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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 27/01/2026, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1124/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16620/2024 depositato il 09/11/2024
proposto da
Ricorrente_1.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Campidoglio Snc 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - FATTURA n. 112400139844 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl, proprietaria di un complesso immobiliare in Roma, Indirizzo_1 , destinato a lavorazione di metalli e costituito da tre padiglioni catastalmente distinti, uno dei quali adibito a magazzino, aveva presentato agli uffici di AMA Roma una planimetria chiedendo l'esenzione della
TARI per quest'ultimo; ma l'AMA aveva inviato fatture di pagamento TARI che non tenevano in cale la richiesta ed erano state tutte oggetto di impugnativa;
così come erano state ignorate precedenti istanze di accertamento con adesione.
Ha dunque impugnato, nei confronti di Roma Capitale e di AMA, la fattura AMA n. 112400139844 emessa il 16/5/2024, notificata il 1/6/2024 per:
- Inesistenza della notifica a mezzo PEC in quanto notificata una mera copia informatica in formato .PDF e non in .P7M, senza dimostrazione dell'effettiva consegna, della data;
in quanto proveniente da un indirizzo PEC non contenuto in pubblici registri
(tari.romacapitale.amaspa2@ama.postecert.it);
- Insussistenza del presupposto impositivo perché riguarda un padiglione adibito a mero stoccaggio merci come da perizia giurata in atti, dunque area inidonea alla produzione di rifiuti;
- Illegittimo diniego delle richieste riduzioni di cui all'art. 16 comma settimo del Regolamento
TARI di Roma Capitale per lo smaltimento a proprie spese degli scarti e degli imballaggi;
- Mancato riscontro fra costi del servizio e tariffa, che non si desume dall'atto impugnato;
- Mancanza di un piano tariffario approvato quale presupposto per l'attivazione della tariffa.
Roma Capitale si è costituita con memoria di stile e poi, in data 20.1.2025, ha depositato memoria integrativa difendendosi su ciascun motivo di ricorso.
All'odierna udienza, nessuno è comparso;
la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Non si vede ragione di discostarsi dalle pronunce di questa Corte già intervenute per le precedenti annualità in cui le censure alla pretesa erano per lo più simili a quelle qui svolte (sentenze n.
2787/24/2024 e n. 589/39/2025).
La ricorrente ha dedotto l'inesistenza della notificazione della fattura in quanto eseguita dall'AMA utilizzando un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi.
Invece deve dirsi che non vizia l'atto la circostanza che esso proviene da un indirizzo non appartenente ai pubblici registri IPA, REGINDE e INIPEC. Come statuito dall'ordinanza della
Cassazione n. 982 del 16/1/2023, trattasi di indirizzo dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante nei pubblici registri;
una diversa conclusione, opina la S.C., sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. Ciò in quanto la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali mira soltanto all'eliminazione del pregiudizio al diritto di difesa, che è onere pertanto della parte prospettare. Anche nel nostro caso, come in quello deciso dalla S.C., la ricorrente non evidenzia quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa – nei fatti pienamente esercitato - sarebbero dipesi dalla ricezione di una PEC “ictu oculi” proveniente dall'Agenzia della riscossione, potendo eventuali dubbi fugarsi con un semplice riscontro amministrativo (cfr. anche Cass. n. 15979/2022; 18684/2023).
Inoltre, alla luce di quanto stabilito da C. Cass. SU n.14916/2016, l'utilizzazione, per l'invio di PEC, di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi, non può comunque costituire motivo d'inesistenza della notificazione, ma tutt'al più di nullità, che in base ai principi viene sanata dall'avvenuta proposizione del ricorso.
Tanto premesso e tornando al caso concreto, rimane unicamente da ricordare che anche in esso,
l'indirizzo utilizzato dall'AMA conteneva la espressa indicazione della denominazione del notificante.
Tenuto conto di quanto sopra ed avuto altresì riguardo all'inequivoco tenore degli atti notificati, pare
3 da escludere che il suo impiego possa aver provocato una ragionevole incertezza nella destinataria che, in ogni caso, ha comunque proposto rituale impugnazione senza nemmeno dedurre il patimento di particolari pregiudizi al suo diritto di difesa.
L'avvenuta proposizione del ricorso, inoltre, vale da sola a superare anche le altre censure
(infondatamente) mosse dalla ricorrente in ordine alla regolarità del procedimento notificatorio.
In merito, in particolare, al formato dell'atto notificato, .pdf in luogo di .p7m, con ordinanza n. 3805 del 16.2.18 la Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica via PEC del PDF è valida e che la valutazione della corrispondenza del PDF con l'originale è possibile perché l'atto ha ormai raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c.); ancora più recentemente, la Cassazione civile sez. VI, con sentenza del
05/03/2019, n.6417 ha statuito che “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156
c.p.c.”.
Passando adesso al merito, devesi rilevare che la società ricorrente non ha indicato la quota di rifiuti speciali prodotti nel laboratorio né ha prodotto le fatture od altro documento capace di fornire tranquillante prova delle quantità smaltite dalla società incaricata.
Si fa riferimento a precedenti contestazioni con produzioni documentali (si ipotizza, i contratti di smaltimento con ditte private) che però non sono apprezzabili e valutabili poiché non depositate in questa sede;
né viene depositata alcuna rendicontazione annuale in materia di esenzione, che va depositata entro il 31 gennaio di ogni anno.
La domanda di riduzione della quota variabile va, pertanto, rigettata, al pari, del resto, di quella concernente l'esenzione del magazzino, a proposito del quale, analogamente, manca la prova della sua destinazione a mero stoccaggio delle merci senza lavorazioni e stabile presenza umana.
4 Anche in questo caso il Regolamento TARI prevede una dichiarazione apposita mentre è in atti soltanto una “piantina capannoni presentata il 29.4.2021”, senza traccia di una vera e propria attività informativa nei riguardi dell'AMA precedente all'emissione dell'atto impugnato e relativa alla concreta attività svolta nel padiglione che si vorrebbe esente.
Ciò posto, rimane unicamente da aggiungere che in fattura sono riportati i numeri e le date delle delibere di approvazione dei piani finanziari e che nessuna norma imponeva all'AMA di esporre in essa anche i dati necessari per valutare la commisurazione della tassa ai costi del servizio.
Va dunque rigettata sia la doglianza concernente la carenza informativa della fattura sul punto che il motivo relativo alla mancata approvazione dell'atto presupposto dalla tariffa.
A fronte della circostanziata indicazione di cui sopra, gravava sulla contribuente l'onere di comprovare che le anzidette delibere non avevano riguardato i piani finanziari od erano state adottate in assenza dei requisiti legali.
La ricorrente si è invece limitata ad una generica negazione di carattere esplorativo.
Il ricorso è dunque respinto
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di Roma Capitale.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di Roma Capitale delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 26.1.2026.
Il Giudice Monocratico
RI LI NO
5
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16620/2024 depositato il 09/11/2024
proposto da
Ricorrente_1.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Campidoglio Snc 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - FATTURA n. 112400139844 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl, proprietaria di un complesso immobiliare in Roma, Indirizzo_1 , destinato a lavorazione di metalli e costituito da tre padiglioni catastalmente distinti, uno dei quali adibito a magazzino, aveva presentato agli uffici di AMA Roma una planimetria chiedendo l'esenzione della
TARI per quest'ultimo; ma l'AMA aveva inviato fatture di pagamento TARI che non tenevano in cale la richiesta ed erano state tutte oggetto di impugnativa;
così come erano state ignorate precedenti istanze di accertamento con adesione.
Ha dunque impugnato, nei confronti di Roma Capitale e di AMA, la fattura AMA n. 112400139844 emessa il 16/5/2024, notificata il 1/6/2024 per:
- Inesistenza della notifica a mezzo PEC in quanto notificata una mera copia informatica in formato .PDF e non in .P7M, senza dimostrazione dell'effettiva consegna, della data;
in quanto proveniente da un indirizzo PEC non contenuto in pubblici registri
(tari.romacapitale.amaspa2@ama.postecert.it);
- Insussistenza del presupposto impositivo perché riguarda un padiglione adibito a mero stoccaggio merci come da perizia giurata in atti, dunque area inidonea alla produzione di rifiuti;
- Illegittimo diniego delle richieste riduzioni di cui all'art. 16 comma settimo del Regolamento
TARI di Roma Capitale per lo smaltimento a proprie spese degli scarti e degli imballaggi;
- Mancato riscontro fra costi del servizio e tariffa, che non si desume dall'atto impugnato;
- Mancanza di un piano tariffario approvato quale presupposto per l'attivazione della tariffa.
Roma Capitale si è costituita con memoria di stile e poi, in data 20.1.2025, ha depositato memoria integrativa difendendosi su ciascun motivo di ricorso.
All'odierna udienza, nessuno è comparso;
la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Non si vede ragione di discostarsi dalle pronunce di questa Corte già intervenute per le precedenti annualità in cui le censure alla pretesa erano per lo più simili a quelle qui svolte (sentenze n.
2787/24/2024 e n. 589/39/2025).
La ricorrente ha dedotto l'inesistenza della notificazione della fattura in quanto eseguita dall'AMA utilizzando un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi.
Invece deve dirsi che non vizia l'atto la circostanza che esso proviene da un indirizzo non appartenente ai pubblici registri IPA, REGINDE e INIPEC. Come statuito dall'ordinanza della
Cassazione n. 982 del 16/1/2023, trattasi di indirizzo dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante nei pubblici registri;
una diversa conclusione, opina la S.C., sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. Ciò in quanto la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali mira soltanto all'eliminazione del pregiudizio al diritto di difesa, che è onere pertanto della parte prospettare. Anche nel nostro caso, come in quello deciso dalla S.C., la ricorrente non evidenzia quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa – nei fatti pienamente esercitato - sarebbero dipesi dalla ricezione di una PEC “ictu oculi” proveniente dall'Agenzia della riscossione, potendo eventuali dubbi fugarsi con un semplice riscontro amministrativo (cfr. anche Cass. n. 15979/2022; 18684/2023).
Inoltre, alla luce di quanto stabilito da C. Cass. SU n.14916/2016, l'utilizzazione, per l'invio di PEC, di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi, non può comunque costituire motivo d'inesistenza della notificazione, ma tutt'al più di nullità, che in base ai principi viene sanata dall'avvenuta proposizione del ricorso.
Tanto premesso e tornando al caso concreto, rimane unicamente da ricordare che anche in esso,
l'indirizzo utilizzato dall'AMA conteneva la espressa indicazione della denominazione del notificante.
Tenuto conto di quanto sopra ed avuto altresì riguardo all'inequivoco tenore degli atti notificati, pare
3 da escludere che il suo impiego possa aver provocato una ragionevole incertezza nella destinataria che, in ogni caso, ha comunque proposto rituale impugnazione senza nemmeno dedurre il patimento di particolari pregiudizi al suo diritto di difesa.
L'avvenuta proposizione del ricorso, inoltre, vale da sola a superare anche le altre censure
(infondatamente) mosse dalla ricorrente in ordine alla regolarità del procedimento notificatorio.
In merito, in particolare, al formato dell'atto notificato, .pdf in luogo di .p7m, con ordinanza n. 3805 del 16.2.18 la Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica via PEC del PDF è valida e che la valutazione della corrispondenza del PDF con l'originale è possibile perché l'atto ha ormai raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c.); ancora più recentemente, la Cassazione civile sez. VI, con sentenza del
05/03/2019, n.6417 ha statuito che “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156
c.p.c.”.
Passando adesso al merito, devesi rilevare che la società ricorrente non ha indicato la quota di rifiuti speciali prodotti nel laboratorio né ha prodotto le fatture od altro documento capace di fornire tranquillante prova delle quantità smaltite dalla società incaricata.
Si fa riferimento a precedenti contestazioni con produzioni documentali (si ipotizza, i contratti di smaltimento con ditte private) che però non sono apprezzabili e valutabili poiché non depositate in questa sede;
né viene depositata alcuna rendicontazione annuale in materia di esenzione, che va depositata entro il 31 gennaio di ogni anno.
La domanda di riduzione della quota variabile va, pertanto, rigettata, al pari, del resto, di quella concernente l'esenzione del magazzino, a proposito del quale, analogamente, manca la prova della sua destinazione a mero stoccaggio delle merci senza lavorazioni e stabile presenza umana.
4 Anche in questo caso il Regolamento TARI prevede una dichiarazione apposita mentre è in atti soltanto una “piantina capannoni presentata il 29.4.2021”, senza traccia di una vera e propria attività informativa nei riguardi dell'AMA precedente all'emissione dell'atto impugnato e relativa alla concreta attività svolta nel padiglione che si vorrebbe esente.
Ciò posto, rimane unicamente da aggiungere che in fattura sono riportati i numeri e le date delle delibere di approvazione dei piani finanziari e che nessuna norma imponeva all'AMA di esporre in essa anche i dati necessari per valutare la commisurazione della tassa ai costi del servizio.
Va dunque rigettata sia la doglianza concernente la carenza informativa della fattura sul punto che il motivo relativo alla mancata approvazione dell'atto presupposto dalla tariffa.
A fronte della circostanziata indicazione di cui sopra, gravava sulla contribuente l'onere di comprovare che le anzidette delibere non avevano riguardato i piani finanziari od erano state adottate in assenza dei requisiti legali.
La ricorrente si è invece limitata ad una generica negazione di carattere esplorativo.
Il ricorso è dunque respinto
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di Roma Capitale.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di Roma Capitale delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 26.1.2026.
Il Giudice Monocratico
RI LI NO
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