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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2328/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Prata Sannita - Via Cantone 17 81010 Prata Sannita CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 154 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5252/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente : non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, la nominativo1 nominativo1 mpugna l'avviso di accertamento IMU del Comune di Prata Sannita, nr. 154 del 17/03/2025, notificato il 28/03/2025, con il quale veniva chiesto il pagamento della tassa per l'anno 2019 per euro 1.249,41.
2. Lamenta la ricorrente che:
- l'ente imposto ha fini di religione e di culto, pertanto, ai sensi dell'art. 7, co. 1, del d.lgs. 504/1992 ed art. 9 del d.lgs. 23/2011, è esente dal pagamento dell'imposta;
- analoghi avvisi di accertamento per le annualità 2013 e 2016 erano già stati annullati in autotutela.
3. Il Comune convenuto non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. La normativa richiamata dalla ricorrente esonera dal pagamento dell'imposta.
Ciò è già stato riconosciuto in pregressi atti comunali di annullamento in autotutela.
Non costituendosi il Comune non ha contrastato la pretesa della ricorrente.
Si impone per quanto detto l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente e liquida in complessivi euro 600,00 oltre cut e oneri accessori con distrazione in favore del difensore costituito.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2328/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Prata Sannita - Via Cantone 17 81010 Prata Sannita CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 154 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5252/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente : non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, la nominativo1 nominativo1 mpugna l'avviso di accertamento IMU del Comune di Prata Sannita, nr. 154 del 17/03/2025, notificato il 28/03/2025, con il quale veniva chiesto il pagamento della tassa per l'anno 2019 per euro 1.249,41.
2. Lamenta la ricorrente che:
- l'ente imposto ha fini di religione e di culto, pertanto, ai sensi dell'art. 7, co. 1, del d.lgs. 504/1992 ed art. 9 del d.lgs. 23/2011, è esente dal pagamento dell'imposta;
- analoghi avvisi di accertamento per le annualità 2013 e 2016 erano già stati annullati in autotutela.
3. Il Comune convenuto non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. La normativa richiamata dalla ricorrente esonera dal pagamento dell'imposta.
Ciò è già stato riconosciuto in pregressi atti comunali di annullamento in autotutela.
Non costituendosi il Comune non ha contrastato la pretesa della ricorrente.
Si impone per quanto detto l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente e liquida in complessivi euro 600,00 oltre cut e oneri accessori con distrazione in favore del difensore costituito.