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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/10/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3358/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3358/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LICITRA Parte_1 C.F._1
CECILIA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ARRABITO DESIRE'
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la modifica della Parte_1 sentenza di Questo Tribunale del 30.6.2023, resa all'esito del procedimento n. 4289/2022, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra la stessa e Controparte_1 chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie , nata a [...] il Persona_1
5.12.2018, , nata a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_2 Persona_2
7.12.2013, con sospensione del diritto di visita da parte del padre o, in subordine, esercizio dello stesso presso lo spazio neutro.
La ricorrente ha all'uopo dedotto: che il padre non ha mai contribuito al mantenimento delle figlie e che ha posto in essere atti persecutori nei confronti di essa madre, tanto che gli è stato applicato il braccialetto elettronico;
che, durante l'esercizio del diritto di visita, il padre non si curerebbe adeguatamente delle minori e che inoltre la casa del padre sarebbe frequentata da soggetti poco raccomandabili.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha avversato le domande di controparte, deducendo: di non avere potuto contribuire al mantenimento delle figlie a causa delle proprie precarie condizioni economiche e di salute e che, in ogni caso, non lo avrebbe messo nelle Pt_1 condizioni di adempiere, anche in minima parte, né di esercitare il diritto di visita, anzi ostacolandolo;
che avrebbe revocato tutte le querele cui è conseguita l'applicazione Pt_1 del braccialetto elettronico.
Il resistente ha dunque domandato l'ammonimento di controparte, nonché il risarcimento del danno per alienazione parentale.
Con ordinanza del 17.6.2024 è stato dato mandato al Servizio Sociale del Comune di
Ispica, con il compito di svolgere una indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sulle minori e sulla relazione genitori-figlie, ed è stato inoltre disposto che il padre esercitasse il diritto di visita per almeno una volta a settimana nell'ambito dello Spazio Neutro del Servizio Sociale di Ispica.
Con nota del 20.12.2024, il Servizio Sociale di Ispica ha, tra le altre cose, rappresentato quanto segue: che le minori sono sempre state adeguatamente supportate dalla presenza della madre;
che è dedito all'uso di alcol;
che le bambine hanno assistito alle liti tra i CP_1 pagina 2 di 5 genitori;
che la madre ha sempre favorito i rapporti tra il padre e le figlie ma che, a un certo punto, le minori hanno iniziato a non gradire la frequentazione del padre, a causa di alcuni spiacevoli episodi (il padre avrebbe consumato birra in presenza delle minori;
le avrebbe chiuse in una stanza per poi uscire;
le avrebbe affidate ad amici e financo al suo datore di lavoro); che le minori e pur invitate dal Servizio ad incontrare il padre, si sono rifiutate, CP_2 Per_3
mentre ha accettato di incontrarlo per contestargli i suoi comportamenti sbagliati (il Per_2 padre l'avrebbe messa in punizione fuori casa al freddo;
il padre avrebbe lasciato le minori insieme a tale , soggetto con evidenti problemi di disagio personale e di cui le Persona_4
minori avevano paura;
il padre le portava al bar per poi lasciarle incustodite per bere in compagnia di amici;
il padre le ignorava e non voleva essere disturbato mentre utilizzava il cellulare e, sentitosi disturbato, aveva dato uno schiaffo alla figlia); che i nonni paterni residenti in Sardegna, inizialmente presenti, per questioni familiari ed economiche, hanno interrotto i rapporti con le bambine;
che avrebbe usato violenza anche nei confronti della CP_1 nuova compagna, tanto che la stessa è stata collocata presso una struttura protetta, per poi tuttavia ritornare insieme a e trasferirsi insieme allo stesso in provincia di CP_1
Trapani; che si era mostrato sinceramente dispiaciuto dell'attuale stato dei CP_1 rapporti con le proprie figlie;
che, di contro, il nucleo familiare allargato di appare Pt_1
sereno e le minori sono ben seguite.
Il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti, nulla ha opposto.
****
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il contegno serbato dal resistente sia indicativo di una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale nei confronti delle figlie.
E infatti, sono all'uopo emerse dagli atti:
1) la perdurante e risalente omissione nel versamento del - peraltro esiguo – contributo di mantenimento delle figlie, non giustificabile nemmeno dall'asserito e comunque contestato stato di disoccupazione (il ricorrente svolgerebbe invero attività di giardiniere) e/o di attuale malattia (le certificazioni mediche in atti risalgono al 2018, ossia a un periodo antecedente al
2022, anno in cui si è impegnato consensualmente a contribuire al CP_1
pagina 3 di 5 mantenimento delle figlie) o dal (comunque contestato, senza che sia stata offerta prova contraria) rifiuto della madre di fornire il proprio codice IBAN, atteso che vi sono certamente mezzi alternativi di pagamento tracciabile e che le regalie in occasione delle feste non possono sostituirsi alla contribuzione al mantenimento ordinario;
2) gravi criticità nel corso dell'esercizio del diritto di visita, per come anche relazionato dal
Servizio Sociale di Ispica, cui era peraltro noto quale soggetto dedito all'uso di CP_1 alcool, al quale Servizio le minori hanno dichiarato di non avere più piacere a incontrare il padre, a causa della continua consumazione di alcool da parte dello stesso in loro presenza e del fatto che questi le avrebbe spesso lasciate incustodite o affidate a terzi (financo al vicino di casa con evidenti problemi personali) o avrebbe somministrato punizioni inadeguate ed eccessive
(chiudere fuori casa al freddo). Per_2
D'altro canto, dalla relazione del Servizio incaricato è emerso che non ha ostacolato Pt_1
la frequentazione tra le figlie e il padre, dovendo dunque ragionevolmente escludersi che il rifiuto delle stesse di incontrare il padre sia dovuto al condizionamento della madre e non anche, come pare al Collegio, al contegno poco consono al ruolo genitoriale tenuto dal padre in presenza e nei confronti delle minori.
Ciò posto, è ben vero che, nel decidere sull'affidamento della prole, il giudice deve far riferimento in via prioritaria al principio della bi-genitorialità, con conseguente affidamento dei figli a entrambi i genitori, mentre deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori, ma l'adozione da parte di un genitore di condotte gravemente omissive nei confronti dei minori legittima certamente la pronuncia di affido esclusivo all'altro genitore
In definitiva, va disposto l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, disponendo che il padre (che si è comunque dichiarato dispiaciuto per quanto accaduto e vorrebbe recuperare il rapporto con le figlie), eserciti il diritto di visita, non coercibile in caso di contraria volontà delle minori, presso lo Spazio Neutro del Servizio Sociale del Comune di
Ispica, una volta a settimana, demandandosi al Servizio la predisposizione di un calendario di incontri, allorquando il padre, allo stato trasferitosi in provincia di Trapani, si dichiarerà disponibile a incontrarle, confermando, per il resto, le statuizioni di cui all'accordo ratificato dal Tribunale. pagina 4 di 5 Infondata, per tutte le ragioni spiegate supra, e, in ogni caso generica, è la domanda di risarcimento del danno spiegata da sul presupposto del mancato esercizio del CP_1 diritto di visita e la correlata domanda di ammonimento della ricorrente, rispetto alla quale non
è emersa dall'istruttoria svolta l'adozione di condotte ostruzionistiche.
Le spese di lite seguono la soccombenza di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della propria sentenza del 30.6.2023 resa all'esito del procedimento n. 4289/2022, così dispone:
- affida le minori , e Persona_2 Persona_1 Controparte_2 in via esclusiva alla madre disciplinando l'esercizio del diritto di visita da Parte_1
parte del padre nei modi e nei tempi di cui in parte motiva;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in € 2.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese Parte_1 generali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio dell'1 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3358/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LICITRA Parte_1 C.F._1
CECILIA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ARRABITO DESIRE'
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la modifica della Parte_1 sentenza di Questo Tribunale del 30.6.2023, resa all'esito del procedimento n. 4289/2022, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra la stessa e Controparte_1 chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie , nata a [...] il Persona_1
5.12.2018, , nata a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_2 Persona_2
7.12.2013, con sospensione del diritto di visita da parte del padre o, in subordine, esercizio dello stesso presso lo spazio neutro.
La ricorrente ha all'uopo dedotto: che il padre non ha mai contribuito al mantenimento delle figlie e che ha posto in essere atti persecutori nei confronti di essa madre, tanto che gli è stato applicato il braccialetto elettronico;
che, durante l'esercizio del diritto di visita, il padre non si curerebbe adeguatamente delle minori e che inoltre la casa del padre sarebbe frequentata da soggetti poco raccomandabili.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha avversato le domande di controparte, deducendo: di non avere potuto contribuire al mantenimento delle figlie a causa delle proprie precarie condizioni economiche e di salute e che, in ogni caso, non lo avrebbe messo nelle Pt_1 condizioni di adempiere, anche in minima parte, né di esercitare il diritto di visita, anzi ostacolandolo;
che avrebbe revocato tutte le querele cui è conseguita l'applicazione Pt_1 del braccialetto elettronico.
Il resistente ha dunque domandato l'ammonimento di controparte, nonché il risarcimento del danno per alienazione parentale.
Con ordinanza del 17.6.2024 è stato dato mandato al Servizio Sociale del Comune di
Ispica, con il compito di svolgere una indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sulle minori e sulla relazione genitori-figlie, ed è stato inoltre disposto che il padre esercitasse il diritto di visita per almeno una volta a settimana nell'ambito dello Spazio Neutro del Servizio Sociale di Ispica.
Con nota del 20.12.2024, il Servizio Sociale di Ispica ha, tra le altre cose, rappresentato quanto segue: che le minori sono sempre state adeguatamente supportate dalla presenza della madre;
che è dedito all'uso di alcol;
che le bambine hanno assistito alle liti tra i CP_1 pagina 2 di 5 genitori;
che la madre ha sempre favorito i rapporti tra il padre e le figlie ma che, a un certo punto, le minori hanno iniziato a non gradire la frequentazione del padre, a causa di alcuni spiacevoli episodi (il padre avrebbe consumato birra in presenza delle minori;
le avrebbe chiuse in una stanza per poi uscire;
le avrebbe affidate ad amici e financo al suo datore di lavoro); che le minori e pur invitate dal Servizio ad incontrare il padre, si sono rifiutate, CP_2 Per_3
mentre ha accettato di incontrarlo per contestargli i suoi comportamenti sbagliati (il Per_2 padre l'avrebbe messa in punizione fuori casa al freddo;
il padre avrebbe lasciato le minori insieme a tale , soggetto con evidenti problemi di disagio personale e di cui le Persona_4
minori avevano paura;
il padre le portava al bar per poi lasciarle incustodite per bere in compagnia di amici;
il padre le ignorava e non voleva essere disturbato mentre utilizzava il cellulare e, sentitosi disturbato, aveva dato uno schiaffo alla figlia); che i nonni paterni residenti in Sardegna, inizialmente presenti, per questioni familiari ed economiche, hanno interrotto i rapporti con le bambine;
che avrebbe usato violenza anche nei confronti della CP_1 nuova compagna, tanto che la stessa è stata collocata presso una struttura protetta, per poi tuttavia ritornare insieme a e trasferirsi insieme allo stesso in provincia di CP_1
Trapani; che si era mostrato sinceramente dispiaciuto dell'attuale stato dei CP_1 rapporti con le proprie figlie;
che, di contro, il nucleo familiare allargato di appare Pt_1
sereno e le minori sono ben seguite.
Il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti, nulla ha opposto.
****
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il contegno serbato dal resistente sia indicativo di una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale nei confronti delle figlie.
E infatti, sono all'uopo emerse dagli atti:
1) la perdurante e risalente omissione nel versamento del - peraltro esiguo – contributo di mantenimento delle figlie, non giustificabile nemmeno dall'asserito e comunque contestato stato di disoccupazione (il ricorrente svolgerebbe invero attività di giardiniere) e/o di attuale malattia (le certificazioni mediche in atti risalgono al 2018, ossia a un periodo antecedente al
2022, anno in cui si è impegnato consensualmente a contribuire al CP_1
pagina 3 di 5 mantenimento delle figlie) o dal (comunque contestato, senza che sia stata offerta prova contraria) rifiuto della madre di fornire il proprio codice IBAN, atteso che vi sono certamente mezzi alternativi di pagamento tracciabile e che le regalie in occasione delle feste non possono sostituirsi alla contribuzione al mantenimento ordinario;
2) gravi criticità nel corso dell'esercizio del diritto di visita, per come anche relazionato dal
Servizio Sociale di Ispica, cui era peraltro noto quale soggetto dedito all'uso di CP_1 alcool, al quale Servizio le minori hanno dichiarato di non avere più piacere a incontrare il padre, a causa della continua consumazione di alcool da parte dello stesso in loro presenza e del fatto che questi le avrebbe spesso lasciate incustodite o affidate a terzi (financo al vicino di casa con evidenti problemi personali) o avrebbe somministrato punizioni inadeguate ed eccessive
(chiudere fuori casa al freddo). Per_2
D'altro canto, dalla relazione del Servizio incaricato è emerso che non ha ostacolato Pt_1
la frequentazione tra le figlie e il padre, dovendo dunque ragionevolmente escludersi che il rifiuto delle stesse di incontrare il padre sia dovuto al condizionamento della madre e non anche, come pare al Collegio, al contegno poco consono al ruolo genitoriale tenuto dal padre in presenza e nei confronti delle minori.
Ciò posto, è ben vero che, nel decidere sull'affidamento della prole, il giudice deve far riferimento in via prioritaria al principio della bi-genitorialità, con conseguente affidamento dei figli a entrambi i genitori, mentre deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori, ma l'adozione da parte di un genitore di condotte gravemente omissive nei confronti dei minori legittima certamente la pronuncia di affido esclusivo all'altro genitore
In definitiva, va disposto l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, disponendo che il padre (che si è comunque dichiarato dispiaciuto per quanto accaduto e vorrebbe recuperare il rapporto con le figlie), eserciti il diritto di visita, non coercibile in caso di contraria volontà delle minori, presso lo Spazio Neutro del Servizio Sociale del Comune di
Ispica, una volta a settimana, demandandosi al Servizio la predisposizione di un calendario di incontri, allorquando il padre, allo stato trasferitosi in provincia di Trapani, si dichiarerà disponibile a incontrarle, confermando, per il resto, le statuizioni di cui all'accordo ratificato dal Tribunale. pagina 4 di 5 Infondata, per tutte le ragioni spiegate supra, e, in ogni caso generica, è la domanda di risarcimento del danno spiegata da sul presupposto del mancato esercizio del CP_1 diritto di visita e la correlata domanda di ammonimento della ricorrente, rispetto alla quale non
è emersa dall'istruttoria svolta l'adozione di condotte ostruzionistiche.
Le spese di lite seguono la soccombenza di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della propria sentenza del 30.6.2023 resa all'esito del procedimento n. 4289/2022, così dispone:
- affida le minori , e Persona_2 Persona_1 Controparte_2 in via esclusiva alla madre disciplinando l'esercizio del diritto di visita da Parte_1
parte del padre nei modi e nei tempi di cui in parte motiva;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in € 2.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese Parte_1 generali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio dell'1 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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