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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 935/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13774/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022946033000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 902/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Il difensore della ricorrente si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Il rappr/te dell'ente si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la contribuente Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 02820250022946033000 notificata dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione in data 03.5.2025, recante il complessivo importo di euro 428,22 relativo a omesso pagamento della Tassa automobilistica anno 2019 e di cui al prodromico Avviso di accertamento n. 964304214358 asseritamente notificato in data 23.8.2022.
Parte ricorrente lamenta con l'unico motivo di ricorso la prescrizione della pretesa erariale, stante l'omessa notifica di precedenti atti interruttivi di competenza della Regione. Ha così concluso: 1) dichiarare la nullità
e/o l'annullabilità della cartella di pagamento n.02820250022946033000 ed ogni atto ad essa preordinata e consequenziale, poiché emesso in totale carenza dei presupposti di legge;
2) condannare i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario per averne fatto anticipo.
In data 01.8.2025 si è costituita a mezzo di avvocato del libero foro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha controdedotto ed ha così concluso: 1) dichiarare non ancora maturata la prescrizione e, per l'effetto dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'azione e, in via gradata, nel merito, rigettarla;
2) con vittoria di spese e compenso legale.
In data 02.12.2025 si è costituita la Regione Campania che ha prodotto il prodromico avviso di accertamento con la relativa notifica avvenuta a mezzo del servizio postale in data 23.8.2022, e ha concluso per il rigetto nel merito della domanda con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 07.01.2026 la ricorrente ha depositato memorie illustrative con le quali, a seguito della produzione documentale della Regione, contesta la validità della notifica dell'atto presupposto stanti la modalità della consegna, che non risulta effettuata a mani proprie del destinatario, la illeggibilità della firma apposta per ricevuta e la mancata indicazione delle generalità e della qualità del soggetto consegnatario (familiare convivente, addetto alla casa, portiere o altro soggetto qualificato), insistendo quindi affinché venga dichiarata la nullità e/o l'annullabilità della cartella di pagamento n. 02820250022946033000, ed ogni atto ad essa preordinata e consequenziale, poiché emesso in totale carenza dei presupposti di legge, con la condannare dei convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario per averne fatto anticipo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
E invero, dalla produzione documentale della resistente Regione risulta che precedentemente alla cartella impugnata venne emesso il prodromico Avviso di accertamento n. 964304214358, regolarmente notificato a mezzo del servizio postale in data 23.8.2022, e quindi definitivo in quanto mai opposto.
In proposito, rileva il giudice che in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge, concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo dell'atto nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019). In tema di riscossione delle imposte, pertanto, la notifica può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Sempre la Cassazione ha affermato che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, sentenza n. 9111 del 06/06/2012) (in tema,
v. ancora Cass., sez. 5, sentenza n. 11708 del 27/05/2011, secondo cui la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1 , assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata).
E ancora, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass., sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019). A tal proposito, è sufficiente ricordare che nel processo tributario, ove la parte notifichi l'atto avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Cass., Sez. 5, sentenza n. 1906 del 29/01/2008)
Inoltre, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018) (in tema, v. anche Cass, sez. 5, sentenza n. 15315 del 04/07/2014, secondo cui in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione).
Detti principi, da ritenersi ormai acquisiti per pacifica giurisprudenza, sono stati anche di recente più volte ribaditi dalla Suprema Corte, secondo cui per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo applicabile "ratione temporis", prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così escludendo l'applicabilità degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., con la conseguenza che le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione sono quelle prescritte dal regolamento postale.
Tanto premesso, come è noto, l'avviso di accertamento, una volta regolarmente notificato, costituisce un autonomo atto impoesattivo col quale la concessionaria ha correttamente portato a conoscenza del contribuente il fondamento e l'entità della pretesa, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. A tale proposito, si osserva che in base a consolidato orientamento giurisprudenziale, la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non Banca_2 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che ove il contribuente (come nel caso di specie) non faccia valere specifici vizi formali della cartella impugnata, i diversi vizi riguardanti il merito della pretesa impositiva non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, a pena di inammissibilità del ricorso rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella o dell'ingiunzione
(Cass. sez. 5, sentenza n. 16641 del 29/07/2011).
L'avvenuta notifica del prodromico atto impositivo comporta perciò la definitività nel merito della relativa pretesa erariale, stante la mancata impugnazione dello stesso.
Ne deriva che tutte le eccezioni relative al merito della pretesa creditoria risultano irricevibili nella presente sede, atteso che dette eccezioni avrebbero potuto e dovuto essere dedotte in sede di impugnazione dell'avviso, proprio in quanto regolarmente notificato e non impugnato (argomento che supera, assorbendolo, ogni motivo riguardante la fondatezza nel merito della predetta pretesa, compresa la eventuale prescrizione in quanto maturata prima della notifica dell'avviso).
Per mero tuziorismo, va comunque precisato che alcun rilievo potrebbe attribuirsi, ai fini della efficacia interruttiva dell'atto notificato, agli eventuali profili di irregolarità del procedimento notificatorio, in quanto la inosservanza delle norme in materia di notificazione degli atti impositivi della P.A., se vale ad inficiare sotto il profilo procedimentale la regolarità della notifica, non impedisce affatto però l'effetto sostanziale della interruzione della prescrizione. Ed invero, secondo pacifica giurisprudenza, l'invalidità della notificazione dell'Avviso esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione) (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10739 del 20/04/2023).
Tenuto conto del termine triennale di prescrizione dello specifico tributo, alcuna prescrizione è poi maturata nel periodo successivo intercorrente tra la data di notifica dell'Avviso di accertamento e la successiva data di notifica della cartella impugnata.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che si liquidano in Euro 240,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita, oltre accessori come per legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13774/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022946033000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 902/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Il difensore della ricorrente si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Il rappr/te dell'ente si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la contribuente Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 02820250022946033000 notificata dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione in data 03.5.2025, recante il complessivo importo di euro 428,22 relativo a omesso pagamento della Tassa automobilistica anno 2019 e di cui al prodromico Avviso di accertamento n. 964304214358 asseritamente notificato in data 23.8.2022.
Parte ricorrente lamenta con l'unico motivo di ricorso la prescrizione della pretesa erariale, stante l'omessa notifica di precedenti atti interruttivi di competenza della Regione. Ha così concluso: 1) dichiarare la nullità
e/o l'annullabilità della cartella di pagamento n.02820250022946033000 ed ogni atto ad essa preordinata e consequenziale, poiché emesso in totale carenza dei presupposti di legge;
2) condannare i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario per averne fatto anticipo.
In data 01.8.2025 si è costituita a mezzo di avvocato del libero foro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha controdedotto ed ha così concluso: 1) dichiarare non ancora maturata la prescrizione e, per l'effetto dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'azione e, in via gradata, nel merito, rigettarla;
2) con vittoria di spese e compenso legale.
In data 02.12.2025 si è costituita la Regione Campania che ha prodotto il prodromico avviso di accertamento con la relativa notifica avvenuta a mezzo del servizio postale in data 23.8.2022, e ha concluso per il rigetto nel merito della domanda con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 07.01.2026 la ricorrente ha depositato memorie illustrative con le quali, a seguito della produzione documentale della Regione, contesta la validità della notifica dell'atto presupposto stanti la modalità della consegna, che non risulta effettuata a mani proprie del destinatario, la illeggibilità della firma apposta per ricevuta e la mancata indicazione delle generalità e della qualità del soggetto consegnatario (familiare convivente, addetto alla casa, portiere o altro soggetto qualificato), insistendo quindi affinché venga dichiarata la nullità e/o l'annullabilità della cartella di pagamento n. 02820250022946033000, ed ogni atto ad essa preordinata e consequenziale, poiché emesso in totale carenza dei presupposti di legge, con la condannare dei convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario per averne fatto anticipo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
E invero, dalla produzione documentale della resistente Regione risulta che precedentemente alla cartella impugnata venne emesso il prodromico Avviso di accertamento n. 964304214358, regolarmente notificato a mezzo del servizio postale in data 23.8.2022, e quindi definitivo in quanto mai opposto.
In proposito, rileva il giudice che in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge, concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo dell'atto nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019). In tema di riscossione delle imposte, pertanto, la notifica può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Sempre la Cassazione ha affermato che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, sentenza n. 9111 del 06/06/2012) (in tema,
v. ancora Cass., sez. 5, sentenza n. 11708 del 27/05/2011, secondo cui la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1 , assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata).
E ancora, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass., sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019). A tal proposito, è sufficiente ricordare che nel processo tributario, ove la parte notifichi l'atto avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Cass., Sez. 5, sentenza n. 1906 del 29/01/2008)
Inoltre, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018) (in tema, v. anche Cass, sez. 5, sentenza n. 15315 del 04/07/2014, secondo cui in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione).
Detti principi, da ritenersi ormai acquisiti per pacifica giurisprudenza, sono stati anche di recente più volte ribaditi dalla Suprema Corte, secondo cui per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo applicabile "ratione temporis", prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così escludendo l'applicabilità degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., con la conseguenza che le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione sono quelle prescritte dal regolamento postale.
Tanto premesso, come è noto, l'avviso di accertamento, una volta regolarmente notificato, costituisce un autonomo atto impoesattivo col quale la concessionaria ha correttamente portato a conoscenza del contribuente il fondamento e l'entità della pretesa, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. A tale proposito, si osserva che in base a consolidato orientamento giurisprudenziale, la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non Banca_2 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che ove il contribuente (come nel caso di specie) non faccia valere specifici vizi formali della cartella impugnata, i diversi vizi riguardanti il merito della pretesa impositiva non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, a pena di inammissibilità del ricorso rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella o dell'ingiunzione
(Cass. sez. 5, sentenza n. 16641 del 29/07/2011).
L'avvenuta notifica del prodromico atto impositivo comporta perciò la definitività nel merito della relativa pretesa erariale, stante la mancata impugnazione dello stesso.
Ne deriva che tutte le eccezioni relative al merito della pretesa creditoria risultano irricevibili nella presente sede, atteso che dette eccezioni avrebbero potuto e dovuto essere dedotte in sede di impugnazione dell'avviso, proprio in quanto regolarmente notificato e non impugnato (argomento che supera, assorbendolo, ogni motivo riguardante la fondatezza nel merito della predetta pretesa, compresa la eventuale prescrizione in quanto maturata prima della notifica dell'avviso).
Per mero tuziorismo, va comunque precisato che alcun rilievo potrebbe attribuirsi, ai fini della efficacia interruttiva dell'atto notificato, agli eventuali profili di irregolarità del procedimento notificatorio, in quanto la inosservanza delle norme in materia di notificazione degli atti impositivi della P.A., se vale ad inficiare sotto il profilo procedimentale la regolarità della notifica, non impedisce affatto però l'effetto sostanziale della interruzione della prescrizione. Ed invero, secondo pacifica giurisprudenza, l'invalidità della notificazione dell'Avviso esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione) (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10739 del 20/04/2023).
Tenuto conto del termine triennale di prescrizione dello specifico tributo, alcuna prescrizione è poi maturata nel periodo successivo intercorrente tra la data di notifica dell'Avviso di accertamento e la successiva data di notifica della cartella impugnata.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che si liquidano in Euro 240,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita, oltre accessori come per legge.