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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 11/08/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 30 del Ruolo 2025, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 26/2/2025 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.Fa- Parte_1 CodiceFiscale_1
brizio Delle Vedove in forza di procura speciale del 24/2/2025 trasmessa per via tele- matica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto infor- matico di originale analogico
- appellante - contro
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Vito di Trapani in forza di mandato sottoscritto digitalmente dal dott. e tra- CP_2
smesso per via telematica unitamente alla memoria difensiva d'appello
- appellata -
e nei confronti di
(C.F. e P.IVA ), in persona del Presidente Controparte_3 P.IVA_2
dott. , rappresentata e difesa dalle Avv.Francesca Squillace e Maria Controparte_4 Virginia Maccari in forza di procura speciale del 30/5/2025 trasmessa per via tele- matica, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- terza chiamata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.19/2025 del Tribunale di Udine - nullità del patto di prova / reintegra.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 12/6/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, Sezione Lavoro, per i motivi esposti in narrativa, respinta ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione ex adverso proposta, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine, Se- zione Lavoro, n. 19/2025 di data 21.01.2025, depositata in Cancelleria in pari data, notificata in data 27.01.2025 (R.G. n. 502/2023): ➢ accertare e dichiarare la nullità del patto di prova e/o la illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente per mancato superamento del periodo di prova successivamente alla sca- denza dello stesso, e conseguentemente accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti in data 30.03.2022, con con- danna della Amministrazione resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in favore della stessa di una indennità risarcitoria commisu- rata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal momento del licenziamento al saldo effettivo;
➢ in subor- dine, in caso di accoglimento del terzo motivo di appello, compensare integralmente tra le parti le spese del primo grado del giudizio;
➢ in ulteriore subordine, in caso di accoglimento del quarto motivo di appello, compensare integralmente tra la ricorren- te e la terza chiamata le spese del primo grado del giudizio. Spese e competenze legali di causa rifuse, oltre a rimborso forfettario, CNPAF e IVA di legge.
Per l'appellata: in via principale, nel merito, respingersi l'appello in quanto radical- mente infondato in fatto e diritto. Spese integralmente rifuse. In subordine, sempre
Pag.2 nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero venir accolte in tutto o in parte le domande dell'appellante nei confronti di manlevare quest'ultima CP_1
da qualsivoglia importo (a titolo di risarcimento, indennizzi, accessori spese proces- suali e legali di eventuale soccombenza) dovesse risultar dovuto alla ricorrente in esi- to alla presente lite, ponendo a carico della terza chiamata Compagnia assicuratrice per la Responsabilità CP_5 Parte_2
(p. Iva in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
con sede legale San Cesario sul Panaro (Mo) Corso Libertà n. 53 – i relativi oneri con pagamento diretto in favore della ricorrente. Spese di causa anche in questo caso rifu- se.
Per la terza chiamata: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1. - in via principale, rigettare l'appello proposto dalla Signora in quanto infondato in fatto e in diritto per Pt_1
tutte le ragioni esposte dalla stessa Asufc. 2. - in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame proposto, con riguardo alla domanda di garanzia, rigettare l'azione di garanzia proposta da nei confronti di CP_1 [...]
per la non operatività, in relazione al sinistro per cui è causa, della Controparte_6
copertura assicurativa prestata a suo favore ex art.
2.2 CGA e 2.4. lett j, CGA;
3. - in via ulteriormente subordinata, rigettare l'azione di garanzia proposta da nei CP_1
confronti di per la non operatività, in relazione al sinistro per Controparte_3
cui è causa, della copertura assicurativa prestata a suo favore ex art. 1914 e ss. c.c. 4.
- in via di estremo subordine, limitare l'importo indennizzabile esclusivamente agli importi dovuti a titolo risarcitorio. Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 11/7/2023 conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
(in sigla ) esponendo che l'1/9/2017 Controparte_1 CP_1
era stata assunta dall' " Controparte_7
Pag.3 come collaboratore professionale sanitario-infermiere per la durata massima di un an- no, con un periodo di prova di un mese;
che il contratto era stato poi prorogato prima fino al 30/9/2019 e poi fino alla copertura del posto da lei occupato e comunque non oltre il 31/1/2021; che nel frattempo era passata alle dipendenze della CP_8
[...
stata soppressa per legge la;
che in prossimità della scadenza del se- CP_9
condo rinnovo era stata sottoposta a due procedimenti disciplinari, il primo dei quali era stato archiviato dall' entre il secondo aveva portato alla sanzione del rim- CP_10
provero scritto;
che il 30/3/2022 era stata assunta a tempo indeterminato dall' CP_11
[...
a decorrere dall'1/4/2022 e con un periodo di prova di sei mesi;
che dopo alcuni periodi di assenza per malattia, infortunio, ferie e permessi, il 20/10/2022 era stata convocata presso la Direzione Professioni Sanitarie e il coordinatore del reparto dott.
e la R.D.A. dott.ssa le avevano comunicato l'esito negativo della Per_1 CP_12
prova, preannunciandole il licenziamento con effetto dall'1/11/2022; che a causa del- lo shock emotivo provocatole da questa comunicazione era rimasta assente per ma- lattia dal 21/10/2022; che il suo nome era stato eliminato dai turni del mese di novem- bre;
che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione di licenziamento, ed essendo terminato il periodo di malattia, con lettera del 31/10/2022 aveva offerto all'Azienda la prestazione lavorativa;
che, in difetto di riscontri, il 16/11/2022 aveva chiesto chia- rimenti all'Azienda; che quest'ultima, con lettera del 31/11/2022, le aveva comunicato che risultava assente ingiustificata dal 2/11/2022 e indicato il giorno 22/11/2022 per la ripresa del servizio;
che lo stesso giorno era stata nuovamente convocata presso la
Direzione Professioni Sanitarie dove le era stato nuovamente preannunciato il licen- ziamento per mancato superamento della prova;
che solo il 24/11/2022 l' CP_1
aveva comunicato esclusivamente al suo legale l'intenzione di risolvere il rapporto ai sensi dell'art.40 comma 5 del CCNL del 2/11/2022 con effetto dal 28/11/2022; che il licenziamento era stato da lei formalmente impugnato con lettera trasmessa il 12 gen- naio 2023; che solo a seguito della richiesta di accesso agli atti formulata lo stesso giorno aveva avuto conoscenza della nota prot.n.0178120 dell'11/11/2022 richiamata a fondamento della risoluzione del rapporto e delle relazioni di valutazione al 2° e 5°
Pag.4 mese ad essa allegate;
che infine l' con lettera del 10/2/2023, aveva riscontra- CP_1
to la sua impugnazione stragiudiziale del licenziamento evidenziando che le sue ripetute assenze dal servizio avevano causato il prolungamento del periodo di prova oltre i sei mesi.
Ciò premesso la ricorrente deduceva che il patto di prova apposto al contratto era nullo perchè contrario all'art.40 comma 11 del CCNL del 2/11/2022, che aveva sostituito l'art.25 del CCNL del 21/5/2018, evidenziando di aver prestato servizio alle dipendenze dell' a partire dall'1/9/2017, per un totale di 3 anni e 4 mesi e di CP_1
aver già superato un precedente periodo di prova;
che comunque il recesso dell'A- zienda era intervenuto dopo la scadenza del termine semestrale di prova, anche com- putando i periodi di sospensione previsti dalla contrattazione collettiva;
che tenendo conto delle assenze per malattia, infortunio, ferie e permessi il periodo di prova si era esaurito, al più, il 19/11/2022, non potendosi computare il periodo successivo all'1 novembre 2022 indebitamente qualificato dall'Azienda come ferie;
e che l' CP_1
aveva comunicato, peraltro al suo Avvocato e non a lei personalmente, la volontà di risolvere il rapporto solo il 24/11/2022.
Si costituiva in giudizio l convenuta replicando che il primo contratto CP_1
di lavoro a tempo determinato, avente in origine scadenza al 30/8/2018, era stato pro- rogato dalla fino al 31/1/2021 nelle more del completamento delle proce- Parte_3
dure concorsuali per l'immissione in ruolo di circa 500 collaboratori professionali sa- nitari-infermieri; che a partire da dicembre 2019 essa era subentrata nella titolarità delle strutture ospedaliere di Latisana e Palmanova e nei relativi rapporti di lavoro, compreso quello con la sig.ra che, una volta esauritosi alla sua scadenza tale Pt_1
rapporto, la sig.ra aveva ripreso servizio presso di essa solo il 4/10/2021 in Pt_1
forza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
che la sig.ra Pt_1
avendo partecipato alla selezione indetta con avviso pubblico del 28/7/2021 ai sensi dell'art.20 comma 1 del d.lgs.75/2017, era stata assunta a tempo pieno e indetermi- nato a [...][...], salvo il periodo di prova di sei mesi previsto dal CCNL
2016/2018 all'epoca ancora vigente;
che al termine del 2° e 5° mese di prova la sig.ra
Pag.5 era stata sottoposta a verifica dal Responsabile Dipartimentale dell'Assistenza Pt_1
dott.ssa riportando in entrambi i casi un giudizio di non adeguatezza;
che, CP_12
scomputati i 32 giorni di assenza verificatisi nel primo semestre di lavoro, il periodo di prova era destinato a scadere l'8 novembre 2022, ma a partire dal 21 ottobre la sig.ra si era nuovamente assentata per malattia, più volte prolungata fino all'1 Pt_1
novembre; che a partire dal 31 ottobre 2022 la dott.ssa , Coordinatrice delle Per_2
Professioni sanitarie, la dott.ssa dell'ufficio Reclutamento e trattamento giu- Per_3
ridico e il dott. Coordinatore del blocco interventistico mini invasivo Per_1
avevano più volte tentato di contattare la sig.ra al numero di telefono cellulare Pt_1
da lei fornito in sede preassuntiva e ciò per concordare le modalità del suo rientro in servizio, ma senza esito, non avendo mai la lavoratrice risposto nè richiamato;
che il
21 novembre 2022 la dott.ssa Direttore della SOC e tratta- Per_4 Parte_4
mento giuridico delle Risorse umane, rispondendo alla nota del legale della sig.ra del 16 novembre, aveva evidenziato che, per contratto, la lavoratrice avrebbe Pt_1
dovuto informare tempestivamente l'Azienda riguardo alla fine del periodo di malat- tia e l'aveva comunque invitata a riprendere servizio il giorno successivo;
che la sig.ra aveva affettivamente riprese il lavoro il 22 novembre 2022, ricevendo lo stesso Pt_1
giorno conferma da parte della dott.ssa e della dott.ssa del mancato CP_12 Per_5
superamento della prova;
e infine che il 24 novembre 2022 essa aveva inviato all'Av- vocato di fiducia della a mezzo PEC;
nonchè alla ricorrente al suo indirizzo Pt_1
di posta elettronica ordinaria, la formale comunicazione del recesso con efficacia dal
28 novembre 2022.
Deduceva quindi l' che la sig.ra era rimasta assente per 58 gior- CP_1 Pt_1
ni, di cui 31 per malattia, 10 per ferie e 17 senza giustificazione, e quindi il periodo di prova sarebbe scaduto il 9 dicembre 2022; che l'assenza ingiustificata dal 2 al 22 novembre era stata poi coperta, in sede di determinazione delle spettanze terminative, con ferie non godute e recupero orario, liquidando le relative spettanze a dicembre
2022; che la sig.ra avendo tempestivamente impugnato il recesso, ne aveva Pt_1
avuto evidentemente conoscenza;
che la ricorrente non aveva mai affermato di aver
Pag.6 superato il periodo di prova, essendosi limitata ad eccepire la nullità del patto e la tardività del recesso;
che il CCNL relativo al triennio 2019-2022, richiamato dalla ri- corrente, era stato stipulato il 2/11/2022 e quindi non era applicabile al contratto di lavoro del 30/3/2022, soggetto invece al precedente CCNL relativo al triennio 2016
- 2018; che al contratto di lavoro del 30/3/2022 era stato legittimamente apposto il patto di prova, sia perchè il precedente contratto di lavoro a termine non conteneva un vero patto di prova, sia perchè l'assunzione a tempo indeterminato richiedeva ne- cessariamente il periodo di prova ai sensi dell'art.25 del CCNL 2016-2018 e degli artt.70 comma 13 del d.lgs. 165/2001 e 17 del D.P.R. 487/94; che i due rapporti di lavoro costituiti con la sig.ra il primo a termine e il secondo a tempo indeter- Pt_1
minato, avevano natura giuridica diversa e fra di essi non vi era stata alcuna continui- tà; che del resto il d.lgs. 165/2001 era richiamato anche nell'avviso pubblico di sele- zione cui aveva partecipato la sig.ra ed essa non poteva derogarvi, Pt_1 CP_1
trattandosi di una proposta al pubblico;
che inoltre l'art.25 del CCNL prevedeva un esonero dal periodo di prova solo a favore dei dipendenti di ruolo che avessero già superato la prova, requisito questo non posseduto dalla sig.ra che l'esonero Pt_1
dalla prova invocato dalla ricorrente sarebbe contrario a norme imperative e non dero- gabili e quindi sarebbero nulle le disposizioni contrattuali che lo prevedessero;
che il recesso durante il periodo di prova non richiede forma scritta e in concreto era stato comunicato alla sig.ra due volte, nel corso dei colloqui del 20 ottobre e del 22 Pt_1
novembre 2022; che comunque era tempestiva anche la comunicazione formale del
24 novembre;
che infatti il periodo di prova era rimasto sospeso anche durante l'as- senza ingiustificata della sig.ra non avendo essa mai rifiutato la pre- Pt_1 CP_1
stazione lavorativa;
che inoltre la mail del legale della sig.ra del 31/10/2022 Pt_1
non aveva neppure le caratteristiche per poter essere considerata una valida offerta reale della prestazione;
che la sig.ra aveva sicuramente ricevuto la mail di co- Pt_1
municazione del recesso;
che in ogni caso era legittimato a ricevere l'atto anche l'Av- vocato della lavoratrice, avendo questi agito in nome e per conto della sua assistita.
Chiamata in garanzia dalla si costituiva in giudizio anche Assicura- CP_1
Pag.7 eccependo innanzitutto l'inoperatività della garanzia ai sensi Parte_5
degli artt.
2.2. e 2.4. lettera J) delle condizioni generali di contratto e ciò perchè l'A- zienda, al momento della stipula del contratto di assicurazione, aveva già ricevuto la comunicazione dell'Avvocato della sig.ra di data 12/1/2023, qualificabile Pt_1
come esercizio di una pretesa risarcitoria, e in subordine perchè l' non aveva CP_1
Cont denunciato il sinistro all'assicuratrice dell'epoca in violazione dell'art.1914 c.c.
o in alternativa per l'insussistenza dei presupposti dell'art.
2.2 bis lettera a) delle condizioni generali.
Con sentenza emessa il 21/1/2025 il Tribunale di Udine respingeva tutte le domande proposte dalla ricorrente osservando che al rapporto dedotto in giudizio non era applicabile il CCNL relativo al triennio 2019-2021, ma quello precedente;
che il contratto di lavoro a termine stipulato dalla sig.ra non conteneva un patto di Pt_1
prova, peraltro all'epoca non obbligatorio per i rapporti a tempo determinato, ma di- sciplinava solo le ipotesi di recesso da parte del datore di lavoro e i loro effetti e in particolare la possibilità di recesso in caso di grave inadempimento dell'altra parte;
che al contrario un patto di prova vi era nel contratto di assunzione a tempo indeterminato e ciò obbligatoriamente ai sensi dell'art.25 del CCNL e della vigente disciplina di legge;
che del resto nell'avviso pubblico di selezione vi era il rischiamo al d.lgs.165/2001 e quindi anche all'art.70 comma 13, non potendo perciò l' CP_1
derogare a tale disciplina, per essa vincolante, nei confronti della sola sig.ra Pt_1
che quest'ultima non aveva diritto ad alcun esonero dalla prova ai sensi dell'art.25 del
CCNL, non essendo al momento dell'assunzione già dipendente di una pubblica am- ministrazione del comparto e non avendo già superato in precedenza una prova;
che la ricorrente non aveva dedotto e chiesto di dimostrare di aver superato la prova, avendo solo allegato la tardività del recesso datoriale;
che la sig.ra aveva Pt_1
ricevuto tempestiva e valida comunicazione del mancato superamento della prova nel corso dei colloqui del 20/10/2022 e del 22/11/2022; che comunque la sig.ra Pt_1
era rimasta assente per 55 giorni, di cui 31 per malattia e 24 per ferie, e quindi, doven- dosi computare solo i giorni di servizio effettivo, la prova sarebbe scaduta solo il 9
Pag.8 dicembre, risultando perciò tempestiva la comunicazione formale di recesso del 24 novembre;
che non era fondata neppure la pretesa di pagamento della retribuzione dei giorni dal 2 al 21 novembre, essendosi trattato di un periodo di assenza ingiustifi- cata, peraltro poi imputato dall'Azienda a ferie arretrate ed a recupero ore e quindi già retribuito.
1. Con il primo motivo di appello la sig.ra censura la decisione del Tribu- Pt_1
nale di Udine affermando che erroneamente il Giudice ha ritenuto valido il patto di prova apposto al contratto di assunzione a tempo indeterminato da parte della . CP_1
A sostegno della sua tesi l'appellante deduce che l'art.6 comma 2 del contratto di lavoro a termine da lei stipulato con la nel 2017 conteneva un Parte_3
patto di prova vero e proprio, consentito dall'art.58 comma 2 del CCNL di
Comparto relativo al triennio 2016-2018; che la circostanza che all'epoca ella avesse superato tale prova è dimostrata dal fatto che, durante quel rapporto di lavoro, l' non le aveva mai comunicato alcun recesso ed anzi ne aveva CP_1
più volte prorogato la durata;
che l'art.25 comma 12 del predetto CCNL non richiedeva, ai fini dell'esonero dalla prova, che il soggetto da assumere si tro- vasse in costanza di rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione del
Comparto Sanità nè poteva altri limiti;
che le pronunce della Corte di Cassa- zione richiamate dall' a conferma della necessità del periodo di prova CP_1
riguardavano situazioni diverse dalla sua;
che il patto di prova non rientra fra le materie escluse dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art.40 del d.lgs.
165/2001; e che l'esonero parziale previsto dall'art.25 del CCNL non contra- stava con alcuna norma imperativa.
1.1. La prima questione sollevata dalla difesa della sig.ra riguarda l'inter- Pt_1
pretazione attribuita dal Tribunale di Udine, sulla scorta di quanto affermato dall'Azienda convenuta, all'art.6 comma 2 del contratto di lavoro a tempo de- terminato prot.n.20510 dell'1/9/2017.
Pag.9 1.1.1. La disposizione contrattuale, nella sua integralità, così testualmente recita:
"L'azienda si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto individuale di lavoro a tempo determinato prima della scadenza del termine indicato all'art.1 per una diversa valutazione dell'esigenza di avvalersi delle prestazioni dell'interes- sata, determinata da modifiche organizzative e da variazioni del programma aziendale.
L'azienda si riserva la facoltà di recedere ad nutum - senza preavviso - dal presen- te contratto prima del termine qualora la valutazione del primo mese di attività dell'interessata sia risultata negativa a giudizio del Responsabile della Struttura di assegnazione.
L'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l'assoluzione determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui all'art.2126 C.C. per il periodo effettivamente lavorato.
E' in ogni caso condizione risolutiva del presente contratto senza obbligo di preavviso l'intervenuto annullamento della procedura selettiva che ne costituisce il presupposto."
1.1.2. La norma in esame non richiamava l'art.2119 c.c. (a differenza del precedente art.5 del medesimo contratto, riguardante il recesso del lavoratore1), nè il con- cetto di giusta causa, nè quello di inadempimento;
non vi è perciò alcun dato testuale da cui ricavare che essa si occupasse di regolare questi fenomeni (co- me sostenuto dall' . CP_1
Al contrario la terminologia utilizzata depone chiaramente a favore della tesi dell'appellante: ciò vale per la riserva di recedere ad nutum (essendo il patto di prova l'unico caso in cui il datore di lavoro può sciogliersi a sua discrezione dal rapporto), per l'esclusione del preavviso (che di fatto riproduce, in parte,
l'art.2096 comma 3 c.c.) e per il riferimento alla valutazione aziendale negati- va al termine per primo mese di attività come elemento da solo sufficiente a giustificare il recesso (mentre la risoluzione per inadempimento presuppone un giudizio di gravità della violazione dei doveri contrattuali e di colpevolezza a carico della parte non adempiente). 1.1.3. Del tutto irrilevante è la circostanza che l'art.58 comma 2 del CCNL vigente all'epoca prevedeva, nel caso di assunzione a tempo determinato, la facoltà (e non l'obbligo) per l'Azienda di sottoporre il lavoratore ad un periodo di prova;
questa disposizione - evidentemente generale ed astratta - nulla dice infatti ri- guardo al contenuto ed al significato della specifica e concreta clausola del contratto individuale di lavoro di cui si discute in questo giudizio.
Allo stesso modo è irrilevante - come criterio di interpretazione della clausola in esame - il fatto che l' non abbia assoggettato la sig.ra ad Parte_3 Pt_1
una formale procedura valutativa: sul punto si deve osservare innanzitutto che l'art.6 del contratto individuale di lavoro non imponeva all'Azienda un obbligo di procedimentalizzazione (attribuendo rilievo al mero, e informale, giudizio del Responsabile della Struttura cui la lavoratrice era assegnata); e in secondo luogo che rientrava nella facoltà dell'Ente datore di lavoro di non esercitare,
o meglio di esercitare il modo tacito, il suo potere di valutazione della dipen- dente (limitandosi a lasciar proseguire il rapporto dopo la scadenza del primo mese senza avvalersi della facoltà di recesso ad nutum)2.
1.1.4. Deve essere pertanto condivisa la tesi dell'appellante secondo cui l'art.6 com- ma 2 del contratto di lavoro a termine dell'1/9/2017 conteneva un vero e pro- prio patto di prova;
nè vi sono dubbi che questa prova la sig.ra l'abbia Pt_1
superata: ciò risulta chiaramente dal fatto il rapporto di lavoro a termine con la , cui è poi subentrata la , è proseguito - per effetto della CP_9 CP_1
proroga prot.n.55817/19 - fino alla sua scadenza naturale del 31/1/2021; e, del resto, mai l' appellata ha allegato e dimostrato il contrario. CP_1
1.2. Quanto appena detto non significa ancora che la sig.ra quando è stata Pt_1
assunta dalla a tempo indeterminato, avesse diritto all'esenzione dal- CP_1
la prova ai sensi dell'art.25 comma 12 del CCNL per il triennio 2016-2018.
1.2.1. La norma appena citata - il cui testo ("Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti del comparto che lo abbiano già superato nella medesima categoria, profilo e disciplina, ove prevista") è assolutamente chiaro e non lascia alcun dubbio interpretativo - richiedeva infatti un ulterio- re requisito (oltre all'avvenuto superamento di un periodo di prova) e cioè l'es- sere il soggetto da assumere già dipendente di (ovvero in costanza di rapporto di lavoro con) un Ente del medesimo Comparto;
e la sig.ra pacifica- Pt_1
mente non si trovava in questa condizione: al momento della stipula del con- tratto di lavoro a tempo indeterminato ella prestava infatti la sua opera per la non come dipendente ma in forza del contratto di collaborazione co- CP_1
ordinata e continuativa stipulato il 30/9/2021.
1.2.2. E' certo vero che la sig.ra si trovava nella situazione prevista dall'art.25 Pt_1
comma 13 ("Possono essere inoltre esonerati dal periodo di prova i dipen- denti che abbiano già svolto periodi di rapporto di lavoro, anche a tempo de- terminato, nel medesimo o corrispondente profilo, anche in altre amministra- zioni pubbliche"), avendo già prestato servizio come dipendente della Pt_3
[...
e poi della;
questa disposizione non prevedeva però un diritto del CP_1
lavoratore ad essere esonerato dalla prova, ma solo la facoltà discrezionale del datore di lavoro di concedere l'esonero: ed è certo che la non si è CP_1
avvalsa di questa facoltà, avendo anzi inserito il patto di prova nel contratto del 30/3/2022 (coerentemente con l'avviso pubblico n.0112703 del 28/7/2021, nel quale era richiamato il d.lgs. 165/2001 e quindi anche l'art.70 comma 13
e, per effetto di questo, l'art.17 del D.P.R. 487/94, che impone che l'assunzio- ne dei dipendenti pubblici avvenga in prova).
1.2.3. Va peraltro detto che una diversa interpretazione della disciplina collettiva - nel senso di ricavarne un più ampio (e assoluto) diritto all'esonero dalla prova
- sarebbe probabilmente in contrasto con le citate norme di legge e con i prin- cipi che sulla base di queste ha affermato la giurisprudenza della Corte di Cas- sazione (le cui pronunce3 si riferiscono certo a fatti accaduti quando era in vigore la contrattazione collettiva antecedente a quella applicabile nel caso in esame, e però sanciscono regole basate non su uno specifico contratto, ma sul- la disciplina legale della materia, rimasta inalterata dal 1994, e quindi tuttora valide).
1.2.4. Si deve quindi ritenere legittimo e valido l'art.3 del contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti il 30/3/2022, che ha assoggettato la sig.ra Pt_1
a un periodo di prova di sei mesi, rinviando al CCNL di Comparto quanto alle modalità applicative del patto.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la sig.ra censura la sentenza Pt_1
del Tribunale di Udine nella parte in cui ha ritenuto che la abbia tem- CP_1
pestivamente esercitato il potere di recedere dal rapporto durante il periodo di prova.
2.1. La prima questione da affrontare e risolvere è quella relativa alla individuazio- ne della scadenza del periodo di prova.
2.1.1. L'art.3 del contratto individuale di lavoro fissava la durata della prova in sei mesi;
di conseguenza, essendo il rapporto di lavoro iniziato l'1 aprile 2022, il termine - da computare a mesi secondo il calendario comune4 - era destinato a scadere, secondo la previsione contrattuale, il 30 settembre 2022.
L'art.25 del CCNL 2016-2018 stabiliva però, nel comma 2, che "ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio ef- fettivamente prestato"; e aggiungeva, nel comma 3, che "il periodo di prova
è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente pre- visti dalla legge o dal CCNL" (e la stessa disciplina è contenuta anche nell'art. 40 del CCNL 2019-2021, che ha solo aggiunto il rifermento alle gravi patolo-
zioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale e che l'autonomia con- trattuale è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova, ma tale abilitazione è data dalle norme esclusivamente alla contrattazione collettiva, restando escluso che il contratto individuale possa discostarsene (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3)"; Sez. L, Sentenza n. 17970 del 02/08/2010; Sez. L, Sentenza n. 24409 del 02/10/2008. 4 Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14518 del 10/06/2013; Sez. L, Sentenza n. 14538 del 24/12/1999.
Pag.13 gie e terapie salvavita).
Al fine di individuare il "servizio effettivamente prestato" vanno perciò com- putati - seguendo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità - i riposi settimanali e le festività mentre non devono essere con- siderati (in quanto sospendono il decorso della prova) i giorni "in cui la pre- stazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipu- lazione del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puer- perio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro
e, in particolare, il godimento delle ferie annuali" (così, in massima, Cassa- zione Sez. L, Sentenza n. 4573 del 22/03/2012)5.
E' questo perciò il criterio giuridico da utilizzare anche nel caso concreto (e, del resto, sul punto non vi è mai stata, almeno in diritto, controversia fra le parti, che hanno discusso invece sulla quantificazione dei giorni da scomputa- re).
2.1.2. In concreto la sig.ra è rimasta assente dal lavoro, nel periodo dall'1 Pt_1
aprile al 30 settembre 2022, per 32 giorni complessivi di cui 22 di malattia e
10 di ferie (secondo il criterio di calcolo adottato dall'Azienda, che, favorendo la lavoratrice, non ha computato come assenze le domeniche interne ai periodi di malattia e di ferie)6; di conseguenza il periodo di prova è rimasto sospeso per un uguale numero di giorni e ciò ne ha spostato la scadenza dal 30 settem- bre all'1 novembre.
Nel frattempo però la sig.ra è rimasta ancora assente per malattia dal Pt_1
21 ottobre all'1 novembre e quindi per un totale di 10 giorni (sempre secondo il criterio di computo dell;
e quindi, riprendendo il conteggio a parti- CP_1
re dal 2 novembre, il periodo di prova sarebbe definitivamente scaduto (in teoria) l'11 novembre 2022. 2.1.3. Afferma però la che il termine del periodo di prova deve essere ulte- CP_1
riormente prorogato, essendo la sig.ra rimasta di nuovo assente dal la- Pt_1
voro, questa volta senza alcuna valida giustificazione, dal 2 al 21 novembre;
e quindi, se è vera questa tesi, si dovrebbero aggiungere altri 20 giorni (o 17, volendo scomputare le domeniche) a partire dal 12 novembre, arrivando così
(come scadenza finale) in ogni caso al 1° dicembre, per cui la formale comu- nicazione della volontà di recedere dal rapporto, effettuata il 24 novembre, ri- sulta tempestiva ad efficace.
Su questo ulteriore periodo di assenza - e sulla sua utilità o meno ai fini del compimento del periodo di prova - le opinioni delle parti divergono in modo radicale: secondo l'appellante fu l' a rifiutare la sua prestazione (incor- CP_1
rendo così in mora credendi), prima non inserendola nel turno del mese di no- vembre e poi omettendo di comunicarle quando avrebbe potuto (e dovuto) ri- prendere servizio dopo il periodo di malattia terminato il 1° novembre (e ciò nonostante l'offerta da lei formulata, tramite il suo Avvocato, con la PEC del
31 ottobre 2022); secondo l'Azienda fu invece la sig.ra a non attivarsi Pt_1
per comunicare al suo responsabile di reparto la fine della malattia e la possi- bilità di rientrare al lavoro e poi a non rispondere mai alle numerose telefonate fatte per concordare con lei la ripresa del servizio, violando così gli obblighi derivanti dall'art.56 comma 13 del CCNL e dagli artt.1175 e 1375 c.c. e rima- nendo pertanto assente senza giustificazione (con la conseguenza che il perio- do dal 2 al 21 novembre non può essere computato come servizio effettivo ai fini della prova).
A questo riguardo si deve osservare:
a. che la sig.ra sapeva di non essere stata inserita dall'Azienda nel turno Pt_1
di servizio del mese di novembre 2022 (come dimostra quanto scritto dalla stessa lavoratrice a pag.15 del ricorso di primo grado): scelta questa che va ri- tenuta del tutto logica se si considera che il 20 ottobre, e quindi contestual- mente alla pubblicazione del turno, alla sig.ra venne comunicato l'esito Pt_1
Pag.15 negativo della prova e quindi l'intenzione dell'Azienda di recedere dal rappor- to;
ricadeva perciò sulla lavoratrice - non tanto ai sensi dell'art.42 comma 12 del CCNL 2016-2018, ancora in vigore alla data dell'1/11/2022 (che riguarda la comunicazione dell'inizio della malattia) quanto piuttosto ai sensi degli artt.
2094, 2104, 1175 e 1375 c.c. - l'onere di contattare il datore di lavoro allo sco- po di sapere, nell'imminenza della fine della malattia, quando (ovvero in quale turno) riprendere servizio;
b. che non può essere considerato come adempimento del suddetto onere - e come valida offerta ai fini della mora Parte_6
via PEC dall'Avvocato della sig.ra il 31 ottobre 2022, poichè,
[...] Pt_1
trattandosi di un'intimazione ex art.1217 c.c., avrebbe dovuto contenere (ai sensi dell'art.80 disp.att.trans.c.c.) "l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione", che invece manca- va;
indicazione tanto più necessaria nel caso concreto se si considera che lo stesso 31 ottobre il medico della sig.ra prorogò la malattia (iniziata il Pt_1
21 ottobre) fino all'1 novembre (dopo averla già prolungata dal 24 al 28 otto- bre e dal 29 al 30 ottobre, come risulta dai certificati in atti), risultando perciò evidente che a quella data la non poteva conoscere nè prevedere (con CP_1
ragionevole certezza) il momento in cui la lavoratrice avrebbe effettivamente ripreso servizio, così da poterla inserire in un turno predeterminato;
c. che l'Azienda cercò - dal 31 ottobre al 3 novembre (e anche oltre) - di con- tattare al telefono la sig.ra ma senza esito poichè la lavoratrice non ri- Pt_1
spose mai alle chiamate nè si premurò di richiamare lei stessa il reparto cui era addetta;
in questo senso hanno deposto la dott.ssa , Direttore del- Per_2
la , che ha Parte_7
confermato il capitolo 30 della memoria difensiva dell' (ed è irrile- CP_14 vante che la teste abbia poi precisato di aver fatto ciò perchè aveva bisogno
"di metter[si] in contatto con la ricorrente per le valutazioni di periodo di in- serimento del neoassunto", dato che questo obiettivo non escludeva che nel corso del colloquio, se fosse avvenuto, si sarebbe potuto trattare anche il tema del rientro in servizio), e il dott. che ugualmente ha conferma- Persona_8
to il suddetto capitolo 30; di questi tentativi esiste peraltro traccia nei messag- gi di posta elettronica del 3/11/2022 ore 16.08 (inviato dal Coordinatore Infer- mieristico dott.ssa alla dott.ssa ) e in quelli del 3/11/2022 CP_12 Per_2
ore 16.24 e del 10/11/2022 ore 16.41 (inviati dalla dott.ssa alla Per_2
dott.ssa e alla sig.ra della SOC Reclutamento e Tratta- Per_4 Per_3
mento Giuridico Risorse Umane) (di cui l'Azienda ha prodotto copia della stampa, doc.15 bis del fascicolo di parte); l'esistenza delle telefonate è infine confermata dal tabulato doc.15 (prodotto dall'Azienda e mai contestato dalla controparte) da cui risulta che il numero 3463608806 (che la sig.ra mai Pt_1
ha disconosciuto come suo) venne chiamato il 31 ottobre alle ore 8.56, 10.21
e 13.19, il 2 novembre alle ore 15.07, il 3 novembre alle ore 14.19, 16.16 e
16.18, il 7 novembre alle ore 9.30, l'8 novembre alle ore 13.23 e 13.39 e il 21 novembre alle ore 15.26.
Correttamente quindi l' ha considerato non utili al fine del compimen- CP_1
to del periodo di prova i giorni di assenza ingiustificata dal 2 al 21 novembre
2022.
2.2. Afferma ancora l'appellante di non aver mai ricevuto personalmente - a mezzo
PEC o posta raccomandata - una formale comunicazione della volontà del-
l'Azienda di interrompere il rapporto di lavoro.
Sul punto si deve osservare:
a. che l'Avv.Delle Vedove ha inviato alla la PEC del 30 ottobre per CP_1
conto della sig.ra e nella successiva nota del 16 novembre ha dichiarato Pt_1
espressamente di agire in nome e per conto della lavoratrice, ribadendo la pre- cedente offerta della prestazione lavorativa;
e quindi, poichè quest'ultima co-
Pag.17 municazione si concludeva con una richiesta di risposta diretta ("Rimango in attesa di sollecito riscontro") appare corretta la scelta dell'Azienda di inviare all'Avvocato la PEC contenente la dichiarazione di recesso per mancato supe- ramento della prova;
b. che la medesima dichiarazione prot.n.0185553 del 24/11/2022 è stata invia- ta lo stesso giorno anche alla sig.ra tramite posta elettronica ordinaria Pt_1
e la lavoratrice mai ha negato di essere titolare della casella di destinazione
( ) nè ha affermato di non aver ricevuto il messaggio Email_1
o di non averlo potuto leggere;
e quindi, poichè l'art.40 del CCNL 2019-2021
(in vigore alla data del 24/11/2022) non prevedeva una forma specifica di co- municazione del recesso (come la PEC o la raccomandata a.r.), si deve ritene- re valida ed efficace quella inviata mediante posta elettronica ordinaria;
c. che il recesso per mancato superamento della prova non è soggetto alle re- gole vigenti in materia di licenziamento8 e quindi non richiede la forma scritta ad substantiam (non prevista neppure dalla disciplina del CCNL), per cui si dovrebbe comunque ritenere sufficiente e valida la comunicazione verbale fatta alla lavoratrice il 20 ottobre (quando, come si legge a pag.4, punti 7 ed
8, del ricorso di primo grado, la sig.ra venne convocata presso la Dire- Pt_1
zione e in tale occasione "il coordinatore del reparto Parte_8
dott. e la R.D.A. dott.ssa comunicavano alla Persona_8 Persona_9
ricorrente che, alla luce delle relazioni di valutazione al 2° ed al 5° mese, la prova risultava aver avuto esito negativo, preannunciando verbalmente alla stessa il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova con effetto dal 01.11.2022").
3. L'appellante censura infine la sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha condannata a rifondere per intero le spese di lite sia all' convenuta che CP_1
alla terza chiamata , invece di compensarle. Parte_2
3.1. Quanto alle spese della compagnia assicuratrice, la regola da applicare è quel- la secondo cui "in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato" (così in massima Cassazione Sez. 3, Ordi-nanza n. 6144 del 07/03/2024; nello stesso senso Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021; Sez. 3, Ordi-nanza n. 31889 del 06/12/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019).
3.1.1. In concreto ha eccepito l'insussistenza della garanzia Controparte_3
affermando che l'impugnazione del licenziamento da parte della sig.ra Pt_1
(effettuata prima della decorrenza della polizza) deve essere intesa come ri- chiesta di risarcimento ai sensi e per gli effetti degli artt.
2.2 e 2.4 lettera j) delle condizioni generali di contratto;
che l'art.
2.2 bis non opera nella fattispe- cie concreta;
e, in subordine, che l'Azienda è decaduta dalla copertura ex art.
Cont 1914 c.c. perchè non ha denunciato il sinistro al precedente assicuratore o in alternativa perchè sono applicabili gli artt.1892 c.c. e 1.2. delle condizioni generali.
Si tratta di questioni non esaminate e decise dal Tribunale di Udine (perchè assorbite a seguito del rigetto della domanda principale), la cui fondatezza
(che l' ha contestato con varie e articolate argomentazioni) è tutt'altro CP_1
Pag.19 che palese: ne deriva che la chiamata in garanzia - cui ha dato causa la sig.ra con la sua azione - non può essere affatto considerata arbitraria o mani- Pt_1
festamente infondata.
3.2. Si deve però osservare che anche l'azione esercitata dalla ricorrente nei con- fronti di era tutt'altro che manifestamente infondata, essendovi nu- CP_1
merosi profili di incertezza riguardo alla validità del patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato (soprattutto con riferimento all'eso- nero invocato dalla lavoratrice per l'effetto di un analogo patto inserito nella precedente assunzione a termine), alla individuazione della scadenza del pe- riodo di prova (e in particolare alla computabilità o meno a questo fine del pe- riodo di assenza dal 2 al 21 novembre 2022) e alla esistenza ed efficacia della comunicazione da parte dell' della volontà di recedere dal rapporto;
CP_1
questioni che hanno richiesto, per essere decise (in parte anche in un senso diverso da quello voluto dall' appellata), un complesso e approfondito CP_1
esame delle argomentazioni svolte dalle parti.
Sussistono quindi validi motivi per compensare metà delle spese di lite di en- trambi i gradi di giudizio, anche nei confronti della terza chiamata (che, nel merito, si è associata alle difese dell' convenuta). CP_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'appello proposto da contro il capo 1) della sentenza del Parte_1
Tribunale di Udine n. 19/2025 di data 21/1/2025; in parziale accoglimento dell'appel- lo proposto da contro i capi 2) e 3) della medesima sentenza, com- Parte_1
pensa per metà le spese di lite del primo grado e condanna la sig.ra a rifon- Pt_1
dere l'altra metà ad ed a quota liquidata rispettiva- CP_1 Parte_2
mente in Euro 2.100,00 ed in Euro 1.845,00 oltre spese generali nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
condanna la sig.ra a rifondere ad e Pt_1 CP_1
anche la metà delle spese di lite di questo grado del giudizio, Parte_2
liquidate, nella quota, in Euro 4.600,00 per ciascuna parte appellata, oltre spese gene-
Pag.20 rali nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge, e compensa l'altra metà.
Trieste, 12/6/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 testualmente: "Nel presente contratto a tempo determinato il termine è elemento essenziale. Il recesso dell'interessata, anticipato rispetto alla scadenza del termine fissato nel contratto, non deve ritenersi consentito, salvo l'ipotesi di giusta causa. Da ciò consegue che l'azienda potrà chiedere il risarcimento del danno all'interessata che receda senza aver dato prova della giusta causa di cui all'art.2119 C.C. L'interessata che receda in difetto di giusta causa è comunque tenuto al pagamento di una penale corrispondente ad un quinto della retribuzione mensile in godimento. L'assunzione di altro incarico presso altra Azienda, a qualsiasi titolo, non è considerato giusta causa;
in tal caso la comunicazione di dimissioni deve pervenire almeno trenta giorni dalla decorrenza del recesso."
Pag.10 2 come si ricava dall'art.25 comma 7 del CCNL applicabile al rapporto dedotto in giudizio: "Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti."
Pag.11 3 Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21376 del 29/08/2018 (nella cui motivazione così si legge: "23. Il ri- chiamato quadro normativo rende evidente che tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministra-
Pag.12 5 nello stesso senso anche Sez. L, Sentenza n. 23061 del 05/11/2007; Sez. L, Sentenza n. 21698 del 10/10/2006; Sez. L, Sentenza n. 19558 del 13/09/2006; Sez. L, Sentenza n. 9304 del 24/10/1996; Sez. L, Sentenza n. 11934 del 18/11/1995; Sez. L, Sentenza n. 12814 del 01/12/1992; Sez. L, Sentenza n. 1038 del 13/02/1990. 6 assenze per malattia: 3, 4, 5, 6, 7 aprile;
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 30 maggio;
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 luglio;
assenze per ferie: 9, 10, 11, 13, 14, 15 giugno;
25, 26, 27, 29 agosto.
Pag.14 7 testualmente: "30. A partire dal 31 ottobre 2022, sia la dott.ssa , Coordinatrice delle Persona_6 Professioni sanitarie, che la dott.ssa dell'ufficio Reclutamento e trattamento giu- Persona_7 ridico di Asufc, ed il dott. Coordinatore del blocco interventistico mini invasivo (in Persona_8 sotituzione della dott.ssa all'epoca assente), tentarono ripetutamente di contattare la Persona_9 ricorrente al cellulare da questa fornita all'azienda in sede preassuntiva, per concordare le modalità del suo rientro in servizio".
Pag.16 8 "Nell'ipotesi di patto di prova legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla legge 2 aprile 1968 n. 482, il recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale anche per quanto riguarda l'onere dell'ado- zione della forma scritta, e non richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni del reces- so;
la manifestazione di volontà del datore di lavoro, in quanto riferita all'esperimento in corso, si qualifica del resto come valutazione negativa dello stesso, e comporta, senza necessità di ulteriori in- dicazioni, la definitiva e vincolante identificazione della ragione che giustifica l'esercizio del potere di recesso" (così in massima Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1458 del 27/01/2004; sulla non necessità della forma scritta per il recesso anche Sez. L, Sentenza n. 3920 del 18/03/2002; Sez. L, Sentenza n. 10834 del 16/08/2000; Sez.L,Sentenza n.5290 del 29/05/1999; Sez.L,Sentenza n.1560 del 18/02/1994; Sez. L, Sentenza n. 5634 del 20/05/1991; Sez. L, Sentenza n. 7536 del 12/10/1987; Sez. L, Sentenza n. 1017 del 08/02/1985 e ancora Sez.L, Sentenza n.29753 del 12/12/2017, citata dall'Azienda convenu- ta, nonchè Sez.L, Sentenza n.469 del 14/01/2015 e Sez.L, Sentenza n.6810 del 04/06/1992, ivi richia- mate).
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