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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. Dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 3 luglio la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2204/2024 R.G vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma alla Parte_1 C.F._1
Via Giovanni Paisiello n.27, presso lo studio degli avv.ti Daniela Scatena (c.f.
) e Giuseppe Vona (c.f. ), che lo difendono e C.F._2 C.F._3 rappresentano, giusta delega in calce al presente atto, e che dichiarano che le comunicazioni e le notificazioni andranno eseguite agli indirizzi p.e.c.
e Email_1 Email_2
- Appellante
CONTRO
La , con sede in Controparte_1
Benevento alla Contrada Eremita, s.n.c., presso codice fiscale Controparte_2
, in persona del Liquidatore e Legale Rappresentante pro tempore, dottore P.IVA_1
, codice fiscale , munito dei relativi poteri Controparte_3 CodiceFiscale_4 ai sensi dello Statuto Sociale, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Filippo Raguzzini, numero 10, presso lo Studio dell'avvocato Ugo Campese, codice fiscale
[...]
, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale dell'8 C.F._5 maggio 2025, e dichiara ai sensi dell'articolo 170 c.p.c. che il proprio numero di fax è lo 0824.315253 e che l'indirizzo di posta elettronica certificata è
Email_3
- Appellato
NONCHE'
(C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. E. Conrotto ( ) e dall'Avv. Erminio Capasso (c.f. C.F._6
1 ),elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Via C.F._7
Alcide De Gasperi, 55 80133, Napoli presso l'Avvocatura INPS, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente fax: 089/9929320 o al seguente indirizzo di posta elettronica: t . Email_4
- Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.08.2021 presso il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
e la deducendo di aver svolto presso le medesime, in regime
[...] CP_2 di subordinazione e senza soluzione di continuità, attività lavorativa dal 4 marzo 2014 al 21 settembre 2019 sotto la diretta dipendenza del loro amministratore Sig. Per_1
.
[...]
Ha riferito di aver lavorato fin dall'avvio dell'attività della Controparte_1
svolgendo mansioni articolate e complesse riconducibili alla figura contrattuale di
[...] impiegato “Quadro” del CCNL Agricoltura Impiegati, con prestazioni rese sia presso i vigneti e le cantine della predetta società, sia – nei periodi della vendemmia degli anni 2017 e 2018 – anche presso la società ritenuta strettamente collegata alla CP_2 prima sotto il profilo economico, funzionale e organizzativo.
Ha dedotto che il rapporto di lavoro sarebbe stato solo parzialmente formalizzato e che, nonostante l'apparente instaurazione di contratti di collaborazione utilizzati allo scopo di eludere gli obblighi retributivi e contributivi, le modalità di svolgimento della prestazione denotavano in realtà un autentico vincolo di subordinazione, stante l'assoggettamento a direttive da parte del Sig. , il rispetto di orari prestabiliti, l'utilizzo di Persona_1 strumenti aziendali e l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale.
Ha sostenuto che tra la e la vi fosse una Controparte_1 CP_2 contitolarità sostanziale del rapporto, in quanto: 1) esercitano entrambe attività vitivinicola con medesimo oggetto sociale;
2) condividono lo stesso amministratore (sig.
), la medesima gestione e alcuni beni strumentali;
3) le attività aziendali Persona_1 risultano integrate e coordinate;
4) il ricorrente ha lavorato indifferentemente per entrambe, sotto le direttive del medesimo referente.
Ha dichiarato di essere stato licenziato in data 21 settembre 2019 per presunta giusta causa, in assenza di preventiva contestazione scritta degli addebiti, in violazione della procedura prevista dall'art. 7 della L. n. 300/1970. In ragione di ciò, ha sostenuto l'illegittimità del recesso, pur rinunciando, per decorrenza dei termini e in considerazione del logoramento del rapporto, a chiedere la reintegrazione, limitando le proprie pretese alle spettanze retributive e contributive maturate e non corrisposte.
Ha, altresì, dichiarato di aver svolto per l' intero periodo rivendicato mansioni riguardanti tutta la filiera, dalla coltivazione dei vigneti alla vendita del prodotto e percepito esclusivamente una retribuzione pari a € 8.000,00 mediante versamenti periodici lavorando con orari superiori al limite contrattuale, incluso i fine settimana e, durante le vendemmie, con turni fino a 16 ore al giorno, senza ricevere retribuzione per lavoro straordinario, né godere di ferie, permessi o mensilità aggiuntive.
2 Conseguentemente, ha concluso chiedendo: 1) l' accertamento della sussistenza di un unico centro di interessi e/o di un centro unico di imputazione giuridica e/o contitolarità del rapporto di lavoro in capo alle due società convenute Controparte_1
e 2) l'accertamento della natura subordinata a tempo indeterminato
[...] CP_2 del rapporto lavorativo alle dipendenze della per il periodo dal 4 marzo Controparte_1
2014 - 21 settembre 2019 e anche alle dipendenze della per il periodo della CP_2 vendemmia ovvero 1 settembre - 31 ottobre anno 2017 e 2018 con il riconoscimento dell'inquadramento nel livello “Impiegato – Quadro” del CCNL Agricoltura Impiegati;
3) la condanna delle società convenute al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in complessivi € 223.052,85, oltre al danno derivante dall'omesso versamento della contribuzione previdenziale, stimato in € 99.685,76 ; 4) in subordine, laddove non fosse configurabile un rapporto di lavoro subordinato, la condanna delle resistenti a corrispondere il giusto compenso per l'attività lavorativa effettivamente svolta;
il tutto con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contradditorio si sono costituite con il medesimo difensore le società convenute le quali hanno chiesto il rigetto integrale del ricorso contestandone radicalmente i presupposti in fatto e in diritto. In via preliminare, le convenute hanno contestato la prospettazione attorea relativa alla configurabilità di un unico centro di imputazione giuridica, affermando di essere due soggetti giuridici distinti e autonomi, sia dal punto di vista formale che operativo, legati unicamente da un rapporto di controllo societario. Hanno poi ricostruito la genesi e l'evoluzione del rapporto tra il ricorrente e la precisando che quest'ultima era stata costituita nel Controparte_1
2014 dallo stesso , dal fratello (nato nel 1965), dal Parte_1 Persona_1 cugino (nato nel 1960) e da altri due soci, con l'obiettivo di proseguire Persona_1
l'attività aziendale precedentemente svolta dalla società agricola dei germani Per_1
“ sas di NR De CI & C.”, all'epoca sottoposta a procedura Persona_2 espropriativa.
Secondo la ricostruzione difensiva, non avrebbe, quindi, mai Parte_1 intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato, avendo invece svolto attività gratuita all'interno della società in qualità di socio, fino al 9 giugno 2017, allorquando avrebbe donato la propria quota sociale al figlio. A seguito di tale donazione, il ricorrente avrebbe comunque continuato a prestare la medesima attività, sostituendosi di fatto al figlio, il quale – essendo impegnato negli studi universitari – non era presente in azienda. Hanno, quindi evidenziato, che il ricorrente ha sempre agito come soggetto apicale dell' azienda, trattandola come propria, presentandosi a terzi come titolare o imprenditore e assumendo iniziative gestionali in piena autonomia senza alcuna soggezione gerarchica. Da ciò deriverebbe l'assenza dei caratteri tipici della subordinazione, quali l'eterodirezione, l'obbligo di osservanza di orari, l'assoggettamento al potere disciplinare del datore di lavoro, atteso che i rapporti sono stati sempre improntati esclusivamente alla reciproca collaborazione su base paritaria. Infine, le società hanno riferito che la formale instaurazione di un rapporto di lavoro agricolo (con registrazione di giornate lavorative) è avvenuta solo su espressa richiesta del ricorrente al fine di maturare il requisito minimo necessario per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola.
A seguito di integrazione del contraddittorio si è, altresì, costituito in giudizio l' , in CP_4 qualità di litisconsorte necessario, in considerazione della domanda attorea di condanna
3 del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali. L ha chiesto, in CP_4 caso di accoglimento del ricorso, di accertare e dichiarare il proprio diritto a ottenere il versamento dei contributi e degli accessori, da determinarsi a cura dell' stesso, CP_4 secondo la normativa vigente e nei limiti della prescrizione.
Espletata la prova testimoniale, il Giudice adito con sentenza n. 200/2024, pubbl. il 27.02.2024 ha rigettato la domanda, ritenendo infondate le pretese azionate. Il Tribunale ha innanzitutto escluso la configurabilità di un unico centro di imputazione fra le due società convenute legate esclusivamente da un rapporto di controllo societario della che detiene il 93% delle quote della e dalla sussistenza di un Controparte_1 CP_2 collegamento economico funzionale essendo entrambe aziende vitivinicole dirette dal medesimo amministratore;
ha rilevato che le due società sono giuridicamente distinte e che non si ravvisano elementi concreti (quali promiscuità di mezzi, di personale, di sede operativa, o un'unica direzione imprenditoriale) che possano far ritenere che l'una sia mera proiezione organizzativa dell'altra. In secondo luogo ha escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ritenendo non provati gli indici tipici della subordinazione (soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, esistenza di orari di lavoro prestabiliti, una retribuzione fissa e continuativa, l'inserimento stabile e funzionale del ricorrente nell'organizzazione aziendale). Ha ritenuto che il ricorrente avesse operato all'interno della società in qualità di socio e giammai come dipendente, sia prima che dopo la cessione della quota al figlio, il quale risultava formalmente socio ma estraneo alla gestione;
l'attività prestata dal ricorrente era piuttosto da inquadrare nell'ambito di un rapporto fiduciario e familiare, privo di vincoli giuridici e obbligatori propri del lavoro subordinato. Ha, inoltre, ritenuto ininfluente e non attinente alla presente controversia la formalizzazione del rapporto per alcune giornate all' anno come bracciante agricolo. Pertanto, ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento in favore delle resistenti, in solido tra loro, delle spese di lite che venivano liquidate in € 6.621,30 e ha compensato quelle con l' CP_4
Avverso la suindicata sentenza con ricorso depositato in data 31.07.2024 ha proposto tempestivo appello il contestando in primo luogo la valutazione delle prove Per_1 testimoniali e documentali operata dal primo Giudice;
specificamente la difesa ha sostenuto che il Tribunale avrebbe omesso o travisato elementi determinanti da cui emergerebbe una effettiva soggezione del lavoratore alle direttive e al potere disciplinare dell'amministratore, nonché un inserimento stabile e continuativo nell'organizzazione aziendale;
ha censurato l'affermazione del Tribunale relativa ad un atteggiamento uti dominus del ricorrente e ribadito che il rapporto intrattenuto con le società resistenti possedeva tutti gli elementi tipici della subordinazione con compiti e orari ben definiti;
ha, evidenziato che il Giudice di primo grado non aveva esattamente considerato il ruolo ricoperto dal ricorrente all' interno dell' azienda, il quale si occupava della gestione operativa del processo produttivo sotto la direzione dell' Amministratore Unico svolgendo tutte le mansioni previste dal CCNL di categoria per i quadri e secondo orari e tempistiche ben precise;
ha lamentato l'erronea valutazione della regolarizzazione del rapporto di lavoro come bracciante agricolo dalla quale si sarebbe dovuta desumere l' esistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti;
ed ha, infine, contestato l' omessa pronuncia circa la domanda subordinata di condanna al differenziale dovuto per l' attività espletata anche se non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato. Ha,
4 pertanto, concluso per la riforma integrale della sentenza di primo grado con l'accoglimento delle proprie pretese e vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito l' reiterando le difese del primo grado. CP_4
Si sono altresì costituite le società appellate che hanno resistito al gravame, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello non può essere accolto ritenendo questo Collegio la sentenza impugnata esente da censure.
La questione controversa riguarda l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nel livello Quadro asseritamente intercorso tra il ricorrente e la secondo le modalità di cui in epigrafe. Controparte_1
Dottrina e giurisprudenza consolidate, riconoscono che, ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essenziale sia la dimostrazione dei tratti - fisionomia in cui si compendia la “subordinazione” codicistica. Essi, com'è noto, sono costituiti: - dall'obbligo di stabile messa a disposizione delle proprie energie psicofisiche;
- dal vincolo obbligatorio di determinati orari;
- dalla sottoposizione a controlli sull'esatta esecuzione delle prestazioni dovute;
- dalla predeterminazione delle modalità di espletamento dei compiti da parte del datore di lavoro;
- dall'assenza di autonomia dell'attività svolta;
- dalla dipendenza gerarchica. L' accertamento di una determinata attività come appartenente all'area dell'autonomia o della subordinazione, in caso di contestazione, sarà perciò possibile solo attraverso una puntuale verifica circa la sussistenza in concreto dei descritti tratti caratterizzanti. La “subordinazione”, in altri termini, deve comportare una soggezione ampia ed incisiva al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che deve investire l'espletamento della prestazione nello spazio, nel tempo e nelle modalità di esecuzione, con la conseguenziale soggezione del prestatore anche a quelli che vengono definiti obblighi accessori (diligenza e fedeltà). Il rigoroso rispetto di tali condizioni viene a creare “il particolare vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro ... e la conseguente limitazione della libertà del primo al potere gerarchico e direttivo del secondo” ( tra le tante Cass. 10.1.89 n. 41, 23.10.91 n. 11229, 23.5.91 n. 6086, 17.2.87 n. 1715, 2.4.86 2257, 9.4.86 n. 2475) che del contratto di lavoro subordinato costituisce l'essenza indefettibile.
Immediato corollario dell'enunciato principio di diritto è che, qualora all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. 21028/2006).
Nella fattispecie la contestazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, astrattamente incompatibile con la qualità di socio ha reso indispensabile l'espletamento
5 della prova testimoniale, in ossequio all'onere probatorio gravante sul ricorrente di comprovare la titolarità del rapporto subordinato dedotto.
Ebbene osserva il Collegio che gli elementi forniti con l'espletata istruttoria non hanno condotto ad esiti favorevoli alla prospettazione attorea. Quel che emerge dalle risultanze della prova orale è che indubbiamente sia stato molto presente in Parte_1 azienda dando un evidente contributo all' azienda fino al 2017 in qualità di socio e anche successivamente, allorquando ha ceduto la sua quota al figlio ma di fatto ha continuato a partecipare alla vita aziendale e ad occuparsi della gestione operativa, come se fosse ancora lui socio.
I testi escussi non hanno, infatti, fornito elementi concreti, univoci e convergenti idonei a rappresentare un rapporto caratterizzato da potere direttivo e organizzativo della datrice di lavoro, nè hanno descritto un contesto in cui il ricorrente fosse soggetto a costante controllo, obblighi di giustificazione delle assenze, vincoli orari o ordini in maniera continuativa.
Il teste , dipendente della da marzo 2014 a giugno 2017 se da Testimone_1 CP_1 un lato ha dichiarato “ nel periodo in cui ho lavorato il ricorrente non prendeva direttive da nessuno” dall' altro ha dichiarato di aver sentito diverse volte il ricorrente discutere con l'Amministratore in merito ai lavori da fare poiché “era lui che comandava e bisognava fare quello che diceva lui”.
Tale ambiguità mina l'attendibilità della deposizione che comunque non attesta l'incontrovertibile esistenza di un vincolo gerarchico. Il teste ha infatti, poi, riferito di non sapere se il ricorrente dovesse chiedere l'autorizzazione all'amministratore per fruire di ferie o permessi e che il sig. “non aveva una postazione fissa” e che “si Parte_1 occupava di tante cose”, elementi che testimoniano una certa libertà operativa, non riconducibile a un impiego regolato contrattualmente.
Come già rilevato in primo grado, inoltre, le discussioni tra il ricorrente e Persona_1 menzionate dal teste , non possono certo essere considerate identificative di un Tes_1 vincolo di subordinazione tra le parti ma, al contrario, denotano un ruolo gestionale e una presenza paritaria, tipica di un contesto collaborativo tra pari o tra soggetti investiti di ruoli operativi autonomi.
Il teste di parte resistente socio della ha riferito che “ i soci Tes_2 CP_1 prestavano la propria opera in azienda liberamente, senza vincoli di orario” e che “il sig.
si comportava come proprietario”, anche dopo la donazione delle quote al Parte_1 figlio. Ha riferito che il ricorrente “partecipava agli incontri della compagine sociale” e che
“prelevava vino sfuso o imbottigliato per venderlo a ex clienti della sua precedente azienda”.
Le sue affermazioni delineano, dunque, un atteggiamento tipicamente imprenditoriale o comunque da soggetto gestore che agiva come rappresentante della società e partecipava a fiere ed eventi di settore. Inoltre, l'autonomia con cui egli intratteneva rapporti con i terzi e gestiva attività economiche aziendali mal si concilia con l'asservimento al potere direttivo proprio del lavoro subordinato.
6 Il teste dipendente della dal 2017 ha fornito elementi solo marginali Tes_3 CP_2 dichiarando di non conoscere la natura del rapporto tra e la Parte_1
affermando genericamente che per un periodo il ricorrente aveva le chiavi CP_1 dello stabilimento della e che partecipava alla vendemmia “dando una mano”. CP_2
Ha inoltre riferito che il prelevava in autonomia il vino per portarlo ai clienti e Pt_1 che quando dovevano chiedere istruzioni si rivolgevano a , rafforzando Persona_1
l'idea che il ruolo del ricorrente fosse di supporto, ma non per questo regolato da un vincolo di subordinazione.
I testimoni e hanno fornito dichiarazioni di analogo tenore affermando che Tes_4 Tes_5 il ricorrente si occupava della produzione vinicola e della gestione operativa, ma non hanno saputo indicare se lo stesso fosse soggetto a direttive, se osservasse un orario di lavoro o se fosse tenuto a giustificare le assenze. Si tratta, dunque, di dichiarazioni generiche e incerte prive di elementi di dettaglio indispensabili per qualificare la prestazione lavorativa nei termini rivendicati.
L' esame congiunto e critico delle deposizioni acquisite non consente, quindi, di ritenere provati gli elementi strutturali tipici del lavoro subordinato. Al contrario, esse delineano un quadro di partecipazione libera, priva di vincoli, da parte di un soggetto che per lungo tempo è stato socio dell'azienda e che ha continuato a collaborare con la medesima anche dopo la formale cessione della quota al figlio sulla base di rapporti fiduciari e familiari. Tale circostanza giustifica ragionevolmente la sua continua presenza in azienda e la partecipazione alle attività operative. Per tale ragione la circostanza che il sig.
[...]
abbia assunto un ruolo operativo o gestionale per la società resistente non appare Per_1 sufficiente, in assenza di puntuali riscontri probatori, a fondare un riconoscimento giudiziale della subordinazione.
Neppure la documentazione prodotta risulta idonea a suffragare la tesi attorea. In questo contesto probatorio carente, infatti, la sola lettera di licenziamento non può da sola assurgere a prova della sussistenza di un rapporto di lavoro così come dedotto in ricorso. Al riguardo appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni rese dal Tribunale in quanto trattasi di una lettera “di licenziamento” da intendersi non in senso tecnico, posto che nella stessa manca il richiamo a norme contrattuali e alla contrattazione collettiva.Da una lettura di tale missiva emerge la volontà di allontanare dall'azienda il
, il quale considerava l'azienda come propria e si comportava uti dominus. Per_1
Parimenti, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, la circostanza che il sia stato formalizzato solo per alcuni periodi come bracciante agricolo non Per_1 appare dirimente trattandosi di una qualifica e di un livello nettamente inferiori rispetto a quelli rivendicati in giudizio (inquadramento nel livello Quadro del CCNL Agricoltura).
Difettano altresì elementi contrattuali e contabili. Non risultano prodotte lettere di incarico e/o contratti di collaborazione nonché documentazione fiscale e contabile che attesti la corresponsione di una regolare e continuativa retribuzione fissa e l'instaurazione di un rapporto di lavoro contrattualmente regolato.
Anche la domanda subordinata al pagamento di differenze retributive fondata sull'assunto di aver comunque ricevuto un compenso non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto ( per un complessivo importo di € 8.000,00) appare infondata,
7 essendo rimasta indimostrata l'entità e l'articolazione oraria della prestazione lavorativa. La stessa asserita percezione di acconti retributivi per la misura indicata è rimasta priva di riscontro e non risulta dimostrata né in termini di ammontare né di periodicità.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, tenuto conto dei principi in materia di riparto dell'onere della prova e dell'obiettiva situazione di incertezza probatoria, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Al rigetto segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio di impugnazione che si liquidano come da dispositivo. Spese compensate nei confronti dell CP_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della società convenuta liquidate in euro 3.473,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese nei confronti dell CP_4
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 03.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Carla Catalano
8
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. Dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 3 luglio la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2204/2024 R.G vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma alla Parte_1 C.F._1
Via Giovanni Paisiello n.27, presso lo studio degli avv.ti Daniela Scatena (c.f.
) e Giuseppe Vona (c.f. ), che lo difendono e C.F._2 C.F._3 rappresentano, giusta delega in calce al presente atto, e che dichiarano che le comunicazioni e le notificazioni andranno eseguite agli indirizzi p.e.c.
e Email_1 Email_2
- Appellante
CONTRO
La , con sede in Controparte_1
Benevento alla Contrada Eremita, s.n.c., presso codice fiscale Controparte_2
, in persona del Liquidatore e Legale Rappresentante pro tempore, dottore P.IVA_1
, codice fiscale , munito dei relativi poteri Controparte_3 CodiceFiscale_4 ai sensi dello Statuto Sociale, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Filippo Raguzzini, numero 10, presso lo Studio dell'avvocato Ugo Campese, codice fiscale
[...]
, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale dell'8 C.F._5 maggio 2025, e dichiara ai sensi dell'articolo 170 c.p.c. che il proprio numero di fax è lo 0824.315253 e che l'indirizzo di posta elettronica certificata è
Email_3
- Appellato
NONCHE'
(C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. E. Conrotto ( ) e dall'Avv. Erminio Capasso (c.f. C.F._6
1 ),elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Via C.F._7
Alcide De Gasperi, 55 80133, Napoli presso l'Avvocatura INPS, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente fax: 089/9929320 o al seguente indirizzo di posta elettronica: t . Email_4
- Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.08.2021 presso il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
e la deducendo di aver svolto presso le medesime, in regime
[...] CP_2 di subordinazione e senza soluzione di continuità, attività lavorativa dal 4 marzo 2014 al 21 settembre 2019 sotto la diretta dipendenza del loro amministratore Sig. Per_1
.
[...]
Ha riferito di aver lavorato fin dall'avvio dell'attività della Controparte_1
svolgendo mansioni articolate e complesse riconducibili alla figura contrattuale di
[...] impiegato “Quadro” del CCNL Agricoltura Impiegati, con prestazioni rese sia presso i vigneti e le cantine della predetta società, sia – nei periodi della vendemmia degli anni 2017 e 2018 – anche presso la società ritenuta strettamente collegata alla CP_2 prima sotto il profilo economico, funzionale e organizzativo.
Ha dedotto che il rapporto di lavoro sarebbe stato solo parzialmente formalizzato e che, nonostante l'apparente instaurazione di contratti di collaborazione utilizzati allo scopo di eludere gli obblighi retributivi e contributivi, le modalità di svolgimento della prestazione denotavano in realtà un autentico vincolo di subordinazione, stante l'assoggettamento a direttive da parte del Sig. , il rispetto di orari prestabiliti, l'utilizzo di Persona_1 strumenti aziendali e l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale.
Ha sostenuto che tra la e la vi fosse una Controparte_1 CP_2 contitolarità sostanziale del rapporto, in quanto: 1) esercitano entrambe attività vitivinicola con medesimo oggetto sociale;
2) condividono lo stesso amministratore (sig.
), la medesima gestione e alcuni beni strumentali;
3) le attività aziendali Persona_1 risultano integrate e coordinate;
4) il ricorrente ha lavorato indifferentemente per entrambe, sotto le direttive del medesimo referente.
Ha dichiarato di essere stato licenziato in data 21 settembre 2019 per presunta giusta causa, in assenza di preventiva contestazione scritta degli addebiti, in violazione della procedura prevista dall'art. 7 della L. n. 300/1970. In ragione di ciò, ha sostenuto l'illegittimità del recesso, pur rinunciando, per decorrenza dei termini e in considerazione del logoramento del rapporto, a chiedere la reintegrazione, limitando le proprie pretese alle spettanze retributive e contributive maturate e non corrisposte.
Ha, altresì, dichiarato di aver svolto per l' intero periodo rivendicato mansioni riguardanti tutta la filiera, dalla coltivazione dei vigneti alla vendita del prodotto e percepito esclusivamente una retribuzione pari a € 8.000,00 mediante versamenti periodici lavorando con orari superiori al limite contrattuale, incluso i fine settimana e, durante le vendemmie, con turni fino a 16 ore al giorno, senza ricevere retribuzione per lavoro straordinario, né godere di ferie, permessi o mensilità aggiuntive.
2 Conseguentemente, ha concluso chiedendo: 1) l' accertamento della sussistenza di un unico centro di interessi e/o di un centro unico di imputazione giuridica e/o contitolarità del rapporto di lavoro in capo alle due società convenute Controparte_1
e 2) l'accertamento della natura subordinata a tempo indeterminato
[...] CP_2 del rapporto lavorativo alle dipendenze della per il periodo dal 4 marzo Controparte_1
2014 - 21 settembre 2019 e anche alle dipendenze della per il periodo della CP_2 vendemmia ovvero 1 settembre - 31 ottobre anno 2017 e 2018 con il riconoscimento dell'inquadramento nel livello “Impiegato – Quadro” del CCNL Agricoltura Impiegati;
3) la condanna delle società convenute al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in complessivi € 223.052,85, oltre al danno derivante dall'omesso versamento della contribuzione previdenziale, stimato in € 99.685,76 ; 4) in subordine, laddove non fosse configurabile un rapporto di lavoro subordinato, la condanna delle resistenti a corrispondere il giusto compenso per l'attività lavorativa effettivamente svolta;
il tutto con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contradditorio si sono costituite con il medesimo difensore le società convenute le quali hanno chiesto il rigetto integrale del ricorso contestandone radicalmente i presupposti in fatto e in diritto. In via preliminare, le convenute hanno contestato la prospettazione attorea relativa alla configurabilità di un unico centro di imputazione giuridica, affermando di essere due soggetti giuridici distinti e autonomi, sia dal punto di vista formale che operativo, legati unicamente da un rapporto di controllo societario. Hanno poi ricostruito la genesi e l'evoluzione del rapporto tra il ricorrente e la precisando che quest'ultima era stata costituita nel Controparte_1
2014 dallo stesso , dal fratello (nato nel 1965), dal Parte_1 Persona_1 cugino (nato nel 1960) e da altri due soci, con l'obiettivo di proseguire Persona_1
l'attività aziendale precedentemente svolta dalla società agricola dei germani Per_1
“ sas di NR De CI & C.”, all'epoca sottoposta a procedura Persona_2 espropriativa.
Secondo la ricostruzione difensiva, non avrebbe, quindi, mai Parte_1 intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato, avendo invece svolto attività gratuita all'interno della società in qualità di socio, fino al 9 giugno 2017, allorquando avrebbe donato la propria quota sociale al figlio. A seguito di tale donazione, il ricorrente avrebbe comunque continuato a prestare la medesima attività, sostituendosi di fatto al figlio, il quale – essendo impegnato negli studi universitari – non era presente in azienda. Hanno, quindi evidenziato, che il ricorrente ha sempre agito come soggetto apicale dell' azienda, trattandola come propria, presentandosi a terzi come titolare o imprenditore e assumendo iniziative gestionali in piena autonomia senza alcuna soggezione gerarchica. Da ciò deriverebbe l'assenza dei caratteri tipici della subordinazione, quali l'eterodirezione, l'obbligo di osservanza di orari, l'assoggettamento al potere disciplinare del datore di lavoro, atteso che i rapporti sono stati sempre improntati esclusivamente alla reciproca collaborazione su base paritaria. Infine, le società hanno riferito che la formale instaurazione di un rapporto di lavoro agricolo (con registrazione di giornate lavorative) è avvenuta solo su espressa richiesta del ricorrente al fine di maturare il requisito minimo necessario per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola.
A seguito di integrazione del contraddittorio si è, altresì, costituito in giudizio l' , in CP_4 qualità di litisconsorte necessario, in considerazione della domanda attorea di condanna
3 del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali. L ha chiesto, in CP_4 caso di accoglimento del ricorso, di accertare e dichiarare il proprio diritto a ottenere il versamento dei contributi e degli accessori, da determinarsi a cura dell' stesso, CP_4 secondo la normativa vigente e nei limiti della prescrizione.
Espletata la prova testimoniale, il Giudice adito con sentenza n. 200/2024, pubbl. il 27.02.2024 ha rigettato la domanda, ritenendo infondate le pretese azionate. Il Tribunale ha innanzitutto escluso la configurabilità di un unico centro di imputazione fra le due società convenute legate esclusivamente da un rapporto di controllo societario della che detiene il 93% delle quote della e dalla sussistenza di un Controparte_1 CP_2 collegamento economico funzionale essendo entrambe aziende vitivinicole dirette dal medesimo amministratore;
ha rilevato che le due società sono giuridicamente distinte e che non si ravvisano elementi concreti (quali promiscuità di mezzi, di personale, di sede operativa, o un'unica direzione imprenditoriale) che possano far ritenere che l'una sia mera proiezione organizzativa dell'altra. In secondo luogo ha escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ritenendo non provati gli indici tipici della subordinazione (soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, esistenza di orari di lavoro prestabiliti, una retribuzione fissa e continuativa, l'inserimento stabile e funzionale del ricorrente nell'organizzazione aziendale). Ha ritenuto che il ricorrente avesse operato all'interno della società in qualità di socio e giammai come dipendente, sia prima che dopo la cessione della quota al figlio, il quale risultava formalmente socio ma estraneo alla gestione;
l'attività prestata dal ricorrente era piuttosto da inquadrare nell'ambito di un rapporto fiduciario e familiare, privo di vincoli giuridici e obbligatori propri del lavoro subordinato. Ha, inoltre, ritenuto ininfluente e non attinente alla presente controversia la formalizzazione del rapporto per alcune giornate all' anno come bracciante agricolo. Pertanto, ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento in favore delle resistenti, in solido tra loro, delle spese di lite che venivano liquidate in € 6.621,30 e ha compensato quelle con l' CP_4
Avverso la suindicata sentenza con ricorso depositato in data 31.07.2024 ha proposto tempestivo appello il contestando in primo luogo la valutazione delle prove Per_1 testimoniali e documentali operata dal primo Giudice;
specificamente la difesa ha sostenuto che il Tribunale avrebbe omesso o travisato elementi determinanti da cui emergerebbe una effettiva soggezione del lavoratore alle direttive e al potere disciplinare dell'amministratore, nonché un inserimento stabile e continuativo nell'organizzazione aziendale;
ha censurato l'affermazione del Tribunale relativa ad un atteggiamento uti dominus del ricorrente e ribadito che il rapporto intrattenuto con le società resistenti possedeva tutti gli elementi tipici della subordinazione con compiti e orari ben definiti;
ha, evidenziato che il Giudice di primo grado non aveva esattamente considerato il ruolo ricoperto dal ricorrente all' interno dell' azienda, il quale si occupava della gestione operativa del processo produttivo sotto la direzione dell' Amministratore Unico svolgendo tutte le mansioni previste dal CCNL di categoria per i quadri e secondo orari e tempistiche ben precise;
ha lamentato l'erronea valutazione della regolarizzazione del rapporto di lavoro come bracciante agricolo dalla quale si sarebbe dovuta desumere l' esistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti;
ed ha, infine, contestato l' omessa pronuncia circa la domanda subordinata di condanna al differenziale dovuto per l' attività espletata anche se non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato. Ha,
4 pertanto, concluso per la riforma integrale della sentenza di primo grado con l'accoglimento delle proprie pretese e vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito l' reiterando le difese del primo grado. CP_4
Si sono altresì costituite le società appellate che hanno resistito al gravame, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello non può essere accolto ritenendo questo Collegio la sentenza impugnata esente da censure.
La questione controversa riguarda l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nel livello Quadro asseritamente intercorso tra il ricorrente e la secondo le modalità di cui in epigrafe. Controparte_1
Dottrina e giurisprudenza consolidate, riconoscono che, ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essenziale sia la dimostrazione dei tratti - fisionomia in cui si compendia la “subordinazione” codicistica. Essi, com'è noto, sono costituiti: - dall'obbligo di stabile messa a disposizione delle proprie energie psicofisiche;
- dal vincolo obbligatorio di determinati orari;
- dalla sottoposizione a controlli sull'esatta esecuzione delle prestazioni dovute;
- dalla predeterminazione delle modalità di espletamento dei compiti da parte del datore di lavoro;
- dall'assenza di autonomia dell'attività svolta;
- dalla dipendenza gerarchica. L' accertamento di una determinata attività come appartenente all'area dell'autonomia o della subordinazione, in caso di contestazione, sarà perciò possibile solo attraverso una puntuale verifica circa la sussistenza in concreto dei descritti tratti caratterizzanti. La “subordinazione”, in altri termini, deve comportare una soggezione ampia ed incisiva al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che deve investire l'espletamento della prestazione nello spazio, nel tempo e nelle modalità di esecuzione, con la conseguenziale soggezione del prestatore anche a quelli che vengono definiti obblighi accessori (diligenza e fedeltà). Il rigoroso rispetto di tali condizioni viene a creare “il particolare vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro ... e la conseguente limitazione della libertà del primo al potere gerarchico e direttivo del secondo” ( tra le tante Cass. 10.1.89 n. 41, 23.10.91 n. 11229, 23.5.91 n. 6086, 17.2.87 n. 1715, 2.4.86 2257, 9.4.86 n. 2475) che del contratto di lavoro subordinato costituisce l'essenza indefettibile.
Immediato corollario dell'enunciato principio di diritto è che, qualora all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. 21028/2006).
Nella fattispecie la contestazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, astrattamente incompatibile con la qualità di socio ha reso indispensabile l'espletamento
5 della prova testimoniale, in ossequio all'onere probatorio gravante sul ricorrente di comprovare la titolarità del rapporto subordinato dedotto.
Ebbene osserva il Collegio che gli elementi forniti con l'espletata istruttoria non hanno condotto ad esiti favorevoli alla prospettazione attorea. Quel che emerge dalle risultanze della prova orale è che indubbiamente sia stato molto presente in Parte_1 azienda dando un evidente contributo all' azienda fino al 2017 in qualità di socio e anche successivamente, allorquando ha ceduto la sua quota al figlio ma di fatto ha continuato a partecipare alla vita aziendale e ad occuparsi della gestione operativa, come se fosse ancora lui socio.
I testi escussi non hanno, infatti, fornito elementi concreti, univoci e convergenti idonei a rappresentare un rapporto caratterizzato da potere direttivo e organizzativo della datrice di lavoro, nè hanno descritto un contesto in cui il ricorrente fosse soggetto a costante controllo, obblighi di giustificazione delle assenze, vincoli orari o ordini in maniera continuativa.
Il teste , dipendente della da marzo 2014 a giugno 2017 se da Testimone_1 CP_1 un lato ha dichiarato “ nel periodo in cui ho lavorato il ricorrente non prendeva direttive da nessuno” dall' altro ha dichiarato di aver sentito diverse volte il ricorrente discutere con l'Amministratore in merito ai lavori da fare poiché “era lui che comandava e bisognava fare quello che diceva lui”.
Tale ambiguità mina l'attendibilità della deposizione che comunque non attesta l'incontrovertibile esistenza di un vincolo gerarchico. Il teste ha infatti, poi, riferito di non sapere se il ricorrente dovesse chiedere l'autorizzazione all'amministratore per fruire di ferie o permessi e che il sig. “non aveva una postazione fissa” e che “si Parte_1 occupava di tante cose”, elementi che testimoniano una certa libertà operativa, non riconducibile a un impiego regolato contrattualmente.
Come già rilevato in primo grado, inoltre, le discussioni tra il ricorrente e Persona_1 menzionate dal teste , non possono certo essere considerate identificative di un Tes_1 vincolo di subordinazione tra le parti ma, al contrario, denotano un ruolo gestionale e una presenza paritaria, tipica di un contesto collaborativo tra pari o tra soggetti investiti di ruoli operativi autonomi.
Il teste di parte resistente socio della ha riferito che “ i soci Tes_2 CP_1 prestavano la propria opera in azienda liberamente, senza vincoli di orario” e che “il sig.
si comportava come proprietario”, anche dopo la donazione delle quote al Parte_1 figlio. Ha riferito che il ricorrente “partecipava agli incontri della compagine sociale” e che
“prelevava vino sfuso o imbottigliato per venderlo a ex clienti della sua precedente azienda”.
Le sue affermazioni delineano, dunque, un atteggiamento tipicamente imprenditoriale o comunque da soggetto gestore che agiva come rappresentante della società e partecipava a fiere ed eventi di settore. Inoltre, l'autonomia con cui egli intratteneva rapporti con i terzi e gestiva attività economiche aziendali mal si concilia con l'asservimento al potere direttivo proprio del lavoro subordinato.
6 Il teste dipendente della dal 2017 ha fornito elementi solo marginali Tes_3 CP_2 dichiarando di non conoscere la natura del rapporto tra e la Parte_1
affermando genericamente che per un periodo il ricorrente aveva le chiavi CP_1 dello stabilimento della e che partecipava alla vendemmia “dando una mano”. CP_2
Ha inoltre riferito che il prelevava in autonomia il vino per portarlo ai clienti e Pt_1 che quando dovevano chiedere istruzioni si rivolgevano a , rafforzando Persona_1
l'idea che il ruolo del ricorrente fosse di supporto, ma non per questo regolato da un vincolo di subordinazione.
I testimoni e hanno fornito dichiarazioni di analogo tenore affermando che Tes_4 Tes_5 il ricorrente si occupava della produzione vinicola e della gestione operativa, ma non hanno saputo indicare se lo stesso fosse soggetto a direttive, se osservasse un orario di lavoro o se fosse tenuto a giustificare le assenze. Si tratta, dunque, di dichiarazioni generiche e incerte prive di elementi di dettaglio indispensabili per qualificare la prestazione lavorativa nei termini rivendicati.
L' esame congiunto e critico delle deposizioni acquisite non consente, quindi, di ritenere provati gli elementi strutturali tipici del lavoro subordinato. Al contrario, esse delineano un quadro di partecipazione libera, priva di vincoli, da parte di un soggetto che per lungo tempo è stato socio dell'azienda e che ha continuato a collaborare con la medesima anche dopo la formale cessione della quota al figlio sulla base di rapporti fiduciari e familiari. Tale circostanza giustifica ragionevolmente la sua continua presenza in azienda e la partecipazione alle attività operative. Per tale ragione la circostanza che il sig.
[...]
abbia assunto un ruolo operativo o gestionale per la società resistente non appare Per_1 sufficiente, in assenza di puntuali riscontri probatori, a fondare un riconoscimento giudiziale della subordinazione.
Neppure la documentazione prodotta risulta idonea a suffragare la tesi attorea. In questo contesto probatorio carente, infatti, la sola lettera di licenziamento non può da sola assurgere a prova della sussistenza di un rapporto di lavoro così come dedotto in ricorso. Al riguardo appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni rese dal Tribunale in quanto trattasi di una lettera “di licenziamento” da intendersi non in senso tecnico, posto che nella stessa manca il richiamo a norme contrattuali e alla contrattazione collettiva.Da una lettura di tale missiva emerge la volontà di allontanare dall'azienda il
, il quale considerava l'azienda come propria e si comportava uti dominus. Per_1
Parimenti, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, la circostanza che il sia stato formalizzato solo per alcuni periodi come bracciante agricolo non Per_1 appare dirimente trattandosi di una qualifica e di un livello nettamente inferiori rispetto a quelli rivendicati in giudizio (inquadramento nel livello Quadro del CCNL Agricoltura).
Difettano altresì elementi contrattuali e contabili. Non risultano prodotte lettere di incarico e/o contratti di collaborazione nonché documentazione fiscale e contabile che attesti la corresponsione di una regolare e continuativa retribuzione fissa e l'instaurazione di un rapporto di lavoro contrattualmente regolato.
Anche la domanda subordinata al pagamento di differenze retributive fondata sull'assunto di aver comunque ricevuto un compenso non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto ( per un complessivo importo di € 8.000,00) appare infondata,
7 essendo rimasta indimostrata l'entità e l'articolazione oraria della prestazione lavorativa. La stessa asserita percezione di acconti retributivi per la misura indicata è rimasta priva di riscontro e non risulta dimostrata né in termini di ammontare né di periodicità.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, tenuto conto dei principi in materia di riparto dell'onere della prova e dell'obiettiva situazione di incertezza probatoria, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Al rigetto segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio di impugnazione che si liquidano come da dispositivo. Spese compensate nei confronti dell CP_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della società convenuta liquidate in euro 3.473,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese nei confronti dell CP_4
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. , se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 03.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Carla Catalano
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