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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 266/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente
Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliera
Dott. ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 7/03/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 266 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
Parte_1
Avv. Anna Paola Ciarelli
Avv. Laura Loreni
Appellante
E
e nella qualità di eredi Controparte_1 CP_2 di Persona_1
Avv. Maria Angelina Frattaroli
Avv. Maria Rosaria Mozzetti
Appellati
Nonché
CP_3
Avv. Rosa Maria Privitera
Corte di Appello di Roma
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 35/2023 emessa dal Tribunale di
Latina in funzione del giudice del lavoro, pubblicata il 17.01.2023
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ad avviso di addebito impugnava Persona_1
l'avviso n. 35720190000375158000 formato l'8.6.2019 e notificato il 13.06.2019, per l'importo totale di € 19.291,57, nonché la nota notificatagli il 23.11.2018 sostenendo di aver correttamente beneficiato di sgravi contributivi per la lavoratrice Persona_2
la quale al momento dell'assunzione (11.07.2013) risultava in possesso dei
[...] requisiti per poter essere assunta con i benefìci previsti dalla l. 407/90, sulla base della attestazione del Centro per l'Impiego del 16.09.2013 ribadita con nota del 26.02.2019.
Parte ricorrente pertanto eccepiva l'illegittimità dell'atto opposto per inesistenza del debito, attesa la sussistenza del diritto alle agevolazioni contributive ex art. 8 comma 9 della legge 407 del 1990, chiedendo in via principale accertarsi la illegittimità, nullità, annullabilità, illegittimità e inefficacia dell'avviso di addebito n.
35720190000375158000 e per l'effetto la revoca del suddetto avviso nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente e in via gradata accertarsi che nulla è dovuto a titolo di sanzioni. Invocava inoltre il suo legittimo affidamento in relazione all'attestazione, da parte del , della ricorrenza di tutti i Parte_2 presupposti postulati dalla L. 407/90 per poter beneficiare dello sgravio contributivo e spiegava domanda di manleva nei confronti della quale ufficio CP_3 responsabile dei Centri per l'impiego.
In data 13.05.2020 e 27.05.2020 si costituivano in giudizio rispettivamente l' e la , contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il Pt_1 CP_3 relativo rigetto.
Con sentenza n. 35/2023 pubblicata il 17/01/2023 il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso annullando l'avviso di addebito n. 35720190000375158000 e condannando l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite che Pt_1 liquidava in € 1.863,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, compensando invece integralmente le spese di lite tra il ricorrente e la . CP_3
Il Giudice di Latina, in accoglimento della tesi di parte ricorrente, riteneva che non fossero dovuti i contributi richiesti con l'AVA opposto per recupero agevolazioni contributive sul seguente presupposto: “avendo la Sig.ra , Persona_2 come risultato documentalmente (cfr. doc. 7 ricorso) anzianità di iscrizione al Centro per l'Impiego al 30.10.2010 ed avendo - come dedotto dalla - maturato CP_3 mesi 14 di disoccupazione al 31.12.2011 (2 mesi nel 2010 e 12 mesi nel 2011), al netto dei periodi di sospensione poc'anzi indicati, per un totale di sette mesi (dal 21.08.2012 al 31.12.2012 e dal 02.01.2013 al 01.04.2013), la stessa, all'atto dell'assunzione
Corte di Appello di Roma
operata dal ricorrente in data 11.07.2013, era in possesso dello stato di disoccupazione da almeno 24 mesi e, precisamente, da 25 mesi (2 mesi nel 2010, 12 mesi nel 2011, 8 mesi nel 2012, dall'01.01.2012 al 20.08.2012 e 3 mesi nel 2013, dal
01.04.2013 al 10.07.2013). Tanto implica l'illegittimità dell'atto opposto, attesa l'accertata sussistenza dei presupposti sottesi alla fruizione degli sgravi contributivi per cui vi è causa, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore doglianza …”.
La sentenza veniva notificata ai procuratori delle parti resistenti per il decorso del termine breve d'appello. Proponeva tempestivo appello l' deducendo che non poteva rilevare il Pt_1 mero dato formale del possesso del certificato di iscrizione nella lista di collocamento quanto, piuttosto, andava considerato il fatto che il lavoratore si fosse trovato per lungo tempo concretamente e totalmente fuori mercato del lavoro, rientrandovi per la prima volta dopo oltre due anni proprio per il tramite della assunzione agevolata: circostanza questa che all'evidenza non si era verificata nel caso di specie, atteso che la lavoratrice aveva lavorato (quasi) ininterrottamente negli anni 2012 e Persona_2
2013.
Resisteva richiamando integralmente quanto richiesto e Persona_1 dedotto nel giudizio di primo grado.
Si costituiva anche per far rilevare come la decisione del CP_3
Giudice di primo grado avesse visto come soccombente il solo e quindi Persona_1 come l'Ufficio fosse estraneo al giudizio.
All'udienza del 25.10.2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso di e la causa veniva riassunta dall'appellante con atto Persona_1 Pt_1 depositato il 17.12.2024. L'appello è fondato.
Occorre partire da alcuni dati pacificamente emergenti dagli atti di causa.
La lavoratrice , assunta dal in data 11.7.20213, risulta Persona_2 Per_1 aver lavorato, a seguito di quattro rapporti di lavoro instaurati con il Comune di Latina, per complessivi 10 mesi così distribuiti: tre mesi dal 2 Febbraio 2012 al 1 maggio
2012; successivi tre mesi (poi prorogati a quattro) dal 21 agosto 2012 al 31 dicembre
20122 e infine tre mesi dal 2.1.2013 al 1.4.2013.
In data 10.4.2013 la era assunta dal con contratto a Parte_3 Per_1 tempo determinato e in data 11.7.2013 le parti sottoscrivevano un contratto a tempo indeterminato.
Preliminarmente, occorre sgombrare il campo da un equivoco in ordine alla data di cessazione dello stato di disoccupazione, rilevante ai fini del calcolo del requisito prescritto dall' art 8 della Legge n. 407 del 29/12/1990. Si legge infatti nel dato normativo di riferimento:
Corte di Appello di Roma
“A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi….”.
La data di assunzione a partire dalla quale occorre calcolare, a ritroso, i mesi di disoccupazione della è pertanto da individuarsi nella data di Parte_3 assunzione a tempo indeterminato, ossia l'11.7.2013.
Del pari è a tale data che deve aversi riguardo per l'individuazione della versione temporalmente applicabile del dettato normativo di cui di discute, ossia dell'art. Art. 4 (rubricato “perdita dello stato di disoccupazione”) del Decreto legislativo n. 181 del 21/04/2000 per cui dovrà aversi riguardo non già al testo vigente dal 30/01/2003 al 17/07/2012 e neppure a quello vigente dal 18.7.2012 al 28.6.2013 bensì a quello risultante dalle modifiche apportate dall'art 7 comma 7 del dl 76/2013.
Con riferimento al regime previgente di riconoscimento, mantenimento o perdita dello stato di disoccupazione, l'art. 4 cit. prevedeva che:
“1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) Conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 467/97;
b) Perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione da parte del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'art.3;
c) Perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge n. 196/1997 nell'ambito dei bacini distanza dal domicilio e tempi di trasporto con messi pubblici stabiliti dalle regioni d) Sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.
La lettera a) era stata abrogata, a decorrere dal 18.7.2012, dall'articolo 4, comma 33, lettera c), numero 1), della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e solo a decorrere
Corte di Appello di Roma
dal
28.6.2013 è stata reintrodotta dall'art 7 comma 7 del dl 76/2013 che infatti recita: “7.
Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinea, e' inserita la seguente lettera: "a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.".
Ne consegue che in base alla normativa applicabile alla data dell'11.7.2013 assume rilievo determinante (ed assorbente, rispetto all'ulteriore requisito della durata del rapporto inferiore dapprima agli otto e poi ai sei mesi, cui la legge riconnette la mera sospensione dello stato di disoccupazione) la circostanza dell'avvenuta percezione da parte della di un reddito superiore all'importo di cui alla Persona_2 suddetta lettera a), posto che dal chiaro tenore letterale della norma si ricava che al superamento del limite reddituale consegue la perdita dello stato di disoccupazione utile per consentire la fruizione degli sgravi con riferimento a tale posizione lavorativa.
È infatti pacifico che nell'anno 2012 la ha percepito un reddito Persona_2 imponibile pari a euro 12.368,68. La citata lettera a) dell'art. 4 è chiara nell'ancorare il calcolo dell'eventuale superamento del reddito soglia al solo reddito annuale, per cui è con riferimento a tale esclusivo elemento (che non puo' pertanto essere parcellizzato nei due rapporti a termine instaurati dalla lavoratrice nel corso dell'anno 2012, come operato dal Giudice di primo grado sulla base della relazione del ) Parte_2 che deve affermarsi la carenza del requisito reddituale fondamentale per la conservazione dello stato di disoccupazione e quindi per la maturazione dei 24 mesi di disoccupazione di cui all'art. 8, comma 9, L. 407/1990, nella specie insussistente se nel 2012 tale periodo veniva non già sospeso dai due rapporti di lavoro a termine ma interrotto. Alla data dell'11.7.2013 la non aveva pertanto maturato il Parte_3 periodo di disoccupazione di cui al cit. art. 8.
Le considerazioni che precedono inducono alla riforma della sentenza di primo grado, per l'infondatezza dell'originario ricorso proposto dal . Per_1
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dell' mentre Pt_1 devono essere compensate nei confronti della vista l'estraneità della CP_3 parte rispetto al merito del devolutum.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza rigetta l'originario ricorso introdotto da Per_1
;
[...]
condanna gli appellati alla refusione delle spese processuali, che si liquidano quanto al primo grado in € 1.863,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella
Corte di Appello di Roma
misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge e quanto al secondo grado €
1.984,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e
Iva come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti della . CP_3
Così deciso in Roma, il 7/03/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente
Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliera
Dott. ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 7/03/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 266 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
Parte_1
Avv. Anna Paola Ciarelli
Avv. Laura Loreni
Appellante
E
e nella qualità di eredi Controparte_1 CP_2 di Persona_1
Avv. Maria Angelina Frattaroli
Avv. Maria Rosaria Mozzetti
Appellati
Nonché
CP_3
Avv. Rosa Maria Privitera
Corte di Appello di Roma
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 35/2023 emessa dal Tribunale di
Latina in funzione del giudice del lavoro, pubblicata il 17.01.2023
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ad avviso di addebito impugnava Persona_1
l'avviso n. 35720190000375158000 formato l'8.6.2019 e notificato il 13.06.2019, per l'importo totale di € 19.291,57, nonché la nota notificatagli il 23.11.2018 sostenendo di aver correttamente beneficiato di sgravi contributivi per la lavoratrice Persona_2
la quale al momento dell'assunzione (11.07.2013) risultava in possesso dei
[...] requisiti per poter essere assunta con i benefìci previsti dalla l. 407/90, sulla base della attestazione del Centro per l'Impiego del 16.09.2013 ribadita con nota del 26.02.2019.
Parte ricorrente pertanto eccepiva l'illegittimità dell'atto opposto per inesistenza del debito, attesa la sussistenza del diritto alle agevolazioni contributive ex art. 8 comma 9 della legge 407 del 1990, chiedendo in via principale accertarsi la illegittimità, nullità, annullabilità, illegittimità e inefficacia dell'avviso di addebito n.
35720190000375158000 e per l'effetto la revoca del suddetto avviso nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente e in via gradata accertarsi che nulla è dovuto a titolo di sanzioni. Invocava inoltre il suo legittimo affidamento in relazione all'attestazione, da parte del , della ricorrenza di tutti i Parte_2 presupposti postulati dalla L. 407/90 per poter beneficiare dello sgravio contributivo e spiegava domanda di manleva nei confronti della quale ufficio CP_3 responsabile dei Centri per l'impiego.
In data 13.05.2020 e 27.05.2020 si costituivano in giudizio rispettivamente l' e la , contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il Pt_1 CP_3 relativo rigetto.
Con sentenza n. 35/2023 pubblicata il 17/01/2023 il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso annullando l'avviso di addebito n. 35720190000375158000 e condannando l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite che Pt_1 liquidava in € 1.863,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, compensando invece integralmente le spese di lite tra il ricorrente e la . CP_3
Il Giudice di Latina, in accoglimento della tesi di parte ricorrente, riteneva che non fossero dovuti i contributi richiesti con l'AVA opposto per recupero agevolazioni contributive sul seguente presupposto: “avendo la Sig.ra , Persona_2 come risultato documentalmente (cfr. doc. 7 ricorso) anzianità di iscrizione al Centro per l'Impiego al 30.10.2010 ed avendo - come dedotto dalla - maturato CP_3 mesi 14 di disoccupazione al 31.12.2011 (2 mesi nel 2010 e 12 mesi nel 2011), al netto dei periodi di sospensione poc'anzi indicati, per un totale di sette mesi (dal 21.08.2012 al 31.12.2012 e dal 02.01.2013 al 01.04.2013), la stessa, all'atto dell'assunzione
Corte di Appello di Roma
operata dal ricorrente in data 11.07.2013, era in possesso dello stato di disoccupazione da almeno 24 mesi e, precisamente, da 25 mesi (2 mesi nel 2010, 12 mesi nel 2011, 8 mesi nel 2012, dall'01.01.2012 al 20.08.2012 e 3 mesi nel 2013, dal
01.04.2013 al 10.07.2013). Tanto implica l'illegittimità dell'atto opposto, attesa l'accertata sussistenza dei presupposti sottesi alla fruizione degli sgravi contributivi per cui vi è causa, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore doglianza …”.
La sentenza veniva notificata ai procuratori delle parti resistenti per il decorso del termine breve d'appello. Proponeva tempestivo appello l' deducendo che non poteva rilevare il Pt_1 mero dato formale del possesso del certificato di iscrizione nella lista di collocamento quanto, piuttosto, andava considerato il fatto che il lavoratore si fosse trovato per lungo tempo concretamente e totalmente fuori mercato del lavoro, rientrandovi per la prima volta dopo oltre due anni proprio per il tramite della assunzione agevolata: circostanza questa che all'evidenza non si era verificata nel caso di specie, atteso che la lavoratrice aveva lavorato (quasi) ininterrottamente negli anni 2012 e Persona_2
2013.
Resisteva richiamando integralmente quanto richiesto e Persona_1 dedotto nel giudizio di primo grado.
Si costituiva anche per far rilevare come la decisione del CP_3
Giudice di primo grado avesse visto come soccombente il solo e quindi Persona_1 come l'Ufficio fosse estraneo al giudizio.
All'udienza del 25.10.2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso di e la causa veniva riassunta dall'appellante con atto Persona_1 Pt_1 depositato il 17.12.2024. L'appello è fondato.
Occorre partire da alcuni dati pacificamente emergenti dagli atti di causa.
La lavoratrice , assunta dal in data 11.7.20213, risulta Persona_2 Per_1 aver lavorato, a seguito di quattro rapporti di lavoro instaurati con il Comune di Latina, per complessivi 10 mesi così distribuiti: tre mesi dal 2 Febbraio 2012 al 1 maggio
2012; successivi tre mesi (poi prorogati a quattro) dal 21 agosto 2012 al 31 dicembre
20122 e infine tre mesi dal 2.1.2013 al 1.4.2013.
In data 10.4.2013 la era assunta dal con contratto a Parte_3 Per_1 tempo determinato e in data 11.7.2013 le parti sottoscrivevano un contratto a tempo indeterminato.
Preliminarmente, occorre sgombrare il campo da un equivoco in ordine alla data di cessazione dello stato di disoccupazione, rilevante ai fini del calcolo del requisito prescritto dall' art 8 della Legge n. 407 del 29/12/1990. Si legge infatti nel dato normativo di riferimento:
Corte di Appello di Roma
“A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi….”.
La data di assunzione a partire dalla quale occorre calcolare, a ritroso, i mesi di disoccupazione della è pertanto da individuarsi nella data di Parte_3 assunzione a tempo indeterminato, ossia l'11.7.2013.
Del pari è a tale data che deve aversi riguardo per l'individuazione della versione temporalmente applicabile del dettato normativo di cui di discute, ossia dell'art. Art. 4 (rubricato “perdita dello stato di disoccupazione”) del Decreto legislativo n. 181 del 21/04/2000 per cui dovrà aversi riguardo non già al testo vigente dal 30/01/2003 al 17/07/2012 e neppure a quello vigente dal 18.7.2012 al 28.6.2013 bensì a quello risultante dalle modifiche apportate dall'art 7 comma 7 del dl 76/2013.
Con riferimento al regime previgente di riconoscimento, mantenimento o perdita dello stato di disoccupazione, l'art. 4 cit. prevedeva che:
“1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) Conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 467/97;
b) Perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione da parte del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'art.3;
c) Perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge n. 196/1997 nell'ambito dei bacini distanza dal domicilio e tempi di trasporto con messi pubblici stabiliti dalle regioni d) Sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.
La lettera a) era stata abrogata, a decorrere dal 18.7.2012, dall'articolo 4, comma 33, lettera c), numero 1), della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e solo a decorrere
Corte di Appello di Roma
dal
28.6.2013 è stata reintrodotta dall'art 7 comma 7 del dl 76/2013 che infatti recita: “7.
Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinea, e' inserita la seguente lettera: "a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.".
Ne consegue che in base alla normativa applicabile alla data dell'11.7.2013 assume rilievo determinante (ed assorbente, rispetto all'ulteriore requisito della durata del rapporto inferiore dapprima agli otto e poi ai sei mesi, cui la legge riconnette la mera sospensione dello stato di disoccupazione) la circostanza dell'avvenuta percezione da parte della di un reddito superiore all'importo di cui alla Persona_2 suddetta lettera a), posto che dal chiaro tenore letterale della norma si ricava che al superamento del limite reddituale consegue la perdita dello stato di disoccupazione utile per consentire la fruizione degli sgravi con riferimento a tale posizione lavorativa.
È infatti pacifico che nell'anno 2012 la ha percepito un reddito Persona_2 imponibile pari a euro 12.368,68. La citata lettera a) dell'art. 4 è chiara nell'ancorare il calcolo dell'eventuale superamento del reddito soglia al solo reddito annuale, per cui è con riferimento a tale esclusivo elemento (che non puo' pertanto essere parcellizzato nei due rapporti a termine instaurati dalla lavoratrice nel corso dell'anno 2012, come operato dal Giudice di primo grado sulla base della relazione del ) Parte_2 che deve affermarsi la carenza del requisito reddituale fondamentale per la conservazione dello stato di disoccupazione e quindi per la maturazione dei 24 mesi di disoccupazione di cui all'art. 8, comma 9, L. 407/1990, nella specie insussistente se nel 2012 tale periodo veniva non già sospeso dai due rapporti di lavoro a termine ma interrotto. Alla data dell'11.7.2013 la non aveva pertanto maturato il Parte_3 periodo di disoccupazione di cui al cit. art. 8.
Le considerazioni che precedono inducono alla riforma della sentenza di primo grado, per l'infondatezza dell'originario ricorso proposto dal . Per_1
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dell' mentre Pt_1 devono essere compensate nei confronti della vista l'estraneità della CP_3 parte rispetto al merito del devolutum.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza rigetta l'originario ricorso introdotto da Per_1
;
[...]
condanna gli appellati alla refusione delle spese processuali, che si liquidano quanto al primo grado in € 1.863,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella
Corte di Appello di Roma
misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge e quanto al secondo grado €
1.984,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e
Iva come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti della . CP_3
Così deciso in Roma, il 7/03/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi