Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 12/03/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00289/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2026, proposto da
Trynyty Wind s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Segreti e Giuseppe Salamone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Ercole e Domenico Chirò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Liguria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto di dirigenziale della Provincia di Savona n. 3826 del 30/10/2025, che dispone, ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della L. 241/1990, l’improcedibilità dell’istanza volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) ex art. 12 del D. Lgs 387/2003 e art. 28 della L.R. 16/2008 per la realizzazione e l’esercizio, nei territori dei Comuni di Cairo Montenotte e Pontinvrea, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Bric dell’Eremita”, costituito da n. 6 aerogeneratori della potenza complessiva di 27 MW, comportante variante allo Strumento Urbanistico Generale (SUG) ai sensi dell’art. 52- quater e sexies del D.P.R. 327/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Savona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. GE VI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società Trynyty Wind s.r.l. espone: - di operare nell’ambito della progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; - che, con nota acquisita in data 20/8/2024 al prot. n. 40301 della Provincia di Savona, depositava un’istanza volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica (AU) per la realizzazione e l’esercizio, nei territori dei comuni di Cairo Montenotte e Pontinvrea, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Bric dell’Eremita”, costituito da 6 aerogeneratori della potenza complessiva di 27 MW, comportante variante allo strumento urbanistico generale (SUG) ai sensi dell’art. 52- quater e sexies del D.P.R. 327/2001; - che il progetto già prevedeva e rappresentava la realizzazione dell’impianto eolico con le relative opere di connessione, tra cui la realizzazione di una stazione elettrica sulla linea AT “Magliano – Vado Ligure”, nel Comune di Mallare; - che, con decreto dirigenziale n. 3438 del 12/5/2025, la Regione Liguria concludeva il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, con l’esito “esclusione dalla VIA con condizioni ambientali”; - che, a seguito dell’emissione del provvedimento favorevole di valutazione ambientale, in data 19/5/2025 il Servizio procedimenti concertativi della Provincia richiedeva la trasmissione della documentazione progettuale aggiornata con le modifiche apportate in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA; - che, in data 26/5/2025, la Società trasmetteva la documentazione progettuale aggiornata; - che la realizzazione delle opere di connessione, e in particolare della stazione elettrica sulla linea AT esistente “Magliano – Vado Ligure”, è oggetto di un tavolo tecnico cui partecipano il gestore di rete Terna s.p.a., la società ricorrente e altri produttori cui il gestore di rete ha assegnato la soluzione di connessione alla medesima stazione elettrica, e dunque interessati alla realizzazione della stessa, tra i quali WE Renewable s.p.a., nominata società capofila; - che, nell’ambito del tavolo tecnico, il gestore di rete Terna s.p.a. chiedeva alla capofila, quale rappresentante dei produttori interessati, di apportare alcune modifiche al progetto della stazione elettrica; - che, a fronte di tale richiesta di modifica da parte del gestore di rete, in data 30/6/2025, con nota prot. n. 36123, la società richiedeva la sospensione di 60 giorni dei termini del procedimento di AU alla Provincia di Savona, onde consentire la presentazione di integrazioni progettuali volte a recepire le richieste di modifica di Terna, così come da progetto relativo alla stazione elettrica predisposto dalla capofila WE Renewable s.p.a.; - che la società, come da progetto predisposto dalla capofila WE Renewable s.p.a., presentava in data 30/8/2025 le integrazioni progettuali che recepivano le predette richieste di Terna, di modifica al progetto della stazione elettrica; - che la Provincia di Savona inviava, in data 11/9/2025, preavviso di rigetto dell’istanza di AU, sostanzialmente evidenziando che il progetto della sottostazione, così come modificato a seguito delle richieste di Terna, sarebbe di proprietà della WE Renewable s.p.a., e che lo stesso sarebbe attualmente oggetto di valutazione ambientale in un altro procedimento presso il MASE, circostanza che renderebbe l’istanza di AU improcedibile, poiché il progetto relativo all’impianto sarebbe carente delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso; - di aver presentato, in data 19/9/2025, osservazioni al preavviso di rigetto; - che, in data 4/11/2025, la Provincia di Savona comunicava il provvedimento di improcedibilità dell’istanza di AU, nel quale, dopo aver evidenziato la circostanza che il progetto di impianto eolico di WE (che tra le opere di connessione ricomprendeva a sua volta la stazione elettrica Magliano-Vado Ligure) non avrebbe superato la valutazione di impatto ambientale, dichiarava l’istanza di AU della società ricorrente improcedibile, per asserita carenza delle opere di connessione e in particolare della predetta stazione elettrica, quale requisito minimo dell’istanza di AU.
Impugna l’atto di dirigenziale della Provincia di Savona n. 3826 del 30/10/2025, che ha disposto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della L. 241/1990, l’improcedibilità dell’istanza volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) ex art. 12 del D. Lgs 387/2003 e art. 28 della L.R. 16/2008 per la realizzazione e l’esercizio, nei territori dei Comuni di Cairo Montenotte e Pontinvrea, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Bric dell’Eremita”, costituito da 6 aerogeneratori della potenza complessiva di 27 MW, comportante variante allo Strumento Urbanistico Generale (SUG) ai sensi dell’art. 52- quater e sexies del D.P.R. 327/2001.
Il progetto è stato dichiarato “improcedibile” in quanto il fine ultimo, ovvero la produzione di energia elettrica da immettere nella Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) tramite il collegamento alla stazione elettrica “Magliano – Vado Ligure”, oggetto di un separato progetto, non sarebbe ad oggi perseguibile, in quanto il progetto della stazione elettrica “Magliano – Vado Ligure” non avrebbe superato il procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza ministeriale, conclusosi con il Decreto n. 582 del 03/10/2025, sicché il progetto oggetto dell’istanza sarebbe carente delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso, cioè del requisito minimo previsto dalla parte III art. 13 punto 13.1 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.
A sostegno del gravame ha dedotto due motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 - violazione e falsa applicazione del DM 10 settembre 2010 punto 13.1 - violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 9- undecies del D.L. 181/2023 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – sviamento di potere.
Premesso che l’istanza di autorizzazione unica comprendeva espressamente le opere di connessione, tra cui la stazione elettrica, la circostanza che la stazione elettrica sia stata sottoposta anche ad un altro procedimento autorizzativo, quale opera di connessione di un distinto progetto di impianto eolico con sistema di accumulo di diverso proponente (WE Renewable s.p.a.), nulla rileverebbe nel caso di specie, poiché si tratta di un differente progetto da valutare unitariamente (impianto + opere di connessione), diverso da quello proposto da Trynyty Wind s.r.l..
Difatti – come è avvenuto nel caso di specie con le integrazioni progettuali presentate in data 30.8.2025 a seguito delle richieste di Terna – durante il procedimento di autorizzazione unica il progetto, nella parte relativa alle opere di connessione, sarebbe sempre suscettibile di fisiologiche modifiche al fine di ottenere il benestare del gestore di rete Terna, benestare che però non è necessario al momento della presentazione dell’istanza di AU - che è dunque procedibile anche con un progetto non ancora convalidato, e dunque potenzialmente soggetto a modifiche - ma soltanto prima del rilascio del provvedimento finale (cfr. l’art. 9 comma 9- undecies del Decreto legge 9/12/2023, n. 181 e l’art 14.12 delle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010).
Del resto, la Provincia di Savona non potrebbe in alcun modo sindacare il provvedimento ambientale (decreto dirigenziale n. 3438 del 12/5/2025) reso dalla Regione Liguria, che riguardava un progetto unitariamente considerato (impianto + opere di connessione, tra cui la stazione elettrica).
2. In subordine - violazione e falsa applicazione dell'art. 12 D.lgs. 387/2003 – eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzione - difetto di istruttoria e carenza di motivazione – errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto – sviamento di potere – violazione art. 3 e 97 Cost. – violazione dei principi di ragionevolezza e di legittimo affidamento – violazione del principio di massima diffusione e produzione delle fonti da energia rinnovabile.
Lamenta, in via subordinata, che il provvedimento di improcedibilità sarebbe sproporzionato, in quanto, qualora si ritenesse che il progetto, nella parte relativa alla stazione elettrica, non fosse stato oggetto di valutazione ambientale (ferma la completezza dell’istanza di autorizzazione, che comprendeva impianto e opere di connessione, tra cui la stazione elettrica), la Provincia avrebbe, al più, dovuto sospendere il procedimento di AU sollecitando il proponente a richiedere alla Regione Liguria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006, un’eventuale integrazione della valutazione di non assoggettabilità a VIA (decreto dirigenziale 3438 del 12.5.2025), non certo dichiarare improcedibile l’istanza di AU.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Provincia di Savona, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
In particolare, la Provincia sottolinea come ostativa al progetto non sarebbe tanto una carenza progettuale ed una valutazione ambientale relative alla stazione elettrica “Magliano – Vado Ligure”, quanto l'accertata definitiva irrealizzabilità tecnica dell'opera di connessione indispensabile al collegamento con la rete di trasmissione nazionale, ciò che renderebbe allo stato non perseguibile la produzione di energia elettrica da immettere nella R.T.N.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Giova prendere le mosse dal contenuto del provvedimento impugnato, il quale ha dichiarato improcedibile il progetto “in quanto, il fine ultimo, ovvero la produzione di energia elettrica da immettere nella Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) tramite il collegamento alla sopracitata Stazione Elettrica, ad oggi non è perseguibile poiché carente delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso, quale requisito minimo previsto dalla parte III art. 13 punto 13.1 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” .
In effetti, il citato art. 13 delle linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, emanate con il D.M. 10.9.2010, nel disciplinare i contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica, stabilisce che questa debba essere corredata, tra l’altro, dal “progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete” (13.1.a), nonché dal “preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente” (13.1.f).
Peraltro, ai sensi del precedente punto 3 (Opere connesse e infrastrutture di rete) delle linee guida, “3.1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, tra le opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente. Nell'individuare la soluzione di connessione, al fine di ridurre l'estensione complessiva e gli impatti ambientale, paesaggistico e sul patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed ottimizzare i costi relativi alla connessione elettrica, il gestore di rete tiene conto in modo coordinato delle eventuali altre richieste di connessione di impianti, riferite ad una medesima area e può, a seguito di apposita istruttoria, inserire nel preventivo per la connessione una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti purché ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto”.
Riassumendo: le opere di connessione alla R.T.N. degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (e, per quanto qui interessa, la stazione elettrica “Magliano – Vado Ligure”) debbono essere obbligatoriamente rappresentate in ciascun progetto da autorizzare con A.U. provinciale ex art. 12 comma 3 D. Lgs. n. 387/2003, previa valutazione ambientale, ma il progetto delle opere di connessione alla R.T.N. è redatto direttamente dal gestore della rete elettrica nazionale o comunque in coerenza con il preventivo predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente (art. 9 comma 9- undecies del D.L. 9.12.2023, n. 181 – cfr. doc. 33 delle produzioni 15.1.2026 di parte ricorrente), anche qualora si tratti di opere o di una stazione di raccolta asservibile a più impianti.
Il che è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie, in cui la stazione elettrica “Magliano – Vado Ligure”, di connessione alla R.T.N., è asservita a più impianti di produzione di energia da fonte eolica, tra i quali quello di “Cravarezza”, proposto dalla società WE Renewable s.p.a. (individuato da Terna come capofila nella progettazione dell’infrastruttura di connessione comune a più produttori), e quello del “Bric dell’Eremita” proposto dalla società ricorrente.
Sennonché, il progetto capofila Cravarezza della società WE Renewable s.p.a. concerne un impianto eolico per la produzione di energia elettrica con potenza totale complessiva superiore a 30 MW (30.1 MW – cfr. il decreto ministeriale di VIA 3.10.25), laddove il progetto della società Trynyty concerne un impianto eolico per la produzione di energia elettrica con potenza totale complessiva inferiore a 30 MW (27 MW – cfr. il provvedimento impugnato): e l’allegato II (Progetti di competenza statale) alla parte seconda del Decreto legislativo 3/4/2006, n. 152 riconduce alla competenza statale (art. 7- bis D.Lgs. n. 152/2006) i procedimenti di VIA relativi a “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale” , mentre quelli di potenza inferiore restano alla competenza delle regioni o delle provincie delegate.
Dunque, il progetto capofila “Cravarezza” della società WE Renewable s.p.a. era soggetto a procedimento di VIA di competenza statale, conclusosi negativamente con il decreto ministeriale n. 582 del 3.10.2025 (doc. 11 delle produzioni 22.1.26 della Provincia), laddove il progetto “Bric dell’Eremita” della società Trynyty era soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA regionale (allegato III alla parte seconda), conclusosi positivamente con decreto regionale n. 3438 del 12.5.2025 (doc. 8 delle produzioni 15.1.26 di parte ricorrente).
Premesso che il progetto di parco eolico “Bric dell’eremita” presentato alla Provincia di Savona dalla società Trynyty, per quanto in parte qua elaborato dalla società capofila WE Renewable s.p.a., comprendeva espressamente la stazione elettrica “Magliano – Vado Ligure”, di connessione alla rete di trasmissione nazionale (cfr. gli elaborati 04W.R.30.02 “Opere di rete relazione descrittiva SE e raccordi 380 Kv” e 04W.T.56.12 “Opere di rete Planimetria di dettaglio SE 380/132/36 Kv” – docc. 14 e 27 delle produzioni 15.1.2026 di parte ricorrente), il thema decidendum consiste nella soluzione del seguente quesito: l’esito negativo del procedimento di VIA statale di cui al decreto ministeriale n. 582 del 3.10.2025 sul progetto “Cravarezza” della società WE Renewable s.p.a. è suscettibile di ostare al rilascio della autorizzazione unica per il diverso progetto “Bric dell’eremita”, per il quale la Regione ha invece escluso l’assoggettabilità a VIA sulla base di un progetto che rappresentava compiutamente anche le opere di connessione (cfr. il decreto regionale di verifica di assoggettabilità alla VIA n. 3438/25 – doc. 8 delle produzioni 15.1.2026 di parte ricorrente, p. 28/41), compresa la stazione elettrica “Magliano – Vado Ligure”?
Il collegio ritiene che al quesito debba darsi risposta negativa.
Se infatti le opere necessarie alla connessione alla R.T.N., ove asservibili a più impianti eolici, debbono essere, ai sensi dei punti 3.1 e 13.1.f) delle linee guida di cui al D.M. 10.9.2010, comprese (= rappresentate) in ciascun progetto, ed inserite in ciascun preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale, e se il progetto di ciascuno dei proponenti (comprendente il proprio impianto + le opere di connessione) è, quanto alla valutazione di impatto ambientale, indipendente dagli altri, è evidente come - anche se i progetti presentano una parte delle opere di connessione in comune - l’esito negativo del procedimento di valutazione ambientale di un progetto (il progetto Cravarezza di WE Renewable s.p.a.) non possa automaticamente condizionare l’approvazione o addirittura la procedibilità degli altri, viepiù se già positivamente valutati sotto il profilo ambientale.
E ciò, stante l’autonomia di ciascun progetto ai fini della valutazione ambientale, a meno di non fornire la dimostrazione – gravante sulla Provincia procedente - che la causa ostativa del progetto Cravarezza di WE Renewable s.p.a. costituita dal decreto ministeriale n. 582/2025 di VIA negativa (doc. 11 delle produzioni 22.1.26 della Provincia) – progetto che a sua volta contemplava espressamente la stazione elettrica di raccordo alla R.T.N. (p. 18-19/103) – consistesse proprio e soltanto nella valutazione ambientale negativa delle opere di collegamento alla rete.
Dimostrazione (motivazione) che però nel caso di specie non è stata fornita, né poteva esserlo: per la semplice ragione che, prima del decreto ministeriale 3.10.2025 di VIA negativa sul progetto Cravarezza, la Regione Liguria aveva già rilasciato, con decreto dirigenziale 3438 del 12.5.2025, un provvedimento di compatibilità ambientale (non assoggettabilità a VIA) sul progetto di parco eolico Bric dell’eremita, progetto che, in conformità alle linee guida, contemplava espressamente le opere di connessione alla rete elettrica e, per quanto qui interessa, la stazione elettrica “Magliano – Vado Ligure” (cfr. doc. 6 delle produzioni 11.1.2026 di parte resistente, p. 28/41).
Onde, poiché “nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche” (punto 14.12. delle linee guida allegate al D.M. 10.9.2010), la Provincia di Savona avrebbe potuto (vedi la censura sollevata con il secondo motivo di ricorso), al più, sospendere il procedimento di autorizzazione unica e sollecitare il proponente a richiedere alla Regione Liguria un’eventuale integrazione della valutazione ambientale già positivamente effettuata sul progetto comprensivo delle opere di connessione (sulla base delle integrazioni progettuali presentate successivamente, in data 30/8/2025, che recepivano le richieste di Terna di modifica al progetto della stazione elettrica), ma giammai dichiarare sic et simpliciter l’istanza improcedibile ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della L. 241/1990.
Donde la fondatezza del ricorso.
In considerazione della novità e complessità della questione, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU OR, Presidente
GE VI, Consigliere, Estensore
LI LL, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE VI | LU OR |
IL SEGRETARIO