Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9775/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 9775/2024 R.G., avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Rosa Immacolata Caponio,
-parte attrice-
e
, CP_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con la parte convenuta in data 25.06.2001. Dalla loro unione è nato il figlio
[...]
(27.10.2001). Per_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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Ha dedotto il venir meno della affectio coniugalis per cui da tempo la prosecuzione della convivenza è diventata impossibile, precisando di aver lasciato la casa coniugale a seguito delle minacce rivoltele dal CP_1
Ha allegato di avere le risorse per provvedere a se stessa e che il figlio è economicamente autonomo e non convivente.
Ha concluso domandando: la pronuncia della separazione tra i coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la restituzione di taluni beni. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 26.09.2024).
I.2.- Il resistente nonostante la regolarità CP_1 della notifica dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza di comparizione dei coniugi.
I.3.- All'udienza di comparizione del 28.03.2025, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- Preliminarmente deve darsi atto che le parti hanno cumulato nel presente processo la domanda di separazione personale e quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pertanto, a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c., la domanda di divorzio resta procedibile solo con il decorso del termine previsto dall'art. 3, comma I, n. 2, lett. b) della legge
898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione personale che può essere pronunciata in questa sede.
III.- La domanda di pronuncia della separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma,
c.p.c..
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin da epoca precedente all'introduzione del giudizio. Inoltre, la riconciliazione non è avvenuta ed i coniugi hanno reiterato la propria volontà di separarsi.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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Pertanto, deve ritenere che il nucleo familiare è oramai dissolto essendo altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
IV.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
V.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 9775/2024 introdotto con ricorso del 26.09.2004 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così CP_1 provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Pt_1
(Putignano, 17.04.1976) e (Valenzano,
[...] CP_1
19.08.1969) che in Conversano, in data 25.06.2001, hanno contratto matrimonio concordatario iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Valenzano al n. 25, parte II, serie B, anno 2001;
2) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e compensi di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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