_ eliminazione del cancello e del muretto realizzato sulla parte di fondo gravata da servitù di passaggio a favore del Fondo Maione nonché di ogni ostacolo al libero transito lungo il viottolo di accesso al fondicino sito in Ischia alla località P_
Mandarino”.
A.b.) Il tribunale, nella resistenza della convenuta chiamato in Parte_1
causa il marito , che formulava difese conformi a quelle della Parte_2
nella contumacia di , e disposta c.t.u., CP_2 CP_2 CP_3 CP_4
così statuiva:
<<1) accoglie la domanda attorea e accertato che il fondo di proprietà attorea non
è gravato da una servitù di veduta a favore del fondo dei convenuti, mentre esiste in favore del fondo attoreo servitù di passaggio pedonale a carico del fondo dei convenuti, i convenuti ed il terzo chiamato vanno condannati all'esecuzione dei lavori necessari alla riduzione in pristino dei luoghi per cui è causa, come meglio specificato ed elencato dal CTU nella sua consulenza;
3 2) condanna i convenuti ed il terzo chiamato in solido al pagamento delle spese legali in favore dell'attore che si liquidano in € 250,00 per spese vive, oltre quelle di ctu, € 2.100,00 per onorario, oltre accessori come per legge, con attribuzione.>>.
Il primo giudice, dopo avere evidenziato che i precedenti provvedimenti possessori, che avevano rigettato il ricorso proposto dal non potevano P_
assumere rilevanza nel presente giudizio petitorio, così argomentava:
<
Ed invero, l'azione negatoria è un'azione di accertamento negativo che viene riconosciuta al proprietario allo scopo di porre termine alle molestie o turbative prodotte da terzi, fatto salvo il risarcimento dei danni, che potrà sempre esser domandato dal proprietario, previa dimostrazione della sussistenza di essi. Per molestie o turbative si intendono sia quelle di fatto (ossia consistenti in meri atti materiali di disturbo o impedimento dell'esercizio del diritto) che di diritto (vale a dire per far dichiarare l'inesistenza di diritti di godimento che altri vantino sulla cosa). Pertanto, alla luce di siffatte considerazioni devono respingersi i richiami ai provvedimenti possessori effettuati dai convenuti.
Ancora, la legittimazione attiva in ordine all'azione negatoria compete al solo titolare della proprietà, mentre il soggetto legittimato passivamente è l'autore della molestia o della turbativa. Nel caso in cui essa si sostanzi nell'affermazione della titolarità di un diritto incompatibile, il legittimato passivo si identificherà, pertanto, Per_ in chi si afferma titolare di esso (es.: , proprietario del preteso fondo dominante assume di vantare un diritto di servitù sul fondo altrui).
La prova di cui risulta onerato l'attore è semplicemente quella di vantare un valido titolo di acquisto. Poichè l'azione è volta solo al riconoscimento della libertà del bene come libera da diritti di terzi, non viene richiesta come invece accade nel caso dell'azione di rivendicazione, la prova rigorosa della proprietà (Cass. Civ. Sez. II,
4803/92). Una volta provata la proprietà in base ad un titolo valido sarà il convenuto a dover dare conto della fondatezza della propria pretesa. Egli ha pertanto l'onere di dimostrare il diritto che vanta (Cass. Civ. Sez. II, 301/96). La proprietà si presume, infatti, libera da pesi o vincoli. Incombe, dunque, a chi sostiene l'esistenza di limitazioni, l'onere di fornirne la dimostrazione in forza del principio processuale che ognuno deve provare le proprie asserzioni: spetterà, pertanto, nell'azione negatoria al
4 convenuto che afferma un diritto dar la prova della esistenza di esso o dei fatti da cui ne dipende l'acquisto. Stesso discorso vale per l'altra parta della domanda attorea volta all'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio pedonale in favore del proprio fondo, per la quale è sufficiente dimostrare un valido titolo di acquisto per la legittimazione attiva, mentre, nel merito, dovrà provare l'esistenza della servitù a danno del fondo dei convenuti.>>.
Richiamando, poi, testualmente, da pag. 5 a pag. 10, le risultanze della c.t.u.,
condivise perché logiche ed argomentate, riteneva a) dimostrate, alla luce della documentazione relativa all'edificazione dell'immobile e alle istanze di sanatoria,
le violazioni lamentate dal riguardo alla realizzazione della finestra e del P_
cornicione, perpetrate in un arco temporale inferiore al ventennio, sì da impedire il contrapposto acquisto per usucapione, ivi compresa l'apposizione di un cancello in ferro per l'accesso al terrazzo creato come pertinenza dell'abitazione dei coniugi , edificata sulla p.lla 1823 di proprietà di Parte_3 CP_2
ma insistente, invece, sulla p.lla 3340 di proprietà degli sul tratto
[...] CP_2
gravato da servitù di passaggio per giungere alla p.lla 1441 del b) P_
provato, infatti, il diritto di servitù in capo al come dallo stesso dedotto, P_
in forza dell'atto d'acquisto in suo favore per notar del 17.10.2007 e dei Per_2
precedenti atti di trasferimento della proprietà, risalendo fino all'atto di divisione per notar del 1907, che aveva diviso i fondi, prevedendo la servitù; c) Per_3
dimostrato che il passaggio era stato impedito anche mediante l'apposizione di un cancello in legno “lungo la particella 1197”, ad opera dei convenuti,
“affermazione confermata da quanto riportato a margine della foto c di All. 10.D
c”; d) infondata l'eccezione di giudicato avanzata dalla in relazione ad un CP_2
precedente giudizio intentato nei confronti del da cui il aveva CP_5 P_
acquistato la p.lla 724, considerato che esso riguardava un diverso percorso
5 rispetto a quello 'rivendicato' dall'attore, sulla p.lla 761, poi frazionata, per raggiungere la strada Montetignuso, e) liquidando le spese come da dispositivo.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello e Parte_1 Pt_2
, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale
[...]
parte espressa della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati:
“1) Nullità della sentenza impugnata per violazione del dettato normativo di cui
all'art. 281 sexies c.p.c.”, avendo il giudice di primo grado prima rinviato all'udienza del 31.10.2019 per discussione orale, per poi decidere la causa a distanza di un anno senza dare lettura del dispositivo e della motivazione;
“2) Sulla carenza di legittimazione attiva”, non avendo il relativamente P_
alla vantata servitù di passaggio, dato prova del diritto, considerato che in nessuna parte dell'atto di acquisito è individuata la servitù di cui viene chiesta la declaratoria di esistenza;
“3) Sul difetto di legittimazione passiva”, ribadendo, altresì, la contestazione riguardante il difetto di legittimazione passiva di essa rispetto all'azione CP_2
riferita alla eliminazione del cornicione e della finestra, visto che CP_2
e con atto del 2008, avevano promesso di vendere il
[...] CP_4
fabbricato a;
Parte_2
“4) Sulla richiesta di declaratoria di nullità della c.t.u.”, in conseguenza delle operazioni illegittimamente svoltesi in assenza dei difensori e dei ctp di parte convenuta, essendosi il c.t.u. presentato in grave ritardo, in maniera ingiustificata ed anzi dando una giustificazione smentita dalla documentazione prodotta, e non comunicata, utilizzando per i rilievi, diversamente da quanto disposto dal tribunale, anche apparecchiatura fornita dal c.t.p. della controparte;
6 “5) Sulle risultanze della perizia”, con cui contesta diffusamente quanto accertato dal consulente d'ufficio, inoltre avendo l'attore 'rivendicato' un passaggio sui fondi dei convenuti e in particolare sulla p.lla 3337, quando, invece,
il c.t.u. ha riscontrato avvenire attraverso le p.lle 648 e 1197 di proprietà di terzi,
poste al confine con la proprietà finendo così per andare ultrapetita;
CP_2
attribuendo l'allocazione del cancello in legno su tali diverse particelle ai coniugi
, equivocando quanto loro dichiarato circa l'epoca – “da oltre sette Parte_3
anni” – in cui era stato posizionato, considerato che essi non erano artefici della installazione, trovandosi nella materiale impossibilità di eseguire opere su fondo appartenente a terzi non chiamati in giudizio e sul quale essi appellanti non godono di alcun diritto.
Gli appellanti proseguivano, inoltre, contestando che il cornicione ha solo una funzione decorativa, di lieve entità, ininfluente riguardo alla disciplina delle distanze;
ribadendo che l'attore aveva chiesto l'accertamento di un accesso sul
“perimetrale Nord” della p.lla 3340, mentre il c.t.u. aveva accertato che avveniva sul lato Sud e che il passaggio si poneva solo al confine con la p.lla 3337, mentre la servitù aveva come sede la p.lla 1197, che costeggia la 3337, nuovamente argomentando in ordine alle precedenti risultanze dei procedimenti possessori e reiterando le richieste istruttorie avanzate in prima istanza, non ammesse dal tribunale.
Gli appellanti, pertanto, così concludevano:
“In via preliminare:
a) Per tutti i motivi sopra esposti, ricorrendone i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata b) Sempre in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c.
7 c) dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore non avendo in alcun modo provato la titolarità e la proprietà della zonetta di terreno in Ischia alla località
Mandarino di circa mq 68 (sessantotto) confinante con beni aventi causa dal
[...]
, aventi causa da e in CP_6 CP_7 Controparte_2 Controparte_8 catasto al foglio 104 plla 1441, nonché l'esistenza dell'asserita servitù di passaggio d) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta Parte_1
e) Dichiarare la nullità della CTU resa dal EC per tutti i motivi Per_4 sopra esposti nel merito:
f) rigettare le domande infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello g) In via subordinata qualora ritenuto necessario ordinare la rinnovazione della
CTU espletata in primo grado h) Ammettere le prove richieste nella seconda e nella terza memoria ex art. 183,
VI comma, c.p.c. ritualmente depositate dagli appellanti nel giudizio di primo grado.
i) Condannarsi, comunque, parte attrice alle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
B.b.) Si costituiva resistendo, con varie argomentazioni, RO
all'impugnazione, e così concludendo:
“preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità dell'avverso gravame, per quanto detto sub 1.; in via gradata chiede il rigetto dello stesso, stante la sua totale infondatezza sia in fatto che in diritto, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con attribuzione.”.
B.c.) Si costituiva il quale aderiva per la gran parte alle Controparte_2
difese svolte dagli appellanti principali, così concludendo:
“in accoglimento del gravame, anche con diversa motivazione, la Corte dichiari la carenza di legittimazione passiva di , lo estrometta dalle statuizioni Controparte_2 definitive in quanto non è a lui riconducibile il “facere” della originaria domanda ed, in ogni caso, dichiari non provata la domanda di “naegatoria ” e revochi gli CP_9 obblighi di fare posti a carico di;
il tutto con il favore di spese e Controparte_2
8 compensi da assegnare al sottoscritto per anticipo fattone”.
B.d.) e non si costituivano, con declaratoria della loro CP_3 CP_4
contumacia.
B.e.) Dichiarata inammissibile la chiesta sospensiva, la causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 60 + 20 (decorrenti dalla successiva ordinanza del 14.2.2025).
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Col primo motivo di appello viene denunciata la nullità della sentenza in quanto, nonostante fosse stata fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la pronuncia sarebbe stata poi adottata a distanza di un anno senza lettura del dispositivo e della motivazione, requisito che attiene alla struttura stessa del modello decisorio previsto dalla disposizione in discorso.
Occorre, innanzi tutto, evidenziare che il precedente citato dagli appellanti si riferisce, per la verità, alla diversa ipotesi in cui il giudice ha dato lettura del dispositivo senza contestuale stesura e conseguente lettura anche della motivazione, cosa che, richiedendo la citata disposizione la ricorrenza di entrambi, comporta che il giudice, omettendo di motivare, non può più farlo successivamente, avendo consumato la sua potestas decidendi, con conseguente nullità della sentenza, in sostanza, per integrale mancanza della motivazione.
Nel caso in esame, invece, la sentenza avrebbe, per così dire, un contenuto completo, differendo, però, dal modello decisorio che il giudice aveva previsto di adottare.
Ma è evidente che la censura non è pertinente posto che al giudice non è 9 impedito di revocare, anche implicitamente, l'ordinanza con cui ha disposto la discussione orale, e decidere la causa seguendo il modello ordinario.
Nella specie non è stato possibile acquisire il fascicolo 'cartaceo' di primo grado e, dall'esame del fascicolo telematico, non consta la redazione di verbali assunti in forma telematica nativa.
Per tale ragione, all'atto della spedizione a sentenza, la corte ha richiesto alle parti, tra cui evidentemente gli stessi appellanti maggiormente interessati a documentare le circostanze che hanno portato alla decisione, di produrre copia degli atti del fascicolo d'ufficio di primo grado, ma nessuna vi ha provveduto,
tantomeno offrendo spiegazioni del mancato deposito, per quel che qui interessa,
del verbale di udienza del 31.10.2019.
Dallo storico del fascicolo telematico emerge, diversamente da quanto prospettato dagli appellanti, che in quell'udienza la causa venne assunta “in
decisione con rinuncia termini per conclusionali”, di tal che nessuna violazione sussisterebbe, ove si consideri, oltretutto, che la causa era stata rimessa sul ruolo e che le parti avevano già provveduto a depositare i propri scritti conclusionali,
essendo stata decisa col modello ordinario e non mediante decisione ex art. 281
sexies c.p.c..
Né il motivo di appello è teso, del resto, a denunciare una qualche lesione al diritto di difesa.
In ogni caso, la nullità della sentenza per mancata lettura di dispositivo e motivazione non rientra tra le cause tassativamente previste di rimessione al primo giudice, dato che comporta che il giudizio andrebbe rifatto ad opera della corte – eventualità che finisce, a ben vedere, per coincidere ontologicamente con un giudizio in cui al giudice del gravame vengano riproposte le medesime
10 questioni che erano state affacciate in primo grado, considerata la struttura del giudizio di appello, che può assumere anche un carattere integralmente devolutivo – avendo gli appellanti svolto compiutamente le proprie difese tese a negare la fondatezza della domanda, rectius, delle domande, avanzate in prima istanza da RO
C.b.) D'altro canto, la dedotta nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo e della motivazione, presentandosi come l'atto terminale del giudizio,
a mente dell'art. 159 comma 1 c.p.c., lascerebbe impregiudicati gli atti assunti in precedenza e, nel caso che qui interessa, l'istruttoria si è svolta attraverso la produzione documentale e con l'espletamento di una c.t.u., sui cui accertamenti il tribunale ha integralmente fondato la decisione.
In ragione di ciò, appare opportuno esaminare prima il motivo che gli appellanti propongono per quarto, con cui chiedono la declaratoria di nullità della consulenza d'ufficio svolta in primo grado.
Il motivo è infondato.
Il c.t.u. inviava alle parti comunicazione con la quale le avvisava che avrebbe effettuato un ulteriore accesso sui luoghi di causa in data 29.12.2015, alle ore
11:30.
Nella stessa comunicazione rappresentava che si sarebbe prima recato presso il comune per ritirare la documentazione richiesta in data 23.11.2015.
Successivamente, in data 29.12.2015, redigeva due verbali.
Il primo redatto presso il comune, alle ore 10:30, con cui dava atto delle operazioni effettuate e della documentazione acquisita in quella sede, datata e timbrata.
Il secondo relativo all'accesso sui luoghi di causa in cui dava preliminarmente
11 atto che “In luogo del previsto orario come comunicato ai procuratori di parte previo avviso telefonico, si è giunti sui luoghi di causa alle ore 12,50” e che erano presenti il c.t.p. dell'attore nonché . Parte_2
E' vero che sussiste una discrasia con la data riportata sulla documentazione acquisita presso il comune (28 dicembre 2015), ma è indubitabile che il c.t.u.
'attesta' di essersi recato in data 29.12.2015 ad una ben precisa ora per ritirare quella documentazione, acquisendone dell'altra, così come è analogamente
'attestato' che del differimento del sopralluogo presso i luoghi di causa veniva dato “previo avviso telefonico” ai procuratori delle parti.
Il consulente è un ausiliario del giudice e agisce come pubblico ufficiale, di tal che per rimuovere le sue attestazioni aventi efficacia fidefacente non basta tacciarle come false, ma occorre proporre formale querela di falso.
Nel caso in esame il c.t.u. non solo dà atto di quanto fatto personalmente presso il comune (potendo la data differente essere dovuta ad un errore), neppure spiegando gli appellanti da dove dovrebbe rinvenirsi la prova che tale documentazione sarebbe stata ritirata dal c.t.p. del ma 'certifica' di avere P_
avvisato i procuratori delle parti del differimento dell'accesso presso i luoghi di causa sostanzialmente per poco più di un'ora rispetto a quella inizialmente prevista.
Sicché, l'eccezione è da respingere, dovendo, altresì, rimarcarsi che al di là
della contestazione dell'utilizzo di apparecchiatura fornita dal c.t.p. dell'attore,
nulla è stato dedotto relativamente al suo eventuale erroneo utilizzo o alla incongruenza o inattendibilità dei dati acquisiti per il suo tramite.
Sempre restando sul piano dell'istruzione svolta, si osserva che gli appellanti
'reiterano' le istanze di prova che avevano avanzato in primo grado, ma mancano
12 del tutto di illustrare a quali specificamente si riferiscano e, soprattutto, i risultati di prova che con esse intendono conseguire ai fini della riforma della sentenza di primo grado, di tal che la richiesta è da stimare inammissibile.
C.c.) Per quel che concerne i motivi secondo e terzo, che gli appellanti intitolano come difetto di legittimazione attiva e passiva, si osserva innanzi tutto che le questioni poste riguardano la prova della titolarità attiva e passiva,
considerato che non si dubita che, dal lato della mera affermazione del diritto,
si afferma titolare del diritto di servitù di cui chiede RO
l'accertamento e del diritto a negare la servitù asseritamente esistente a vantaggio della proprietà avversaria, così come afferma che detti diritti vengono
'rivendicati' nei riguardi dei convenuti in quanto proprietari dei fondi attraverso i quali è vantato il passaggio per giungere al proprio e contro i quali si vogliono negare le servitù esercitate a vantaggio del fabbricato edificato sulla p.lla 1823.
Diversa è, appunto, invece, la questione della prova che quei diritti appartengano al o che siano dei convenuti. P_
C.c.i.) Partendo dalla questione sollevata in merito alla proprietà del fabbricato, dedotta esclusivamente assumendo che esso apparterebbe allo , Pt_2
la stessa prospettazione in primo grado della (ivi compreso CP_2 CP_2
che aderisce in questa sede a quella degli appellanti ),
[...] Parte_3
manifesta la sua infondatezza, posto che il difetto di titolarità dal lato passivo viene collegato ad un preliminare di vendita a favore dello prodotta agli Pt_2
atti, avente, pertanto, portata obbligatoria e non traslativa della proprietà, mentre non appare controverso che la particella su cui è stato edificato il fabbricato
(appunto la 1823) appartiene ad cui appartiene di conseguenza Controparte_2
anche l'edificio realizzato – cosa sostanzialmente ammessa 'tra le righe' in alcuni
13 passaggi pure dagli appellanti – mentre per le p.lle 3337 e 3340 esse sono in comunione tra il medesimo e i figli e Controparte_2 Pt_1 CP_3 CP_4
sebbene occorrerà, come vedremo, ritornare sul punto.
C.c.ii.) Circa il difetto di prova dell'esistenza della servitù in capo al P_
in primo luogo appare necessario sgombrare il campo da un equivoco di fondo in cui, in particolare, sembra incorrere anche Controparte_2
Il tribunale ha anteposto considerazioni in ordine alla qualificazione giuridica delle domande proposte dal facendo espresso riferimento al fatto che P_
esse riguardavano azioni sussumibili nell'ambito di quelle rivolte alla declaratoria di esistenza di una servitù di passaggio (confessoria servitutis), o dirette a negare l'esistenza di servitù in favore del fabbricato costruito sulla p.lla 1823 di proprietà
di (negatoria servitutis: in tale ambito sembra, infatti, avere Controparte_2
incasellato anche la domanda riferita allo sconfinamento del cornicione, senza che vi sia stata espressa impugnazione sul punto).
Sicché, la dimostrazione della titolarità per esercitare le suddette azioni, come,
d'altro canto, affermato dal giudice di primo grado, non richiedeva la cd. probatio
diabolica necessaria per proporre l'azione ex art. 948 c.c..
Tanto premesso, si evidenzia che il motivo proposto dalla e dallo CP_2 Pt_2
si incentra sulla mancata “individuazione”, nell'atto di acquisto per notar Per_2
del 27.7.2007, della servitù di passaggio in favore del fondo costituito dalla p.lla
1441, di proprietà dell'attore.
Al riguardo, in termini generali, occorre ricordare che in ragione dell'ambulatorietà delle servitù e della loro inerenza al fondo, l'esistenza della servitù si verifica erga omnes, in dipendenza del fatto che questa segue il fondo servente in ogni eventuale vicenda traslativa;
così come, dal lato del fondo
14 dominante, l'inerenza della servitù al fondo stesso ne determina la inseparabilità
da esso ed in forza sempre dell'ambulatorietà, il suo automatico trasferimento nel caso di trasferimento della proprietà del fondo, anche se nulla venga precisato o stabilito nel titolo.
In ogni caso, il c.t.u. ha provveduto ad una compiuta disamina delle vicende che, a partire dall'atto notarile del 1907 in cui veniva costituita la servitù invocata dal hanno interessato i fondi in questione, poi pervenuti al e agli P_ P_
contenuta alle pagg. da 5 a 17 e segnatamente riguardante 1) l'Atto di CP_2
divisione per Notar rep. n. 5202 del 16.6.1907, 2) l'atto di Persona_5
divisione per Notar Rep. 29016 del 13.5.1971, 3) quello di Persona_6
vendita e donazione per Notar Rep. 561 del 27.12.1978, Persona_7
4) l'atto di donazione per Notar Rep. 41302 del 3.5.1991ed infine Persona_8
l'atto di vendita per Notar Rep. 84757 in favore del a cui Persona_8 P_
si rimanda integralmente e sul cui contenuto ed effetti tra un momento si tornerà
nel dettaglio ai fini della ricostruzione del passaggio relativo alla servitù oggetto di causa.
D'altro canto, come si è anticipato, invece, nel costituirsi, Controparte_2
che era contumace in primo grado, incorre nell'errore di prospettiva segnalato in apertura, di contestare il diritto del facendo nuovamente riferimento al P_
suo difetto di “legittimazione attiva” e alla “sua domanda di negatoria servitutis,
riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 948 cpc” [evidentemente c.c.],
assumendo genericamente sempre che l'atto per notar del 27.7.2007 Per_2
conteneva una semplice dichiarazione unilaterale e che i diritti ivi menzionati non sarebbero pervenuti con valido titolo e con continuità della trascrizioni, che riguardavano soggetti terzi i quali non vantavano diritti sui cespiti dei convenuti,
15 focalizzando in maniera perplessa e confusa la contestazione sulla prova della titolarità richiesta per le azioni di rivendica della proprietà.
C.c.iii.) Relativamente alla ricostruzione del percorso di cui all'atto del 1907 e ai successivi passaggi di proprietà e frazionamento dei fondi, il c.t.u. si è poi così
diffusamente espresso:
“…dalla compravendita effettuata dal sig. nel 2007, essi vengono P_ richiamati come risultanti dai precedenti atti di provenienza del bene, si procederà a ritroso ad esaminare i vari atti di compravendita susseguitisi nel tempo, avendo al contempo già riportato gli stessi in ordine cronologico al paragrafo 2.
Con il sopracitato atto (All.
8.D a) il sig acquistava dalla sig.ra RO il fondo sito in Ischia alla località Mandarino riportato in catasto Persona_9 al foglio 14 p.lla 1441.
All'art. 2 viene riportato: " la vendita riflette il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura, con ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive e/o passive eventualmente esistenti e diritti di comunione comunque relativi, il tutto come pervenuto alla parte alienante in forza dei titoli e del possesso esercitato."
All'art. 3 viene precisato che la sig.ra era titolare del bene in Persona_9 virtù dell'atto per notaio del 27.12.1978 trascritto a AP il 15.01.1979 ai n. Per_7
1385/1248.
Con tale atto il sig. vendeva riservandosi l'usufrutto in favore P_0 suo e dopo di lui alla moglie la nuda proprietà del bene di che P_1 trattasi in favore dell'allora signorina Persona_9
Passando ad esaminare l'atto di trasferimento della proprietà del 27.12.1978 (All.
4.D a), con esso, il sig. vendeva alla sig.ra la P_0 Persona_9 nuda [proprietà] di alcuni suoi beni e più precisamente:
- fondo sito in località Mandarino con fabbricato rurale di mq. 64 di estensione complessiva di are 4,11 in catasto al foglio 14 p.lla 1437, confinante con beni Per_10
e viottolo condominiale dal lato sud.
[...] Per_11
- piccola zonetta di terreno poco distante dalla precedente di are 0,68 in catasto al foglio 14 p.lla 1441 confinante con aventi causa da CP_6 [...]
aventi causa da e CP_7 Controparte_2 Controparte_8
16 All'art. III viene riportato:
I trasferimenti riflettono i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù e diritto di comunione relativo. Così come pervenuti al venditore.
L'alienante ...dichiara di esserne pieno ed esclusivo proprietario del terreno in virtù di successione dal padre .. e da fratello ... e Persona_12 CP_7 successivo atto di divisione per Notar del 13.05.1971 registrato il Persona_6
26.05.1971 al n. 604...
Pertanto, andando ad esaminare l'atto di divisione del 13.05.1971 (All.
2.D a) con l'allegato tipo di frazionamento (All 3.D a), si vede che con esso, i P_2
, e , eredi del proprio
[...] P_3 Pt_1 Per_10 P_0 P_4 CP_8 genitore sig. deceduto il 29.06.1954, provvedevano ad acquisire Persona_12 ciascuno la propria quota spettante dell'eredità, ivi compresa la quota di usufrutto della genitrice sig.ra deceduta il 16.08.1966 e dell'altro germano Persona_13
celibe, deceduto in Argentina il 01.02.1970. CP_7
I beni costituenti la massa ereditaria da dividere erano siti in Ischia ed in particolare, alla località Mandarino, tra essi risultavano dall'atto in questione, quelli come di seguito riportati:
1) Fondo rustico costituito da un appezzamento di forma rettangolare dell'estensione di circa are diciannove (are 19,60) confinante con Persona_14
eredi di , eredi di
[...] CP_6 P_0 Persona_15 ed aventi causa da In catasto alla partita 7724
[...] Persona_16 foglio 14 p.lla 720 , are 15,58 e p.lla 753, are 4,02.
2) Poco distante altro vigneto esteso di circa are cinque (are 5,00), confinante con
, eredi di , ed aventi causa da P_5 CP_6 CP_7 [...]
(omissis). In catasto alla partita 7724 foglio 14 p.lla 755 are 5,00. Persona_16
3) Ancora poco oltre vigneto esteso circa are quattro e centiare settantanove (are
4,79), confinante con eredi di eredi di , aventi Persona_15 CP_6 causa da ed aventi causa da . In catasto alla Persona_16 Controparte_2 partita 7724 foglio 14 p.lla 725 are 3,70 e p.lla 749 are 1,09.
In relazione ai terreni come sopra elencati all'atto della formazione delle quote, risulta che la particella 749 della consistenza di are 1,09 a seguito del tipo di frazionamento eseguito in data 08.10.1970 (All.
3.D a) viene suddivisa nella 749 a
(are 0,41) e nella 1441 (are 0,68), ovvero da essa trae pertanto origine il mappale
17 rappresentante il fondo di proprietà attorea.
In particolare occorre sottolineare, per quanto sarà meglio in prosieguo riportato, che la particella 749 (ex 749a) di are 0,41 assieme alla 725 di are 3,70, ad essa contigua, diviene di proprietà del condividente sig. mentre la 1441 Controparte_8
(ex 749b) della consistenza di are 0,68 diviene di proprietà del condividente sig.
. Quest'ultima come testualmente riportato " risulta distaccata a sud P_0 dell'intero (ovvero del fondo costituito dalle p.lle 749 e 725) con retta est - ovest che si identificava con la maceria di sostegno del terrazzamento di terreno;
confina con eredi , aventi causa da e restante CP_6 CP_7 Controparte_2 fondo. Identificata nel frazionamento al foglio 14 p.lla 749/b che ha preso il nuovo numero 1441...
Per quanto attiene le servitù e gli altri diritti inerenti ai fondi oggetto della divisione, ai punti 1, 2 e 3 dell'art. VII, in primo luogo viene precisato, che gli accessi alle quote di terreno di alcuni degli eredi avverranno attraverso il viottolo condominiale posto a sud della p.lla 1437 (ex 720 b) o il che è lo stesso a nord della particella 1439 (ex 720 d) che in prosieguo è proprio il viottolo ad oggi asfaltato
(foto n. 15- Elab.
2.C ed Elab.
6.C) che corre lungo il lato nord delle particelle 724,
725 e delle p.lle 3338 e 3337, quest'ultime di proprietà dei convenuti.
In merito agli altri fondi, tra cui quello riportato al foglio 14 p.lla 1441, di proprietà attorea, al punto 4 dell'art. VII, viene precisato:
"Gli accessi a tutte le altre zone di fondo avverranno dalle vie condominiali esistenti e di cui è menzione nell'atto di divisione per notar del 16 giugno Per_3
1907, con cui i beni pervennero al genitore dei condividenti, sig. Persona_12 trovandosi dette zone a confine delle citate vie." (corsivo aggiunto).
Appare perciò evidente che occorre fare esplicito riferimento a quanto in esso riportato per dare compiuta risposta al quesito in esame.
Con tale atto (All.
1.D a) i germani eredi di , CP_6 P_0 provvedevano alla divisione dei beni costituenti la massa ereditaria, sulla base del progetto delle quote divisionali redatto dall'ing. Persona_17
Tra i beni (pag. 5, punto A) era ricompreso il "fondo vigneto sito alla contrada
Mandarino, confinante con vigneto e eredi di Persona_18 Persona_19 ad est, di ed eredi di a sud degli stessi eredi di Persona_20 Persona_21
ad ovest, e dei germani di a nord." Persona_21 Per_14 Per_14
Esso era della "effettiva estensione di ettari uno, are diciassette e centiare ottanta,
18 pari a moggia di antica misura tre e centesimi quarantotto".
Alla stessa pag. 5 si legge inoltre:
"vi si contiene presso l'insenatura del confine est, un cellaio ricavato nel terrapieno munito di opera muraria nella parte anteriore, e contenente tre palmenti con interposta vasca in fondo;
più altro simile cellaio lateralmente ad ovest, contenente cisternuola di circa dodici metri cubi presso il fianco nord, prolungantesi in una diramazione a sud ovest e capace di un sol filare di fusti, munita di vano in fondo per ventilazione. Ambedue questi cellai sono preceduti da un viale di accesso di larghezza metri tre e lunghezza circa metri trenta, funzionante anche da cortile, ed occupato da un filare di viti presso il lato ovest.
Vi si accede (al fondo) mercè due strade distinte, l'una dalla contrada Casalauro, avente il suo percorso lungo il confine ovest col prolungamento sul confine sud, dovendo servire anche di passaggio al limitrofo fondo di e l'altra che, Persona_20 attraversando tutto il cosiddetto Mandarino, finisce presso l'entrata del viale relativa ai cellai suddetti, essendo del resto comune ad altri proprietari della località."
Nel fondo in questione, era ricompreso, il fondo, oggetto della lite, attualmente di proprietà dell'attore, riportato in catasto terreni al mappale 1441 del foglio 14 del comune d'Ischia.
Sulla base di quanto innanzi riportato in merito agli accessi come indicati, si è provveduto alla loro individuazione dandone rappresentazione grafica nell'apposito elaborato grafico (Elab.
5.C) dove è stato riportato il fondo oggetto di divisione nella sua originale consistenza, per cui si può vedere come nella via proveniente da contrada Casalauro, che corre lungo il confine ovest del fondo con prolungamento lungo il confine sud fino ad arrivare al fondo di proprietà sia incluso anche il CP_5 tratto relativo alle attuali p.lle 648 e 1197 (di altra ditta) confinanti con la p.lla 3337
e quello tra le particelle 3340 e 1823, queste ultime tutte di proprietà dei convenuti
(All. da 16.D a ad All. 18.D a).
In particolare si sottolinea come la p.lla 726 di proprietà (All. 16.D P_6
a), sia stata poi acquistata dal convenuto e poi frazionata nelle p.lle Controparte_2
3337,3338,3339 e 3340 (All. 16.D a ed All. 17.D a). (corsivo, nonché sottolineatura e grassetto aggiunti da questa corte in relazione alla configurazione e consistenza dell'originario fondo).
Nel prosieguo dell'atto di divisione si procede alla formazione di quattro quote costituite da porzioni del suddetto fondo e relative porzioni di altri fabbricati
19 anch'essi ricompresi nella massa ereditaria.
Alla pag. 21 al punto 7) viene ulteriormente precisato che " resta in comune ai quattro condividenti germani il diritto di passaggio, o la via che sia, CP_6 contornante il fondo A) grande, lungo il confine ovest e sud, fino al fondo di
Persona_20
Pertanto si ha ulteriore conferma di quanto innanzi esposto circa il percorso come evidenziato negli elaborati grafici.
Ancora si legge: Resta comune anche ai quattro condividenti la via attuale che dal punto di contatto a nord dei corpi medio e sud ovest del fondo A) grande, attraversa lo stesso corpo medio, e piega verso sud, per dare accesso ai cellai.
Ovvero allo stesso punto viene pure evidenziata l'esistenza del viottolo condominiale che attualmente passa a nord della p.lla 1439 e a sud della particella
1437 (come poi citato nell'atto di divisione del 1971 - All.
2.D a - e richiamato in quello del 1978 - All.
4.D a ) e poi piega in direzione sud (lungo il lato ovest della p.lla 1001) fino all'accesso ai cosiddetti cellai (foto n. 16,17) come indicato nel grafico redatto (Elab.
6.C).
Infine con riferimento all'ultima parte del fondo oggetto di divisione, ovvero quella costituente le ultime tre zone del corpo sud est, si legge:
La via di passaggio poi per le tre ultime zone del corpo sud est del fondo A) grande, si praticherà dal cortile o viale dei cellai, mercè apposita scala da costruirsi propriamente presso il punto di contatto tra il viale, il limitrofo fondo di Per_18 [...]
ed il corpo sud est, e si prolungherà lungo il confine nord dello stesso corpo Per_18 sud est, fiancheggiando la maceria limitrofa al fondo .... (omissis). Per_18
Si dà pertanto notizia della costruzione di una scala per accedervi, in quanto posto a quota superiore, con prolungamento della via lungo il confine nord del corpo sud est, ovvero delle attuali particelle 755, 756. Alla pag. 23 si legge che la seconda quota veniva assegnata "al condividente sig. ". Persona_12
In essa risulta ricompreso il fondo di proprietà attorea, identificato con il mappale
1441, oggetto di lite.
Da quanto innanzi evidenziato, ovvero dall'esame della documentazione richiamata, appare evidente l'esistenza di un viottolo gravato da servitù pedonale che passando sulle attuali particelle 648 e 1197 (costeggiando il confine ad est con la p.lla 3337) e proseguendo poi sul confine tra le particelle 3340 e 1823 (Elab.
2.C) in direzione ovest - est, consentiva l'accesso alla particella 1441 dell'attore ed alle altre
20 ad essa adiacenti nella stessa direzione, come lamentato da parte attrice
(sottolineatura e grassetto aggiunti sempre dalla corte).
Esso, da quanto evidenziato, ovvero da come facilmente desumibile da quanto riportato dagli atti richiamati, e come evidenziato negli elaborati grafici redatti (Elab.
2.C ed Elab.
4.C) costituisce l'unico accesso legittimo alla particella in questione.
(sempre sottolineatura e grassetto aggiunti).
Pertanto allo stato attuale il viottolo che consente il libero accesso al fondo attoreo risulta effettivamente impedito lungo la particella 1197 dall'apposizione di un cancello in legno con lucchetto (foto n. 13), posto in essere dai convenuti
(affermazione confermata da quanto riportato a margine della foto c di All. 10.D c).
Esso, poi, in prosieguo tra le particelle 1823 e 3340, risulta impedito sulla via
Mazzella, dall'apposizione del cancello di ingresso in ferro a chiusura del terrazzo antistante l'abitazione di proprietà dei coniugi , risultante per quanto Persona_22 innanzi sottolineato, realizzato in parte proprio su di esso (foto n. 03,04), e perciò con la parte terminale verso est ad una quota superiore rispetto a quella del terreno
(corsivo aggiunto).
Il terrazzo, contrariamente a quanto eccepito dai convenuti sulla base anche dell'ordinanza emessa dal G. U. dott. Carlo Bardari (All. 12.D c), non è risultato essere una pertinenza dell'abitazione dei coniugi - , poichè di esso, CP_2 Pt_2 realizzato sulla particella 3340, non vi è menzione nella documentazione relativa alle istanze di sanatoria presentate dal sig. ne vi è traccia nei grafici ad Controparte_2 esse allegati (All.
1.E2 r ed All.
8.E2 r), mentre sugli stessi grafici è riportata in maniera certa dal loro tecnico l'esistenza del sopracitato viottolo pedonale (pagg. 3
e 11 di All.
1.E2 r) (corsivo e sottolineatura aggiunti sempre dalla corte).
Proseguendo in direzione ovest est, ovvero lungo il lato sud della p.lla 3340, il libero accesso è poi impedito dall'apposizione di una fioriera con rete superiore che di fatto fa da chiusura al viottolo in corrispondenza della particella 1441 dell'attore.
In merito alle eccezioni sollevate dai convenuti nei propri scritti, difensivi si fa osservare che riguardo la particella 724 adiacente alla p.lla 1441, anch'essa di proprietà del sig. acquistata dai sig.ri e RO P_5 [...] con atto di compravendita per Notaio del 21.12.2004 rep. 4478 Per_23 Per_24
(All.
6.D c), è vero che forma nella sua parte alta a terrazzamento un tutt'uno con la
1441, ma circa la sua accessibilità proprio con riferimento alla parte alta, valgono le stesse considerazioni svolte per la particella 1441 in quanto all'origine deriva
21 anch'essa dall'atto di divisione per notaio del 1907 (All.
1.D a), in quanto Per_3 facente parte del medesimo fondo e servita dallo stesso viottolo.”.
A fronte di tali riscontri compiutamente argomentati, che, per tale ragione si è
ritenuto opportuno riportare per esteso – i quali danno conto, in primis, della comune derivazione dei cespiti poi pervenuti al e agli P_ CP_2
dall'originaria proprietà divisa con l'atto del 1907 e poi della predisposizione delle vie di accesso alle porzioni oggetto della divisione e persino dell'esistenza del viottolo antistante il fabbricato desumibile dalla stessa documentazione di provenienza – gli appellanti, oltre ad avere infondatamente, come visto, CP_2
eccepito la nullità della c.t.u., hanno lamentato che non si sarebbe tenuto conto di un precedente giudizio che avrebbe accertato l'inesistenza della servitù
rivendicata dal senza, però, contrapporre valutazioni fondate su elementi P_
circostanziati tali da confutare quanto accertato dal c.t.u. in ordine alla diversità
del percorso che aveva interessato l'altro giudizio;
che l'ausiliare del giudice avrebbe accertato l'insistenza della servitù su particelle aliene alle parti in giudizio, confinanti con la proprietà “arrogandosi” il diritto di correggere CP_2
l'atto di citazione dell'attore, questione sulla quale torneremo tra un momento,
deducendo l'asserita inadeguatezza del rilievo operato attraverso Google Earth e non con la mappa risalente al 1907, ma nuovamente mancando di argomentare in ordine a quali differenti risultati si sarebbero dovuti conseguire, considerato che il c.t.u. ha sicuramente raffrontato il rilievo dell'epoca con la situazione attuale dei luoghi;
hanno sostenuto che si sarebbe dovuto tenere conto delle acquisizioni e conoscenze personali dei luoghi del loro c.t.p., dimenticando che si tratta di
'opinioni' sempre provenienti da un tecnico di parte, peraltro ampiamente confutate dal consulente d'ufficio e, in alcuni casi, basate su errori evidenti, per
22 esempio riguardo alla “unitarietà” delle proprietà relative alla p.lla 1441 del e a quelle antistanti, invece appartenenti al fratello;
hanno continuato ad P_
affermare che il poteva accedere al proprio fondo attraverso diverso P_
percorso, questione che, oltre ad essere stata smentita dal c.t.u. circa la praticabilità di tale accesso senza che ciò sia stato effettivamente sottoposto a confutazione, è anche irrilevante giacché la controversia non verte sulla costituzione coattiva di una servitù, ma sull'accertamento di una servitù già
esistente; hanno stigmatizzato la circostanza che il percorso individuato dal consulente d'ufficio, anche in relazione al passaggio sulla p.lla 3340, avverrebbe in maniera diversa 'per punti cardinali' da quella indicata dal c.t.p. del P_
questione anch'essa irrilevante, considerato che quel che conta, e ciò che doveva essere confutato, è l'ubicazione del 'tracciato' previsto nell'atto del 1907, non dovendo certo quanto accertato in maniera esaustiva e ampiamente giustificata dal c.t.u. corrispondere in maniera speculare con le deduzioni svolte dall'attore,
incentrandosi, comunque, la causa sull'accertamento della servitù prevista nell'atto del 1907 insistente sulle p.lle in proprietà CP_2
C.c.iv.) In ogni caso, però, parte della statuizione di primo grado in relazione all'affermata servitù di passaggio merita di essere, per le ragioni che si vanno ad esporre, riformata.
Infatti, come lamentano gli appellanti, la domanda del presupponeva, P_
sempre partendo dall'atto del 1907, l'esistenza e l'esercizio della servitù sulle p.lle 3337 e 3340, avendo chiesto anche la rimozione di ogni ostacolo o impedimento al passaggio, ed il giudice di primo grado ha accolto la domanda condannando tutti i convenuti e il terzo chiamato anche alla CP_2 Pt_2
rimozione del cancello in legno che si pone come primo ostacolo lungo il
23 percorso ricostruito puntualmente dal c.t.u. quale tracciato originariamente previsto nell'atto del 1907.
Tale cancello in legno, per come emerso dalla stessa c.t.u., è risultato però
installato su una particella non appartenente ai convenuti (la 1197), oltre ad avere l'ausiliare del giudice individuato l'insistenza del viottolo di passaggio su un'altra particella in proprietà di terzi (1197 e 648).
Sul punto la difesa del nulla 'eccepisce', anzi aderendo alle P_
conclusioni del c.t.u., 'elogiando' la puntualità dell'accertamento.
Sotto altro profilo, la prova che quel cancello fosse stato apposto dai coniugi
è ricavata dalla c.t.u. e non attraverso specifica attività istruttoria, Parte_3
avendo il consulente d'ufficio 'desunto' ciò dalla foto inviatagli dal consulente di parte della ing. , in cui è raffigurato il predetto cancello con la CP_2 Per_15
dicitura “Cancelletto in legno, munito di lucchetto, installato dai coniugi – CP_2
da oltre sette anni, non menzionato nel Ricorso di tutela possessoria”. Pt_2
Ma, oltre ad essere una dichiarazione 'acquisita' dal c.t.p., cui non può certo essere conferita valenza confessoria, la stessa è smentita dal medesimo consulente di parte, che in altri passi delle sue osservazioni, sostiene l'esatto contrario,
assumendo che esso è funzionale alle esigenze della terza proprietaria del fondo.
Peraltro, quand'anche il cancello fosse stato effettivamente realizzato dalla e dallo , la sua rimozione interesserebbe, comunque, la proprietà di CP_2 Pt_2
un terzo.
Così stando le cose, però, l'affermazione del diritto di servitù rispetto alle p.lle
648 e 1197 tra cui anche quella su cui è posizionato il cancello, con la condanna alla riduzione in pristino, interessando un facere riferito ad opere che andrebbero eseguite anche a carico di parti non evocate in giudizio, si pone effettivamente
24 fuori dal perimetro della domanda avanzata dal essendo noto, sotto altro P_
profilo, che non sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari dei fondi attraversati dalla servitù, a patto, però, che non debbano essere eseguite opere su tali fondi, alla cui esecuzione non possono non ritenersi interessati anche detti proprietari.
Peraltro, andrebbe rilevato che, per come statuito in dispositivo, neppure vi è
stata una affermazione della esistenza della servitù su dette particelle, considerato che essa è riferita esclusivamente “in favore del fondo attoreo” ed “a carico del fondo dei convenuti”, riferendosi la loro condanna soltanto, sul punto,
“all'esecuzione dei lavori necessari alla riduzione in pristino”.
Non essendo la domanda stata proposta sul presupposto che interessasse anche tali particelle – cosa emersa dalla c.t.u. – non si verte in tema di difetto di integrità del contraddittorio, con conseguente rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., ma, piuttosto, come dedotto a motivo di censura, di illegittimità della pronuncia, anche perché adottata in mancanza del legittimo contraddittore, cosa che comporta, in parte qua, il rigetto della domanda essendo stata pronunciata una statuizione diversa da quella richiesta, che implicavano la condanna anche di soggetti non evocati in lite.
C.c.v.) La domanda del però, si componeva al riguardo di una P_
pluralità di petita, essendo tesa ad accertare, anche sub 6, l'illegittimità della chiusura del viottolo di accesso alla p.lla 1441, tramite la creazione del terrazzo antistante il fabbricato edificato sulla p.lla 1823 con apposizione del cancello in ferro e dal lato opposto di una fioriera che ne impediva il passaggio, con declaratoria sub 7 che il fondo che costeggia il detto fabbricato è gravato da servitù di passaggio in favore del fondo P_
25 Rispetto a tali domande, accolte in primo grado, visto quanto argomentato al precedente paragrafo C.c.iii.), l'appello non può che essere rigettato, con conferma delle statuizioni rivolte a rendere libera l'area antistante il fabbricato,
stante l'esistenza della servitù di passaggio in favore del fondo di cui alla p.lla
1441 del P_
Peraltro, in chiusura di ragionamento sul punto, la corte non può fare a meno di osservare che, dalla stessa conformazione dei luoghi, nonché dalle foto accluse sia alla c.t.u., che da quelle prodotte dall'attore, appare, in verità, evidente la pregressa esistenza del passaggio invocato dall'appellato (vds. per es. foto 6 c.t.u.
e file “foto dei luoghi” prodotte da parte attrice, in particolare foto 8), come
'confessato' negli stessi elaborati grafici relativi all'istanza di sanatoria.
C.d.) Ad analoga ultima conclusione, con rigetto dell'appello, deve giungersi anche riguardo al motivo di gravame afferente le statuizioni di primo grado relative alla regolarizzazione della finestra in luce e alla eliminazione del cornicione che 'sconfina' nella proprietà P_
Innanzi tutto, vanno fatte alcune precisazioni.
Il giudice di primo grado, come si è già detto in apertura, riguardo alla domanda relativa al cornicione, non sembra avere fatto distinzione nella qualificazione dell'azione, come negatoria, rispetto a quella riferita alla apertura della finestra e ciò non è oggetto di contestazione ad opera degli appellanti.
Inoltre, per quel che concerne la finestra, alla fine di pag. 22 dell'atto di appello, gli appellanti paiono adombrare la circostanza (reiterando una deduzione fatta in comparsa conclusionale di prima istanza) che la proprietà oggi abitata dai coniugi sia munita di comodo affaccio dal terrazzo sovrastante, Parte_3
imputando al c.t.u. di non avere rappresentato tale dato e prospettando, deve
26 supporsi, che l'eliminazione della finestra finirebbe, pertanto, per essere del tutto irrilevante, non eliminando la servitù di veduta.
Tale deduzione avrebbe potuto porre problemi afferenti alla diversa azione di aggravamento della servitù, ma, deve, però, osservarsi che né nella comparsa di costituzione in primo grado, né nelle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
tale questione era stata posta, sicché, non essendo entrata nell'oggetto del thema
decidendum, correlativamente non è entrata a far parte del thema probandum, con la conseguenza che quanto 'imputato' al c.t.u. non può trovare riscontro,
tantomeno, anche a voler ammettere che possa essere introdotto un tale nuovo tema di indagine in questa sede, che, sulla base della acquisizioni del giudizio di primo grado che non hanno interessato tale aspetto, possa darsi per effettivamente accertata l'esistenza di tale affaccio e della praticabilità del lastrico di copertura ai fini di una facile prospectio ed inspectio.
Tanto premesso, ritiene la corte che il precedente richiamato dagli appellanti a sostegno delle proprie ragioni non sia pertinente.
I cornicioni, gli sporti etc. non sono da considerare ai fini della disciplina delle distanze, ma nel caso in esame si sta discorrendo di sconfinamento nella proprietà
del ed anche se lo stillicidio delle acque non faceva parte della domanda P_
attrice, sussiste il suo interesse all'eliminazione del cornicione posizionato al di là
del confine tra le due proprietà.
Per il resto gli appellanti ripropongono le difese secondo le quali l'immobile sarebbe stato edificato prima del 1983, richiamando esclusivamente la domanda di sanatoria in data 27.3.1986, prot. 6040, con conseguente usucapione del diritto a conservare sia il cornicione che la veduta aperta sul fondo del P_
Ma, relativamente alla costruzione del fabbricato, il c.t.u., proprio esaminando
27 la cronologia seguita nella sua edificazione, attraverso la documentazione acclusa alle richieste di condono, così si esprime:
“…da un esame sommario dei grafici relativi al fabbricato realizzato sulla p.lla
1823, trasmessi in data 15.12.1987 (All. 12.E1 r) ad integrazione dell'istanza di condono, è risultato che, per quanto concerne l'attuale abitazione , vi Persona_22 era solo una richiesta di condono relativa alla realizzazione di un locale al piano seminterrato, destinato a garage (pagg. 3,4,6,12,13 di All.
1.E2 r) senza alcuna apertura sui fondi confinanti, dove era pure indicato il viottolo pedonale passante innanzi ad esso (elaborati grafici "planimetria generale" e "sezione A-A", pagg. 3,11 di All.
1.E2 r).
Quanto innanzi sottolineato si evince pure dalla relazione tecnica (All.
3.E2 r), dalle fotografie (All.
4.E2 r) e dall'accatastamento (All.
5.E2 r) depositati ad integrazione dell'istanza di sanatoria presso la sede comunale.
In particolare, nella relazione di perizia (All.
3.E2 r) la parte a nord dell'attuale abitazione dei coniugi viene descritta come un locale seminterrato in CP_2 Pt_2 corso di costruzione appartenente alla classe catastale C (con superficie di 60,50 mq. ed altezza 2,50 mt.) adibito a garage, privo di pavimentazione, intonaco e tramezzature, con la sola porta di ingresso (foto di All.
4.E2 r), e non invece come una civile abitazione A/2 al piano terra (di circa 110,00 mq ed altezza 2,80 mt.).
Essa, come allo stato attuale, risulta ricavata per l'effetto della soppressione dei sub 3 e 4 del fabbricato di proprietà e della loro fusione con il locale garage, CP_2 come risultante dalla successiva planimetria catastale redatta dal geom. Per_15 ed allegata alla dichiarazione di variazione presentata in data 20.04.2009 (All.
9.D c)
.
Inoltre, considerato che il terrazzo ad essa antistante come ad oggi realizzato, ricade sulla p.lla 3340 anch'essa in ditta lo scrivente ha chiesto, nella stessa CP_2 circostanza, al personale dell'ufficio se vi fossero ulteriori istanze di condono successive, presentate a sanatoria dell'attuale stato dei luoghi della sopracitata abitazione e del terrazzo, onde poterne verificare la rispondenza.
Dagli archivi informatizzati è risultato che, oltre a non risultare essere stato sanato l'attuale stato dei luoghi relativo al piano terra dell'abitazione, per quanto attiene l'originaria sua destinazione a garage, il sig. ha presentato in data Controparte_2
02.03.1995 - prot. 7673 (All.
8.E2 r), ai sensi della Legge 724/94, soltanto una
28 ulteriore istanza di condono per la costruzione di un capannone insistente sulla particella 3340 (ex 732), ovvero proprio su quella su cui risulta realizzato parte del terrazzo in luogo del tratto del viottolo adibito a passaggio pedonale, come rivendicato dall'attore.
Tale pratica è stata acquisita dallo scrivente poichè dalla documentazione fotografica ad essa allegata, è stato possibile dare risposta compiuta a quanto richiesto al presente quesito circa la data effettiva della realizzazione delle opere come ad oggi osservabili sui luoghi.
Infatti, da essa, ed in particolare dalla documentazione fotografica allegata, si evince, in maniera inequivocabile, che alla data della sua presentazione, ovvero in data 02.03.1995, la parte dell'attuale abitazione al piano terra, si presentava, per quanto concerne il prospetto nord, conforme a quanto riportato nella documentazione trasmessa dal sig. ad integrazione dell'istanza di Controparte_2 sanatoria ex legge 47/85, dove era destinata a garage (foto n. 01 di All.
4.E2 r), ovvero allo stato grezzo ed inoltre priva delle attuali aperture che prospettano in parte sul fondo di proprietà dell'attore, e del cornicione come invece osservato nel corso dei sopralluoghi effettuati, ad eccezione di una sola luce ingrediente realizzata sullo stesso prospetto (foto di All.
8.E2 r) (corsivo aggiunto).
La foto allegata all'istanza di condono del capannone (foto 01 di All.
4.E2 r) riporta inoltre lo stato dei luoghi al 02.03.1995 relativo al capannone (come all'epoca era realizzato) ed al fabbricato di proprietà (per quest'ultimo si vede infatti CP_2 oltre al locale garage, anche lo stato di realizzazione dei retrostanti immobili al piano primo e secondo).
Ebbene se si confronta tale stato dei luoghi con quello che si evince dalla documentazione fotografica depositata da parte attrice (All. 15.D a) si può vedere che essi sono identici.
Pertanto da tale confronto si evince in maniera univoca che anche la foto allegata da parte attrice (All. 15.D a) è sicuramente databile al 02.03.1995, e da essa appare ancora più visibile come non vi fosse, all'epoca, alcuna apertura sulla parete grezza del locale garage (poi adibito successivamente ad abitazione dei coniugi Per_22
) ad eccezione della sopracitata luce ingrediente posta in alto sul prospetto
[...] nord, ne tantomeno alcun cornicione realizzato (corsivo aggiunto).
Dalla stessa documentazione fotografica, però non è possibile rilevare se alla stessa data fosse stata o meno già realizzata la parte aggettante costituente l'attuale
29 terrazzo, ed inoltre non risulta posto in opera nessun cancello in ferro in corrispondenza dell'accesso del terrazzo dall'attuale via Mazzella (ovvero al tratto di viottolo tra le particelle 3340 e 1823 che viene indicato in maniera chiara sui grafici dell'istanza di sanatoria del fabbricato - All.
1.E2 r pag 3 e 11), contrariamente a come invece osservato sui luoghi.
[ ] … tutte le opere sopra descritte, sono state realizzate dopo il 02.03.1995, ovvero in un arco temporale inferiore ai 20 anni rispetto alla data dell'atto di citazione.
Inoltre basta leggere quanto riportato al parg. 2, relativo alla cronologia degli eventi, per avere sin dall'inizio un chiaro quadro della successione delle vari fasi costruttive del fabbricato, risultando, in particolare, dalle foto con data certa, allegate ai vari verbali di sequestro dell'immobile (All.
2.E1 r ed All.
5.E1 r) e dalle foto trasmesse ad integrazione dell'istanza di sanatoria (All.
4.E2 r), la sua fase evolutiva da cui si evince chiaramente come lo stesso fabbricato non esistesse nel 1983 nella sua attuale conformazione plano-volumetrica comprensiva delle medesime aperture attualmente rinvenibili, e come non fosse neanche completato nel 1986.
Ciò è pure comprovato dal verbale di accertamento tecnico del 30.11.1988 (All.
6.E2 r), dove si legge : "fabbricato su due livelli fuori terra destinato a civili abitazioni con adiacente seminterrato (ancora al rustico)...
Allo stato le fabbriche, relativamente ai due piani fuori terra sono complete, rifinite e in parte abitate...
Il piano seminterrato ed i locali interrati sono ancora al rustico...
Dal confronto tra quanto dichiarato dalla ditta con la suindicata istanza di condono, ed in particolare dai grafici ad essa allegati, con quanto rilevato, emerge che nella parte sud - ovest del fabbricato è stata realizzata la scala coperta a servizio del fabbricato...... che denota per l'appunto una ulteriore realizzazione di opere rispetto alla situazione dei luoghi desumibile dall'ultimo verbale di sequestro del
18.12.1984 (All.
4.E1 r ed All.
5.e1 r), contrariamente a quanto invece eccepito dai ricorrenti nei propri scritti.
Pertanto, in definitiva, a conferma della documentazione fotografica depositata dall'istante (All. 15.D a), per la finestra che attualmente prospetta su fondo di proprietà non risulta essere stata acquisita alcuna servitù di veduta … P_
Lo stesso dicasi per il cornicione, relativamente al suo tratto che prospetta sul fondo di proprietà dell'attore …
30 Inoltre, lungo tale tratto, la sua proiezione, contrariamente a quanto asserito dai convenuti, non ricade nella loro proprietà ma invade il fondo dell'attore”.
Sicché, considerata l'ambia ricostruzione effettuata dal c.t.u. circa la cronologia seguita nell'edificazione del fabbricato, attraverso proprio la documentazione acclusa alle richieste di condono avanzate da Controparte_2
la generica affermazione, perché di questo si tratta, essendo priva di argomentazioni di sostegno, che l'edificio, comprensivo di cornicione e finestra,
sarebbe stato ultimato nel 1983, non può che condurre alla declaratoria di inammissibilità dell'appello sul punto, con conseguente integrale conferma, in
parte qua, della decisione di primo grado.
D – Le spese
Riguardo al governo delle spese di lite, il limitato accoglimento dell'appello,
con conferma della correttezza dell'operato del c.t.u. e dell'esistenza della servitù
nel tratto interessante la p.lla 3340, induce a ritenere comunque soccombenti i convenuti, sicché le spese vanno liquidate, per il primo grado, in senso conforme a quanto liquidato dal tribunale (non avendo formato oggetto di contestazione) e,
per il grado d'appello, con liquidazione nei minimi, tenuto conto del parziale accoglimento, con condanna dei soli e Parte_1 Parte_2 CP_2
vista la mancata resistenza di e (valore
[...] CP_3 CP_4
indeterminato di bassa complessità).
P.Q.M.
La Corte di appello di AP, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni riunite di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e CP_3 CP_4
b) accoglie, per quanto di ragione e nei limitati termini di cui in motivazione
31 l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda in relazione alla statuizione di condanna ad un facere (rimozione del cancello in legno) relativa alle particelle 648 e 1197,
c) dichiarandolo inammissibile e rigettandolo per il resto, come da motivazione;
d) condanna i convenuti e a rifondere, in solido, le spese di lite Parte_2
in favore dell'appellato, d.1.) per il primo grado in senso conforme a quanto statuito dal tribunale, con attribuzione al procuratore del d.2.) per il P_
grado di appello, con condanna nei confronti dei soli , Parte_2 Parte_1
e in solido, liquidandole, sempre con distrazione al procuratore Controparte_2
del in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali in P_
misura del 15%, iva e c.p.a..
AP, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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